Articolo 1536 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1535Articolo 1552
Versione
9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1536. Obbligo del giuramento 1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare ((presta)) giuramento nelle mani del Ministro della difesa.
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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