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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CI MA presidente
Roberto Rivello consigliere
RE VA ME consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1566/2022 promossa da
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Ponchione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Alba, piazza Prunotto Urbano, n. 5 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Paolo Riccardo Rocca, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, corso Dante, n. 90 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito,
riformare integralmente la sentenza n. 1939/2022 resa dal Tribunale Ordinario di
Torino, in persona della dottoressa Simonetta Rossi, pubblicata il giorno 05.05.2022 (r.g.in
n. 408/2020) e, per l'effetto, così provvedere: revocare e/o annullare e/o, in ogni caso, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto, provvedendo al contempo alla conseguente regolamentazione delle spese legali in quella sede liquidate.
In via riconvenzionale principale, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inadempimento della nella esecuzione del Controparte_1 contratto intercorso con la descritto nella superiore narrativa e, per l'effetto, Parte_1 condannarla alla pronta ed immediata sostituzione dei pannelli denunciati difettosi e/o viziati dalla acquirente, anche in conformità all'art. 6 delle condizioni generali del contratto medesimo;
in via riconvenzionale, subordinata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della nell'esecuzione del con- Controparte_1 tratto intercorso con la descritto nella superiore narrativa e, per l'effetto, ridurre Parte_1 il prezzo di compravendita della somma di euro 12.686,90, corrispondente al valore dei beni denunciati viziati e/o difettosi dalla acquirente, o della veriore altra ritenuta di giustizia.
In ogni caso, accertato e dichiarato l'inadempimento della nell'esecuzione del con- Controparte_1 tratto intercorso con la descritto nella superiore narrativa, dichiarare tenuta e Parte_1 conseguentemente condannare la società venditrice al pronto ed immediato risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, per l'effetto sofferti dalla acquirente, che si quantificano nella somma di euro 27.003,00 per danno emergente e di euro 200.000,00 per lucro cessante, o nelle veriori altre ritenute, se del caso anche in via equitativa, di giustizia.
2 Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte ecc.ma, Controparte_1
previe le declaratorie del caso,
ammesse occorrendo le istanze istruttorie non accolte di cui alle memorie ex art. 183,
VI comma, n. 2 e 3 c.p.c.;
respingere l'appello confermando la sentenza impugnata;
si chiede (occorrendo anche in via di appello incidentale) di correggere la motivazione della sentenza di primo grado con la statuizione che la doppia sottoscrizione ex art. 1341-1342 c.c. vi era anche sulla conferma d'ordine del 15 luglio '19;
in ogni caso respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondata in fatto
e in diritto, dichiarando decaduta dalla dilazione e viste anche le eccezioni di Parte_1 decadenza dalla dilazione e dalla garanzia ex art. 6 Condizioni AIPEGG e art. 1495 c.c., nonché visti gli art. 1225 e 1227, 1° e 2° comma, c.c., confermando il decreto ingiuntivo opposto;
respingere tutte le domande avversarie mandando assolta da ogni Controparte_1 avversaria pretesa e domanda;
dichiarare in ogni caso tenuta e condannare a pagare ad Parte_1 Controparte_1 la somma di € 97.595,32, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/02 dalle scadenze della fattura al saldo, oltre agli interessi sugli interessi, le spese di registrazione e notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento monitorio, nonché di C.T.U. e C.T.P.».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino, Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto n. 10489/2019 del 25 novembre 2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 97.595,32, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo della vendita di pannelli di cui alla fattura n. 193691 del 30 agosto 2019.
L'opponente aveva dedotto che la metà del credito, euro 48.797,66, era esigibile dal
30 novembre 2019, quindi successivamente alla proposizione del ricorso monitorio, e non erano applicabili le clausole vessatorie, in quanto non specificamente sottoscritte, quindi
3 anche quella relativa alla decadenza dal beneficio del termine, in caso di omesso, anche parziale, pagamento del credito.
L'appellante aveva lamentato due tipi di vizi dei pannelli e più precisamente che 37 pannelli di copertura di 80 mm erano bollati e quelli di parete da 40 mm non aderivano tra loro.
L'appellante aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla sostituzione dei pannelli o, in subordine, la riduzione del prezzo per l'importo di euro 12.686,90, e, in ogni caso, al risarcimento del danno, liquidato in euro 27.003,00, quale danno emergente, ed euro 200.000,00, quale lucro cessante.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande e, in Controparte_1 ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 97.595,32, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalle scadenze della fattura al saldo, agli interessi sugli interessi, nonché alle spese di registrazione e notificazione del decreto ingiuntivo.
3. Con sentenza n. 1939/2022 del 5 maggio 2022, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'opponente, condannandola alla rifusione delle spese di lite e ponendo a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a nove motivi e ha Parte_1 riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello, la correzione (anche in via di appello Controparte_1 incidentale) della motivazione della sentenza impugnata con la statuizione che la doppia sottoscrizione delle clausole vi era anche sulla conferma d'ordine del 15 luglio 2019, e, in ogni caso, ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui sono state ritenute approvate le clausole vessatorie (primo motivo), quindi anche la clausola n. 8, secondo cui il mancato pagamento anche di una parte del prezzo comporta la decadenza dal beneficio del termine, ed è stata accertata l'esigibilità del credito relativo
4 alla seconda rata, che scadeva dopo il ricorso per ingiunzione, con conseguente rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo (secondo motivo).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Il giudice di primo grado ha ritenuto specificamente approvate le clausole vessatorie, in ragione della sottoscrizione riportata in calce alla dichiarazione contenuta nell'ordine del 12 luglio 2019 (p. 6 sent.).
L'appellante ha prospettato plurime censure.
Anzitutto, l'ordine del 12 luglio 2019 riproduce un elenco di tutte le condizioni del contratto, in blocco e senza distinzione tra quelle vessatorie e quelle non vessatorie (p. 11 cit. app.).
Inoltre, il regolamento contrattuale del rapporto non corrisponde alle clausole di cui all'ordine menzionato, bensì a quelle di cui alla conferma dell'ordine del 15 luglio 2019, da cui non risulta la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie [«Il documento riporta due sottoscrizioni della acquirente: una al di sotto dell'informativa di cui all'art. 13,
D.leg.vo n. 196/2003, l'altra in calce alla dichiarazione di avvenuta ricezione di copia delle condizioni generali di vendita, di conoscerle e di accettarle integralmente (…) || Ebbene la
seppur richiesta, non ha ritenuto di accettare le clausole vessatorie — riconosciute Pt_1 tali dalla stessa appellata, autrice unilaterale delle stesse, che ne ha infatti richiesta
l'espressa accettazione, sebbene in blocco, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. — non apponendo la relativa sottoscrizione», pp. 12 s cit. app.].
Infine, le condizioni generali di vendita di cui alla conferma d'ordine sono in parte diverse da quelle richiamate nell'ordine, le prime sono quelle “depositate in atti del Notaio in Milano” e risalgono al 1993, mentre le seconde vigono dal Persona_1
2013 (p. 13 cit. app.).
La prima eccezione è fondata.
L'ordine del 12 luglio 2019, che ha valore di proposta contrattuale (art. 1326, co. 1,
c.c.), è stato sottoscritto nella parte relativa alle condizioni generali (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Ivi sono riportate tutte le clausole con la relativa rubrica, ad eccezione della prima
“parti del contratto” (cfr. doc. n. 4 fasc. primo grado appellata).
L'elenco è indiscriminato.
5 Non si comprende infatti quali siano quelle vessatorie e ictu oculi, cioè in relazione alla sola denominazione delle clausole, alcune non necessariamente lo sono, quali quelle sub 2) “Ordine, Accettazione”, 4) “Imballo e protezione”, 5) “Tolleranze” e 12) “Trattamento dati”.
Questa sottoscrizione non soddisfa la forma ex art. 1341, co. 2, c.c.
La Corte di cassazione «ha in più occasioni affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero
d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate» (Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 13 novembre 2014, n. 24193).
Anche a ritenere, come sostenuto dall'appellante, che il contratto si sia concluso con la conferma d'ordine del 15 luglio 2019, la conclusione non muta.
L'appellante ha sottoscritto per accettazione la conferma e ha apposto due timbri.
A dispetto di quanto ritenuto dall'appellante, le firme e i timbri sono da riferirsi alle dichiarazioni in relazioni alle quali è previsto lo spazio per l'apposizione dei medesimi: due soltanto erano gli spazi e pertanto i segni identificativi dell'appellante a quelli vanno riferiti (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
Di queste dichiarazioni, la seconda riproduce l'elenco delle clausole di cui all'ordine, tranne la n. 4) “Imballo e protezione” e la n. 12) “Trattamento dati”, per il semplice motivo che quest'ultima non era prevista nelle condizioni generali richiamate nella conferma d'ordine, ovverosia quelle di vecchia formulazione, risalenti al 1993.
Anche in questo caso è predicabile la stessa censura.
Non è dato intendere quali clausole fossero vessatorie e ictu oculi, cioè sempre in base alla loro denominazione, alcune non necessariamente lo sono, quali quelle sub 2)
“Ordine, Accettazione” e 5) “Tolleranze”.
La fondatezza delle prime eccezioni rende superfluo l'esame dell'ultima.
Si osserva comunque che in entrambe le versioni del regolamento contrattuale la clausola n. 8, quella da cui dipende l'esigibilità della seconda rata prima della scadenza,
6 ha contenuto identico al comma settimo [«Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione nei pagamenti (“beneficio del termine”) anche per le forniture in corso;
la
Venditrice, inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile»
(docc. nn. 4 e 4-bis fasc. primo grade appellata].
L'appellata ha eccepito che la clausola è comunque efficace perché non vessatoria
(p. 5 comp. cost.).
In rito, l'eccezione è ammissibile.
Non occorreva veicolarla tramite appello incidentale, atteso che il giudice di primo grado non ha assunto una decisione in merito, anche soltanto implicitamente, bensì, in positivo, ha semplicemente stabilito che tutte le clausole, indistintamente, erano state approvate (cfr. rubrica § 2 sentenza: “Sulla approvazione delle clausole AIPEGG”).
Nel merito, l'eccezione è infondata.
La dottrina insegna che sono onerose (o vessatorie) le clausole che «aggravano la posizione contrattuale dell'aderente, privandolo di diritti o poteri che egli avrebbe in base alla disciplina comune del rapporto contrattuale, oppure imponendogli obblighi o soggezioni che in base a quella disciplina egli non avrebbe».
L'elenco delle clausole vessatorie ex art. 1341, co. 2, c.c. è tassativo, suscettibile di interpretazione estensiva (tra le altre, Cass. civ., sez. III^, sent. 29 maggio 2014, n.
12044).
L'espressione utilizzata dal legislatore è «sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze».
Se è vero che la parola decadenza evoca immediatamente l'istituto di cui al capo II, titolo V, libro VI del codice civile, è anche vero che non sembra si possa esaurire la portata della norma al medesimo e cioè alle sole ipotesi di previsione di un termine entro il quale esercitare un diritto/un potere.
Il beneficio del termine esprime una posizione di vantaggio per il debitore (art. 1184
c.c.).
La clausola litigiosa ha conformato un'ipotesi di privazione del vantaggio, ulteriore a quelle legali di cui all'art. 1186 c.c.
La clausola è dunque da ritenersi vessatoria ed inefficace perché non specificamente sottoscritta dall'appellante.
7 Non può ancora ritenersi definita la questione dell'esigibilità integrale del credito in ragione delle ulteriori eccezioni sollevate in merito dall'appellata.
L'appellata ha infatti dedotto che, al momento del ricorso monitorio, l'appellante era decaduta dal termine anche a volere fare applicazione della disciplina legale.
La dichiarazione dell'appellante di non volere adempiere del 4 ottobre 2019 avrebbe implicato l'automatica costituzione in mora (1219 c.c.) e la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.).
L'eccezione non è fondata.
La posizione accolta dall'appellata è contrastata da altra dottrina, secondo cui le ipotesi legali di decadenza dal beneficio del termine sono tassative e non se ne possono ravvisare delle altre in via analogica, tra le quali l'invocata manifestazione della volontà del debitore di non adempiere.
Ai sensi dell'art. 1219 c.c., il rifiuto di adempiere produce sì la costituzione in mora automatica del debitore, ma a fare data dalla scadenza del termine.
Tra il rifiuto e la scadenza del debito, il debitore può ripensarci e adempiere (salve le implicazioni dipendenti dalla buona fede e la compromissione totale della possibilità di adempiere): «è possibile procedere alla costituzione in mora anche prima del termine posto
a favore del debitore, ma la costituzione in mora (ovvero la mora ex re ove ne ricorrano i presupposti) decorrerà sempre dal giorno stabilito per l'adempimento perché in quel momento il creditore aveva diritto alla prestazione» (Cass. civ., sez. I^, sent. 8 luglio 1987,
n. 5938).
Se la mora opera al momento della scadenza, allora non può ritenersi intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
Va comunque compulsata la dichiarazione fatta dall'appellante (doc. n. 5 fasc. primo grado appellate); questa non si era (semplicemente) rifiutata di adempiere, bensì aveva dichiarato di “sospendere i pagamenti”, visti i danni (in tesi) subiti.
È allora diversa dalla fattispecie richiamata dall'appellata.
L'eccezione è rigettata.
L'appellata ha eccepito che tra i requisiti della tutela monitoria non è ricompresa l'esigibilità del credito.
L'eccezione non è fondata.
8 L'ipotesi del credito condizionato ex art. 633, co. 2, c.p.c., benché più precisamente fattispecie di credito non (ancora) sorto, è indice della predicabilità del requisito in termini generali.
Inoltre, sistematicamente, ricorrono fattispecie in cui espressamente è ammesso che l'ingiunzione riguardi debiti non scaduti (cfr. l'ingiunzione di pagamento dei canoni nello sfratto per morosità ex art. 664, co. 1, c.p.c.), sicché si può desumere che il regime generale postula l'intervenuta scadenza del debito e quindi l'esigibilità del credito.
La conclusione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha preso posizione sull'accertamento del giudice monitorio della decadenza dal beneficio del termine, quale questione che logicamente si pone quando al credito azionato corrisponde un debito non ancora scaduto (cfr. Cass. civ., sez. III^, sent. 8 maggio 2003, n. 6984): solo se decaduto il debitore dal termine, il creditore potrà esigere il credito anticipatamente.
L'eccezione è rigettata.
L'appellata ha sollevato da ultimo l'eccezione di carenza d'interesse all'impugnazione in parte qua, eccezione per la verità avente carattere pregiudiziale.
Secondo l'appellata, più precisamente, siccome l'opposizione a decreto ingiuntivo ha per oggetto l'accertamento del credito e non i vizi del decreto ingiuntivo e il credito è stato accertato, l'appellante non avrebbe interesse a porre in discussione l'esigibilità del credito al momento del ricorso per ingiunzione.
L'eccezione non è fondata.
È corretto affermare che l'opposizione è solo la fase successiva ed eventuale di quella sommaria e che il processo verte sull'accertamento del credito azionato.
Tuttavia, i requisiti del ricorso per ingiunzione non sono inutile forma.
Dalla ricorrenza dipende l'emissione del decreto ingiuntivo e quindi l'accertamento del diritto dell'ingiungente al rimborso delle spese dell'iniziativa.
Sembra allora che, in difetto dei requisiti, i costi dell'iniziativa non debbano gravare sull'ingiunto: «L'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. Ne deriva che nel caso in cui l'opponente
9 risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria» (Cass. civ, sez. VI^-2, ord. 26 maggio 2022, n. 17137).
L'eccezione è rigettata.
In conclusione, siccome il credito azionato con ricorso monitorio era inesigibile nei limiti di euro 48.797,66, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per l'intero.
I motivi sono accolti.
2. L'appellata ha chiesto che l'appellante sia condannata in ogni caso al pagamento del credito azionato.
Il titolo del credito non è controverso e l'appellante non ha allegato fatti (anche solo parzialmente) estintivi dell'obbligazione (artt. 2697, co. 2, 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pertanto, l'appellante deve pagare all'appellata la somma di euro 97.595,32.
Sono dovuti anche gli interessi nei termini richiesti dall'appellata, rispetto ai quali non risultano contestazioni di sorta.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata accertata la decadenza dalla garanzia per i vizi dei pannelli di copertura di spessore di 80 mm.
Il motivo non è fondato.
La disciplina convenzionale non è applicabile.
In forza della clausola n. 6 del contratto, la denuncia dei vizi andava fatta entro otto giorni dalla consegna e non dalla scoperta, in deroga all'art. 1495, co. 1, c.c.
Per quanto esposto nel primo paragrafo, la clausola è inefficace ex art. 1341, co. 2,
c.c.
Va allora applicato il regime legale.
L'art. 1495, co. 1, c.c. contiene una clausola di riserva non soltanto in favore della volontà delle parti, ma anche della legge.
Il contratto tra le parti è qualificabile quale compravendita di cose mobili.
Pacificamente si trattava di cose da trasportare (cfr. l'ordine del 12 luglio 2019, doc.
n. 2 fasc. primo grado appellante).
Trova allora applicazione l'art. 1511 c.c., a mente del quale, «[n]ella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento».
10 Occorre dunque accertare se i vizi o i difetti fossero apparenti o meno.
L'appellante ha denunciato la presenza di bollature.
La circostanza è rilevabile con la percezione visiva, «attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando l'ordinaria diligenza» (Cass. civ., sez. II^, ord. 1 agosto 2022,
n. 23816).
Non osta al riconoscimento della qualità dell'apparenza la presenza dell'imballaggio, che è un normale accorgimento per assicurare l'integrità delle cose.
Tra l'altro, nel caso in esame, l'imballaggio era relativamente trasparente (v. doc. n.
5 fasc. primo grado appellante).
Per giurisprudenza della Corte di cassazione, può riconoscersi «l'apparenza del vizio di merce confezionata per la spedizione in una scatola non trasparente, con ogni consequenziale effetto ai fini della tempestività della denuncia. In sostanza, poiché la ratio della disciplina in esame consiste nel non lasciare incerta la sorte del contratto e non già nel dare anche la dimostrazione dei vizi, necessaria soltanto più tardi, allorché la contestazione sia insorta, il termine de quo decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, vale a dire dal giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna. Obliterando l'onere di diligenza del compratore nell'esaminare la merce acquistata, viene procrastinato il dies a quo della denuncia dei vizi, lasciando alla discrezionalità del compratore la scelta del tempo di esame della cosa in ipotesi di merce non direttamente visionabile in quanto imballata» (Cass. civ., sez. II^, ord.
26 gennaio 2021, n. 1616).
La tempestività della denuncia va apprezzata rispetto al momento della consegna.
La fornitura dei pannelli risale al 2-8 agosto 2019.
In base all'impostazione della sentenza gravata, si deve distinguere tra due gruppi di pannelli, i primi undici (pp. 6 s. sent.) e poi gli altri ventisei (p. 7 sent.).
Con riguardo ai primi undici pannelli, l'appellante ha dedotto di avere provato la tempestività della denuncia, tramite «il documento sub 26 che riproduce la comunicazione mail del 23.09.2019 laddove si denuncia alla : “abbiamo purtroppo trovato altri CP_1 pannelli danneggiati, che non sono quelli esterni al pacco ma interni come si vede dalle foto allegate. Si tratta sempre dei pannelli di copertura SP.80 mm, riportiamo qui di sotto le quantità e le misure: 7 pz. L. 9550 mm. 4 pz L. 9150 mm. I pannelli sono sempre visibili presso il nostro cantiere di Canove, se avete piacere di passare a verificare. N.B. alcuni pacchi sono ancora da aprire pertanto vi possono essere altri pannelli
11 danneggiati”. Sul punto è stato confezionato anche un capitolo di prova, il 21 […] || Il giudice non ha ammesso il riprodotto capitolo di prova, ritenendolo documentale. || Sicché esiste prova, definita documentale e nondimeno ignorata, che la il giorno 23.09.2019, Pt_1 lo stesso della scoperta, ha tempestivamente denunciato alla la presenza degli CP_1 undici pannelli viziati elencati nella mail di pari data, sopra trascritta» (pp. 22 s. cit. app.).
Le eccezioni non sono fondate.
Il documento richiamato prova la denuncia e non il giorno della scoperta.
Alla non ammissione della prova orale perché vertente su circostanza “documentale” non è sotteso necessariamente un giudizio positivo di prova della circostanza, ma anche solo l'accertamento della superfluità della prova proprio per l'iniziativa dell'istante, che ha prodotto un documento asseritamente rappresentativo della circostanza.
Il capitolo di prova richiamato ha per oggetto la denuncia del 23 settembre 2019 e, quindi, non verte sul momento della scoperta.
In ogni caso, come esposto, la tempestività della denuncia non va misurata in base al giorno della scoperta, bensì a quello della consegna.
Al 23 settembre 2019, erano con evidenza decorsi gli otto giorni dalla consegna.
Il ritardo è vieppiù grave, se si considera che la denuncia relativa ad altri pannelli è stata fatta il 2 settembre 2019; la diligenza anche solo del compratore medio imponeva in quel momento l'estensione del controllo a tutti i pannelli rimanenti.
Con riguardo agli altri ventisei pannelli, l'appellante ha rappresentato che, «il giorno
02.09.2019, la ha aperto gli imballaggi contenenti i pannelli di copertura da 80 mm Pt_1 di spessore, constatando, quel giorno, che ventisei di essi si presentavano bollati in diversi punti (testi , , e ); || […] lo stesso 02.09.2019, tramite la Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 mail versata in atti quale doc. sub 6, provvedeva immediatamente a contestare anche per scritto i vizi e i difetti riscontrati quella giornata. || Il tribunale di Torino, nel corso della propria motivazione, ha attribuito rilevante peso specifico all'avversario doc. sub 9, ovvero ai documenti di trasporto dei beni. || È stato in particolare enfatizzato il fatto che nel documento di trasporto sia stata sottoscritta la dichiarazione secondo cui “i materiali relativi al presente documento di trasporto non presentano bollature, ammaccature né difetti di alcun genere” (pag. 7, provvedimento impugnato). || Ebbene, si osserva come la sottoscrizione ivi riprodotta non sia riconducibile alla bensì al trasportatore dei beni» Pt_1
(pp. 25 s. cit. app.).
Le eccezioni non sono fondate.
12 Il 2 settembre 2019 sono state denunciate le bollature per due pacchi di pannelli, mentre per quelle degli altri 24 la denuncia risale al 13 settembre 2019 (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Al 2 ed al 13 settembre 2019 erano con evidenza decorsi gli otto giorni dalla consegna.
Inoltre, si ribadisce, la scoperta del 2 settembre 2019 doveva indurre l'appellante ad accertare la condizione dei restanti pannelli.
Il documento di trasporto è sì fatto del terzo (trasportatore).
Tuttavia, vista la dichiarazione ivi contenuta (potenziale testimonianza), l'appellante avrebbe dovuto verificare sin da subito l'assenza di vizi apparenti.
Va soggiunto che l'appellante è un'imprenditrice e chi agisce per conto di essa è per posizione consapevole dell'importanza della certezza dei rapporti.
Un ordine di acquisto per un valore prossimo ad euro 100.000,00 esalta l'esigenza di riscontrare cose prive di vizi e conformi alle attese e quella di non rischiare di perdere alcuna garanzia.
L'illazione è corroborata in concreto dalla destinazione delle cose acquistate.
Si tratta di materiali che erano necessari a realizzare un nuovo capannone, per la quale l'appellante aveva previsto un investimento, per sua ammissione, importante (p. 8 cit.); è ragionevole immaginare che vi fosse anche l'esigenza a concretizzare l'obiettivo in tempi rapidi e sicuri.
Inoltre, anche la scelta di posizionare i materiali sul piazzale all'aperto e di lasciarli per un periodo di tempo rilevante (un mese, v. p. 7 sent.), senza particolari accorgimenti, salvo l'originario imballaggio (ibidem), avrebbe dovuto indurre l'appellante alla verifica della condizione delle cose alla consegna, proprio al fine di escludere (o almeno contenere) il rischio di conflitti di sorta da cui chiunque normalmente rifugge, a maggior ragione da un imprenditore che deve avere cura del buon esito di un'operazione di investimento.
Il motivo è rigettato.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la prova della colpa dell'appellata per le bollature dei pannelli.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha anzitutto dedotto l'errore sul numero di pannelli forniti, commesso dall'appellata e non considerato dal tribunale.
13 I pannelli forniti non sarebbero stati 388, bensì 657, confezionati in pacchi da dodici pannelli ciascuno (pp. 28 s. cit. app.).
La circostanza poco rileva nell'economia della decisione.
Infatti, i dati usati dal tribunale sono stati acquisiti sulla base delle testimonianze di e , citati dall'appellante ed escussi sui capitoli di Testimone_5 Testimone_6 prova formulati dalla medesima, che vertevano su pannelli per cinquantadue imballaggi
(capp. nn. 9, 10) e su ventisei dei pannelli di 80 mm (capp. nn. 15, 16).
L'appellante ha eccepito che non è vero che la prassi dell'appellata fosse quella di stoccare i pannelli all'interno del magazzino (sì da sottrarli al rischio delle intemperie), in ragione di quanto si legge nella comunicazione che la controparte le aveva inviato a seguito delle sue contestazioni.
L'appellante si è riferita a questo passaggio: «non avendo al momento conferma se, successivamente alla produzione, il materiale sia stato stoccato in area interna o esterna, possiamo semplicemente avere certezza, considerato le modalità di stoccaggio sopra evidenziate, dell'impossibilità che i n. 26 pannelli oggetto di Vs. richiesta di sostituzione siano stati interessati da eventi atmosferici avvenuti presso il ns. stabilimento» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante).
Per l'appellante, la comunicazione smentirebbe “i testimoni avversari” o meglio il solo
, «allorché ha dichiarato rispondere al vero il fatto che i pannelli destinati Testimone_7 alla sarebbero stati conservarti all'interno dello stabilimento della Pt_1 CP_1 debitamente confezionati, aggiungendo “lo dico perché siamo strutturati così e tutti i carichi avvengono così”» (p. 31 cit. app.).
L'argomento sviluppato dall'appellante non convince.
La comunicazione ha un contenuto solo ipotetico circa le modalità di stoccaggio dei pannelli compravenduti e non si evince una particolare prassi di stoccaggio in generale.
Anzi, sotto quest'ultimo profilo, va menzionato anche l'ulteriore passaggio «presso il ns. stabilimento, oppure sul mezzo utilizzato per la consegna che solitamente è coperto, i pacchi vengono impilati a gruppi di n. 2 disposti su due file» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante), da cui si evince la premura nella custodia delle cose da consegnare.
Ciò che più rileva è comunque come sono stati conservati i pannelli compravenduti: il capitolo di prova n. 5) si riferiva proprio a questo [«vero che i pannelli di cui ai doc. 2, 3 e
4 vennero conservati all'interno dello stabilimento debitamente confezionati (doc. CP_1
14 13 ) fino alla consegna al trasportatore»] e il teste ha confermato la CP_1 Testimone_7 circostanza, per poi aggiungere che si trattava di modalità ordinarie.
L'appellante ha infine rilevato che il teste ha confermato il fatto che Testimone_6 il trasportatore dei pannelli aveva comunicato che gli imballaggi si trovavano stoccati all'esterno e che la circostanza gli era stata ribadita anche dal responsabile commerciale che aveva curato il sopralluogo per la controparte (pp. 31 s. cit. app.).
Non si può omettere di evidenziare che l'appellante ha qui invocato le dichiarazioni del terzo solo perché (in tesi) favorevoli: il terzo, cioè il trasportatore, è pur sempre colui che nei documenti di trasporto aveva sottoscritto la dichiarazione di assenza di vizi.
La testimonianza di è isolata. Testimone_6
Un altro testimone citato dall'appellante, , ha dichiarato di non Testimone_5 conoscere la circostanza.
La testimonianza di è contraddetta da quella di , sia Testimone_6 Testimone_7 per quanto sopra riportato, sia per le ulteriori dichiarazioni sulla prassi di stoccaggio
(«Posso confermare quanto al carico perché vi è un modulo standard in base all'altezza del camion di carico. Posso dire che è prassi normale avendo un magazzino molto grande che tutto il materiale prodotto venga stoccato all'interno del magazzino. AD del Giudice Viene stoccato qualche pannello fuori? || Il teste dichiara: Solo pannelli di seconda scelta che vengono venduti nei paesi dell'est come scarti», verbale d'udienza del 10 febbraio 2021; quest'ultima dichiarazione concorda con quella del rappresentante legale dell'appellata,
resa in interrogatorio formale: « possiede 30.000 metri quadrati Controparte_2 CP_1 di stoccaggio all'interno e i prodotti vengono tutti stoccati all'interno. Nel piazzale sono stoccati solo prodotti di seconda scelta» ibidem), e da quella di , sempre Persona_2 per la prassi di stoccaggio («So solo che di norma vengono stoccati all'interno dello stabilimento e di norma viene fatto all'interno il carico», ibidem).
La testimonianza di è insufficiente per la prova che le bollature già Testimone_6 esistevano al momento della consegna.
Come riferito, il trasportatore aveva dichiarato l'assenza di vizi.
Inoltre, è lo stesso teste ad avere ridimensionato l'importanza di quanto poco prima rivelatogli: «Quando li ha scaricati l'autista problemi non ve ne erano e dunque fu solo un parlare così» (ibidem).
La testimonianza di non giova alla posizione dell'appellante, perché Testimone_6 dimostra la sua negligenza nel controllo.
15 La conoscenza dello stoccaggio esterno e delle intemperie verificatesi dove ha sede la controparte – circostanza allegata dall'appellante, che ha cercato di sfruttare a suo favore
(pp. 32 s. cit. app.) – avrebbero dovuto indurla ad eseguire immediatamente i controlli.
Il compendio probatorio fa ritenere verosimile la versione dell'appellata relativa allo stoccaggio sicuro dei pannelli compravenduti, non scalfita dagli argomenti dell'appellante esaminati, e alla verificazione delle bollature in seguito alla consegna;
è difatti rimasto incontestato che «i pannelli [sono] stati posizionati per un mese sul piazzale del fabbricato industriale sito in Govone (testi ), che [risultavano] coperti solo dal loro Testimone_8 originario imballaggio (teste ), che le bolle si [presentavano] sulla parte liscia rivolta Tes_3 Tes_ verso l'esterno dell'imballaggio (testi e ), che i pannelli giacenti presso il Tes_3 piazzale del fabbricato industriale di Govone [presentavano] delle gocce di acqua » (p. 7 sent.).
Il motivo è rigettato.
5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che le bollature non siano un vizio.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che, come efficacemente sintetizzato in letteratura, «la garanzia per vizi si riferisce al caso in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o una anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore».
Il giudice di primo grado ha accertato che «dalle deposizioni dei testi, le bolle erano molto piccole e presenti nella parte liscia (teste ), le greche sono state montate verso Tes_4
l'esterno mentre la parte liscia è rimasta verso l'interno (teste ) e i bolli presenti Tes_1 sui pannelli montati non si vedevano molto perché erano molto piccoli e solo le persone del settore potevano intuire che vi fossero (teste ). || Si rileva, da ultimo, che tutti i Tes_4 pannelli sono stati montati e ciò a dimostrazione della loro idoneità all'uso e dell'irrilevanza ai fini della funzionalità del bene, dei piccoli bolli di cui si duole » (p. 8 sent.). Pt_1
Per l'appellante, «al di là del soggettivo convincimento del giudice, di cui non sono state rese note le radici tecniche in cui affonda, [è] emerso grazie alle stesse difese e produzioni avversarie che la presenza delle bolle oggettivamente riscontrate rappresenti un vizio in grado di incidere, in modo negativo, sulla funzionalità dei pannelli attinti dal fenomeno. || […] Dinanzi all'inerzia avversaria e agli impegni assunti l'appellante, che aveva formalizzato anche la disdetta, si è vista costretta ad utilizzare i pannelli oggetto di
16 fornitura, ancorché viziati e/o difettosi, per completare le opere presso la nuova sede aziendale di Govone e così perfezionare, all'esito, il trasferimento in effetti avvenuto» (pp.
36 ss. cit. app.).
Gli argomenti dell'appellante non scalfiscono la decisione fondata sul dato essenziale per cui le bollature non hanno compromesso la destinazione funzionale dei pannelli e su quello ulteriore per cui, anche da un punto di vista estetico, una volta montati i pannelli, le bollature sono pressoché impercettibili.
È irrilevante la testimonianza di , perché, come scritto dalla stessa Persona_2 appellante, è riferita all'esperienza nell'area del cuneese, relativa ad interventi estranei a quello delle parti e non ha alcuna incidenza sul dato di fatto che le bollature dei pannelli compravenduti non hanno pregiudicato la funzione dei pannelli;
non ricorre alcun indice che i “tetti lesionati” citati genericamente dal testimone siano assimilabili a quello di parte appellante.
Il motivo è rigettato.
6. Con il sesto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata accertata la decadenza dalla garanzia per i vizi dei pannelli di spessore di 40 cm.
Il motivo non è fondato.
Per quanto esposto nel terzo paragrafo, si applica il combinato disposto degli artt.
1495, co. 1, 1511 c.c.
Occorre accertare anche in questo caso se i vizi o difetti fossero apparenti o meno.
L'appellante ha denunciato la non aderenza dei pannelli tra loro.
Non si tratta di una circostanza percepibile all'apertura degli imballaggi.
Il riscontro presupponeva quantomeno l'accostamento dei pannelli.
Occorre accertare la tempestività della denuncia rispetto alla scoperta.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la tardività della denuncia, fatta il 14 novembre
2019, a fronte di una consegna collocatasi tra il 2 e il 7 agosto precedenti (p. 8 sent.).
L'appellante ha eccepito che si è potuta avvedere della sussistenza dei vizi soltanto al momento della posa, risalente al 13 novembre 2019, cui è seguita la denuncia, il giorno successivo (p. 41 cit. app.).
Non ricorre adeguata prova circa il giorno della scoperta del vizio o difetto.
Se il teste ha confermato la circostanza indicata nel capitolo n. Testimone_5
22) – «vero che il giorno 13.11.2019 la ha iniziato le operazioni di montaggio dei Parte_1
17 pannelli laterali da 40 mm» –, il teste ha invece dichiarato che «[i] pannelli Testimone_6 sono arrivati a inizio agosto, non ricordo la data precisa. Poi noi abbiamo cominciato a montare i pannelli di parete e a inizio settembre quelli del tetto che erano bollati» (verbale d'udienza del 10 febbraio 2021).
Le deposizioni rivelano un contrasto che genera un dubbio sul momento dell'inizio del montaggio delle pareti laterali.
In sede di memoria di replica, l'appellante ha scritto: «Sia il teste che il Tes_1 teste hanno confermato che la esponente ha intrapreso le operazioni di montaggio Tes_3 dei pannelli laterali da 40 mm, utilizzati per il rivestimento delle pareti in muratura dell'immobile interessato all'intervento, il giorno 13.11.2019» (p. 8).
Non è vero che il teste ha confermato la circostanza. Testimone_6
In primo luogo, escusso su di una domanda generale, vale a dire che non riguardava un particolare gruppo di pannelli («Lei sa quanto tempo sono stati stoccati fuori prima del montaggio sul cortile di Govone?», verbale d'udienza del 10 febbraio 2021), il testimone ha fornito la risposta poco sopra trascritta circa l'inizio del montaggio dei “pannelli laterali” dopo la consegna di inizio agosto.
In secondo luogo, la prova relativa al capitolo n. 12) – «vero che il piano dei lavori della prevedeva, dapprima, il posizionamento dei pannelli da 80 mm di Parte_1 spessore lungo le pareti laterali della struttura metallica, la successiva copertura di essa attraverso i pannelli da 80 mm di spessore e, infine, il posizionamento dei pannelli da 40 mm di spessore lungo le pareti in muratura» – non è stata ammessa.
Gli enunciati ivi riportati sono temporalmente generici.
In terzo luogo, sentito sul capitolo n. 22) – «vero che il giorno 13.11.2019 la Pt_1 ha iniziato le operazioni di montaggio dei pannelli laterali da 40 mm, con conseguente
[...] rivestimento delle pareti in muratura» –, quindi proprio sul dato temporale del montaggio dei pannelli litigiosi, il testimone ha dichiarato di non ricordare il giorno preciso (verbale d'udienza del 10 febbraio 2021).
Persiste pertanto il dubbio sul momento in cui sono stati utilizzati i pannelli.
L'incertezza si risolve a sfavore dell'appellante.
Il motivo è rigettato.
7. Con il settimo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che la non aderenza tra i pannelli non sia un vizio.
Il motivo non è fondato.
18 Il giudice di primo grado ha escluso che la non aderenza incide sulla funzionalità dei pannelli ed ha ritenuto che essa sia un “mero rilievo estetico”, giusta quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio (p. 9 sent.).
Per l'appellante, «[q]ualsiasi vizio meramente estetico non potrà mai rendere, di per sé, un bene inidoneo all'uso cui è destinato né ridurne la funzionalità: nondimeno ciascun acquirente avrà diritto di ricevere un bene che non ne sia attinto ove lo stesso sia di portata tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). || Ebbene, il CTU ha di fatto azzerato il valore dei pannelli forniti dalla alla atteso che la CP_1 Pt_1 mitigazione del difetto che li contraddistingue è a suo dire realizzabile soltanto tramite la relativa sostituzione» (p. 49 cit. app.).
È indiscussa l'assenza di un vizio di ordine funzionale.
Dalla relazione peritale, emerge che la non aderenza non è l'effetto di un'alterazione della cosa incidente sulla sua destinazione funzionale, tanto che la giunzione arriva a contatto sul lato interno dei pannelli (p. 16 rel. per.), bensì è un problema estetico che si rileva più che altro laddove le pareti sono state rivestite di pannelli diversi: «Tale difetto, essenzialmente di tipo estetico, è riscontrabile nella parete sudovest del capannone dove risultano affiancati in continuità i pannelli da 80 mm di spessore con quelli da 40 mm di spessore, mentre per le pareti di testata dei due capannoni preesistenti il difetto non è significativo, vista l'eterogeneità dei fronti» (p. 32 rel. per.).
Tanto è vero che la soluzione prospettata non è quella di sostituire i pannelli litigiosi con altri intatti, bensì quella di «sostituire i pannelli da 40 mm con pannelli da 80 mm di spessore» (p. 25 rel. per.), per rimediare al problema estetico.
A questo proposito, in primo grado, l'appellante aveva esposto che «esplicitamente comunicava a controparte l'esigenza di ottenere, peraltro come appare di per sé ovvio, un risultato omogeneo ed uniforme dell'intera struttura, anche in considerazione della funzione soprattutto estetica affidata ai pannelli da 40 mm» (p. 9 cit.).
L'enunciato era stato contestato espressamente dall'appellata agli effetti dell'art. 115 co. 1, c.p.c. («Si contesta che eventuali esigenze estetiche siano state rappresentate a
al momento dell'ordine e comunque tale contestazione non è mai stata sollevata CP_1 nei contatti intervenuti», p. 6 comp. cost.).
L'esito della prova orale acquisita, l'interrogatorio formale del rappresentante legale dell'appellata, è negativo per l'appellante: «A me non risulta la circostanza e sull'ordine non
19 vi è alcuna annotazione particolare, Inoltre non analizza progetti ma vende CP_1 prodotti che sono quelli da catalogo» (verbale d'udienza del 10 febbraio 2021).
Non risulta quindi che l'appellata abbia ricevuto specifiche indicazioni sulle esigenze anche estetiche da soddisfare, a mezzo di un progetto o in altra forma, in base alle quali avrebbe potuto rilevare un possibile problema in caso di copertura di pareti con pannelli tra loro diversi.
L'appellata ha eseguito l'ordine di acquisto dell'appellante, mediante la consegna dei pannelli per come richiesti (tipo e quantità), non alterati e privi di anomalie funzionali.
Il motivo è rigettato.
8. Con l'ottavo motivo d'appello, l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle domande di sostituzione dei pannelli, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi inerenti ai vizi.
Il rigetto di quei motivi preclude l'accoglimento delle domande.
9. Con il nono motivo d'appello, l'appellante ha chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali e della fase monitoria e di quelle posteriori quale effetto espansivo dell'accoglimento dei motivi.
Il motivo non contiene dunque una specifica critica alle spese processuali liquidate in primo grado.
10. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La revoca del decreto ingiuntivo per illegittimità dell'emissione impone di rivedere la regolamentazione delle spese dell'iniziativa, il cui rimborso è stato pur sempre richiesto da parte appellata.
Non si ritiene infatti che le spese debbano integralmente rimanere a carico dell'appellante (cfr. Cass. civ., sez. II^, sent. 9 agosto 2022, n. 24482), né che il rimborso vada integralmente escluso: il decreto ingiuntivo poteva essere emesso solo per la metà del credito azionato, non perché insussistente, bensì perché inesigibile.
Le spese della fase monitoria sono riliquidate nella somma di euro 1.270,75, a titolo di compenso, quale importo proporzionato all'entità del credito per cui il decreto poteva essere emesso, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
La soccombenza deve essere valutata in ordine all'oggetto del processo (cfr. di nuovo
Cass. civ., n. 17137/2022 cit.).
20 A queste conclusioni perviene del resto la stessa appellante: «la revoca del decreto opposto dovrà in ogni caso imporre una nuova regolamentazione delle spese liquidate in relazione alla fase monitoria. || Ove considerata, poi, la fondatezza del presente appello, si chiede che con la riforma della sentenza le spese di primo e di secondo grado di giudizio siano infine poste a carico della appellata» (p. 54 cit. app.).
Se l'appellata ha ottenuto l'accertamento dell'intero credito dedotto, l'appellante ha visto il rigetto di ogni sua domanda riconvenzionale.
L'appellante è quindi soccombente.
Il rigetto dell'appello sui motivi diversi da quelli rilevanti per la sola determinazione delle spese della fase monitoria implica la conferma della statuizione sulle spese di lite della fase di primo grado e di quella sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vanno dunque determinate le spese del grado.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Lo scaglione non muta in ragione dell'entità della pretesa dell'appellante, veicolata con le domande riconvenzionali, in particolare di quella risarcitoria.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n.
29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1939/2022, emessa dal Tribunale di Torino il 5 maggio 2022: revoca il decreto ingiuntivo n. 10489/2019 emesso dal Tribunale di Torino il 25 novembre 2019; condanna al pagamento a favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
21 97.595,32, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 della fase monitoria, che liquida in complessivi euro 1.270,75, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il consigliere estensore
RE VA ME
Il presidente
CI MA
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CI MA presidente
Roberto Rivello consigliere
RE VA ME consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1566/2022 promossa da
(c.f. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Stefano Ponchione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Alba, piazza Prunotto Urbano, n. 5 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Paolo Riccardo Rocca, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, corso Dante, n. 90 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito,
riformare integralmente la sentenza n. 1939/2022 resa dal Tribunale Ordinario di
Torino, in persona della dottoressa Simonetta Rossi, pubblicata il giorno 05.05.2022 (r.g.in
n. 408/2020) e, per l'effetto, così provvedere: revocare e/o annullare e/o, in ogni caso, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto, provvedendo al contempo alla conseguente regolamentazione delle spese legali in quella sede liquidate.
In via riconvenzionale principale, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inadempimento della nella esecuzione del Controparte_1 contratto intercorso con la descritto nella superiore narrativa e, per l'effetto, Parte_1 condannarla alla pronta ed immediata sostituzione dei pannelli denunciati difettosi e/o viziati dalla acquirente, anche in conformità all'art. 6 delle condizioni generali del contratto medesimo;
in via riconvenzionale, subordinata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento della nell'esecuzione del con- Controparte_1 tratto intercorso con la descritto nella superiore narrativa e, per l'effetto, ridurre Parte_1 il prezzo di compravendita della somma di euro 12.686,90, corrispondente al valore dei beni denunciati viziati e/o difettosi dalla acquirente, o della veriore altra ritenuta di giustizia.
In ogni caso, accertato e dichiarato l'inadempimento della nell'esecuzione del con- Controparte_1 tratto intercorso con la descritto nella superiore narrativa, dichiarare tenuta e Parte_1 conseguentemente condannare la società venditrice al pronto ed immediato risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, per l'effetto sofferti dalla acquirente, che si quantificano nella somma di euro 27.003,00 per danno emergente e di euro 200.000,00 per lucro cessante, o nelle veriori altre ritenute, se del caso anche in via equitativa, di giustizia.
2 Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte ecc.ma, Controparte_1
previe le declaratorie del caso,
ammesse occorrendo le istanze istruttorie non accolte di cui alle memorie ex art. 183,
VI comma, n. 2 e 3 c.p.c.;
respingere l'appello confermando la sentenza impugnata;
si chiede (occorrendo anche in via di appello incidentale) di correggere la motivazione della sentenza di primo grado con la statuizione che la doppia sottoscrizione ex art. 1341-1342 c.c. vi era anche sulla conferma d'ordine del 15 luglio '19;
in ogni caso respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondata in fatto
e in diritto, dichiarando decaduta dalla dilazione e viste anche le eccezioni di Parte_1 decadenza dalla dilazione e dalla garanzia ex art. 6 Condizioni AIPEGG e art. 1495 c.c., nonché visti gli art. 1225 e 1227, 1° e 2° comma, c.c., confermando il decreto ingiuntivo opposto;
respingere tutte le domande avversarie mandando assolta da ogni Controparte_1 avversaria pretesa e domanda;
dichiarare in ogni caso tenuta e condannare a pagare ad Parte_1 Controparte_1 la somma di € 97.595,32, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/02 dalle scadenze della fattura al saldo, oltre agli interessi sugli interessi, le spese di registrazione e notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio, comprese quelle del procedimento monitorio, nonché di C.T.U. e C.T.P.».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino, Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto n. 10489/2019 del 25 novembre 2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 97.595,32, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo della vendita di pannelli di cui alla fattura n. 193691 del 30 agosto 2019.
L'opponente aveva dedotto che la metà del credito, euro 48.797,66, era esigibile dal
30 novembre 2019, quindi successivamente alla proposizione del ricorso monitorio, e non erano applicabili le clausole vessatorie, in quanto non specificamente sottoscritte, quindi
3 anche quella relativa alla decadenza dal beneficio del termine, in caso di omesso, anche parziale, pagamento del credito.
L'appellante aveva lamentato due tipi di vizi dei pannelli e più precisamente che 37 pannelli di copertura di 80 mm erano bollati e quelli di parete da 40 mm non aderivano tra loro.
L'appellante aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla sostituzione dei pannelli o, in subordine, la riduzione del prezzo per l'importo di euro 12.686,90, e, in ogni caso, al risarcimento del danno, liquidato in euro 27.003,00, quale danno emergente, ed euro 200.000,00, quale lucro cessante.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande e, in Controparte_1 ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 97.595,32, oltre agli interessi ex art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalle scadenze della fattura al saldo, agli interessi sugli interessi, nonché alle spese di registrazione e notificazione del decreto ingiuntivo.
3. Con sentenza n. 1939/2022 del 5 maggio 2022, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'opponente, condannandola alla rifusione delle spese di lite e ponendo a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base a nove motivi e ha Parte_1 riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello, la correzione (anche in via di appello Controparte_1 incidentale) della motivazione della sentenza impugnata con la statuizione che la doppia sottoscrizione delle clausole vi era anche sulla conferma d'ordine del 15 luglio 2019, e, in ogni caso, ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui sono state ritenute approvate le clausole vessatorie (primo motivo), quindi anche la clausola n. 8, secondo cui il mancato pagamento anche di una parte del prezzo comporta la decadenza dal beneficio del termine, ed è stata accertata l'esigibilità del credito relativo
4 alla seconda rata, che scadeva dopo il ricorso per ingiunzione, con conseguente rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo (secondo motivo).
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Il giudice di primo grado ha ritenuto specificamente approvate le clausole vessatorie, in ragione della sottoscrizione riportata in calce alla dichiarazione contenuta nell'ordine del 12 luglio 2019 (p. 6 sent.).
L'appellante ha prospettato plurime censure.
Anzitutto, l'ordine del 12 luglio 2019 riproduce un elenco di tutte le condizioni del contratto, in blocco e senza distinzione tra quelle vessatorie e quelle non vessatorie (p. 11 cit. app.).
Inoltre, il regolamento contrattuale del rapporto non corrisponde alle clausole di cui all'ordine menzionato, bensì a quelle di cui alla conferma dell'ordine del 15 luglio 2019, da cui non risulta la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie [«Il documento riporta due sottoscrizioni della acquirente: una al di sotto dell'informativa di cui all'art. 13,
D.leg.vo n. 196/2003, l'altra in calce alla dichiarazione di avvenuta ricezione di copia delle condizioni generali di vendita, di conoscerle e di accettarle integralmente (…) || Ebbene la
seppur richiesta, non ha ritenuto di accettare le clausole vessatorie — riconosciute Pt_1 tali dalla stessa appellata, autrice unilaterale delle stesse, che ne ha infatti richiesta
l'espressa accettazione, sebbene in blocco, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. — non apponendo la relativa sottoscrizione», pp. 12 s cit. app.].
Infine, le condizioni generali di vendita di cui alla conferma d'ordine sono in parte diverse da quelle richiamate nell'ordine, le prime sono quelle “depositate in atti del Notaio in Milano” e risalgono al 1993, mentre le seconde vigono dal Persona_1
2013 (p. 13 cit. app.).
La prima eccezione è fondata.
L'ordine del 12 luglio 2019, che ha valore di proposta contrattuale (art. 1326, co. 1,
c.c.), è stato sottoscritto nella parte relativa alle condizioni generali (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Ivi sono riportate tutte le clausole con la relativa rubrica, ad eccezione della prima
“parti del contratto” (cfr. doc. n. 4 fasc. primo grado appellata).
L'elenco è indiscriminato.
5 Non si comprende infatti quali siano quelle vessatorie e ictu oculi, cioè in relazione alla sola denominazione delle clausole, alcune non necessariamente lo sono, quali quelle sub 2) “Ordine, Accettazione”, 4) “Imballo e protezione”, 5) “Tolleranze” e 12) “Trattamento dati”.
Questa sottoscrizione non soddisfa la forma ex art. 1341, co. 2, c.c.
La Corte di cassazione «ha in più occasioni affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero
d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate» (Cass. civ., sez. VI^-3, ord. 13 novembre 2014, n. 24193).
Anche a ritenere, come sostenuto dall'appellante, che il contratto si sia concluso con la conferma d'ordine del 15 luglio 2019, la conclusione non muta.
L'appellante ha sottoscritto per accettazione la conferma e ha apposto due timbri.
A dispetto di quanto ritenuto dall'appellante, le firme e i timbri sono da riferirsi alle dichiarazioni in relazioni alle quali è previsto lo spazio per l'apposizione dei medesimi: due soltanto erano gli spazi e pertanto i segni identificativi dell'appellante a quelli vanno riferiti (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
Di queste dichiarazioni, la seconda riproduce l'elenco delle clausole di cui all'ordine, tranne la n. 4) “Imballo e protezione” e la n. 12) “Trattamento dati”, per il semplice motivo che quest'ultima non era prevista nelle condizioni generali richiamate nella conferma d'ordine, ovverosia quelle di vecchia formulazione, risalenti al 1993.
Anche in questo caso è predicabile la stessa censura.
Non è dato intendere quali clausole fossero vessatorie e ictu oculi, cioè sempre in base alla loro denominazione, alcune non necessariamente lo sono, quali quelle sub 2)
“Ordine, Accettazione” e 5) “Tolleranze”.
La fondatezza delle prime eccezioni rende superfluo l'esame dell'ultima.
Si osserva comunque che in entrambe le versioni del regolamento contrattuale la clausola n. 8, quella da cui dipende l'esigibilità della seconda rata prima della scadenza,
6 ha contenuto identico al comma settimo [«Nel caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola parte del prezzo, l'Acquirente decadrà dal beneficio della dilazione nei pagamenti (“beneficio del termine”) anche per le forniture in corso;
la
Venditrice, inoltre, potrà invocare l'applicazione degli articoli 1460 e 1461 del Codice Civile»
(docc. nn. 4 e 4-bis fasc. primo grade appellata].
L'appellata ha eccepito che la clausola è comunque efficace perché non vessatoria
(p. 5 comp. cost.).
In rito, l'eccezione è ammissibile.
Non occorreva veicolarla tramite appello incidentale, atteso che il giudice di primo grado non ha assunto una decisione in merito, anche soltanto implicitamente, bensì, in positivo, ha semplicemente stabilito che tutte le clausole, indistintamente, erano state approvate (cfr. rubrica § 2 sentenza: “Sulla approvazione delle clausole AIPEGG”).
Nel merito, l'eccezione è infondata.
La dottrina insegna che sono onerose (o vessatorie) le clausole che «aggravano la posizione contrattuale dell'aderente, privandolo di diritti o poteri che egli avrebbe in base alla disciplina comune del rapporto contrattuale, oppure imponendogli obblighi o soggezioni che in base a quella disciplina egli non avrebbe».
L'elenco delle clausole vessatorie ex art. 1341, co. 2, c.c. è tassativo, suscettibile di interpretazione estensiva (tra le altre, Cass. civ., sez. III^, sent. 29 maggio 2014, n.
12044).
L'espressione utilizzata dal legislatore è «sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze».
Se è vero che la parola decadenza evoca immediatamente l'istituto di cui al capo II, titolo V, libro VI del codice civile, è anche vero che non sembra si possa esaurire la portata della norma al medesimo e cioè alle sole ipotesi di previsione di un termine entro il quale esercitare un diritto/un potere.
Il beneficio del termine esprime una posizione di vantaggio per il debitore (art. 1184
c.c.).
La clausola litigiosa ha conformato un'ipotesi di privazione del vantaggio, ulteriore a quelle legali di cui all'art. 1186 c.c.
La clausola è dunque da ritenersi vessatoria ed inefficace perché non specificamente sottoscritta dall'appellante.
7 Non può ancora ritenersi definita la questione dell'esigibilità integrale del credito in ragione delle ulteriori eccezioni sollevate in merito dall'appellata.
L'appellata ha infatti dedotto che, al momento del ricorso monitorio, l'appellante era decaduta dal termine anche a volere fare applicazione della disciplina legale.
La dichiarazione dell'appellante di non volere adempiere del 4 ottobre 2019 avrebbe implicato l'automatica costituzione in mora (1219 c.c.) e la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.).
L'eccezione non è fondata.
La posizione accolta dall'appellata è contrastata da altra dottrina, secondo cui le ipotesi legali di decadenza dal beneficio del termine sono tassative e non se ne possono ravvisare delle altre in via analogica, tra le quali l'invocata manifestazione della volontà del debitore di non adempiere.
Ai sensi dell'art. 1219 c.c., il rifiuto di adempiere produce sì la costituzione in mora automatica del debitore, ma a fare data dalla scadenza del termine.
Tra il rifiuto e la scadenza del debito, il debitore può ripensarci e adempiere (salve le implicazioni dipendenti dalla buona fede e la compromissione totale della possibilità di adempiere): «è possibile procedere alla costituzione in mora anche prima del termine posto
a favore del debitore, ma la costituzione in mora (ovvero la mora ex re ove ne ricorrano i presupposti) decorrerà sempre dal giorno stabilito per l'adempimento perché in quel momento il creditore aveva diritto alla prestazione» (Cass. civ., sez. I^, sent. 8 luglio 1987,
n. 5938).
Se la mora opera al momento della scadenza, allora non può ritenersi intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
Va comunque compulsata la dichiarazione fatta dall'appellante (doc. n. 5 fasc. primo grado appellate); questa non si era (semplicemente) rifiutata di adempiere, bensì aveva dichiarato di “sospendere i pagamenti”, visti i danni (in tesi) subiti.
È allora diversa dalla fattispecie richiamata dall'appellata.
L'eccezione è rigettata.
L'appellata ha eccepito che tra i requisiti della tutela monitoria non è ricompresa l'esigibilità del credito.
L'eccezione non è fondata.
8 L'ipotesi del credito condizionato ex art. 633, co. 2, c.p.c., benché più precisamente fattispecie di credito non (ancora) sorto, è indice della predicabilità del requisito in termini generali.
Inoltre, sistematicamente, ricorrono fattispecie in cui espressamente è ammesso che l'ingiunzione riguardi debiti non scaduti (cfr. l'ingiunzione di pagamento dei canoni nello sfratto per morosità ex art. 664, co. 1, c.p.c.), sicché si può desumere che il regime generale postula l'intervenuta scadenza del debito e quindi l'esigibilità del credito.
La conclusione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha preso posizione sull'accertamento del giudice monitorio della decadenza dal beneficio del termine, quale questione che logicamente si pone quando al credito azionato corrisponde un debito non ancora scaduto (cfr. Cass. civ., sez. III^, sent. 8 maggio 2003, n. 6984): solo se decaduto il debitore dal termine, il creditore potrà esigere il credito anticipatamente.
L'eccezione è rigettata.
L'appellata ha sollevato da ultimo l'eccezione di carenza d'interesse all'impugnazione in parte qua, eccezione per la verità avente carattere pregiudiziale.
Secondo l'appellata, più precisamente, siccome l'opposizione a decreto ingiuntivo ha per oggetto l'accertamento del credito e non i vizi del decreto ingiuntivo e il credito è stato accertato, l'appellante non avrebbe interesse a porre in discussione l'esigibilità del credito al momento del ricorso per ingiunzione.
L'eccezione non è fondata.
È corretto affermare che l'opposizione è solo la fase successiva ed eventuale di quella sommaria e che il processo verte sull'accertamento del credito azionato.
Tuttavia, i requisiti del ricorso per ingiunzione non sono inutile forma.
Dalla ricorrenza dipende l'emissione del decreto ingiuntivo e quindi l'accertamento del diritto dell'ingiungente al rimborso delle spese dell'iniziativa.
Sembra allora che, in difetto dei requisiti, i costi dell'iniziativa non debbano gravare sull'ingiunto: «L'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. Ne deriva che nel caso in cui l'opponente
9 risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria» (Cass. civ, sez. VI^-2, ord. 26 maggio 2022, n. 17137).
L'eccezione è rigettata.
In conclusione, siccome il credito azionato con ricorso monitorio era inesigibile nei limiti di euro 48.797,66, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per l'intero.
I motivi sono accolti.
2. L'appellata ha chiesto che l'appellante sia condannata in ogni caso al pagamento del credito azionato.
Il titolo del credito non è controverso e l'appellante non ha allegato fatti (anche solo parzialmente) estintivi dell'obbligazione (artt. 2697, co. 2, 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pertanto, l'appellante deve pagare all'appellata la somma di euro 97.595,32.
Sono dovuti anche gli interessi nei termini richiesti dall'appellata, rispetto ai quali non risultano contestazioni di sorta.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata accertata la decadenza dalla garanzia per i vizi dei pannelli di copertura di spessore di 80 mm.
Il motivo non è fondato.
La disciplina convenzionale non è applicabile.
In forza della clausola n. 6 del contratto, la denuncia dei vizi andava fatta entro otto giorni dalla consegna e non dalla scoperta, in deroga all'art. 1495, co. 1, c.c.
Per quanto esposto nel primo paragrafo, la clausola è inefficace ex art. 1341, co. 2,
c.c.
Va allora applicato il regime legale.
L'art. 1495, co. 1, c.c. contiene una clausola di riserva non soltanto in favore della volontà delle parti, ma anche della legge.
Il contratto tra le parti è qualificabile quale compravendita di cose mobili.
Pacificamente si trattava di cose da trasportare (cfr. l'ordine del 12 luglio 2019, doc.
n. 2 fasc. primo grado appellante).
Trova allora applicazione l'art. 1511 c.c., a mente del quale, «[n]ella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento».
10 Occorre dunque accertare se i vizi o i difetti fossero apparenti o meno.
L'appellante ha denunciato la presenza di bollature.
La circostanza è rilevabile con la percezione visiva, «attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando l'ordinaria diligenza» (Cass. civ., sez. II^, ord. 1 agosto 2022,
n. 23816).
Non osta al riconoscimento della qualità dell'apparenza la presenza dell'imballaggio, che è un normale accorgimento per assicurare l'integrità delle cose.
Tra l'altro, nel caso in esame, l'imballaggio era relativamente trasparente (v. doc. n.
5 fasc. primo grado appellante).
Per giurisprudenza della Corte di cassazione, può riconoscersi «l'apparenza del vizio di merce confezionata per la spedizione in una scatola non trasparente, con ogni consequenziale effetto ai fini della tempestività della denuncia. In sostanza, poiché la ratio della disciplina in esame consiste nel non lasciare incerta la sorte del contratto e non già nel dare anche la dimostrazione dei vizi, necessaria soltanto più tardi, allorché la contestazione sia insorta, il termine de quo decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, vale a dire dal giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna. Obliterando l'onere di diligenza del compratore nell'esaminare la merce acquistata, viene procrastinato il dies a quo della denuncia dei vizi, lasciando alla discrezionalità del compratore la scelta del tempo di esame della cosa in ipotesi di merce non direttamente visionabile in quanto imballata» (Cass. civ., sez. II^, ord.
26 gennaio 2021, n. 1616).
La tempestività della denuncia va apprezzata rispetto al momento della consegna.
La fornitura dei pannelli risale al 2-8 agosto 2019.
In base all'impostazione della sentenza gravata, si deve distinguere tra due gruppi di pannelli, i primi undici (pp. 6 s. sent.) e poi gli altri ventisei (p. 7 sent.).
Con riguardo ai primi undici pannelli, l'appellante ha dedotto di avere provato la tempestività della denuncia, tramite «il documento sub 26 che riproduce la comunicazione mail del 23.09.2019 laddove si denuncia alla : “abbiamo purtroppo trovato altri CP_1 pannelli danneggiati, che non sono quelli esterni al pacco ma interni come si vede dalle foto allegate. Si tratta sempre dei pannelli di copertura SP.80 mm, riportiamo qui di sotto le quantità e le misure: 7 pz. L. 9550 mm. 4 pz L. 9150 mm. I pannelli sono sempre visibili presso il nostro cantiere di Canove, se avete piacere di passare a verificare. N.B. alcuni pacchi sono ancora da aprire pertanto vi possono essere altri pannelli
11 danneggiati”. Sul punto è stato confezionato anche un capitolo di prova, il 21 […] || Il giudice non ha ammesso il riprodotto capitolo di prova, ritenendolo documentale. || Sicché esiste prova, definita documentale e nondimeno ignorata, che la il giorno 23.09.2019, Pt_1 lo stesso della scoperta, ha tempestivamente denunciato alla la presenza degli CP_1 undici pannelli viziati elencati nella mail di pari data, sopra trascritta» (pp. 22 s. cit. app.).
Le eccezioni non sono fondate.
Il documento richiamato prova la denuncia e non il giorno della scoperta.
Alla non ammissione della prova orale perché vertente su circostanza “documentale” non è sotteso necessariamente un giudizio positivo di prova della circostanza, ma anche solo l'accertamento della superfluità della prova proprio per l'iniziativa dell'istante, che ha prodotto un documento asseritamente rappresentativo della circostanza.
Il capitolo di prova richiamato ha per oggetto la denuncia del 23 settembre 2019 e, quindi, non verte sul momento della scoperta.
In ogni caso, come esposto, la tempestività della denuncia non va misurata in base al giorno della scoperta, bensì a quello della consegna.
Al 23 settembre 2019, erano con evidenza decorsi gli otto giorni dalla consegna.
Il ritardo è vieppiù grave, se si considera che la denuncia relativa ad altri pannelli è stata fatta il 2 settembre 2019; la diligenza anche solo del compratore medio imponeva in quel momento l'estensione del controllo a tutti i pannelli rimanenti.
Con riguardo agli altri ventisei pannelli, l'appellante ha rappresentato che, «il giorno
02.09.2019, la ha aperto gli imballaggi contenenti i pannelli di copertura da 80 mm Pt_1 di spessore, constatando, quel giorno, che ventisei di essi si presentavano bollati in diversi punti (testi , , e ); || […] lo stesso 02.09.2019, tramite la Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 mail versata in atti quale doc. sub 6, provvedeva immediatamente a contestare anche per scritto i vizi e i difetti riscontrati quella giornata. || Il tribunale di Torino, nel corso della propria motivazione, ha attribuito rilevante peso specifico all'avversario doc. sub 9, ovvero ai documenti di trasporto dei beni. || È stato in particolare enfatizzato il fatto che nel documento di trasporto sia stata sottoscritta la dichiarazione secondo cui “i materiali relativi al presente documento di trasporto non presentano bollature, ammaccature né difetti di alcun genere” (pag. 7, provvedimento impugnato). || Ebbene, si osserva come la sottoscrizione ivi riprodotta non sia riconducibile alla bensì al trasportatore dei beni» Pt_1
(pp. 25 s. cit. app.).
Le eccezioni non sono fondate.
12 Il 2 settembre 2019 sono state denunciate le bollature per due pacchi di pannelli, mentre per quelle degli altri 24 la denuncia risale al 13 settembre 2019 (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante).
Al 2 ed al 13 settembre 2019 erano con evidenza decorsi gli otto giorni dalla consegna.
Inoltre, si ribadisce, la scoperta del 2 settembre 2019 doveva indurre l'appellante ad accertare la condizione dei restanti pannelli.
Il documento di trasporto è sì fatto del terzo (trasportatore).
Tuttavia, vista la dichiarazione ivi contenuta (potenziale testimonianza), l'appellante avrebbe dovuto verificare sin da subito l'assenza di vizi apparenti.
Va soggiunto che l'appellante è un'imprenditrice e chi agisce per conto di essa è per posizione consapevole dell'importanza della certezza dei rapporti.
Un ordine di acquisto per un valore prossimo ad euro 100.000,00 esalta l'esigenza di riscontrare cose prive di vizi e conformi alle attese e quella di non rischiare di perdere alcuna garanzia.
L'illazione è corroborata in concreto dalla destinazione delle cose acquistate.
Si tratta di materiali che erano necessari a realizzare un nuovo capannone, per la quale l'appellante aveva previsto un investimento, per sua ammissione, importante (p. 8 cit.); è ragionevole immaginare che vi fosse anche l'esigenza a concretizzare l'obiettivo in tempi rapidi e sicuri.
Inoltre, anche la scelta di posizionare i materiali sul piazzale all'aperto e di lasciarli per un periodo di tempo rilevante (un mese, v. p. 7 sent.), senza particolari accorgimenti, salvo l'originario imballaggio (ibidem), avrebbe dovuto indurre l'appellante alla verifica della condizione delle cose alla consegna, proprio al fine di escludere (o almeno contenere) il rischio di conflitti di sorta da cui chiunque normalmente rifugge, a maggior ragione da un imprenditore che deve avere cura del buon esito di un'operazione di investimento.
Il motivo è rigettato.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la prova della colpa dell'appellata per le bollature dei pannelli.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha anzitutto dedotto l'errore sul numero di pannelli forniti, commesso dall'appellata e non considerato dal tribunale.
13 I pannelli forniti non sarebbero stati 388, bensì 657, confezionati in pacchi da dodici pannelli ciascuno (pp. 28 s. cit. app.).
La circostanza poco rileva nell'economia della decisione.
Infatti, i dati usati dal tribunale sono stati acquisiti sulla base delle testimonianze di e , citati dall'appellante ed escussi sui capitoli di Testimone_5 Testimone_6 prova formulati dalla medesima, che vertevano su pannelli per cinquantadue imballaggi
(capp. nn. 9, 10) e su ventisei dei pannelli di 80 mm (capp. nn. 15, 16).
L'appellante ha eccepito che non è vero che la prassi dell'appellata fosse quella di stoccare i pannelli all'interno del magazzino (sì da sottrarli al rischio delle intemperie), in ragione di quanto si legge nella comunicazione che la controparte le aveva inviato a seguito delle sue contestazioni.
L'appellante si è riferita a questo passaggio: «non avendo al momento conferma se, successivamente alla produzione, il materiale sia stato stoccato in area interna o esterna, possiamo semplicemente avere certezza, considerato le modalità di stoccaggio sopra evidenziate, dell'impossibilità che i n. 26 pannelli oggetto di Vs. richiesta di sostituzione siano stati interessati da eventi atmosferici avvenuti presso il ns. stabilimento» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante).
Per l'appellante, la comunicazione smentirebbe “i testimoni avversari” o meglio il solo
, «allorché ha dichiarato rispondere al vero il fatto che i pannelli destinati Testimone_7 alla sarebbero stati conservarti all'interno dello stabilimento della Pt_1 CP_1 debitamente confezionati, aggiungendo “lo dico perché siamo strutturati così e tutti i carichi avvengono così”» (p. 31 cit. app.).
L'argomento sviluppato dall'appellante non convince.
La comunicazione ha un contenuto solo ipotetico circa le modalità di stoccaggio dei pannelli compravenduti e non si evince una particolare prassi di stoccaggio in generale.
Anzi, sotto quest'ultimo profilo, va menzionato anche l'ulteriore passaggio «presso il ns. stabilimento, oppure sul mezzo utilizzato per la consegna che solitamente è coperto, i pacchi vengono impilati a gruppi di n. 2 disposti su due file» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante), da cui si evince la premura nella custodia delle cose da consegnare.
Ciò che più rileva è comunque come sono stati conservati i pannelli compravenduti: il capitolo di prova n. 5) si riferiva proprio a questo [«vero che i pannelli di cui ai doc. 2, 3 e
4 vennero conservati all'interno dello stabilimento debitamente confezionati (doc. CP_1
14 13 ) fino alla consegna al trasportatore»] e il teste ha confermato la CP_1 Testimone_7 circostanza, per poi aggiungere che si trattava di modalità ordinarie.
L'appellante ha infine rilevato che il teste ha confermato il fatto che Testimone_6 il trasportatore dei pannelli aveva comunicato che gli imballaggi si trovavano stoccati all'esterno e che la circostanza gli era stata ribadita anche dal responsabile commerciale che aveva curato il sopralluogo per la controparte (pp. 31 s. cit. app.).
Non si può omettere di evidenziare che l'appellante ha qui invocato le dichiarazioni del terzo solo perché (in tesi) favorevoli: il terzo, cioè il trasportatore, è pur sempre colui che nei documenti di trasporto aveva sottoscritto la dichiarazione di assenza di vizi.
La testimonianza di è isolata. Testimone_6
Un altro testimone citato dall'appellante, , ha dichiarato di non Testimone_5 conoscere la circostanza.
La testimonianza di è contraddetta da quella di , sia Testimone_6 Testimone_7 per quanto sopra riportato, sia per le ulteriori dichiarazioni sulla prassi di stoccaggio
(«Posso confermare quanto al carico perché vi è un modulo standard in base all'altezza del camion di carico. Posso dire che è prassi normale avendo un magazzino molto grande che tutto il materiale prodotto venga stoccato all'interno del magazzino. AD del Giudice Viene stoccato qualche pannello fuori? || Il teste dichiara: Solo pannelli di seconda scelta che vengono venduti nei paesi dell'est come scarti», verbale d'udienza del 10 febbraio 2021; quest'ultima dichiarazione concorda con quella del rappresentante legale dell'appellata,
resa in interrogatorio formale: « possiede 30.000 metri quadrati Controparte_2 CP_1 di stoccaggio all'interno e i prodotti vengono tutti stoccati all'interno. Nel piazzale sono stoccati solo prodotti di seconda scelta» ibidem), e da quella di , sempre Persona_2 per la prassi di stoccaggio («So solo che di norma vengono stoccati all'interno dello stabilimento e di norma viene fatto all'interno il carico», ibidem).
La testimonianza di è insufficiente per la prova che le bollature già Testimone_6 esistevano al momento della consegna.
Come riferito, il trasportatore aveva dichiarato l'assenza di vizi.
Inoltre, è lo stesso teste ad avere ridimensionato l'importanza di quanto poco prima rivelatogli: «Quando li ha scaricati l'autista problemi non ve ne erano e dunque fu solo un parlare così» (ibidem).
La testimonianza di non giova alla posizione dell'appellante, perché Testimone_6 dimostra la sua negligenza nel controllo.
15 La conoscenza dello stoccaggio esterno e delle intemperie verificatesi dove ha sede la controparte – circostanza allegata dall'appellante, che ha cercato di sfruttare a suo favore
(pp. 32 s. cit. app.) – avrebbero dovuto indurla ad eseguire immediatamente i controlli.
Il compendio probatorio fa ritenere verosimile la versione dell'appellata relativa allo stoccaggio sicuro dei pannelli compravenduti, non scalfita dagli argomenti dell'appellante esaminati, e alla verificazione delle bollature in seguito alla consegna;
è difatti rimasto incontestato che «i pannelli [sono] stati posizionati per un mese sul piazzale del fabbricato industriale sito in Govone (testi ), che [risultavano] coperti solo dal loro Testimone_8 originario imballaggio (teste ), che le bolle si [presentavano] sulla parte liscia rivolta Tes_3 Tes_ verso l'esterno dell'imballaggio (testi e ), che i pannelli giacenti presso il Tes_3 piazzale del fabbricato industriale di Govone [presentavano] delle gocce di acqua » (p. 7 sent.).
Il motivo è rigettato.
5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che le bollature non siano un vizio.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che, come efficacemente sintetizzato in letteratura, «la garanzia per vizi si riferisce al caso in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o una anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore».
Il giudice di primo grado ha accertato che «dalle deposizioni dei testi, le bolle erano molto piccole e presenti nella parte liscia (teste ), le greche sono state montate verso Tes_4
l'esterno mentre la parte liscia è rimasta verso l'interno (teste ) e i bolli presenti Tes_1 sui pannelli montati non si vedevano molto perché erano molto piccoli e solo le persone del settore potevano intuire che vi fossero (teste ). || Si rileva, da ultimo, che tutti i Tes_4 pannelli sono stati montati e ciò a dimostrazione della loro idoneità all'uso e dell'irrilevanza ai fini della funzionalità del bene, dei piccoli bolli di cui si duole » (p. 8 sent.). Pt_1
Per l'appellante, «al di là del soggettivo convincimento del giudice, di cui non sono state rese note le radici tecniche in cui affonda, [è] emerso grazie alle stesse difese e produzioni avversarie che la presenza delle bolle oggettivamente riscontrate rappresenti un vizio in grado di incidere, in modo negativo, sulla funzionalità dei pannelli attinti dal fenomeno. || […] Dinanzi all'inerzia avversaria e agli impegni assunti l'appellante, che aveva formalizzato anche la disdetta, si è vista costretta ad utilizzare i pannelli oggetto di
16 fornitura, ancorché viziati e/o difettosi, per completare le opere presso la nuova sede aziendale di Govone e così perfezionare, all'esito, il trasferimento in effetti avvenuto» (pp.
36 ss. cit. app.).
Gli argomenti dell'appellante non scalfiscono la decisione fondata sul dato essenziale per cui le bollature non hanno compromesso la destinazione funzionale dei pannelli e su quello ulteriore per cui, anche da un punto di vista estetico, una volta montati i pannelli, le bollature sono pressoché impercettibili.
È irrilevante la testimonianza di , perché, come scritto dalla stessa Persona_2 appellante, è riferita all'esperienza nell'area del cuneese, relativa ad interventi estranei a quello delle parti e non ha alcuna incidenza sul dato di fatto che le bollature dei pannelli compravenduti non hanno pregiudicato la funzione dei pannelli;
non ricorre alcun indice che i “tetti lesionati” citati genericamente dal testimone siano assimilabili a quello di parte appellante.
Il motivo è rigettato.
6. Con il sesto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata accertata la decadenza dalla garanzia per i vizi dei pannelli di spessore di 40 cm.
Il motivo non è fondato.
Per quanto esposto nel terzo paragrafo, si applica il combinato disposto degli artt.
1495, co. 1, 1511 c.c.
Occorre accertare anche in questo caso se i vizi o difetti fossero apparenti o meno.
L'appellante ha denunciato la non aderenza dei pannelli tra loro.
Non si tratta di una circostanza percepibile all'apertura degli imballaggi.
Il riscontro presupponeva quantomeno l'accostamento dei pannelli.
Occorre accertare la tempestività della denuncia rispetto alla scoperta.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la tardività della denuncia, fatta il 14 novembre
2019, a fronte di una consegna collocatasi tra il 2 e il 7 agosto precedenti (p. 8 sent.).
L'appellante ha eccepito che si è potuta avvedere della sussistenza dei vizi soltanto al momento della posa, risalente al 13 novembre 2019, cui è seguita la denuncia, il giorno successivo (p. 41 cit. app.).
Non ricorre adeguata prova circa il giorno della scoperta del vizio o difetto.
Se il teste ha confermato la circostanza indicata nel capitolo n. Testimone_5
22) – «vero che il giorno 13.11.2019 la ha iniziato le operazioni di montaggio dei Parte_1
17 pannelli laterali da 40 mm» –, il teste ha invece dichiarato che «[i] pannelli Testimone_6 sono arrivati a inizio agosto, non ricordo la data precisa. Poi noi abbiamo cominciato a montare i pannelli di parete e a inizio settembre quelli del tetto che erano bollati» (verbale d'udienza del 10 febbraio 2021).
Le deposizioni rivelano un contrasto che genera un dubbio sul momento dell'inizio del montaggio delle pareti laterali.
In sede di memoria di replica, l'appellante ha scritto: «Sia il teste che il Tes_1 teste hanno confermato che la esponente ha intrapreso le operazioni di montaggio Tes_3 dei pannelli laterali da 40 mm, utilizzati per il rivestimento delle pareti in muratura dell'immobile interessato all'intervento, il giorno 13.11.2019» (p. 8).
Non è vero che il teste ha confermato la circostanza. Testimone_6
In primo luogo, escusso su di una domanda generale, vale a dire che non riguardava un particolare gruppo di pannelli («Lei sa quanto tempo sono stati stoccati fuori prima del montaggio sul cortile di Govone?», verbale d'udienza del 10 febbraio 2021), il testimone ha fornito la risposta poco sopra trascritta circa l'inizio del montaggio dei “pannelli laterali” dopo la consegna di inizio agosto.
In secondo luogo, la prova relativa al capitolo n. 12) – «vero che il piano dei lavori della prevedeva, dapprima, il posizionamento dei pannelli da 80 mm di Parte_1 spessore lungo le pareti laterali della struttura metallica, la successiva copertura di essa attraverso i pannelli da 80 mm di spessore e, infine, il posizionamento dei pannelli da 40 mm di spessore lungo le pareti in muratura» – non è stata ammessa.
Gli enunciati ivi riportati sono temporalmente generici.
In terzo luogo, sentito sul capitolo n. 22) – «vero che il giorno 13.11.2019 la Pt_1 ha iniziato le operazioni di montaggio dei pannelli laterali da 40 mm, con conseguente
[...] rivestimento delle pareti in muratura» –, quindi proprio sul dato temporale del montaggio dei pannelli litigiosi, il testimone ha dichiarato di non ricordare il giorno preciso (verbale d'udienza del 10 febbraio 2021).
Persiste pertanto il dubbio sul momento in cui sono stati utilizzati i pannelli.
L'incertezza si risolve a sfavore dell'appellante.
Il motivo è rigettato.
7. Con il settimo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che la non aderenza tra i pannelli non sia un vizio.
Il motivo non è fondato.
18 Il giudice di primo grado ha escluso che la non aderenza incide sulla funzionalità dei pannelli ed ha ritenuto che essa sia un “mero rilievo estetico”, giusta quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio (p. 9 sent.).
Per l'appellante, «[q]ualsiasi vizio meramente estetico non potrà mai rendere, di per sé, un bene inidoneo all'uso cui è destinato né ridurne la funzionalità: nondimeno ciascun acquirente avrà diritto di ricevere un bene che non ne sia attinto ove lo stesso sia di portata tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). || Ebbene, il CTU ha di fatto azzerato il valore dei pannelli forniti dalla alla atteso che la CP_1 Pt_1 mitigazione del difetto che li contraddistingue è a suo dire realizzabile soltanto tramite la relativa sostituzione» (p. 49 cit. app.).
È indiscussa l'assenza di un vizio di ordine funzionale.
Dalla relazione peritale, emerge che la non aderenza non è l'effetto di un'alterazione della cosa incidente sulla sua destinazione funzionale, tanto che la giunzione arriva a contatto sul lato interno dei pannelli (p. 16 rel. per.), bensì è un problema estetico che si rileva più che altro laddove le pareti sono state rivestite di pannelli diversi: «Tale difetto, essenzialmente di tipo estetico, è riscontrabile nella parete sudovest del capannone dove risultano affiancati in continuità i pannelli da 80 mm di spessore con quelli da 40 mm di spessore, mentre per le pareti di testata dei due capannoni preesistenti il difetto non è significativo, vista l'eterogeneità dei fronti» (p. 32 rel. per.).
Tanto è vero che la soluzione prospettata non è quella di sostituire i pannelli litigiosi con altri intatti, bensì quella di «sostituire i pannelli da 40 mm con pannelli da 80 mm di spessore» (p. 25 rel. per.), per rimediare al problema estetico.
A questo proposito, in primo grado, l'appellante aveva esposto che «esplicitamente comunicava a controparte l'esigenza di ottenere, peraltro come appare di per sé ovvio, un risultato omogeneo ed uniforme dell'intera struttura, anche in considerazione della funzione soprattutto estetica affidata ai pannelli da 40 mm» (p. 9 cit.).
L'enunciato era stato contestato espressamente dall'appellata agli effetti dell'art. 115 co. 1, c.p.c. («Si contesta che eventuali esigenze estetiche siano state rappresentate a
al momento dell'ordine e comunque tale contestazione non è mai stata sollevata CP_1 nei contatti intervenuti», p. 6 comp. cost.).
L'esito della prova orale acquisita, l'interrogatorio formale del rappresentante legale dell'appellata, è negativo per l'appellante: «A me non risulta la circostanza e sull'ordine non
19 vi è alcuna annotazione particolare, Inoltre non analizza progetti ma vende CP_1 prodotti che sono quelli da catalogo» (verbale d'udienza del 10 febbraio 2021).
Non risulta quindi che l'appellata abbia ricevuto specifiche indicazioni sulle esigenze anche estetiche da soddisfare, a mezzo di un progetto o in altra forma, in base alle quali avrebbe potuto rilevare un possibile problema in caso di copertura di pareti con pannelli tra loro diversi.
L'appellata ha eseguito l'ordine di acquisto dell'appellante, mediante la consegna dei pannelli per come richiesti (tipo e quantità), non alterati e privi di anomalie funzionali.
Il motivo è rigettato.
8. Con l'ottavo motivo d'appello, l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle domande di sostituzione dei pannelli, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi inerenti ai vizi.
Il rigetto di quei motivi preclude l'accoglimento delle domande.
9. Con il nono motivo d'appello, l'appellante ha chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali e della fase monitoria e di quelle posteriori quale effetto espansivo dell'accoglimento dei motivi.
Il motivo non contiene dunque una specifica critica alle spese processuali liquidate in primo grado.
10. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La revoca del decreto ingiuntivo per illegittimità dell'emissione impone di rivedere la regolamentazione delle spese dell'iniziativa, il cui rimborso è stato pur sempre richiesto da parte appellata.
Non si ritiene infatti che le spese debbano integralmente rimanere a carico dell'appellante (cfr. Cass. civ., sez. II^, sent. 9 agosto 2022, n. 24482), né che il rimborso vada integralmente escluso: il decreto ingiuntivo poteva essere emesso solo per la metà del credito azionato, non perché insussistente, bensì perché inesigibile.
Le spese della fase monitoria sono riliquidate nella somma di euro 1.270,75, a titolo di compenso, quale importo proporzionato all'entità del credito per cui il decreto poteva essere emesso, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
La soccombenza deve essere valutata in ordine all'oggetto del processo (cfr. di nuovo
Cass. civ., n. 17137/2022 cit.).
20 A queste conclusioni perviene del resto la stessa appellante: «la revoca del decreto opposto dovrà in ogni caso imporre una nuova regolamentazione delle spese liquidate in relazione alla fase monitoria. || Ove considerata, poi, la fondatezza del presente appello, si chiede che con la riforma della sentenza le spese di primo e di secondo grado di giudizio siano infine poste a carico della appellata» (p. 54 cit. app.).
Se l'appellata ha ottenuto l'accertamento dell'intero credito dedotto, l'appellante ha visto il rigetto di ogni sua domanda riconvenzionale.
L'appellante è quindi soccombente.
Il rigetto dell'appello sui motivi diversi da quelli rilevanti per la sola determinazione delle spese della fase monitoria implica la conferma della statuizione sulle spese di lite della fase di primo grado e di quella sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vanno dunque determinate le spese del grado.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Lo scaglione non muta in ragione dell'entità della pretesa dell'appellante, veicolata con le domande riconvenzionali, in particolare di quella risarcitoria.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n.
29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1939/2022, emessa dal Tribunale di Torino il 5 maggio 2022: revoca il decreto ingiuntivo n. 10489/2019 emesso dal Tribunale di Torino il 25 novembre 2019; condanna al pagamento a favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
21 97.595,32, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 della fase monitoria, che liquida in complessivi euro 1.270,75, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al rimborso a favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il consigliere estensore
RE VA ME
Il presidente
CI MA
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