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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2183/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2183/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 ottobre 1960; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Cristofori del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 25 marzo 2024, e Parte_2
hanno proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di Parte_1 scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 63/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
considerato che
tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 24 gennaio 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1 in Seveso (MB) il 29 gennaio 2018, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 9, P. 2, S. C, anno 2018;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato e iscritto a ruolo il 25 marzo 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2183/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 ottobre 1960; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Cristofori del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 25 marzo 2024, e Parte_2
hanno proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di Parte_1 scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 63/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
considerato che
tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 24 gennaio 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 Parte_1 in Seveso (MB) il 29 gennaio 2018, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 9, P. 2, S. C, anno 2018;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato e iscritto a ruolo il 25 marzo 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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