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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 254/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani N. 289/2023 pubblicata il 10.02.2023
TRA
(Avv.to Capurso Maria Cristina) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Daluiso Raffaele) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 01.10.2024 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2022, chiedeva al Tribunale di Trani di accertare e Controparte_1 dichiarare l'appartenenza al patrimonio personale del denaro versato alla allora coniuge Parte_1
convenuta, a mezzo assegno bancario tratto sulla filiale di Barletta n.
[...] CP_2
3202856704 dell'importo di euro 24.361,45 datato 8.11.2007, con condanna della stessa alla restituzione dell'importo di pari somma per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o nelle forme e nella misura ritenuta di giustizia.
Esponeva che:
- aveva contratto matrimonio con la il 3.12.2005; Parte_1
pagina 1 di 6 -con atto notarile del 17.11.2009 aveva, di intesa con la coniuge, adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- in pari data la acquistava un appartamento sito in Barletta al prezzo di euro 139.504,50 Parte_1
oltre IVA;
- tale appartamento veniva pagato anche a mezzo assegno bancario di euro 24.361,45 datato 8.11.2007, tratto dal con il n. 3202856704 su conto corrente a lui in via esclusiva intestato presso la CP_1
– Filiale di Barletta;
CP_2
- il suddetto assegno esulava dai rapporti di solidarietà personale poiché costituiva prestito di denaro per l'acquisto di un bene personale della;
Parte_1
- con sentenza del Tribunale di Trani n. 638 del 13.03.2018 si separava giudizialmente dalla coniuge;
- aveva, già nel 2017, avanzato, per il tramite del suo precedente legale, richiesta di restituzione del menzionato prestito, tuttavia senza esito;
- stessa sorte aveva avuto l'invito, con raccomandata a.r. del 01.02.2022, alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna del Cavaliere al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro144.943,52, a titolo di restituzione di somme indebitamente fatte proprie dal Cavaliere nella gestione di diversi conti correnti bancari.
Deduceva che, nel corso della convivenza, i coniugi erano cointestatari di due conti correnti bancari:
l'uno acceso presso Filiale di Barletta del Banco di Napoli e l'altro acceso presso Filiale di Barletta della Banca Carige;
il Cavaliere era anche unico intestatario di un altro conto corrente acceso, anch'esso, presso Banco di Napoli – Filiale di Barletta.
Depositava perizia di parte, a firma del dott. che, sulla scorta degli estratti conto, accertava: Per_1
- su tutti i predetti conti venivano versati i proventi dell'azienda agricola intestata alla
; Parte_1
- dai predetti tre conti venivano prelevate somme per la gestione familiare ovvero per investimenti finanziari;
- il Banco di Napoli, in data 14.12.2017, rispondeva alla richiesta della che sul c/c Parte_1
intestato al solo venivano incassate somme della azienda agricola della Controparte_1
per euro 40.543,52; Parte_1
- in data 15.11.2016 veniva finanziato, con bonifico di euro 26.800,00 dal c/c 4634 cointestato presso Banco di Napoli, ma utilizzato dalla per la gestione finanziaria della sua Parte_1
pagina 2 di 6 azienda agricola, l'acquisto di una autovettura a nome di;
Controparte_1
-già precedentemente, in data 29.7.2016, la aveva disposto giroconto della somma di euro Parte_1
40.000,00 dal suddetto conto cointestato al c/c 0124 nella esclusiva titolarità del Cavaliere;
-quest'ultimo, il 16.08.2017, estingueva il conto cointestato presso il Banco di Napoli, facendo interamente proprio il relativo saldo, pari ad euro 27.500,00 con ciò incamerando euro 2.500,00 in più della convenuta, che aveva prelevato € 25.000,00 il precedente 7 agosto;
- sempre dall'analisi peritale, si evinceva come il Cavaliere avesse investito la liquidità in eccesso pari a euro 160,000.00 in buoni di risparmio e fondi comuni di investimento intestati al solo Cavaliere, da quest'ultimo estinti anticipatamente il 16.8.2017, facendo proprio l'intero ricavato di importo pari ad euro 60.000,00;
- i conti cointestati, dunque, venivano utilizzati per la sola gestione, dirottando le somme in eccesso verso il c/c intestato al Cavaliere.
Instava per la condanna del Cavaliere alla restituzione della somma di € 51.543,52 in quanto di proprietà personale di essa attrice in riconvenzionale nonché del 50% delle somme arbitrariamente prelevate dall'ex coniuge (160.000 ed € 28.000,00 utilizzati per l'acquisto di un'autovettura per uso personale).
Con ordinanza Repert. N. 289/2023 pubblicata il 10.02.2023, resa nel giudizio R.G 1405/2022, il
Tribunale di Trani dichiarava inammissibile la domanda proposta da e rigettava la Controparte_1
domanda riconvenzionale spiegata dalla con spese compensate. Parte_1
Argomentava che, avendo il Cavaliere prospettato di aver prestato la somma di € 24.361,4 alla ex moglie, avrebbe dovuto introdurre un'azione di adempimento del contratto di mutuo asseritamente intercorso con la controparte essendo precluso l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. avente natura sussidiaria.
Quanto alla domanda riconvenzionale della , così motivava: 'Non è dato invero Parte_1
comprendere come, sulla scorta delle circostanze da essa come sopra affastellate, possa arrivarsi a determinare nel complessivo ammontare di € 144.943,00 la somma di cui il Cavaliere si sarebbe indebita-mente appropriato a suo danno.
La dimostrazione dell'indebita appropriazione di somme da parte del ricorrente, poi, presuppone: in riferimento sia ai conti cointestati sia al conto nella titolari-tà esclusiva del Cavaliere, la documentazione di tutti i movimenti, dall'apertura del conto fino alla sua chiusura, delle quali deve esservi atto, non solo quanto alla registrazione dell'operazione, ma anche quanto alla giustificazione di ciascuna entrata e di ciascuna uscita con riguardo sia al soggetto che l'ha operata e sia alla provenienza dell'entrata ovvero alla destinazione dell'uscita; in riferimento al conto nella titolarità
pagina 3 di 6 esclusiva del ricorrente, la prova altresì che questi non avesse diritto di disporre liberamente e per quale titolo di tutte le somme comunque affluitevi e così anche di quelle affluitevi per disposizione o per conto della . Parte_1
E né la documentazione versata in atti né tanto meno la perizia di parte allegata soddisfano tale onere probatorio, né la convenuta ha inteso offrire a conforto delle sue pretese ragioni alcuna prova orale.”
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale Parte_1 Parte_1
aveva erroneamente:
- rigettato la domanda riconvenzionale con una motivazione meramente apparente;
- compensato le spese.
Instava, dunque, per la riforma della ordinanza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda riconvenzionale per la restituzione in favore della Parte_1
della somma pari a 144.943,52 o, comunque, di quella somma maggiore o minore e in particolare di quella pari in quota parte a € 30.000,00, corrispondente al controvalore dei buoni di risparmio acquistati in precedenza con denaro prelevato dal conto cointestato in cui erano depositati. Il tutto con gli interessi e rivalutazione monetaria sin dalla data delle singole operazioni.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame ex Controparte_1
arrt. 342 c.p.c. o, in subordine, chiedendone il rigetto in quanto destituito di fondamento giuridico. In tutti i casi, con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese in favore del difensore anticipatario.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame avendo l'appellante contestato la sentenza di primo grado nella sua interezza articolando specifiche censure.
L'appello nel merito è inofondato e non può essere accolto.
Ed invero, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla si fonda sulle Parte_1
risultanze della perizia di parte, a firma del dott. che ha, così, concluso: Per_2
“Allo stato il sig. dovrebbe dar conto di: CP_1
- € 40.543,52 versati su c/c personale ma derivanti dalla gestione dell' azienda agricola della sig.ra
; Parte_1
- € 26.800,00 utilizzati per l' acquisto di una autovettura ad uso personale;
€ 160.000,00 prelevati dal c/c cointestato e mai ritornati sullo stesso c/c in seguito al disinvestimento;
- € 40.000,00 inviati con bonifico dalla sig.ra sul c/c personale del sig. . Parte_1 CP_1
Praticamente i c.c cointestati venivano utilizzati per la sola gestione salvo “dirottare” somme in eccesso verso il c.c. intestato a lui solo. Prova ne è che nell' agosto del 2017 il saldo residuo sul c.c
pagina 4 di 6 ammontava solo a circa 50.000 € (suddiviso con un prelevamento della sig.ra di € 25.000 Parte_1
e un prelevamento del sig. di € 27.500,00)”. CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la perizia di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (vd. per tutte Cass SU n.
13902/2013).
Orbene, nel caso di specie, le conclusioni rassegnate dal perito sono frutto di una ricostruzione postuma di alcune operazioni intervenute, in costanza di matrimonio, sia sui conti cointestati che su quello intestato esclusivamente al , che, tuttavia, non tiene conto degli accordi sussistenti CP_1
tra i coniugi.
L'appellante ha chiesto la restituzione di € 40.543,52 confluiti sul conto corrente intestato esclusivamente all'appellato valorizzando la documentazione trasmessa dal Banco di Napoli con nota del 14.12.2017.
In realtà dalla lettura di detta nota, allegata al fascicolo di primo grado, emerge che la su CP_2
richiesta della , in qualità di delegata ad operare sul predetto conto del marito, le ha Parte_1
trasmesso copia della documentazione dalla stessa firmata in relazione al versamento di n. 5 assegni a lei intestati.
Emerge, altresì, che i predetti assegni sono stati versati nel lontano 2009 ed afferiscono a fatture emesse nel medesimo anno.
Proprio la risalenza dei predetti versamenti effettuati dalla stessa appellante sul conto intestato al marito, su cui aveva la delega, avrebbe richiesto una prova rigorosa in ordine all'appropriazione del predetto denaro da parte del Cavaliere che, invece, non è stata fornita.
L'appellante evidenzia, altresì, che sul predetto conto personale del , in data 26.08.2013 era CP_1
confluito un bonifico fatto dal suocero alla figlia.
In realtà, dalla copia dell'estratto conto allegata al fascicolo di primo grado si evince che il beneficiario del predetto assegno era proprio . Persona_3
Quanto agli importi oggetto dei conti cointestati, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto, sicché una volta provata dalla banca l'esistenza di conti cointestati, è onere della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione offrire la prova contraria della non riferibilità a sé dei prelievi effettuati (Cass. II civ. n. 4066 del 19/2/2009, conforme Cass. I n. 3241 del 9/7/1989. V. altresì analogamente Cass. II civ.
n.26991 del 2/12/2013. Cfr. altresì Cass. I civ. n. 13663 del 22/07/2004).
Orbene, nel caso di specie, una prova in tal senso non è stata offerta dall'appellante.
pagina 5 di 6 Ed infatti, sia per l'importo di € 26.800,00 oggetto di un bonifico dell'appellato, per l'acquisto di un'autovettura, tratto da conto corrente cointestato sia per l'importo di € 160.000,00 pure prelevato dal conto cointestato non v'è prova dell'utilizzo per fini propri del predetto.
Peraltro, è lo stesso perito di parte ad affermare conclusivamente: “Praticamente i c.c cointestati venivano utilizzati per la sola gestione salvo “dirottare” somme in eccesso verso il c.c. intestato a lui solo” alludendo, quindi, ad accordi tra i coniugi in costanza di matrimonio implicanti una gestione comune di tutti i conti ivi compreso quello intestato esclusivamente al su cui l'appellante CP_1
aveva la delega.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€144.943,52) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani Rep. N. 289/2023 emessa il Parte_1
7.02.2023 e pubblicata il 10.02.2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Persona_3 liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
7.01.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 254/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani N. 289/2023 pubblicata il 10.02.2023
TRA
(Avv.to Capurso Maria Cristina) Parte_1
(appellante)
E
(Avv.to Daluiso Raffaele) Controparte_1
(appellato)
All'udienza del 01.10.2024 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2022, chiedeva al Tribunale di Trani di accertare e Controparte_1 dichiarare l'appartenenza al patrimonio personale del denaro versato alla allora coniuge Parte_1
convenuta, a mezzo assegno bancario tratto sulla filiale di Barletta n.
[...] CP_2
3202856704 dell'importo di euro 24.361,45 datato 8.11.2007, con condanna della stessa alla restituzione dell'importo di pari somma per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o nelle forme e nella misura ritenuta di giustizia.
Esponeva che:
- aveva contratto matrimonio con la il 3.12.2005; Parte_1
pagina 1 di 6 -con atto notarile del 17.11.2009 aveva, di intesa con la coniuge, adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- in pari data la acquistava un appartamento sito in Barletta al prezzo di euro 139.504,50 Parte_1
oltre IVA;
- tale appartamento veniva pagato anche a mezzo assegno bancario di euro 24.361,45 datato 8.11.2007, tratto dal con il n. 3202856704 su conto corrente a lui in via esclusiva intestato presso la CP_1
– Filiale di Barletta;
CP_2
- il suddetto assegno esulava dai rapporti di solidarietà personale poiché costituiva prestito di denaro per l'acquisto di un bene personale della;
Parte_1
- con sentenza del Tribunale di Trani n. 638 del 13.03.2018 si separava giudizialmente dalla coniuge;
- aveva, già nel 2017, avanzato, per il tramite del suo precedente legale, richiesta di restituzione del menzionato prestito, tuttavia senza esito;
- stessa sorte aveva avuto l'invito, con raccomandata a.r. del 01.02.2022, alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale mirata ad ottenere la condanna del Cavaliere al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro144.943,52, a titolo di restituzione di somme indebitamente fatte proprie dal Cavaliere nella gestione di diversi conti correnti bancari.
Deduceva che, nel corso della convivenza, i coniugi erano cointestatari di due conti correnti bancari:
l'uno acceso presso Filiale di Barletta del Banco di Napoli e l'altro acceso presso Filiale di Barletta della Banca Carige;
il Cavaliere era anche unico intestatario di un altro conto corrente acceso, anch'esso, presso Banco di Napoli – Filiale di Barletta.
Depositava perizia di parte, a firma del dott. che, sulla scorta degli estratti conto, accertava: Per_1
- su tutti i predetti conti venivano versati i proventi dell'azienda agricola intestata alla
; Parte_1
- dai predetti tre conti venivano prelevate somme per la gestione familiare ovvero per investimenti finanziari;
- il Banco di Napoli, in data 14.12.2017, rispondeva alla richiesta della che sul c/c Parte_1
intestato al solo venivano incassate somme della azienda agricola della Controparte_1
per euro 40.543,52; Parte_1
- in data 15.11.2016 veniva finanziato, con bonifico di euro 26.800,00 dal c/c 4634 cointestato presso Banco di Napoli, ma utilizzato dalla per la gestione finanziaria della sua Parte_1
pagina 2 di 6 azienda agricola, l'acquisto di una autovettura a nome di;
Controparte_1
-già precedentemente, in data 29.7.2016, la aveva disposto giroconto della somma di euro Parte_1
40.000,00 dal suddetto conto cointestato al c/c 0124 nella esclusiva titolarità del Cavaliere;
-quest'ultimo, il 16.08.2017, estingueva il conto cointestato presso il Banco di Napoli, facendo interamente proprio il relativo saldo, pari ad euro 27.500,00 con ciò incamerando euro 2.500,00 in più della convenuta, che aveva prelevato € 25.000,00 il precedente 7 agosto;
- sempre dall'analisi peritale, si evinceva come il Cavaliere avesse investito la liquidità in eccesso pari a euro 160,000.00 in buoni di risparmio e fondi comuni di investimento intestati al solo Cavaliere, da quest'ultimo estinti anticipatamente il 16.8.2017, facendo proprio l'intero ricavato di importo pari ad euro 60.000,00;
- i conti cointestati, dunque, venivano utilizzati per la sola gestione, dirottando le somme in eccesso verso il c/c intestato al Cavaliere.
Instava per la condanna del Cavaliere alla restituzione della somma di € 51.543,52 in quanto di proprietà personale di essa attrice in riconvenzionale nonché del 50% delle somme arbitrariamente prelevate dall'ex coniuge (160.000 ed € 28.000,00 utilizzati per l'acquisto di un'autovettura per uso personale).
Con ordinanza Repert. N. 289/2023 pubblicata il 10.02.2023, resa nel giudizio R.G 1405/2022, il
Tribunale di Trani dichiarava inammissibile la domanda proposta da e rigettava la Controparte_1
domanda riconvenzionale spiegata dalla con spese compensate. Parte_1
Argomentava che, avendo il Cavaliere prospettato di aver prestato la somma di € 24.361,4 alla ex moglie, avrebbe dovuto introdurre un'azione di adempimento del contratto di mutuo asseritamente intercorso con la controparte essendo precluso l'esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. avente natura sussidiaria.
Quanto alla domanda riconvenzionale della , così motivava: 'Non è dato invero Parte_1
comprendere come, sulla scorta delle circostanze da essa come sopra affastellate, possa arrivarsi a determinare nel complessivo ammontare di € 144.943,00 la somma di cui il Cavaliere si sarebbe indebita-mente appropriato a suo danno.
La dimostrazione dell'indebita appropriazione di somme da parte del ricorrente, poi, presuppone: in riferimento sia ai conti cointestati sia al conto nella titolari-tà esclusiva del Cavaliere, la documentazione di tutti i movimenti, dall'apertura del conto fino alla sua chiusura, delle quali deve esservi atto, non solo quanto alla registrazione dell'operazione, ma anche quanto alla giustificazione di ciascuna entrata e di ciascuna uscita con riguardo sia al soggetto che l'ha operata e sia alla provenienza dell'entrata ovvero alla destinazione dell'uscita; in riferimento al conto nella titolarità
pagina 3 di 6 esclusiva del ricorrente, la prova altresì che questi non avesse diritto di disporre liberamente e per quale titolo di tutte le somme comunque affluitevi e così anche di quelle affluitevi per disposizione o per conto della . Parte_1
E né la documentazione versata in atti né tanto meno la perizia di parte allegata soddisfano tale onere probatorio, né la convenuta ha inteso offrire a conforto delle sue pretese ragioni alcuna prova orale.”
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale Parte_1 Parte_1
aveva erroneamente:
- rigettato la domanda riconvenzionale con una motivazione meramente apparente;
- compensato le spese.
Instava, dunque, per la riforma della ordinanza impugnata, nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda riconvenzionale per la restituzione in favore della Parte_1
della somma pari a 144.943,52 o, comunque, di quella somma maggiore o minore e in particolare di quella pari in quota parte a € 30.000,00, corrispondente al controvalore dei buoni di risparmio acquistati in precedenza con denaro prelevato dal conto cointestato in cui erano depositati. Il tutto con gli interessi e rivalutazione monetaria sin dalla data delle singole operazioni.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame ex Controparte_1
arrt. 342 c.p.c. o, in subordine, chiedendone il rigetto in quanto destituito di fondamento giuridico. In tutti i casi, con risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese in favore del difensore anticipatario.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame avendo l'appellante contestato la sentenza di primo grado nella sua interezza articolando specifiche censure.
L'appello nel merito è inofondato e non può essere accolto.
Ed invero, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla si fonda sulle Parte_1
risultanze della perizia di parte, a firma del dott. che ha, così, concluso: Per_2
“Allo stato il sig. dovrebbe dar conto di: CP_1
- € 40.543,52 versati su c/c personale ma derivanti dalla gestione dell' azienda agricola della sig.ra
; Parte_1
- € 26.800,00 utilizzati per l' acquisto di una autovettura ad uso personale;
€ 160.000,00 prelevati dal c/c cointestato e mai ritornati sullo stesso c/c in seguito al disinvestimento;
- € 40.000,00 inviati con bonifico dalla sig.ra sul c/c personale del sig. . Parte_1 CP_1
Praticamente i c.c cointestati venivano utilizzati per la sola gestione salvo “dirottare” somme in eccesso verso il c.c. intestato a lui solo. Prova ne è che nell' agosto del 2017 il saldo residuo sul c.c
pagina 4 di 6 ammontava solo a circa 50.000 € (suddiviso con un prelevamento della sig.ra di € 25.000 Parte_1
e un prelevamento del sig. di € 27.500,00)”. CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la perizia di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (vd. per tutte Cass SU n.
13902/2013).
Orbene, nel caso di specie, le conclusioni rassegnate dal perito sono frutto di una ricostruzione postuma di alcune operazioni intervenute, in costanza di matrimonio, sia sui conti cointestati che su quello intestato esclusivamente al , che, tuttavia, non tiene conto degli accordi sussistenti CP_1
tra i coniugi.
L'appellante ha chiesto la restituzione di € 40.543,52 confluiti sul conto corrente intestato esclusivamente all'appellato valorizzando la documentazione trasmessa dal Banco di Napoli con nota del 14.12.2017.
In realtà dalla lettura di detta nota, allegata al fascicolo di primo grado, emerge che la su CP_2
richiesta della , in qualità di delegata ad operare sul predetto conto del marito, le ha Parte_1
trasmesso copia della documentazione dalla stessa firmata in relazione al versamento di n. 5 assegni a lei intestati.
Emerge, altresì, che i predetti assegni sono stati versati nel lontano 2009 ed afferiscono a fatture emesse nel medesimo anno.
Proprio la risalenza dei predetti versamenti effettuati dalla stessa appellante sul conto intestato al marito, su cui aveva la delega, avrebbe richiesto una prova rigorosa in ordine all'appropriazione del predetto denaro da parte del Cavaliere che, invece, non è stata fornita.
L'appellante evidenzia, altresì, che sul predetto conto personale del , in data 26.08.2013 era CP_1
confluito un bonifico fatto dal suocero alla figlia.
In realtà, dalla copia dell'estratto conto allegata al fascicolo di primo grado si evince che il beneficiario del predetto assegno era proprio . Persona_3
Quanto agli importi oggetto dei conti cointestati, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto, sicché una volta provata dalla banca l'esistenza di conti cointestati, è onere della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione offrire la prova contraria della non riferibilità a sé dei prelievi effettuati (Cass. II civ. n. 4066 del 19/2/2009, conforme Cass. I n. 3241 del 9/7/1989. V. altresì analogamente Cass. II civ.
n.26991 del 2/12/2013. Cfr. altresì Cass. I civ. n. 13663 del 22/07/2004).
Orbene, nel caso di specie, una prova in tal senso non è stata offerta dall'appellante.
pagina 5 di 6 Ed infatti, sia per l'importo di € 26.800,00 oggetto di un bonifico dell'appellato, per l'acquisto di un'autovettura, tratto da conto corrente cointestato sia per l'importo di € 160.000,00 pure prelevato dal conto cointestato non v'è prova dell'utilizzo per fini propri del predetto.
Peraltro, è lo stesso perito di parte ad affermare conclusivamente: “Praticamente i c.c cointestati venivano utilizzati per la sola gestione salvo “dirottare” somme in eccesso verso il c.c. intestato a lui solo” alludendo, quindi, ad accordi tra i coniugi in costanza di matrimonio implicanti una gestione comune di tutti i conti ivi compreso quello intestato esclusivamente al su cui l'appellante CP_1
aveva la delega.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€144.943,52) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani Rep. N. 289/2023 emessa il Parte_1
7.02.2023 e pubblicata il 10.02.2023 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che Persona_3 liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
7.01.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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