TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/09/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA Sezione CIVILE OGGI 11 SETTEMBRE 2025 alle h. 13:30 avanti al Giudice, dott.ssa Iolanda Golia mediante collegamento da remoto sono comparsi: Per l'opponente l'avv. Raffaelli Per l'opposta l'avv. Franconi Franco i procuratori si riportano alle rispettive note conclusive depositate in PCT e i procuratori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura del dispositivo e della sentenza, Il Giudice, quindi, decide la controversia mediante la presente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa- Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Iolanda Golia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.69 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pendente TRA
l Calci (Pi), alla Via Parte_1
) ), rappresentata e C.F._1 C.F._2
s leonora Raffaelli
) del Foro di Pisa con studio in Pisa Via E. Avanzi n. CodiceFiscale_3 ata presso il di lei studio posto in Pisa, Alla Via Enrico Avanzi n. 12. RICORRENTE-opponente E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._4
i e ivamente domiciliata presso e nello studio dei medesimi in Pisa Via L. Coccapani n. 14, RESISTENTE-opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale che precede
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “IN VIA PRELIMINARE Parte opponente si oppone sin da ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza dei motivi di opposizione così come rilevabile dalla documentazione prodotta. IN VIA PRINCIPALE Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiu 22 (Nrg. 3831/2021), emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti della Sig.ra Pt_1 per le motivazioni di cui in premessa. NEL M IN
[...]
ENZIONALE accertati i dan teriali subiti dalla S in ragione del Pt_1 rapporto di locazione intercorso con la Sig.ra condannare la sig.ra o risarcimento Con Con del danno subito dall'attrice opponente che antifica complessiva nella somma di euro 1.468,00, ella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, attribuendo in favore della sig.ra a parziale titolo risarcitorio, omma di cui al deposito cauzionale. Voglia Pt_1
l'altresì l'a unale condannare la sig.ra al pagamento in favore della ricorrente in Con opposizione della somma di euro 1.800,00, o di a maggiore o minore che dove isultare di giustizia, a titolo dennità di occupazione senza titolo da parte della sig.ra del garage Con di proprietà della sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto. In caso oltre Pt_1 interessi legali dal vuto al saldo.” A sostegno della domanda esponeva: concesso in locazione, nel mese di settembre 2019, alla controparte l'appartamento posto in Calci (Pi) in ottimo stato, perfettamente CP_1 iato, in ottime condizioni igieniche e con arredi praticamente n
- Che nell'Ottobre 2022, al momento del rilascio da parte della Con
l'appartamento era sporco, la mobilia e le piastrelle danneggiate come m specificato in atti;
- Di essere stata addirittura costretta a far intervenire un' impresa di pulizie specializzata per eseguire una c.d. pulizia straordinaria, ad acquistare un nuovo frigorifero, nu edie e un nuovo tavolo della cucina;
- Che la aveva occupato / utilizzato, quale deposito per i propri beni, il Con garage di prop non oggetto del contratto di locazione. Si costituiva la resistente la quale contestando tutto quanto ex adverso sostenuto, chiedeva di: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 1649/2022 emesso dal Tribun cedimento R.G. 3831/2022 non essendo l'opposizione proposta dalla Sig.ra fondata su prova scritta;
- nel merito, rigettare l'opposizione perché Parte_1 palese fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e per in ogni sua parte il decreto ingiunti via subordinata, condannare al pagamento in favore della Sig.ra della somma di €. 1.000,00 Parte_1 CP_1
o minore che risulterà dovuta e d mpre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente perché palesemente infondata in fatto ed in diritto e, per i motivi indicati in narrativa, condannare la stessa al pagamento in favore dell'opposta della somma che riterrà di giustizia ex art. 96 c.p.c.;- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari
2 di causa”. L'opposta, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, tra le altre circostanze allegava:
- Di aver riconsegnato l'immobile nello stesso stato in cui lo aveva ricevuto ovvero in buone condizioni fatto salvo il normale deperimento d'uso così come per le
- Che l'opponente non aveva contestato al momento del rilascio alcunchè alla e Con che in ogni caso i danni lamentati non erano a lei riconducibili e, se sussi i, causati dopo il rilascio dell'immobile da parte dell'opposta;
-Che la possibilità di riporre nel garage era stata concessa dalla a titolo di Pt_1 favore. Così sinteticamente richiamate le domande proposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito prescritto per la relativa materia in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448). Tanto chiarito, va esaminata la domanda monitoria volta alla restituzione del deposito cauzionale che è pacifico debba essere restituito al termine della locazione, sempre che esso non venga utilizzato in tutto o in parte per la copertura delle spese, delle riparazioni per i danni causati dal conduttore all'immobile ovvero per il risarcimento del pregiudizio derivante dall'inadempimento del conduttore ai propri obblighi. La restituzione del deposito cauzionale è, dunque, strettamente connessa alla restituzione in buone condizioni della cosa locata così come prescritto dall'art. 1590 cc che testualmente recita “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.” Segnatamente, la cosa deve essere restituita dal conduttore al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti al momento della consegna del bene e ove le parti non procedano ad alcuna indicazione circa lo stato della cosa locata, essa si presume che sia stata consegnata al locatore in buono stato di conservazione.
3 E' principio acquisito, inoltre, che il locatore, anche se ha tralasciato di constatare, all'atto di riconsegna della cosa locata, l'esistenza dei danni cagionati dal conduttore ha sempre diritto di chiederne giudizialmente il risarcimento fino a quando la relativa azione non sia estinta per prescrizione o rinunzia e che l'omessa verifica all'atto della riconsegna delle condizioni dell'appartamento locato e dei danni arrecati dal conduttore non implica la tacita rinunzia del locatore al conseguente risarcimento. Muovendo dalle citate coordinate normative ed ermeneutiche la domanda di restituzione del deposito cauzionale è infondata e va rigettata. Nel contratto di locazione versato in atti, infatti, non vi è una puntuale descrizione dello stato dell'immobile locato o della mobilia posta all'interno con la conseguenza che, in applicazione della citata premessa, deve presumersi che l'abitazione si trovasse in un buono stato di conservazione. Sempre in applicazione di quanto sopra, appare irrilevante la mancata immediata contestazione da parte del locatore dei danni lamentati al momento della riconsegna dell'immobile, essendovi anche prova documentale che gli stessi venivano denunziati all'odierna opposta a mezzo del proprio legali dodici giorni il rilascio dell'immobile del 5.10.2022 con mail del 17.10.2022 (doc. 13 parte opponente). Orbene, entrambe le parti hanno prodotto compendio fotografico teso a dimostrare, a seconda delle rispettive tesi, le cattive o le buoni condizioni dell'appartamento al momento del rilascio. A tal proposito, appare infondata l'eccezione di parte oppost o cui le fotografie prodotte sarebbero rimaste incontestate dall'opponente ai sensi e Pt_1 per gli effetti di cui all'art. 115 cc atteso che la denunzia dei dicati in citazione e il materiale fotografico prodotto a supporto recano evidentemente e logicamente una contestazi in ordine allo stato dei luoghi per come allegati diversamente dalla resistente Con
A tal proposito non può far eno di rilevarsi che le fotografie prodotte da parte opposta sono “panoramiche” in quanto ritraenti gli interi ambienti e in quanto tali non idonei ad offrire immediata smentita alle fotografie prodotte dall'opponente che, invece, ad ogni contestazione ha allegato il corrispondente particolare nella singola foto. Infatti, i particolari delle foto della cucina (cappa, piastrelle, lavabo) e del bagno sono ben emblematiche delle precarie condizioni anche igieniche in cui versava l'immobile. La conduttrice, infatti, risulta aver lasciato l'immobile locato con danni e in uno stato di scarsa igiene e incuria in spregio al suo obbligo di restituzione dell'immobile in buono stato e non ha superato nella presente sede la presunzione per cui all'inizio della locazione l'immobile si trovasse in buono stato. A fare chiarezza in ordine all'effettivo stato dei luoghi al momento della riconsegna dell'immobile è l'istruttoria espletata che ha confermato in parte le deduzioni dell'opponente. rare la tesi dell'opponente non è solo quanto riferito dalla teste che, sentita in udienza, confermava che le foto versate in atti dalla Testimone_1
o dei luoghi ad ottobre 2022 ma anche il preventivo della corredata dalla relativa fattura per 400,00 euro, Parte_2 recante la data d e in prossimità del rilascio dell'immobile) che descrive la tipologia di pulizia - affatto ordinaria- da effettuare nell'appartamento per
4 cui è causa e che evidentemente sarebbe stata inutile da espletare se l'appartamento non si fosse trovato effettivamente in uno stato di incuria e sporcizia. Al pari dimostrate sono le condizioni in cui versava il frigo che l'opponente eccepiva essere stato restituito in condizioni di avanzata ossidazione, come reso evidente dalle fotografie prodotte sub. doc.
2. A tal proposito, indimostrato che il frigo già all'inizio della locazione versasse già nelle condizioni di cui alle dell'opponente, non appare condivisibile la considerazione della opposta secondo cui lo stato del frigo corrisponderebbe Con
a quelle derivante da un uso male del frigo per circa sei anni, apparendo per converso verosimile la scarsa manutenzione dello stesso. Appare dunque dimostrato il danno patito dall'opponente da quantificarsi in misura corrispondente alle spese necessarie per l'acquisto di uno nuovo, documentate con lo scontrino del 25.11.2022 per un importo di 749,00. Non è stata, invece, fornita prova certa e tranquillizzante da parte della in Pt_1 ordine a danni e inutilizzabilità di sedie e tavoli, non restituendo la docu ne fotografica in atti un'evidenza di quanto dedotto circa il cattivo stato degli stessi e la necessità della relativa sostituzione, con la conseguenza che non può essere riconosciuta la corrispondente voce di danno. Neppure possono riconoscersi le spese per la nuova tinteggiatura per essere stata eseguita dalla conduttrice con approssimazione atteso che, secondo oramai acquisito principio della giurisprudenza di merito e di legittimità cui si intende dare seguito, In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore” (ex multis Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 13/11/2019), n.29329). La spese di tinteggiatura, infatti, non può essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d'uso. Gli ulteriori danni lamentati (top cucina e porte), pur dedotti, non sono stati quantificati nel loro ammontare e pertanto non vanno riconosciuti. Va, dunque, riconosciuto il risarcimento danni per un importo complessivo di 1149,00 euro pari alle spese sostenute per la pulizia straordinaria dell'appartamento e per l'acquisto del nuovo frigo. Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo e, ella domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da l'opposta va Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'opponente 9,00 euro con facoltà della ricorrente di trattenere il deposito cauzionale di 1000,00 euro a parziale titolo risarcitorio sull'intero importo. Infine, è infondata la domanda riconvenzionale di condanna di al CP_1 pagamento in favore della ricorrente in opposizione di una som .d. indennità di occupazione senza titolo del garage. E' infatti la stessa documentazione fornita dall'opponente che dimostra come questi avesse concesso all'opposta a titolo di mero favore la possibilità di riporre in garage i propri oggetti. ella missiva del 21.10.2022 (doc.13 opponente) predisposta dalla stessa si legge testualmente “'uso del garage mi era stato concesso solo in qualità di favore Pt_1
5 essendo escluso dal contratto di locazione” e il messaggio del 17.06.2021 pur recante una richiesta di sgombero del garage ha un tono del tutto amicale e comunque non tale da smentire la natura del rapporto di cortesia e la successiva tolleranza al ricovero dei beni nel garage. Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010) La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012). Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PISA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: REVOCA il decreto ingiuntivo 1649/2022 emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento R.G. 3831/2022; ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e condanna per l'effetto l'opposta al pagamento in favore della opponente di €1149,00, con facoltà per l'opponente di trattenere il deposito cauzionale di 1000,00 euro a parziale titolo risarcitorio;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo;
RIGETTA la domanda ex art. 96 cpc;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate. È verbale Pisa, 11.09.2025 IL GIUDICE IOLANDA GOLIA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa- Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Iolanda Golia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.69 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pendente TRA
l Calci (Pi), alla Via Parte_1
) ), rappresentata e C.F._1 C.F._2
s leonora Raffaelli
) del Foro di Pisa con studio in Pisa Via E. Avanzi n. CodiceFiscale_3 ata presso il di lei studio posto in Pisa, Alla Via Enrico Avanzi n. 12. RICORRENTE-opponente E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._4
i e ivamente domiciliata presso e nello studio dei medesimi in Pisa Via L. Coccapani n. 14, RESISTENTE-opposta CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale che precede
1 MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo). La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di “IN VIA PRELIMINARE Parte opponente si oppone sin da ora alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza dei motivi di opposizione così come rilevabile dalla documentazione prodotta. IN VIA PRINCIPALE Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto Ingiu 22 (Nrg. 3831/2021), emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti della Sig.ra Pt_1 per le motivazioni di cui in premessa. NEL M IN
[...]
ENZIONALE accertati i dan teriali subiti dalla S in ragione del Pt_1 rapporto di locazione intercorso con la Sig.ra condannare la sig.ra o risarcimento Con Con del danno subito dall'attrice opponente che antifica complessiva nella somma di euro 1.468,00, ella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, attribuendo in favore della sig.ra a parziale titolo risarcitorio, omma di cui al deposito cauzionale. Voglia Pt_1
l'altresì l'a unale condannare la sig.ra al pagamento in favore della ricorrente in Con opposizione della somma di euro 1.800,00, o di a maggiore o minore che dove isultare di giustizia, a titolo dennità di occupazione senza titolo da parte della sig.ra del garage Con di proprietà della sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto. In caso oltre Pt_1 interessi legali dal vuto al saldo.” A sostegno della domanda esponeva: concesso in locazione, nel mese di settembre 2019, alla controparte l'appartamento posto in Calci (Pi) in ottimo stato, perfettamente CP_1 iato, in ottime condizioni igieniche e con arredi praticamente n
- Che nell'Ottobre 2022, al momento del rilascio da parte della Con
l'appartamento era sporco, la mobilia e le piastrelle danneggiate come m specificato in atti;
- Di essere stata addirittura costretta a far intervenire un' impresa di pulizie specializzata per eseguire una c.d. pulizia straordinaria, ad acquistare un nuovo frigorifero, nu edie e un nuovo tavolo della cucina;
- Che la aveva occupato / utilizzato, quale deposito per i propri beni, il Con garage di prop non oggetto del contratto di locazione. Si costituiva la resistente la quale contestando tutto quanto ex adverso sostenuto, chiedeva di: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 1649/2022 emesso dal Tribun cedimento R.G. 3831/2022 non essendo l'opposizione proposta dalla Sig.ra fondata su prova scritta;
- nel merito, rigettare l'opposizione perché Parte_1 palese fatto ed in diritto per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa e per in ogni sua parte il decreto ingiunti via subordinata, condannare al pagamento in favore della Sig.ra della somma di €. 1.000,00 Parte_1 CP_1
o minore che risulterà dovuta e d mpre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente perché palesemente infondata in fatto ed in diritto e, per i motivi indicati in narrativa, condannare la stessa al pagamento in favore dell'opposta della somma che riterrà di giustizia ex art. 96 c.p.c.;- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari
2 di causa”. L'opposta, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, tra le altre circostanze allegava:
- Di aver riconsegnato l'immobile nello stesso stato in cui lo aveva ricevuto ovvero in buone condizioni fatto salvo il normale deperimento d'uso così come per le
- Che l'opponente non aveva contestato al momento del rilascio alcunchè alla e Con che in ogni caso i danni lamentati non erano a lei riconducibili e, se sussi i, causati dopo il rilascio dell'immobile da parte dell'opposta;
-Che la possibilità di riporre nel garage era stata concessa dalla a titolo di Pt_1 favore. Così sinteticamente richiamate le domande proposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito prescritto per la relativa materia in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448). Tanto chiarito, va esaminata la domanda monitoria volta alla restituzione del deposito cauzionale che è pacifico debba essere restituito al termine della locazione, sempre che esso non venga utilizzato in tutto o in parte per la copertura delle spese, delle riparazioni per i danni causati dal conduttore all'immobile ovvero per il risarcimento del pregiudizio derivante dall'inadempimento del conduttore ai propri obblighi. La restituzione del deposito cauzionale è, dunque, strettamente connessa alla restituzione in buone condizioni della cosa locata così come prescritto dall'art. 1590 cc che testualmente recita “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.” Segnatamente, la cosa deve essere restituita dal conduttore al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti al momento della consegna del bene e ove le parti non procedano ad alcuna indicazione circa lo stato della cosa locata, essa si presume che sia stata consegnata al locatore in buono stato di conservazione.
3 E' principio acquisito, inoltre, che il locatore, anche se ha tralasciato di constatare, all'atto di riconsegna della cosa locata, l'esistenza dei danni cagionati dal conduttore ha sempre diritto di chiederne giudizialmente il risarcimento fino a quando la relativa azione non sia estinta per prescrizione o rinunzia e che l'omessa verifica all'atto della riconsegna delle condizioni dell'appartamento locato e dei danni arrecati dal conduttore non implica la tacita rinunzia del locatore al conseguente risarcimento. Muovendo dalle citate coordinate normative ed ermeneutiche la domanda di restituzione del deposito cauzionale è infondata e va rigettata. Nel contratto di locazione versato in atti, infatti, non vi è una puntuale descrizione dello stato dell'immobile locato o della mobilia posta all'interno con la conseguenza che, in applicazione della citata premessa, deve presumersi che l'abitazione si trovasse in un buono stato di conservazione. Sempre in applicazione di quanto sopra, appare irrilevante la mancata immediata contestazione da parte del locatore dei danni lamentati al momento della riconsegna dell'immobile, essendovi anche prova documentale che gli stessi venivano denunziati all'odierna opposta a mezzo del proprio legali dodici giorni il rilascio dell'immobile del 5.10.2022 con mail del 17.10.2022 (doc. 13 parte opponente). Orbene, entrambe le parti hanno prodotto compendio fotografico teso a dimostrare, a seconda delle rispettive tesi, le cattive o le buoni condizioni dell'appartamento al momento del rilascio. A tal proposito, appare infondata l'eccezione di parte oppost o cui le fotografie prodotte sarebbero rimaste incontestate dall'opponente ai sensi e Pt_1 per gli effetti di cui all'art. 115 cc atteso che la denunzia dei dicati in citazione e il materiale fotografico prodotto a supporto recano evidentemente e logicamente una contestazi in ordine allo stato dei luoghi per come allegati diversamente dalla resistente Con
A tal proposito non può far eno di rilevarsi che le fotografie prodotte da parte opposta sono “panoramiche” in quanto ritraenti gli interi ambienti e in quanto tali non idonei ad offrire immediata smentita alle fotografie prodotte dall'opponente che, invece, ad ogni contestazione ha allegato il corrispondente particolare nella singola foto. Infatti, i particolari delle foto della cucina (cappa, piastrelle, lavabo) e del bagno sono ben emblematiche delle precarie condizioni anche igieniche in cui versava l'immobile. La conduttrice, infatti, risulta aver lasciato l'immobile locato con danni e in uno stato di scarsa igiene e incuria in spregio al suo obbligo di restituzione dell'immobile in buono stato e non ha superato nella presente sede la presunzione per cui all'inizio della locazione l'immobile si trovasse in buono stato. A fare chiarezza in ordine all'effettivo stato dei luoghi al momento della riconsegna dell'immobile è l'istruttoria espletata che ha confermato in parte le deduzioni dell'opponente. rare la tesi dell'opponente non è solo quanto riferito dalla teste che, sentita in udienza, confermava che le foto versate in atti dalla Testimone_1
o dei luoghi ad ottobre 2022 ma anche il preventivo della corredata dalla relativa fattura per 400,00 euro, Parte_2 recante la data d e in prossimità del rilascio dell'immobile) che descrive la tipologia di pulizia - affatto ordinaria- da effettuare nell'appartamento per
4 cui è causa e che evidentemente sarebbe stata inutile da espletare se l'appartamento non si fosse trovato effettivamente in uno stato di incuria e sporcizia. Al pari dimostrate sono le condizioni in cui versava il frigo che l'opponente eccepiva essere stato restituito in condizioni di avanzata ossidazione, come reso evidente dalle fotografie prodotte sub. doc.
2. A tal proposito, indimostrato che il frigo già all'inizio della locazione versasse già nelle condizioni di cui alle dell'opponente, non appare condivisibile la considerazione della opposta secondo cui lo stato del frigo corrisponderebbe Con
a quelle derivante da un uso male del frigo per circa sei anni, apparendo per converso verosimile la scarsa manutenzione dello stesso. Appare dunque dimostrato il danno patito dall'opponente da quantificarsi in misura corrispondente alle spese necessarie per l'acquisto di uno nuovo, documentate con lo scontrino del 25.11.2022 per un importo di 749,00. Non è stata, invece, fornita prova certa e tranquillizzante da parte della in Pt_1 ordine a danni e inutilizzabilità di sedie e tavoli, non restituendo la docu ne fotografica in atti un'evidenza di quanto dedotto circa il cattivo stato degli stessi e la necessità della relativa sostituzione, con la conseguenza che non può essere riconosciuta la corrispondente voce di danno. Neppure possono riconoscersi le spese per la nuova tinteggiatura per essere stata eseguita dalla conduttrice con approssimazione atteso che, secondo oramai acquisito principio della giurisprudenza di merito e di legittimità cui si intende dare seguito, In tema di locazioni ad uso abitativo, la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge pone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore” (ex multis Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 13/11/2019), n.29329). La spese di tinteggiatura, infatti, non può essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d'uso. Gli ulteriori danni lamentati (top cucina e porte), pur dedotti, non sono stati quantificati nel loro ammontare e pertanto non vanno riconosciuti. Va, dunque, riconosciuto il risarcimento danni per un importo complessivo di 1149,00 euro pari alle spese sostenute per la pulizia straordinaria dell'appartamento e per l'acquisto del nuovo frigo. Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo e, ella domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da l'opposta va Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'opponente 9,00 euro con facoltà della ricorrente di trattenere il deposito cauzionale di 1000,00 euro a parziale titolo risarcitorio sull'intero importo. Infine, è infondata la domanda riconvenzionale di condanna di al CP_1 pagamento in favore della ricorrente in opposizione di una som .d. indennità di occupazione senza titolo del garage. E' infatti la stessa documentazione fornita dall'opponente che dimostra come questi avesse concesso all'opposta a titolo di mero favore la possibilità di riporre in garage i propri oggetti. ella missiva del 21.10.2022 (doc.13 opponente) predisposta dalla stessa si legge testualmente “'uso del garage mi era stato concesso solo in qualità di favore Pt_1
5 essendo escluso dal contratto di locazione” e il messaggio del 17.06.2021 pur recante una richiesta di sgombero del garage ha un tono del tutto amicale e comunque non tale da smentire la natura del rapporto di cortesia e la successiva tolleranza al ricovero dei beni nel garage. Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010) La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile. (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012). Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di PISA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: REVOCA il decreto ingiuntivo 1649/2022 emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento R.G. 3831/2022; ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di risarcimento danni e condanna per l'effetto l'opposta al pagamento in favore della opponente di €1149,00, con facoltà per l'opponente di trattenere il deposito cauzionale di 1000,00 euro a parziale titolo risarcitorio;
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo;
RIGETTA la domanda ex art. 96 cpc;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate. È verbale Pisa, 11.09.2025 IL GIUDICE IOLANDA GOLIA
6