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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia, in Napoli, via
Diaz. n. 11
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Nifo Sarrapochiello e Luca Controparte_1
Di Natale, presso i quali elettivamente domicilia, in Benevento, v.le degli Atlantici n. 47
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza. 1366 Parte_1 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento della domanda, riconosceva a per le ferite da questi riportate in Controparte_1 un'operazione di polizia del 3 agosto 2001, lo status di vittima del dovere, con il riconoscimento di un'invalidità permanente, conseguenza diretta dell'infermità contratta per il fatto sopra menzionato, del
27%, e con condanna di al riconoscimento di tutti i benefici assistenziali di legge previsti CP_2 per detta fattispecie, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1 Censurava detta pronuncia, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946
c.c., contestando l'imprescrittibilità del riconoscimento dello status di vittima del dovere, in realtà espressione, in base al quadro normativo che illustrava, di un diritto soggettivo, come tale soggetto alla prescrizione decennale.
Aveva errato, in ogni caso, il Tribunale a ritenere non prescritti l'assegno vitalizio mensile previsto dall'art. 2 della l. n. 407 del 1998 e il diritto allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma
3, della l. n. 206 del 2004 soltanto per i ratei maturati oltre il decennio, trattandosi di crediti unitari, dall'Amministrazione solo corrisposti in modo frazionato, con il versamento dei singoli ratei.
Contestava, ancora, che il Tribunale non avesse espressamente dichiarato prescritto la speciale elargizione una tantum ricompresa nei benefici della vittima del dovere, il dispositivo limitandosi genericamente a riconoscere tutti i benefici assistenziali previsti dalla legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, così non comprendendosi il regime di detta speciale elargizione, certamente soggetta alla prescrizione decennale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado, per intervenuta prescrizione di ogni diritto, in ogni caso della speciale elargizione una tantum.
Si costituiva tempestivamente resistendo all'appello e al contempo proponendo Controparte_1 appello incidentale, regolarmente notificato, con il quale chiedeva la parziale riforma della sentenza, per essere la prescrizione dei benefici, scaturenti dal riconoscimento, decennale e non quinquennale.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, l'appello principale è marginalmente fondato, mentre è integralmente fondato l'appello incidentale.
Sull'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e sulla decennalità, trattandosi di crediti di natura assistenziale, e non quinquennalità della prescrizione dei benefici economici connessi al relativo riconoscimento è assolutamente consolidato l'indirizzo della S.C., dal quale questa Corte territoriale non intende discostarsi.
Da ultimo è intervenuta Cass., Sez. Lav., 9.4.2024 n. 9449, che testualmente ha statuito:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge" (Cass. nn. 17440/22,
37522/22, 3868/23 e molte altre)
A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità, nella specie, pertanto, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile,
2 mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità - riferita a tutte le provvidenze richieste - dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Ne discende il sicuro accoglimento dell'appello incidentale e il rigetto dell'impianto centrale dell'appello principale, essendo priva di pregio anche la tesi che i ratei degli assegni costituiscano un credito unitario, anziché, com'è del tutto evidente, crediti continuativi, che maturano mensilmente.
Si impone, tuttavia, un parziale marginale accoglimento anche dell'appello dell'Avvocatura, essendo necessaria la puntualizzazione che tra i benefici concedibili rientra la speciale elargizione una tantum, che in quanto credito temporaneo e non continuativo, consumandosi con una sola elargizione, nella fattispecie al vaglio risulta ampiamente travolto dalla prescrizione decennale, per essere il sinistro del
3 agosto 2001, mentre il primo atto interruttivo, come riportato anche nella sentenza impugnata, risale solo al 5 maggio 2022.
A quanto esposto consegue la parziale riforma della pronuncia gravata, per cui, combinando il parziale accoglimento dell'appello principale con il pieno accoglimento dello spiegato appello incidentale, va dichiarato il tenuto all'erogazione in favore di di tutti i Parte_1 Controparte_1 benefici assistenziali di legge previsti in relazione al riconosciuto suo status di vittima del dovere, nei limiti della prescrizione decennale, in luogo della quinquennale ritenuta all'esito del giudizio di primo grado, espressamente includendo tra i diritti estinti per intervenuta prescrizione la speciale elargizione una tantum.
In considerazione della reciproca soccombenza appare equo disporre, nella presente fase, l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, mentre rimane ferma la statuizione sulle spese del primo grado, compatibile anche con l'operata parziale riforma della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, quindi in a parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara tenuto il
[...]
all'erogazione in favore di di tutti i benefici assistenziali di legge Parte_1 Controparte_1 previsti in relazione al riconosciuto suo status di vittima del dovere, nei limiti della prescrizione decennale, in luogo della quinquennale ritenuta all'esito del giudizio di primo grado, con inclusione tra i diritti estinti per intervenuta prescrizione della speciale elargizione una tantum;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia, in Napoli, via
Diaz. n. 11
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Nifo Sarrapochiello e Luca Controparte_1
Di Natale, presso i quali elettivamente domicilia, in Benevento, v.le degli Atlantici n. 47
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti il ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza. 1366 Parte_1 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento della domanda, riconosceva a per le ferite da questi riportate in Controparte_1 un'operazione di polizia del 3 agosto 2001, lo status di vittima del dovere, con il riconoscimento di un'invalidità permanente, conseguenza diretta dell'infermità contratta per il fatto sopra menzionato, del
27%, e con condanna di al riconoscimento di tutti i benefici assistenziali di legge previsti CP_2 per detta fattispecie, nei limiti della prescrizione quinquennale.
1 Censurava detta pronuncia, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946
c.c., contestando l'imprescrittibilità del riconoscimento dello status di vittima del dovere, in realtà espressione, in base al quadro normativo che illustrava, di un diritto soggettivo, come tale soggetto alla prescrizione decennale.
Aveva errato, in ogni caso, il Tribunale a ritenere non prescritti l'assegno vitalizio mensile previsto dall'art. 2 della l. n. 407 del 1998 e il diritto allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma
3, della l. n. 206 del 2004 soltanto per i ratei maturati oltre il decennio, trattandosi di crediti unitari, dall'Amministrazione solo corrisposti in modo frazionato, con il versamento dei singoli ratei.
Contestava, ancora, che il Tribunale non avesse espressamente dichiarato prescritto la speciale elargizione una tantum ricompresa nei benefici della vittima del dovere, il dispositivo limitandosi genericamente a riconoscere tutti i benefici assistenziali previsti dalla legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, così non comprendendosi il regime di detta speciale elargizione, certamente soggetta alla prescrizione decennale.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado, per intervenuta prescrizione di ogni diritto, in ogni caso della speciale elargizione una tantum.
Si costituiva tempestivamente resistendo all'appello e al contempo proponendo Controparte_1 appello incidentale, regolarmente notificato, con il quale chiedeva la parziale riforma della sentenza, per essere la prescrizione dei benefici, scaturenti dal riconoscimento, decennale e non quinquennale.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, l'appello principale è marginalmente fondato, mentre è integralmente fondato l'appello incidentale.
Sull'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e sulla decennalità, trattandosi di crediti di natura assistenziale, e non quinquennalità della prescrizione dei benefici economici connessi al relativo riconoscimento è assolutamente consolidato l'indirizzo della S.C., dal quale questa Corte territoriale non intende discostarsi.
Da ultimo è intervenuta Cass., Sez. Lav., 9.4.2024 n. 9449, che testualmente ha statuito:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge" (Cass. nn. 17440/22,
37522/22, 3868/23 e molte altre)
A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità, nella specie, pertanto, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile,
2 mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità - riferita a tutte le provvidenze richieste - dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa”.
Ne discende il sicuro accoglimento dell'appello incidentale e il rigetto dell'impianto centrale dell'appello principale, essendo priva di pregio anche la tesi che i ratei degli assegni costituiscano un credito unitario, anziché, com'è del tutto evidente, crediti continuativi, che maturano mensilmente.
Si impone, tuttavia, un parziale marginale accoglimento anche dell'appello dell'Avvocatura, essendo necessaria la puntualizzazione che tra i benefici concedibili rientra la speciale elargizione una tantum, che in quanto credito temporaneo e non continuativo, consumandosi con una sola elargizione, nella fattispecie al vaglio risulta ampiamente travolto dalla prescrizione decennale, per essere il sinistro del
3 agosto 2001, mentre il primo atto interruttivo, come riportato anche nella sentenza impugnata, risale solo al 5 maggio 2022.
A quanto esposto consegue la parziale riforma della pronuncia gravata, per cui, combinando il parziale accoglimento dell'appello principale con il pieno accoglimento dello spiegato appello incidentale, va dichiarato il tenuto all'erogazione in favore di di tutti i Parte_1 Controparte_1 benefici assistenziali di legge previsti in relazione al riconosciuto suo status di vittima del dovere, nei limiti della prescrizione decennale, in luogo della quinquennale ritenuta all'esito del giudizio di primo grado, espressamente includendo tra i diritti estinti per intervenuta prescrizione la speciale elargizione una tantum.
In considerazione della reciproca soccombenza appare equo disporre, nella presente fase, l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, mentre rimane ferma la statuizione sulle spese del primo grado, compatibile anche con l'operata parziale riforma della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, quindi in a parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara tenuto il
[...]
all'erogazione in favore di di tutti i benefici assistenziali di legge Parte_1 Controparte_1 previsti in relazione al riconosciuto suo status di vittima del dovere, nei limiti della prescrizione decennale, in luogo della quinquennale ritenuta all'esito del giudizio di primo grado, con inclusione tra i diritti estinti per intervenuta prescrizione della speciale elargizione una tantum;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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