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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. R.G. 6597/2024
TRA
nq di genitore esercente la potestà sul minore , rapp.to Parte_1 Persona_1
e difeso come in atti dagli avv. Passariello Maria e Capasso Roberto;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza scolastica a partire dalla data della domanda amministrativa.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, nominata all'uopo la dott.ssa quale nuovo ctu, letta la perizia Persona_2 e le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott.ssa , ha concluso affermando che il minore Per_2 [...]
di anni 15 al momento della valutazione, sulla base della documentazione sanitaria Per_1
acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: "DIABETE
MELLITO TIPO 1 L.D., DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO,
IMMUNODEFICIENZA DA MUTAZIONE GOF DEL GENE STATI".
Prosegue la dott.ssa , in dettaglio, affermando che “…il quadro patologico Per_2
personalmente constatato è in accordo a quanto emerso dalle documentazioni in atto in cui si conferma diagnosi di ADHD/spettro autistico in minore affetto da Diabete Mellito tipo 1 insulino-dipendente con mutazione del gene STAT1, pertanto, premettendo che la valutazione riguarda esclusivamente il periodo in cui al minore non è stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza, ossia quello relativo tra la domanda amministrativa (11.03.21) e
l'inizio del godimento di tale diritto, ossia 15.06.22 come da verbale redatto dalla Commissione
Medica, a tal periodo la documentazione depositata evidenziava un bambino con oggettivi deficit neuropsichiatrici nonché metabolici, i quali determinano sufficienti elementi medico- legali tali da poter riconoscere il minore con Persona_3
decorrenza a far data dalla domanda amministrativa. […] La successiva valutazione, riguarda la retroattività del diritto all'indennità di accompagnamento che il CTU, dott. ha datato Per_4
al 01.01.23 al cospetto di quanto chiesto dalle parti di far coincidere il godimento di tale diritto con la domanda amministrativa. […] il diritto all'indennità di accompagnamento, consiste nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si può oggettivamente affermare che il minore presenta un quadro patologico tale da determinare una riduzione della capacità di provvedere ai propri bisogni naturali, dipendendo completamente dal caregiver. Tale deficit gestionale, per la genesi della patologia psichiatrica di natura cronico progressiva, era già presente nel periodo in cui è stata presentata la domanda amministrativa, aggravata dalla componente metabolica, per cui si può riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia 11.03.21. Tuttavia, si conferma quanto espresso già dal CTU, dott. nell'obbligo Per_4 di revisione fissato per gennaio 2027”.
La ctu conclude quindi quanto all'indennità di frequenza, nel senso per cui il minore
[...]
ha diritto all'indennità di frequenza anche nel periodo compreso tra la domanda Per_1
amministrativa (11.03.21) e quella individuata dalla Commissione Medica, ossia 15.06.2022, e che ha diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, ossia
11.03.2021, e con revisione a Gennaio 2027.
Le conclusioni rese dal CTU dott.ssa sono logiche e coerenti con l'esame degli atti di Per_2
causa e pertanto sono qui condivise e fatte proprie.
L'opposizione va quindi accolta.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono poste a carico dell' , atteso l'accoglimento della CP_1
domanda e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, e dell'attività processuale espletata.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 4783/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il minore ha diritto Persona_1
all'indennità di frequenza anche nel periodo compreso tra la domanda amministrativa
(11.03.21) e quella individuata dalla Commissione Medica, ossia 15.06.2022, e che ha diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa
(11.3.2021), con revisione a Genaio 2027;
condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi che si CP_1
liquidano in euro 2.697,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 23.05.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. R.G. 6597/2024
TRA
nq di genitore esercente la potestà sul minore , rapp.to Parte_1 Persona_1
e difeso come in atti dagli avv. Passariello Maria e Capasso Roberto;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza scolastica a partire dalla data della domanda amministrativa.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, nominata all'uopo la dott.ssa quale nuovo ctu, letta la perizia Persona_2 e le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, è quindi pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott.ssa , ha concluso affermando che il minore Per_2 [...]
di anni 15 al momento della valutazione, sulla base della documentazione sanitaria Per_1
acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: "DIABETE
MELLITO TIPO 1 L.D., DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO,
IMMUNODEFICIENZA DA MUTAZIONE GOF DEL GENE STATI".
Prosegue la dott.ssa , in dettaglio, affermando che “…il quadro patologico Per_2
personalmente constatato è in accordo a quanto emerso dalle documentazioni in atto in cui si conferma diagnosi di ADHD/spettro autistico in minore affetto da Diabete Mellito tipo 1 insulino-dipendente con mutazione del gene STAT1, pertanto, premettendo che la valutazione riguarda esclusivamente il periodo in cui al minore non è stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza, ossia quello relativo tra la domanda amministrativa (11.03.21) e
l'inizio del godimento di tale diritto, ossia 15.06.22 come da verbale redatto dalla Commissione
Medica, a tal periodo la documentazione depositata evidenziava un bambino con oggettivi deficit neuropsichiatrici nonché metabolici, i quali determinano sufficienti elementi medico- legali tali da poter riconoscere il minore con Persona_3
decorrenza a far data dalla domanda amministrativa. […] La successiva valutazione, riguarda la retroattività del diritto all'indennità di accompagnamento che il CTU, dott. ha datato Per_4
al 01.01.23 al cospetto di quanto chiesto dalle parti di far coincidere il godimento di tale diritto con la domanda amministrativa. […] il diritto all'indennità di accompagnamento, consiste nell'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si può oggettivamente affermare che il minore presenta un quadro patologico tale da determinare una riduzione della capacità di provvedere ai propri bisogni naturali, dipendendo completamente dal caregiver. Tale deficit gestionale, per la genesi della patologia psichiatrica di natura cronico progressiva, era già presente nel periodo in cui è stata presentata la domanda amministrativa, aggravata dalla componente metabolica, per cui si può riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia 11.03.21. Tuttavia, si conferma quanto espresso già dal CTU, dott. nell'obbligo Per_4 di revisione fissato per gennaio 2027”.
La ctu conclude quindi quanto all'indennità di frequenza, nel senso per cui il minore
[...]
ha diritto all'indennità di frequenza anche nel periodo compreso tra la domanda Per_1
amministrativa (11.03.21) e quella individuata dalla Commissione Medica, ossia 15.06.2022, e che ha diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, ossia
11.03.2021, e con revisione a Gennaio 2027.
Le conclusioni rese dal CTU dott.ssa sono logiche e coerenti con l'esame degli atti di Per_2
causa e pertanto sono qui condivise e fatte proprie.
L'opposizione va quindi accolta.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono poste a carico dell' , atteso l'accoglimento della CP_1
domanda e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, e dell'attività processuale espletata.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 4783/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il minore ha diritto Persona_1
all'indennità di frequenza anche nel periodo compreso tra la domanda amministrativa
(11.03.21) e quella individuata dalla Commissione Medica, ossia 15.06.2022, e che ha diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa
(11.3.2021), con revisione a Genaio 2027;
condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi che si CP_1
liquidano in euro 2.697,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 23.05.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo