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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 02.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 938/2020 R.G., avente ad oggetto “risoluzione contratto di agenzia e risarcimento danni”;
promossa da:
con sede in Parte_1
via Ugo La Malfa nn. 47/49, C.F. in persona del Commissario liquidatore Pt_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Corradi del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...][...] e residente in [...] Pt_1 Rabito n. 11, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Iapichella del C.F._1 Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
RESISTENTE e ATTRICE in via RICONVENZIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2020 il Parte_1
- premettendo di avere nominato la resistente con contratto
[...] CP_1 a termine dell'01.10.2007 regolato dall'A.E.C. nazionale di categoria dell'08.05.2001 (reiteratamente prorogato e infine trasformato ex art. 1750 c.c. in contratto a tempo indeterminato), propria “rappresentante con deposito” nella zona di RO (frazione di HI UL – RG) per lo svolgimento di attività di promozione e vendita di merci, all'uopo altresì affidandole l'organizzazione completa del punto vendita di via Maria S.S. del Rosario n.63 della frazione di RO, con ampia autonomia gestionale e di cassa - ha esposto che all'esito della riunione con tutti gli agenti di zona del 09.10.2019 la resistente si era sottratta alla produzione dell'inventario della merce presente in magazzino, ripetutamente impedendo l'accesso ai collaboratori del per le dovute verifiche, omettendo di trasmettere le posizioni contabili aggiornate dei Parte_1 clienti del e di attenersi alle prescrizioni in materia di vendita a credito, compiendo Parte_1 operazioni non autorizzate per il complessivo importo di € 236.342,33, con grave violazione delle obbligazioni contrattuali e dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto;
ha perciò chiesto volersi in via principale “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 01.10.2007, in conseguenza della rilevante gravità degli inadempimenti posti in essere dalla sig.ra in relazione alle proprie obbligazioni contrattuali e ai CP_1 connaturati obblighi di trasparenza, correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del contratto, con specifica statuizione anche sull'illegittimità delle operazioni di “vendita a credito” eseguite dalla Rappresentante per un ammontare di Euro 236.342,33, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
conseguentemente e per l'effetto condannare la sig.ra CP_1
all'immediato rilascio dei locali di proprietà del , siti in HI UL
[...] Parte_1 (RG), frazione di RO, via Maria S.S. del Rosario n.63; in conseguenza dei descritti inadempimenti, accertare i “danni patrimoniali” subiti dal , sì come delineati in fatto Parte_1 e diritto;
per l'effetto, a titolo di “danno emergente”, in virtù delle causali esposte in narrativa, condannare la sig.ra a corrispondere al la somma complessiva di CP_1 Parte_1 Euro 98.248,14, giusta fattura n. 60/018-018 del 31.12.2019, oltre interessi al tasso di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
condannare, altresì, la sig.ra
a corrispondere al la somma complessiva di Euro 37.777,96, oltre
CP_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo, per le causali di cui al punto 1.5; in riferimento alle descritte illegittime “vendite a credito” eseguite dalla Rappresentante, accertare e per l'effetto dichiarare la sussistenza del vincolo di solidarietà della sig.ra al
CP_1 pagamento delle somme dovute da ogni singolo cliente/debitore del come da Parte_1 elenco allegato al n.7 del presente ricorso, per un ammontare complessivo di Euro 236.342,33, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
sempre conseguente e per l'effetto degli accertati “danni patrimoniali”, in virtù delle causali esposte in narrativa, condannare la sig.ra a corrispondere al la somma ritenuta congrua a titolo di “lucro
CP_1 Parte_1 cessante”, compensativa dei mancati guadagni;
sempre in conseguenza dei descritti inadempimenti, accertare i “danni non patrimoniali” subiti dal , sì come delineati in Parte_1 fatto e diritto e, per l'effetto, condannare la sig.ra a corrispondere al
CP_1
la somma ritenuta congrua a titolo di “danno non patrimoniale”, satisfattiva dei
Parte_1 pregiudizi subiti”. Costituitasi in lite, la resistente ha invocato il rigetto delle domande avanzate dal ,
Parte_1 ascrivendo l'andamento negativo dell'affidatale agenzia di RO alla precedente gestione commissariale - la quale aveva da lungo tempo interrotto ogni approvvigionamento di merce e risolto il contratto con la Sumitomo Chemical Italia s.r.l., società che aveva quindi proceduto al ritiro di tutta la propria merce in conto deposito presso le varie agenzie, con conseguente svuotamento delle scorte di magazzino di merce molto significativa, costituita da prodotti antiparassitari -, eccependo di non essere stata invitata alla riunione del 09.10.2019; di avere reiteratamente rappresentato che la chiusura era da ascrivere a ragioni personali e di salute di essa ricorrente e la propria disponibilità alla redazione dell'inventario di magazzino e alla bonaria definizione del rapporto;
di avere segnalato il malfunzionamento e la mancata manutenzione e sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione dell'agenzia, indispensabili per la gestione dell'attività e per la redazione dell'inventario; di avere sempre rimesso al le
Parte_1 somme incassate dai clienti in contanti o a mezzo assegni;
di avere fatturato vendite fino all'estate 2019, ovvero fino alla rottura del computer in dotazione all'Agenzia; che con nota del 27.06.2019, all'esito dell'introduzione dell'obbligo dello scontrino elettronico, il aveva invitato le
Parte_1 agenzie a sospendere tutte le vendite con lo scontrino fiscale, in quanto “il non è in
Parte_1 grado di poter adempiere a tale obbligo perché i registratori di cassa in dotazione alle agenzie sono obsoleti e non consentono tale procedura”; che la deplorata vendita a credito costituiva prassi da sempre osservata e assentita dal nel perseguimento di una migliore reddittività Parte_1 dell'attività; che quanto alle somme di cui al verbale del 30.11.2007 essa resistente aveva una semplice posizione di garante per un debito (per altro prescritto) del padre, del quale il non aveva provato l'insolvenza. Parte_1 Tanto dedotto ed esposto la ha quindi invocato il rigetto della domanda di CP_1 risoluzione contrattuale e delle domande risarcitorie, atteso il difetto di inadempimento alcuno;
lamentando il mancato e vanamente sollecitato pagamento delle maturate provvigioni, ha inoltre chiesto, ergendosi ad attrice in via riconvenzionale, volersi condannare il “al Parte_1 pagamento in favore della odierna resistente della somma di € 32.630,67 a titolo di provvigioni non versate per gli anni 2015- 2016-2017, nonché della somma risultante dagli estratti conto esibendi ex art. 1749 c.c. per gli anni 2018-2019 o, in difetto di produzione dei suddetti estratti conto per le annualità specificate, al risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa, sulla base della media delle provvigioni degli ultimi tre anni”. Con ordinanza del 06.03.2021, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal in ragione della perdurante inattività del punto vendita, il G.L. ha ordinato alla Parte_1
l'immediato rilascio degli immobili di RO detenuti in forza del contratto CP_1 dell'01.10.2007; disposti numerosi rinvii onde consentirne l'amichevole attuazione, previa acquisizione a mezzo C.T.U. dell'inventario e della stima dei beni e delle merci ivi giacenti alla data del 31.12.2019, le parti hanno infine dato atto dell'esecuzione dell'ordinanza in conformità alle indicazioni impartite dal G.L. in chiave conciliativa con provvedimento del 06.06.2022 e della conseguente cessazione della materia del contendere - cautelare e di merito - sul punto, il essendo rientrato nel possesso dei beni di cui alla fattura n. 60/018 del 31.12.2019. Parte_1 Raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 02.07.2025.
***
Va innanzitutto ritenuta e dichiarata l'intervenuta cessazione, tra le parti, della materia del contendere sul punto di domanda relativo al rilascio dei locali di proprietà del , siti in Parte_1 HI UL (RG), frazione di RO, via Maria S.S. del Rosario n.63, e al pagamento della somma complessiva di € 98.248,14 di cui alla fattura n. 60/018-018 del 31.12.2019, le parti avendo concordemente definito tali aspetti della regiudicanda in sede di attuazione dell'ordinanza cautelare del 06.03.2021 richiamata in parte narrativa. Va a tal riguardo precisato che in sede di inventario il nominato C.T.U. ha sostanzialmente assegnato il medesimo valore alla merce esposta nella richiamata fattura alla data del 31.12.2019 e alla merce rinvenuta all'atto dell'eseguito sopralluogo, residuando a carico della resistente (per le ragioni di cui infra) il costo dello smaltimento dei beni obsoleti, deperibili, scaduti o comunque incommerciabili, che il C.T.U. ha stimato in € 4.815,48 (cfr. relazione depositata il 07.01.2022, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Nel merito, la domanda di risoluzione del contratto di agenzia concluso tra le parti con la prodotta scrittura dell'01.10.2007 - regolato dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dal prodotto A.E.C. nazionale di categoria dell'08.05.2001 - è fondata e va conseguentemente accolta, dovendosi ritenere l'allegato inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla resistente, per le ragioni già lumeggiate nella richiamata ordinanza cautelare del 06.03.2021, vieppiù corroborate dagli esiti della successiva istruttoria orale. Premessa l'estraneità al giudizio e la conseguente irrilevanza delle ragioni dell'andamento negativo della gestione del punto vendita nel periodo anteriore ai contestati inadempimenti, risulta intanto incontestata, oltre che confermata dalle raccolte dichiarazioni testimoniali, l'omessa trasmissione, da parte della , delle posizioni contabili aggiornate dei clienti del CP_1
dell'agenzia di RO all'esito dei pagamenti eseguiti nelle mani di essa agente - Parte_1 in violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del contratto, per i quali essa resistente era “autorizzata ad incassare l'importo delle fatture scadute e a rilasciare quietanze, con l'obbligo dell'immediata rimessa al delle somme riscosse” e “dovrà trasmettere al , nei termini
Parte_1 Parte_1 previsti dalla circolare n. 3/89 del 19.06.1989, i documenti relativi alle merci entrate e uscite nonché i rendiconti delle somme riscosse e pagate insieme ai relativi documenti giustificativi” -, omissione che ha precluso al la puntuale verifica dell'effettiva esposizione debitoria
Parte_1 della propria clientela ai fini di ogni eventuale azione di recupero coattivo dei vantati crediti. La resistente ha inoltre espressamente riconosciuto di avere concluso vendite a credito in conformità all'osservata prassi, per un insoluto che il contabilizzato in complessivi €
Parte_1 236.342,33, in violazione delle chiarissime e perentorie prescrizioni della circolare del 19.05.2005 acclusa al contratto di agenzia, nella quale il - premesso che la revoca delle vendite a
Parte_1 credito aveva consentito all'esercizio provvisorio “di chiudere gestioni attive nell'interesse di tutti” e che “contrariamente quindi a quanto sostenuto da molti di Voi, non si è consolidata alcuna prassi che abbia accordato agli agenti la facoltà di eseguire vendite a credito addossando poi al
l'eventuale esito negativo”, essendosi sempre “chiarito che la responsabilità della Parte_1 vendita a credito sarebbe ricaduta sull'agente che non fosse stato espressamente autorizzato per iscritto” - aveva stabilito che “è espressamente vietata la vendita a credito di merci di valore inferiore ad € 250,00 o comunque consentire che i pagamenti vengano eseguiti lasciando sospesi inferiori a tale ammontare, che preclude l'azione di recupero coattivo” e che “per la vendita di merce a credito per importi superiori a € 1.000,00 l'Agente dovrà richiedere l'autorizzazione scritta ai funzionari della sede CAI che la trasmetteranno via fax o via e-mail. Non sono ammesse autorizzazioni verbali e ciascun agente dovrà pretendere che l'autorizzazione gi sia confermata per iscritto con sottoscrizione del Direttore”. Risultano poi documentate, e parimenti confermate dagli escussi testimoni, la prolungata chiusura e la perdurante inattività del punto vendita di RO, trovato chiuso in occasione dei molteplici sopralluoghi eseguiti dai dipendenti del incaricati dell'inventario della Parte_1 merce invenduta (cfr. verbali del 21-24-25-31.10.2019, del 20.12.2019, e del 25.02.2020, in atti), in deposito, in spregio dell'art. 13 del richiamato A.E.C., per il quale “l'Agente deve assoggettarsi alle verifiche contabili di cassa e di magazzino che il può effettuare in ogni momento, Parte_1 senza preavviso, ma comunque alla presenza dell'Agente stesso, o di suo incaricato”; a giustificazione di tale gravissima violazione degli accordi contrattuali e dell'omessa redazione dell'inventario (preclusa al dall'impedito accesso ai locali), la resistente ha Parte_1 insufficientemente addotto la reiterata segnalazione del malfunzionamento delle apparecchiature informatiche in dotazione (l'onere della cui manutenzione è tuttavia posto dall'art. 6, lett. d, del contratto a carico del rappresentante), i non meglio illustrati “motivi personali e familiari” di cui alla missiva del 16.11.2019 e i non circostanziati motivi di salute allegati in memoria. Ritenuto per quanto sopra l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza della resistente - il cui contegno manifestamente noncurante delle istruzioni impartite dal preponente e degli interessi dello stesso appare in aperta violazione dei precetti comportamentali di cui agli artt. 1746 e 1747 c.c. -, la domanda ex art. 1453 c.c. avanzata dal merita accoglimento, Parte_1 con conseguente risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della resistente. Venendo quindi alle domande risarcitorie spiegate dal in forza dell'acclarato Parte_1 inadempimento della , la domanda volta al pagamento dell'importo di € 236.342,33, pari CP_1 agli allegati pagamenti insoluti delle non autorizzate vendite a credito, non appare meritevole di accoglimento per omessa prova del danno. A mente dell'art. 5, commi quarto e quinto, del richiamato A.E.C., infatti, “per le vendite a credito il Rappresentante dovrà osservare le norme che gli saranno all'uopo impartite dal ” e “in caso di violazione da parte del Parte_1 Rappresentante delle norme di cui al comma precedente e di successiva insolvenza degli acquirenti, la perdita del credito comporterà la rifusione totale dei danni subiti dal ”, il quale Parte_1 ultimo, tuttavia, non ha fornito adeguata prova del subito pregiudizio patrimoniale, ovvero dell'impossibile recupero coattivo dei crediti di cui agli esibiti solleciti di pagamento (e.g. per prescrizione della pretesa imputabile all'inerzia della resistente;
per esito negativo delle intraprese iniziative esecutive;
etc.). Va nondimeno osservato che a fronte del dettagliato elenco nominativo dei clienti morosi, corredato dei singoli importi insoluti e accluso al ricorso introduttivo, la resistente si è limitata a formulare generica contestazione corredata di prova del versamento di assegni, nel corso degli anni 2018 e 2019, per poco più di € 100.000,00, in difetto di imputazione dei pagamenti alle partite insolute e ai clienti morosi, circostanza che, oltre a fondare l'inadempimento del contratto, appare vieppiù atta a giustificare la dedotta sospensione ex art. 1460 c.c. del pagamento delle provvigioni reclamate dalla resistente in via riconvenzionale, la relativa domanda di pagamento dovendo perciò essere parimenti disattesa perché infondata. Del pari non provata appare la domanda attorea volta al ristoro del lucro cessante procedente dall'inadempimento della resistente e in particolar modo dalla protratta chiusura dell'affidatole punto vendita di RO, il non avendo offerto elementi contabili atti a costituire Parte_1 valido fondamento dell'invocata liquidazione equitativa;
come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. CASS. n. 20871/2024; CASS. n. 5613/2018). Alla medesima conclusione deve altresì pervenirsi quanto all'invocato risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine commerciale del , Parte_1 posto che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste (…) in re ipsa, dovendo pur sempre essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, così come la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato in giudizio (CASS. n. 31537/2018; CASS. n. 7594/2018; CASS. n. 25420/2017; CASS. n. 8861/2021). Neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo è, infatti, configurabile una risarcibilità quale mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (CASS. SS.UU. n. 15350 del 2015), la quale esclude in ogni caso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, anche nel caso, come quello in esame, in cui lo stesso derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti” (cfr. CASS. n. 20871/2024 cit.). Merita infine accoglimento l'eccezione di prescrizione della residua somma di € 37.777,96 dovuta dal precedente agente , padre della resistente, pretesa dal in Parte_2 Parte_1 forza dell'obbligazione di garanzia da quest'ultima assunta con la prodotta e non disconosciuta scrittura del 30.11.2007, il avendo unicamente documentato il sollecito di pagamento Parte_1 indirizzato al debitore principale in data 20/24.07.2009, di oltre un decennio anteriore alla proposizione dell'odierna domanda. Per quanto sopra - ritenuti il grave inadempimento della resistente, la fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata dal e l'omessa prova dei fatti costitutivi atti a fondare le Parte_1 domande risarcitorie attoree, e pronunciata la risoluzione del contratto di agenzia per cui è causa per inadempimento della -, le restanti domande formulate in ricorso e la riconvenzionale CP_1 spiegata dalla resistente vanno rigettate perché infondate. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 938/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione rigettata;
dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti quanto alla domanda di rilascio dei locali di proprietà del CONSORZIO, siti in HI UL (RG), frazione di RO, via Maria S.S. del Rosario n.63, e di pagamento della somma portata dalla fattura n. 60/018-018 del 31.12.2019; risolve il contratto di agenzia con deposito stipulato con scrittura dell'01.10.2007 tra il e Parte_1 CP_1 per inadempimento di quest'ultima; condanna al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1 10.259,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della resistente gli oneri di smaltimento stimati dal C.T.U. in complessivi € 4.815,48 e i compensi al predetto liquidati. Così deciso in Ragusa il 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 02.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 938/2020 R.G., avente ad oggetto “risoluzione contratto di agenzia e risarcimento danni”;
promossa da:
con sede in Parte_1
via Ugo La Malfa nn. 47/49, C.F. in persona del Commissario liquidatore Pt_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Corradi del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nata a [...][...] e residente in [...] Pt_1 Rabito n. 11, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Iapichella del C.F._1 Foro di giusta procura in atti;
Pt_1
RESISTENTE e ATTRICE in via RICONVENZIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2020 il Parte_1
- premettendo di avere nominato la resistente con contratto
[...] CP_1 a termine dell'01.10.2007 regolato dall'A.E.C. nazionale di categoria dell'08.05.2001 (reiteratamente prorogato e infine trasformato ex art. 1750 c.c. in contratto a tempo indeterminato), propria “rappresentante con deposito” nella zona di RO (frazione di HI UL – RG) per lo svolgimento di attività di promozione e vendita di merci, all'uopo altresì affidandole l'organizzazione completa del punto vendita di via Maria S.S. del Rosario n.63 della frazione di RO, con ampia autonomia gestionale e di cassa - ha esposto che all'esito della riunione con tutti gli agenti di zona del 09.10.2019 la resistente si era sottratta alla produzione dell'inventario della merce presente in magazzino, ripetutamente impedendo l'accesso ai collaboratori del per le dovute verifiche, omettendo di trasmettere le posizioni contabili aggiornate dei Parte_1 clienti del e di attenersi alle prescrizioni in materia di vendita a credito, compiendo Parte_1 operazioni non autorizzate per il complessivo importo di € 236.342,33, con grave violazione delle obbligazioni contrattuali e dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto;
ha perciò chiesto volersi in via principale “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 01.10.2007, in conseguenza della rilevante gravità degli inadempimenti posti in essere dalla sig.ra in relazione alle proprie obbligazioni contrattuali e ai CP_1 connaturati obblighi di trasparenza, correttezza, lealtà e buona fede nell'esecuzione del contratto, con specifica statuizione anche sull'illegittimità delle operazioni di “vendita a credito” eseguite dalla Rappresentante per un ammontare di Euro 236.342,33, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
conseguentemente e per l'effetto condannare la sig.ra CP_1
all'immediato rilascio dei locali di proprietà del , siti in HI UL
[...] Parte_1 (RG), frazione di RO, via Maria S.S. del Rosario n.63; in conseguenza dei descritti inadempimenti, accertare i “danni patrimoniali” subiti dal , sì come delineati in fatto Parte_1 e diritto;
per l'effetto, a titolo di “danno emergente”, in virtù delle causali esposte in narrativa, condannare la sig.ra a corrispondere al la somma complessiva di CP_1 Parte_1 Euro 98.248,14, giusta fattura n. 60/018-018 del 31.12.2019, oltre interessi al tasso di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
condannare, altresì, la sig.ra
a corrispondere al la somma complessiva di Euro 37.777,96, oltre
CP_1 Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo, per le causali di cui al punto 1.5; in riferimento alle descritte illegittime “vendite a credito” eseguite dalla Rappresentante, accertare e per l'effetto dichiarare la sussistenza del vincolo di solidarietà della sig.ra al
CP_1 pagamento delle somme dovute da ogni singolo cliente/debitore del come da Parte_1 elenco allegato al n.7 del presente ricorso, per un ammontare complessivo di Euro 236.342,33, o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
sempre conseguente e per l'effetto degli accertati “danni patrimoniali”, in virtù delle causali esposte in narrativa, condannare la sig.ra a corrispondere al la somma ritenuta congrua a titolo di “lucro
CP_1 Parte_1 cessante”, compensativa dei mancati guadagni;
sempre in conseguenza dei descritti inadempimenti, accertare i “danni non patrimoniali” subiti dal , sì come delineati in Parte_1 fatto e diritto e, per l'effetto, condannare la sig.ra a corrispondere al
CP_1
la somma ritenuta congrua a titolo di “danno non patrimoniale”, satisfattiva dei
Parte_1 pregiudizi subiti”. Costituitasi in lite, la resistente ha invocato il rigetto delle domande avanzate dal ,
Parte_1 ascrivendo l'andamento negativo dell'affidatale agenzia di RO alla precedente gestione commissariale - la quale aveva da lungo tempo interrotto ogni approvvigionamento di merce e risolto il contratto con la Sumitomo Chemical Italia s.r.l., società che aveva quindi proceduto al ritiro di tutta la propria merce in conto deposito presso le varie agenzie, con conseguente svuotamento delle scorte di magazzino di merce molto significativa, costituita da prodotti antiparassitari -, eccependo di non essere stata invitata alla riunione del 09.10.2019; di avere reiteratamente rappresentato che la chiusura era da ascrivere a ragioni personali e di salute di essa ricorrente e la propria disponibilità alla redazione dell'inventario di magazzino e alla bonaria definizione del rapporto;
di avere segnalato il malfunzionamento e la mancata manutenzione e sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione dell'agenzia, indispensabili per la gestione dell'attività e per la redazione dell'inventario; di avere sempre rimesso al le
Parte_1 somme incassate dai clienti in contanti o a mezzo assegni;
di avere fatturato vendite fino all'estate 2019, ovvero fino alla rottura del computer in dotazione all'Agenzia; che con nota del 27.06.2019, all'esito dell'introduzione dell'obbligo dello scontrino elettronico, il aveva invitato le
Parte_1 agenzie a sospendere tutte le vendite con lo scontrino fiscale, in quanto “il non è in
Parte_1 grado di poter adempiere a tale obbligo perché i registratori di cassa in dotazione alle agenzie sono obsoleti e non consentono tale procedura”; che la deplorata vendita a credito costituiva prassi da sempre osservata e assentita dal nel perseguimento di una migliore reddittività Parte_1 dell'attività; che quanto alle somme di cui al verbale del 30.11.2007 essa resistente aveva una semplice posizione di garante per un debito (per altro prescritto) del padre, del quale il non aveva provato l'insolvenza. Parte_1 Tanto dedotto ed esposto la ha quindi invocato il rigetto della domanda di CP_1 risoluzione contrattuale e delle domande risarcitorie, atteso il difetto di inadempimento alcuno;
lamentando il mancato e vanamente sollecitato pagamento delle maturate provvigioni, ha inoltre chiesto, ergendosi ad attrice in via riconvenzionale, volersi condannare il “al Parte_1 pagamento in favore della odierna resistente della somma di € 32.630,67 a titolo di provvigioni non versate per gli anni 2015- 2016-2017, nonché della somma risultante dagli estratti conto esibendi ex art. 1749 c.c. per gli anni 2018-2019 o, in difetto di produzione dei suddetti estratti conto per le annualità specificate, al risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa, sulla base della media delle provvigioni degli ultimi tre anni”. Con ordinanza del 06.03.2021, in accoglimento della domanda cautelare proposta dal in ragione della perdurante inattività del punto vendita, il G.L. ha ordinato alla Parte_1
l'immediato rilascio degli immobili di RO detenuti in forza del contratto CP_1 dell'01.10.2007; disposti numerosi rinvii onde consentirne l'amichevole attuazione, previa acquisizione a mezzo C.T.U. dell'inventario e della stima dei beni e delle merci ivi giacenti alla data del 31.12.2019, le parti hanno infine dato atto dell'esecuzione dell'ordinanza in conformità alle indicazioni impartite dal G.L. in chiave conciliativa con provvedimento del 06.06.2022 e della conseguente cessazione della materia del contendere - cautelare e di merito - sul punto, il essendo rientrato nel possesso dei beni di cui alla fattura n. 60/018 del 31.12.2019. Parte_1 Raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 02.07.2025.
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Va innanzitutto ritenuta e dichiarata l'intervenuta cessazione, tra le parti, della materia del contendere sul punto di domanda relativo al rilascio dei locali di proprietà del , siti in Parte_1 HI UL (RG), frazione di RO, via Maria S.S. del Rosario n.63, e al pagamento della somma complessiva di € 98.248,14 di cui alla fattura n. 60/018-018 del 31.12.2019, le parti avendo concordemente definito tali aspetti della regiudicanda in sede di attuazione dell'ordinanza cautelare del 06.03.2021 richiamata in parte narrativa. Va a tal riguardo precisato che in sede di inventario il nominato C.T.U. ha sostanzialmente assegnato il medesimo valore alla merce esposta nella richiamata fattura alla data del 31.12.2019 e alla merce rinvenuta all'atto dell'eseguito sopralluogo, residuando a carico della resistente (per le ragioni di cui infra) il costo dello smaltimento dei beni obsoleti, deperibili, scaduti o comunque incommerciabili, che il C.T.U. ha stimato in € 4.815,48 (cfr. relazione depositata il 07.01.2022, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Nel merito, la domanda di risoluzione del contratto di agenzia concluso tra le parti con la prodotta scrittura dell'01.10.2007 - regolato dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dal prodotto A.E.C. nazionale di categoria dell'08.05.2001 - è fondata e va conseguentemente accolta, dovendosi ritenere l'allegato inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla resistente, per le ragioni già lumeggiate nella richiamata ordinanza cautelare del 06.03.2021, vieppiù corroborate dagli esiti della successiva istruttoria orale. Premessa l'estraneità al giudizio e la conseguente irrilevanza delle ragioni dell'andamento negativo della gestione del punto vendita nel periodo anteriore ai contestati inadempimenti, risulta intanto incontestata, oltre che confermata dalle raccolte dichiarazioni testimoniali, l'omessa trasmissione, da parte della , delle posizioni contabili aggiornate dei clienti del CP_1
dell'agenzia di RO all'esito dei pagamenti eseguiti nelle mani di essa agente - Parte_1 in violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del contratto, per i quali essa resistente era “autorizzata ad incassare l'importo delle fatture scadute e a rilasciare quietanze, con l'obbligo dell'immediata rimessa al delle somme riscosse” e “dovrà trasmettere al , nei termini
Parte_1 Parte_1 previsti dalla circolare n. 3/89 del 19.06.1989, i documenti relativi alle merci entrate e uscite nonché i rendiconti delle somme riscosse e pagate insieme ai relativi documenti giustificativi” -, omissione che ha precluso al la puntuale verifica dell'effettiva esposizione debitoria
Parte_1 della propria clientela ai fini di ogni eventuale azione di recupero coattivo dei vantati crediti. La resistente ha inoltre espressamente riconosciuto di avere concluso vendite a credito in conformità all'osservata prassi, per un insoluto che il contabilizzato in complessivi €
Parte_1 236.342,33, in violazione delle chiarissime e perentorie prescrizioni della circolare del 19.05.2005 acclusa al contratto di agenzia, nella quale il - premesso che la revoca delle vendite a
Parte_1 credito aveva consentito all'esercizio provvisorio “di chiudere gestioni attive nell'interesse di tutti” e che “contrariamente quindi a quanto sostenuto da molti di Voi, non si è consolidata alcuna prassi che abbia accordato agli agenti la facoltà di eseguire vendite a credito addossando poi al
l'eventuale esito negativo”, essendosi sempre “chiarito che la responsabilità della Parte_1 vendita a credito sarebbe ricaduta sull'agente che non fosse stato espressamente autorizzato per iscritto” - aveva stabilito che “è espressamente vietata la vendita a credito di merci di valore inferiore ad € 250,00 o comunque consentire che i pagamenti vengano eseguiti lasciando sospesi inferiori a tale ammontare, che preclude l'azione di recupero coattivo” e che “per la vendita di merce a credito per importi superiori a € 1.000,00 l'Agente dovrà richiedere l'autorizzazione scritta ai funzionari della sede CAI che la trasmetteranno via fax o via e-mail. Non sono ammesse autorizzazioni verbali e ciascun agente dovrà pretendere che l'autorizzazione gi sia confermata per iscritto con sottoscrizione del Direttore”. Risultano poi documentate, e parimenti confermate dagli escussi testimoni, la prolungata chiusura e la perdurante inattività del punto vendita di RO, trovato chiuso in occasione dei molteplici sopralluoghi eseguiti dai dipendenti del incaricati dell'inventario della Parte_1 merce invenduta (cfr. verbali del 21-24-25-31.10.2019, del 20.12.2019, e del 25.02.2020, in atti), in deposito, in spregio dell'art. 13 del richiamato A.E.C., per il quale “l'Agente deve assoggettarsi alle verifiche contabili di cassa e di magazzino che il può effettuare in ogni momento, Parte_1 senza preavviso, ma comunque alla presenza dell'Agente stesso, o di suo incaricato”; a giustificazione di tale gravissima violazione degli accordi contrattuali e dell'omessa redazione dell'inventario (preclusa al dall'impedito accesso ai locali), la resistente ha Parte_1 insufficientemente addotto la reiterata segnalazione del malfunzionamento delle apparecchiature informatiche in dotazione (l'onere della cui manutenzione è tuttavia posto dall'art. 6, lett. d, del contratto a carico del rappresentante), i non meglio illustrati “motivi personali e familiari” di cui alla missiva del 16.11.2019 e i non circostanziati motivi di salute allegati in memoria. Ritenuto per quanto sopra l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza della resistente - il cui contegno manifestamente noncurante delle istruzioni impartite dal preponente e degli interessi dello stesso appare in aperta violazione dei precetti comportamentali di cui agli artt. 1746 e 1747 c.c. -, la domanda ex art. 1453 c.c. avanzata dal merita accoglimento, Parte_1 con conseguente risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della resistente. Venendo quindi alle domande risarcitorie spiegate dal in forza dell'acclarato Parte_1 inadempimento della , la domanda volta al pagamento dell'importo di € 236.342,33, pari CP_1 agli allegati pagamenti insoluti delle non autorizzate vendite a credito, non appare meritevole di accoglimento per omessa prova del danno. A mente dell'art. 5, commi quarto e quinto, del richiamato A.E.C., infatti, “per le vendite a credito il Rappresentante dovrà osservare le norme che gli saranno all'uopo impartite dal ” e “in caso di violazione da parte del Parte_1 Rappresentante delle norme di cui al comma precedente e di successiva insolvenza degli acquirenti, la perdita del credito comporterà la rifusione totale dei danni subiti dal ”, il quale Parte_1 ultimo, tuttavia, non ha fornito adeguata prova del subito pregiudizio patrimoniale, ovvero dell'impossibile recupero coattivo dei crediti di cui agli esibiti solleciti di pagamento (e.g. per prescrizione della pretesa imputabile all'inerzia della resistente;
per esito negativo delle intraprese iniziative esecutive;
etc.). Va nondimeno osservato che a fronte del dettagliato elenco nominativo dei clienti morosi, corredato dei singoli importi insoluti e accluso al ricorso introduttivo, la resistente si è limitata a formulare generica contestazione corredata di prova del versamento di assegni, nel corso degli anni 2018 e 2019, per poco più di € 100.000,00, in difetto di imputazione dei pagamenti alle partite insolute e ai clienti morosi, circostanza che, oltre a fondare l'inadempimento del contratto, appare vieppiù atta a giustificare la dedotta sospensione ex art. 1460 c.c. del pagamento delle provvigioni reclamate dalla resistente in via riconvenzionale, la relativa domanda di pagamento dovendo perciò essere parimenti disattesa perché infondata. Del pari non provata appare la domanda attorea volta al ristoro del lucro cessante procedente dall'inadempimento della resistente e in particolar modo dalla protratta chiusura dell'affidatole punto vendita di RO, il non avendo offerto elementi contabili atti a costituire Parte_1 valido fondamento dell'invocata liquidazione equitativa;
come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. CASS. n. 20871/2024; CASS. n. 5613/2018). Alla medesima conclusione deve altresì pervenirsi quanto all'invocato risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine commerciale del , Parte_1 posto che il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste (…) in re ipsa, dovendo pur sempre essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, così come la sua liquidazione dev'essere compiuta dal giudice in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato in giudizio (CASS. n. 31537/2018; CASS. n. 7594/2018; CASS. n. 25420/2017; CASS. n. 8861/2021). Neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo è, infatti, configurabile una risarcibilità quale mero danno-evento, e ciò in conformità alla ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità (CASS. SS.UU. n. 15350 del 2015), la quale esclude in ogni caso la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, anche nel caso, come quello in esame, in cui lo stesso derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti” (cfr. CASS. n. 20871/2024 cit.). Merita infine accoglimento l'eccezione di prescrizione della residua somma di € 37.777,96 dovuta dal precedente agente , padre della resistente, pretesa dal in Parte_2 Parte_1 forza dell'obbligazione di garanzia da quest'ultima assunta con la prodotta e non disconosciuta scrittura del 30.11.2007, il avendo unicamente documentato il sollecito di pagamento Parte_1 indirizzato al debitore principale in data 20/24.07.2009, di oltre un decennio anteriore alla proposizione dell'odierna domanda. Per quanto sopra - ritenuti il grave inadempimento della resistente, la fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. formulata dal e l'omessa prova dei fatti costitutivi atti a fondare le Parte_1 domande risarcitorie attoree, e pronunciata la risoluzione del contratto di agenzia per cui è causa per inadempimento della -, le restanti domande formulate in ricorso e la riconvenzionale CP_1 spiegata dalla resistente vanno rigettate perché infondate. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 938/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione rigettata;
dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti quanto alla domanda di rilascio dei locali di proprietà del CONSORZIO, siti in HI UL (RG), frazione di RO, via Maria S.S. del Rosario n.63, e di pagamento della somma portata dalla fattura n. 60/018-018 del 31.12.2019; risolve il contratto di agenzia con deposito stipulato con scrittura dell'01.10.2007 tra il e Parte_1 CP_1 per inadempimento di quest'ultima; condanna al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1 10.259,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della resistente gli oneri di smaltimento stimati dal C.T.U. in complessivi € 4.815,48 e i compensi al predetto liquidati. Così deciso in Ragusa il 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella