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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 645/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1
VALERIA oggi sostituito dalla Dott.ssa Sara Toninelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2020 promossa da:
( , con l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO che Parte_1 CodiceFiscale_1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 annullare previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione n. 8/2020 prot. n. 1421 del 5 febbraio 2020 emessa dall' , con la quale ordinava e ingiungeva al Controparte_1 ragionier di pagare la somma di € 43.780,65 per aver “occupato alle proprie Parte_1
dipendenze, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice nel periodo dal 1° agosto 2013 al 13 maggio 2014 per n. 194 giornate di effettivo Parte_2 lavoro, violando quindi l'ART. 3 COMMA 3 DEL D.L. 22 FEBBRAIO 2002 N. 121, e “omesso di registrare sul libro unico i dati relativi alle prestazioni lavorative rese dalla medesima dipendente nel periodo sopra indicato”, violando quindi l'ART. 39, 1° E 2° COMMA DEL D.L. 25/6/2008, N.112. convertito in legge 6/8/2008, n. 133, come modif. da D.L. n.201/2011, convertito in legge 22/12/2011.
pagina 2 di 7 n.214 (penalità stabilita dall'art. 39 comma 7 del D.L. 112/08).
Sosteneva il ricorrente l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dall' Controparte_1
per insussistenza dei presupposti di fatto ipotizzati relativamente alla posizione
[...] della lavoratrice chiedeva in subordine accertare l'erroneità e l'eccessività delle Parte_2 sanzioni irrogate, quantificandole nella misura minima, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 L.
689/1981.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 3.06.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica fiscale per i periodi di imposta dal 2009 al 2014 avviata il 13 maggio 2014 dalla Brigata della Guardia di Finanza di
Castiglione della Pescaia presso lo studio commerciale del ragionier in Castiglione Parte_1
della Pescaia via della Tartaruga n. 3/h, da cui era emerso che la sig.ra unica persona trovata Pt_2
presente negli uffici, aveva svolto senza soluzione di continuità presso lo studio la propria Parte_1
prestazione lavorativa – consistente in attività di segreteria e tenuta della contabilità – a partire dal mese di febbraio 2009 e sino al giorno dell'accesso ispettivo del 13/5/2014 percependo mensilmente la retribuzione di € 700,00, non essendosi invece risolta per formale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 31/07/2013.
Il ricorrente rappresentava che la pretesa sanzionatoria poggiava su presupposti di fatto frutto di presunzioni e valutazioni totalmente erronee posto che le informazioni fornitegli dalla (orario Pt_2
di lavoro, retribuzione, mansioni) si riferivano esclusivamente al rapporto di lavoro pregresso ed effettivamente interrottosi alla fine del mese di luglio dell'anno precedente;
che la si era Pt_2 recata nella nuova sede dello studio commerciale solo all'inizio del mese di maggio del 2014, dopo che il ragionier le aveva chiesto di occuparsi del riordino dell'archivio a seguito del Parte_1
trasferimento dello studio da piazza della Repubblica a via della Tartaruga;
che tale incarico aveva natura temporanea e non subordinata - essendo la libera, come specificato all'art. 5 del Pt_2
pagina 3 di 7 contratto di prestazione d'opera allegato 4 al citato verbale unico di accertamento e notificazione, di scegliere le cinque mezze giornate a settimana nelle quali adempiere l'incarico affidatole -, e si sarebbe esaurito in un paio di settimane.
Va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai Con funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 9251/2010, n. 10427/2014).
Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
pagina 4 di 7 Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie, la escussa in corso di causa ha Pt_2
inizialmente confermato di aver reso agli accertatori della Guardia di Finanza la dichiarazione in atti, riconoscendone la sottoscrizione, ma ha poi affermato di essersi resa conto successivamente di non avere un vero e proprio contratto come riferito, e che ciò sarebbe dipeso dall'emozione.
È di tutta evidenza che le dichiarazioni rese in corso di causa dalla ppaiono in netto contrasto CP_2
rispetto a quanto dalla stessa riferito in sede di accertamento, le quali devono essere considerate sicuramente più attendibili in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e scevre da qualsiasi condizionamento.
Irrilevante è la testimonianza del teste , il quale ha riferito di recarsi allo studio una Testimone_1
volta al mese per portare la documentazione contabile, trovando la nel vecchio studio, mentre Pt_2 non l'aveva mai vista nel nuovo studio.
Irrilevanti e poco attendibili sono le dichiarazioni di in quanto, in parte in palese contrasto Tes_2
con i fatti accertati ovvero che nello studio di Via Tartaruga condiviso dal maggio del 2014 fino al
2020, non vi era nessuno ad eccezione del ed in parte afferenti ad un periodo successivo a Parte_1
quello in contestazione.
Parimenti irrilevante è la testimonianza di che nulla riferisce in merito al rapporto Testimone_3
lavorativo e la presenza della nello Studio e la teste che si era recata Pt_2 Parte_1 Tes_4
solo un paio di volte allo Studio Parte_1
Il teste , maresciallo della GDF che ha eseguito gli accertamenti ha confermato le Tes_5
dichiarazioni rese dalla in sede verifica. Ha precisato che la sig.ra sentita in Pt_2 Parte_2
data 13 maggio 2014, dichiarò di lavorare per lo studio dal 2009, facendo riferimento ad un Parte_1
rapporto di lavoro continuativo e senza interruzioni;
che il Rag. consegnò il contratto di Parte_1 prestazione d'opera il giorno successivo all'apertura della verifica e che il giorno ancora seguente la sig.ra lo contattò telefonicamente affermando che le dichiarazioni rese il 13 maggio Parte_2
2014 non erano corrispondenti al vero. Gli riferì che aveva fornito delle indicazioni dei fatti errate che voleva rettificare, si appuntò il suo numero di telefono, ma poi non ci fu più un contatto.
All'esito, pertanto, si rileva che laddove comunque possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese pagina 5 di 7 agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021). Ed ancora, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsiasi efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Si presume la “maggiore attendibilità, rispetto alle successive deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni rese, spontaneamente e di sorpresa, dei lavoratori in sede ispettiva […] le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa” (Cass. n. 27662/2018). E ciò considerando sia “il tempo trascorso e la maggiore dignità da attribuirsi a dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti […] rispetto alle dichiarazioni rese dalle medesime persone davanti al
Giudice” (Cass. n. 22733/2018), sia anche “nella versione a caldo, la verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto con il medesimo datore di lavoro” (Corte App.
Milano, n. 1822/2017; conformi Cass. SS.UU. n. 1133/2000 e n. 1786/2000), (CORTE D' APPELLO di FIRENZE sentenza n. 4/2025 del 24.02.2025).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, seppur le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, non siano state confermate in udienza dalla lavoratrice, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile dell'illecito denunciato rilevandosi la continuità della prestazione lavorativa della eppur in assenza di contratto. Pt_2
Rilevanti ai fini dell'odierno giudizio sono altresì le sentenze prodotte dalle parti della causa promossa dal ricorrente nei confronti dell' avverso l'avviso di addebito emesso dall' che è stato CP_3 CP_3 generato sempre dal medesimo accertamento di cui all'odierno giudizio, giunta anche davanti alla
Corte di Cassazione.
La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 757/2020 ha accolto il gravame proposto da CP_3 con riforma integrale della decisione impugnata di primo grado e conseguente rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito nella quale, valutate le prove è stato riconosciuto che il avesse CP_3 Parte_1
continuato ad avvalersi della segretaria ( senza assicurare il relativo rapporto di lavoro. Anche Pt_2
in detta sede è stato ritenuto credibile e maggiormente attendibile la dichiarazione rilasciata dalla pagina 6 di 7 n sede di accertamento rispetto a quella resa in qualità di teste. Pt_2
Con l'ordinanza n. 33763/2022 del 16/11/2022, poi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello, ritenendo infondati i motivi di Parte_1 impugnazione per avere la Corte d'Appello ricostruito analiticamente le risultanze istruttorie e ampiamento motivato il proprio assunto decisorio in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dello studio professionale al momento dell'accertamento ispettivo e dato conto delle ragioni per le quali i giudici d'appello hanno ritenuto di dissentire dalla ricostruzione fattuale operato dal giudice di primo grado nonché delle ragioni per le quali hanno ritenuto maggiormente credibili le dichiarazioni rese dalla dipendente in sede giudiziale. Il è stato Parte_1
condannato in entrambe le sentenze al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta e confermata la sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, calcolando per la fase di studio e introduttiva al valore medio e la fase istruttoria e di trattazione e decisionale al valore minimo stante la non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.208,80 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 645/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025 ad ore 9.20 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1
VALERIA oggi sostituito dalla Dott.ssa Sara Toninelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2020 promossa da:
( , con l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO che Parte_1 CodiceFiscale_1 lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 annullare previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione n. 8/2020 prot. n. 1421 del 5 febbraio 2020 emessa dall' , con la quale ordinava e ingiungeva al Controparte_1 ragionier di pagare la somma di € 43.780,65 per aver “occupato alle proprie Parte_1
dipendenze, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice nel periodo dal 1° agosto 2013 al 13 maggio 2014 per n. 194 giornate di effettivo Parte_2 lavoro, violando quindi l'ART. 3 COMMA 3 DEL D.L. 22 FEBBRAIO 2002 N. 121, e “omesso di registrare sul libro unico i dati relativi alle prestazioni lavorative rese dalla medesima dipendente nel periodo sopra indicato”, violando quindi l'ART. 39, 1° E 2° COMMA DEL D.L. 25/6/2008, N.112. convertito in legge 6/8/2008, n. 133, come modif. da D.L. n.201/2011, convertito in legge 22/12/2011.
pagina 2 di 7 n.214 (penalità stabilita dall'art. 39 comma 7 del D.L. 112/08).
Sosteneva il ricorrente l'infondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dall' Controparte_1
per insussistenza dei presupposti di fatto ipotizzati relativamente alla posizione
[...] della lavoratrice chiedeva in subordine accertare l'erroneità e l'eccessività delle Parte_2 sanzioni irrogate, quantificandole nella misura minima, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 L.
689/1981.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 3.06.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica fiscale per i periodi di imposta dal 2009 al 2014 avviata il 13 maggio 2014 dalla Brigata della Guardia di Finanza di
Castiglione della Pescaia presso lo studio commerciale del ragionier in Castiglione Parte_1
della Pescaia via della Tartaruga n. 3/h, da cui era emerso che la sig.ra unica persona trovata Pt_2
presente negli uffici, aveva svolto senza soluzione di continuità presso lo studio la propria Parte_1
prestazione lavorativa – consistente in attività di segreteria e tenuta della contabilità – a partire dal mese di febbraio 2009 e sino al giorno dell'accesso ispettivo del 13/5/2014 percependo mensilmente la retribuzione di € 700,00, non essendosi invece risolta per formale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 31/07/2013.
Il ricorrente rappresentava che la pretesa sanzionatoria poggiava su presupposti di fatto frutto di presunzioni e valutazioni totalmente erronee posto che le informazioni fornitegli dalla (orario Pt_2
di lavoro, retribuzione, mansioni) si riferivano esclusivamente al rapporto di lavoro pregresso ed effettivamente interrottosi alla fine del mese di luglio dell'anno precedente;
che la si era Pt_2 recata nella nuova sede dello studio commerciale solo all'inizio del mese di maggio del 2014, dopo che il ragionier le aveva chiesto di occuparsi del riordino dell'archivio a seguito del Parte_1
trasferimento dello studio da piazza della Repubblica a via della Tartaruga;
che tale incarico aveva natura temporanea e non subordinata - essendo la libera, come specificato all'art. 5 del Pt_2
pagina 3 di 7 contratto di prestazione d'opera allegato 4 al citato verbale unico di accertamento e notificazione, di scegliere le cinque mezze giornate a settimana nelle quali adempiere l'incarico affidatole -, e si sarebbe esaurito in un paio di settimane.
Va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai Con funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. n. 9251/2010, n. 10427/2014).
Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
pagina 4 di 7 Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Facendo applicazione di questi principi, nel caso di specie, la escussa in corso di causa ha Pt_2
inizialmente confermato di aver reso agli accertatori della Guardia di Finanza la dichiarazione in atti, riconoscendone la sottoscrizione, ma ha poi affermato di essersi resa conto successivamente di non avere un vero e proprio contratto come riferito, e che ciò sarebbe dipeso dall'emozione.
È di tutta evidenza che le dichiarazioni rese in corso di causa dalla ppaiono in netto contrasto CP_2
rispetto a quanto dalla stessa riferito in sede di accertamento, le quali devono essere considerate sicuramente più attendibili in quanto rese nell'immediatezza dei fatti e scevre da qualsiasi condizionamento.
Irrilevante è la testimonianza del teste , il quale ha riferito di recarsi allo studio una Testimone_1
volta al mese per portare la documentazione contabile, trovando la nel vecchio studio, mentre Pt_2 non l'aveva mai vista nel nuovo studio.
Irrilevanti e poco attendibili sono le dichiarazioni di in quanto, in parte in palese contrasto Tes_2
con i fatti accertati ovvero che nello studio di Via Tartaruga condiviso dal maggio del 2014 fino al
2020, non vi era nessuno ad eccezione del ed in parte afferenti ad un periodo successivo a Parte_1
quello in contestazione.
Parimenti irrilevante è la testimonianza di che nulla riferisce in merito al rapporto Testimone_3
lavorativo e la presenza della nello Studio e la teste che si era recata Pt_2 Parte_1 Tes_4
solo un paio di volte allo Studio Parte_1
Il teste , maresciallo della GDF che ha eseguito gli accertamenti ha confermato le Tes_5
dichiarazioni rese dalla in sede verifica. Ha precisato che la sig.ra sentita in Pt_2 Parte_2
data 13 maggio 2014, dichiarò di lavorare per lo studio dal 2009, facendo riferimento ad un Parte_1
rapporto di lavoro continuativo e senza interruzioni;
che il Rag. consegnò il contratto di Parte_1 prestazione d'opera il giorno successivo all'apertura della verifica e che il giorno ancora seguente la sig.ra lo contattò telefonicamente affermando che le dichiarazioni rese il 13 maggio Parte_2
2014 non erano corrispondenti al vero. Gli riferì che aveva fornito delle indicazioni dei fatti errate che voleva rettificare, si appuntò il suo numero di telefono, ma poi non ci fu più un contatto.
All'esito, pertanto, si rileva che laddove comunque possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese pagina 5 di 7 agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021). Ed ancora, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsiasi efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Si presume la “maggiore attendibilità, rispetto alle successive deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni rese, spontaneamente e di sorpresa, dei lavoratori in sede ispettiva […] le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa” (Cass. n. 27662/2018). E ciò considerando sia “il tempo trascorso e la maggiore dignità da attribuirsi a dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti […] rispetto alle dichiarazioni rese dalle medesime persone davanti al
Giudice” (Cass. n. 22733/2018), sia anche “nella versione a caldo, la verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto con il medesimo datore di lavoro” (Corte App.
Milano, n. 1822/2017; conformi Cass. SS.UU. n. 1133/2000 e n. 1786/2000), (CORTE D' APPELLO di FIRENZE sentenza n. 4/2025 del 24.02.2025).
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, seppur le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, non siano state confermate in udienza dalla lavoratrice, valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, non vi è dubbio che il ricorrente sia responsabile dell'illecito denunciato rilevandosi la continuità della prestazione lavorativa della eppur in assenza di contratto. Pt_2
Rilevanti ai fini dell'odierno giudizio sono altresì le sentenze prodotte dalle parti della causa promossa dal ricorrente nei confronti dell' avverso l'avviso di addebito emesso dall' che è stato CP_3 CP_3 generato sempre dal medesimo accertamento di cui all'odierno giudizio, giunta anche davanti alla
Corte di Cassazione.
La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 757/2020 ha accolto il gravame proposto da CP_3 con riforma integrale della decisione impugnata di primo grado e conseguente rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito nella quale, valutate le prove è stato riconosciuto che il avesse CP_3 Parte_1
continuato ad avvalersi della segretaria ( senza assicurare il relativo rapporto di lavoro. Anche Pt_2
in detta sede è stato ritenuto credibile e maggiormente attendibile la dichiarazione rilasciata dalla pagina 6 di 7 n sede di accertamento rispetto a quella resa in qualità di teste. Pt_2
Con l'ordinanza n. 33763/2022 del 16/11/2022, poi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello, ritenendo infondati i motivi di Parte_1 impugnazione per avere la Corte d'Appello ricostruito analiticamente le risultanze istruttorie e ampiamento motivato il proprio assunto decisorio in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dello studio professionale al momento dell'accertamento ispettivo e dato conto delle ragioni per le quali i giudici d'appello hanno ritenuto di dissentire dalla ricostruzione fattuale operato dal giudice di primo grado nonché delle ragioni per le quali hanno ritenuto maggiormente credibili le dichiarazioni rese dalla dipendente in sede giudiziale. Il è stato Parte_1
condannato in entrambe le sentenze al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso ritenuta pertanto la legittimità del provvedimento impugnato, l'opposizione deve essere respinta e confermata la sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, calcolando per la fase di studio e introduttiva al valore medio e la fase istruttoria e di trattazione e decisionale al valore minimo stante la non complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.208,80 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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