Cass. civ., sez. III, sentenza 11/09/2014, n. 19157
CASS
Sentenza 11 settembre 2014

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Massime1

Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona del creditore, ma voglia evitare di subire gli effetti della mora; a tal fine il debitore, in vista della decisione del giudice, é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro che ne pretendano l'adempimento, ad ottenere, poi, il sequestro delle somme offerte ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il titolare del credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la liberazione del debitore, con conseguente riconoscimento della mora, nell'ipotesi del locatario che, a fronte di più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto, aveva versato i canoni mensili su un libretto al portatore, acceso a tal fine, ma di cui aveva trattenuto la disponibilità).

Commentario1

  • 1Sequestro liberatorio
    https://www.studiocataldi.it/

    Cos'è il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 del codice di procedura civile e quali tipologie di sequestro liberatorio esistono Il sequestro liberatorio è un'ipotesi particolare di sequestro prevista dall'articolo 687 del codice di procedura civile. Con essa il giudice può ordinare, su iniziativa del debitore, il sequestro delle cose o delle somme che quest'ultimo ha offerto o messo a disposizione del creditore per la sua liberazione. Sequestro liberatorio: natura e finalità Sequestro liberatorio per prestazione rifiutata Sequestro liberatorio difensivo Sequestro liberatorio: natura e finalità Il sequestro liberatorio si verifica quando è controverso l'obbligo o il modo del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/09/2014, n. 19157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19157
Data del deposito : 11 settembre 2014

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