Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04819/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2022, proposto da
RICO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Acquaviva Coppola, Gennaro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE G. PASCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cosmai, Carmine Mariano, Carlo Di Marsilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del proprio diritto alla corresponsione del rimborso delle “ spese contrattuali documentate ” ex art. 32, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e, comunque, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi a far data dalla domanda in ragione della mancata stipula del contratto e conseguente espletamento dei lavori di “ messa in sicurezza delle facciate dell'edificio degenze dell'istituto ” aggiudicato alla ricorrente all'esito della gara indetta dall'Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale con conseguente condanna dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’IRCCS Istituto Nazionale per Lo Studio e La Cura dei Tumori - Fondazione G. Pascale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa CO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente Rico Costruzioni S.r.l. ha chiesto di accertare il proprio diritto alla corresponsione delle spese contrattuali documentate ex art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016 oltre al risarcimento del danno per la mancata stipula del contratto e conseguente espletamento dei lavori di “ messa in sicurezza delle facciate dell’edificio degenze dell’istituto ”, aggiudicati alla ricorrente all’esito di gara indetta dall’I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori – Fondazione G. Pascale.
2. La vicenda amministrativa può essere così sinteticamente ricostruita.
Con la Deliberazione n. 688 del 13 agosto 2019 l’Istituto Nazionale Tumori bandiva una gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “ messa in sicurezza delle facciate dell’edificio degenze dell’istituto ” per un importo a base d’asta pari ad euro 555.204,55 oltre oneri, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 936 del 29 settembre 2019, si nominava la Commissione giudicatrice preposta all’esame della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e temporale.
Con verbale del 14 dicembre 2020, la Commissione di gara, analizzate le offerte economiche dei concorrenti, proponeva l’aggiudicazione dell’intervento in questione in favore della società Rico Costruzioni S.r.l., prima classificata.
Con delibera del D.G. n. 104 del 08 febbraio 2021, si provvedeva all’approvazione dei verbali delle sedute di gara e si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, disposta a favore della società.
Con nota prot. 10135/u del 22 marzo 2021 l’Amministrazione richiedeva alla Rico Costruzioni la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, trasmessa dalla ricorrente con note prot. 110406 del 31 marzo 2021 e prot. 12334 del 12 aprile 2021,
Con successiva nota prot. n. 25341 del 04 agosto 2021 la ricorrente sollecitava l’Amministrazione a procedere con la stipula del contratto d’appalto, richiedendo al tempo stesso, ed in ragione della sopravvenuta fase emergenziale pandemica, “ un adeguamento prezzi attesa l’attuale situazione del mercato delle materie prime che sta determinando un aumento generalizzato delle forniture così come normativamente rappresentato anche dal decreto sostegno bis2 ”.
In data 5 agosto 2021, l’Amministrazione rappresentava che il periodo pandemico non aveva consentito lo svolgimento delle ulteriori attività, onde pervenire alla sottoscrizione del contratto e, nel confermare l'interesse alla stipula del contratto, ne rinviava la sottoscrizione al mese di settembre 2021.
Con successiva nota prot. n. 35836 del 22 novembre 2021 l’Amministrazione richiedeva ulteriormente alla ricorrente di fornire “ documentazione necessaria alla stipula del contratto: 1) Cauzione Definitiva; 2) Cauzione copertura danni nella fase di esecuzione lavori; 3) POS ”.
La ricorrente riscontrava detta richiesta manifestando la propria volontà di non procedere alla stipula del contratto definitivo invocando al riguardo l’art. 25 della lex specialis nonché l’art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016 nella parte in cui alla sopravvenuta scadenza del termine di centottanta giorni di validità dell’offerta consente al concorrente aggiudicatario di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione.
Con Deliberazione n. 690 del 14 luglio 2022 la stazione appaltante prendeva atto della rinuncia alla stipula del contratto e procedeva alla revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria di cui alla procedura in oggetto.
3. Tanto premesso, la ricorrente agisce in questa sede per il risarcimento del danno derivante dalla responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione derivante dalla violazione delle regole di correttezza e di buona fede, inverata dall’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 32 comma 8 comma 8, D. Lgs. 50/2016, danno che quantifica: - in via principale, nella corresponsione della somma complessiva determinata dal rimborso delle “ spese contrattuali documentate ” ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e comunque a titolo di risarcimento del danno quantificato nel 10% del prezzo a base d’asta a titolo di utile contrattuale, oltre al danno c.d. curriculare pari al 5% del prezzo a base d’asta;
- in via subordinata, nella corresponsione della somma complessiva determinata dal rimborso delle “ spese contrattuali documentate ” e comunque a titolo di risarcimento del danno quantificato nella misura del 25% dell’importo relativo alle spese sostenute per i c.d. costi vivi affrontati per la predisposizione dell'offerta e la partecipazione alla gara;
- in via ulteriormente gradata, nella corresponsione della somma complessiva determinata dal rimborso delle sole “ spese contrattuali documentate ”
- ed in via ancor più gradata, nella corresponsione equitativamente determinata.
4. Si è costituito in giudizio l’I.R.C.C.S. - Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori – Fondazione G. Pascale chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis , c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente è infondata.
7. Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, e infine sancito dal legislatore (cfr. art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e, in materia di contratti pubblici, art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023), l’Amministrazione deve informare il proprio operato alle regole di correttezza e buona fede, in modo da non ingenerare nel privato affidamenti ingiustificati; quindi, nello svolgimento dell’attività autoritativa l’Amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle regole di legittimità amministrativa (la cui violazione normalmente determina l’invalidità del provvedimento), anche quelle di correttezza (la cui violazione determina invece la responsabilità precontrattuale dell’Ente), operanti su piani distinti e con conseguenze diverse.
Come affermato da Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7574, sulla base di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 novembre 2021, n. 21, “ la responsabilità precontrattuale richiede non solo la buona fede soggettiva del privato, ma anche gli ulteriori seguenti presupposti:
a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà;
b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo;
c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (e cioè le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia il nesso eziologico tra il danno e il comportamento scorretto che si imputa all’amministrazione”, in caso di “comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica suindicati, ma anche di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi ”.
Inoltre, secondo il principio di diritto affermato nella citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “ nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa ”.
Occorre poi considerare che, in materia di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al cosiddetto interesse negativo ovvero all’interesse a non essere coinvolto, con riferimento al caso di specie, in una procedura conclusasi con un nulla di fatto; il c.d. interesse contrattuale negativo, poi, copre sia la componente del danno emergente, ovvero le spese documentate per la partecipazione alla gara, sia quella del lucro cessante, ovvero le alternative occasioni contrattuali perse per il coinvolgimento in una inutile attività negoziale, in particolare in termini di partecipazione a ulteriori analoghe procedure (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2021, n. 5274).
8. Poste tali coordinate interpretative, anche a voler ritenere che l’illegittima articolazione delle attività di gara possa configurarsi anche come violazione delle regole di correttezza a cui l’Amministrazione è tenuta nei confronti dei concorrenti, non può trovare accoglimento la richiesta di compensazione del pregiudizio derivante dal mancato conseguimento dell’utile di impresa e dal mancato arricchimento curriculare, in quanto connessi all’interesse positivo (non risarcibile in caso di responsabilità precontrattuale).
9. Tuttavia, nel caso di specie, anche la richiesta di risarcimento del danno derivante dalle “ spese contrattuali documentate ” ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ed inutilmente sostenute per la partecipazione alla procedura, non può trovare accoglimento.
Nonostante sia vero che l’articolo 30, comma 8, del d.lgs. 50/16, applicabile ratione temporis , prevedeva che « se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate », è altrettanto necessario isolare le singole poste relative alle spese sostenute, - dovranno essere rimborsate dall'amministrazione a titolo di danno emergente - nei limiti della prova dell'effettivo esborso, non potendosi estendere il risarcimento - necessariamente limitato ai danni subiti e provati - alle somme pari alle obbligazioni assunte con terzi.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente risultano invece insufficienti sotto il profilo probatorio in quanto, con riferimento a tutte le spese indicate in ricorso come sostenute (cauzione provvisoria e definitiva, polizza CAR, redazione POS e DVR e compenso del progettista) non ha assolto all'onere della prova, su di essa incombente, dell'effettivo pagamento delle competenze e prestazioni, mediante la produzione di fattura e/o copia del bonifico relativo.
Infine, le voci di danno consistenti nell’” ulteriore somma, equitativamente determinata, per il ristoro del danno discendente per la partecipazione e fedeltà alla procedura di gara per oltre diciassette mesi ”, oltre che genericamente dedotta non è supportata da sufficienti elementi probatori.
10. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso siccome infondato va respinto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GU SS Di OL, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
CO LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LL | GU SS Di OL |
IL SEGRETARIO