Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1984, n. 967
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29 gennaio 1985
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1985