Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'11/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9646/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_2
Giuseppe Distefano;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Livia Gaezza;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso A) L'ordinanza ingiunzione n° OI – 001818167, emessa dall' Sede di CP_1
Catania in data 08 settembre 2022 (Prot. 2100. 08/09/2022.0549382), notificata a CP_1
1
2100.09/09/2022.0549377), notificata a mezzo posta in data 23 settembre 2022; con le quali è stato ordinato ed ingiunto al Sig. – quale legale Parte_2
rappresentante/responsabile - di pagare, in solido con la come sopra Parte_1 rappresentata, entro il termine di giorni trenta, la somma di € 24.500,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12.9.1983 n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertate in riferimento all'annualità 2018
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica degli avvisi di accertamento;
il difetto di motivazione dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 16, co. 1, legge 24.11.1981, n.
689.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare illegittime le ordinanze- ingiunzione Numeri: A) n° OI –
001818167, emessa dall' Sede di Catania in data 08 settembre 2022 (Prot. CP_1 CP_2
. 08/09/2022.0549382), notificata a mezzo posta in data 23 settembre 2022; B)
[...]
l'ordinanza ingiunzione N. OI – 001816944, emessa dall' Sede di Catania in data CP_1
08 settembre 2022, (prot. . 2100.09/09/2022.0549377), notificata a mezzo posta in CP_1 data 23 settembre 2022; per la violazione del principio di legalità previsto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per l'effetto, ritenerle e dichiararle nulle, annullarle e/o, con qualsiasi altra formula, privarle di effetti giuridici e revocarle;
- ancora nel merito, in subordine, ritenere e dichiarare illegittime le ordinanze- ingiunzione Numeri A) n° OI – 001818167, emessa dall' Sede di Catania in data CP_1
08 settembre 2022 (Prot. 2100. 08/09/2022.0549382), notificata a mezzo posta in CP_1 data 23 settembre 2022; B) l'ordinanza ingiunzione N. OI – 001816944, emessa dall' Sede di Catania in data 08 settembre 2022, (prot. . CP_1 CP_1
2100.09/09/2022.0549377), notificata a mezzo posta in data 23 settembre 2022, per la violazione dei criteri di determinazione della misura della sanzione previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per l'effetto, ritenerle e dichiararle nulle, annullarle e/o, con qualsiasi altra formula, privarle di effetti giuridici e revocarle, applicando la sanzione amministrativa nella misura minima di € 10.000,00 prevista dalla legge;
- nel merito, in estremo subordine, ritenere e dichiarare illegittime le ordinanze -ingiunzione Numeri: n° A) OI – , emessa dall' Sede di P.IVA_1 CP_1
2 Catania in data 08 settembre 2022 (Prot. 2100. 08/09/2022.0549382), notificata a CP_1 mezzo posta in data 23 settembre 2022; B) l'ordinanza ingiunzione N. OI – 001816944, emessa dall' Sede di Catania in data 08 settembre 2022, (prot. . CP_1 CP_1
2100.09/09/2022.0549377), notificata a mezzo posta in data 23 settembre 2022, per la mancata applicazione della sanzione in misura ridotta in violazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per l'effetto, ritenerle e dichiararle nulle, annullarle e/o, con qualsiasi altra formula, privarle di effetti giuridici e revocarle, applicando la sanzione amministrativa nella misura ridotta di € 16.666,00.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, nonché con provvedimenti depositati in allegato alle memoria di costituzione provvedeva alla CP_ rideterminazione della sanzione irrogata e precisamente l' depositava provvedimento di rettifica dell'ammontare delle ordinanze ingiunzioni rideterminando le sanzioni per ognuna di esse in € 10.000,00.
Nelle more del giudizio, in ossequio alla novella normativa nel frattempo introdotta,
CP_ l' provvedeva ad una ulteriore rideterminazione delle sanzioni portate dalle ordinanza Ingiunzioni impugnate indicando le sanzioni in € 6.666,00.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del'11.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata deve ritenersi infondata per quanto riguarda la . Controparte_3
Risulta infatti prodotto l'atto di accertamento prot. n. .2100.06/09/2019.0435375 CP_1
del 6 settembre 2019 e la prova della notifica in data 23.09.2019, con il quale viene contestata la violazione oggetto della successiva ordinanza ingiunzione alla società, per cui l'avviso di accertamento è certamente entrato nella legale conoscenza della società odierna ricorrente.
3 Osserva, poi, il decidente che, com'è noto, la trasmissione delle denunzie mensili dei lavoratori occupati costituisce un obbligo di legge cui sono tenuti tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art.30 della legge n. 843/1978: “il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi … è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo. …”. Tale obbligo è stato confermato dall'art.44, co.9, d.l.
n.269/2003 conv. in legge n.326/2003 che, come già esposto, ha reso altresì obbligatoria la modalità di trasmissione informatica delle denunzie tramite apposito flusso telematico oggi denominato 'Uniemens'. La trasmissione, da parte del datore di lavoro, del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale, costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppur generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_1
esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen. sent. n. 28672/2020;
Cass. pen. sent. n. 51214/2019). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen. sent. n. 37145/2013). In proposito si osserva che sui mod.
DM10/M trasmessi nel flusso il datore di lavoro riporta: - il numero dei CP_4
lavoratori subordinati alle dipendenze in quel mese;
- l'importo dei contributi che avrebbe dovuto versare in relazione ai suddetti lavoratori;
- l'importo e la natura dei crediti vantati nei confronti dell' che la società intende porre in compensazione;
- CP_1 infine, espone l'importo del quale la società si riconosce debitrice nei con-fronti dell' . In altri termini, il dato fondamentale che si ricava dai mod. DM10/M CP_1
è il debito (inteso proprio quale importo specifico) che il datore di lavoro CP_4 dichiara dovuto all'Istituto.
Orbene, con l'odierno ricorso parte ricorrente non fornisce prova del pagamento, con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata. È infatti pacifico che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen. n.
39470/2012; Cass. pen. n. 2354/2009). Ne consegue che, secondo costante
4 giurisprudenza di legittimità, è irrilevante che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica, ovvero abbia deciso di stornare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti, o che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni. Né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità se abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque su di sé l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo. Inoltre, l'illecito sussiste anche se il datore di lavoro abbia corrisposto solo acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta. Ancora, irrilevante è che l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale, atteso che il datore di lavoro è comunque obbligato al pagamento della sanzione con le personali risorse economiche, poiché, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, la responsabilità è personale. Così come è irrilevante l'eventuale esdebitazione, considerato che, per espressa previsione di legge, le sanzioni amministrative, che hanno carattere autonomo e personale, sono escluse dal beneficio
(cfr. art. 14 XIII, co. 2, lett. b, legge n. 3/2012). L'illecito prescinde infine dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse, avendo la Corte costituzionale già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità (Corte cost., 21 maggio
2014, n. 139).
Osserva, ancora, il decidente che nelle more del giudizio è intervenuta una modifica legislativa relativa alla materia contenuta nell'art. 23 del DL n. 48/2023 inerente la misura delle sanzioni irrogabili. Infatti, il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, all'art. 23 ha disposto che le parole contenute nell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 : “ da euro 10.000 ad euro 50.000” sono sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo emesso” e che in conseguenza, in corso di causa, CP_ l' ha provveduto a rideterminare la sanzione amministrative, con facoltà per il debitore di liberarsi dell'obbligazione con il pagamento nella misura ridotta.
Rileva, infine, il decidente che la società ricorrente non ha profittato della rideterminazione della sanzioni.
Per le considerazioni che precedono, dato atto della modifica da parte dell' , CP_1
intervenuta nella more, delle ordinanze ingiunzioni opposte con determinazione della sanzione amministrativa in € 6.666,00, il ricorso della società deve essere respinto.
5 Per quanto riguarda invece l'opposizione proposta in proprio dal sig. si osserva Pt_2 che non si rinviene in atti la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento al medesimo.
Osserva il decidente che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è necessaria la notifica dell'avvenuto accertamento dal valore di diffida, con contestuale irrogazione della sanzione (amministrativa o penale) della violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638.
A riguardo, l'art. 14 della L. n. 689/1981 dispone < deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (…)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Tale notifica rileva ai fini dell'eventuale applicazione della causa di non punibilità del reato a seguito della corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui il datore di lavoro risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità. >>.
Deve pertanto verificarsi se nel caso in esame sia intervenuta la corretta e rituale notifica dell'atto di accertamento al destinatario della sanzione.
6 CP_ Orbene, l' non ha provveduto a produrre in atti la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento prodromico alla Ordinanza Ingiunzione opposta al sig.
[...]
. Parte_2
Pertanto, alcun valido atto di accertamento idoneo a reggere la sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione impugnata risulta essere stato notificato al ricorrente . Pt_2
In conseguenza, in assenza di notifica di un idoneo atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L.689/1981, l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del sig. deve essere annullata. Pt_2
Tuttavia, in ragione della riduzione al minimo delle sanzioni applicate in corso di causa, ritiene il decidente essere sussistenti giuste ragioni per disporre la compensazione delle sese di lite nei confronti della società nel mentre nei rapporti con il sig. in proprio Pt_2
CP_ le spese di lite seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1)accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI – 001818167 emessa nei confronti della società ricorrente, con rideterminazione della sanzione amministrativa in € 6.666,00;
2) respinge il ricorso della società e compensa le spese di lite tra la società Parte_1
CP_ ricorrente e l'
3) in accoglimento del ricorso proposta da annulla l'ordinanza Parte_2 ingiunzione opposta N. OI – 001816944, emessa dall' Sede di Catania in data 08 CP_1
settembre 2022, (prot. . 2100.09/09/2022.0549377), notificata a mezzo posta in CP_1
data 23 settembre 2022; con le quali è stato ordinato ed ingiunto al Sig. – quale Pt_2
legale rappresentante/responsabile - di pagare, in solido con la come Parte_1 sopra rappresentata, entro il termine di giorni trenta, la somma di € 24.500,00 (somma successivamente rideterminata in € 6.666,00);
7 4) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 [...]
, che liquida in € 1.786,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa Parte_2
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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