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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2542/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 13.02.2025,
avente ad oggetto: azione di rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1, legge n. 164/1982, e art. 31, d.lgs. n. 150/2011
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Gianluca Parte_1
Piemonte, ed elettivamente domiciliato in Milano, al Largo Augusto n. 1, presso il suo studio;
-ricorrente -
E
Procura della Repubblica in sede
-interventore ex lege-
Conclusioni: come da note sostitutive di udienza depositate in data 17.12.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. del 21.6.2023, premesso di essere di Parte_1
stato civile libero, di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali maschili, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “maschio”, di esternare la propria identità
psico-sessuale come femmina, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
di non aver mai mostrato remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile tenendo Per_1
comportamenti e atteggiamenti da femmina, oltreché indossando un abbigliamento tipicamente femminile;
di presentare una forte identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale;
che, come si evince dalla relazione psicologica redatta dalla dott.ssa del XA (Stati Uniti d'America), specializzata in disforia di genere, le è stata Persona_2
diagnosticata la “Disforia di genere”, con identificazione stabile nel genere femminile;
che si è
sottoposta ad una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso femminile- ha chiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, di rettificare gli atti dello stato civile,
ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Trani di effettuare la rettifica del suo atto di nascita, nel senso di riportare il sesso «femminile» in luogo di quello «maschile» e quale prenome in luogo di ”. Per_1 Parte_1
Effettuata la comunicazione del ricorso e del decreto al Pm, come da attestazione di cancelleria del 29.6.2023, disposto all'udienza del 27.9.2023 il mutamento del rito da semplificato al rito unico famiglia di cui agli artt. 473bis. e ss. c.p.c., effettuato l'interrogatorio libero del ricorrente,
mediante ausilio di un interprete, dott.ssa disposta la consulenza tecnica d'ufficio Tes_1
tramite il dott. , rinviata la causa per la discussione all'udienza cartolare del Persona_3
12.2.2025, all'udienza indetta la causa è stata trattenuta in decisione dal Tribunale in composizione collegiale. Nel merito, la domanda di rettifica degli atti di stato civile è fondata e merita pertanto integrale accoglimento, alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo, nonché di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Nel corso dell'esame dinanzi al giudice relatore, ha dimostrato adeguata Parte_1
consapevolezza della propria condizione psico-fisica e ha fermamente sostenuto la volontà di allineare la sua identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che l'attuale disallineamento gli procura nel suo rapporto con gli altri, limitandolo in diverse attività.
Difatti all' udienza del 17.01.2024, ha dichiarato: “quando ero piccolo, non ricordo Parte_1
esattamente la mia età, presumo quando avevo sette anni, non mi sentivo bene nel mio corpo. Ho
accennato di questa problematica ai miei genitori ma non ho potuto approfondire con loro questo
mio disagio perché erano di fede cattolica e me lo hanno sempre proibito;
non avevo amici per
questo motivo e non ne ho mai parlato con nessuno perché ero molto riservato con i miei
insegnanti di scuola e soprattutto perché i miei genitori mi hanno sempre detto che non era
permesso parlarne perché frequentavo una scuola cattolica. Da quando avevo 25 anni, ora ne ho
27, ho capito che non c'era nulla di cui vergognarsi, mi sono rivolto a una terapista che mi ha
diagnosticato la disforia di genere e subito dopo ho iniziato ad assumere ormoni ovvero
progesterone ed estrogeni e li assumo, da allora, in maniera continuativa da ormai due anni. Mi
sono sottoposto ad un unico intervento chirurgico attraverso il quale ho fatto una liposuzione ai
fianchi e il grasso prelevato è stato utilizzato per aumentare il volume del seno in luogo di protesi;
la prossima settimana ho un appuntamento per un intervento attraverso il quale vorrei modificare
i lineamenti del mio viso e, per ora, non ho ancora deciso di sottopormi ad interventi demolitivo
– ricostruttivi, ma sto valutando la possibilità. Ora mi sento bene con me stesso ma sento
l'esigenza di modificare il mio nome e il sesso sul passaporto”.
Tali dichiarazioni hanno trovato conferma nella documentazione in atti, consistente in una relazione psicologica redatta dalla dott.ssa del XA (Stati Uniti d'America), Persona_2 nonchè nella relazione endocrinologica in atti del Medicover di Berlino (Germania), redatta dal dott. endocrinologo, nella quale è stato certificato che il paziente si sottopone a Persona_4
una terapia ormonale sessuale incrociata con Estradiolo 5 mg, Utrogest 200, nonché da ultimo nella relazione peritale depositata dal ctu il 20.11.2024.
Nel dettaglio, Il C.T.U. nominato, dott. ha attestato che il ricorrente è Persona_3
affetto da disturbo di disforia di genere post transizione, riferendo che: “ il soggetto ha iniziato ad
avvertire difficoltà nell' identità di genere assegnata alla nascita sin dalla pubertà; all' età di 17
anni ha iniziato il primo percorso psicoterapeutico;
nel 2017, a seguito di fase depressiva, e
tentativo suicidario, ha effettuato nuovo ciclo di sedute terapeutiche;
nel 2021, dopo diagnosi di
disforia di genere, ha maturato il convincimento di avviare fase di transizione, iniziando sia
percorso psicoterapeutico con specialista in disforia di genere, che una transizione
farmacologica. Nello stesso tempo ha iniziato ad adottare comportamento esteriore funzionale e
congruo al genere femminile. Tutto questo ha notevolmente migliorato la condizione psichica
della stessa, attenuando tutti i disturbi connessi con l'inadeguatezza di genere precedentemente
avvertita, ed acquisendo una identità sociale con identificazione nella categoria femminile.
Attualmente, si rileva una piena adeguatezza del soggetto nel ruolo di genere femminile, senza che
questo determini pregiudizio per il suo equilibro psico – fisico. Anzi, l'accettazione della sua fase
di Transessualismo, la scelta di proseguire nella transizione farmacologia ormonale (assume
estradiolo, progesterone e finasteride) ha contribuito a migliorare l'accettazione di sé. Allo stato
attuale l'intervento di riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali del sesso di transizione non
si pone in una condizione di necessarietà rispetto al raggiungimento di tale equilibrio”.
Il ctu ha quindi concluso richiamando un passo della relazione presente in atti a firma della dott.ssa
: “a questo punto in riferimento alla transizione della signora essere in Persona_5 Pt_1
possesso di documenti con il suo sesso precedentemente assegnato la rende vulnerabile al ridicolo e all'attacco personale. Dover rispondere a domande sul suo genere biologico è un imbarazzo che le altre persone non devono tollerare. E' doloroso e una possibile minaccia al suo benessere emotivo che può essere evitata aggiornando le informazioni del suo passaporto. La signora
è sana di mente e in grado di prendere questa decisione in merito alla sua Pt_1
presentazione…” e aggiungendo che :“a parere dello scrivente appare condivisibile che sia
accolta la richiesta della ricorrente di cambio delle generalità anagrafiche sui documenti
personali della stessa, anche perché la scelta di transizione appare ferma e convinta nel soggetto
che è nel pieno delle proprie capacità di autodeterminazione”.
In virtù degli elementi acquisiti e alla luce di quanto accertato, ritiene questo Tribunale che possa senza dubbio dirsi dimostrato che sia affetto da disturbo dell'identità di Parte_1
genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come femminile e perciò opposto a quello di nascita,
così come risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento della persona siano decisamente femminili e non maschili come emerso anche in sede di comparizione personale. Risulta quindi radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile, adeguata la struttura corporea esteriore a quella psicosessuale femminile ed irreversibile la trasformazione del soggetto, essendosi il come da certificazione in atti, Pt_1
sottoposto a terapia ormonale continuativa, così dimostrando una radicata e costante identificazione nel genere femminile.
Tanto premesso, sussistono quindi tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte di è il frutto di un Parte_1
percorso meditato, serio ed irrevocabile ormai compiutosi.
Per tutti questi motivi, va accolta la richiesta di rettificazione degli atti anagrafici, al fine di conseguire da subito il riconoscimento della nuova identità di genere sessuale.
Peraltro, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, deve ritenersi che l'intervento chirurgico non sia più un presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica, in quanto l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale e non morfologica. La Corte Costituzionale ha anche di recente affermato che sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n.
164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione.
E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato> (Corte cost.180/2017).
La Consulta già nel 2015, riprendendo il ragionamento sotteso alla nota pronuncia della Suprema
Corte n. 15138/2015, ha osservato che costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)>.
Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.
Si legge nella sentenza n. 221/15 della Consulta che stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali» e interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, deve escludersi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982,
di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>.
In definitiva, in accoglimento della domanda principale, deve essere disposta, nei confronti di
, nato il [...] a [...], Stati Uniti d'America, la rettificazione Parte_1
di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Trani di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del
1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 I. cit ("Le
attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto,
quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2
Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente,
ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (Cass. Civ. 3877/2020)
Il prenome della parte deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da " " in , risultando quest'ultimo il nome con il quale la parte Parte_1 Per_1
è conosciuta nell'ambiente in cui vive.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 21.06.2023 da (nato il [...] a [...] -Stati Uniti Parte_1
d'America), così provvede:
a) accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile;
b) attribuisce a il nuovo nome di “ ; Parte_1 Parte_2
c) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato il [...] (atto n. Parte_1
42, parte II, serie B, anno 2021, Trani), ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto “ " si Parte_1
legga " e dove è scritto “sesso maschile" si legga "sesso femminile"; Parte_2
e) spese irripetibili;
f) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003
n. 196.
Così deciso in Trani, il 25.2.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Laura Cantore