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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia – Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4334 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Ceschini e Armando Restignoli, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Roma, via Giuseppe Mazzini, 4;
Appellante
e
1 , Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Monarca, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Frattina, 104;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11399/2023 del Tribunale di Roma, depositata il 18.7.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 7.12.1996, hanno avuto quattro figli NI (nato il
26.3.1997), (nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2 Per_3
17.7.2006)- e si sono separati consensualmente, con provvedimento di omologa del 19.10.2015, prevedendo, tra l'altro, che continuasse a vivere con il Per_4
padre, onerato del suo mantenimento diretto;
che gli altri tre figli avrebbero continuato a vivere con la madre, assegnataria della casa coniugale;
che il padre versasse, per il loro mantenimento, un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio, direttamente a mani dell'interessato al raggiungimento della maggiore età, oltre al 75% delle relative spese straordinarie;
con ricorso depositato l'11.2.2019, ha adito il Tribunale di Controparte_1
Roma per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che contribuisse al mantenimento dei tre figli Parte_1
2 con lei conviventi, versandole l'importo mensile di € 350,00 per ciascun figlio, oltre al 75% delle relative spese straordinarie e con riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, dell'importo mensile di € 300,00;
costituitosi in giudizio, ha chiesto che fosse posto a suo Parte_1
carico unicamente un assegno per il mantenimento dei figli conviventi con la madre, dell'importo mensile di € 200,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
all'esito dell'udienza presidenziale del 30.5.2019, il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni della separazione, precisando unicamente che l'importo di € 250,00, previsto quale contributo per il mantenimento di , Per_2
dovesse essere versato direttamente a quest'ultimo, in quanto ormai maggiorenne;
con sentenza non definitiva, depositata il 24.7.2020, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
nel corso del giudizio, inoltre, con provvedimento del 13.7.2022, ravvisato il mutamento delle rispettive condizioni economiche, in accoglimento della domanda formulata da , è stato provvisoriamente posto a Controparte_1
carico di un contributo per il mantenimento della ex Parte_1
coniuge dell'importo di € 400,00 mensili ed è stato aumentato ad € 300,00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli ancora conviventi con la madre;
infine, con la sentenza n. 11399/23, il Tribunale ha affidato l'unico figlio ancora minorenne, ad entrambi i genitori, collocandolo presso Per_3 [...]
, cui è stata assegnata la casa coniugale;
ha posto a carico del CP_1
padre un contributo di € 350,00 mensili, per il mantenimento di ciascuno dei
3 figli conviventi con la madre, da versarsi direttamente a e , in Per_1 Per_2
quanto già maggiorenni, oltre al 75% delle relative spese straordinarie;
ha posto a carico del marito un assegno divorzile dell'importo mensile di € 400,00; ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte;
con ricorso depositato l'8.9.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, lamentando l'erronea valutazione delle situazioni reddituali delle parti ed ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli, a suo carico, all'importo mensile di € 250,00, da versarsi direttamente anche a allorquando fosse Per_3
divenuto maggiorenne, nonché la revoca della condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio;
si è costituita contestando la fondatezza Controparte_1
dell'impugnazione e concludendo per il relativo rigetto;
il Procuratore Generale, in data 21.10.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello;
autorizzato, con provvedimento del 5.12.2024, il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
In ordine all'assegno divorzile, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente
4 sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, Cass. n. 18522 del 4.9.2020 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del
03/12/2021, secondo cui “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale”).
5 In altri termini, occorre “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1786 del
28.1.2021).
Da ultimo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi -
a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
Nel caso di specie, giova premettere che e Parte_1 [...]
sono stati sposati poco meno di 20 anni ed hanno avuto quattro CP_1
figli.
Esaminando le condizioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti, inoltre, si osserva che:
6 - , informatore scientifico per la già pensionato Parte_1 CP_2
quando è stato definito il procedimento di primo grado, percepisce un rateo mensile dell'importo di € 2.750,00; è titolare di due conti correnti:
l'uno, sul quale confluisce il rateo pensionistico, con saldo attivo, al
31.3.2024, del tutto irrilevante;
l'altro, presso l'istituto bancario Intesa San
Paolo, con saldo attivo, al 31.3.2024, di circa € 2.500,00 (sul quale, però, al
31.3.2023, erano presenti circa € 30.000,00 e dal quale, in data 5.9.2023, dopo la sentenza di primo grado, è stato fatto un bonifico di € 22.000,00 circa, in favore di tale , con la causale “storno prestito”); Controparte_3
è stato comproprietario con l'ex coniuge della casa coniugale (ora donata per la sua parte ai figli), per la quale versa la metà della rata di mutuo, pari all'importo mensile di € 380,00; nel mese di ottobre 2020, ha acquistato l'immobile in cui vive, per il quale versa una rata di mutuo mensile di € 280,00;
- svolge attività di guida turistica di lingua russa e Controparte_1
interprete per il Tribunale (avendo riaperto la partita iva il 5.7.2023); è comproprietaria -allo stato con i figli- della casa familiare, che le è stata assegnata;
ha ereditato una quota di un appartamento ad Anzio, alienato verso un corrispettivo di € 153.000,00; con il ricavato di sua spettanza, ha dichiarato di aver restituito i prestiti contratti;
di aver ristrutturato l'abitazione in cui vive con i figli;
di aver acquistato un garage;
di aver pagato lezioni di pianoforte e di fioretto a e un viaggio studio a Per_3
Dublino a , con ciò consumando l'intera somma percepita;
in data Per_2
17.1.2024, ha sottoscritto un contratto come agente della Remax, con un periodo di prova di un anno e retribuzione a provvigione (ma non ha indicato il compenso percepito); ha prodotto gli estratti del proprio conto corrente, dal quale risultano poche, non significative entrate e che, al
7 mese di agosto 2024, aveva un saldo attivo irrilevante;
ha dedotto che i figli, ai quali il padre versa direttamente il contributo di mantenimento, non contribuiscono alle spese familiari.
Orbene, osserva la Corte che, in considerazione della durata quasi ventennale del rapporto matrimoniale;
del contributo alla vita familiare fornito dall'appellata che, pur avendo pacificamente lavorato come guida turistica in costanza di matrimonio, evidentemente si è anche occupata della crescita di 4 figli, nonché della attuale situazione reddituale di entrambe le parti, in ragione della natura perequativa-compensativa della prestazione in oggetto, debba essere confermato l'assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale in favore di
, nell'importo già determinato dal giudice di prime cure. Controparte_1
Inoltre, stante la già citata situazione reddituale delle parti e considerato che il primogenito, inizialmente a totale carico del padre, è ormai pacificamente divenuto economicamente autosufficiente, dev'essere altresì confermato l'importo del contributo per i figli conviventi con la madre, già posto a carico di , da versarsi direttamente anche a già Parte_1 CP_4
previsto per i fratelli- in ragione del raggiungimento della maggiore età anche di quest'ultimo.
ha, infine, impugnato la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1
anche quanto alla sua condanna al pagamento delle spese di lite.
In proposito, ritiene la Corte che, essendo stata adottata in primo grado la decisione sullo status, più correttamente si sarebbe dovuta disporre la compensazione delle spese.
8 Il relativo capo della sentenza impugnata dev'essere, quindi, riformato in tal senso.
L'esito complessivo della lite induce a compensare tra le parti anche 2/3 delle spese di questo grado del giudizio;
il residuo 1/3 dev'essere posto a carico di
, in ragione della sua limitata soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza n. 11399/2023 del Tribunale di Roma,
dispone che l'appellante versi direttamente al figlio l'importo, come già Per_3
determinato, dovuto per il suo mantenimento;
compensa le spese del primo grado del giudizio tra le parti;
respinge per il resto l'impugnazione;
condanna al pagamento di 1/3 delle spese di questo grado Controparte_1
della lite, liquidate complessivamente in € 6.300,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
compensa i residui 2/3.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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