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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/11/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 786/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappellu e dall'avv. Marco Costantini, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Isernia, via Umbria n. B/24
APPELLANTE nei confronti di
in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_1
Sig. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Beniamino CP_2
LE ed LF De IL del Foro di Napoli e dall'avv.to Ottavio Balducci del Foro di Isernia presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Isernia alla via Occidentale nr. 148.
APPELLATA
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali - appello avverso la sentenza n. 119/2021 del 3-6.5.2021 emessa dal Giudice di pace di Isernia.
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025
pagina 1 di 8
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace Isernia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Milano – ove è la sede legale della convenuta – o del Giudice di Pace di Napoli – ove si è verificato l'accaduto.
In particolare, la aveva convenuto, avanti al giudice di pace di Isernia, la Compagnia Italiana di Pt_1
Navigazione S.p.A. (Tirrenia) deducendo che: la sera del 3.11.19, titolare di biglietto di passaggio n. rilasciato dalla Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (Tirrenia) in data 20.10.19, si NumeroD_1 imbarcava sulla nave R. Rubattino delle ore 20:15 in partenza dal porto di Palermo e diretta a Napoli, con al seguito l'autoveicolo di proprietà FIAT 500 X targato FJ367KT; che, salita a bordo, il veicolo veniva parcheggiato sul ponte della nave e posizionato in ossequio a quanto espressamente indicato dagli operatori addetti;
che, durante il trasporto eseguito nella notte tra il 3 ed il 4.11.19 è però accaduto che, a causa del moto ondoso, il veicolo della istante veniva ripetutamente colpito da un cassonetto dei rifiuti mal ancorato alla nave e, quindi, libero di muoversi e di andare ad attingere durante tutto il viaggio il fianco destro della vettura;
che la mattina del 4.11.19, all'arrivo presso il porto di Napoli e prima dello sbarco, l'attrice, avvedutasi dell'accaduto, sollecitava l'intervento degli operatori addetti e questi provvedevano a redigere il processo verbale contenente la descrizione dei danni subiti dal veicolo durante il trasporto e l'indicazione della causa del sinistro, come previsto dagli artt. 14 delle
Condizioni Generali di Trasporto (C.G.T.), 15 Convenzione di Atene del 1974 e 435 Cod. Nav.; che, a seguito delle ripetute collisioni con il cassonetto, la vettura della esponente riportava ingenti danni agli sportelli, ai parafanghi ed allo specchietto destro, quantificati in complessivi € 2.515,41; che la sig.ra oltre ai danni cagionati al veicolo e sopra quantificati, avrebbe, inoltre, diritto al risarcimento del Pt_1 danno da fermo tecnico determinato dalla impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione.
Si è costituita in giudizio la Compagnia Italiana di navigazione spa, sostenendo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; la correttezza della sentenza di primo grado, laddove ha dichiarato l'incompetenza del foro adito;
l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita;
il difetto di legittimazione dell'appellante e, nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti e della normativa di riferimento fornita dalla Pt_1
pagina 2 di 8 La causa non è stata ulteriormente istruita nel giudizio di appello e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
***
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata. Il motivo di gravame proposto, tutt'altro che generico e inammissibile, invece, riguarda una questione preliminare che, se accolta dal giudice del gravame, sarebbe in grado di rimettere in discussione, nel merito, l'intera vicenda.
***
Va, poi, affrontato il motivo di impugnazione fondato sull'incompetenza per territorio pronunciata dal giudice di prime cure. Per vero, infatti, tutta la sentenza di primo grado si fonda sull'accoglimento di tale eccezione e sul presupposto in base al quale la questione preliminare avrebbe potuto definire il giudizio, il giudice di primo grado non aveva neanche concesso i termini di cui all'art. 320 c.p.c..
Il gravame proposto è fondato.
Erroneamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità dell'odierna convenuta fosse di natura extracontrattuale, quando, invece, è evidente che nel caso di specie, l'obbligazione principale gravante sulla convenuta era di trasporto, mentre quella accessoria era di custodia, sicchè, il danno cagionato all'autovettura deve essere sussunto nell'ambito applicativo della responsabilità contrattuale per inadempimento del vettore degli obblighi di custodia e protezione.
Il giudice di primo grado avrebbe, poi, errato anche nel ritenere la propria incompetenza per territorio.
L'art. 27 delle CGT (all. 8 fascicolo appellante) prevede, infatti, che: “1. Il contratto di trasporto passeggeri, nonché di bagagli e veicoli al seguito è regolato, salvo quanto disposto nelle presenti
Condizioni, dalla legge italiana, e segnatamente dal Codice della Navigazione e dai Regolamenti
Comunitari vigenti.
2. Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Vettore. Peraltro, nel caso di passeggero che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà esclusivamente competente il foro di residenza o domicilio dello stesso, purché il consumatore sia residente o domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea”.
Non v'è dubbio, né contestazione da parte dell'appellata, in merito alla qualifica di consumatore rivestita dalla sig.ra A ciò si aggiunga che, secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, “in Pt_1 tema di foro del consumatore, l'attore che ha adìto il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore, pur senza farne espressa menzione, è legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il pagina 3 di 8 giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia (Cass. n. 29392/2024). Nel caso di specie, inoltre, la aveva fatto espressamente Pt_1 riferimento alla sua qualifica di consumatore, richiamando gli artt. 27 CGT e l'art. 66 bis del Codice del Consumo.
Deve, pertanto, accogliersi il motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata dichiarando la competenza per territorio del giudice adito, in quanto foro del consumatore e dovendosi, inoltre, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello.
***
Parte convenuta eccepisce, poi, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Premesso che la condizione di procedibilità costituita dal previo espletamento della negoziazione assistita è esclusa nei casi di controversie aventi ad oggetto obbligazioni nascenti da contratti conclusi tra consumatori e professionisti, va in ogni caso evidenziato che sarebbe ormai preclusa la possibilità per l'appellata di ottenere la declaratoria dell'improcedibilità della domanda in virtù del mancato esperimento della negoziazione assistita. Con specifico riferimento alla mediazione obbligatoria, la
Cassazione ha stabilito un principio applicabile, mutatis mutandis, anche all'ipotesi di negoziazione assistita, secondo cui, per evitare il coinvolgimento dei consociati in attività processuali inutili,
l'inesistenza della condizione di procedibilità può essere eccepita dalle parti o accertata in via officiosa dal giudice, ai sensi dell'art. 5, c. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, entro e non oltre la prima udienza di trattazione (Cass. 10/11/2020 n. 25155). Si deve ritenere, coerentemente, che, se all'eccezione non faccia seguito il rinvio della causa per l'espletamento dell'incombente l'attore abbia comunque diritto a ottenere una pronuncia sulla fondatezza delle proprie pretese. La doglianza riproposta, sul punto, anche in grado di appello dalla Compagnia Italiana di Navigazione non può che essere disattesa.
***
L'appellata sostiene, inoltre, il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire dell'appellante, la quale non avrebbe adeguatamente provato di essere l'effettiva proprietaria dell'autoveicolo Fiat 500 X, targato FJ367KT oggetto del lamentato sinistro, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione del libretto di circolazione.
L'eccezione in parola deve essere correttamente interpretata quale difetto di titolarità passiva del rapporto e non in termini di legittimazione processuale, afferendo, dunque, al merito del giudizio. pagina 4 di 8 Parte appellata sostiene l'insufficienza del libretto di circolazione a provare la proprietà sul veicolo danneggiato.
Deve, invece, ritenersi che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la carta di circolazione è sufficiente a dimostrare, fino a prova contraria (nella specie non fornita dalla compagnia convenuta), la proprietà del veicolo (Cass. n. 11124/2015; Cass. n. 9681/2008) e che, in ogni caso, in tali ipotesi, non occorre la prova rigorosa della proprietà del bene, poiché legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo è non solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e del danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio (cfr.
Cass. n. 8554/2012, n. 21011/2010, n.22602/2009).
E' stato anche precisato che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà, in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Cass. n. 11124/2015).
Sicché, la produzione di copia del libretto di circolazione dell'autovettura danneggiata, che indica l'attrice come proprietaria del citato veicolo al momento del sinistro, costituisce elemento di prova sufficiente a suffragare la titolarità attiva del rapporto dedotto in capo alla con conseguente Pt_1 rigetto dell'eccezione proposta da parte appellata (in senso conforme anche Tribunale Torre
Annunziata n.2430/2024).
***
In ordine dell'an del sinistro, va rilevato che, secondo parte convenuta, la non avrebbe fornito Pt_1
Part alcuna prova del fatto doloso o colposo imputabile alla nè avrebbe provato il nesso eziologico tra l'assunta condotta lesiva ed il danno asseritamente occorso all'autovettura. Ad ogni modo, il caso fortuito, costituito dalle avverse condizioni metereologiche, avrebbe comunque interrotto il nesso di causalità.
Con riferimento agli argomenti utilizzati da parte appellata, va evidenziato che, una volta che le auto sono state parcheggiate e il traghetto è partito, non è più possibile scendere nella stiva, sicchè la prova della circostanza per cui il cassonetto sia andato ad urtare contro l'auto può ricavarsi solo per presunzioni.
pagina 5 di 8 Ebbene, nel processo verbale effettuato nell'imminenza della scoperta dei danni subiti dall'auto, si legge che “un cassonetto dei rifiuti ben rizzato nelle vicinanze dell'auto sopraindicata, rompendosi urtava presumibilmente nella fiancata laterale destra dell'auto, provocando il danno sopra indicato”.
Anche i danni causati alla vettura (tra cui, in particolare, la rottura dello specchietto) sono assolutamente compatibili con l'urto del cassonetto.
Senza considerare che la rottura dell'ancoraggio del cassonetto non è stata oggetto di una valutazione soggettiva o ipotetica dell'odierna appellante ma è stata, proprio, oggetto di constatazione nel corso del suddetto processo verbale (doc. 4 fascicolo di parte appellante).
La parte ha, quindi, assolto all'onere sulla stessa gravante, dando prova del danno evento (rottura dell'ancoraggio del cassonetto che è andato ad impattare contro la macchina), del danno conseguenza
(graffi, ammaccature e rottura dello specchietto) e del nesso di causalità tra l'uno e l'altro (cassetto rinvenuto nelle vicinanze, rottura dell'ancoraggio e danni verificatisi esattamente ed esclusivamente sul lato in cui è avvenuto l'impatto).
Spettava, invece, alla parte convenuta dimostrare o che il danno non esisteva perché l'auto era già in quelle condizioni al momento della partenza o dimostrare l'esistenza del caso fortuito in grado di interrompere il nesso di causalità.
A tal fine, deve considerarsi che le avverse condizioni meteo non possono considerarsi tali da interrompere il nesso di causalità.
Parte convenuta non ha dimostrato, infatti, se le avverse condizioni meteo abbiano sorpreso la nave durante la navigazione o fossero già presenti al momento della partenza o, ancora, se fossero prevedibili al momento della stessa.
Ad ogni modo, le asserite, avverse condizioni meteo che avrebbero provocato il moto ondoso in grado di rompere l'aggancio del cassonetto, hanno, comunque, consentito la navigazione senza problemi, considerato che l'unico inconveniente verificatosi è stato, appunto, solo quello della rottura del fissaggio del cassonetto.
Spetta, poi, alla compagnia convenuta assicurarsi che, al momento nella partenza, tutto sia in condizioni adeguate affinchè la traversata si risolva senza problemi a persone o cose, anche in caso di avverse condizioni meteo, siano esse preventivate o improvvise.
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an della domanda di parte attrice.
***
In ordine al quantum della domanda, deve ritenersi congruo il preventivo presentato dall'attrice (doc. 5 fascicolo appellante), peraltro corrispondente, quanto alle riparazioni da effettuarsi, ai danni lamentati pagina 6 di 8 dalla e documentati dal processo verbale di descrizione dei danni e dalle foto allegate (doc. 4 e 6 Pt_1 fascicolo appellante).
Deve, invece, escludersi il danno da fermo tecnico richiesto dalla in quanto, secondo la più Pt_1 recente giurisprudenza di legittimità, “il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. n. 32946/2024). Non avendo la dato prova della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero di aver perso dei Pt_1 proventi a causa del mancato utilizzo del veicolo nel tempo necessario alla riparazione, gli asseriti danni derivanti dal fermo amministrativo non possono essere riconosciuti all'appellante.
Il danno complessivamente riconoscibile alla CC ammonta, quindi, ad € 2.515,41 (già comprensivo di
IVA).
***
Le spese del doppio grado di giudizio sono da porsi a carico di parte appellata, in quanto soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
La sentenza del giudice di prime cure va, quindi, integralmente riformata.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, riforma totalmente la sentenza n. Parte_1
119/2021 emessa dal Giudice di Pace di Isernia e ne dichiara la nullità nella parte in cui dichiara la propria incompetenza in favore del Gdp di Milano o di Napoli;
- per l'effetto, accoglie la domanda proposta da e dichiara che il sinistro è avvenuto Parte_1 per esclusiva responsabilità di Compagnia Italiana di Navigazione spa;
- condanna la società Compagnia Italiana di Navigazione spa al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 2.515,41 (già comprensiva di IVA) a titolo di risarcimento danni, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettiva liquidazione;
- condanna Compagnia Italiana di Navigazione spa al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 877,00 oltre IVA se dovuta, CPA
e spese generali come per legge e oltre ad € 125,00 per esborsi;
pagina 7 di 8 - condanna Compagnia Italiana di Navigazione spa al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 oltre IVA se dovuta,
CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 174,00 per esborsi;
Isernia, lì 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 786/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappellu e dall'avv. Marco Costantini, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Isernia, via Umbria n. B/24
APPELLANTE nei confronti di
in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_1
Sig. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Beniamino CP_2
LE ed LF De IL del Foro di Napoli e dall'avv.to Ottavio Balducci del Foro di Isernia presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Isernia alla via Occidentale nr. 148.
APPELLATA
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali - appello avverso la sentenza n. 119/2021 del 3-6.5.2021 emessa dal Giudice di pace di Isernia.
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025
pagina 1 di 8
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace Isernia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Milano – ove è la sede legale della convenuta – o del Giudice di Pace di Napoli – ove si è verificato l'accaduto.
In particolare, la aveva convenuto, avanti al giudice di pace di Isernia, la Compagnia Italiana di Pt_1
Navigazione S.p.A. (Tirrenia) deducendo che: la sera del 3.11.19, titolare di biglietto di passaggio n. rilasciato dalla Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (Tirrenia) in data 20.10.19, si NumeroD_1 imbarcava sulla nave R. Rubattino delle ore 20:15 in partenza dal porto di Palermo e diretta a Napoli, con al seguito l'autoveicolo di proprietà FIAT 500 X targato FJ367KT; che, salita a bordo, il veicolo veniva parcheggiato sul ponte della nave e posizionato in ossequio a quanto espressamente indicato dagli operatori addetti;
che, durante il trasporto eseguito nella notte tra il 3 ed il 4.11.19 è però accaduto che, a causa del moto ondoso, il veicolo della istante veniva ripetutamente colpito da un cassonetto dei rifiuti mal ancorato alla nave e, quindi, libero di muoversi e di andare ad attingere durante tutto il viaggio il fianco destro della vettura;
che la mattina del 4.11.19, all'arrivo presso il porto di Napoli e prima dello sbarco, l'attrice, avvedutasi dell'accaduto, sollecitava l'intervento degli operatori addetti e questi provvedevano a redigere il processo verbale contenente la descrizione dei danni subiti dal veicolo durante il trasporto e l'indicazione della causa del sinistro, come previsto dagli artt. 14 delle
Condizioni Generali di Trasporto (C.G.T.), 15 Convenzione di Atene del 1974 e 435 Cod. Nav.; che, a seguito delle ripetute collisioni con il cassonetto, la vettura della esponente riportava ingenti danni agli sportelli, ai parafanghi ed allo specchietto destro, quantificati in complessivi € 2.515,41; che la sig.ra oltre ai danni cagionati al veicolo e sopra quantificati, avrebbe, inoltre, diritto al risarcimento del Pt_1 danno da fermo tecnico determinato dalla impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione.
Si è costituita in giudizio la Compagnia Italiana di navigazione spa, sostenendo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; la correttezza della sentenza di primo grado, laddove ha dichiarato l'incompetenza del foro adito;
l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita;
il difetto di legittimazione dell'appellante e, nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti e della normativa di riferimento fornita dalla Pt_1
pagina 2 di 8 La causa non è stata ulteriormente istruita nel giudizio di appello e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
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Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata. Il motivo di gravame proposto, tutt'altro che generico e inammissibile, invece, riguarda una questione preliminare che, se accolta dal giudice del gravame, sarebbe in grado di rimettere in discussione, nel merito, l'intera vicenda.
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Va, poi, affrontato il motivo di impugnazione fondato sull'incompetenza per territorio pronunciata dal giudice di prime cure. Per vero, infatti, tutta la sentenza di primo grado si fonda sull'accoglimento di tale eccezione e sul presupposto in base al quale la questione preliminare avrebbe potuto definire il giudizio, il giudice di primo grado non aveva neanche concesso i termini di cui all'art. 320 c.p.c..
Il gravame proposto è fondato.
Erroneamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità dell'odierna convenuta fosse di natura extracontrattuale, quando, invece, è evidente che nel caso di specie, l'obbligazione principale gravante sulla convenuta era di trasporto, mentre quella accessoria era di custodia, sicchè, il danno cagionato all'autovettura deve essere sussunto nell'ambito applicativo della responsabilità contrattuale per inadempimento del vettore degli obblighi di custodia e protezione.
Il giudice di primo grado avrebbe, poi, errato anche nel ritenere la propria incompetenza per territorio.
L'art. 27 delle CGT (all. 8 fascicolo appellante) prevede, infatti, che: “1. Il contratto di trasporto passeggeri, nonché di bagagli e veicoli al seguito è regolato, salvo quanto disposto nelle presenti
Condizioni, dalla legge italiana, e segnatamente dal Codice della Navigazione e dai Regolamenti
Comunitari vigenti.
2. Per qualsiasi controversia avente origine dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Vettore. Peraltro, nel caso di passeggero che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà esclusivamente competente il foro di residenza o domicilio dello stesso, purché il consumatore sia residente o domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea”.
Non v'è dubbio, né contestazione da parte dell'appellata, in merito alla qualifica di consumatore rivestita dalla sig.ra A ciò si aggiunga che, secondo quanto rilevato dai giudici di legittimità, “in Pt_1 tema di foro del consumatore, l'attore che ha adìto il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore, pur senza farne espressa menzione, è legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il pagina 3 di 8 giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia (Cass. n. 29392/2024). Nel caso di specie, inoltre, la aveva fatto espressamente Pt_1 riferimento alla sua qualifica di consumatore, richiamando gli artt. 27 CGT e l'art. 66 bis del Codice del Consumo.
Deve, pertanto, accogliersi il motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata dichiarando la competenza per territorio del giudice adito, in quanto foro del consumatore e dovendosi, inoltre, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello.
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Parte convenuta eccepisce, poi, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Premesso che la condizione di procedibilità costituita dal previo espletamento della negoziazione assistita è esclusa nei casi di controversie aventi ad oggetto obbligazioni nascenti da contratti conclusi tra consumatori e professionisti, va in ogni caso evidenziato che sarebbe ormai preclusa la possibilità per l'appellata di ottenere la declaratoria dell'improcedibilità della domanda in virtù del mancato esperimento della negoziazione assistita. Con specifico riferimento alla mediazione obbligatoria, la
Cassazione ha stabilito un principio applicabile, mutatis mutandis, anche all'ipotesi di negoziazione assistita, secondo cui, per evitare il coinvolgimento dei consociati in attività processuali inutili,
l'inesistenza della condizione di procedibilità può essere eccepita dalle parti o accertata in via officiosa dal giudice, ai sensi dell'art. 5, c. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, entro e non oltre la prima udienza di trattazione (Cass. 10/11/2020 n. 25155). Si deve ritenere, coerentemente, che, se all'eccezione non faccia seguito il rinvio della causa per l'espletamento dell'incombente l'attore abbia comunque diritto a ottenere una pronuncia sulla fondatezza delle proprie pretese. La doglianza riproposta, sul punto, anche in grado di appello dalla Compagnia Italiana di Navigazione non può che essere disattesa.
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L'appellata sostiene, inoltre, il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire dell'appellante, la quale non avrebbe adeguatamente provato di essere l'effettiva proprietaria dell'autoveicolo Fiat 500 X, targato FJ367KT oggetto del lamentato sinistro, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione del libretto di circolazione.
L'eccezione in parola deve essere correttamente interpretata quale difetto di titolarità passiva del rapporto e non in termini di legittimazione processuale, afferendo, dunque, al merito del giudizio. pagina 4 di 8 Parte appellata sostiene l'insufficienza del libretto di circolazione a provare la proprietà sul veicolo danneggiato.
Deve, invece, ritenersi che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la carta di circolazione è sufficiente a dimostrare, fino a prova contraria (nella specie non fornita dalla compagnia convenuta), la proprietà del veicolo (Cass. n. 11124/2015; Cass. n. 9681/2008) e che, in ogni caso, in tali ipotesi, non occorre la prova rigorosa della proprietà del bene, poiché legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo è non solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi esercita un potere soltanto materiale sulla cosa, e del danneggiamento di questa, risente un pregiudizio al suo patrimonio (cfr.
Cass. n. 8554/2012, n. 21011/2010, n.22602/2009).
E' stato anche precisato che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà, in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Cass. n. 11124/2015).
Sicché, la produzione di copia del libretto di circolazione dell'autovettura danneggiata, che indica l'attrice come proprietaria del citato veicolo al momento del sinistro, costituisce elemento di prova sufficiente a suffragare la titolarità attiva del rapporto dedotto in capo alla con conseguente Pt_1 rigetto dell'eccezione proposta da parte appellata (in senso conforme anche Tribunale Torre
Annunziata n.2430/2024).
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In ordine dell'an del sinistro, va rilevato che, secondo parte convenuta, la non avrebbe fornito Pt_1
Part alcuna prova del fatto doloso o colposo imputabile alla nè avrebbe provato il nesso eziologico tra l'assunta condotta lesiva ed il danno asseritamente occorso all'autovettura. Ad ogni modo, il caso fortuito, costituito dalle avverse condizioni metereologiche, avrebbe comunque interrotto il nesso di causalità.
Con riferimento agli argomenti utilizzati da parte appellata, va evidenziato che, una volta che le auto sono state parcheggiate e il traghetto è partito, non è più possibile scendere nella stiva, sicchè la prova della circostanza per cui il cassonetto sia andato ad urtare contro l'auto può ricavarsi solo per presunzioni.
pagina 5 di 8 Ebbene, nel processo verbale effettuato nell'imminenza della scoperta dei danni subiti dall'auto, si legge che “un cassonetto dei rifiuti ben rizzato nelle vicinanze dell'auto sopraindicata, rompendosi urtava presumibilmente nella fiancata laterale destra dell'auto, provocando il danno sopra indicato”.
Anche i danni causati alla vettura (tra cui, in particolare, la rottura dello specchietto) sono assolutamente compatibili con l'urto del cassonetto.
Senza considerare che la rottura dell'ancoraggio del cassonetto non è stata oggetto di una valutazione soggettiva o ipotetica dell'odierna appellante ma è stata, proprio, oggetto di constatazione nel corso del suddetto processo verbale (doc. 4 fascicolo di parte appellante).
La parte ha, quindi, assolto all'onere sulla stessa gravante, dando prova del danno evento (rottura dell'ancoraggio del cassonetto che è andato ad impattare contro la macchina), del danno conseguenza
(graffi, ammaccature e rottura dello specchietto) e del nesso di causalità tra l'uno e l'altro (cassetto rinvenuto nelle vicinanze, rottura dell'ancoraggio e danni verificatisi esattamente ed esclusivamente sul lato in cui è avvenuto l'impatto).
Spettava, invece, alla parte convenuta dimostrare o che il danno non esisteva perché l'auto era già in quelle condizioni al momento della partenza o dimostrare l'esistenza del caso fortuito in grado di interrompere il nesso di causalità.
A tal fine, deve considerarsi che le avverse condizioni meteo non possono considerarsi tali da interrompere il nesso di causalità.
Parte convenuta non ha dimostrato, infatti, se le avverse condizioni meteo abbiano sorpreso la nave durante la navigazione o fossero già presenti al momento della partenza o, ancora, se fossero prevedibili al momento della stessa.
Ad ogni modo, le asserite, avverse condizioni meteo che avrebbero provocato il moto ondoso in grado di rompere l'aggancio del cassonetto, hanno, comunque, consentito la navigazione senza problemi, considerato che l'unico inconveniente verificatosi è stato, appunto, solo quello della rottura del fissaggio del cassonetto.
Spetta, poi, alla compagnia convenuta assicurarsi che, al momento nella partenza, tutto sia in condizioni adeguate affinchè la traversata si risolva senza problemi a persone o cose, anche in caso di avverse condizioni meteo, siano esse preventivate o improvvise.
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an della domanda di parte attrice.
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In ordine al quantum della domanda, deve ritenersi congruo il preventivo presentato dall'attrice (doc. 5 fascicolo appellante), peraltro corrispondente, quanto alle riparazioni da effettuarsi, ai danni lamentati pagina 6 di 8 dalla e documentati dal processo verbale di descrizione dei danni e dalle foto allegate (doc. 4 e 6 Pt_1 fascicolo appellante).
Deve, invece, escludersi il danno da fermo tecnico richiesto dalla in quanto, secondo la più Pt_1 recente giurisprudenza di legittimità, “il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. n. 32946/2024). Non avendo la dato prova della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero di aver perso dei Pt_1 proventi a causa del mancato utilizzo del veicolo nel tempo necessario alla riparazione, gli asseriti danni derivanti dal fermo amministrativo non possono essere riconosciuti all'appellante.
Il danno complessivamente riconoscibile alla CC ammonta, quindi, ad € 2.515,41 (già comprensivo di
IVA).
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Le spese del doppio grado di giudizio sono da porsi a carico di parte appellata, in quanto soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
La sentenza del giudice di prime cure va, quindi, integralmente riformata.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, riforma totalmente la sentenza n. Parte_1
119/2021 emessa dal Giudice di Pace di Isernia e ne dichiara la nullità nella parte in cui dichiara la propria incompetenza in favore del Gdp di Milano o di Napoli;
- per l'effetto, accoglie la domanda proposta da e dichiara che il sinistro è avvenuto Parte_1 per esclusiva responsabilità di Compagnia Italiana di Navigazione spa;
- condanna la società Compagnia Italiana di Navigazione spa al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 2.515,41 (già comprensiva di IVA) a titolo di risarcimento danni, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettiva liquidazione;
- condanna Compagnia Italiana di Navigazione spa al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 877,00 oltre IVA se dovuta, CPA
e spese generali come per legge e oltre ad € 125,00 per esborsi;
pagina 7 di 8 - condanna Compagnia Italiana di Navigazione spa al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.701,00 oltre IVA se dovuta,
CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 174,00 per esborsi;
Isernia, lì 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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