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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 1720/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
E IN QUALITA' DI ESERCENTI Parte_1 Parte_2
LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLA MINORE Persona_1
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Roberto Positano;
[...]
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso l'avvenuto ripristino della prestazione, nelle more del presente giudizio, da parte dell'istituto previdenziale.
Compensa le spese tra le parti, tenuto conto dello spirito collaborativo dell'istituto previdenziale e dell'insussistenza di un danno grave ed irreparabile al fine dell'accoglimento del ricorso cautelare.
Occorre premettere che al fine dell'accoglimento della richiesta attorea deve verificarsi la sussistenza sia del “fumus boni iuris”
–inteso quale situazione di evidente fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla parte ricorrente- sia il “periculum in mora” –ovverosia il pericolo di verificazione di un pregiudizio irreversibile per beni ed interessi primari in attesa dei tempi ordinariamente connessi alla tutela ordinaria di cognizione-. In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui si aderisce, l'utilizzabilità dell'art. 700 c.p.c. è subordinata al vaglio delle condizioni concrete di pregiudizio imminente ed irreparabile ed è, dunque, inammissibile, per carenza di
“periculum in mora” ove il ricorrente non prospetti l'esistenza di specifiche e circostanziate situazioni di urgenza ovvero di comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non
1 risarcibili per equivalente ed ulteriori rispetto a quelle inerenti la natura del diritto leso (cfr. T. Roma, 26-01-2000; P. Frosinone, 01-10-1998).
Orbene, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudicante, il piano assertivo delle parti ricorrenti con riferimento all'onere di allegazione di un danno irreparabile ed imminente nei termini su esplicitati si appalesa del tutto insufficiente.
In merito, le parti ricorrenti hanno semplicemente dedotto di trovarsi in una situazione di disagio economico e che l'indennità di cui è causa risulterebbe essere fonte di sostentamento per le esigenze familiari, senza tuttavia produrre documentazione asseverante la situazione socio-economica del nucleo.
Per quanto concerne il merito, va rammentato che l'art. 3 ter del
D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevede che
“Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”
L'art. 3 co. 9 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 il quale dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte“.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l CP_1 dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l CP_1 provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Dalle norme citate si ricava pertanto che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni- dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione- presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
2 Nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”
è stata rilasciata una nuova funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti. L lo ha comunicato con il messaggio 8 novembre CP_1 2022, n. 4029.
La registrazione dell'assenza a visita in procedura determina l'immediata e automatica sospensione temporanea della prestazione sul “Data Base Pensioni”.
L'interessato riceve una comunicazione, con l'avviso dell'avvenuta sospensione e con l'invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell'assenza.
Nel caso in cui non venga prodotta alcuna giustificazione o la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione, formalizzandola con una seconda comunicazione al cittadino.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha lamentato la ricezione tardiva (in data 9.10.2024) della missiva di convocazione a visita del 7.10.2024 (visita alla quale la parte istante non si è presentata).
L'ente previdenziale, nelle more, in via amministrativa, nel corso del presente procedimento giudiziale, ha ritenuto di riconvocare la minore che ha beneficiato del ripristino della prestazione
(cfr. atto prospetto di liquidazione prodotto in corso di causa).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari,9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
E IN QUALITA' DI ESERCENTI Parte_1 Parte_2
LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLA MINORE Persona_1
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Roberto Positano;
[...]
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso l'avvenuto ripristino della prestazione, nelle more del presente giudizio, da parte dell'istituto previdenziale.
Compensa le spese tra le parti, tenuto conto dello spirito collaborativo dell'istituto previdenziale e dell'insussistenza di un danno grave ed irreparabile al fine dell'accoglimento del ricorso cautelare.
Occorre premettere che al fine dell'accoglimento della richiesta attorea deve verificarsi la sussistenza sia del “fumus boni iuris”
–inteso quale situazione di evidente fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla parte ricorrente- sia il “periculum in mora” –ovverosia il pericolo di verificazione di un pregiudizio irreversibile per beni ed interessi primari in attesa dei tempi ordinariamente connessi alla tutela ordinaria di cognizione-. In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui si aderisce, l'utilizzabilità dell'art. 700 c.p.c. è subordinata al vaglio delle condizioni concrete di pregiudizio imminente ed irreparabile ed è, dunque, inammissibile, per carenza di
“periculum in mora” ove il ricorrente non prospetti l'esistenza di specifiche e circostanziate situazioni di urgenza ovvero di comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non
1 risarcibili per equivalente ed ulteriori rispetto a quelle inerenti la natura del diritto leso (cfr. T. Roma, 26-01-2000; P. Frosinone, 01-10-1998).
Orbene, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudicante, il piano assertivo delle parti ricorrenti con riferimento all'onere di allegazione di un danno irreparabile ed imminente nei termini su esplicitati si appalesa del tutto insufficiente.
In merito, le parti ricorrenti hanno semplicemente dedotto di trovarsi in una situazione di disagio economico e che l'indennità di cui è causa risulterebbe essere fonte di sostentamento per le esigenze familiari, senza tuttavia produrre documentazione asseverante la situazione socio-economica del nucleo.
Per quanto concerne il merito, va rammentato che l'art. 3 ter del
D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevede che
“Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”
L'art. 3 co. 9 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 il quale dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte“.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l CP_1 dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l CP_1 provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.
Dalle norme citate si ricava pertanto che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni- dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione- presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
2 Nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”
è stata rilasciata una nuova funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti. L lo ha comunicato con il messaggio 8 novembre CP_1 2022, n. 4029.
La registrazione dell'assenza a visita in procedura determina l'immediata e automatica sospensione temporanea della prestazione sul “Data Base Pensioni”.
L'interessato riceve una comunicazione, con l'avviso dell'avvenuta sospensione e con l'invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell'assenza.
Nel caso in cui non venga prodotta alcuna giustificazione o la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione, formalizzandola con una seconda comunicazione al cittadino.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha lamentato la ricezione tardiva (in data 9.10.2024) della missiva di convocazione a visita del 7.10.2024 (visita alla quale la parte istante non si è presentata).
L'ente previdenziale, nelle more, in via amministrativa, nel corso del presente procedimento giudiziale, ha ritenuto di riconvocare la minore che ha beneficiato del ripristino della prestazione
(cfr. atto prospetto di liquidazione prodotto in corso di causa).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari,9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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