Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/07/2025, n. 6743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6743 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06743/2025REG.PROV.COLL.
N. 04742/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4742 del 2023, proposto da Intesa San Paolo S.p.A. quale società incorporante di Ubi Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Energetic Source Green Power, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 4850/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.P.A;
Vista la dichiarazione resa a verbale con la quale parte appellante dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Vitale e Fabio Garella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Intesa San Paolo S.p.A, in qualità di società incorporante UBI Leasing S.p.A., chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento prot. gse/p20150087410 del 20 novembre 2015, recante la decadenza dell’impianto fotovoltaico denominato “S.C.N”, sito nel Comune di Poggiorsini (BA), nella parte in cui si chiede a UBI Leasing la restituzione degli incentivi percepiti a titolo di cessionaria del credito.
2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso rilevando, in sintesi, che, a seguito della disposta decadenza, il recupero degli incentivi versati al cessionario costituisce un atto dovuto per il gestore.
3. Con ricorso notificato in data 12 maggio 2023 Intesa San Paolo ha impugnato la sentenza sopra indicata, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. Error in iudicando. Motivazione erronea e perplessa. Contraddittorietà. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 1 e 21 octies comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. Sviamento.
2. Error in iudicando. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 42 D.lgs. 28/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità. Sviamento .
3. Error in iudicando. Sotto diverso ed ulteriore profilo. Motivazione carente, contraddittoria e/o insufficiente. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 42 D.lgs. 28/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità. Sviamento.
4. Si è costituito in resistenza il GSE.
5. All’udienza del 25 marzo 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa su istanza congiunta delle parti.
6. All’udienza del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il collegio prende atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata a verbale dal difensore dell’appellante, a fronte dell’attestazione, parimenti resa a verbale dal difensore della parte appellata, che, a seguito dell’ammissione dell’impianto alla tariffa decurtata, nessun recupero verrà posto in essere nei confronti dell’istituto bancario, ma si procederà ad una mera compensazione con i crediti da conguaglio nei confronti del titolare dell’impianto.
8. Per tali ragioni, il collegio dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio, come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO