Sentenza 11 settembre 2014
Massime • 1
Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona del creditore, ma voglia evitare di subire gli effetti della mora; a tal fine il debitore, in vista della decisione del giudice, é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro che ne pretendano l'adempimento, ad ottenere, poi, il sequestro delle somme offerte ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il titolare del credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la liberazione del debitore, con conseguente riconoscimento della mora, nell'ipotesi del locatario che, a fronte di più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto, aveva versato i canoni mensili su un libretto al portatore, acceso a tal fine, ma di cui aveva trattenuto la disponibilità).
Commentario • 1
- 1. Sequestro liberatoriohttps://www.studiocataldi.it/
Cos'è il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 del codice di procedura civile e quali tipologie di sequestro liberatorio esistono Il sequestro liberatorio è un'ipotesi particolare di sequestro prevista dall'articolo 687 del codice di procedura civile. Con essa il giudice può ordinare, su iniziativa del debitore, il sequestro delle cose o delle somme che quest'ultimo ha offerto o messo a disposizione del creditore per la sua liberazione. Sequestro liberatorio: natura e finalità Sequestro liberatorio per prestazione rifiutata Sequestro liberatorio difensivo Sequestro liberatorio: natura e finalità Il sequestro liberatorio si verifica quando è controverso l'obbligo o il modo del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/09/2014, n. 19157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19157 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7395/2011 proposto da:
SERMA SRL 01088540305 in persona del legale rappresentante l'Amministratore Unico PAVAN ROBERTO, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato CONTI Maurizio, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MO LO [...];
- intimato -
nonché da:
MO LO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 14, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LOMBARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato OLIVIERO COMAND giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
SERMA SRL 01088540305 in persona del legale rappresentante l'Amministratore Unico PAVAN ROBERTO, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO CONTI giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
- controricorrente all'incidentale -
avverso la sentenza n. 266/2010 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/07/2010, R.G.N. 229/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. LO SPIRITO;
udito l'Avvocato MAURIZIO CONTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PI NA concesse in locazione alla soc. Server (trasformatasi poi in SERMA) un capannone industriale. Morta la locatrice, la società conduttrice si vide chiedere il pagamento del canone sia dal figlio della locatrice stessa (PI RA), sia da LO SA e AO (che si dichiaravano eredi testamentarie della locatrice). A questo punto, la società comunicò ai contendenti che avrebbe versato il canone su un libretto al portatore intestato agli "Eredi di PI LA NA" ed avrebbe chiesto al giudice di accertare chi fosse effettivamente subentrato nel diritto a percepire il canone locativo. Intanto, il menzionato testamento venne impugnato dal PI per falsità e dichiarato definitivamente nullo per difetto di autografia. Allora, il PI chiese che fosse dichiarato risolto il contratto di locazione per mancato versamento del canone e la società fosse condannata a pagargli i canoni arretrati ed il risarcimento del danno.
Il Tribunale accolse la domanda con sentenza riformata dalla Corte d'appello solo in parte (ossia, laddove dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla quantificazione degli interessi dovuti dalla società e compensa per metà le spese di lite di primo grado). La tesi sostenuta in sentenza è che, versando il canone sul libretto al portatore, la conduttrice non s'era liberata dall'obbligazione del pagamento dei canoni, posto che si trattava di un libretto al portatore rimasto nel possesso della conduttrice stessa, non costituente offerta formale e non idoneo ad evitare la mora del debitore. Mora che poteva essere evitata solo mediante il sequestro ex art. 687 c.p.c., del libretto e la nomina di un custode. Propone ricorso principale la soc. Serma in quattro motivi. Risponde con controricorso il OR (successore della PI), il quale propone ricorso incidentale in un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale della Serma.
Il primo motivo (violazione di legge) censura la sentenza nel punto in cui afferma che, attraverso il versamento del denaro sui libretti di risparmio, la conduttrice non ne aveva perso la disponibilità. A sostegno della propria tesi adduce la disposizione dell'art. 1836 c.c., comma 1 , a norma della quale la banca, che senza dolo o colpa adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberata. Il motivo è infondato. La disposizione invocata concerne la "Legittimazione del possessore" a conseguire il pagamento del libretto di deposito, con correlata liberazione della banca che, senza dolo o colpa grave, abbia adempiuto nei confronti del possessore stesso. Disposizione, dunque, che, invece di sostenere la tesi della ricorrente, la smentisce, siccome ella stessa, essendo rimasta nel possesso del libretto, poteva in qualsiasi momento riscuoterlo, liberando la banca dalla correlata obbligazione. Il che dimostra la correttezza dell'affermazione del giudice, circa il fatto che la somma di danaro corrispondente ai canoni di locazione non era mai uscita dalla disponibilità della locatrice, con conseguente persistenza della mora. Nè depone in senso contrario la circostanza che il libretto fosse intestato a "Eredi PI LA NA", siccome qualsiasi intestazione del libretto (numeri, nomi di fantasia, sigle, ecc.) non impedisce che esso sia riscosso dal "portatore".
Tutt'altra questione è che, poi, la banca (secondo la giurisprudenza indicata dalla ricorrente) sia tenuta a svolgere gli opportuni accertamenti sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione. Intendendosi per titolare della restituzione colui il quale ha il legittimo possesso del libretto. Il secondo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) critica la sentenza nel punto in cui afferma che, non essendo le somme mai state immesse nella disponibilità del creditore, non vi fu offerta e la conduttrice avrebbe dovuto richiedere il sequestro liberatorio. Sostiene la ricorrente che, nella specie, stante l'oggettiva incertezza sulla persone del creditore, non era possibile effettuare l'offerta e, di conseguenza, non era possibile chiedere il sequestro.
Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 687 c.p.c., il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 cod. proc. civ., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui questo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora (tra le varie, cfr. Cass. n. 8577/96, n. 10992/03). Sicché, correttamente il giudice ha affermato che l'unico modo di liberarsi dell'obbligazione (ed evitare, dunque, la mora) era che la locatrice facesse l'offerta a tutti coloro che pretendevano l'adempimento, ottenesse il sequestro delle somme offerte (che, come s'è visto, è conseguibile anche nel caso in cui si dubiti sull'identità del creditore) e facesse il versamento nelle mani del custode nominato, affinché quest'ultimo le consegnasse a colui che sarebbe risultato l'avente diritto all'esito del giudizio.
Con il terzo motivo (violazione di legge e vizi della motivazione) la società ribadisce che il contegno mantenuto dai locatori successisi nel rapporto si poneva in insanabile contrasto con la pretesa di valersi della clausola risolutiva espressa.
La questione concerne un accertamento di merito (l'implicita rinunzia della clausola) che è soggetto al mero controllo motivazionale da parte della Corte di legittimità. Nella specie, il giudice ha logicamente e congruamente motivato il proprio accertamento, mentre la ricorrente inammissibilmente pretende dalla Corte di legittimità una nuova valutazione nel merito di una serie di elementi di fatto. Altrettanto inammissibile è il quarto motivo (violazione di legge), che contiene una serie di vaghe e generiche considerazioni in ordine alla buona fede e correttezza in base alle quali avrebbe agito la conduttrice e che la avrebbero, dunque, sottratta alla mora. Come s'è visto in precedenza, la mora è istituto fondamentale in tema d'obbligazioni e relativa liberazione, per conseguire la quale il legislatore predispone una serie di formali rimedi che non ammettono equipollenti, ne' giustificazioni comportamentali. Il ricorso incidentale del OR.
Il ricorso incidentale del OR censura la sentenza per avere compensato le spese di primo grado in ragione della metà e quelle d'appello in ragione di un terzo.
Il motivo è infondato. Nel provvedere in ordine alle spese del giudizio l'unico limite imposto al giudice è quello di porle a carico della parte vittoriosa. Diversamente, entra nella sua discrezionalità la motivata compensazione delle spese stesse. Parziale compensazione che, nella specie, è stata giustificata, quanto al primo grado, dal fatto che la società è stata collaborativa, anche se attraverso strumenti inadatti allo scopo;
per il secondo grado, è stata giustificata dalla valutazione complessiva dell'esito del giudizio d'appello, che s'è, infatti, concluso con la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Il rigetto dei contrapposti ricorsi giustifica l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2014