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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto Assicurazione contro i danni, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente tra:
TRA
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
[...]
D'ALTERIO MATTIA, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ed elett/te domiciliati presso il suo studio;
Attori E
in persona del suo rappresentante legale come indicato in atti, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVIERI IRIS ed elett/te domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura in foglio separato, in calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
F A T T O
Con atto di citazione regolarmente notificato, i in epigrafe indicati chiamavano in Parte_1 giudizio la propria compagnia assicurativa al fine di vedersi indennizzare per i danni subiti in occasione del furto avvenuto la sera del 29.12.2018 (per quanto precisato nelle prime memorie istruttorie) nell'abitazione sita in San Salvatore Telesino (BN) alla via Marandoli n°15, di proprietà di ed assicurata con la soc. giusto contratto polizza Parte_2 Controparte_2
n°1/23200/148/158028909 stipulata dal figlio sig. per il periodo 10/01/2018 e Parte_1 scadente il 10/01/2019; in particolare, gli attori deducevano e documentavano di aver regolarmente denunciato il furto da parte di ignoti, precisando che gli stessi avevano danneggiato parte dell'abitazione ed avevano asportato svariati beni quali orologi preziosi, anelli, diamanti, etc
(specificamente descritti nella denuncia) per un valore di circa € 70.000,00; gli attori, inoltre,
1 riferivano che la propria compagnia assicurativa dopo aver eseguito un primo sopralluogo, rifiutava di procedere al pagamento dell'indennizzo, nonostante l'espresso invito all'arbitrato nei termini precisati nella polizza sottoscritta.
Costituitasi in giudizio, la SOC. eccepiva preliminarmente che la polizza Controparte_2 azionata per l'evento furto prevedeva quale somma assicurata l'importo massimo di € 50.000,00, quindi - nel merito - deduceva che, a seguito della denuncia, era effettivamente stata effettuata una ispezione dello stato dei luoghi da parte di un proprio incaricato, alla presenza dell'assicurato, in data 10.1.2019 e venivano poi espletati ulteriori accertamenti (ai cui esiti la convenuta si riportava integralmente) nel corso dei quali la (con nota dell'8.5.2019) confermava la Controparte_3 corrispondenza dei dati forniti dall'assicurato (relativi ai 5 rolex rubati) solo con riferimento al secondo ed al terzo orologio indicati in elenco, mentre per gli altri tre orologi le matricole indicate in denuncia non si riferivano alle referenze indicate sui relativi certificati di garanzia;
alla luce di detti accertamenti – quindi – l'odierna convenuta aveva negato l'indennizzo; in ordine al quantum debeatur, infine, parte convenuta evidenziava che non era stato in alcun modo giustificato l'importo richiesto di € 70.000, comunque esorbitante rispetto a quanto previsto nella polizza.
Alla luce di detta difesa, nelle proprie prime memorie istruttorie parte attrice precisava che, per quanto il danno subito ammontasse a circa € 70.000,00, la propria domanda era da intendersi limitata al rispetto di quanto pattuito nella polizza azionata;
parte attrice – poi – contestava gli accertamenti espletati dalla controparte evidenziando che negli stessi si faceva riferimento al M.llo dei CC quale persona intervenuta per i rilievi del caso, che avrebbe fatto anche Persona_1 dichiarazioni ufficiose al perito della soc. ma dal verbale di sopralluogo si Controparte_1 evinceva che le persone intervenute sul luogo del sinistro erano il Vicebrigadiere Persona_2
e l'Appuntato scelto , mentre il risultava solo nel Controparte_4 Persona_3 verbale di denuncia;
gli attori precisavano – inoltre – che i Rolex rubati erano stati acquistati nel mercato dell'usato (che aveva un maggior valore del nuovo e che poteva anche non aver alcun rapporto con la , potendo trattarsi di orologi di origine estera) ragion per cui non erano CP_3 loro imputabili eventuali incongruenze tra le matricole ed i certificati di garanzia;
alla luce dell'omessa motivazione del rigetto dell'indennizzo, infine, parte attrice chiedeva condannarsi la controparte per lite temeraria ex art. 96, III co., c.p.c.
Espletata la prova orale ammessa e ritenuta superflua la TU pur richiesta da parte attrice, all'udienza del 17.12.2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con la propria comparsa conclusionale parte attrice, nel ricondurre la propria richiesta originaria nei limiti della
2 polizza sottoscritta, dichiarava di accettare l'importo quantificato dalla controparte nella propria perizia di parte pari ad € 43.400,00.
DIRITTO La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini ridotti nella comparsa conclusionale.
Sia la prova documentale acquisita (con particolare riferimento al verbale di denuncia di furto del
30.12.2018 e le foto dello stato dei luoghi depositate da parte attrice, nonché il verbale di sopralluogo dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti ed il verbale di sopralluogo del
10.1.2018 – rectius 2019 – operato dal perito assicurativo con relativa perizia, allegati sub 7 e sub 8 alla comparsa di costituzione e risposta) che la prova orale espletata (cfr. verbale di udienza del
23.4.2023), infatti, non lasciano dubbi in ordine all'effettivo verificarsi del furto in abitazione nei termini denunciati da parte attrice;
in particolare, nelle foto dello stato dei luoghi sono ben raffigurate le effrazioni subite, compiutamente verbalizzate anche in sede di sopralluogo prima dai
Carabinieri e poi dal perito assicurativo, mentre tutti i testi escussi ricordavano la collezione di che parte attrice aveva sempre esibito loro orgogliosamente, prima del furto, e ricordavano CP_3 anche le esclamazioni ascoltate anche dalle altre persone presenti sui luoghi al momento della scoperta del furto in ordine agli altri ammanchi.
Come correttamente evidenziato da parte attrice, del resto, il rigetto dell'indennizzo era immotivato, facendo genericamente riferimento ad incongruenze ed anomalie che non consentono di ammettere ad indennizzo il sinistro (cfr. nota di riscontro del 17.11.2020 allegato sub 17 alla comparsa di costituzione e risposta); in quella sede – in verità – l'odierna convenuta comunicava il diniego dell'indennizzo precisando anche “riservandoci il compimento delle azioni che riterremo più opportune”.
A distanza di quasi 5 anni da detto riscontro, però, non risultano intraprese “azioni opportune”.
Dall'esame degli atti a disposizione, a ben vedere, si evincono dubbi solo con riferimento a 3 orologi Rolex, alla luce del riscontro della dell'8.5.2019 (allegato sub 15 alla comparsa CP_3 di costituzione e risposta), relativamente alla mancata corrispondenza di tre matricole alle referenze indicate sui relativi certificati di garanzia;
come giustamente rilevato da parte attrice, però, detta mancata corrispondenza potrebbe essere anche semplicemente dovuta al fatto che trattavasi di
Rolex non italiani, ma – in ogni caso – quest'unica incongruenza non può ritenersi da sola sufficiente ad escludere l'intero indennizzo per il furto subito come documentato e provato in atti.
Nessun rilievo, infatti, merita quanto sarebbe stato riferito dal M.llo dei CC, Persona_1 nel corso del sopralluogo con il perito assicurativo (cfr. pag. 6 della perizia allegata sub 8 alla
3 comparsa di costituzione e risposta), trattandosi di dichiarazione non suffragata da alcun elemento, fermamente contestata da parte attrice e neanche rilevata dalla convenuta nei propri atti.
Alla luce della citata perizia redatta per conto della compagnia assicurativa e dei limiti di polizza pacificamente sussistenti, appariva superflua la TU (nei termini pur richiesti da parte attrice), del resto – come già evidenziato – la medesima parte attrice nella propria comparsa conclusionale limitava la propria domanda nei termini quantificati nella citata perizia redatta per conto della controparte e dalla stessa depositata ed in tali termini la domanda attorea merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 147/22, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
Considerato che – alla luce delle incongruenze rilevate dalla – si rendeva Controparte_3 necessario l'espletamento della prova testimoniale, che corroborava la documentazione già depositata da ambo le parti, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente ex art. 96, III co., c.p.c. pur invocato da parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, CONDANNA la SOC. CP_2
a pagare in favore di e la
[...] Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 43.400,00, oltre agli interessi come richiesti;
2) CONDANNA la a rimborsare direttamente in favore Parte_3 dell'Avv. D'ALTERIO MATTIA (dichiaratosi antistatario) le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 (pari ad € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre a IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, dando atto che non risultano pagati il C.U. ed i diritti e mandando alla Cancelleria per la loro riscossione.
Benevento, 08/07/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
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