Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 29/05/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01546/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2024, proposto da
Epsilon Ariete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Canuti e Gianluca Cavalieri, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via Gabrio Serbelloni, 7;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura e Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
al fine di ottenere
a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa, anche di quello del Ministero della Cultura, rispetto all’istanza di VIA presentata dalla ricorrente per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Epsilon Ariete”, di potenza pari a 69,10 MW, nel territorio comunale di TA (AG) e TE (CL) (doc. 1) e alla successiva diffida dell’11 gennaio 2024 (doc. 2);
b) la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – eventualmente in persona del Capo del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile, titolare di poteri sostitutivi – e, ove occorrer possa, anche del Ministero della Cultura a concludere il procedimento entro un breve termine perentorio;
c) fin da subito la nomina di un Commissario ad acta a cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ministero della Cultura e di Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 5 novembre 2024 la Epsilon Ariete S.r.l. ha chiesto al TAR: i) l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorra, dal Ministero della Cultura, sull’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentata dalla ricorrente in data 10 maggio 2023, in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Epsilon Ariete”, della potenza complessiva di 69,10 MW, nei comuni di TA (AG) e TE (CL); ii) la condanna dei Ministeri intimati a concludere il procedimento entro un termine perentorio da stabilirsi, eventualmente mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Capo del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE; iii) la nomina di un Commissario ad acta al quale la ricorrente possa rivolgersi in caso di ulteriore inerzia delle amministrazioni coinvolte.
1.1 – A fondamento delle superiori richieste la società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto di seguito spiegato.
a) La società Epsilon Ariete S.r.l., operante nel settore delle energie rinnovabili e facente parte del gruppo Recurrent Energy, ha progettato un impianto agrivoltaico da realizzarsi tra i comuni di TA e TE, in Sicilia, con potenza installata pari a 69,10 MW. Il progetto, improntato alla compatibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio agricolo, è stato concepito per coniugare la produzione di energia da fonte solare con l’attività agricola sul medesimo suolo.
b) In data 10 maggio 2023, la ricorrente ha presentato formale istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, segnalando che l’opera rientra tra quelle assoggettate a VIA ministeriale e riconducibili al PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima), con assegnazione alla Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e applicazione delle procedure accelerate ex art. 8, comma 2-bis, dello stesso decreto.
c) L’istanza è stata dichiarata procedibile con nota MASE prot. 88498 del 31 maggio 2023, nella quale veniva assegnato codice identificativo al progetto (n. 9806), e indicato il Capo del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile quale soggetto titolato all’esercizio dei poteri sostitutivi. Nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati né sono state richieste integrazioni documentali. L’unico parere acquisito in fase istruttoria è quello della competente Soprintendenza, rilasciato in data 2 settembre 2024 con esito favorevole.
d) In assenza di ulteriori riscontri, e con il decorso del termine massimo per la conclusione del procedimento (160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico), la società ha inoltrato in data 11 gennaio 2024 una formale diffida, sollecitando la chiusura del procedimento e richiamando la perentorietà dei termini previsti dalla legge. A tale diffida è seguito soltanto un riscontro generico da parte del Ministero, privo di contenuti concreti e privo di atti istruttori successivi.
1.2 – Compiuta tale ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, la ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, contestando: (i) l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura (MIC); (ii) la mancata attivazione dei poteri sostitutivi da parte del MASE nell’ambito del procedimento per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), presupposto necessario per il completamento del Provvedimento Unico Ambientale (PUA). A sostegno di tale censura, ha evidenziato che i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 sono da considerarsi perentori, in quanto funzionali a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti ambientali e a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, in linea con le finalità perseguite dal legislatore. Ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’inerzia dell’amministrazione nei procedimenti di VIA integra un comportamento illegittimo, in quanto lesivo dei principi di correttezza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 Cost.
2 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Ministero della Cultura (MIC) e la Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente si sono costituiti in giudizio con una memoria datata 12 novembre 2024, senza svolgere difese.
3 – Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Tanto premesso, il ricorso avverso il silenzio – inadempimento è fondato per quanto appresso.
5 – Il presente ricorso si fonda sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) promosso dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di rilevante interesse pubblico.
5.1 – Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione integrativa di VIA è avvenuta in data 31 maggio 2023, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento al 7 novembre 2023. Tuttavia, a tale data, il MASE non ha adottato alcun provvedimento espresso, né ha fornito riscontro di sorta, venendo meno all’obbligo legale di concludere il procedimento, in violazione dell’art. 2 della L. 241/1990.
Al riguardo, merita di essere posta in dovuta evidenza la gravità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione intestataria della procedura, tenuto conto che i termini procedimentali di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 non presidiano soltanto l’interesse del proponente, ma anche quello, di rilievo pubblico e generale, all’implementazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.
Sul punto, è utile richiamare la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1137/2023, nella quale si afferma in termini inequivoci che: “ Il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla normativa interna ed eurounitaria ”, con espresso richiamo al Regolamento (UE) 2022/2577 che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente, prevedendo misure emergenziali per la semplificazione e accelerazione delle relative procedure.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, affermando che il rispetto dei termini procedimentali in materia di impianti FER “ risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione ”, tali da costituire un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (Cons. Stato, Sez. V, n. 4473/2013).
Inoltre, la gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente non risulta in alcun modo attenuata dall’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell’ambito della procedura in esame.
A questo proposito è dirimente osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
5.2 – Ricorrendo dunque i presupposti richiesti dagli artt. 31 e 117 c.p.a., deve essere ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni.
5.3 – In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l’atto dovuto.
Va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115; iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “ Indirizzi PEC per il PAT ”.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti amministrazioni statali (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in favore della ricorrente – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato. Vanno invece compensate le spese di lite tra la ricorrente e la Regione Sicilia – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, stante l’estraneità di quest’ultima al procedimento di VIA oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, sez. V, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l'effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l’ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi;
2. dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata);
3. condanna le Amministrazioni statali resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato; compensa le spese di lite tra la ricorrente e la Regione Sicilia – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente;
4. dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO