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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3800/2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Desio (CO) in Viale Stazione n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Biolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Vicenza, Piazzetta Mons. Lorenzon n. 37, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ) nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Vicenza, Via Giuseppe Cederle n. 10 int. 1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito così statuire:
“NEL MERITO
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi;
2) Nulla su mantenimento e prole, essendo i coniugi autosufficienti e non avendo figli nati dal matrimonio;
3) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 04.06.2024 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Torino il giorno 25.10.2004 (trascritto al n. 561, parte I, dei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Torino) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 26.11.2024 nessuno compariva per la resistente e il giudice delegato rinviava l'udienza al successivo 28.01.2025 per consentire al procuratore di parte ricorrente di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
A tale udienza il giudice delegato, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di parte resistente;
il difensore del ricorrente, quindi, in mancanza di istanze istruttorie, precisava le conclusioni come sopra riportate ed il giudice in mancanza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa al
Collegio per la decisione.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 1332/2022, emessa dal Tribunale di Como in data 16.12.2022 e pubblicata in data 28.12.2022, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 4.06.2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio civile in Torino il giorno 25.10.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 561, parte I, anno 2004);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Torino, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3800/2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Desio (CO) in Viale Stazione n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Biolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Vicenza, Piazzetta Mons. Lorenzon n. 37, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ) nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Vicenza, Via Giuseppe Cederle n. 10 int. 1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente:
Voglia il Tribunale adito così statuire:
“NEL MERITO
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi;
2) Nulla su mantenimento e prole, essendo i coniugi autosufficienti e non avendo figli nati dal matrimonio;
3) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 04.06.2024 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Torino il giorno 25.10.2004 (trascritto al n. 561, parte I, dei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Torino) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 26.11.2024 nessuno compariva per la resistente e il giudice delegato rinviava l'udienza al successivo 28.01.2025 per consentire al procuratore di parte ricorrente di depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
A tale udienza il giudice delegato, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di parte resistente;
il difensore del ricorrente, quindi, in mancanza di istanze istruttorie, precisava le conclusioni come sopra riportate ed il giudice in mancanza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa al
Collegio per la decisione.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 1332/2022, emessa dal Tribunale di Como in data 16.12.2022 e pubblicata in data 28.12.2022, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 4.06.2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio civile in Torino il giorno 25.10.2004 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 561, parte I, anno 2004);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Torino, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi