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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1313/2024 R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
Prima unità operativa
Il giudice designato, dott. Giulio Fortunato, letti gli atti, la documentazione prodotta e i verbali delle udienze relative al procedimento in epigrafe indicato;
sciogliendo la riserva che precede;
. Controparte_1
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 668 c.p.c. in data 22 febbraio 2024 Pt_1
, e hanno adito il Tribunale di Salerno deducendo: 1) di essere
[...] Parte_2 Parte_3
proprietari, iure successionis di , e , di un fabbricato CP_2 Parte_4 Controparte_3
censito nel catasto fabbricati del Comune di Salerno al foglio 71, contrassegnato dalla particella 22, sub. 2 e dalla particella 23, ctg. A/4, composto da sette vani, in virtù di atto di divisione del 15 luglio
1974; 2) che il richiamato fabbricato situato in Salerno alla via Benedetto Croce era ubicato a distanza di pochi metri dalla linea ferroviaria intercorrente tra Salerno e Vietri sul Mare, in corrispondenza della particella 40 del foglio 71 del catasto terreni del comune di Salerno, intestata a Controparte_4
; 3) che il fabbricato negli anni ottanta era stato concesso in locazione a tre diversi conduttori,
[...]
che, poi, con lo scorrere del tempo e a causa del passaggio quotidiano di treni, si erano determinati ad abbandonare l'immobile in ragione del forte inquinamento acustico causato dall'alto numero dei decibel e dalle considerevoli vibrazioni causate dal quotidiano passaggio di treni pesanti e veloci, che avevano pregiudicato la stabilità e l'equilibrio statico dell'immobile; 4) che in data 20 gennaio 2024, in orario imprecisato, a valle della proprietà, si era verificato un evento franoso che aveva provocato la rovina del terreno situato nella scarpata, in corrispondenza del fabbricato, esponendo a un pericolo, grave e imminente, la stabilità dell'immobile; 5) che il terreno ceduto era collocato, per la maggior parte, nella ridetta particella 40 del foglio 71 e, per una parte residuale - peraltro posizionata in quota, in prossimità delle fondamenta del fabbricato – all'interno della particella 22 del foglio 71, ad essi appartenente;
6) che la parte di terreno franato nel possesso di era circoscritta da Controparte_4
alcuni manufatti realizzati in passato dalla stessa società, che avevano inibito l'accesso ai binari;
7)
1 che, in particolare, lo smottamento del terreno e lo scivolamento sul tratto binario era stato cagionato dal continuo e quotidiano passaggio dei treni, che, “a causa delle forze centripete provocate da una curva che conduce all'ingresso della galleria”, avevano determinato notevoli sollecitazioni del suolo, sollecitazioni che, propagandosi quotidie, avevano, a loro volta, lesionato il costone collassato in data 20 gennaio 2024, riverberandosi sulla stabilità dell'immobile; 8) che, successivamente al cedimento del terreno, in data 02 febbraio 2024, alle ore 12,00, al cospetto di un'espressa autorizzazione rilasciatagli, l'ing. nella qualità di comproprietario del fabbricato, Parte_2
unitamente a un geologo di fiducia, aveva constatato che, rispetto allo situazione accertata nel corso del primo accesso svolto congiuntamente al personale di – gruppo Ferrovie dello Stato CP_5
Italiane: a) era stata operata la rimozione “quasi completa” di ampia e folta vegetazione, anche di alberature;
b) si era verificato “un ulteriore cedimento di parte del terreno situato alle spalle e alla base del fabbricato, lasciando, pertanto, il fabbricato sprovvisto di parte della base su cui scaricare il proprio peso, determinando così un gravissimo pregiudizio per la sua statica e la sua sicurezza”;
c) aveva parzialmente ceduto il muro di confine presente sul costone, cedimento “provocato dall'azione spingente della vegetazione e dall'azione vibrante provocata dal passaggio dei treni”; d) erano assenti tracce di acqua su entrambe le facce della superficie del costone collassato, completamente asciutto e, dunque, non investito da fenomeni infiltrativi;
9) che la frana del 20 gennaio 2024 era stata provocata: a) dal passaggio dei treni che, su tale tratto della linea ferrata – caratterizzato dalla presenza di una curva-, avevano sviluppato una potente forza centripeta, ripercossasi sull'immobile e mettendone a repentaglio la staticità e la stabilità; b) dall'azione degli impianti radicali della vegetazione cresciuta nella roccia del costone che, in assenza di normali e obbligatori interventi manutentivi, sollecitati dalle periodiche raffiche di vento, avevano agito come leve nelle fratture della roccia, allargandole ed approfondendole, contribuendo così al collassamento;
10) che, pertanto, avevano prospettato la necessità di ottenere una misura provvisoria e urgente capace di sterilizzare il rischio di cedimento, anche parziale, dell'immobile.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_6
, pretendendo, innanzitutto, la declaratoria d'inammissibilità della domanda per
[...]
difetto di strumentalità. Nel merito, la resistente ha, poi, sviluppato un impianto difensivo imperniato sulle deduzioni argomentative afferenti, in buona sostanza: a) alla difformità edilizia e urbanistica dell'immobile; b) al carente stato conservativo e manutentivo del fabbricato, stato determinante il coinvolgimento, in sede amministrativa, della e del , rispetto ai quali CP_7 Controparte_8 ha, peraltro, preteso l'estensione del contraddittorio.
In via riconvenzionale, la resistente ha chiesto la condanna dei ricorrenti all'esecuzione immediata, a propria cura e spese, dei lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato e di tutti gli interventi
2 necessari a rimuovere qualunque pregiudizio per la pubblica e privata incolumità e funzionali alla ripresa del traffico ferroviario, chiedendo altresì la fissazione di un termine per l'avvio e per la ultimazione dei lavori e l'imposizione ai ricorrenti del pagamento della somma di euro 30.000,00 “o di altra somma ritenuta equa e congrua” per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di facere.
Fissata l'udienza di comparizione e ascoltati i procuratori delle parti, il Tribunale ha disposto lo svolgimento di un lungo e complesso accertamento tecnico e, all'esito, lette le deduzioni delle parti, ha riservato la propria decisione.
Tanto puntualizzato, giova inquadrare le domande contrapposte delle parti, riconducibili allo schema normativo dell'actio de damni infecti, evocando, entrambe, quel rapporto tra cosa e cosa che costituisce presupposto operativo dell'actio de damni infecti di cui all'art. 1172 c.c., disposizione normativa per la quale – si rammenti - “Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento
o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.
Ebbene, procedendo con ordine, , e mirano alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
neutralizzazione dei pericoli di crollo, (ulteriore) danneggiamento e decadimento igienico sanitario del fabbricato identificato al foglio 71 e contrassegnato dalla particella 22, sub. 2 e dalla particella
23. Detti pericoli – nella prospettiva ricostruttiva fatta propria dai ridetti ricorrenti – sono correlati al cedimento sia del terreno, appartenente alla resistente e collocato al di sotto delle fondazioni del fabbricato, sia del muro di confine presente sul costone roccioso, pure appartenente alla resistente, costone dal quale, per effetto delle lesioni generate dagli impianti radicali della vegetazione presente, non correttamente governati e sollecitati dalle periodiche raffiche di vento, cade materiale lapideo sull'adiacente fabbricato.
Dal canto suo, R.F.I. – che pure ha esperito, a ben vedere, una denuncia di danno temuto – si è doluta dello stato conservativo del fabbricato sovrastante al proprio fondo. In particolare, la resistente ha lamentato che detto stato esponga a un pericolo di danno grave e prossimo la (propria) sottostante porzione di terreno (particella 40 del foglio 71), sul quale è stata installata la linea ferroviaria, poi interrotta. In tale ottica, dunque, il prospettato pregiudizio al traffico ferroviario è mediato dal rischio di deterioramento della porzione di terreno sui cui insiste la linea, scilicet la particella 40 del foglio
71 del catasto comunale, che, a ben vedere, costituisce la res alla cui tutela l'azione cautelare riconvenzionale è finalizzata.
3 Tanto chiarito in punto di qualificazione, deve osservarsi che risulta cessata la materia della contesa introdotta dalla parte resistente, la quale, a mezzo del proprio procuratore, nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20 gennaio 2025, ha rappresentato la ripresa del traffico ferroviario sulla tratta precedentemente interrotta dal 15 novembre 2024 [“Al riguardo, si riferisce innanzitutto al Tribunale che la porzione precaria del rudere di parte ricorrente è stata demolita in esecuzione delle Ordinanze impositive del (che ha demandato a la esecuzione officiosa Controparte_8 CP_5
in danno, vista la inottemperanza degli istanti), di modo che sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, necessarie altresì per la riattivazione della linea ferroviaria (recte: della tratta interrotta a seguito del crollo del 20.1.2024) che, in effetti, è tornata in funzione dal 15 novembre 2024. R.F.I., pertanto, significa che in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata nel presente procedimento è cessata la materia del contendere, salvo che per il governo delle spese di lite, insistendo quantomeno per la condanna degli istanti al rimborso dell'importo del contributo unificato (Euro 259,00), considerato che, come accertato ineluttabilmente dal C.T.U., la causa del crollo per cui è procedimento è da rinvenirsi non già nelle singolari e oniriche prospettazioni dei ricorrenti, bensì, in totale aderenza a quanto dedotto da CP_5
al pessimo stato di conservazione dell'immobile, alla caotica commistione delle linee idrauliche ed alle evidentissime superfetazioni del fabbricato”].
In punto di diritto, giova rammentare che la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio, in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. sez. un. n. 92 del 1954 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, si confrontino Cass. n. 10478 del 2004;
Cass. sez. lav. n. 9332 del 2001; Cass. sez. un. n. 1048 del 2000; Cass. sez. lav. n. 2268 del 1999;
Cass. sez. lav. n. 2572 del 1998; Cass. n. 4283 del 1997).
I fatti che determinano la cessazione della materia del contendere sono eterogenei, ma possono essere ricondotti entro due generali categorie, rappresentate dagli eventi di indole processuale e dagli eventi di natura sostanziale. I primi sono accomunati dalla situazione per la quale viene emanato in altro procedimento un provvedimento giudiziale che rende inutile la pronuncia richiesta. Differentemente,
i secondi coincidono con ogni atto o attività delle parti che, incidendo sull'oggetto del processo, crea, attraverso la modificazione o estinzione della situazione sostanziale ivi originariamente dedotta, un nuovo assetto di interessi e, di conseguenza, rispettivamente, l'inattualità o l'inutilità di una pronuncia
4 giudiziale su di un rapporto non più in atto perché estinto o modificato in forza di un atto dell'autonomia negoziale.
È stato osservato, poi, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è equiparabile a una fattispecie di estinzione del processo, per impossibilità di approdare, a motivo del venir meno dell'interesse delle parti, alla sua naturale conclusione. In particolare, alla sentenza di cessazione della materia del contendere sono riconnessi due effetti tipici: (a) la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, se il fatto estintivo sopravviene nel corso del giudizio di impugnazione;
(b) l'assoluta inidoneità della pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi una tale efficacia al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa decisione non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. n. 4167 del 2020; Cass. n.
18530 del 2016; Cass. n. 7185 del 2010; Cass. n. 12887 del 2009; Cass. n. 3122 del 2003, Cass. n.
13401 del 2001; Cass. n. 147 del 2001; Cass. sez. un, n. 1048 del 2000).
Affinché l'esito del processo venga a connotarsi nel modo sopra descritto, non pare esservi contrasto in giurisprudenza circa la ricorrenza dei seguenti presupposti: (i) anzitutto, il fatto sopravvenuto che comporta il venir meno della materia del contendere deve essere cronologicamente successivo alla proposizione della domanda giudiziale, diversamente comportandone l'improponibilità per carenza ab origine di interesse all'azione (Cass. n. 3455 del 1977); (ii) il fatto sopravvenuto, poi, deve sopprimere integralmente la materia della lite (fatto salvo l'eventuale contrasto sulle spese), senza che residuino profili di contrasto suscettibili di alimentare l'interesse alla decisione del giudice (Cass.
n. 11962 del 2005; Cass. n. 12844 del 2003).
Ciò posto, questo Tribunale, pur consapevole di un contrario indirizzo esegetico espresso dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui il fatto sopravvenuto deve risultar pacifico tra le parti, le quali devono darsi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo residuare un contrasto soltanto sulle spese di lite (Cass. n. 2063 del 2014; Cass. n. 16150 del 2010; Cass. n. 11931 del 2006; Cass. n. 27460 del 2006; Trib. Torino II, 9 marzo 2006; App. Bari n. 899 del 2007) –, ritiene di dover fare proprio l'assetto interpretativo, pur presente nella giurisprudenza (Cass. n. 8034 del
2020; Cass. n. 19568 del 2017; Cass. n. 12439 del 1997; Cass. n. 4017 del 1994; Cass. n. 13740 del
1992; Cass. n. 3069 del 1988), per il quale è possibile dichiarare cessata la materia del contendere anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
5 La condivisione di siffatta opzione ricostruttiva muove dal convincimento per il quale la stessa riesce a cogliere il fondamento teorico dell'istituto in esame, il quale non trova il proprio epifenomeno nella rinuncia agli atti (che, come noto, richiede l'accettazione della controparte), avendo sullo sfondo la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire. Del resto, proprio la ricostruzione della cessazione della materia del contendere in termini di carenza di interesse è stata utilizzata dalle sezioni unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 1048 del 2000 per comporre il contrasto venutosi a creare sulla natura della pronuncia dichiarativa nel senso che tale pronuncia non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse [si veda anche Cass. 3 marzo 2006, n. 4714; su questa via interpretativa pare porsi anche Cass. n. 16150 del 2010, che, nell'annullare (in modo, come già riferito, non condivisibile) con rinvio una declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto di accordo delle parti, ha stimolato comunque una considerazione dell'accordo ai fini dell'accertamento della persistenza dell'interesse ad agire dell'appellante].
Ora, appare evidente che il ripristino del funzionamento del tratto di ferrovia – supponente, evidentemente, la sterilizzazione del rischio di danno grave alla porzione di fondo sul quale la stessa
è collocata - ha determinato la modificazione della vicenda di fatto sullo sfondo della pretesa riconvenzionale, creando un nuovo assetto d'interessi che ha reso, chiaramente, inutile la pronuncia giudiziale su una domanda che, attraverso l'imposizione di specifici obblighi manutentivi in capo al ricorrente sulla porzione di fabbricato poi demolita su ordine dell'autorità amministrativa, mira(va) pur sempre a tutelare la porzione di fondo sottostante, deputata ad accogliere il traffico ferroviario.
Tanto chiarito, deve rilevarsi che costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 1710 del 1971; Cass. n. 653 del 1982; Cass. n. 46 del 1990; Cass. n. 4278 del 1995; Cass. n. 2332 del 1998; Cass. n. 7687 del 2000; Cass. n. 2719 del
2015; Cass. n. 17312 del 2015). Più nel dettaglio, nella prospettiva della cd. soccombenza virtuale al giudice spetta, in definitiva, verificare se la domanda, qualora non si fosse verificata la riferita causa di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata o meno accolta, potendo, però, anche procedere, qualora ne ravvisi i presupposti, alla compensazione delle spese.
Il procuratore della resistente ha chiaramente rappresentato la persistenza del contrasto in ordine alla regolamentazione degli oneri di lite, imponendo, dunque, la valutazione della fondatezza virtuale della pretesa riconvenzionale.
Siffatta valutazione passa, innanzitutto, per la condivisione dell'indirizzo esegetico che opina per l'ammissibilità della domanda cautelare riconvenzionale, sul presupposto del mancato riscontro, nel
6 corpo del codice di rito, di un generale divieto di formulazione di domande di carattere riconvenzionale nel procedimento cautelare. Pertanto, l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione cautelare in reconventionem potrebbe essere predicata in concreto solo ove il giudice, secondo il principio generale scolpito dalla giurisprudenza di legittimità per il giudizio ordinario, non ravvisi fra le due domande il collegamento oggettivo - non necessariamente fondato su di un titolo dipendente da quello fatto valere dal ricorrente come richiesto ad altri fini dall'art. 36 c.p.c. -, utile a giustificare il simultaneus processus cautelare ovvero nel caso in cui la domanda sia idonea a ostacolare la snellezza e celerità che devono comunque ispirare la procedura cautelare [a favore di un'ammissibilità condizionata si è dichiarata una parte della giurisprudenza di merito (vedasi Trib. Firenze, 23 luglio
2001; Pret. Salerno, ord. 18 febbraio 1991)].
Ora, appare certamente ammissibile la pretesa riconvenzionale della resistente, obiettivamente collegata alla domanda formulata dai ricorrenti, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus (Cass. n. 5484 del 2024). Come già accennato, infatti, le odierne parti processuali hanno esperito due azioni di nunciazione supponenti l'evocazione di “un rapporto di rischio” che vede, chiaramente, quali termini di riferimento i medesimi beni, secondo due sensi opposti.
Superata la questione dell'ammissibilità, il giudizio sulla fondatezza della denuncia promossa dalla resistente si intreccia a quello che il Tribunale è chiamato a svolgere al cospetto dell'actio de damno infecti proposta dagli odierni ricorrenti.
Ragioni di logica argomentativa impongono, allora, la preliminare delibazione dell'azione ex art. 1172 c.c. esperita dai ricorrenti, della cui ammissibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare.
La questione è stata posta, invero, dalla difesa della resistente, la quale ha dedotto il difetto di strumentalità dell'esperita azione cautelare attraverso riferimenti giurisprudenziali relativi, però, alla diversa fattispecie del “provvedimento d'urgenza” ex art. 700 c.p.c.
Sul punto, giova rammentare che nei procedimenti di nunciazione, sia per denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., sia per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., possono individuarsi due distinte fasi. La prima ha natura cautelare, essendo rivolta all'adozione di qualsiasi determinazione provvisoria che sia necessaria ai fini di una tutela interinale del diritto o del possesso fatto valere, a fronte di un pericolo di sua lesione per causa di opere altrui nuove o preesistenti. Segue, quindi, una seconda e distinta fase di merito, destinata in primo luogo al completamento dell'indagine sul fondamento della tutela, possessoria o petitoria, domandata dal ricorrente, quindi alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela invocata.
7 Pur costituendo entrambe le fasi descritte parte integrante di un unico grado del medesimo giudizio, appare tuttavia evidente l'esistenza di una consistente divergenza di tipo di tutela, oltre che di provvedimento, conseguibile nella prima rispetto alla seconda. In quest'ultima, infatti, il ricorrente può ottenere dal giudice una decisione di carattere dichiarativo, per mezzo della quale veda accertati la propria titolarità sul diritto o il possesso azionato, l'avvenuta lesione ingiusta dello stesso ad opera della controparte, nonché il proprio diritto ad una tutela risarcitoria ovvero restitutoria. Nella fase precedente, invece, il ricorrente può unicamente conseguire una tutela cautelare della situazione di fatto o di diritto fatta valere, ossia una temporanea protezione della medesima, per mezzo di un provvedimento (cd. ordinanza cautelare) dotato di efficacia provvisoria, a fronte di un pericolo di danno sufficientemente provato nella sua esistenza, gravità ed irreparabilità (si vedano Cass. n 11027 del 2003; Cass. n 14561 del 2001; Cass. n 12511 del 2001).
Pertanto, la prima fase dei giudizi di nunciazione è, chiaramente, governata delle norme sul procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e 669 quaterdecies c.p.c.
Se così è, non appare conferente il riferimento alla strumentalità, in quanto l'azione cautelare che ci impegna è, evidentemente, diretta a ottenere la tutela provvisoria del diritto o del possesso esposto a un pericolo grave e prossimo, alla cui protezione la norma di cui all'art. 1172 c.c. è rivolta.
Ciò chiarito, risulta provata la legittimazione attiva dei ricorrenti, profilo che, a ben vedere, non risulta essere stato investito da puntuale e specifica contestazione [peraltro, la legittimazione attiva dei ricorrenti ha anche trovato un adeguato riscontro probatorio nella documentazione dagli stessi prodotta (si confronti l'atto di divisione allegato al ricorso)].
A questo punto della trattazione, giova richiamare i presupposti oggettivi indicati dalla disposizione normativa di cui all'art. 1172 c.c., identificabili: a) nel pericolo di danno da cosa a cosa;
b) nel ragionevole timore del danno;
c) nella gravità e la prossimità del danno.
Dunque, la denuncia di danno temuto presuppone, innanzitutto, l'esistenza di un pericolo di danno minacciato a una cosa immobile (o anche mobile) da una cosa immobile o mobile altrui, tale da comportare il deterioramento della res del denunciante e la menomazione dell'interesse tutelato ovvero il rischio per le cose ivi collocate.
In tema, va precisato che “l'ipotesi di danno temuto quando da parte del ricorrente si assuma che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attività in sé posta in essere, ossia dell'esecuzione dell'opera, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento” (vedasi Cass. n. 141 del 1995). In tale prospettiva, il presupposto per l'esperibilità dell'azione è che il danno denunciato non esuli dall'ambito del dinamismo connaturato alla stessa o dallo sviluppo di un agente dannoso in essa insito (vedasi già Cass. n. 354 del 1980).
8 Tanto premesso, appare evidente che l'azione esperita dagli odierni ricorrenti costituisca una
“denuncia di danno temuto”, in quanto nel corpo del libello introduttivo del giudizio è stata prospettata l'esistenza di un “rapporto di rischio” tra l'immobile della resistente e quello dei ricorrenti. Più in dettaglio, questi ultimi hanno evidenziato che l'operatività del tratto ferroviario collocato all'interno della porzione di fondo di (foglio 71, particella 40) – attraverso il CP_5
continuo e quotidiano passaggio dei treni - e la rimozione della vegetazione radicata sul muro di confine presente sul costone roccioso, avendo già determinato il collasso del terreno in prossimità del fabbricato, hanno esposto l'immobile dei ricorrenti, lasciato sprovvisto di parte della base su cui scaricare il proprio peso, al concreto e imminente rischio di crollo parziale.
Con precipuo riferimento al profilo tematico del “pericolo di danno”, deve rammentarsi, poi, che detto requisito costitutivo ricorre al cospetto non già nella certezza dell'imminenza del danno, bensì in quel senso chiaro, evidente di pericolo di un danno percepibile da ogni persona media o normale, da apprezzarsi dal giudice con criteri discrezionali (si confrontino Cass. n. 10282 del 2004). Detta condizione, dunque, non deve individuarsi in un danno certo o già verificatosi, essendo sufficiente anche il solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi (Cass. n. 10282 cit.; Cass. n. 4531 del
1992).
Infine, il danno deve essere grave, tale che, per la sua entità, possa deteriorare in misura preoccupante, alterare o distruggere la cosa cui il pericolo sovrasta, anche se non è richiesto che il pregiudizio sia irreparabile. Deve trattarsi, poi, di un danno prossimo, ossia che possa verificarsi da un momento all'altro (si veda già Cass. n. 1065 del 2004), e futuro, onde l'azione non può, di regola, riguardare un danno già verificatosi.
È appena il caso di osservare, però, che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi nuovamente, atteso che la produzione di un danno non esclude il pericolo di verificazione di un ulteriore e futuro pregiudizio e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso (Cass. n. 10282 del 2004; già Cass. n. 25094 del 2022).
Detto altrimenti, qualora la situazione si ponga come presupposto sistematico di danni ulteriori,
l'actio in parola è esperibile in relazione al pericolo futuro.
Quanto ai rapporti tra la denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) e quella di danno temuto (art. 1172
c.c.), si rammenti che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il discrimen determinato essenzialmente dal diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e dalla conseguente diversità del rimedio da adottare.
Ebbene, la denuncia di nuova opera postula un facere, cioè il compimento di un'attività nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del
9 denunciante e prevede come rimedio l'inibizione di tale opera intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele. Ex adverso, l'azione di danno temuto postula un non facere, sostanziantesi nell'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio, l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo (si vedano già Cass. n. 2897 del 1987; Cass. n. 1237 del 1989; in senso analogo,
Cass. n. 4531 del 1992).
Con riferimento alla denuncia di danno temuto, la migliore dottrina ha precisato che la responsabilità del denunciato è configurabile anche in presenza di una situazione che, pur derivando da un fattore naturale, può essere scongiurata con l'ordinaria diligenza, in ciò concretandosi l'estremo della colpa.
In sostanza – si osserva - se il danno paventato alla stregua dell'art. 1172 c.c. proviene da un evento naturale relativo ad una cosa inanimata, non si può escludere il comportamento antigiuridico (sulla scorta del principio stabilito nell'art. 2051 c.c.) di colui al quale la cosa pericolosa appartiene, comportamento che, sebbene non abbia preceduto o accompagnato l'evento, si pone, in un secondo momento, di fronte al vitium loci o soli o ali accidens extrinsecus, come inattività, sostanziandosi in un atteggiamento che configura una responsabilità per colpa. Con la denuncia di danno temuto, in definitiva, si mira ad eliminare in radice la causa dannosa (ossia il pericolo di danno grave e prossimo), arrestandola nel suo naturale svolgimento mediante l'apprestamento di cautele idonee.
Ora, il “convitato di pietra” nello svolgimento dell'indagine sulla denuncia espressa dai ricorrenti è chiaramente l'operato tecnico valutativo del nominato ausiliare, il quale ha, innanzitutto, proceduto a descrivere l'immobile dei ricorrenti, costituito da una “costruzione pluripiano in muratura e da un annesso ampio insieme di suoli circostanti, morfologicamente non pianeggianti in quanto disposti su un pendio con forte inclinazione”.
Si tratta – osserva il c.t.u. – di un fabbricato ubicato nella parte alta del suolo, di remota edificazione,
“con struttura portante in muratura e copertura principalmente a falde inclinate con tegole”, interamente posizionato ad una quota superiore rispetto a quella della linea ferroviaria.
La separazione tra i due fondi – ha verificato l'ausiliare - è affidata a un muro perimetrale di remota fattura. Più in dettaglio, il c.t.u. ha riscontrato che, all'interno della particella n. 40, è visibile la presenza di un ulteriore muro (muro di sottoscarpa), verosimilmente in cemento armato o muratura, ovviamente di minore altezza, “il cui ciglio perimetrale, contiguo al paramento esterno della muratura perimetrale della proprietà , rappresenta la linea del limite fisico tra le due Pt_1 particelle”.
10 Descritti i luoghi (si rinvia per gli aspetti di dettaglio alle parti della relazione dedicate) l'ausiliare, all'esito di un'attenta analisi, dei complessi accertamenti svolti e sulla base di un adeguato percorso argomentativo sviluppato anche in sede di risposta alle osservazioni tecniche del c.t.p. dei ricorrenti
– cui interamente, per ragione di sintesi espositiva, si rinvia -, ha riscontrato, in conseguenza dell'evento gravitativo del gennaio dell'anno 2024, la sussistenza di un concreto rischio di rovina di parte dell'edificio dei ricorrenti, rischio immediatamente correlato allo stato della fondazione, sostenuta dal piccolo moncone di dolomia, esposto a una causa naturale o antropica di collasso, con conseguente coinvolgimento di una porzione del fabbricato, quantitativamente non determinabile preventivamente [si leggano anche l'ottava e la nona pagina dell'elaborato di risposta alle osservazioni critiche del c.t.p.: “Attese le condizioni verificatesi su un tratto delle fondazioni dell'edificio, del tutto evidenti in occasione degli accessi, non sono risultate indispensabili
l'esecuzione di prove in sito e/o in laboratorio per la caratterizzazione di materiali o, eventualmente,
l'elaborazione di simulazioni su modelli fisici o numerici della struttura, né tantomeno l'avvio di un controllo di eventuali cinematismi di alcuni elementi della struttura portante attraverso verifiche topografiche di precisione, per provare l'esistenza di un reale pericolo di crollo di parte dell'edificio, tale è l'evidenza di un rischio concreto di incipiente collasso della parte di edificio priva di fondazione. Una contenuta variazione delle condizioni al contorno, ad esempio causata dagli agenti atmosferici, da fattori antropici, o da una qualsiasi altra causa esterna, sufficiente anche minimamente a turbare la condizione di equilibrio venutasi a creare (ad esempio intervenendo sul moncone della mensola di dolomia in corrispondenza dello spigolo dell'immobile), potrebbe determinare un collasso strutturale;
ciò che non è ovviamente prevedibile è quanta parte e fino a che punto l'edificio verrebbe coinvolto in ipotesi di collasso e quali strutture rimarrebbero implicate nel crollo;
ciò soprattutto in considerazione dello stato di conservazione di alcuni solai interpiano al primo livello, di qualche arco e qualche volta visibilmente lesionati in chiave e dello stato della muratura costituente i maschi murari portanti. L'assenza di lesioni rilevabili in corrispondenza della volumetria al primo piano (volume “C”) o alle murature del disimpegno centrale ”P1”, non deve illudere nel far ritenere che comunque sussiste una garanzia statica dell'intero fabbricato. Per le motivazioni sopra argomentate, quindi, l'esistenza di un concreto rischio di crollo sull'edificio in esame è pienamente compatibile anche con l'assenza di lesioni agli intradossi della muratura perimetrale portante del fabbricato in corrispondenza del disimpegno centrale del primo livello, ovvero di quella volumetria (volume “C”) che al primo livello rappresenta la porzione di fabbricato più prossima al tratto di costone in cui si è verificato l'evento del 20/01/2024. Nel caso in esame, la sussistenza di un concreto rischio non è infatti imputabile ad elementi strutturali portanti in elevazione di una porzione di edificio in cui, ad esempio, eventuali monitoraggi strumentali
11 dimostrerebbero progressivi ed irreversibili peggioramenti di quadri fessurativi;
né è imputabile ai progressivi lenti ed irreversibili cedimenti di elementi in fondazione che comportano stati di sollecitazione conseguenti a spostamenti, distorsioni o cinematismi incompatibili con i vincoli strutturali e che, pertanto, si manifestano sempre con conseguenti peggioramenti irreversibili di quadri fessurativi su maschi murari (in caso di murature portanti) o su travi e pilasti (in caso di strutture intelaiate). Al contrario, il rischio di rovina di parte del fabbricato di proprietà dei ricorrenti risiede nell'eventualità, tutt'altro che remota, che la parte di fondazione dell'edificio che nel corso degli accessi è apparsa sospesa, al venir meno del residuale sostegno, inspiegabilmente offerto (al di fuori di ogni logica, schema statico o modello fisico/numerico) dal piccolo moncone di dolomia, per una qualsiasi causa (naturale o antropica), immediatamente collasserebbe, coinvolgendo una porzione del fabbricato, quantitativamente non determinabile preventivamente”].
Ora, il tema dell'esistenza di un legame eziologico tra le vibrazioni generate dal passaggio dei treni e il rischio di rovina dell'edificio è stato valutato dall'ausiliare sulla scorta della letteratura scientifica specialistica e sulla base di considerazioni di ordine teorico e pratico.
La scelta di siffatto metodo d'indagine ha tratto alimento dalla valutazione d'impossibilità di compiere indagini strumentali (oggetto di chiara spiegazione anche nell'elaborato di risposta alle osservazioni critiche delle parti).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, l'ausiliare ha evidenziato - rispondendo, sul punto, anche alle osservazioni critiche del c.t.p. - l'impossibilità pratica di ottenere le medesime condizioni correlate al quotidiano e reiterato traffico ferroviario con precipuo riferimento allo status quo esistente prima dell'evento del 20 gennaio 2024. Più analiticamente, il c.t.u. ha valutato, da un lato, ragioni di sicurezza ostative “al transito “ordinario” dei convogli ferroviari”, rappresentando, dall'altro lato, anche che un corretto approccio metodologico avrebbe imposto la riproduzione di un traffico ferroviario per composizione e caratteristiche sostanzialmente rispondente al reale traffico circolato ai tempi dell'evento gravitativo.
Condivisibilmente, poi, il c.t.u. ha osservato che, pur prescindendo dalla riproduzione del medesimo traffico veicolare sulla tratta in questione, l'alterazione del costone lapideo sottostante l'edificio (in primis per morfologia, ma anche per alterazione delle dolomie più superficiali coinvolte nell'evento), non consentirebbe, in ogni caso, “di poter concludere che quanto accertabile strumentalmente oggi corrisponda esattamente (in termini di spostamenti, velocità ed accelerazioni per le vibrazioni eventualmente indotte dal transito dei convogli ferroviari sull'edificio e/o sul costone) a quanto accadeva prima della variazione dei luoghi, avvenuta in conseguenza all'evento del gennaio 2024, proprio perché alla dolomia costituente il costone è anche affidato il compito di trasmettere le
12 sollecitazioni dalla sorgente delle vibrazioni (rotaia) alla ricevente (struttura dell'edificio o costone)”.
Infine, l'ausiliare ha pure sottolineato l'inutilità di un “esperimento”, in quanto il crollo di una significativa porzione lapidea alla base della fondazione del fabbricato in corrispondenza della zona
“più prossima alla ferrovia” ha reciso - per un tratto non trascurabile - la “continuità tra fondazione dell'edificio e appoggio sottostante” e ciò – osserva il c.t.u. – avrebbe impedito di verificare le vibrazioni lamentate dai ricorrenti, tenuto conto del fatto che dette vibrazioni, in ogni caso, si propagano sulle strutture del fabbricato proprio attraverso le fondazioni. “In altre parole – ha concluso sul punto l'ausiliare -, l'alterazione dei luoghi ha coinvolto anche una parte della fondazione del fabbricato, attraverso la quale, se prima dell'evento poteva sussistere una data modalità di trasmissione delle vibrazioni, allo stato non è più possibile replicare detta modalità per assenza della continuità fisica o per l'intervenuta significativa modifica morfologica di una parte dell'originario appoggio del fabbricato”.
Sulla base di siffatte considerazioni – condivise dal Tribunale – il consulente si è, dunque, determinato a svolgere la propria analisi sulla scorta dei dati ricavabili dalla letteratura tecnica specifica, sviluppando, sulla base di essa, considerazioni di ordine teorico e pratico.
Il metodo prescelto – valorizzato anche nel corpo della risposta fornita alle osservazioni critiche delle parti - ha consentito all'ausiliare di addivenire a un esito valutativo convincente (sulla scorta della delibazione sommaria propria della fase che ci impegna), esito che il Tribunale ritiene di dovere fare proprio e richiamare in queste sede, anche in relazione a tutti i passaggi argomentativi, congruamente motivati (si vedano i paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 della relazione e le risposte fornite, in tema, alle osservazioni critiche delle parti), a supporto della conclusione raggiunta.
In definitiva, l'ausiliare, una volta riscontrato il concreto rischio di rovina del fabbricato (si richiami il paragrafo 3 e quanto innanzi riportato) e rappresentata – come accennato - l'impossibilità di eseguire un monitoraggio strumentale delle eventuali vibrazioni indotte dal traffico dei treni realmente in circolazione prima dell'evento gravitativo, ha chiaramente escluso - applicato il parametro valutativo del “più probabile che non” –, dal novero dei fattori eziologici, sia “l'azione degli apparati radicali della vegetazione spontanea” (si richiami, sul punto, l'attenta analisi compiuta dal c.t.u. al paragrafo 4.3 dell'elaborato) sia la traiettoria curvilinea della tratta nei pressi dell'immobile e il traffico quotidiano e reiterato dei treni regionali su di essa [si legga, in particolare, alla cinquantacinquesima pagina: “In definitiva, risultando il tratto della linea ferroviaria in esame prossimo all'edificio attoreo in curva, il cui raggio di curvatura, come emerge dalla documentazione del tracciato ferroviario fornito da , è pari a 400m, ed essendo l'edificio sul lato interno (in CP_5
lato destro nel senso delle progressive kilometriche crescenti, ovvero in direzione da Vietri verso
13 Salerno) rispetto alla curva stessa, le azioni centrifughe esercitate dal passaggio dei treni, fisicamente rivolte verso l'esterno della curva, non interessano e non possono assolutamente interessare in nessun modo l'edificio, che è collocato sul lato, come appena esposto, opposto della linea ferroviaria. Per tale motivo, quindi, per le leggi della fisica, è evidente che l'edificio in discussione non subisce alcun effetto dalla azione centrifuga dovuta al transito dei treni nel tratto immediatamente sottostante la proprietà . Dunque la forza che i treni sviluppano una volta Pt_1 impegnata la curva del tratto ferroviario all'imbocco della galleria e prossimo alla proprietà Pt_1 non ha mai potuto giocare alcun ruolo sull'edificio attoreo in nessuna circostanza, sin dalla nascita della linea ferroviaria”; e ancora: “Non è stata infatti riconosciuta alcuna prova che, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza, dimostri (attingendo quindi al richiesto “…parametro valutativo del più probabile che non”) l'esistenza o che comunque renda possibile un nesso causale
(eziologico) tra le due ipotesi prospettate nel quesito n.3 ed il reale rischio di crollo strutturale dell'edificio, nonostante ciò sia una conclusione alla quale in parte si è pervenuti anche solo sulla scorta di argomentazioni tecniche riportate su pubblicazioni scientifiche, di sperimentazioni condotte da in altri siti, di analisi delle caratteristiche fisiche della tratta ferroviaria in esame e dei CP_5
convogli circolati nel periodo temporale precedente il 20/01/2024”].
Più analiticamente, l'ausiliare ha riscontato – sulla scorta di argomentazioni convincenti – che la parete collassata a gennaio dell'anno 2024 era caratterizzata, naturalmente, da taluni fattori di rischio, inerenti alla geologia, alla naturale e diffusa fratturazione della dolomia e all'evidente azione erosiva delle acque. In tale contesto, lo sversamento concentrato ad opera dell'improvvisato e caotico sistema di drenaggio delle acque meteoriche rilevato sulla parte esposta a nord del fabbricato ha rappresentato un fattore (con)causale dei fenomeni gravitativi, efficiente sul piano eziologico unitamente alla pioggia. Sul punto, l'ausiliare così si esprime “Come anticipato nel par. 4.4, le verifiche sia esplicite ed analitiche fondate su dimostrazioni rigorose fisiche (azione della forza centrifuga) e meccaniche
(azione degli apparati radicali), sia implicite ed indirette basate su autorevoli fonti di letteratura specifica e su dati forniti dal gestore della linea ferroviaria hanno consentito di poter escludere tra le cause dell'esistenza di un concreto rischio di rovina di almeno una parte dell'edificio di proprietà attorea quelle lamentate da parte ricorrente e riportate nel quesito n.3 del mandato: il passaggio dei convogli ferroviari, l'azione eventualmente dovuta alla presenza di una traiettoria circolare in prossimità del fabbricato e l'azione degli impianti radicali della vegetazione presente sul costone sottostante l'immobile non sono cause alla base del riconosciuto rischio di rovina che sussiste per parte del fabbricato attoreo. Inoltre, sempre per quanto esposto in precedenza, semplici osservazioni dei luoghi hanno consentito di valutare nella caoticità degli scarichi delle tubazioni una causa innescante (o almeno, in presenza di evento meteorico) una significativa concausa palesemente
14 compatibile con l'origine del dissesto verificatosi in data 20/01/2024; dissesto responsabile del pericolo incombente che, come constatato in occasione degli accessi, effettivamente sussiste sia per
l'edificio, precauzionalmente fatto sgombrare, sia per la linea ferroviaria, cautelativamente sottratta al regolare ed ordinario transito dei convogli. Le conclusioni argomentate nei precedenti paragrafi smentiscono in toto le cause lamentate da parte ricorrente, poste a fondamento del presente ricorso, che, oltretutto, non trovano alcuna rigorosa dimostrazione in nessuna delle produzioni tecniche attoree presenti agli atti” (si veda la settantesima pagina;
alla ventisettesima pagina dell'elaborato di risposta alle osservazioni critiche del c.t.p., poi, l'ausiliare, confermando le proprie conclusioni, scrive: “Evitando superflue ripetizioni sull'inutilità dell'esecuzione di eventuali prove strumentali e sulle reali richieste del quesito n.3, già ampiamente trattate in precedenza, si osserva che non sono definibili “…soggettive congetture personali…” i riscontri ai quesiti riportati nella relazione peritale
d'Ufficio; riscontri che dimostrano che la causa del rischio di rovina dell'edificio non risiede né nel transito dei treni, né nella locale traiettoria circolare della tratta ferroviaria, nè nell'azione simile a leve degli impianti radicali della vegetazione presente nel costone”).
Piuttosto, l'ausiliare ha riscontrato, in un punto prossimo a quello investito dal fenomeno gravitativo, un evidente sversamento concentrato di acque reflue su una parete perimetrale del fabbricato, sversamento idoneo a favorire la formazione di essenze vegetali spontanee e a saturare la parte di parete, erodendola sia superficialmente che in profondità, “al punto da poter ragionevolmente considerare che, in questa area, con il passare del tempo, sussistono le condizioni di un futuro ulteriore collasso (locale) del tutto analogo a quanto a poca distanza si è verificato nel gennaio
2024”. Il c.t.u. osserva: “Tutto ciò lascia ragionevolmente intuire che, anche questa ulteriore piccola porzione della parete, in assenza di interventi finalizzati a fermare l'azione compiuta dall'acqua localmente sversata, sarà ragionevolmente coinvolta in una progressiva alterazione che necessariamente degenererà in un ulteriore dissesto locale, analogo a quello del gennaio 2024, sebbene di proporzioni indubbiamente più contenute”.
In definitiva, l'ausiliare evidenzia che, “in presenza di fattori predisponenti presenti sulla parete interessata dal crollo del gennaio 2024 (inerenti la geologia, la naturale e diffusa fratturazione della dolomia e l'evidente azione erosiva delle acque), certamente lo sversamento concentrato (ad opera dell'improvvisato e caotico sistema di drenaggio delle acque meteoriche rilevato sulla parte esposta
a nord del fabbricato) è palesemente una causa innescante fenomeni gravitativi, ovviamente in presenza di fenomeni piovosi”. “Analogamente – osserva il c.t.u. - l'esistenza di fattori innescanti è altresì confermato per la concomitante presenza dell'architettura del sistema caotico di tubazioni di drenaggio a servizio del fabbricato (di cui si è ampiamente argomentato in precedenza), nonchè di
15 eventi meteorici significativi verificatisi proprio nel periodo temporale in cui è accaduto il dissesto del gennaio 2024.
In tale contesto, il (visibile) stato di conservazione e manutenzione del fabbricato – per questo maggiormente vulnerabile - rappresenta un fattore di aggravamento, potendo determinare un maggiore coinvolgimento dei volumi implicati nel crollo (si richiamino i passaggi argomentativi contenuti nella settantaduesima e nella settantatreesima pagina della relazione tecnica, anche in relazione alla valutazione delle cause della riscontrata integrità di alcuni vani al piano terra, al primo e al secondo piano, nonostante la collocazione prossima alla linea ferroviaria).
È appena il caso di richiamare l'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare
l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "concausale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio” (vedasi Cass. n. 7577 del 2007; Cass. 1599 del 2011;
Cass. n. 30922 del 2017).
Orbene, quanto immediatamente precede avrebbe certamente consentito di accogliere la
(riqualificata) denuncia di danno temuto espressa dalla resistente, atteso che le conclusioni rassegnate dall'ausiliare – imperniate su un adeguato apparato motivazionale anche su tale tema – convincono dell'effettiva esposizione a un pericolo di danno imminente e grave del fondo della resistente a causa delle condizioni del fabbricato sovrastante, correlato pure al pericolo di crollo di alcuni elementi strutturali privo di collegamento con l'eziologia dell'evento del gennaio 2024 (“Il pericolo di collasso della struttura è un pericolo concreto ed immediato di crollo parziale quale conseguenza, alla minima
16 variazione delle condizioni al contorno, del mancato appoggio continuo della fondazione limitatamente ad una parte del fabbricato;
la staticità del fabbricato, riscontrata in occasione degli accessi è residuale ed è affidata ad un moncone di roccia dolomia, immediatamente soprastante la nicchia della piccola frana verificatasi il 20/01/2024”; infatti, il rischio di un incipiente collasso di parte dell'edificio esiste in quanto riconducibile a criticità presenti in fondazione (assenza di un continuo piano di appoggio per un tratto del fabbricato) e non ad una crisi statica delle murature e/o delle strutture portanti fuori terra. Per completezza espositiva, oltre alla parte di edificio di cui si è appena esposto, in occasione degli accessi si è constatato che esiste un concreto pericolo di crollo anche di alcuni elementi strutturali le cui cause sono però assolutamente in nessun modo riconducibili al dissesto verificatosi in data 20/01/2024, ma ascrivibili alla totale assenza di manutenzione nel corso degli anni”).
In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, si deve ritenere che, nella vicenda sottoposta alla cognizione di questo giudicante, non ricorrono i presupposti richiesti dalla disposizione di cui all'art. 1172 c.c. per l'emanazione delle specifiche provvidenze provvisorie invocate dai ricorrenti. Differentemente, il riscontrato stato del fabbricato avrebbe certamente condotto all'accoglimento dell'azione di nunciazione promossa dalla resistente.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra le parti, in ragione dell'obiettiva complessità degli accertamenti tecnici condotti nel corso del processo che hanno certamente impedito ai ricorrenti di riconoscere a priori l'infondatezza dell'esperita pretesa cautelare e la fondatezza della domanda promossa dalla resistente.
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto, vanno poste a definitivo carico di , e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro. Pt_3
P.Q.M
visti gli artt. 688 e 669 octies c.p.c., in relazione all'art. 1172 c.c., così provvede:
A) rigetta la domanda esperita nell'interesse dei ricorrenti;
B) dichiara cessata la materia della contesa cautelare introdotta dalla resistente;
C) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali;
D) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Salerno, 31 marzo 2025
Il giudice
17 dott. Giulio Fortunato
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