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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2237/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott. Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2237 del Ruolo Generale dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 20.03.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. FIGLIOLIA GIANLUIGI presso il cui studio sito in Canosa di Puglia, alla via Andrea
Doria n. 34, è elettivamente domiciliato;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
LIMONGELLI GIUSEPPE presso il cui studio sito in Canosa di Puglia, alla via Andrea Doria n. 4/3,
è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Canosa di Puglia il
28.05.2007 (reg. atto n. 42 parte II serie A, anno 2007) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 07.12.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 19.01.2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.
691/2022, del 25.01.2022, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Canosa di
Puglia il 28.05.2007 tra e alle condizioni Parte_1 Parte_2 di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott. Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2237 del Ruolo Generale dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 20.03.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. FIGLIOLIA GIANLUIGI presso il cui studio sito in Canosa di Puglia, alla via Andrea
Doria n. 34, è elettivamente domiciliato;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
LIMONGELLI GIUSEPPE presso il cui studio sito in Canosa di Puglia, alla via Andrea Doria n. 4/3,
è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Canosa di Puglia il
28.05.2007 (reg. atto n. 42 parte II serie A, anno 2007) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 07.12.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 19.01.2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.
691/2022, del 25.01.2022, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Canosa di
Puglia il 28.05.2007 tra e alle condizioni Parte_1 Parte_2 di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 25.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli