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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 5764/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dtr.ssa Martini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. VITALI ROSSELLA Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domicilata in Milano C.F._1
CORSO VENEZIA 61 20121 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. DI CARLO LILLO CP_1 C.F._2
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vimercate ( C.F._3 MB ) via Torri Bianche n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 11.3.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 6 .5.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 5764/2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ accerta e dichiara CP_1 Parte_1
l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al Parte_1 CP_1 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna al pagamento in favore della ricorrente delle Parte_1
spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge “
ha impugnato avanti al Tribunale di Milano il licenziamento per CP_1 giusta causa comminatogli dal datore di lavoro il 13.11.2023. Parte_1
Il ricorrente ha dedotto, preliminarmente, l'illegittimità del licenziamento per la pretesa natura ritorsiva e discriminatoria del recesso datoriale e, in ogni caso, per insussistenza dei fatti allegati e contestati disciplinarmente e, conseguentemente, ha chiesto la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria dal licenziamento alla effettiva reintegra oltre al versamento di contributi previdenziali e assistenziali;
in via di ulteriore subordine, ha dedotto l'illegittimità del licenziamento poiché i fatti contestati non integrerebbero la giusta causa di recesso con conseguente annullamento del licenziamento, risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della al Parte_1
pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore alle 6 mensilità. In ogni caso,
ha chiesto l'accertamento di una condotta mobbizzante da parte CP_1 della società nei suoi confronti con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro
15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , la vicenda in esame.
Il ricorrente ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze di in CP_2 data 10.12.2021, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio, con mansioni di autista e magazziniere e inquadramento nel terzo livello del CCNL Pulizia Multiservizi.
Con lettera del 3.11.2023, la società ha contestato al ricorrente i seguenti addebiti disciplinari :
“Lei nella giornata di oggi, 03.11.2023, ha inveito contro la centralinista del cliente presente nella sede di Piazza Velasca n.
7 - Milano, con Controparte_3 modi ingiuriosi ed offensivi, tanto che è dovuta intervenire anche la vigilanza per allontanarla dallo stabile, costringendoci ad inviare un nostro collaboratore per terminare la consegna della merce e per porgere scuse dirette in nome dell'azienda al nostro cliente, il quale ci ha ulteriormente precisato che non intende, né ora né in futuro, ricevere da lei alcun servizio. Il suo comportamento ingiurioso, pertanto, non ha consentito il termine della consegna accordata con il cliente, in quanto la merce è parzialmente rientrata in magazzino.
Inoltre, in data 30.10.2023, nonostante i diversi solleciti da parte dei suoi responsabili di filiale, ha nuovamente lasciato in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico, le casse vuote che, secondo le procedure aziendali, devono essere tassativamente sistemate nell'apposita area casse vuote del magazzino. Tale inadempienza comporta problemi di sicurezza sul luogo di lavoro per i suoi colleghi e gravi violazioni dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, come altresì tali comportamenti incresciosi per la Nostra Azienda. Come prevede la normativa, lei ha 5 gg di tempo dal ricevimento della presente per presentare le sue giustificazioni in merito.
Stante la gravità di quanto le abbiamo contestato, che lede il rapporto di correttezza e fiducia, siamo con la presente a comunicarle la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione fin quando il presente procedimento disciplinare non sarà definito”.
Con lettera del 13.11.2023, la società, ritenute le giustificazioni addotte dal lavoratore inidonee, lo ha licenziato per giusta causa.
Il Tribunale , espletata l'istruttoria orale con l'audizione dei testi , Tes_1 Tes_2 ha ritenuto, all'esito della valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Tes_3 suddetti , che non sia stata provata la sussistenza dei fatti contestati ed addotti quali giusta causa dei licenziamento .
Ha quindi escluso , con diffuse argomentazioni , la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento dedotta dal lavoratore;
ha rigettato inoltre la domanda di risarcimento del danno proposta per le asserite condotte mobbizzanti e vessatorie. .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto delle Parte_1 domande e solo in subordine l'applicazione, per difetto di proporzionalità , di una tutela meramente indennitaria .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza .
All'udienza del 18 settembre 2025 , avendo avuto esito negativo le trattative fra le parti per una definizione conciliativa della controversia , dopo la rinuncia al mandato in data 4.9.2025 del procuratore di parte appellata , la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da ( che , dopo la rinuncia del proprio procuratore Parte_1
non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore ) è infondato per le considerazioni che seguono. Con un unico articolato motivo Univex censura la sentenza per un malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testi .
L'appellante “ contesta la decisione e le argomentazioni del giudice di primo grado in quanto i testimoni escussi hanno confermato il contenuto della contestazione disciplinare ossia che la condotta posta in essere dal sig. è stata totalmente CP_1
contraria alle norme di condotta che i dipendenti devono osservare sul luogo di lavoro , stabiliti dal contratto collettivo di riferimento e dalle regole aziendali “ ; rileva che “ nel contratto di assunzione del sig. all'art. 3 , comma d è CP_1
espressamente previsto “ attenersi all'impostazione aziendale di massima cortesia verso i clienti e fornitori “ e che nel caso di specie , è chiaro che il sig. in alcun CP_1 modo ha rispettato il dovere di massima cortesia “ ; richiama l'art. 32 ccnl lettera c del CCNL merci e logistica che prevede il licenziamento a) nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;
b) in caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno del luogo di lavoro “ ; osserva che “ nel caso di specie il comportamento del lavoratore si è manifestato con espressioni aggressive e moleste che hanno dato luogo ad una discussione accesa durante l'orario di lavoro contro una dipendente” .
L'appellante osserva poi che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che le casse vuote lasciate all'interno del magazzino erano sicuramente riferibili al sig. CP_1 perché riportavano il nominativo della farmacia di cui si occupava solo;
che CP_1
“ pertanto è ovvio che l'azienda verificato che le casse vuote abbandonate all'interno del magazzino erano riferibili esclusivamente a per giro delle CP_1 farmacie e che non era la prima volta che succedeva ha provveduto alla contestazione disciplinare “.
In subordine l'appellante assume che i fatti contestati sono a tutti gli effetti dei comportamenti illeciti , sicuramente non privi di rilievo disciplinare per cui la “ Corte di Appello adita può, in subordine , rilevare in riforma della sentenza, la sproporzionalità del provvedimento adottato prevedendo un diritto del sig. CP_1
solo di una tutela indennitaria., detratto l'aliunde perceptum “.
Tali censure , ad avviso del Collegio , non colgono nel segno .
Il Collegio condivide infatti totalmente le analitiche argomentazioni con le quali il
Tribunale ha concluso, riportate integralmente le dichiarazioni rese dai tre tesi assunti, che la società non abbia compiutamente adempiuto all'onere della prova relativo alla sussistenza dei fatti contestati quale giusta causa di licenziamento.
Ha più in particolare osservato il Tribunale :
“ Infatti, con riferimento al primo episodio contestato, quello del 3.11.2023, deve osservarsi che le testimoni escusse e hanno riferito, unicamente e Tes_1 Tes_2 con non poche incongruenze, di aver sentito al telefono urlare e che poi era CP_1
intervenuto altro collega, , per completare la consegna presso il Persona_1 cliente Controparte_3
La ha riferito: “io non ero presente presso la ma posso dire che Tes_1 CP_3
aveva contattato la collega che era in ufficio con me, ed Tes_4 Tes_2 eravamo in viva voce, per dirle che la centralinista l'aveva chiamato riferendo che le aveva parlato in malo modo, inveendo contro di lei e urlandole contro, CP_1
perché non voleva scaricare la merce al piano come da disposizioni aziendali nostre e del cliente ma le ha lasciate in reception, dopo aver detto questo ha chiamato Tes_2 he ha continuato a inveire contro la centralinista, ed io lo sentivo in quanto in CP_1
vivavoce, non si capivano le frasi ma erano urla di e poi mi hanno riferito che CP_1 era anche arrivata la vigilanza della per allontanarlo. A quel punto CP_3 mentre la collega era al telefono con la centralinista della Tes_2 CP_3
abbiamo mandato il magazziniere per portare a termine la consegna, R_ R_ che si è scusato con la centralinista a nome di e poi l'hanno fatto entrare, Pt_1 dopo aver rassicurato la receptionist, e lui ha consegnato al piano. La consegna al piano è sempre stata prevista, ancora ad oggi sono queste le disposizioni aziendali.
Non ricordo se la merce sia stata consegnata tutta o parte sia rientrata in magazzino”.
La ha riferito: “In merito ai fatti del 3.11.2023 posso riferire che avevamo Tes_2 mandato il a consegnare merce alla cliente e verso le 14 CP_1 Controparte_3 mi ha chiamato il referente del cliente dicendomi che c'era una discussione in CP_4
atto tra il nostro autista e la centralinista della non ricordo il
CP_1 CP_3 nome, a quel punto ho chiamato per capire cosa stesse succedendo e sentivo
CP_1 solo grida e toni di voce alti, la voce era quella di perché io cercavo di parlare
CP_1 con lui e lui inveiva verso la centralista, non ricordo le parole, ricordo solo urla e tono molto alto, io parlavo a telefono con dall'ufficio e vicino a me non c'era
CP_1
nessuno, ero da sola me lo ricordo bene. Poi ho chiuso la chiamata con ed ho chiamato il magazziniere CP_1 Persona_1 per chiedergli di completare la consegna che era stata rifiutata dal e CP_1 tranquillizzare la centralinista.
Io credo che urlasse perché c'era stata una incomprensione tra lui e la CP_1 centralinista, perché se non ricordo male lui si era rifiutato di consegnare la merce al piano ma la struttura aveva l'ascensore quindi non c'era motivo, che era CP_1
stato lì già altre volte con consegna al piano, doveva consegnare al piano era sottinteso, e quando gli è stato chiesto dalla centralinista si è rifiutato. Che sia arrivata la vigilanza ce l'ha detto che glielo aveva riferito la centralinista, la R_
quale gli aveva detto che era stata chiamata la vigilanza per allontanare dalla CP_1 sede. arrivato sul posto mi ha chiamata, avvisandomi che la centralinista R_ non voleva farlo entrare perché aveva riconosciuto la divisa, poi è entrato e ha completato la consegna della merce lasciata in sede dal facendosi spiegare CP_1
l'accaduto. Della merce da consegnare, forse 5/6 colli destinati alla è CP_3 ritornata in magazzino da non ricordo come ma ricordo i colli”. Pt_1
In sostanza, le testimoni e si sono limitate più che altro a riportare Tes_1 Tes_2 quanto a loro stesse era stato riferito da terzi, segnatamente da che a Tes_4 sua volta era stato contattato dalla centralinista di CP_3
Tuttavia, quando la dichiara di aver contattato telefonicamente per Tes_2 CP_1 capire cosa stesse succedendo, la stessa riferisce di aver sentito “solo grida e toni di voce alti” e che la voce era quella di seppure la teste riferisca di aver sentito CP_1
il ricorrente “inveire verso la centralinista” non è stata in grado di ricordare le parole ma solo le urla e il tono molto alto del CP_1
Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste ha chiamato Tes_1 Tes_2 CP_1 che ha continuato a inveire contro la centralinista, ed io lo sentivo in quanto in vivavoce, non si capivano le frasi ma erano urla di . CP_1
Sicché alcuna prova è stata data in merito “ai modi ingiuriosi ed offensivi” ed al contestato “comportamento ingiurioso” che sarebbero stati utilizzati dal nei CP_1 confronti della centralinista di come neppure è chiaro se il stesse CP_3 CP_1 inveendo proprio contro la centralinista della CP_3
Peraltro, le deposizioni testimoniali di e di on sono apparse del tutto Tes_2 Tes_1 attendibili attese le evidenti incongruenze, tenuto conto che la prima ha dichiarato di essere stata sola in stanza nel parlare al telefono con e la seconda ha invece CP_1 riferito di aver assistito alla loro conversazione per essere presente nella stanza ed in quanto il telefono della aveva azionato il vivavoce. Tes_2
Né il doc. 8 di parte resistente è idoneo a dimostrare che il cliente abbia CP_3
“ulteriormente precisato che non intende, né ora né in futuro, ricevere da lei alcun servizio” si tratta di una mail del 25.11.2023 (successiva al licenziamento) e non è neppure chiaro da quale soggetto della società tale comunicazione sia CP_3
pervenuta.
Parimenti indimostrata la circostanza che sia dovuta intervenire la vigilanza presso la sede del cliente, posto che sia la che la si sono limitate a riferire Tes_1 Tes_2
quanto appreso da altri (Bonfanti “poi mi hanno riferito che era anche arrivata la vigilanza della per allontanarlo” e anche la “Che sia arrivata la CP_3 Tes_2 vigilanza ce l'ha detto che glielo aveva riferito la centralinista, la quale gli R_ aveva detto che era stata chiamata la vigilanza per allontanare alla sede”). CP_1
È emerso che la abbia effettivamente inviato presso un proprio Pt_1 CP_3 collaboratore, , ma non è chiaro se lo stesso abbia effettivamente Persona_1
provveduto ad ultimare la consegna della merce, posto che la ha riferito “A Tes_1 quel punto mentre la collega era al telefono con la centralinista della Tes_2 abbiamo mandato il magazziniere per portare a termine CP_3 Persona_1
la consegna, che si è scusato con la centralinista a nome di e poi l'hanno fatto Pt_1 entrare, dopo aver rassicurato la receptionist, e lui ha consegnato al piano… Non ricordo se la merce sia stata consegnata tutta o parte sia rientrata in magazzino” ed anche la ha dichiarato “ arrivato sul posto mi ha chiamata, Tes_2 R_ avvisandomi che la centralinista non voleva farlo entrare perché aveva riconosciuto la divisa, poi è entrato e ha completato la consegna della merce lasciata in sede dal facendosi spiegare l'accaduto. Della merce da consegnare, forse 5/6 colli CP_1 destinati alla è ritornata in magazzino da non ricordo come ma CP_3 Pt_1 ricordo i colli”.
Le testimoni non hanno saputo riferire né se la merce sia o meno tornata parzialmente in magazzino il 3.11.2023 e neppure se tale eventuale “mancata consegna” sia dipesa, come invece contestato nella lettera del 3.11.2023, dal solo comportamento del CP_1 Pertanto, con riferimento al primo degli eventi contestati al è evidente che CP_1 la società non abbia sufficientemente provato che i fatti si siano svolti nei modi e nei termini contestati al lavoratore con la comunicazione del 3.11.2023.
Analoghe considerazioni, valgono anche con riguardo all'episodio del 30.10.2023, rispetto al quale la ha contestato al dipendente che “nonostante i Pt_1 CP_1 diversi solleciti da parte dei suoi responsabili di filiale, ha nuovamente lasciato in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico, le casse vuote che, secondo le procedure aziendali, devono essere tassativamente sistemate nell'apposita area casse vuote del magazzino. Tale inadempienza comporta problemi di sicurezza sul luogo di lavoro per i suoi colleghi e gravi violazioni dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, come altresì tali comportamenti incresciosi per la Nostra Azienda”.
All'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi provato che il 30.10.2023 le casse vuote che la società lamenta essere state lasciate “in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico” siano state lasciate lì dal ricorrente, il quale, già nell'immediatezza della contestazione disciplinare, aveva contestato di essere stato lui a lasciarle lì (doc. 10 ric.).
Sul punto le testimoni e hanno reso dichiarazioni tra loro Tes_1 Tes_2
contraddittorie. La ha infatti dichiarato che “Il 30.10.2023 ero presente in Tes_1 azienda e posso riferire che noi come azienda abbiamo un magazzino di carico ed uno di scarico della merce e invece che mettere le casse nel magazzino di CP_1
scarico le ha messe in quello di carico costringendo il magazziniere a Persona_1 fare il lavoro del sapeva che doveva mettere le casse nel magazzino di CP_1 CP_1 scarico perché sono disposizioni che diamo in azienda al momento dell'assunzione, ed io ricordo che era stato detto a nel momento in cui era stato trasferito a CP_1
San Giuliano, e lo so perché sono stata io personalmente a dirgli dove andavano messe le casse vuote. Era già successo prima della contestazione che mettesse le casse nel magazzino di carico ed io gli avevo già detto di non farlo. Ciò determina confusione e disordine nel magazzino e anche lavoro in più per i colleghi che devono caricare casse che non sono le loro, non ricordo particolari ragioni di sicurezza…io so che le casse lasciate il 30.10.2023 presso il magazzino di carico erano state lasciate da perché riportavano il nominativo di una farmacia di cui si occupava solo CP_1 al mattino per consegna e ritiro e sono state trovate nel mezzo della CP_1 mattinata, quindi, era lui ad averle scaricate. Non poteva essere che fossero state lasciate da un collega del turno del giorno precedente o della notte perché noi anche di notte operiamo e le casse non c'erano, io di notte sono lì a volte, quella notte no ma la mattina quando sono arrivata intorno alla 8 le casse non erano nel magazzino di carico dove poi le ha trovate a metà mattinata circa… Il dal R_ CP_1 lunedì' al venerdì faceva turni sia mattina che pomeriggio, ed anche per il giorno
30.10.2023 io mi ricordo chiaramente che fosse di mattina che ho trovato le casse circa verso le 9, era sicuramente la mattina. di solito arriva un po' più tardi e Tes_2 ci fermiamo in ufficio tutto il giorno”.
La teste invece ha riferito: “Dei fatti del 30.10.2023 posso riferire che io ero in Tes_2
ufficio, che è vicino al magazzino di carico e scarico e ricordo che anche se al CP_1 era giù stato detto di non lasciare le casse vuote in mezzo al magazzino di carico, quel giorno ha comunque fatto come voleva lui, lasciandole nel magazzino di CP_1
carico. Io so che le casse le aveva lasciate lui lì perché sono le casse del suo giro con il nome della farmacia che serve lui, il suo giro era il pomeriggio 14.30 fino alle 17.00, lui era di turno in quella fascia, e lui le ha lasciate alle 14.30 prima di partire per il giro. Sono sicura di ricordare bene”.
Il teste anche lui autista come il ricorrente, ha riferito: “Io quando finisco il Tes_3 giro le casse vuote le lascio in magazzino nell'area casse vuote, che è un magazzino a parte che si chiama magazzino casse vuote che è di fronte a dove carichiamo. Io le casse vuote le lascio sempre nel magazzino delle casse vuote sui bancali delle ditte di pertinenza, qualche volta qualcuno non le mette a posto, non so dire chi, e troviamo anche casse vuote dove carichiamo, non so dire quante volte ho trovato le casse vuote nella zona di carico, non ho mai messo a posto le casse vuote di altri, al più mettevo a posto le mie. Io non ho mai lasciato casse vuote nel magazzino di carico mi era stato detto di non farlo dai responsabili.
Io facevo turni mattina e pomeriggio e non so dire i turni di CP_1
Non so di casse vuote lasciate dal nel magazzino di carico, ho trovato delle CP_1
casse lì ma non so dire di quale autista. Siamo circa 80 autisti che operiamo per la su Milano. E c'è un bel via vai…Non ho mai assistito a rimproveri al Pt_1 CP_1 perché metteva le casse dove non doveva”.
Dalle deposizioni su riportate non può ritenersi riconducibile con certezza al CP_1 la contestata presenza delle casse vuote il 30.10.2023 “in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico”. Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore dell'appellato, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147 /2022 , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5764/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che, in favore di parte appellata
, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del c.u. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 18 settembre 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 5764/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dtr.ssa Martini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. VITALI ROSSELLA Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domicilata in Milano C.F._1
CORSO VENEZIA 61 20121 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. DI CARLO LILLO CP_1 C.F._2
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Vimercate ( C.F._3 MB ) via Torri Bianche n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 11.3.2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria depositata in data 6 .5.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 5764/2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ accerta e dichiara CP_1 Parte_1
l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al Parte_1 CP_1 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna al pagamento in favore della ricorrente delle Parte_1
spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge “
ha impugnato avanti al Tribunale di Milano il licenziamento per CP_1 giusta causa comminatogli dal datore di lavoro il 13.11.2023. Parte_1
Il ricorrente ha dedotto, preliminarmente, l'illegittimità del licenziamento per la pretesa natura ritorsiva e discriminatoria del recesso datoriale e, in ogni caso, per insussistenza dei fatti allegati e contestati disciplinarmente e, conseguentemente, ha chiesto la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria dal licenziamento alla effettiva reintegra oltre al versamento di contributi previdenziali e assistenziali;
in via di ulteriore subordine, ha dedotto l'illegittimità del licenziamento poiché i fatti contestati non integrerebbero la giusta causa di recesso con conseguente annullamento del licenziamento, risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della al Parte_1
pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore alle 6 mensilità. In ogni caso,
ha chiesto l'accertamento di una condotta mobbizzante da parte CP_1 della società nei suoi confronti con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro
15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite.
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , la vicenda in esame.
Il ricorrente ha premesso di essere stato assunto alle dipendenze di in CP_2 data 10.12.2021, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio, con mansioni di autista e magazziniere e inquadramento nel terzo livello del CCNL Pulizia Multiservizi.
Con lettera del 3.11.2023, la società ha contestato al ricorrente i seguenti addebiti disciplinari :
“Lei nella giornata di oggi, 03.11.2023, ha inveito contro la centralinista del cliente presente nella sede di Piazza Velasca n.
7 - Milano, con Controparte_3 modi ingiuriosi ed offensivi, tanto che è dovuta intervenire anche la vigilanza per allontanarla dallo stabile, costringendoci ad inviare un nostro collaboratore per terminare la consegna della merce e per porgere scuse dirette in nome dell'azienda al nostro cliente, il quale ci ha ulteriormente precisato che non intende, né ora né in futuro, ricevere da lei alcun servizio. Il suo comportamento ingiurioso, pertanto, non ha consentito il termine della consegna accordata con il cliente, in quanto la merce è parzialmente rientrata in magazzino.
Inoltre, in data 30.10.2023, nonostante i diversi solleciti da parte dei suoi responsabili di filiale, ha nuovamente lasciato in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico, le casse vuote che, secondo le procedure aziendali, devono essere tassativamente sistemate nell'apposita area casse vuote del magazzino. Tale inadempienza comporta problemi di sicurezza sul luogo di lavoro per i suoi colleghi e gravi violazioni dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, come altresì tali comportamenti incresciosi per la Nostra Azienda. Come prevede la normativa, lei ha 5 gg di tempo dal ricevimento della presente per presentare le sue giustificazioni in merito.
Stante la gravità di quanto le abbiamo contestato, che lede il rapporto di correttezza e fiducia, siamo con la presente a comunicarle la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione fin quando il presente procedimento disciplinare non sarà definito”.
Con lettera del 13.11.2023, la società, ritenute le giustificazioni addotte dal lavoratore inidonee, lo ha licenziato per giusta causa.
Il Tribunale , espletata l'istruttoria orale con l'audizione dei testi , Tes_1 Tes_2 ha ritenuto, all'esito della valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Tes_3 suddetti , che non sia stata provata la sussistenza dei fatti contestati ed addotti quali giusta causa dei licenziamento .
Ha quindi escluso , con diffuse argomentazioni , la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento dedotta dal lavoratore;
ha rigettato inoltre la domanda di risarcimento del danno proposta per le asserite condotte mobbizzanti e vessatorie. .
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto delle Parte_1 domande e solo in subordine l'applicazione, per difetto di proporzionalità , di una tutela meramente indennitaria .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza .
All'udienza del 18 settembre 2025 , avendo avuto esito negativo le trattative fra le parti per una definizione conciliativa della controversia , dopo la rinuncia al mandato in data 4.9.2025 del procuratore di parte appellata , la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da ( che , dopo la rinuncia del proprio procuratore Parte_1
non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore ) è infondato per le considerazioni che seguono. Con un unico articolato motivo Univex censura la sentenza per un malgoverno da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testi .
L'appellante “ contesta la decisione e le argomentazioni del giudice di primo grado in quanto i testimoni escussi hanno confermato il contenuto della contestazione disciplinare ossia che la condotta posta in essere dal sig. è stata totalmente CP_1
contraria alle norme di condotta che i dipendenti devono osservare sul luogo di lavoro , stabiliti dal contratto collettivo di riferimento e dalle regole aziendali “ ; rileva che “ nel contratto di assunzione del sig. all'art. 3 , comma d è CP_1
espressamente previsto “ attenersi all'impostazione aziendale di massima cortesia verso i clienti e fornitori “ e che nel caso di specie , è chiaro che il sig. in alcun CP_1 modo ha rispettato il dovere di massima cortesia “ ; richiama l'art. 32 ccnl lettera c del CCNL merci e logistica che prevede il licenziamento a) nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;
b) in caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno del luogo di lavoro “ ; osserva che “ nel caso di specie il comportamento del lavoratore si è manifestato con espressioni aggressive e moleste che hanno dato luogo ad una discussione accesa durante l'orario di lavoro contro una dipendente” .
L'appellante osserva poi che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che le casse vuote lasciate all'interno del magazzino erano sicuramente riferibili al sig. CP_1 perché riportavano il nominativo della farmacia di cui si occupava solo;
che CP_1
“ pertanto è ovvio che l'azienda verificato che le casse vuote abbandonate all'interno del magazzino erano riferibili esclusivamente a per giro delle CP_1 farmacie e che non era la prima volta che succedeva ha provveduto alla contestazione disciplinare “.
In subordine l'appellante assume che i fatti contestati sono a tutti gli effetti dei comportamenti illeciti , sicuramente non privi di rilievo disciplinare per cui la “ Corte di Appello adita può, in subordine , rilevare in riforma della sentenza, la sproporzionalità del provvedimento adottato prevedendo un diritto del sig. CP_1
solo di una tutela indennitaria., detratto l'aliunde perceptum “.
Tali censure , ad avviso del Collegio , non colgono nel segno .
Il Collegio condivide infatti totalmente le analitiche argomentazioni con le quali il
Tribunale ha concluso, riportate integralmente le dichiarazioni rese dai tre tesi assunti, che la società non abbia compiutamente adempiuto all'onere della prova relativo alla sussistenza dei fatti contestati quale giusta causa di licenziamento.
Ha più in particolare osservato il Tribunale :
“ Infatti, con riferimento al primo episodio contestato, quello del 3.11.2023, deve osservarsi che le testimoni escusse e hanno riferito, unicamente e Tes_1 Tes_2 con non poche incongruenze, di aver sentito al telefono urlare e che poi era CP_1
intervenuto altro collega, , per completare la consegna presso il Persona_1 cliente Controparte_3
La ha riferito: “io non ero presente presso la ma posso dire che Tes_1 CP_3
aveva contattato la collega che era in ufficio con me, ed Tes_4 Tes_2 eravamo in viva voce, per dirle che la centralinista l'aveva chiamato riferendo che le aveva parlato in malo modo, inveendo contro di lei e urlandole contro, CP_1
perché non voleva scaricare la merce al piano come da disposizioni aziendali nostre e del cliente ma le ha lasciate in reception, dopo aver detto questo ha chiamato Tes_2 he ha continuato a inveire contro la centralinista, ed io lo sentivo in quanto in CP_1
vivavoce, non si capivano le frasi ma erano urla di e poi mi hanno riferito che CP_1 era anche arrivata la vigilanza della per allontanarlo. A quel punto CP_3 mentre la collega era al telefono con la centralinista della Tes_2 CP_3
abbiamo mandato il magazziniere per portare a termine la consegna, R_ R_ che si è scusato con la centralinista a nome di e poi l'hanno fatto entrare, Pt_1 dopo aver rassicurato la receptionist, e lui ha consegnato al piano. La consegna al piano è sempre stata prevista, ancora ad oggi sono queste le disposizioni aziendali.
Non ricordo se la merce sia stata consegnata tutta o parte sia rientrata in magazzino”.
La ha riferito: “In merito ai fatti del 3.11.2023 posso riferire che avevamo Tes_2 mandato il a consegnare merce alla cliente e verso le 14 CP_1 Controparte_3 mi ha chiamato il referente del cliente dicendomi che c'era una discussione in CP_4
atto tra il nostro autista e la centralinista della non ricordo il
CP_1 CP_3 nome, a quel punto ho chiamato per capire cosa stesse succedendo e sentivo
CP_1 solo grida e toni di voce alti, la voce era quella di perché io cercavo di parlare
CP_1 con lui e lui inveiva verso la centralista, non ricordo le parole, ricordo solo urla e tono molto alto, io parlavo a telefono con dall'ufficio e vicino a me non c'era
CP_1
nessuno, ero da sola me lo ricordo bene. Poi ho chiuso la chiamata con ed ho chiamato il magazziniere CP_1 Persona_1 per chiedergli di completare la consegna che era stata rifiutata dal e CP_1 tranquillizzare la centralinista.
Io credo che urlasse perché c'era stata una incomprensione tra lui e la CP_1 centralinista, perché se non ricordo male lui si era rifiutato di consegnare la merce al piano ma la struttura aveva l'ascensore quindi non c'era motivo, che era CP_1
stato lì già altre volte con consegna al piano, doveva consegnare al piano era sottinteso, e quando gli è stato chiesto dalla centralinista si è rifiutato. Che sia arrivata la vigilanza ce l'ha detto che glielo aveva riferito la centralinista, la R_
quale gli aveva detto che era stata chiamata la vigilanza per allontanare dalla CP_1 sede. arrivato sul posto mi ha chiamata, avvisandomi che la centralinista R_ non voleva farlo entrare perché aveva riconosciuto la divisa, poi è entrato e ha completato la consegna della merce lasciata in sede dal facendosi spiegare CP_1
l'accaduto. Della merce da consegnare, forse 5/6 colli destinati alla è CP_3 ritornata in magazzino da non ricordo come ma ricordo i colli”. Pt_1
In sostanza, le testimoni e si sono limitate più che altro a riportare Tes_1 Tes_2 quanto a loro stesse era stato riferito da terzi, segnatamente da che a Tes_4 sua volta era stato contattato dalla centralinista di CP_3
Tuttavia, quando la dichiara di aver contattato telefonicamente per Tes_2 CP_1 capire cosa stesse succedendo, la stessa riferisce di aver sentito “solo grida e toni di voce alti” e che la voce era quella di seppure la teste riferisca di aver sentito CP_1
il ricorrente “inveire verso la centralinista” non è stata in grado di ricordare le parole ma solo le urla e il tono molto alto del CP_1
Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste ha chiamato Tes_1 Tes_2 CP_1 che ha continuato a inveire contro la centralinista, ed io lo sentivo in quanto in vivavoce, non si capivano le frasi ma erano urla di . CP_1
Sicché alcuna prova è stata data in merito “ai modi ingiuriosi ed offensivi” ed al contestato “comportamento ingiurioso” che sarebbero stati utilizzati dal nei CP_1 confronti della centralinista di come neppure è chiaro se il stesse CP_3 CP_1 inveendo proprio contro la centralinista della CP_3
Peraltro, le deposizioni testimoniali di e di on sono apparse del tutto Tes_2 Tes_1 attendibili attese le evidenti incongruenze, tenuto conto che la prima ha dichiarato di essere stata sola in stanza nel parlare al telefono con e la seconda ha invece CP_1 riferito di aver assistito alla loro conversazione per essere presente nella stanza ed in quanto il telefono della aveva azionato il vivavoce. Tes_2
Né il doc. 8 di parte resistente è idoneo a dimostrare che il cliente abbia CP_3
“ulteriormente precisato che non intende, né ora né in futuro, ricevere da lei alcun servizio” si tratta di una mail del 25.11.2023 (successiva al licenziamento) e non è neppure chiaro da quale soggetto della società tale comunicazione sia CP_3
pervenuta.
Parimenti indimostrata la circostanza che sia dovuta intervenire la vigilanza presso la sede del cliente, posto che sia la che la si sono limitate a riferire Tes_1 Tes_2
quanto appreso da altri (Bonfanti “poi mi hanno riferito che era anche arrivata la vigilanza della per allontanarlo” e anche la “Che sia arrivata la CP_3 Tes_2 vigilanza ce l'ha detto che glielo aveva riferito la centralinista, la quale gli R_ aveva detto che era stata chiamata la vigilanza per allontanare alla sede”). CP_1
È emerso che la abbia effettivamente inviato presso un proprio Pt_1 CP_3 collaboratore, , ma non è chiaro se lo stesso abbia effettivamente Persona_1
provveduto ad ultimare la consegna della merce, posto che la ha riferito “A Tes_1 quel punto mentre la collega era al telefono con la centralinista della Tes_2 abbiamo mandato il magazziniere per portare a termine CP_3 Persona_1
la consegna, che si è scusato con la centralinista a nome di e poi l'hanno fatto Pt_1 entrare, dopo aver rassicurato la receptionist, e lui ha consegnato al piano… Non ricordo se la merce sia stata consegnata tutta o parte sia rientrata in magazzino” ed anche la ha dichiarato “ arrivato sul posto mi ha chiamata, Tes_2 R_ avvisandomi che la centralinista non voleva farlo entrare perché aveva riconosciuto la divisa, poi è entrato e ha completato la consegna della merce lasciata in sede dal facendosi spiegare l'accaduto. Della merce da consegnare, forse 5/6 colli CP_1 destinati alla è ritornata in magazzino da non ricordo come ma CP_3 Pt_1 ricordo i colli”.
Le testimoni non hanno saputo riferire né se la merce sia o meno tornata parzialmente in magazzino il 3.11.2023 e neppure se tale eventuale “mancata consegna” sia dipesa, come invece contestato nella lettera del 3.11.2023, dal solo comportamento del CP_1 Pertanto, con riferimento al primo degli eventi contestati al è evidente che CP_1 la società non abbia sufficientemente provato che i fatti si siano svolti nei modi e nei termini contestati al lavoratore con la comunicazione del 3.11.2023.
Analoghe considerazioni, valgono anche con riguardo all'episodio del 30.10.2023, rispetto al quale la ha contestato al dipendente che “nonostante i Pt_1 CP_1 diversi solleciti da parte dei suoi responsabili di filiale, ha nuovamente lasciato in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico, le casse vuote che, secondo le procedure aziendali, devono essere tassativamente sistemate nell'apposita area casse vuote del magazzino. Tale inadempienza comporta problemi di sicurezza sul luogo di lavoro per i suoi colleghi e gravi violazioni dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, come altresì tali comportamenti incresciosi per la Nostra Azienda”.
All'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi provato che il 30.10.2023 le casse vuote che la società lamenta essere state lasciate “in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico” siano state lasciate lì dal ricorrente, il quale, già nell'immediatezza della contestazione disciplinare, aveva contestato di essere stato lui a lasciarle lì (doc. 10 ric.).
Sul punto le testimoni e hanno reso dichiarazioni tra loro Tes_1 Tes_2
contraddittorie. La ha infatti dichiarato che “Il 30.10.2023 ero presente in Tes_1 azienda e posso riferire che noi come azienda abbiamo un magazzino di carico ed uno di scarico della merce e invece che mettere le casse nel magazzino di CP_1
scarico le ha messe in quello di carico costringendo il magazziniere a Persona_1 fare il lavoro del sapeva che doveva mettere le casse nel magazzino di CP_1 CP_1 scarico perché sono disposizioni che diamo in azienda al momento dell'assunzione, ed io ricordo che era stato detto a nel momento in cui era stato trasferito a CP_1
San Giuliano, e lo so perché sono stata io personalmente a dirgli dove andavano messe le casse vuote. Era già successo prima della contestazione che mettesse le casse nel magazzino di carico ed io gli avevo già detto di non farlo. Ciò determina confusione e disordine nel magazzino e anche lavoro in più per i colleghi che devono caricare casse che non sono le loro, non ricordo particolari ragioni di sicurezza…io so che le casse lasciate il 30.10.2023 presso il magazzino di carico erano state lasciate da perché riportavano il nominativo di una farmacia di cui si occupava solo CP_1 al mattino per consegna e ritiro e sono state trovate nel mezzo della CP_1 mattinata, quindi, era lui ad averle scaricate. Non poteva essere che fossero state lasciate da un collega del turno del giorno precedente o della notte perché noi anche di notte operiamo e le casse non c'erano, io di notte sono lì a volte, quella notte no ma la mattina quando sono arrivata intorno alla 8 le casse non erano nel magazzino di carico dove poi le ha trovate a metà mattinata circa… Il dal R_ CP_1 lunedì' al venerdì faceva turni sia mattina che pomeriggio, ed anche per il giorno
30.10.2023 io mi ricordo chiaramente che fosse di mattina che ho trovato le casse circa verso le 9, era sicuramente la mattina. di solito arriva un po' più tardi e Tes_2 ci fermiamo in ufficio tutto il giorno”.
La teste invece ha riferito: “Dei fatti del 30.10.2023 posso riferire che io ero in Tes_2
ufficio, che è vicino al magazzino di carico e scarico e ricordo che anche se al CP_1 era giù stato detto di non lasciare le casse vuote in mezzo al magazzino di carico, quel giorno ha comunque fatto come voleva lui, lasciandole nel magazzino di CP_1
carico. Io so che le casse le aveva lasciate lui lì perché sono le casse del suo giro con il nome della farmacia che serve lui, il suo giro era il pomeriggio 14.30 fino alle 17.00, lui era di turno in quella fascia, e lui le ha lasciate alle 14.30 prima di partire per il giro. Sono sicura di ricordare bene”.
Il teste anche lui autista come il ricorrente, ha riferito: “Io quando finisco il Tes_3 giro le casse vuote le lascio in magazzino nell'area casse vuote, che è un magazzino a parte che si chiama magazzino casse vuote che è di fronte a dove carichiamo. Io le casse vuote le lascio sempre nel magazzino delle casse vuote sui bancali delle ditte di pertinenza, qualche volta qualcuno non le mette a posto, non so dire chi, e troviamo anche casse vuote dove carichiamo, non so dire quante volte ho trovato le casse vuote nella zona di carico, non ho mai messo a posto le casse vuote di altri, al più mettevo a posto le mie. Io non ho mai lasciato casse vuote nel magazzino di carico mi era stato detto di non farlo dai responsabili.
Io facevo turni mattina e pomeriggio e non so dire i turni di CP_1
Non so di casse vuote lasciate dal nel magazzino di carico, ho trovato delle CP_1
casse lì ma non so dire di quale autista. Siamo circa 80 autisti che operiamo per la su Milano. E c'è un bel via vai…Non ho mai assistito a rimproveri al Pt_1 CP_1 perché metteva le casse dove non doveva”.
Dalle deposizioni su riportate non può ritenersi riconducibile con certezza al CP_1 la contestata presenza delle casse vuote il 30.10.2023 “in disordine ed incustodite nel mezzo del magazzino di carico”. Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore dell'appellato, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147 /2022 , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5764/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che, in favore di parte appellata
, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del c.u. ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 18 settembre 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau