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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1606/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1606/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONIO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA S. MARTINO, 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maricla Candeliere e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GARGANO BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N.85/A BARI presso l'Ufficio Avvocatura di CA Puglia Centrale - Agenzia Regionale per la casa e l'abitare
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 27 Sommario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Citazione del contro Parte_1 Controparte_1
II Costituzione in giudizio di Controparte_1
III Fasi di trattazione, istruttoria e precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
A LA COMPETENZA
1. Eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_1
1.2. La clausola contrattuale
2. Il luogo di esecuzione della prestazione.
2.1. Il domicilio del creditore
B LE DOMANDE DEL CONSORZIO
I I. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 136 CP_
1. Decreto di risoluzione da parte di
2. Contestazioni del sulla legittimità del decreto. Parte_1
3. Violazioni procedimentali e sostanziali.
II II. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO EX ART. 159
1. Istanza di scioglimento da parte del . Parte_1
2. Mancata applicabilità dell'articolo 159.
III III. CREDITI DEL Parte_1
1. Pagamento SAL n. 9.
2. Pagamento per lavori successivi.
3. Ritenute di garanzia non restituibili.
IV IV. ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
C LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI ARCA
1. Penale per ritardo.
2. Spese per incarichi di progettazione.
3. Spese per messa in sicurezza.
4. Perdita delle migliorie offerte.
5. Danno da comportamento ingannevole.
6. Danno da insolvenza della compagnia di garanzia.
7. Spese per la pubblica incolumità
pagina 2 di 27 D CONCLUSIONI E SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2021 il Parte_2
; in seguito, anche il ) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 [...]
; in seguito, anche . CP_2 CP_1
Esponeva il Consorzio attore che:
- il e avevo stipulato (26.5.2016) un contratto di appalto relativo alla Parte_1 Controparte_1
costruzione di 106 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Bari;
- il aveva designato come impresa esecutrice IU s.r.l.; Parte_1
- il cantiere era stato consegnato il 12.7.2016; successivamente vi erano state contestazioni in conseguenza di “sottoservizi” (reti infrastrutturali di energia elettrica, gas, telefonia) non indicati nel progetto esecutivo, che interferivano coi lavori, a cui aveva fatto seguito un provvedimento di sospensione dei lavori;
ripresi i lavori vi erano state ulteriori contestazioni, iscritte a riserva;
il S.A.L. n.
9 (per lavori eseguiti pari al 46,726% del totale) non era stato pagato;
il 9 luglio 2018 era stata richiesta una perizia suppletiva e variante per adeguamenti normativi, approvata il 10 luglio 2018; la sospensione parziale dei lavori era stata disposta il 18 luglio 2018;
- in data 27.7.2018 IU era stata commissariata ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014, per fatti di corruzione, con decreto del Prefetto di Bari;
- il commissariamento aveva reso indisponibile il cantiere, impedendo la prosecuzione dei lavori;
- aveva disposto la sospensione totale dei lavori con verbale del 8.8.2018; CP_1
- il giorno successivo alla sospensione, aveva ordinato la ripresa dei lavori, nonostante la CP_1
persistente indisponibilità del cantiere;
Per_
- il commissario dottor aveva replicato il 10 agosto 2018, chiedendo di mantenere la sospensione;
pagina 3 di 27 - erano seguiti vari incontri tra le parti per trovare soluzioni, inclusa la sostituzione dell'impresa esecutrice e la cessione del ramo d'azienda rappresentato dal contratto di appalto;
- il 5 dicembre 2019, il aveva presentato istanza di scioglimento del contratto ai sensi Parte_1
dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010;
- in data 15.6.2020 il aveva proposto formalmente la sostituzione dell'impresa esecutrice;
Parte_1
- in data 16.6.2020 aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 d.l.vo CP_1
163/2006.
Esponeva poi che:
- aveva violato il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 136 d.l.vo 163/2020, non CP_1
formulando contestazioni né assegnando termini per controdeduzioni;
- gli inadempimenti contestati al erano inesistenti o non imputabili, essendo stati causati dal Parte_1
commissariamento, che aveva sottoposto a vincolo il cantiere, impedendo ogni attività;
- la sospensione dei lavori era durata oltre il limite di legge, giustificando lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 159 d.p.r. 207/2010.
Esponeva poi che:
- il aveva subito gravi danni e in particolare un danno curricolare e reputazionale (€ Parte_1
400.000); un danno per lavori eseguiti e non pagati (€ 915.177,89); danni per maggiori onere e danni da sospensione (€ 2.135.674,14).
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia Il Tribunale Ill.mo, disattese e rigettate ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciare sentenza che:
A) accerti e dichiari l'insussistenza ovvero la non imputabilità al degli inadempimenti contestati da Pt_2 [...]
con il decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 relativamente all'esecuzione del contratto Controparte_1
rep. 6220 – prog. 3175, stipulato in data 26.05.2016;
B) accerti e dichiari l'inefficacia degli ordini di servizio prot. n. 22604/2018 del 09.08.2018 e prot. n. 28696/2019 del
Con 22.11.2019 con i quali ha ordinato al la ripresa dei lavori;
Pt_2
pagina 4 di 27 C) accerti e dichiari l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in
Con data 26.05.2016 intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 nonché l'illegittimità e
l'inefficacia della relativa intimazione;
D) accerti e dichiari l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in data 26.05.2016
Con in data anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020;
E) conseguentemente dichiari tenuta e condanni al risarcimento dei danni subiti dal in Controparte_1 Pt_2
dipendenza della risoluzione illegittimamente intimata e, comunque, in dipendenza della mancata esecuzione del contratto
rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in data 26.05.2016 , del pregiudizio all'immagine di operatore del settore, del “danno
curriculare”, costituito dal pregiudizio subito per non poter invocare l'esecuzione contrattuale in oggetto come esperienza
professionale ai fini della propria qualificazione avanti ad altre Stazioni Appaltanti e nell'ambito di altre procedure di
aggiudicazione, in misura pari ad € 400.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata all'esito
dell'istruttoria;
F) in ogni caso, dichiari tenuta e condanni al pagamento dell'importo complessivo di € 915.177,89 Controparte_1
oltre IVA per i titoli sopra esposti al capo III, par. 5, lettere (a), (c), (d), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, dal dovuto al saldo;
G) in ogni caso, dichiari tenuta e condanni al risarcimento dei danni subiti dal per i titoli Controparte_1 Pt_2
sopra esposti al capo III, par. 5, lettere (b) ed (e), in misura pari ad € 2.135.674,14 o nella diversa misura, maggiore o
minore, che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
H) accerti e dichiari che l'escussione della cauzione definitiva prestata dalla parte appaltatrice e richiesta dalla Stazione
Appaltante con lettera prot. n. 14370 del 09.07.2020 è avvenuta in assenza dei presupposti di legge;
I) in ogni caso, con condanna di al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. 2 Controparte_1
D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A., dell'I.V.A. dovuta per legge.”
II
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Esponeva preliminarmente la convenuta che:
pagina 5 di 27 - il tribunale di Bologna era incompetente per territorio, essendo competente il tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 47 del capitolato speciale d'appalto e comunque quale luogo della sede della convenuta e di stipulazione e di esecuzione del contratto.
Esponeva poi che:
- nell'esecuzione del contratto il si era reso responsabile di ritardi e inadempienze, che Parte_1
avevano imposto provvedimenti di sospensione e ordini di ripresa dei lavori;
- l'impresa esecutrice IU s.r.l. era stata commissariata ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014, ma la mancata ripresa dei lavori era comunque imputabile al appaltatore, che non aveva mai Parte_1
provveduto alla sostituzione dell'esecutrice;
- la sospensione del 8.8.2018 era stata disposta unilateralmente dall'impresa esecutrice.
Esponeva poi che:
- la risoluzione del contratto era un atto dovuto, conforme sotto l'aspetto procedimentale e sostanziale alla disciplina di cui all'art. 136 d.l.vo 163/2006;
- il aveva violato gli obblighi di sicurezza, custodia, conservazione e sorveglianza del Parte_1
cantiere;
- l'istanza di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 159 d.p..r. 207/2010 era infondata;
- il aveva accettato senza riserva proroghe e varianti;
Parte_1
- l'escussione della polizza fideiussoria era legittima.
Esponeva poi che, in via riconvenzionale aveva diritto al risarcimento di: CP_1
a) danni contrattuali (€ 1.288.035,41: penale contrattuale, spese per messa in sicurezza, progettazione, ripiegamento cantiere);
b) perdita delle migliorie offerte (€ 3.000.000,00: valore dell' 7 e altre migliorie non Pt_3
realizzate);
c) danni contrattuali ed extracontrattuali (€ 370.851,36: mancata disponibilità della polizza fideiussoria;
€ 1.348.483,25: restituzione dell'anticipazione non coperta da garanzia). pagina 6 di 27 Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“… l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito di Bologna per essere competente il Tribunale di Bari, per tutte le
motivazioni esposte in atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
A) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
B) IN VIA RICONVENZIONALE
1) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t., al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza, come determinato al punto B1 della domanda
riconvenzionale ed in particolare:
C nei maggiori costi che la ha sopportato e dovrà sopportare per il completamento dell'opera per il quale occorrerà
procedere, previo eventuale ripiegamento del cantiere d'ufficio e messa in sicurezza dello stesso, alla progettazione, quindi
all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad altra impresa, con tutte le spese occorrenti oltre
all'incidenza sfavorevole che potrebbe derivarne dal fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto ovverossia l'incremento
del corrispettivo del secondo contratto a farsi conseguente all'adeguamento dei prezzi di mercato, che ovviamente il
tempestivo e corretto adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere: il tutto per un importo di
€1.288.035,41=, comprensivo della penale contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, o per quella maggiore o minore
somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito del comportamento di parte avversa, e che verrà ritenuta di
giustizia.
2) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t. , al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza ed in particolare per la perdita delle migliorie cosi come
esposto al punto B2) della domanda riconvenzionale per un importo complessivo di € 3.000.000,00= , oltre interessi e
rivalutazione.
pagina 7 di 27 3) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti di Parte_2
natura contrattuale ed extra-contrattuale ex art. 2043 c.c., per le motivazioni esposte al punto sub C1) della domanda
riconvenzionale da riconoscersi anche in via equitativa, a parametrarsi nella misura dell'esatto importo della polizza
fideiussoria sostitutiva della cauzione definitiva (€ 370.851,36) progressivamente svincolata in base agli stati di
avanzamento dei lavori, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, maggiorata di interessi e
rivalutazione monetaria.
4) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione della somma erogata in Parte_2
via di anticipazione da parte dell'Agenzia per le motivazioni di cui al punto C2) della domanda riconvenzionale per un
importo di € 1.348.483,25=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e/o di qualsivoglia
richiesta risarcitoria, disporre la compensazione con quanto riconosciuto a favore dell' a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, così come articolato nel presente atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze legali.”.
III
La causa, dopo una serie di rinvii finalizzati a una soluzione transattiva poi non trovata, era posta in decisione, istruita solo documentalmente, all'udienza del 6.3.2025.
La difesa del , “retrocedendo” le proprie pretese risarcitorie a eccezioni riconvenzionali (a Parte_1
seguito del carattere esclusivamente documentale dell'istruttoria) riformulava le conclusioni nel modo seguente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, disattese e rigettate ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciare sentenza che:
A) accerti e dichiari l'insussistenza ovvero la non imputabilità al degli inadempimenti contestati da Pt_2 [...]
con il decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 relativamente all'esecuzione del contratto Controparte_1
rep. 6220 – prog. 3175, stipulato in data 26.05.2016;
pagina 8 di 27 B) accerti e dichiari l'inefficacia degli ordini di servizio prot. n. 22604/2018 del 09.08.2018 e prot. n. 28696/2019 del
Con 22.11.2019 nonché degli altri eventuali ordini di servizio con i quali ha ordinato al la ripresa dei lavori Pt_2
successivamente alla sospensione disposta l'08.08.2018;
C) accerti e dichiari l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in
Con data 26.05.2016, intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 nonché l'illegittimità e
l'inefficacia della relativa intimazione, anche per violazione del procedimento previsto dall'art. 136 D. Lgs. n. 163/2006;
D) accerti e dichiari, per i motivi esposti in atti, l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto rep. 6220 – progr. 3175,
Con stipulato in data 26.05.2016, in data anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico
n. 27 del 16.06.2020 ovvero, comunque, il diritto del di vedersi riconosciuto lo scioglimento di detto contratto Pt_2
ex art. 159 c. 4° D.P.R. n. 207/2010;
E) dichiari tenuta e condanni al pagamento dell'importo complessivo di € 915.177,89 oltre Controparte_1
IVA per i titoli esposti in atto di citazione al capo III, par. 5, lettere (a), (c), (d), oltre rivalutazione monetaria ed interessi
nella misura prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, dal dovuto al saldo;
F) accerti e dichiari che l'escussione della cauzione definitiva prestata dalla parte appaltatrice e richiesta dalla Stazione
Appaltante con lettera prot. n. 14370 del 09.07.2020 è avvenuta in assenza dei presupposti di legge;
G) rigetti perché inammissibili e/o infondate tutte le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta;
H) in via subordinata, qualora risulti fondata ed accoglibile alcuna delle domande riconvenzionali avanzate da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
a. accerti il diritto di al risarcimento dei danni subiti in dipendenza: (i) della risoluzione illegittimamente Pt_2
intimata da;
(ii) dell'avvenuta iscrizione da parte di Casellario Informatico ex art. Controparte_1 Pt_4
213 c. 10° D. Lgs. n. 50/2016; (iii) del pregiudizio all'immagine di operatore del settore (iv) della mancata esecuzione del
contratto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in data 26.05.2016; (v) del “danno curriculare” costituito dal pregiudizio
subito per non poter invocare l'esecuzione contrattuale in oggetto come esperienza professionale ai fini della propria
qualificazione avanti ad altre Stazioni Appaltanti e nell'ambito di altre procedure di aggiudicazione, in misura da
determinarsi in via equitativa;
pagina 9 di 27 b. accerti il diritto di al risarcimento dei danni subiti per i titoli esposti in atto di citazione al capo III, par. 5, Pt_2
lettere (b) ed (e), in misura pari ad € 2.135.674,14 o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi se del caso
in via equitativa;
e conseguentemente rigetti tutte le domande riconvenzionali avanzate da nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta per compensazione con i maggiori crediti del accertati come sopra;
Pt_2
I) in via ulteriormente subordinata, fermo l'accertamento dei maggiori crediti del ai sensi delle precedenti Pt_2
lettere H.a) e H.b), riduca secondo equità, anche considerato il concorso del fatto colposo del creditore, la penale
contrattuale richiesta da e comunque limiti le sue pretese a quanto effettivamente allegato e Controparte_1
provato;
J) in ogni caso, condanni al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. 2 Controparte_1
D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A., dell'I.V.A. dovuta per legge.”
La difesa di confermava le conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LA COMPETENZA
1. Secondo CA, il tribunale di Bologna è incompetente per territorio a conoscere delle domande proposte dal , in primo luogo perché l'art. 47 del capitolato speciale d'appalto prevede che: Parte_1
“La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale”.
1.2. L'eccezione non può essere accolta, dal momento che la clausola non prevedere una competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Bari, ma soltanto esclude la competenza arbitrale.
Non assume rilievo la circostanza che al foro di Bari siano devolute “tutte le controversie” derivanti dal contratto, dal momento che la formula individua semplicemente l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (così Cass. 1838/2018, in motivazione: “… è stato chiarito proprio che
l'espressione "per qualsiasi controversia" è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale”).
pagina 10 di 27 2. Secondo CA, posto che la sede della convenuta è in Bari e che il contratto è stato lì stipulato, il tribunale di Bologna non è competente neanche sulla base del residuo criterio del giudice del luogo di esecuzione della prestazione, perché la prestazione contrattuale deve essere eseguita nel circondario di
Bari.
2.1. Anche sotto questo profilo l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.
Il ha domandato – tra l'altro – il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti (punto E Parte_1
delle conclusioni definitive, punto F di quelle in citazione: € 507.680,45 oggetto del SAL 9 e relativo certificato di pagamento;
€ 377.735,58 per lavori eseguiti successivamente;
€ 29.761,96 per ritenute di garanzia da restituire a contratto sciolto).
Non vi è dubbio che per lo meno il credito documentato dal SAL 9 sia liquido e che l'obbligazione avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro liquida debba essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.c.).
Il domicilio del creditore va individuato in Bologna.
Il , infatti, in adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha Parte_1
indicato come proprio conto “d'appoggio” quello n. 100000103351 acceso presso la BANCA
PROSSIMA s.p.a., sportello di Via dei Mille n. 4, Bologna.
L'obbligazione di pagamento tramite bonifico può dirsi adempiuta solo con l'accredito (definitivo) sul conto del beneficiario ("il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del creditore ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico
e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso": così Cass. 149/2003, in motivazione).
Dunque, il domicilio del creditore coincide con lo sportello bancario in via dei Mille a Bologna.
Riconosciuta la competenza del tribunale di Bologna, quale giudice del luogo di esecuzione della prestazione, per la domanda di pagamento del credito relativo al SAL 9, deve essere riconosciuta la pagina 11 di 27 competenza del tribunale adito anche per le altre domande, che sono tutte connesse a quella di pagamento.
B. LE DOMANDE DEL Parte_1
I. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 136
1. Con decreto del 16.6.2020 l'amministratore unico di CA ha dichiarato risolto in danno del il contratto di appalto del 26.5.2016 “per grave inadempimento, ritardi e Controparte_4
negligenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. n° 163/2006 (norma applicabile in virtù di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) e dell'art. 57 del capitolato speciale
d'appalto;”.
2. Il ha contestato la legittimità e l'efficacia del decreto sia sotto il profilo procedimentale Parte_1
che sotto quello sostanziale.
3. A giudizio del collegio le contestazioni del sono fondate. Parte_1
3.1. Violazioni procedimentali
3.1.1. Secondo il , ha violato le regole procedimentali fissate dall'art. 136 sopra citato. Parte_1 CP_1
L'art. 136, come noto, dispone che:
““
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
pagina 12 di 27
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto”.
Come si vede, la norma dispone che sia formulata una contestazione degli addebiti all'appaltatore; che sia assegnato all'appaltatore un termine per controdeduzioni;
che, esaminate le controdeduzioni o scaduto il termine senza presentazione di controdeduzioni, la stazione appaltante decreti la risoluzione.
Secondo il , non ha preventivamente formulato le contestazioni e non ha assegnato il Parte_1 CP_1
termine per controdedurre, compromettendo un regolare contraddittorio sulla sussistenza degli inadempimenti e sulla possibilità di superarli.
3.1.2. Secondo le regole procedimentali sono state rispettate, perché gli addebiti sono stati CP_1
contestati mediante diffide, ordini di servizio e inviti alla sostituzione dell'impresa esecutrice, con assegnazione di termini per adempiere o controdedurre, a cui il non ha mai ottemperato. Parte_1
3.1.3. A giudizio del collegio, le difese della convenuta non possono essere interamene condivise.
Occorre distinguere gli inadempimenti imputati al . Parte_1
a) Mancata sostituzione dell'impresa esecutrice nell'ultima diffida inviata al (quella del 22.11.2019), ha contestato il ritardo nei lavori CP_1 Parte_1
e la mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e ha diffidato a riprenderli anche per il CP_4
tramite di una diversa impresa;
ha assegnato il termine di venti giorni per riprendere i lavori e ha avvertito che, in mancanza, si sarebbe provveduto con la risoluzione in danno.
pagina 13 di 27 Come si vede, pur in assenza di uno specifico termine per controdeduzioni, la diffida consentiva al di conoscere la valutazione della stazione appaltante in ordine alla gravità della mancata Parte_1
sostituzione dell'impresa esecutrice e alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione, così come il termine per adempiere consentiva di fatto anche di controdedurre.
Dunque può ritenersi che, rispetto all'inadempimento costituito dalla mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e dalla mancata ripresa dei lavori dopo il commissariamento, il procedimento di cui all'art. 136 sia stato sostanzialmente rispettato.
b) Altri inadempimenti
Il decreto di risoluzione dell'appalto (una ventina di pagine) contiene tutta la storia del rapporto contrattuale, comprese le contestazioni reciprocamente sollevate, le riserve, le diffide e gli ordini di servizio susseguitisi nel tempo.
Secondo tutti gli addebiti menzionati nel decreto confluiscono nel configurare la causa della CP_1
risoluzione.
A giudizio del collegio, tuttavia, rispetto a questi altri addebiti, non meglio selezionati, non può dirsi rispettato il procedimento di cui all'art. 136.
La diffida del 9.8.2018 e quella del 13.9.2018 (i documenti 24 e 25 della convenuta;
la seconda in realtà non può nemmeno dirsi una diffida), pur contestando l'arbitraria sospensione dei lavori e intimando l'adozione delle misure necessarie a riprenderli, non avvertono che il mancato adempimento darà luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, che neppure viene menzionato, e quindi non possono costituire attuazione del procedimento che l'articolo 136 prevede.
Analogamente non possono ricondursi al procedimento dell'art. 136 gli ordini di servizio che non mettono in correlazione l'inadempimento dell'ordine e la risoluzione del contratto.
Quanto all'ordine di servizio n. 6 del 17.12.2019, esso avverte che, non ottemperando alle prescrizioni impartite, verrà richiesta al responsabile del procedimento l'adozione delle procedure di risoluzione contrattuale di cui all'art. 136, ma l'ordine ha a oggetto le lavorazioni “sinora non ancora eseguite a far data dal 9.8.2018”, cioè le lavorazioni successive alla sospensione disposta dopo il pagina 14 di 27 commissariamento di IU, con esclusione quindi di eventuali inadempimenti riferibili al periodo anteriore.
In conclusione, pertanto, il procedimento di cui all'art. 136 può dirsi essere stato correttamente attivato solo per l'addebito costituito dalla mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e dalla mancata ripresa dei lavori dopo la sospensione del 8.8.2018 e solo in relazione a queste contestazioni occorre verificare se l'addebito sia fondato.
In relazione agli altri addebiti il provvedimento di risoluzione è invece nullo per violazione delle disposizioni procedimentali.
3.2. L'addebito di mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e di mancata ripresa dei lavori dopo il commissariamento nel termine assegnato
3.2.1. Lo svolgimento del rapporto e la ricerca di una soluzione concordata
È documentalmente provato (ed è sostanzialmente pacifico) che:
- in data 27.7.2018 IU s.r.l., l'impresa esecutrice dei lavori, è stata “commissariata” dal
Prefetto di Bari ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2024, convertito con modifiche dalla legge 144/2014;
- per effetto del decreto, la gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto in questione, è stata interamente attribuita agli amministratori straordinari nominati dal
Prefetto, con contestuale sospensione dei poteri dei titolari dell'impresa;
Per_
- in data 3.8.2018 l'amministratore straordinario dottor (il primo a essere nominato, altri ne sono stati nominati in seguito) ha comunicato che doveva essere interrotta ogni attività lavorativa di cantiere
(oltre alle attività gestionali);
- il medesimo 3.8.2018 il dottor per IU ha risposto di aver messo in sicurezza il CP_5
cantiere e di aver interrotto le attività lavorative;
- in data 8.8.2018 CA, dopo aver dato atto del decreto del prefetto, della comunicazione del commissario e della risposta di IU, ha disposto (con un “verbale di sospensione” a firma del direttore dei lavori) la sospensione dei lavori “precisando che i medesimi saranno ripresi non appena saranno stati rimossi i motivi che hanno indotto la presente sospensione”; pagina 15 di 27 - il giorno successivo, 9.8.2018, ha diffidato il a “mettere in atto immediatamente tutti i CP_1 Parte_1
provvedimenti necessari per il regolare proseguimento dei lavori nel rispetto del contratto di appalto,
e consentire l'adozione di nuovi, indispensabili e consequenziali ordini di servizio per l'immediata ripresa dei lavori…”;
Per_
- il 10.8.2018 l'amministratore straordinario dottor ha chiesto ad “la remissione della diffida CP_1
“ad horas””, ribadendo che “i lavori devono essere tenuti sospesi sino a nuova indicazione”;
- successivamente ci sono stati incontri (settembre 2018; marzo 2019; maggio 2019) e interlocuzioni tra il e gli amministratori straordinari di IU per risolvere la situazione di stallo CP_1 Parte_1
creatasi; sono state valutate sia l'ipotesi di una risoluzione consensuale del contratto, sia quella di cessione del ramo d'azienda a IU, sia quella della sostituzione dell'impresa esecutrice;
- il 22.11.2019, come si è già visto, ha diffidato il alla ripresa dei lavori;
CP_1 Parte_1
- in data 4.12.2019 gli amministratori straordinari hanno comunicato al Prefetto che l'impresa commissariata non aveva la possibilità di completare l'opera;
- a gennaio e a maggio 2020 vi sono stati ulteriori incontri per cercare una soluzione concordata;
- il 15.6.2020 il ha proposto la sostituzione dell'impresa esecutrice;
Parte_1
- il 16.6.2020 CA ha emesso il decreto di risoluzione.
Come è evidente già dal solo riepilogo degli eventi, non vi è stata inerzia del nella ricerca di Parte_1
una soluzione né indisponibilità alla sostituzione dell'impresa esecutrice, ma semplicemente non si è trovata un'intesa tra tutte le parti interessate.
Non vi è poi dubbio che un'intesa fosse necessaria anche con gli amministratori straordinari di
IU, perché gli amministratori avevano, per effetto del decreto prefettizio, la disponibilità esclusiva del cantiere e senza il cantiere i lavori evidentemente non potevano riprendere.
Quanto alle responsabilità della mancata intesa, non vi è prova che esse vadano imputate al . Parte_1
pagina 16 di 27 Al contrario, nella relazione conclusiva degli amministratori straordinari del 29.11.2019, si legge che è stato il comportamento contraddittorio di a determinare l'inutile decorso del tempo;
questo il CP_1
brano di interesse:
E più avanti, nella medesima relazione, si legge:
Si desume da ciò che il ritardo nella scelta della soluzione da adottare (risoluzione consensuale, cessione del ramo di azienda, sostituzione dell'impresa esecutrice), fino a tutto il novembre 2019, non è dipeso dal , ma piuttosto da (e, per altro verso, dagli amministratori straordinari stessi, Parte_1 CP_1
che hanno cercato – fino al 4.12.2029, come si è visto – di reperire i mezzi finanziari per far eseguire il contratto a IU).
Nemmeno nel periodo successivo (dicembre 2019 – giugno 2020) può ravvisarsi una colpevole inerzia del nella sostituzione dell'impresa esecutrice dei lavori. Parte_1
Si legge nel decreto di risoluzione che:
- a gennaio (il 20.1.2020) “si teneva presso la sede dell'Agenzia un ulteriore incontro con i rappresentanti del , per valutare definitivamente ogni possibilità conciliativa come da Parte_1
pagina 17 di 27 richiesta dell'appaltatrice ove, in particolare, il premeva per l'ipotesi di una risoluzione Parte_1
consensuale mediante la corresponsione di una somma forfettaria a titolo di risarcimento, da versare in favore dell'Agenzia ovvero, in alternativa, una definizione transattiva che prevedesse il completamento dell'opera da parte di una diversa impresa consorziata”;
- a febbraio (18.2.2020) “con nota prot.n.3880 del 18.02.2020, il responsabile del procedimento e la
D.L. invitavano i nuovi Amministratori [a gennaio il Prefetto aveva nominato nuovi amministratori, in sostituzione di quelli dimessisi a dicembre 2019] a voler fissare una data, a loro più congeniale, per un incontro presso gli Uffici dell' finalizzato a illustrare e fornire loro tutti gli Controparte_1
eventuali chiarimenti in merito alle vicende dell'appalto, ma contestualmente rappresentavano agli stessi la necessità di doversi dapprima interfacciare con il ”; Controparte_4
- successivamente venivano emessi alcuni ordini di servizio relativi al ripristino della sicurezza nel cantiere;
- in aprile (il 7.4.2020) “il responsabile del procedimento, stante tutto quanto sopra rappresentato, ritenendo sussistenti i presupposti per attivare le procedure di risoluzione in danno del contratto di appalto sottoscritto tra il e l' presentava formale Controparte_4 Controparte_1
proposta all'Amministrazione, evidenziando:
1. l'allungamento dei tempi contrattuali, oltre ogni limite fissato dalla legge, …;
2. il mancato rispetto del livello di sicurezza del cantiere;
3. il mancato rispetto degli obblighi contrattuali che vedono responsabile l'appaltatore della conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere e del mantenimento in piena efficienza del cantiere stesso e delle sue installazioni;
4. il mancato rispetto dell'ulteriore onere contrattuale relativo alla sorveglianza del cantiere sia di giorno che di notte (dovuto persino nei periodi di sospensione dei lavori) di tutti i materiali e mezzi
d'opera esistenti nel cantiere, delle opere costruite o in corso di costruzione;
”
- a maggio (6.5.2020) “seguiva un nuovo incontro in data 06.05.2020, in modalità telematica, tra i rappresentanti dell'Organo Commissariale, l' e lo stesso Controparte_1 Parte_1
pagina 18 di 27 , nonché la trasmissione, giusta nota prot.n°9055 dell'11.05.2020, di un'ulteriore CP_4
manifestazione di disponibilità del alla definizione di intese tra le parti in ordine all'utile Parte_1
assetto del rapporto contrattuale degli appalti in questione, ma che di fatto non sortivano effetti novativi sulle posizioni assunte dalle parti” (il proponeva una risoluzione consensuale con il Parte_1
possibile versamento in favore di di € 624.305,14; riteneva che solo per far fronte al CP_1 CP_1
completamento dei lavori sarebbero stati necessari almeno € 923.892,74, fermo l'impegno dei commissari di IU per la realizzazione delle opere di variante (valore circa 200.000 euro) e delle migliorie offerte in sede di gara (valore circa 4.500.000 euro);
- il 15 giugno 2020 il (che il 5 dello stesso mese aveva appreso dalla stampa che aveva Parte_1 CP_1
annunciato “la rescissione in danno dell'impresa aggiudicataria”, come si legge nella comunicazione del 8 giugno) comunicava (ad e agli amministratori straordinari di IU, oltre CP_4 CP_1
che al Prefetto e all' che per sostituire IU nell'esecuzione dei lavori relativi Pt_4
all'appalto di Madonnella aveva individuato la consorziata e che confidava di Parte_5
poter giungere ad analoga procedura per l'appalto San OL (l'oggetto della presente causa), chiedendo la fissazione di un ulteriore incontro;
- il 16 giugno decretava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136. CP_1
La sequenza degli avvenimenti mostra che, fino agli inizi di maggio 2020, le parti (tutte le parti:
, e amministratori straordinari) hanno continuato a cercare una soluzione concordata Parte_1 CP_1
della crisi, anche diversa dalla sostituzione dell'impresa esecutrice, e ciò implica la sostanziale accettazione, da parte di dell'inosservanza del termine di venti giorni indicato nella diffida di CP_1
novembre 2019 e, di conseguenza, la scarsa rilevanza del ritardo ai fini della risoluzione del contratto.
Peraltro, come si è visto, nella nota del 7.4.2020 il responsabile del procedimento scriveva di ritenere
“sussistenti i presupposti per attivare le procedure di risoluzione in danno del contratto di appalto”, così lasciando intendere che, in quel momento, anche nella prospettiva di CA la procedura di risoluzione non era da considerarsi in corso e andava piuttosto “attivata”.
pagina 19 di 27 CA invece, in giugno, senza dare alcuna formale comunicazione della volontà di interrompere le trattative e di attivare (o riattivare) la procedura ai sensi dell'art. 136, ha emesso il decreto di risoluzione “in danno”.
3.2.2. Non gravità del ritardo e invalidità del provvedimento di risoluzione
È implicito nelle considerazioni che precedono che, a giudizio del collegio, l'inadempimento e il ritardo contestati non possono considerarsi gravi, perché conseguenza della scelta a lungo condivisa di cercare soluzioni alternative alla sostituzione dell'impresa esecutrice.
È chiaro che, se le trattative sono rimaste aperte per mesi, si deve presumere che vi fosse un interesse anche della stazione appaltante alla loro prosecuzione e quindi, specularmente, uno scarso interesse al rispetto del termine fissato per l'adempimento.
Costituisce quindi violazione dei doveri di buona fede l'aver bruscamente messo da parte la disponibilità a trattare, senza dar tempo al di adeguarsi alle definitive decisioni della Parte_1
committente.
Ne segue che il provvedimento di risoluzione, adottato in difetto del necessario presupposto della gravità dell'inadempimento, deve essere annullato.
II. LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 159 COMMA 4 D.P.R. 207/2010
1. Il , con nota del 05.12.2019, ha presentato alla stazione appaltante istanza di scioglimento Parte_1
del contratto di appalto ai sensi dell'art. 159 c. 4° del D.P.R. n. 207/2010, in ragione dell'intervenuto decorso dei tempi di sospensione massimi stabiliti dalla legge.
Ha quindi chiesto nel presente giudizio che fosse dichiarato l'avvenuto scioglimento dell'appalto, in data anteriore alla risoluzione intimata da ovvero, comunque, il diritto di di vedersi CP_1 Pt_2
riconosciuto lo scioglimento di detto contratto ex art. 159 c. 4° D.P.R. n. 207/2010.
2. La domanda non può essere accolta.
L'art. 159 comma 4 citato dispone che:
pagina 20 di 27 “
4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo' richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.”.
La norma, come si vede, si applica nei casi di cui all'art. 158 comma 2, il quale prevede che:
“
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.”.
Il “verbale di sospensione” del 8.8.2018, tuttavia, non fa menzione dell'art. 158 e nemmeno di uno stato di necessità.
Ne deriva che l'art. 159 comma 4 non può trovare applicazione.
III. I CREDITI DEL Parte_1
1. Il ha chiesto in primo luogo il pagamento della somma di € 507.680,45, oltre i.v.a., Parte_1
derivante dall'approvazione del SAL n. 9, per il quale è stato emesso il certificato di pagamento del
19.6.2018.
Secondo CA, la somma non è dovuta, perché (così si legge nel decreto di risoluzione riportato in comparsa di costituzione) “il subappaltatore 'Edil 2000 di con sede in Triggiano Controparte_6
(BA), non risultava in regola con i versamenti contributivi e di tanto ne veniva data comunicazione al
Consorzio e all'Impresa consorziata”.
A giudizio del collegio la difesa di è infondata. CP_1
pagina 21 di 27 Ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. a) del capitolato speciale d'appalto, “l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all'acquisizione del DURC, dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
”.
Dunque si deve presumere che, se il certificato è stato emesso, il DURC dei subappaltatori fosse stato acquisito.
Depone in favore della presunzione il fatto che non siano concretamente indicate le comunicazioni con cui la mancanza del DURC sarebbe stata segnalata al e a IU. Parte_1
2. Il ha poi chiesto il pagamento della somma di € 377.735,58, oltre i.v.a., per lavori eseguiti Parte_1
successivamente all'approvazione del SAL n. 9.
Il credito risulta dalla relazione sullo stato di consistenza delle opere eseguite del 2.10.2020, dove si legge che residua a favore dell'impresa appunto il credito sopra indicato.
Il credito, nella sua astratta sussistenza, non è contestato da che si limita a opporre propri CP_1
controcrediti (di cui si dirà), e deve essere riconosciuto.
3. In terzo luogo il ha chiesto il pagamento della somma di € 29.761,96, oltre i.v.a., per Parte_1
ritenute di garanzia che ormai, a contratto sciolto, devono essere restituite all'appaltatore.
Come si è visto, secondo il tribunale il contratto non è sciolto e le ritenute di garanzia non devono quindi essere restituite.
IV. L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
Il ha chiesto che fosse accerto che l'escussione da parte di della cauzione definitiva con Parte_1 CP_1
comunicazione del 9.7.2020 era avvenuta in assenza dei presupposti di legge.
La domanda deve essere accolta.
Con la comunicazione sopra richiamata ha chiesto alla compagnia assicuratrice di incamerare la CP_1
cauzione definitiva prestata a favore del , essendo intervenuta la risoluzione in danno del Parte_1
contratto di appalto.
pagina 22 di 27 Il decreto di risoluzione in danno, come si è visto, deve essere annullato e conseguentemente non sussiste il diritto di incamerare la cauzione definitiva.
C. LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI CP_1
1. ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 1.158.107,30 a titolo di penale CP_1
per ritardo.
La domanda non può essere accolta.
non ha allegato quali siano i periodi di ritardo che dovrebbero generare la penale e non è onere né CP_1
della controparte né del tribunale desumere dai documenti prodotti le possibili allegazioni.
Si è già visto, peraltro, che per un lungo arco di tempo i lavori sono stati bloccati a causa di un provvedimento dell'autorità prefettizia, cosa che di per sé comporta l'impossibilità di adempiere.
Ne segue che la domanda è generica e carente di prova e che deve essere respinta.
2. ha poi chiesto il pagamento degli “esborsi già sostenuti pari ad € 91.800,00 per l'affidamento CP_1
di incarico di ingegneria ed architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo per il completamento dell'opera di San OL”.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 138 d.lvo 163/2006 (nel testo all'epoca vigente), “l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa
i lavori” è determinato in sede di liquidazione finale dei lavori, mentre nel caso di specie la liquidazione non vi è ancora stata.
Si è peraltro già esclusa la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore.
In ogni caso non vi è prova che abbia effettivamente sostenuto tale spesa. CP_1
3. ha chiesto il pagamento di € 23.218,36, pretesi “per la chiusura degli accessi al piano terra CP_1
(varchi) dell'edificio e della messa in sicurezza delle portefinestre” e di € 8.820,00, pretesi “per ripristino, fornitura e posa in opera della recinzione”, nonché di € 6.089,75 dovuti “per interventi eseguiti per fronteggiare situazioni di pericolo sulle aree di cantiere”.
pagina 23 di 27 La domanda non può essere accolta.
In primo luogo, si deve rilevare che dell'effettivo esborso di tali somme non vi è prova.
In ogni caso, occorre osservare che il cantiere, dopo la sospensione del 8.8.2018, non è più stato nella disponibilità del . Parte_1
Le chiavi del cantiere sono state tenute dall'organo commissariale sino al 10.12.2019, come si legge nel verbale in pari data prodotto dall'attore come documento 52.
In quella occasione i commissari dimissionari hanno restituito le chiavi al socio unico di IU
(il dottor e non al . CP_7 Parte_1
Successivamente, (il 29.1.2020, come si è visto), venivano nominati dal prefetto i nuovi amministratori straordinari.
Dunque è a IU e ai suoi amministratori straordinari che deve essere chiesto il rendiconto della gestione del cantiere.
4. ha chiesto il pagamento della somma di € 3.000.000,00 per la “perdita delle migliori offerte dal CP_1
in sede di gara”. Parte_1
La domanda non può essere accolta.
Non ci è prova dell'effettiva misura delle migliorie perdute, così come non vi è uno scioglimento del contratto imputabile al . Parte_1
5. ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al “comportamento ingannevole ed in mala CP_1
Cont fede del ” consistito nell'omettere di riferire ad che la Compagnia CBL Insurance, che Parte_1
aveva rilasciato la polizza fideiussoria in sostituzione della cauzione definitiva, era stata sottoposta in
Irlanda alla procedura di liquidazione.
La domanda non può essere accolta.
Esclusa la risoluzione in danno, va anche escluso il diritto all'escussione della garanzia definitiva.
In ogni caso nulla dimostra che il abbia colpevolmente taciuto circostanze, inerenti alla Parte_1
compagnia assicuratrice, di cui era a conoscenza. pagina 24 di 27 6. ha chiesto il risarcimento di un danno pari a € 1.348.483,25, derivante dall'insolvenza di CP_1
che aveva rilasciato una polizza assicurativa a garanzia del recupero Parte_6
dell'anticipazione lavori, limitatamente ai lavori eventualmente non eseguiti.
La domanda non può essere accolta.
Nella polizza prodotta da (documento 30) è previsto espressamente che IU è l'unico CP_1
contraente responsabile in ordine all'eventuale restituzione dell'anticipazione e che il è Parte_1
esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a tale restituzione;
questo il passo d'interesse:
7. ha chiesto infine il pagamento di € 32.038,71 per far fronte a situazioni di pericolo per la CP_1
pubblica incolumità, esborsi comprovati dai documenti 67-73 depositati con la terza memoria.
La domanda non può essere accolta.
I documenti sono (tutti tranne il primo, che è una diffida allo sgombero e non documenta alcuna spesa) di formazione anteriore alla scadenza del temine per il deposito della prima memoria istruttoria e, come tali, sono inammissibili.
La pretesa risarcitoria è quindi del tutto carente di prova e va respinta, senza necessità di esaminare l'astratta configurabilità del diritto.
D. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere respinta;
devono essere accolte le domande del di annullamento del decreto di risoluzione, di condanna al Parte_1
pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti e di accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta di escutere la cauzione definitiva.
pagina 25 di 27 Devono essere respinte la domanda del di accertamento dello scioglimento del contratto ai Parte_1
sensi dell'art. 159 comma 4 d.p.r. 207/2010 e le domande riconvenzionali di CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 30.256,00, di cui per spese € 1.063,00
e per compensi professionali € 29.193,00 (€ 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
[...]
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara la competenza per territorio del tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa a conoscere delle domande proposte da Parte_1 Parte_2
[...]
b) annulla il decreto di risoluzione ai sensi dell'art. 136 d.l.vo 163/2006 del contratto di appalto sottoscritto in data 26.5.2016 dal e da;
Controparte_4 Controparte_1
c) respinge la domanda di accertamento dello scioglimento del medesimo contratto di appalto ai sensi dell'art. 159 comma 4 d.p.r. 207/2010;
d) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del attore della Controparte_1 Parte_1
somma di € 507.680,45, oltre i.v.a. e della somma di € 377.735,58, oltre i.v.a., oltre interessi dalla domanda al saldo;
e) dichiara che non ha diritto di escutere la cauzione definitiva;
Controparte_1
f) respinge le domande riconvenzionali di;
Controparte_1 pagina 26 di 27 g) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi € 30.256,00, di cui per spese € 1.063,00 e per compensi professionali € 29.193,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 1.10.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1606/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONIO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in PIAZZA S. MARTINO, 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maricla Candeliere e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GARGANO BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N.85/A BARI presso l'Ufficio Avvocatura di CA Puglia Centrale - Agenzia Regionale per la casa e l'abitare
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 27 Sommario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Citazione del contro Parte_1 Controparte_1
II Costituzione in giudizio di Controparte_1
III Fasi di trattazione, istruttoria e precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
A LA COMPETENZA
1. Eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CP_1
1.2. La clausola contrattuale
2. Il luogo di esecuzione della prestazione.
2.1. Il domicilio del creditore
B LE DOMANDE DEL CONSORZIO
I I. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 136 CP_
1. Decreto di risoluzione da parte di
2. Contestazioni del sulla legittimità del decreto. Parte_1
3. Violazioni procedimentali e sostanziali.
II II. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO EX ART. 159
1. Istanza di scioglimento da parte del . Parte_1
2. Mancata applicabilità dell'articolo 159.
III III. CREDITI DEL Parte_1
1. Pagamento SAL n. 9.
2. Pagamento per lavori successivi.
3. Ritenute di garanzia non restituibili.
IV IV. ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
C LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI ARCA
1. Penale per ritardo.
2. Spese per incarichi di progettazione.
3. Spese per messa in sicurezza.
4. Perdita delle migliorie offerte.
5. Danno da comportamento ingannevole.
6. Danno da insolvenza della compagnia di garanzia.
7. Spese per la pubblica incolumità
pagina 2 di 27 D CONCLUSIONI E SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2021 il Parte_2
; in seguito, anche il ) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 [...]
; in seguito, anche . CP_2 CP_1
Esponeva il Consorzio attore che:
- il e avevo stipulato (26.5.2016) un contratto di appalto relativo alla Parte_1 Controparte_1
costruzione di 106 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Bari;
- il aveva designato come impresa esecutrice IU s.r.l.; Parte_1
- il cantiere era stato consegnato il 12.7.2016; successivamente vi erano state contestazioni in conseguenza di “sottoservizi” (reti infrastrutturali di energia elettrica, gas, telefonia) non indicati nel progetto esecutivo, che interferivano coi lavori, a cui aveva fatto seguito un provvedimento di sospensione dei lavori;
ripresi i lavori vi erano state ulteriori contestazioni, iscritte a riserva;
il S.A.L. n.
9 (per lavori eseguiti pari al 46,726% del totale) non era stato pagato;
il 9 luglio 2018 era stata richiesta una perizia suppletiva e variante per adeguamenti normativi, approvata il 10 luglio 2018; la sospensione parziale dei lavori era stata disposta il 18 luglio 2018;
- in data 27.7.2018 IU era stata commissariata ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014, per fatti di corruzione, con decreto del Prefetto di Bari;
- il commissariamento aveva reso indisponibile il cantiere, impedendo la prosecuzione dei lavori;
- aveva disposto la sospensione totale dei lavori con verbale del 8.8.2018; CP_1
- il giorno successivo alla sospensione, aveva ordinato la ripresa dei lavori, nonostante la CP_1
persistente indisponibilità del cantiere;
Per_
- il commissario dottor aveva replicato il 10 agosto 2018, chiedendo di mantenere la sospensione;
pagina 3 di 27 - erano seguiti vari incontri tra le parti per trovare soluzioni, inclusa la sostituzione dell'impresa esecutrice e la cessione del ramo d'azienda rappresentato dal contratto di appalto;
- il 5 dicembre 2019, il aveva presentato istanza di scioglimento del contratto ai sensi Parte_1
dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010;
- in data 15.6.2020 il aveva proposto formalmente la sostituzione dell'impresa esecutrice;
Parte_1
- in data 16.6.2020 aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 d.l.vo CP_1
163/2006.
Esponeva poi che:
- aveva violato il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 136 d.l.vo 163/2020, non CP_1
formulando contestazioni né assegnando termini per controdeduzioni;
- gli inadempimenti contestati al erano inesistenti o non imputabili, essendo stati causati dal Parte_1
commissariamento, che aveva sottoposto a vincolo il cantiere, impedendo ogni attività;
- la sospensione dei lavori era durata oltre il limite di legge, giustificando lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 159 d.p.r. 207/2010.
Esponeva poi che:
- il aveva subito gravi danni e in particolare un danno curricolare e reputazionale (€ Parte_1
400.000); un danno per lavori eseguiti e non pagati (€ 915.177,89); danni per maggiori onere e danni da sospensione (€ 2.135.674,14).
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia Il Tribunale Ill.mo, disattese e rigettate ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciare sentenza che:
A) accerti e dichiari l'insussistenza ovvero la non imputabilità al degli inadempimenti contestati da Pt_2 [...]
con il decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 relativamente all'esecuzione del contratto Controparte_1
rep. 6220 – prog. 3175, stipulato in data 26.05.2016;
B) accerti e dichiari l'inefficacia degli ordini di servizio prot. n. 22604/2018 del 09.08.2018 e prot. n. 28696/2019 del
Con 22.11.2019 con i quali ha ordinato al la ripresa dei lavori;
Pt_2
pagina 4 di 27 C) accerti e dichiari l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in
Con data 26.05.2016 intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 nonché l'illegittimità e
l'inefficacia della relativa intimazione;
D) accerti e dichiari l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in data 26.05.2016
Con in data anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020;
E) conseguentemente dichiari tenuta e condanni al risarcimento dei danni subiti dal in Controparte_1 Pt_2
dipendenza della risoluzione illegittimamente intimata e, comunque, in dipendenza della mancata esecuzione del contratto
rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in data 26.05.2016 , del pregiudizio all'immagine di operatore del settore, del “danno
curriculare”, costituito dal pregiudizio subito per non poter invocare l'esecuzione contrattuale in oggetto come esperienza
professionale ai fini della propria qualificazione avanti ad altre Stazioni Appaltanti e nell'ambito di altre procedure di
aggiudicazione, in misura pari ad € 400.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata all'esito
dell'istruttoria;
F) in ogni caso, dichiari tenuta e condanni al pagamento dell'importo complessivo di € 915.177,89 Controparte_1
oltre IVA per i titoli sopra esposti al capo III, par. 5, lettere (a), (c), (d), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, dal dovuto al saldo;
G) in ogni caso, dichiari tenuta e condanni al risarcimento dei danni subiti dal per i titoli Controparte_1 Pt_2
sopra esposti al capo III, par. 5, lettere (b) ed (e), in misura pari ad € 2.135.674,14 o nella diversa misura, maggiore o
minore, che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria;
H) accerti e dichiari che l'escussione della cauzione definitiva prestata dalla parte appaltatrice e richiesta dalla Stazione
Appaltante con lettera prot. n. 14370 del 09.07.2020 è avvenuta in assenza dei presupposti di legge;
I) in ogni caso, con condanna di al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. 2 Controparte_1
D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A., dell'I.V.A. dovuta per legge.”
II
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Esponeva preliminarmente la convenuta che:
pagina 5 di 27 - il tribunale di Bologna era incompetente per territorio, essendo competente il tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 47 del capitolato speciale d'appalto e comunque quale luogo della sede della convenuta e di stipulazione e di esecuzione del contratto.
Esponeva poi che:
- nell'esecuzione del contratto il si era reso responsabile di ritardi e inadempienze, che Parte_1
avevano imposto provvedimenti di sospensione e ordini di ripresa dei lavori;
- l'impresa esecutrice IU s.r.l. era stata commissariata ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014, ma la mancata ripresa dei lavori era comunque imputabile al appaltatore, che non aveva mai Parte_1
provveduto alla sostituzione dell'esecutrice;
- la sospensione del 8.8.2018 era stata disposta unilateralmente dall'impresa esecutrice.
Esponeva poi che:
- la risoluzione del contratto era un atto dovuto, conforme sotto l'aspetto procedimentale e sostanziale alla disciplina di cui all'art. 136 d.l.vo 163/2006;
- il aveva violato gli obblighi di sicurezza, custodia, conservazione e sorveglianza del Parte_1
cantiere;
- l'istanza di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 159 d.p..r. 207/2010 era infondata;
- il aveva accettato senza riserva proroghe e varianti;
Parte_1
- l'escussione della polizza fideiussoria era legittima.
Esponeva poi che, in via riconvenzionale aveva diritto al risarcimento di: CP_1
a) danni contrattuali (€ 1.288.035,41: penale contrattuale, spese per messa in sicurezza, progettazione, ripiegamento cantiere);
b) perdita delle migliorie offerte (€ 3.000.000,00: valore dell' 7 e altre migliorie non Pt_3
realizzate);
c) danni contrattuali ed extracontrattuali (€ 370.851,36: mancata disponibilità della polizza fideiussoria;
€ 1.348.483,25: restituzione dell'anticipazione non coperta da garanzia). pagina 6 di 27 Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“… l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, voglia così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
Dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito di Bologna per essere competente il Tribunale di Bari, per tutte le
motivazioni esposte in atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.
A) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
B) IN VIA RICONVENZIONALE
1) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t., al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza, come determinato al punto B1 della domanda
riconvenzionale ed in particolare:
C nei maggiori costi che la ha sopportato e dovrà sopportare per il completamento dell'opera per il quale occorrerà
procedere, previo eventuale ripiegamento del cantiere d'ufficio e messa in sicurezza dello stesso, alla progettazione, quindi
all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad altra impresa, con tutte le spese occorrenti oltre
all'incidenza sfavorevole che potrebbe derivarne dal fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto ovverossia l'incremento
del corrispettivo del secondo contratto a farsi conseguente all'adeguamento dei prezzi di mercato, che ovviamente il
tempestivo e corretto adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere: il tutto per un importo di
€1.288.035,41=, comprensivo della penale contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, o per quella maggiore o minore
somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito del comportamento di parte avversa, e che verrà ritenuta di
giustizia.
2) Condannare il in persona del suo rappresentante legale p.t. , al risarcimento tutti i danni subiti e Parte_2
subendi, anche futuri, per grave inadempimento e negligenza ed in particolare per la perdita delle migliorie cosi come
esposto al punto B2) della domanda riconvenzionale per un importo complessivo di € 3.000.000,00= , oltre interessi e
rivalutazione.
pagina 7 di 27 3) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti di Parte_2
natura contrattuale ed extra-contrattuale ex art. 2043 c.c., per le motivazioni esposte al punto sub C1) della domanda
riconvenzionale da riconoscersi anche in via equitativa, a parametrarsi nella misura dell'esatto importo della polizza
fideiussoria sostitutiva della cauzione definitiva (€ 370.851,36) progressivamente svincolata in base agli stati di
avanzamento dei lavori, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, maggiorata di interessi e
rivalutazione monetaria.
4) Condannare il in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione della somma erogata in Parte_2
via di anticipazione da parte dell'Agenzia per le motivazioni di cui al punto C2) della domanda riconvenzionale per un
importo di € 1.348.483,25=, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dell'appaltatore al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e/o di qualsivoglia
richiesta risarcitoria, disporre la compensazione con quanto riconosciuto a favore dell' a titolo di Controparte_1
risarcimento danni, così come articolato nel presente atto.
Con integrale rifusione delle spese e competenze legali.”.
III
La causa, dopo una serie di rinvii finalizzati a una soluzione transattiva poi non trovata, era posta in decisione, istruita solo documentalmente, all'udienza del 6.3.2025.
La difesa del , “retrocedendo” le proprie pretese risarcitorie a eccezioni riconvenzionali (a Parte_1
seguito del carattere esclusivamente documentale dell'istruttoria) riformulava le conclusioni nel modo seguente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, disattese e rigettate ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciare sentenza che:
A) accerti e dichiari l'insussistenza ovvero la non imputabilità al degli inadempimenti contestati da Pt_2 [...]
con il decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 relativamente all'esecuzione del contratto Controparte_1
rep. 6220 – prog. 3175, stipulato in data 26.05.2016;
pagina 8 di 27 B) accerti e dichiari l'inefficacia degli ordini di servizio prot. n. 22604/2018 del 09.08.2018 e prot. n. 28696/2019 del
Con 22.11.2019 nonché degli altri eventuali ordini di servizio con i quali ha ordinato al la ripresa dei lavori Pt_2
successivamente alla sospensione disposta l'08.08.2018;
C) accerti e dichiari l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in
Con data 26.05.2016, intimata da con decreto dell'Amministratore Unico n. 27 del 16.06.2020 nonché l'illegittimità e
l'inefficacia della relativa intimazione, anche per violazione del procedimento previsto dall'art. 136 D. Lgs. n. 163/2006;
D) accerti e dichiari, per i motivi esposti in atti, l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto rep. 6220 – progr. 3175,
Con stipulato in data 26.05.2016, in data anteriore alla sua risoluzione intimata da con decreto dell'Amministratore Unico
n. 27 del 16.06.2020 ovvero, comunque, il diritto del di vedersi riconosciuto lo scioglimento di detto contratto Pt_2
ex art. 159 c. 4° D.P.R. n. 207/2010;
E) dichiari tenuta e condanni al pagamento dell'importo complessivo di € 915.177,89 oltre Controparte_1
IVA per i titoli esposti in atto di citazione al capo III, par. 5, lettere (a), (c), (d), oltre rivalutazione monetaria ed interessi
nella misura prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, dal dovuto al saldo;
F) accerti e dichiari che l'escussione della cauzione definitiva prestata dalla parte appaltatrice e richiesta dalla Stazione
Appaltante con lettera prot. n. 14370 del 09.07.2020 è avvenuta in assenza dei presupposti di legge;
G) rigetti perché inammissibili e/o infondate tutte le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
nella propria comparsa di costituzione e risposta;
H) in via subordinata, qualora risulti fondata ed accoglibile alcuna delle domande riconvenzionali avanzate da
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
a. accerti il diritto di al risarcimento dei danni subiti in dipendenza: (i) della risoluzione illegittimamente Pt_2
intimata da;
(ii) dell'avvenuta iscrizione da parte di Casellario Informatico ex art. Controparte_1 Pt_4
213 c. 10° D. Lgs. n. 50/2016; (iii) del pregiudizio all'immagine di operatore del settore (iv) della mancata esecuzione del
contratto rep. 6220 – progr. 3175, stipulato in data 26.05.2016; (v) del “danno curriculare” costituito dal pregiudizio
subito per non poter invocare l'esecuzione contrattuale in oggetto come esperienza professionale ai fini della propria
qualificazione avanti ad altre Stazioni Appaltanti e nell'ambito di altre procedure di aggiudicazione, in misura da
determinarsi in via equitativa;
pagina 9 di 27 b. accerti il diritto di al risarcimento dei danni subiti per i titoli esposti in atto di citazione al capo III, par. 5, Pt_2
lettere (b) ed (e), in misura pari ad € 2.135.674,14 o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi se del caso
in via equitativa;
e conseguentemente rigetti tutte le domande riconvenzionali avanzate da nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta per compensazione con i maggiori crediti del accertati come sopra;
Pt_2
I) in via ulteriormente subordinata, fermo l'accertamento dei maggiori crediti del ai sensi delle precedenti Pt_2
lettere H.a) e H.b), riduca secondo equità, anche considerato il concorso del fatto colposo del creditore, la penale
contrattuale richiesta da e comunque limiti le sue pretese a quanto effettivamente allegato e Controparte_1
provato;
J) in ogni caso, condanni al rimborso delle spese processuali, delle spese generali ex art. 2 Controparte_1
D.M. n. 55/2014, del contributo per C.P.A., dell'I.V.A. dovuta per legge.”
La difesa di confermava le conclusioni precisate in comparsa di costituzione e risposta. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. LA COMPETENZA
1. Secondo CA, il tribunale di Bologna è incompetente per territorio a conoscere delle domande proposte dal , in primo luogo perché l'art. 47 del capitolato speciale d'appalto prevede che: Parte_1
“La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale”.
1.2. L'eccezione non può essere accolta, dal momento che la clausola non prevedere una competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Bari, ma soltanto esclude la competenza arbitrale.
Non assume rilievo la circostanza che al foro di Bari siano devolute “tutte le controversie” derivanti dal contratto, dal momento che la formula individua semplicemente l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (così Cass. 1838/2018, in motivazione: “… è stato chiarito proprio che
l'espressione "per qualsiasi controversia" è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale”).
pagina 10 di 27 2. Secondo CA, posto che la sede della convenuta è in Bari e che il contratto è stato lì stipulato, il tribunale di Bologna non è competente neanche sulla base del residuo criterio del giudice del luogo di esecuzione della prestazione, perché la prestazione contrattuale deve essere eseguita nel circondario di
Bari.
2.1. Anche sotto questo profilo l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.
Il ha domandato – tra l'altro – il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti (punto E Parte_1
delle conclusioni definitive, punto F di quelle in citazione: € 507.680,45 oggetto del SAL 9 e relativo certificato di pagamento;
€ 377.735,58 per lavori eseguiti successivamente;
€ 29.761,96 per ritenute di garanzia da restituire a contratto sciolto).
Non vi è dubbio che per lo meno il credito documentato dal SAL 9 sia liquido e che l'obbligazione avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro liquida debba essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.c.).
Il domicilio del creditore va individuato in Bologna.
Il , infatti, in adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha Parte_1
indicato come proprio conto “d'appoggio” quello n. 100000103351 acceso presso la BANCA
PROSSIMA s.p.a., sportello di Via dei Mille n. 4, Bologna.
L'obbligazione di pagamento tramite bonifico può dirsi adempiuta solo con l'accredito (definitivo) sul conto del beneficiario ("il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del creditore ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico
e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso": così Cass. 149/2003, in motivazione).
Dunque, il domicilio del creditore coincide con lo sportello bancario in via dei Mille a Bologna.
Riconosciuta la competenza del tribunale di Bologna, quale giudice del luogo di esecuzione della prestazione, per la domanda di pagamento del credito relativo al SAL 9, deve essere riconosciuta la pagina 11 di 27 competenza del tribunale adito anche per le altre domande, che sono tutte connesse a quella di pagamento.
B. LE DOMANDE DEL Parte_1
I. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 136
1. Con decreto del 16.6.2020 l'amministratore unico di CA ha dichiarato risolto in danno del il contratto di appalto del 26.5.2016 “per grave inadempimento, ritardi e Controparte_4
negligenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. n° 163/2006 (norma applicabile in virtù di quanto disposto dall'art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) e dell'art. 57 del capitolato speciale
d'appalto;”.
2. Il ha contestato la legittimità e l'efficacia del decreto sia sotto il profilo procedimentale Parte_1
che sotto quello sostanziale.
3. A giudizio del collegio le contestazioni del sono fondate. Parte_1
3.1. Violazioni procedimentali
3.1.1. Secondo il , ha violato le regole procedimentali fissate dall'art. 136 sopra citato. Parte_1 CP_1
L'art. 136, come noto, dispone che:
““
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
pagina 12 di 27
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto”.
Come si vede, la norma dispone che sia formulata una contestazione degli addebiti all'appaltatore; che sia assegnato all'appaltatore un termine per controdeduzioni;
che, esaminate le controdeduzioni o scaduto il termine senza presentazione di controdeduzioni, la stazione appaltante decreti la risoluzione.
Secondo il , non ha preventivamente formulato le contestazioni e non ha assegnato il Parte_1 CP_1
termine per controdedurre, compromettendo un regolare contraddittorio sulla sussistenza degli inadempimenti e sulla possibilità di superarli.
3.1.2. Secondo le regole procedimentali sono state rispettate, perché gli addebiti sono stati CP_1
contestati mediante diffide, ordini di servizio e inviti alla sostituzione dell'impresa esecutrice, con assegnazione di termini per adempiere o controdedurre, a cui il non ha mai ottemperato. Parte_1
3.1.3. A giudizio del collegio, le difese della convenuta non possono essere interamene condivise.
Occorre distinguere gli inadempimenti imputati al . Parte_1
a) Mancata sostituzione dell'impresa esecutrice nell'ultima diffida inviata al (quella del 22.11.2019), ha contestato il ritardo nei lavori CP_1 Parte_1
e la mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e ha diffidato a riprenderli anche per il CP_4
tramite di una diversa impresa;
ha assegnato il termine di venti giorni per riprendere i lavori e ha avvertito che, in mancanza, si sarebbe provveduto con la risoluzione in danno.
pagina 13 di 27 Come si vede, pur in assenza di uno specifico termine per controdeduzioni, la diffida consentiva al di conoscere la valutazione della stazione appaltante in ordine alla gravità della mancata Parte_1
sostituzione dell'impresa esecutrice e alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione, così come il termine per adempiere consentiva di fatto anche di controdedurre.
Dunque può ritenersi che, rispetto all'inadempimento costituito dalla mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e dalla mancata ripresa dei lavori dopo il commissariamento, il procedimento di cui all'art. 136 sia stato sostanzialmente rispettato.
b) Altri inadempimenti
Il decreto di risoluzione dell'appalto (una ventina di pagine) contiene tutta la storia del rapporto contrattuale, comprese le contestazioni reciprocamente sollevate, le riserve, le diffide e gli ordini di servizio susseguitisi nel tempo.
Secondo tutti gli addebiti menzionati nel decreto confluiscono nel configurare la causa della CP_1
risoluzione.
A giudizio del collegio, tuttavia, rispetto a questi altri addebiti, non meglio selezionati, non può dirsi rispettato il procedimento di cui all'art. 136.
La diffida del 9.8.2018 e quella del 13.9.2018 (i documenti 24 e 25 della convenuta;
la seconda in realtà non può nemmeno dirsi una diffida), pur contestando l'arbitraria sospensione dei lavori e intimando l'adozione delle misure necessarie a riprenderli, non avvertono che il mancato adempimento darà luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, che neppure viene menzionato, e quindi non possono costituire attuazione del procedimento che l'articolo 136 prevede.
Analogamente non possono ricondursi al procedimento dell'art. 136 gli ordini di servizio che non mettono in correlazione l'inadempimento dell'ordine e la risoluzione del contratto.
Quanto all'ordine di servizio n. 6 del 17.12.2019, esso avverte che, non ottemperando alle prescrizioni impartite, verrà richiesta al responsabile del procedimento l'adozione delle procedure di risoluzione contrattuale di cui all'art. 136, ma l'ordine ha a oggetto le lavorazioni “sinora non ancora eseguite a far data dal 9.8.2018”, cioè le lavorazioni successive alla sospensione disposta dopo il pagina 14 di 27 commissariamento di IU, con esclusione quindi di eventuali inadempimenti riferibili al periodo anteriore.
In conclusione, pertanto, il procedimento di cui all'art. 136 può dirsi essere stato correttamente attivato solo per l'addebito costituito dalla mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e dalla mancata ripresa dei lavori dopo la sospensione del 8.8.2018 e solo in relazione a queste contestazioni occorre verificare se l'addebito sia fondato.
In relazione agli altri addebiti il provvedimento di risoluzione è invece nullo per violazione delle disposizioni procedimentali.
3.2. L'addebito di mancata sostituzione dell'impresa esecutrice e di mancata ripresa dei lavori dopo il commissariamento nel termine assegnato
3.2.1. Lo svolgimento del rapporto e la ricerca di una soluzione concordata
È documentalmente provato (ed è sostanzialmente pacifico) che:
- in data 27.7.2018 IU s.r.l., l'impresa esecutrice dei lavori, è stata “commissariata” dal
Prefetto di Bari ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2024, convertito con modifiche dalla legge 144/2014;
- per effetto del decreto, la gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto in questione, è stata interamente attribuita agli amministratori straordinari nominati dal
Prefetto, con contestuale sospensione dei poteri dei titolari dell'impresa;
Per_
- in data 3.8.2018 l'amministratore straordinario dottor (il primo a essere nominato, altri ne sono stati nominati in seguito) ha comunicato che doveva essere interrotta ogni attività lavorativa di cantiere
(oltre alle attività gestionali);
- il medesimo 3.8.2018 il dottor per IU ha risposto di aver messo in sicurezza il CP_5
cantiere e di aver interrotto le attività lavorative;
- in data 8.8.2018 CA, dopo aver dato atto del decreto del prefetto, della comunicazione del commissario e della risposta di IU, ha disposto (con un “verbale di sospensione” a firma del direttore dei lavori) la sospensione dei lavori “precisando che i medesimi saranno ripresi non appena saranno stati rimossi i motivi che hanno indotto la presente sospensione”; pagina 15 di 27 - il giorno successivo, 9.8.2018, ha diffidato il a “mettere in atto immediatamente tutti i CP_1 Parte_1
provvedimenti necessari per il regolare proseguimento dei lavori nel rispetto del contratto di appalto,
e consentire l'adozione di nuovi, indispensabili e consequenziali ordini di servizio per l'immediata ripresa dei lavori…”;
Per_
- il 10.8.2018 l'amministratore straordinario dottor ha chiesto ad “la remissione della diffida CP_1
“ad horas””, ribadendo che “i lavori devono essere tenuti sospesi sino a nuova indicazione”;
- successivamente ci sono stati incontri (settembre 2018; marzo 2019; maggio 2019) e interlocuzioni tra il e gli amministratori straordinari di IU per risolvere la situazione di stallo CP_1 Parte_1
creatasi; sono state valutate sia l'ipotesi di una risoluzione consensuale del contratto, sia quella di cessione del ramo d'azienda a IU, sia quella della sostituzione dell'impresa esecutrice;
- il 22.11.2019, come si è già visto, ha diffidato il alla ripresa dei lavori;
CP_1 Parte_1
- in data 4.12.2019 gli amministratori straordinari hanno comunicato al Prefetto che l'impresa commissariata non aveva la possibilità di completare l'opera;
- a gennaio e a maggio 2020 vi sono stati ulteriori incontri per cercare una soluzione concordata;
- il 15.6.2020 il ha proposto la sostituzione dell'impresa esecutrice;
Parte_1
- il 16.6.2020 CA ha emesso il decreto di risoluzione.
Come è evidente già dal solo riepilogo degli eventi, non vi è stata inerzia del nella ricerca di Parte_1
una soluzione né indisponibilità alla sostituzione dell'impresa esecutrice, ma semplicemente non si è trovata un'intesa tra tutte le parti interessate.
Non vi è poi dubbio che un'intesa fosse necessaria anche con gli amministratori straordinari di
IU, perché gli amministratori avevano, per effetto del decreto prefettizio, la disponibilità esclusiva del cantiere e senza il cantiere i lavori evidentemente non potevano riprendere.
Quanto alle responsabilità della mancata intesa, non vi è prova che esse vadano imputate al . Parte_1
pagina 16 di 27 Al contrario, nella relazione conclusiva degli amministratori straordinari del 29.11.2019, si legge che è stato il comportamento contraddittorio di a determinare l'inutile decorso del tempo;
questo il CP_1
brano di interesse:
E più avanti, nella medesima relazione, si legge:
Si desume da ciò che il ritardo nella scelta della soluzione da adottare (risoluzione consensuale, cessione del ramo di azienda, sostituzione dell'impresa esecutrice), fino a tutto il novembre 2019, non è dipeso dal , ma piuttosto da (e, per altro verso, dagli amministratori straordinari stessi, Parte_1 CP_1
che hanno cercato – fino al 4.12.2029, come si è visto – di reperire i mezzi finanziari per far eseguire il contratto a IU).
Nemmeno nel periodo successivo (dicembre 2019 – giugno 2020) può ravvisarsi una colpevole inerzia del nella sostituzione dell'impresa esecutrice dei lavori. Parte_1
Si legge nel decreto di risoluzione che:
- a gennaio (il 20.1.2020) “si teneva presso la sede dell'Agenzia un ulteriore incontro con i rappresentanti del , per valutare definitivamente ogni possibilità conciliativa come da Parte_1
pagina 17 di 27 richiesta dell'appaltatrice ove, in particolare, il premeva per l'ipotesi di una risoluzione Parte_1
consensuale mediante la corresponsione di una somma forfettaria a titolo di risarcimento, da versare in favore dell'Agenzia ovvero, in alternativa, una definizione transattiva che prevedesse il completamento dell'opera da parte di una diversa impresa consorziata”;
- a febbraio (18.2.2020) “con nota prot.n.3880 del 18.02.2020, il responsabile del procedimento e la
D.L. invitavano i nuovi Amministratori [a gennaio il Prefetto aveva nominato nuovi amministratori, in sostituzione di quelli dimessisi a dicembre 2019] a voler fissare una data, a loro più congeniale, per un incontro presso gli Uffici dell' finalizzato a illustrare e fornire loro tutti gli Controparte_1
eventuali chiarimenti in merito alle vicende dell'appalto, ma contestualmente rappresentavano agli stessi la necessità di doversi dapprima interfacciare con il ”; Controparte_4
- successivamente venivano emessi alcuni ordini di servizio relativi al ripristino della sicurezza nel cantiere;
- in aprile (il 7.4.2020) “il responsabile del procedimento, stante tutto quanto sopra rappresentato, ritenendo sussistenti i presupposti per attivare le procedure di risoluzione in danno del contratto di appalto sottoscritto tra il e l' presentava formale Controparte_4 Controparte_1
proposta all'Amministrazione, evidenziando:
1. l'allungamento dei tempi contrattuali, oltre ogni limite fissato dalla legge, …;
2. il mancato rispetto del livello di sicurezza del cantiere;
3. il mancato rispetto degli obblighi contrattuali che vedono responsabile l'appaltatore della conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere e del mantenimento in piena efficienza del cantiere stesso e delle sue installazioni;
4. il mancato rispetto dell'ulteriore onere contrattuale relativo alla sorveglianza del cantiere sia di giorno che di notte (dovuto persino nei periodi di sospensione dei lavori) di tutti i materiali e mezzi
d'opera esistenti nel cantiere, delle opere costruite o in corso di costruzione;
”
- a maggio (6.5.2020) “seguiva un nuovo incontro in data 06.05.2020, in modalità telematica, tra i rappresentanti dell'Organo Commissariale, l' e lo stesso Controparte_1 Parte_1
pagina 18 di 27 , nonché la trasmissione, giusta nota prot.n°9055 dell'11.05.2020, di un'ulteriore CP_4
manifestazione di disponibilità del alla definizione di intese tra le parti in ordine all'utile Parte_1
assetto del rapporto contrattuale degli appalti in questione, ma che di fatto non sortivano effetti novativi sulle posizioni assunte dalle parti” (il proponeva una risoluzione consensuale con il Parte_1
possibile versamento in favore di di € 624.305,14; riteneva che solo per far fronte al CP_1 CP_1
completamento dei lavori sarebbero stati necessari almeno € 923.892,74, fermo l'impegno dei commissari di IU per la realizzazione delle opere di variante (valore circa 200.000 euro) e delle migliorie offerte in sede di gara (valore circa 4.500.000 euro);
- il 15 giugno 2020 il (che il 5 dello stesso mese aveva appreso dalla stampa che aveva Parte_1 CP_1
annunciato “la rescissione in danno dell'impresa aggiudicataria”, come si legge nella comunicazione del 8 giugno) comunicava (ad e agli amministratori straordinari di IU, oltre CP_4 CP_1
che al Prefetto e all' che per sostituire IU nell'esecuzione dei lavori relativi Pt_4
all'appalto di Madonnella aveva individuato la consorziata e che confidava di Parte_5
poter giungere ad analoga procedura per l'appalto San OL (l'oggetto della presente causa), chiedendo la fissazione di un ulteriore incontro;
- il 16 giugno decretava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136. CP_1
La sequenza degli avvenimenti mostra che, fino agli inizi di maggio 2020, le parti (tutte le parti:
, e amministratori straordinari) hanno continuato a cercare una soluzione concordata Parte_1 CP_1
della crisi, anche diversa dalla sostituzione dell'impresa esecutrice, e ciò implica la sostanziale accettazione, da parte di dell'inosservanza del termine di venti giorni indicato nella diffida di CP_1
novembre 2019 e, di conseguenza, la scarsa rilevanza del ritardo ai fini della risoluzione del contratto.
Peraltro, come si è visto, nella nota del 7.4.2020 il responsabile del procedimento scriveva di ritenere
“sussistenti i presupposti per attivare le procedure di risoluzione in danno del contratto di appalto”, così lasciando intendere che, in quel momento, anche nella prospettiva di CA la procedura di risoluzione non era da considerarsi in corso e andava piuttosto “attivata”.
pagina 19 di 27 CA invece, in giugno, senza dare alcuna formale comunicazione della volontà di interrompere le trattative e di attivare (o riattivare) la procedura ai sensi dell'art. 136, ha emesso il decreto di risoluzione “in danno”.
3.2.2. Non gravità del ritardo e invalidità del provvedimento di risoluzione
È implicito nelle considerazioni che precedono che, a giudizio del collegio, l'inadempimento e il ritardo contestati non possono considerarsi gravi, perché conseguenza della scelta a lungo condivisa di cercare soluzioni alternative alla sostituzione dell'impresa esecutrice.
È chiaro che, se le trattative sono rimaste aperte per mesi, si deve presumere che vi fosse un interesse anche della stazione appaltante alla loro prosecuzione e quindi, specularmente, uno scarso interesse al rispetto del termine fissato per l'adempimento.
Costituisce quindi violazione dei doveri di buona fede l'aver bruscamente messo da parte la disponibilità a trattare, senza dar tempo al di adeguarsi alle definitive decisioni della Parte_1
committente.
Ne segue che il provvedimento di risoluzione, adottato in difetto del necessario presupposto della gravità dell'inadempimento, deve essere annullato.
II. LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 159 COMMA 4 D.P.R. 207/2010
1. Il , con nota del 05.12.2019, ha presentato alla stazione appaltante istanza di scioglimento Parte_1
del contratto di appalto ai sensi dell'art. 159 c. 4° del D.P.R. n. 207/2010, in ragione dell'intervenuto decorso dei tempi di sospensione massimi stabiliti dalla legge.
Ha quindi chiesto nel presente giudizio che fosse dichiarato l'avvenuto scioglimento dell'appalto, in data anteriore alla risoluzione intimata da ovvero, comunque, il diritto di di vedersi CP_1 Pt_2
riconosciuto lo scioglimento di detto contratto ex art. 159 c. 4° D.P.R. n. 207/2010.
2. La domanda non può essere accolta.
L'art. 159 comma 4 citato dispone che:
pagina 20 di 27 “
4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo' richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.”.
La norma, come si vede, si applica nei casi di cui all'art. 158 comma 2, il quale prevede che:
“
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.”.
Il “verbale di sospensione” del 8.8.2018, tuttavia, non fa menzione dell'art. 158 e nemmeno di uno stato di necessità.
Ne deriva che l'art. 159 comma 4 non può trovare applicazione.
III. I CREDITI DEL Parte_1
1. Il ha chiesto in primo luogo il pagamento della somma di € 507.680,45, oltre i.v.a., Parte_1
derivante dall'approvazione del SAL n. 9, per il quale è stato emesso il certificato di pagamento del
19.6.2018.
Secondo CA, la somma non è dovuta, perché (così si legge nel decreto di risoluzione riportato in comparsa di costituzione) “il subappaltatore 'Edil 2000 di con sede in Triggiano Controparte_6
(BA), non risultava in regola con i versamenti contributivi e di tanto ne veniva data comunicazione al
Consorzio e all'Impresa consorziata”.
A giudizio del collegio la difesa di è infondata. CP_1
pagina 21 di 27 Ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. a) del capitolato speciale d'appalto, “l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all'acquisizione del DURC, dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
”.
Dunque si deve presumere che, se il certificato è stato emesso, il DURC dei subappaltatori fosse stato acquisito.
Depone in favore della presunzione il fatto che non siano concretamente indicate le comunicazioni con cui la mancanza del DURC sarebbe stata segnalata al e a IU. Parte_1
2. Il ha poi chiesto il pagamento della somma di € 377.735,58, oltre i.v.a., per lavori eseguiti Parte_1
successivamente all'approvazione del SAL n. 9.
Il credito risulta dalla relazione sullo stato di consistenza delle opere eseguite del 2.10.2020, dove si legge che residua a favore dell'impresa appunto il credito sopra indicato.
Il credito, nella sua astratta sussistenza, non è contestato da che si limita a opporre propri CP_1
controcrediti (di cui si dirà), e deve essere riconosciuto.
3. In terzo luogo il ha chiesto il pagamento della somma di € 29.761,96, oltre i.v.a., per Parte_1
ritenute di garanzia che ormai, a contratto sciolto, devono essere restituite all'appaltatore.
Come si è visto, secondo il tribunale il contratto non è sciolto e le ritenute di garanzia non devono quindi essere restituite.
IV. L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
Il ha chiesto che fosse accerto che l'escussione da parte di della cauzione definitiva con Parte_1 CP_1
comunicazione del 9.7.2020 era avvenuta in assenza dei presupposti di legge.
La domanda deve essere accolta.
Con la comunicazione sopra richiamata ha chiesto alla compagnia assicuratrice di incamerare la CP_1
cauzione definitiva prestata a favore del , essendo intervenuta la risoluzione in danno del Parte_1
contratto di appalto.
pagina 22 di 27 Il decreto di risoluzione in danno, come si è visto, deve essere annullato e conseguentemente non sussiste il diritto di incamerare la cauzione definitiva.
C. LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI CP_1
1. ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento della somma di € 1.158.107,30 a titolo di penale CP_1
per ritardo.
La domanda non può essere accolta.
non ha allegato quali siano i periodi di ritardo che dovrebbero generare la penale e non è onere né CP_1
della controparte né del tribunale desumere dai documenti prodotti le possibili allegazioni.
Si è già visto, peraltro, che per un lungo arco di tempo i lavori sono stati bloccati a causa di un provvedimento dell'autorità prefettizia, cosa che di per sé comporta l'impossibilità di adempiere.
Ne segue che la domanda è generica e carente di prova e che deve essere respinta.
2. ha poi chiesto il pagamento degli “esborsi già sostenuti pari ad € 91.800,00 per l'affidamento CP_1
di incarico di ingegneria ed architettura relativo all'adeguamento del progetto esecutivo per il completamento dell'opera di San OL”.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 138 d.lvo 163/2006 (nel testo all'epoca vigente), “l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa
i lavori” è determinato in sede di liquidazione finale dei lavori, mentre nel caso di specie la liquidazione non vi è ancora stata.
Si è peraltro già esclusa la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore.
In ogni caso non vi è prova che abbia effettivamente sostenuto tale spesa. CP_1
3. ha chiesto il pagamento di € 23.218,36, pretesi “per la chiusura degli accessi al piano terra CP_1
(varchi) dell'edificio e della messa in sicurezza delle portefinestre” e di € 8.820,00, pretesi “per ripristino, fornitura e posa in opera della recinzione”, nonché di € 6.089,75 dovuti “per interventi eseguiti per fronteggiare situazioni di pericolo sulle aree di cantiere”.
pagina 23 di 27 La domanda non può essere accolta.
In primo luogo, si deve rilevare che dell'effettivo esborso di tali somme non vi è prova.
In ogni caso, occorre osservare che il cantiere, dopo la sospensione del 8.8.2018, non è più stato nella disponibilità del . Parte_1
Le chiavi del cantiere sono state tenute dall'organo commissariale sino al 10.12.2019, come si legge nel verbale in pari data prodotto dall'attore come documento 52.
In quella occasione i commissari dimissionari hanno restituito le chiavi al socio unico di IU
(il dottor e non al . CP_7 Parte_1
Successivamente, (il 29.1.2020, come si è visto), venivano nominati dal prefetto i nuovi amministratori straordinari.
Dunque è a IU e ai suoi amministratori straordinari che deve essere chiesto il rendiconto della gestione del cantiere.
4. ha chiesto il pagamento della somma di € 3.000.000,00 per la “perdita delle migliori offerte dal CP_1
in sede di gara”. Parte_1
La domanda non può essere accolta.
Non ci è prova dell'effettiva misura delle migliorie perdute, così come non vi è uno scioglimento del contratto imputabile al . Parte_1
5. ha chiesto il risarcimento del danno conseguente al “comportamento ingannevole ed in mala CP_1
Cont fede del ” consistito nell'omettere di riferire ad che la Compagnia CBL Insurance, che Parte_1
aveva rilasciato la polizza fideiussoria in sostituzione della cauzione definitiva, era stata sottoposta in
Irlanda alla procedura di liquidazione.
La domanda non può essere accolta.
Esclusa la risoluzione in danno, va anche escluso il diritto all'escussione della garanzia definitiva.
In ogni caso nulla dimostra che il abbia colpevolmente taciuto circostanze, inerenti alla Parte_1
compagnia assicuratrice, di cui era a conoscenza. pagina 24 di 27 6. ha chiesto il risarcimento di un danno pari a € 1.348.483,25, derivante dall'insolvenza di CP_1
che aveva rilasciato una polizza assicurativa a garanzia del recupero Parte_6
dell'anticipazione lavori, limitatamente ai lavori eventualmente non eseguiti.
La domanda non può essere accolta.
Nella polizza prodotta da (documento 30) è previsto espressamente che IU è l'unico CP_1
contraente responsabile in ordine all'eventuale restituzione dell'anticipazione e che il è Parte_1
esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a tale restituzione;
questo il passo d'interesse:
7. ha chiesto infine il pagamento di € 32.038,71 per far fronte a situazioni di pericolo per la CP_1
pubblica incolumità, esborsi comprovati dai documenti 67-73 depositati con la terza memoria.
La domanda non può essere accolta.
I documenti sono (tutti tranne il primo, che è una diffida allo sgombero e non documenta alcuna spesa) di formazione anteriore alla scadenza del temine per il deposito della prima memoria istruttoria e, come tali, sono inammissibili.
La pretesa risarcitoria è quindi del tutto carente di prova e va respinta, senza necessità di esaminare l'astratta configurabilità del diritto.
D. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere respinta;
devono essere accolte le domande del di annullamento del decreto di risoluzione, di condanna al Parte_1
pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti e di accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta di escutere la cauzione definitiva.
pagina 25 di 27 Devono essere respinte la domanda del di accertamento dello scioglimento del contratto ai Parte_1
sensi dell'art. 159 comma 4 d.p.r. 207/2010 e le domande riconvenzionali di CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 30.256,00, di cui per spese € 1.063,00
e per compensi professionali € 29.193,00 (€ 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
[...]
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara la competenza per territorio del tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di impresa a conoscere delle domande proposte da Parte_1 Parte_2
[...]
b) annulla il decreto di risoluzione ai sensi dell'art. 136 d.l.vo 163/2006 del contratto di appalto sottoscritto in data 26.5.2016 dal e da;
Controparte_4 Controparte_1
c) respinge la domanda di accertamento dello scioglimento del medesimo contratto di appalto ai sensi dell'art. 159 comma 4 d.p.r. 207/2010;
d) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del attore della Controparte_1 Parte_1
somma di € 507.680,45, oltre i.v.a. e della somma di € 377.735,58, oltre i.v.a., oltre interessi dalla domanda al saldo;
e) dichiara che non ha diritto di escutere la cauzione definitiva;
Controparte_1
f) respinge le domande riconvenzionali di;
Controparte_1 pagina 26 di 27 g) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1
complessivi € 30.256,00, di cui per spese € 1.063,00 e per compensi professionali € 29.193,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 1.10.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 27 di 27