Articolo 1579 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1545Articolo 1580
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9 ottobre 2010
Art. 1579. Cessazione dal servizio permanente per infermita' 1. Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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