Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7666 nell'anno 2022 RG
TRA avv. DI TRIA G Parte_1 ricorrente
E
avv. P BOCCARDI CP_1
resistente avv. G BORRELLI CP_2 resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2022 notificato alla parte intimata il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva: in via principale, previo accertamento del diritto, di condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni svolte e riconducibili al 4 livello A CCNL UTILITALIA per l'importo di euro 8.408,715; in subordine, previo accertamento del diritto, di condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni svolte e riconducibili al 3 livello B CCNL UTILITALIA per l'importo di euro 6.173,47; in via estremo subordine, previo accertamento del diritto, di condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni svolte e riconducibili al 6 livello CCNL PULIZA MULTISERVIZI per l'importo di euro 4.491,37; in estremo subordine, previo accertamento del diritto, di condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni svolte e riconducibili al 5 livello CCNL
PULIZA MULTISERVIZI per l'importo di euro 2.135,91; previo accertamento del diritto, di condannare la società convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni svolte e riconducibili al livello CCNL superiori al 2 livello PULIZA MULTISERVIZI ricoperto oltre alle spese di causa ed alla regolarizzazione contributiva nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la società intimata che contestava in diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto il ricorso. Costituitosi in giudizio l' all'esito della disposta integrazione del contraddittorio ed istruita con prove documentali ed CP_2 orali, la causa veniva all'odierna udienza decisa con sentenza.
2. Assume l'istante: di essere stata assunta dalla società in data 16 luglio 2021ed inquadrata nel II livello CCNL PULIZIA MULTISERVIZI come impiegata amministrativa presso l'ufficio sito in Polignano
a Mare;
in tale data la stessa società era subentrata alla nella gestione dell'appalto Controparte_3
alla cessazione del rapporto avvenuta in data 15 luglio 2021 di essere stata inquadrata come impiegata di livello 3 B - area tecnica amministrativa CCNL UTILITALIA.
3.1. Tanto premesso in fatto va anzitutto evidenziato che costituisce circostanza pacifica – in assenza di contestazioni inter partes- in data 30 aprile 2021 l'istante concludeva con la precedente datrice di lavoro conciliazione sindacale in forza della quale veniva convenuta l'applicazione in suo Controparte_3 favore del CCNL UTILITALIA in sostituzione del CCNL Addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed installazione di impianti ed il nuovo inquadramento nel 3 livello B.
3.2. Tale modifica contrattuale non è opponibile alla società convenuta in quanto avvenuta nei 240 giorni antecedenti all'inizio della nuova gestione giusta il disposto del punto 6 del verbale di passaggio.
3.3. Ciò in disparte, non sussiste la pretesa attorea di applicazione del CCNL UTILITALIA ove si ponga mente al disposto dell'art. 32 Capitolato Speciale.
3.4. In ogni caso la scelta del tipo di contratto da applicare è rimessa alla discrezionalità della appaltatore subentrante, non potendo la stazione appaltante imporre alcun vincolo a riguardo (cfr. sentenze della Sezione nn.4671/2024 e 2224/2020), fermo restando che nell'oggetto sociale della società intimata è compresa la pulizia e che la pulizia in aree pubbliche è compresa nell'ambito applicativo del CCNL
Multiservizi (cfr. Cons Stato n.932/2017).
3.5. Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 07/07/2023, n. 2888 da ultimo ha poi ribadito che nell'ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, atteso che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non anche nei rapporti tra privati. Pertanto, è irrilevante la circostanza dedotta dall'attrice secondo cui ad altri colleghi presenti sul medesimo cantiere sia stato applicato un contratto collettivo diverso. Non è pertanto censurabile ex se l'inquadramento dell'istante nel 2 livello CCNL
Multiservizi in cui sono inquadrati gli impiegati esecutivi.
4.1. Chiarita la non applicabilità in specie del CCNL UTILITALIA e la non opponibilità alla società resistente dell'inquadramento superiore conseguito dall'istante in forza della predetta conciliazione, per le ragioni anzidette, non risulta per tabulas la riduzione retributiva subita per effetto dell'assunzione de qua ove si consideri l'originario inquadramento nel livello 2.
4.2. In ogni caso, è pacifico che in specie l'istante percepisce una retribuzione non inferiore ai minimi retributivi fissati dal CCNL Multiservizi applicato.
5.1. Sotto altro profilo, l'inquadramento dell'istante nel 2 livello CCNL Multisevizi appare corretto alla luce della natura meramente esecutiva delle mansioni svolte dall'istante ed implicanti una generica preparazione professionale, come previsto dalla relativa declaratoria contrattuale.
5.2. In tal senso cospira l'istruttoria orale svolta che ha confermato che:
- il referente di commessa della società intimata presso il cantiere di Polignano era che in Parte_2 tale veste si occupava dell'approvvigionamento del materiale di consumo, della gestione dei infortuni e dei
2 guasti sicchè in proposito l'attività dell'istante si limitava a ricevere la documentazione ed a trasmetterla alla sede centrale, sotto la supervisione del predetto responsabile (cfr. deposizione dei testi;
Pt_2 Tes_1
- l'istante svolgeva mera attività di inserimento di presenze (cfr. deposizione dei testi . Pt_2 Tes_1
L'istruttoria svolta non ha confermato dunque con ragionevole certezza l'attività non meramente esecutiva assertivamente svolta dall'istante che pertanto deve ritenersi insussistente con conseguente rigetto delle pretese svolte in ricorso. In definitiva, alla luce delle allegazioni attoree e delle emergenze processuali acquisite, il ricorso appare infondato sotto tutti i profili dedotti e pertanto va rigettato.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro,
18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib.
Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Le spese di causa vanno compensate per l'opinabilità e novità delle questioni controverse alla luce della fattispecie concreta delibata tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione e domanda, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 7.4.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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