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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2248 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Di Maria per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
p. iva , persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del CP_2
19/12/2018, in qualità di mandataria all'incasso (giusta procura notaio Persona_1
di Milano rep. 17799 del 06/03/2017, reg. a Milano il 06/03/2017 al n. 11936
[...]
1 serie 1t) 1, di (c.f. ), iscritta all'elenco delle società veicolo Controparte_3 P.IVA_2
ai sensi dell'art. 4 del provvedimento di Banca d'Italia del 29/4/2011 al n. 35095.9,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori, giusta procura generale alle liti rep. n.
41200 notaio di Grosseto in data 23/5/20142, ed elettivamente domiciliata Persona_2
in Palermo presso lo studio dell'Avvocato Marilena Filpi
Appellata
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, dott.ssa e, per essa, (p. iva CP_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con P.IVA_4
rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio di Persona_3
Pordenone del 20.12.2022 (Rep. n. 312206 – Fasc. n. 42018, registrato a Pordenone il
21.12.2022 al n. 18647 serie 1T) di Controparte_7
con unico socio (c.f. , quest'ultima, a propria volta, mandataria
[...] P.IVA_5
con rappresentanza di giusta procura per atto a rogito Notaio Controparte_4 [...]
di Pordenone del 6.5.2021 (Rep. n. 307574 – Fasc. n. 38374, registrato a Per_3
Pordenone il 13.5.2021 al n. 8018 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero
Alaimo per procura allegata alla comparsa di costituzione.
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
In totale riforma della sentenza impugnata meglio descritta in epigrafe, accogliere le seguenti domande come formulate nel giudizio di primo grado:
2 revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e non dovute le forme ingiunte per i motivi di cui infra, e comunque con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
nel merito, in via principale disatteso e respinto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di
Palermo n. 2848/2019 del 6/6/2019 e per l'effetto respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
2428/2017 del 19/4/2017 de Tribunale di Palermo;
in via subordinata nel merito, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare a pagare in favore dell'odierna Parte_1
Comparente la somma di € 19.370,38, o la diversa somma accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 4/11/2014 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali di giudizio.
Conclusioni dell'interveniente:
provvedendo nel merito
- in via principale, disatteso e respinto tutto quanto in contrario esposto e richiesto,
rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo 3 n. 2848/2019 del 6/6/2019 e per l'effetto respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2428/2017
del 19/04/2017 del Tribunale di Palermo;
- in via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare a pagare in favore della odierna Comparente la Parte_1
somma di € 19.370,38, o la diversa somma accertata in corso di causa o che risulterà
di giustizia, oltre interessi legali dal 04/11/2014 al saldo effettivo;
Con vittoria di spese onorari e compensi professionali di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2848/2019 del 6 giugno 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da avverso il decreto Parte_1
monitorio, emesso su istanza di in qualità di mandataria all'incasso Controparte_1
di con il quale era stato a costui ingiunto il pagamento di € 19.370,38, CP_3
oltre interessi e spese di procedura, a saldo del contratto di finanziamento stipulato il
25 maggio 2004 tra e Parte_1 Controparte_8
Più in dettaglio il Tribunale:
- accertato che il credito discendente dal contratto del 25 maggio 2004 era pervenuto alla opposta all'esito di una serie di cessioni in blocco di crediti di crediti operate ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, delle quali era stata pubblicità
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cessioni procedenti dall'originaria
4 titolare del credito, a da questa a Banca Ifis s.p.a., Controparte_8 Controparte_9
infine a di cui era mandataria all'incasso, ha rigettato Controparte_3 Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente .
- registrata la rinuncia dell'opponente al disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto del 25 maggio 2004, intervenuta successivamente al disposto approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica grafologica, ne ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
- ha dichiarato tardiva e, pertanto, inammissibile la contestazione dell'opponente in ordine alla qualificazione come contratto del documento n. 3 prodotto da a CP_1
corredo del ricorso per decreto ingiuntivo;
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito in considerazione dell'efficacia interruttiva del corso della prescrizione dispiegata dalla raccomandata di costituzione in mora del 25 agosto 2016, la cui ricezione l'opponente non aveva tempestivamente contestato con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- dato atto che " non ha mai negato l'interposta erogazione del Parte_1
finanziamento da parte dell'originaria creditrice nè ha mai confutato di aver omesso i
pagamenti delle rate come lamentato da né tantomeno ha mai mosso CP_1
censure in punto di quantificazione della richiesta creditoria" (pag. 6 della sentenza)
ha ritenuto provato il diritto di credito;
- ha regolato le spese di lite ponendole a carico dell'opponente.
ha proposto appello parziale avverso la pronunzia, denunziando come Parte_1
erronea unicamente la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
5 Deduce, in sintesi, l'appellante che:
- avrebbe errato il primo giudice a ritenere tardiva, perché operata solo all'udienza di prima comparizione, la contestazione della ricezione della nota di costituzione in mora del 25.8.2016, prodotta già a corredo del ricorso monitorio, atteso che tempestivamente,
in ogni caso, era stata sollevata l'eccezione di prescrizione;
- le note raccomandate prodotte dalla creditrice, datate rispettivamente 24.2.2015 e
25.8.2016, non assurgono a efficace atto interruttivo della prescrizione difettando per entrambe, la prova della spedizione così come della ricezione del plico e, in ogni caso,
la data, certa ex art. 2704 c.c., in cui adempimenti sarebbero stati curati, posto che inoltrata la raccomandata del febbraio 2015 per il tramite di una società privata carente dei poteri certificatori che competono al fornitore del servizio postale universale,
“l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente, pur avendo la
licenza ministeriale per l'espletamento del servizio di invio postale, non può valere a
rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d'impresa resa da un
soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici
e di certificazione…” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello);
- il diritto di credito, non azionato entro il termine ordinario decennale decorrente dal mese di ottobre 2006 "data di inizio degli insoluti" (pag. 10 dell'atto di appello) ovvero dal 12 marzo 2007, data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, è
dunque prescritto;
- l'erronea regolazione delle spese di lite.
6 Si è ritualmente costituita in giudizio in qualità di mandataria Controparte_1
all'incasso di contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_3
A seguito di cessione di portafoglio di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
385/1993 -operata con contratto del 8 giugno 2021 tra e Controparte_3 Controparte_4
- è intervenuta in giudizio Controparte_4
L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Identificato il dies a quo della prescrizione nel 12 marzo 2007, data della comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine, la soluzione della vertenza impone di verificare se le due note datate 24.2.2015 e 25.8.2016 con le quali si comunicava al debitore l'intervenuta cessione del credito rispettivamente da
[...]
a Banca Ifis s.p.a. e da questa a e lo si costituiva in mora, CP_9 Controparte_3
abbiamo interrotto il corso, decennale ex art. 2946 c.c., della prescrizione.
La prima di tali note è stata inviata a mezzo di operatore postale privato.
E' opportuno rammentare che il processo di graduale e progressiva liberalizzazione del servizio di notificazione a mezzo posta avviato dal D.lgs. n. 58 del 2011, il quale ha consentito la notificazione, a mezzo operatore di posta privata, degli atti di natura amministrativa, mantenendo invece ferma in capo al servizio di posta universale (Ente
, poi ) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli CP_10 Controparte_11
atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada, si è concluso, con la completa liberalizzazione dei servizi, con la legge 4.8.2017 n. 124. La riserva in favore del gestore universale "nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n.
2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel
7 regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 – la riserva
in via esclusiva a del servizio della notificazione a mezzo posta Controparte_11
degli atti processuali" si correlava all'esclusivo riconoscimento in capo a questi del potere di certificazione della data degli adempimenti ovvero "del diritto speciale, in
virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è
presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce
all'attestazione di attività compiute nell'esercizio delle proprie funzioni” (cfr. Cass.
Ord. n. 7978 del 25 marzo 2024; Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019; Cass.
n. 7679/2022).
Liberalizzato il servizio, il potere certificatorio, indispensabile presidio di certezza dei tempi e delle modalità di svolgimento del servizio, è stato riconosciuto anche agli operatori di posta privata alla condizione che acquisiscano la licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari rilasciata nel rispetto delle prescrizioni della delibera 77/18/CONS del 20 febbraio 2018 che ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio
di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20
novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del
D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285)” cui ha fatto seguito il D.M. 19/07/2018 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2018.
Tale potere certificatorio, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
si correla all'acquisizione da parte dell'operatore di poste private del prescritto titolo abilitativo, e dunque al rilascio dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento del servizio. "Perché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico
8 raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di
sottoscrizione, occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a
documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e,
quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della
raccomandata (Cass., sez. un., nn. 13452 e 13453/17, cit.). Di contro, la mancanza
della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte
sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della
data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore
che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi." (Cass. S.U. 10.1.2020 n.
299).
Quanto appena osservato vale a maggior ragione nel caso oggetto di esame in cui all'operatore di poste private è stata affidata non la notificazione di un atto giudiziario,
ma più semplicemente l'invio di una raccomandata di costituzione in mora.
L'operatore che ha provveduto alla spedizione e alla consegna della raccomandata del febbraio 2015 a ha dimostrato di essere munito di Parte_1 Controparte_12
licenza individuale per la prestazione dei servizi postali ai sensi dell'art. 1 comma 4
del d. m.
4.2.2000 n. 73, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni in data 25
settembre 2003, integrata in data 29 settembre 2004 in conformità al punto c) del d. m.
4.2.2000 n. 73 art. 1 comma 4, rinnovata con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico in accoglimento dell'istanza della parte del 22.7.2009.
Vale in ogni caso evidenziare, con riguardo all'inoltro del 24.2.2015, che il relativo l'avviso di ricevimento rivela che la raccomandata n. 20010510150038357:
9 - è stata indirizzata in via Ausonia n. 76 in Palermo, ovvero il medesimo indirizzo presso il quale è stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo;
- è stata consegnata il 3 marzo 2015 alle ore 9,03, come confermato dal tracciamento della spedizione predisposto dalla medesima Controparte_12
- la consegna è comunque antecedente alla successiva cessione del credito in favore di ed è dunque certamente intervenuta in tempo utile ai fini interruttivi della CP_3
prescrizione;
- è stata ricevuta dal portiere, come si ricava dall'abbreviazione "port" apposta accanto alla specificazione a stampatello del cognome " ", cognome che, come confermato Per_4
in occasione della successiva notifica del decreto ingiuntivo, corrisponde a quello del portiere dello stabile;
- è sottoscritta dal ricevente.
I dati riferiti appaiono idonei e sufficienti a confermare la presunzione che l'atto di costituzione in mora è pervenuto nella sfera di dominio e controllo del destinatario,
consentendo a questi di acquisire conoscenza del contenuto della comunicazione, e,
per l'effetto, ad assegnare alla costituzione in mora, atto unilaterale recettizio, l'effetto interruttivo del corso della prescrizione previsto dall'art. 2943 comma IV c.c..
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (ad eccezione della fase decisionale, liquidata ai minimi in considerazione del mancato
10 deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c.) in € 3.000,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014.
PQM
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
29.11.2019 a in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_13 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2848 del 6 giugno 2019;
condanna l'appellante alla refusione in favore di controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello
di Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2248 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Di Maria per procura allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
p. iva , persona del procuratore generale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del CP_2
19/12/2018, in qualità di mandataria all'incasso (giusta procura notaio Persona_1
di Milano rep. 17799 del 06/03/2017, reg. a Milano il 06/03/2017 al n. 11936
[...]
1 serie 1t) 1, di (c.f. ), iscritta all'elenco delle società veicolo Controparte_3 P.IVA_2
ai sensi dell'art. 4 del provvedimento di Banca d'Italia del 29/4/2011 al n. 35095.9,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori, giusta procura generale alle liti rep. n.
41200 notaio di Grosseto in data 23/5/20142, ed elettivamente domiciliata Persona_2
in Palermo presso lo studio dell'Avvocato Marilena Filpi
Appellata
(p. iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, dott.ssa e, per essa, (p. iva CP_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria con P.IVA_4
rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio di Persona_3
Pordenone del 20.12.2022 (Rep. n. 312206 – Fasc. n. 42018, registrato a Pordenone il
21.12.2022 al n. 18647 serie 1T) di Controparte_7
con unico socio (c.f. , quest'ultima, a propria volta, mandataria
[...] P.IVA_5
con rappresentanza di giusta procura per atto a rogito Notaio Controparte_4 [...]
di Pordenone del 6.5.2021 (Rep. n. 307574 – Fasc. n. 38374, registrato a Per_3
Pordenone il 13.5.2021 al n. 8018 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero
Alaimo per procura allegata alla comparsa di costituzione.
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
In totale riforma della sentenza impugnata meglio descritta in epigrafe, accogliere le seguenti domande come formulate nel giudizio di primo grado:
2 revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e non dovute le forme ingiunte per i motivi di cui infra, e comunque con qualsiasi statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
nel merito, in via principale disatteso e respinto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di
Palermo n. 2848/2019 del 6/6/2019 e per l'effetto respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
2428/2017 del 19/4/2017 de Tribunale di Palermo;
in via subordinata nel merito, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare a pagare in favore dell'odierna Parte_1
Comparente la somma di € 19.370,38, o la diversa somma accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 4/11/2014 al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali di giudizio.
Conclusioni dell'interveniente:
provvedendo nel merito
- in via principale, disatteso e respinto tutto quanto in contrario esposto e richiesto,
rigettare integralmente l'appello perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo 3 n. 2848/2019 del 6/6/2019 e per l'effetto respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2428/2017
del 19/04/2017 del Tribunale di Palermo;
- in via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare a pagare in favore della odierna Comparente la Parte_1
somma di € 19.370,38, o la diversa somma accertata in corso di causa o che risulterà
di giustizia, oltre interessi legali dal 04/11/2014 al saldo effettivo;
Con vittoria di spese onorari e compensi professionali di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2848/2019 del 6 giugno 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. da avverso il decreto Parte_1
monitorio, emesso su istanza di in qualità di mandataria all'incasso Controparte_1
di con il quale era stato a costui ingiunto il pagamento di € 19.370,38, CP_3
oltre interessi e spese di procedura, a saldo del contratto di finanziamento stipulato il
25 maggio 2004 tra e Parte_1 Controparte_8
Più in dettaglio il Tribunale:
- accertato che il credito discendente dal contratto del 25 maggio 2004 era pervenuto alla opposta all'esito di una serie di cessioni in blocco di crediti di crediti operate ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, delle quali era stata pubblicità
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cessioni procedenti dall'originaria
4 titolare del credito, a da questa a Banca Ifis s.p.a., Controparte_8 Controparte_9
infine a di cui era mandataria all'incasso, ha rigettato Controparte_3 Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente .
- registrata la rinuncia dell'opponente al disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto del 25 maggio 2004, intervenuta successivamente al disposto approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica grafologica, ne ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
- ha dichiarato tardiva e, pertanto, inammissibile la contestazione dell'opponente in ordine alla qualificazione come contratto del documento n. 3 prodotto da a CP_1
corredo del ricorso per decreto ingiuntivo;
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito in considerazione dell'efficacia interruttiva del corso della prescrizione dispiegata dalla raccomandata di costituzione in mora del 25 agosto 2016, la cui ricezione l'opponente non aveva tempestivamente contestato con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- dato atto che " non ha mai negato l'interposta erogazione del Parte_1
finanziamento da parte dell'originaria creditrice nè ha mai confutato di aver omesso i
pagamenti delle rate come lamentato da né tantomeno ha mai mosso CP_1
censure in punto di quantificazione della richiesta creditoria" (pag. 6 della sentenza)
ha ritenuto provato il diritto di credito;
- ha regolato le spese di lite ponendole a carico dell'opponente.
ha proposto appello parziale avverso la pronunzia, denunziando come Parte_1
erronea unicamente la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
5 Deduce, in sintesi, l'appellante che:
- avrebbe errato il primo giudice a ritenere tardiva, perché operata solo all'udienza di prima comparizione, la contestazione della ricezione della nota di costituzione in mora del 25.8.2016, prodotta già a corredo del ricorso monitorio, atteso che tempestivamente,
in ogni caso, era stata sollevata l'eccezione di prescrizione;
- le note raccomandate prodotte dalla creditrice, datate rispettivamente 24.2.2015 e
25.8.2016, non assurgono a efficace atto interruttivo della prescrizione difettando per entrambe, la prova della spedizione così come della ricezione del plico e, in ogni caso,
la data, certa ex art. 2704 c.c., in cui adempimenti sarebbero stati curati, posto che inoltrata la raccomandata del febbraio 2015 per il tramite di una società privata carente dei poteri certificatori che competono al fornitore del servizio postale universale,
“l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente, pur avendo la
licenza ministeriale per l'espletamento del servizio di invio postale, non può valere a
rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d'impresa resa da un
soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici
e di certificazione…” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello);
- il diritto di credito, non azionato entro il termine ordinario decennale decorrente dal mese di ottobre 2006 "data di inizio degli insoluti" (pag. 10 dell'atto di appello) ovvero dal 12 marzo 2007, data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, è
dunque prescritto;
- l'erronea regolazione delle spese di lite.
6 Si è ritualmente costituita in giudizio in qualità di mandataria Controparte_1
all'incasso di contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_3
A seguito di cessione di portafoglio di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
385/1993 -operata con contratto del 8 giugno 2021 tra e Controparte_3 Controparte_4
- è intervenuta in giudizio Controparte_4
L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Identificato il dies a quo della prescrizione nel 12 marzo 2007, data della comunicazione al debitore della decadenza dal beneficio del termine, la soluzione della vertenza impone di verificare se le due note datate 24.2.2015 e 25.8.2016 con le quali si comunicava al debitore l'intervenuta cessione del credito rispettivamente da
[...]
a Banca Ifis s.p.a. e da questa a e lo si costituiva in mora, CP_9 Controparte_3
abbiamo interrotto il corso, decennale ex art. 2946 c.c., della prescrizione.
La prima di tali note è stata inviata a mezzo di operatore postale privato.
E' opportuno rammentare che il processo di graduale e progressiva liberalizzazione del servizio di notificazione a mezzo posta avviato dal D.lgs. n. 58 del 2011, il quale ha consentito la notificazione, a mezzo operatore di posta privata, degli atti di natura amministrativa, mantenendo invece ferma in capo al servizio di posta universale (Ente
, poi ) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli CP_10 Controparte_11
atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada, si è concluso, con la completa liberalizzazione dei servizi, con la legge 4.8.2017 n. 124. La riserva in favore del gestore universale "nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n.
2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel
7 regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 – la riserva
in via esclusiva a del servizio della notificazione a mezzo posta Controparte_11
degli atti processuali" si correlava all'esclusivo riconoscimento in capo a questi del potere di certificazione della data degli adempimenti ovvero "del diritto speciale, in
virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è
presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce
all'attestazione di attività compiute nell'esercizio delle proprie funzioni” (cfr. Cass.
Ord. n. 7978 del 25 marzo 2024; Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019; Cass.
n. 7679/2022).
Liberalizzato il servizio, il potere certificatorio, indispensabile presidio di certezza dei tempi e delle modalità di svolgimento del servizio, è stato riconosciuto anche agli operatori di posta privata alla condizione che acquisiscano la licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari rilasciata nel rispetto delle prescrizioni della delibera 77/18/CONS del 20 febbraio 2018 che ha approvato il “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio
di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20
novembre 1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del
D.L.G.S. 30 aprile 1992, n. 285)” cui ha fatto seguito il D.M. 19/07/2018 pubblicato in G.U. il 7 settembre 2018.
Tale potere certificatorio, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
si correla all'acquisizione da parte dell'operatore di poste private del prescritto titolo abilitativo, e dunque al rilascio dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento del servizio. "Perché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico
8 raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di
sottoscrizione, occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a
documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e,
quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della
raccomandata (Cass., sez. un., nn. 13452 e 13453/17, cit.). Di contro, la mancanza
della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte
sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della
data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore
che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi." (Cass. S.U. 10.1.2020 n.
299).
Quanto appena osservato vale a maggior ragione nel caso oggetto di esame in cui all'operatore di poste private è stata affidata non la notificazione di un atto giudiziario,
ma più semplicemente l'invio di una raccomandata di costituzione in mora.
L'operatore che ha provveduto alla spedizione e alla consegna della raccomandata del febbraio 2015 a ha dimostrato di essere munito di Parte_1 Controparte_12
licenza individuale per la prestazione dei servizi postali ai sensi dell'art. 1 comma 4
del d. m.
4.2.2000 n. 73, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni in data 25
settembre 2003, integrata in data 29 settembre 2004 in conformità al punto c) del d. m.
4.2.2000 n. 73 art. 1 comma 4, rinnovata con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico in accoglimento dell'istanza della parte del 22.7.2009.
Vale in ogni caso evidenziare, con riguardo all'inoltro del 24.2.2015, che il relativo l'avviso di ricevimento rivela che la raccomandata n. 20010510150038357:
9 - è stata indirizzata in via Ausonia n. 76 in Palermo, ovvero il medesimo indirizzo presso il quale è stato regolarmente notificato il decreto ingiuntivo;
- è stata consegnata il 3 marzo 2015 alle ore 9,03, come confermato dal tracciamento della spedizione predisposto dalla medesima Controparte_12
- la consegna è comunque antecedente alla successiva cessione del credito in favore di ed è dunque certamente intervenuta in tempo utile ai fini interruttivi della CP_3
prescrizione;
- è stata ricevuta dal portiere, come si ricava dall'abbreviazione "port" apposta accanto alla specificazione a stampatello del cognome " ", cognome che, come confermato Per_4
in occasione della successiva notifica del decreto ingiuntivo, corrisponde a quello del portiere dello stabile;
- è sottoscritta dal ricevente.
I dati riferiti appaiono idonei e sufficienti a confermare la presunzione che l'atto di costituzione in mora è pervenuto nella sfera di dominio e controllo del destinatario,
consentendo a questi di acquisire conoscenza del contenuto della comunicazione, e,
per l'effetto, ad assegnare alla costituzione in mora, atto unilaterale recettizio, l'effetto interruttivo del corso della prescrizione previsto dall'art. 2943 comma IV c.c..
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e, in accordo al canone della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (ad eccezione della fase decisionale, liquidata ai minimi in considerazione del mancato
10 deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c.) in € 3.000,00 -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014.
PQM
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
29.11.2019 a in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_13 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2848 del 6 giugno 2019;
condanna l'appellante alla refusione in favore di controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello
di Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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