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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/06/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1588/2023 CC da:
(P.IVA , di seguito solo , in persona Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 dell'amministratore e l.r. p.t. , prima con l'avv. Nadia Parise (C.F. Parte_2
) del Foro di NZ (la quale ha depositato telematicamente in data C.F._1
06.12.2023 la revoca del mandato conferitole), in seguito con l'avv. Raffaella Giacomin (C.F.
) del Foro di Padova, giusta procura in atti;
C.F._2
contro Co (C.F. P.IVA , di seguito solo , contumace (v. ordinanza del 26.03.2024). CP_1 P.IVA_2
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1231/2023, pubblicata il 28.06.2023, emessa nel procedimento n. r.g. 4721/2019 dal Tribunale di NZ.
In punto: vizi del bene venduto – direttiva 2006\42\CE – nullità della CTU.
1 CONCLUSIONI
Per : Pt_1
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1231/2023 pubblicata in data 28.06.2023, previa declaratoria di nullità della C.T.U. espletata in primo grado per le motivazioni meglio esposte in atto di citazione d'appello, disporre la rinnovazione della C.T.U. previa sostituzione del C.T.U. nominato in primo grado, con ammissione di tutte le prove dedotte con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.;
2) Nel merito: previo accertamento dell'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento da parte della società nei confronti della società revocare il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo opposto;
3) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la società
e la società per grave inadempimento della società Parte_1 CP_1 CP_1
condannando la predetta alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento del danno nella misura in cui verrà accertato in corso di causa o in quella maggiore o minor che verrà ritenuta di giustizia;
4) In via subordinata: per l'ipotesi in cui il contratto di compravendita sia ritenuto efficace, accertarsi il danno subito dalla società per il ritardo nell'adempimento e condannarsi la Parte_1
società nella somma che verrà accertata in corso di causa e comunque in quella ritenuta di CP_1
giustizia;
5) Spese, diritti ed onorari di primo e secondo grado rifusi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Co 1. Con atto di citazione iscritto in data 04.07.2019, conveniva in giudizio innanzi al Pt_1
Tribunale di NZ in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1498/2019 del 22.05.2019, emesso nel procedimento monitorio n. r.g. 2527/2019 in favore di quest'ultima relativamente al credito di €
7.564,00 per il mancato pagamento di una benna spazzatrice.
Parte opponente spiegava che l'importo non era stato corrisposto a causa dell'inadempimento avversario ex art. 1460 c.c..
2 Sottolineava che il macchinario le era stato fornito senza la “certificazione” CE e senza la “marcatura”
CE, quali requisiti previsti dalla Direttiva 2006\42\CE; di qui l'inutilizzabilità e l'incommerciabilità del bene, stante la consegna di aliud pro alio.
Evidenziava che, in data 25.03.2019 (a mezzo mail), aveva reso edotta la venditrice della presenza di malfunzionamenti nella fase di aggancio della benna spazzatrice all'escavatore, con richiesta di pronto intervento ad opera di CM e con avviso di sospensione del pagamento in attesa della risoluzione del problema.
Co Dava atto che aveva eccepito la tardività della denuncia del vizio (poiché la consegna del bene risaliva 10.12.2018) e di avere replicato che, in caso di aliud pro alio, non vi era alcun vincolo decadenziale e di prescrizione correlato ai termini di cui all'art. 1495 c.c. Co Osservava che era onere di provare il rispetto della normativa europea nonché il corretto funzionamento del bene fornito.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che nulla spettava a controparte.
Formulava, per l'ipotesi d'inadempimento avversario (v. consegna della documentazione e riparazione del bene), domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita, con risarcimento del danno.
2. In data 23.12.2019, si costituiva CM, contestando in toto le difese dell'opponente ed insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e dell'importo azionato.
Affermava che il macchinario, corredato di “marcatura” CE, era stato consegnato a il 10.12.2018 Pt_1 assieme a tutta la documentazione necessaria, ossia al certificato di garanzia, al libretto d'uso ed alla
“certificazione” CE, come ravvisabile dalla conferma d'ordine del 26.11.2018.
Rilevava che la doglianza di era pretestuosa, poiché la carenza documentale era stata sollevata Pt_1 soltanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sosteneva che il malfunzionamento della benna le era stato segnalato solo dopo un sollecito di pagamento, precisamente in data 25.03.2019, ed a distanza di quasi quattro mesi dalla ricezione del bene, con inevitabile decadenza dalla garanzia ordinaria per i vizi.
Eccepiva che anche la garanzia convenzionale stabilita fra le parti non poteva essere invocata da , Pt_1
per essere incorsa nella causa di esclusione di operatività della stessa legata al mancato pagamento regolare del prezzo.
Invocava, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed insisteva per la conferma dello stesso, con gli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo.
3 3. All'esito della prima udienza, il Giudice Istruttore rigettava la provvisoria esecuzione e concedeva alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
4. All'udienza dell'11.09.2020, venivano sentiti i testi ammessi: per l'opponente, e Testimone_1
; per parte opposta, , e . Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
4bis. Con provvedimento del 15.09.2020, veniva disposta CTU a mezzo dell'ing. Persona_1 di NZ che depositava l'elaborato peritale in data 16.03.2021.
5. All'udienza del 12.10.2021, essendo avvenuto il deposito telematico delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
6. In data 28.06.2023, è stata pubblicata la Sentenza N° 1231/2023, con cui il Tribunale di NZ ha respinto le domande di , confermando il decreto ingiuntivo e disponendo la condanna Pt_1
Co dell'opponente in favore di alla rifusione delle spese di lite, oltre che al pagamento della CTU.
Il Giudice di prime cure ha riscontrato l'infondatezza della “qualificazione” della fattispecie come aliud pro alio, reputando il macchinario compravenduto coincidente con quello individuato nella conferma d'ordine nonché rispondente alla normativa tecnica di settore, non essendo stata provata da la fornitura di un bene appartenente ad un genere differente da quello ordinato e\o privo delle Pt_1 caratteristiche funzionali necessarie per l'uso prestabilito.
Ha accertato la presenza sul macchinario della “marcatura” CE, essendo stata prodotta dalla venditrice la fotografia della targa identificativa sul bene, e ha ritenuto confermata la consegna della certificazione di conformità europea sulla base delle testimonianze assunte.
Rispetto ai vizi di malfunzionamento, ha accolto l'eccezione di tardività della denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c., non essendo stato provato l'esatto momento della loro scoperta ai fini della decorrenza dal dies a quo.
Ha statuito che, vista la mancata contestazione ad opera di del documento contenente la garanzia Pt_1
convenzionale dimesso da CM, la stessa doveva ritenersi provata in giudizio, con esclusione della sua operatività in caso di mancato pagamento regolare del prezzo.
Ha preso atto che, per il CTU, il bene è scevro da vizi, dato che - a seguito dei tre test di funzionamento svolti - le criticità lamentate sarebbero attribuibili “ad un utilizzo del MOC non corretto (troppo brusco
o con XPS inserito) da parte del conducente della mini pala”.
Ha osservato che correttamente il decreto ingiuntivo è stato emesso per un importo inferiore a quello domandato, avendo CM rettificato la somma nelle more della parentesi monitoria.
7. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 06.09.2023, ha proposto Appello avverso Pt_1
detta pronuncia, articolando tre motivi di doglianza.
4 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato l'“erroneità della sentenza sul punto in cui rigetta
l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente per consegna di aliud pro alio”.
Il Tribunale ha sbagliato in quanto, secondo la prospettazione di , dalle dichiarazioni dei testi Pt_1 escussi non è emersa la prova dell'avvenuta consegna della “certificazione” CE e della presenza della
“marcatura” CE sul bene.
Il difetto di questi due elementi fa venire meno un requisito essenziale del macchinario, non solo rendendolo non commerciabile, ma anche rendendolo pericoloso per la sicurezza dei dipendenti che si trovano ad utilizzarlo.
Ha sottolineato - inoltre - come il documento prodotto da CM sulla conformità della benna ai requisiti imposti dalla Direttiva 2006\42\CE sia privo - nel suo contenuto - di una pluralità di elementi obbligatori;
di qui la mancanza di valore di tale dichiarazione.
Ha eccepito la divergenza fra il numero di matricola identificativo del macchinario compravenduto presente nella “certificazione CE” ed il numero ravvisabile nella fotografia della “marcatura” CE prodotta da controparte nella seconda memoria istruttoria, così da essere in presenza di due differenti macchinari.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'“erroneità della sentenza sul punto in cui accoglie l'eccezione di decadenza dell'opposta dalla garanzia per i vizi della macchina, per tardività della relativa denuncia e per la inoperatività della garanzia per il mancato pagamento”.
Il Tribunale ha sbagliato nell'accogliere l'eccezione di tardività della denunzia del vizio perché, trattandosi di consegna di aliud pro alio, la fattispecie non è sottoposta ai termini decadenziali previsti dall'art. 1495 c.c., essendo inapplicabile la disciplina dei vizi redibitori nel caso di consegna di un bene diverso da quello concordato.
A proposito della garanzia convenzionale, ha sostenuto di non avere mai sottoscritto un documento avente ad oggetto le obbligazioni ivi prescritte.
Con il terzo motivo, l'appellante ha eccepito l'“erroneità della sentenza sul punto della condivisione alle conclusioni del ctu in merito all'assenza dei vizi”.
Il Tribunale non ha considerato che i vizi riscontrati dal CTU in sede di primo sopralluogo non sono più stati rilevati nei successivi due sopralluoghi, ciò a conferma di una condotta “manomissiva” di CM che - con improprie operazioni di riparazione - avrebbe ripristinato il corretto funzionamento del macchinario.
Al riguardo, non è stato soppesato il fatto che il CTU abbia permesso che il bene venisse portato presso la sede di CM, consentendole di disporne senza supervisione, così da compromettere l'integrità
5 strutturale del bene, il che avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad invalidare le operazioni peritali successive al primo test.
Infine, ha messo in risalto non solo che la venditrice - a tutt'oggi - continua a detenere il macchinario, ma altresì che ha ingiustamente azionato il credito in via esecutiva.
Contestualmente al gravame, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
8. CM non si è costituita in II Grado ed è stata dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica dell'Appello eseguita nei suoi confronti il 06.09.2023 a mezzo pec presso il domiciliatario di I Grado.
9. Nella comparsa conclusionale depositata in data 11.11.2024, parte appellante ha evidenziato per la prima volta che la mancanza della “marcatura” CE sul macchinario comporta la nullità ex art. 1418 c. 1
c.c. del contratto di compravendita per la violazione di norme imperative (v. Direttiva 2006\42CE e
D.Lgs. n. 81\2008), nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
10. La controversia è stata posta in decisione all'udienza dell'11.02.2025, sulla base delle conclusioni e delle note finali di parte appellante.
11. L'impugnazione proposta è infondata e va respinta.
A. Si reputa opportuno esaminare - innanzitutto - l'asserita nullità del contratto di compravendita eccepita da in sede di comparsa conclusionale unitamente al primo motivo di gravame in tema di Pt_1
aliud pro alio, trattandosi - in entrambi i casi - di aspetti collegati alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal Tribunale ed alla sussistenza o meno del rispetto della Normativa Europea relativa alla salvaguardia ed alla sicurezza rispetto ai prodotti che circolano nell'Unione.
Circa il “rilievo” di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., CM ha - in effetti - depositato una fotografia della targhetta apposta sulla macchina recante una “marcatura” CE con un numero identificativo diverso da quello della certificazione;
tuttavia, come rilevato in I Grado, detta produzione documentale non è stata tempestivamente contestata dall'odierna appellante con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Per venire all'assenza di “marcatura” CE sul bene da cui discenderebbe la nullità del contratto, sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale di II Grado, si deve considerare che durante le operazioni peritali è stato empiricamente riscontrato dalle parti ivi presenti (v. materiale fotografico presente nell'allegato “F”, in cui il CTP di CM ha svolto le sue osservazioni sulla bozza del CTU) che sulla benna era apposta la “marcatura” CE, raffigurante la dicitura “serial number n. 5154”, corrispondente a quella presente nel DDT della conferma d'ordine e nella “certificazione” CE prodotta nel corso del giudizio da CM.
6 Peraltro, l'istruttoria orale ha confermato la sussistenza della “marcatura” CE in parola, grazie alla testimonianza di , la quale - nella veste di impiegata amministrativa di CM deputata a Testimone_4 predisporre la documentazione di conformità europea dei beni venduti dall'azienda - ha precisato l'avvenuta consegna ad opera del “ragazzo che ha caricato” di “marcatura” e “libretto”.
Siffatta consegna è stata ribadita pure dal teste , il quale - come tecnico commerciale Testimone_5
presso CM - ha dichiarato di essere stato presente al momento della consegna del macchinario, specificando di avere consegnato “in mano a la bolla, il libretto e il certificato”. Parte_2
Il Giudice di prime cure ha reputato non dirimente la deposizione di segno opposto resa da
[...]
padre del legale rappresentante di , oltre che dipendente presso l'azienda. Tes_2 Pt_1
La comparazione delle testimonianze, espressione del libero convincimento del magistrato nel valutare il compendio probatorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non è stata il frutto di un mero confronto numerico delle dichiarazioni “pro” e “contro” (della consegna), bensì è stata il risultato di un'analisi critica legata alla credibilità dei testimoni, alla loro conoscenza diretta dei fatti in questione ed all'eventuale presenza o meno di legami con le parti in causa oppure di un interesse diretto circa l'esito del giudizio.
I dipendenti di CM avevano entrambi mansioni specifiche che li hanno portati ad avere piena contezza delle dinamiche commerciali dell'azienda; di talché hanno reso una deposizione precisa e circostanziata dei fatti a cui hanno direttamente partecipato.
Invece, il teste di si è limitato a riferire sinteticamente della mancanza di documentazione, senza Pt_1
fornire ulteriori elementi;
costui, oltre ad essere dipendente di , è genitore del titolare Pt_1 Pt_2
, il che lo pone in una posizione differente rispetto agli altri due testimoni, quali meri dipendenti
[...]
di CM.
Dunque, il Tribunale di NZ ha esposto le ragioni che lo hanno indotto a stimare più attendibili le testimonianze di parte opposta, evidenziando la coerenza di tali deposizioni con altri elementi di prova presenti nel giudizio.
Difatti, l'inspiegabile omessa segnalazione dei c.d. requisiti europei di sicurezza ad opera di un'azienda professionista del settore edile per un lasso temporale di oltre otto mesi dall'acquisito (v. opposizione al decreto ingiuntivo) ha dato luogo ad un atteggiamento obiettivamente poco “compatibile” con la ricostruzione fattuale/giuridica sostenuta anche in sede di gravame.
Ritendo provata sia la “marcatura” che la “certificazione” CE, le doglianze sul punto di Bellin concernenti la mancata configurazione di un'ipotesi di “aliud pro alio” devono ritenersi conseguentemente infondate.
In relazione al contenuto della “dichiarazione” CE che di seguito si riporta:
7
parte appellante ha rilevato testualmente:
8 A ben vedere, soltanto in II Grado ha tardivamente eccepito l'asserita incompletezza della Pt_1
“dichiarazione” CE e comunque la stessa non pare discostarsi dall'art. 1, lettera a), dell'Allegato n. 2 della direttiva in materia.
B. Il secondo motivo di doglianza in tema di aliud pro alio è da intendersi respinto sulla base di quanto già esposto al punto A.
C. Anche il terzo motivo d'Appello sulla CTU è privo di pregio;
si tratta della mera riproposizione delle eccezioni già sollevate in I Grado che sono state correttamente disattese dal Tribunale di NZ mettendo in risalto una pluralità di aspetti che qui vanno richiamati.
Dal verbale della prima riunione peritale tenutasi in data 20.11.2020 per l'espletamento delle indagini, si evince che - assieme al CTU - erano presenti i consulenti di entrambe le parti ( per CP_2
Co
e per ) - nonché per anche il suo legale rappresentante, Pt_1 Persona_2 Pt_1 Pt_2
, il quale non solo si è prestato a guidare di persona il caterpillar a cui è stata agganciata la
[...]
benna, ma ha prestato il suo consenso (assieme al CTP di ) affinché controparte portasse il bene Pt_1 oggetto di causa presso la propria azienda, ove “procederà quindi ad eseguire sul MOC le verifiche del caso. Al termine delle verifiche, si effettuerà una seconda riunione presso la CM durante la quale si testerà il funzionamento del MOC utilizzando prima una centralina idraulica fissa e poi una macchina operatrice (possibilmente una mini pala analoga al CAT della ) noleggiata dalla CM)” (v. Pt_1 allegato “A” dell'elaborato peritale, p. 4).
Nel secondo incontro svoltosi il 09.12.2020, l'unica contestazione a verbale di risulta essere stata Pt_1
quella che il test avrebbe avuto un esito positivo solo perché il materiale asportato dal terreno era di quantità esigua.
Nessuna obiezione è stata mossa a seguito dell'affermazione di CM di avere provveduto ad eseguire sul bene “solo le normali operazioni di ingrassaggio del MOC” (v. allegato “B” dell'elaborato peritale, p.
2).
Lo stesso CTU ha dato puntuale ed esaustiva risposta in perizia alle osservazioni del legale di , Pt_1 affermando che “vista la semplicità costruttiva del MOC e alla luce anche della documentazione fotografica raccolta nel corso delle tre riunioni, ha ragione di credere che dopo la prima riunione la
CM non abbia apportato alcuna modifiche al MOC ma, come dichiarato anche dal sig. Parte_3
, si sia limitata ad eseguire sul MOC solo dei normali interventi di manutenzione ordinaria e/o
[...] straordinaria (pulizia, ingrassaggio, etc.)” (v. p. 11 dell'elaborato peritale).
In entrambi i gradi di giudizio, ha insinuato che - dopo il primo test di funzionamento - CM, Pt_1
approfittando del deposito del macchinario presso la sua sede, avrebbe apportato delle modifiche al bene, ma queste non solo non sono state provate, ma non sono state nemmeno allegate, essendo tale
9 assunto privo di specificazione degli asseriti interventi realizzati che si sarebbero positivamente riverberati sul funzionamento della benna.
Correttamente - pertanto - il Tribunale ha fondato la sua motivazione in aderenza a quanto emerso dalla
CTU; in Appello non ha fornito riscontri probatori ed argomentazioni giuridiche funzionali a Pt_1
prendere le distanze da dette valutazioni.
Non sono emerse - quindi - le ragioni per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto discostarsi dalle risultanze della CTU oppure disattendere le sottostanti argomentazioni tecniche, dal momento che questa Corte non ha appurato esiti contraddittori od incongruenze logico-valutative.
12. Non resta che confermare la decisione di I Grado.
13. Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto allo scaglione “da 5.200,00 a 26.000,00”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1-rigetta l'Appello e conferma la decisione impugnata;
Co
2-condanna l'appellante a rifondere a le spese del gravame, che liquida nella misura di € 3.966,00, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge;
3-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 21.05.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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