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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice
dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 3678/20 (+ 3984/20) R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 26/11/20 da con avv. S. PECCHIARI Parte_1
- attore -
contro e con avv. P. STERN CP_1 CP_2
- convenuti -
avente ad oggetto: azione di riduzione.
Conclusioni dell'attore
Nel procedimento sub R.G. 3678/2020
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
pagina 1 di 13
2937/2020) per mancato tempestivo esperimento del procedimento di mediazione con onere di restituzione delle somme versate in adempimento della concessa parziale provvisoria esecuzione
Con vittoria di spese e compensi processuali.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
-Revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'obbligo del SI. ex art.483, Parte_1
2°co.c.c. di onerare i legati testamentari non oltre i limiti della sua quota di legittima e pertanto, accertata e dichiarata la totale composizione dell'asse ereditario mediante riunione fittizia nella somma di € 398.987,19
ed accertato e dichiarato l'importo della quota di legittima pari ad € 199.493,60, accertare e dichiarare il diritto del SI. a ridurre proporzionalmente l'importo dei legati e/o in subordine delle Parte_1
istituzioni testamentarie di eredi ex re certa disposti per € 40.000,00 in favore di ed € 50.000,00 CP_1
in favore di quanto meno nella misura di € 48.606,50 o nella diversa misura che risulterà di CP_2
giustizia da imputarsi proporzionalmente sugli importi di spettanza di CP_2 CP_1
- Disporre, in ogni caso, a carico della SI.ra ed in favore del SI. la CP_1 Parte_1
restituzione della somma di € 18.457,77 versati con espressa riserva di ripetizione da quest'ultimo in forza della parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
- IN VIA RICONVENZIONALE DI MERITO
Accertare e dichiarare la nullità delle donazioni dirette non di modico valore disposte in favore di CP_2
come in narrativa descritte e per il totale importo di € 25.000,00 e per l'effetto condannare
[...] CP_2
a rifondere al SI. il medesimo importo di € 25.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione
[...] Parte_1
dalla data della singola disposizione al dì del saldo.
Con vittoria di spese e compensi processuali nei confronti dei convenuti e/o terzi chiamati.
Nel procedimento sub R.G. 3984/2020
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Revocare il decreto ingiuntivo opposto (n.656/2020 di data 30.10.2020 emesso nel procedimento sub R.G.
2930/2020) per mancato tempestivo esperimento del procedimento di mediazione, con onere di restituzione delle somme versate in adempimento della concessa parziale provvisoria esecuzione.
Con vittoria di spese e compensi processuali.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
pagina 2 di 13 Revocato il decreto ingiuntivo opposto (n.656/2020 di data 30.10.2020 emesso nel procedimento sub R.G.
2930/2020), accertare e dichiarare l'obbligo del SI. ex art.483, 2°co.c.c. di onerare i legati Parte_1
testamentari non oltre i limiti della sua quota di legittima e pertanto, accertata e dichiarata la totale composizione dell'asse ereditario mediante riunione fittizia nella somma di € 398.987,19 ed accertato e dichiarato l'importo della quota di legittima pari ad € 199.493,60, accertare e dichiarare il diritto del SI.
a ridurre proporzionalmente l'importo dei legati e/o in subordine delle istituzioni Parte_1
testamentarie di eredi ex re certa disposti per € 40.000,00 in favore di nei cui confronti viene CP_1
esteso il contradditorio ai fini dell'opponibilità della pronuncia ex art. 483, 2°co.c.c. resa in questo procedimento alla medesima, ed € 50.000,00 in favore di quanto meno nella misura di € CP_2
48.606,50 o nella diversa misura che risulterà di giustizia da imputarsi proporzionalmente sugli importi di spettanza di CP_2 CP_1
- Disporre a carico del SI. ed in favore del SI. la restituzione della somma di € CP_2 Parte_1
23.072,22 versati con espressa riserva di ripetizione da quest'ultimo in forza della parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
- IN VIA RICONVENZIONALE DI MERITO
Accertare e dichiarare la nullità delle donazioni dirette non di modico valore disposte in favore di CP_2
come in narrativa descritte e per il totale importo di € 25.000,00 e per l'effetto condannare
[...] CP_2
a rifondere al SI. il medesimo importo di € 25.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione
[...] Parte_1
dalla data della singola disposizione al dì del saldo.
Con vittoria di spese e compensi processuali nei confronti dei convenuti e/o terzi chiamati.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre l'espletamento delle richieste di prova ancora non ammesse ed in particolare:
A) Ordinare a ex art.213 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione relativa alla voltura Controparte_3
ed alla liquidazione della polizza di assicura-zione sulla vita n. 50006796523 stipulata in data 2.8.2011 con l'indicazione di quale originario beneficiario in caso morte e volturata a con Parte_1 CP_2
racc. a.r di data 8.2.2019.
B) Ordinare a Cardif Gruppo BNP Paribas – Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione
S.p.A. con sede in Piazza Lina Bo Bardi n.3 a Milano di esibire tutta la documentazione relativa alle polizze vita stipulate da e poi liquidate, a seguito del suo decesso, a e Persona_1 CP_1 CP_2
pagina 3 di 13 Conclusioni dei convenuti:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, rifiutato ogni allargamento del contraddittorio, spese ed onorari rifusi,
rigettare le opposizioni svolte dal sig. ai decreti ingiuntivi n. 567/2020 e n. 656/2020 del Parte_1
Tribunale di Trieste;
e per l'effetto condannare al pagamento in favore dei signori Parte_1 CP_1
e degli importi ingiunti, decontato quanto corrisposto a fronte della provvisoria
[...] CP_2
esecuzione parziale concessa con ordinanza dd. 30/6/2021;
rigettare le domande svolte da nei confronti di e di quali terzi Parte_1 CP_1 CP_2
chiamati.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha convenuto in giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
567/20, per sentir accogliere le conclusioni di merito in epigrafe, esponendo in fatto che: - in data
28.8.2019 decedeva in Trieste, padre dell'attore e nonno di e - Persona_1 CP_2 CP_1
di avere immediatamente dopo l'apertura della successione, accettato tacitamente l'eredità relitta,
trasferendosi ad abitare dai primi di settembre dell'anno 2019 nell'immobile ereditario sito in
Trieste, Via Cesare dell'Acqua n.46, nonché ivi trasferendo la propria residenza il 12.9.2020; di avere altresì iniziato ad utilizzare l'autovettura del defunto padre ed a compiere tutti gli atti inerenti la qualifica di erede;
- di essere stato convocato per il 3.10.2019 dal Notaio di Ronchi dei Per_2
Legionari, apprendendone che il proprio defunto padre in data 14.6.2018 aveva vergato un testamento pubblico con cui attribuiva a la somma di € 50.000,00 ed a CP_2 CP_1
la somma di € 40.000,00; - ritenendo i prefati importi palesemente lesivi della propria quota di legittima, l'attore li aveva contestati art.483, 2°co. c.c. e la trattativa stragiudiziale intercorsa non andava a buon fine, sicché seguiva decreto ingiuntivo di data 28.9.2020, con cui gli veniva ingiunto di pagare alla SI.ra la somma di € 40.000,00 oltre interessi legali e spese. CP_1
pagina 4 di 13 L'attore ha inoltre chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di in qualità sia di CP_2
donatario ante mortem che di legatario di somme lesive della legittima.
Nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto delle domande attoree, anche CP_1
restitutoria, previa concessione della clausola ex art. 648 c.p.c., fra l'altro rilevando l'imprecisione nell'editio actionis, dapprima qualificata ex art. 483, comma 2 c.c., e poi come azione di riduzione ex art. 553 c.c.. e quindi contestando la ricostruzione avversaria del patrimonio ereditario, avendo specifico riguardo al valore indicato dell'immobile e al donatum, nonché per avere l'attore a sua volta beneficiato in via diretta e/o indiretta di alcune liberalità.
Si è costituito altresì il terzo chiamato il quale ha formulato conclusioni analoghe, CP_2
chiedendo inoltre la revoca del provvedimento autorizzativo della chiamata, irrituale in quanto contraria ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, nonché
incompatibile con le finalità intrinseche del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il chiamato ha in ogni caso dedotto che la somma di € 25.000 oggetto della domanda restitutoria atteneva a donazioni di modico valore, peraltro riferendo di aver ottenuto in data 30/10/20 il decreto ingiuntivo n. 656/2020, sub R.G. 2930/2020, per il pagamento della somma di € 50.000,00 con spese legali ed interessi, notificato il 20/11/20 a e da questi opposto, con Parte_1
conseguente avvio del procedimento sub R.G. 3984/2020.
In effetti, con atto di citazione notificato il 17/12/20 ed iscritto al n. R.G. 3984/20, Parte_1
ha convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo n, 656/20, formulando analoghe CP_2
domande, con chiamata in causa di e riunione dei procedimenti. CP_1
In quella sede, nel costituirsi in giudizio, ha svolto pure analoghe difese e chiesto CP_2
accogliersi le seguenti conclusioni “In via principale: -dichiarare infondata l'azione intrapresa da
controparte; -confermare il decreto ingiuntivo emesso a favore del signor CP_2
munendolo di efficacia esecutiva ex art.648 c.p.c. -dichiarare infondata la pretesa restitutoria del
signor in quanto le donazioni sono da qualificarsi di modico valore”. Parte_1
pagina 5 di 13 Previa riunione dei due procedimenti, accordata provvisoria esecutorietà parziale ai decreti opposti e concesso termine per esperire la procedura di mediazione, il G.I. ha altresì assegnato i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., e quindi ha ammesso ed assunto prove testimoniali, ordinato esibizioni documentali, nonché formulato proposta conciliativa, nei seguenti termini: “dato atto che
entrambe le parti hanno chiesto procedersi ad un tentativo di conciliazione;
rilevata la superfluità
delle ulteriori esibizioni richieste, inutili o esplorative;
ritenuto effettivamente opportuno e
conveniente - in virtù di considerazioni di ragionevolezza e buon senso, ed anche in un'ottica di
economia processuale - formulare una proposta conciliativa ai sensi degli artt. 185 e 185 bis c.p.c.
(quest'ultimo introdotto dal recente D.L. 69/13, conv. in L. 98/13), quanto meno indicando per
sommi capi le basi e i termini di un possibile accordo, che le parti potranno liberamente
rinegoziare, eventualmente modificandoli o integrandoli;
impregiudicata ogni questione e
decisione;
P.Q.M.
formula la seguente proposta, ovvero comunque invita le parti a elaborare un
accordo o ipotesi di accordo tenendo conto di quanto segue: circa il relictum, date come pacifiche
le giacenze bancarie per complessivi € 177.887,19, si computi il valore di € 92.000 per l'immobile
di Cesare dell'Acqua, salvo che le parti non intendano procedere a nuova stima rivolgendosi ad un
esperto di comune fiducia (impregiudicata altresì eventuale c.t.u.); in disparte i due legati per €
40.000 e 50.000; quanto al donatum, si considerino i seguenti importi rispettivamente riferibili: - ai
convenuti, € 30.000 per (per incasso polizza vita); € 20.000 (per incasso polizza CP_1
vita), € 17.100 (per saldo del libretto postale ), € 25.000 (per donazioni con bonifico CP_3
bancario), per - all'attore € 10.450 (ricevuti con bonifico), € 26.000 CP_2 Parte_1
(ricevuti con assegni); spese compensate”.
Successivamente, il G.I., preso atto della mancata adesione alla proposta e del mancato raggiungimento di un accordo, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, riservando infine la decisione al
Collegio.
Ciò premesso, le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte, nei termini e per le ragioni che seguono. pagina 6 di 13 Va in primo luogo rilevato che l'attore ha dichiaratamente agito ai sensi dell'art. 483 comma 2 c.c.
ed è quindi pacifico, per espresso disposto del comma 3 dello stesso articolo, che “L'onere di
provare il valore dell'eredità incombe all'erede”.
Circa il relictum, va in primo luogo considerato l'immobile sito in Trieste, Via Cesare dell'Acqua
n. 46, del valore complessivo stimato da perito dell'attore dapprima, in data 9/12/19, in € 101.500 e poi, il 4/11/20 (a causa iniziata), in € 84.000, con conseguente importo spettante a di Parte_1
€ 76.125 ovvero di € 63.000, pari ai ¾ del valore totale.
In proposito, ferma restando la valenza di mere allegazioni difensive delle relazioni tecniche di parte, nonché a fronte delle contestazioni dei convenuti, pur se non corredata da una richiesta di specifica c.t.u., era stato indicato, con la citata proposta dd. 18/12/23, il valore di € 92.000,
corrispondente alla media tra quelli riferiti dall'attore. Tale indicazione si ritiene in effetti di qui confermare, in quanto ragionevole e congrua, anche in un'ottica equitativa, considerando pure l'evoluzione del mercato immobiliare nelle more sopravvenuta, apparendo del resto antieconomica e inutile una specifica c.t.u.. L'importo dunque da computare come già ricevuto da è Parte_1
quello di € 69.000.
Non vi è poi controversia sulle giacenze bancarie per conti e titoli, per complessivi € 177.887,19.
Venendo quindi al donatum, sostiene l'attore che andrebbero considerati i seguenti importi di cui avrebbero già beneficiato i convenuti, per un totale di € 158.100,00: - € 30.000 quale indennità
assicurativa in favore di - € 30.000 (20.000+10.000) quale indennità assicurativa in CP_1
favore di - € 17.100,00 quale saldo del libretto postale per - CP_2 CP_3 CP_2
€ 25.000 complessivi, per donazioni dirette in favore di effettuate con distinti CP_2
bonifici bancari, in quattro diverse soluzioni (di data 14.9.2015, 10.11.2015, 29.3.2016 e 3.1.2017,
con un intervallo temporale, fra il primo bonifico e l'ultimo, di sedici mesi); - € 56.000 a titolo di elargizioni brevi manu in favore di entrambi i due nipoti di Persona_1
Al riguardo si osserva quanto segue.
Quanto alle polizze vita, possono effettivamente computarsi nel donatum le somme di € 30.000 e
20.000 che e hanno rispettivamente ammesso di aver ricevuto. CP_1 CP_2 pagina 7 di 13 L'esistenza di una seconda polizza di € 10.000 in favore di appare invece frutto di CP_2
allegazione del tutto generica e di richiesta di esibizione di carattere per lo più esplorativo, ricordato altresì il requisito della necessaria forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, come stabilito dal primo comma dell'art.1888 c.c..
ha poi riconosciuto di aver ricevuto € 17.100 quale saldo del libretto postale CP_2 CP_3
(v. memoria 29/11/23 dei convenuti depositata nel procedimento riunito n. R.G. 3984/20).
[...]
Parimenti, non è contestato (oltre che documentato) che il de cuius abbia eseguito, nell'arco di quasi un anno e mezzo, quattro (diversi) bonifici bancari in favore del nipote in data CP_2
14/9/2015, € 10.000; in data 10/11/2015, € 7.000; in data 29/3/2016, € 3.000; in data 31/1/2017, €
5.000.
Lo stesso obiettivo importo dei bonifici, anche rapportato alla complessiva condizione economica e consistenza patrimoniale del de cuius, unitamente al dato temporale, non consente di ravvisare donazioni di modico valore ex art. 783 c.c. (sul tema cfr. Cass. 5488/22), con conseguente nullità ed obbligo di restituzione o imputazione in capo a per complessivi € 25.000. Invero, CP_2
sotto il profilo degli effetti, la nullità della donazione comporta il diritto degli eredi di farsi restituire le somme donate, a prescindere dal fatto che sia o meno lesiva dei diritti di legittima;
la donazione nulla sta a significare infatti che il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e,
pertanto, quest'ultimo o il suo erede ha il diritto di pretenderne la restituzione;
in altri termini, la nullità della donazione comporta la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro venne attribuito (cfr. Cass. civ. 30/09/14 n.
20633, che ne fa conseguire che “il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare
alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del II comma dell'art. 724 cod. civ., a meno che
non l'abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo così il proprio debito”).
Al contrario, nulla può riconoscersi per le asserite elargizioni ai nipoti da parte del defunto Per_1
per addirittura “non meno di € 56.000”,
[...]
Da un verso, poco giovano le prove orali offerte, del tutto incerte e imprecise riguardo al quantum,
oltre che non univoche sullo stesso an. Se anche ha confermato varie e numerose Testimone_1 pagina 8 di 13 dazioni, ciò è stato smentito da e se vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità di CP_4
quest'ultima, in quanto madre dei convenuti, altrettante inducono a considerare con prudenza le deposizioni della prima, compagna dell'attore dal 2014. La teste , poi, figlia Testimone_2
della , è nata nel 2002 e ha potuto fornire solo indicazioni pure generiche. Tes_1
Dall'altro verso, appare significativo l'oggetto stesso delle domande rivolte in sede di escussione:
“3) Vero che, notati i costanti ed ingenti prelievi mensili risultanti anche dall'estratto conto, il SI.
e la SI.ra chiedevano al SI. quali fossero le Parte_1 Testimone_1 Persona_1
necessità personali sottese a tali continui prelievi, da lui effettuati personalmente allo sportello
oppure dalla SI.ra e/o dal SI. mediante il bancomat ed egli rispondeva di Tes_1 Parte_1
dover consegnare tali somme ai nipoti e , da lui ritenuti bisognosi di denaro. 4) CP_2 CP_1
Vero che dalla fine del 2014 il SI. non ha più corrisposto alcunché a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della ex moglie e dei figli e , in forza di uno CP_4 CP_2 CP_1
specifico accordo intervenuto tra le parti. 5) Vero che, il SI. appreso un tanto dal Persona_1
figlio iniziava a corrispondere somme di denaro ai suoi nipoti e Pt_1 CP_1 CP_2
affermando che gli stessi ne avevano bisogno dal momento che il loro padre non vi provvedeva
più”. Alle suddette domande così rispondevano le testi escusse: “è vero;
così affermava, visto che ai
nipoti non veniva passato più il mantenimento, in virtù di un accordo del 2014 tra e Parte_2
la sig.ra e i due figli” ( ); “so che c'erano dei problemi per il mantenimento…” CP_4 Tes_1
( ). Tes_2
Del resto, lo stesso attore ribadisce, in conclusionale, che “…a seguito della cessazione del
versamento del contributo al mantenimento di cui sopra, il SI. appreso un tanto dal Persona_1
figlio ha iniziato a corrispondere somme di denaro ai suoi nipoti e Pt_1 CP_1 CP_2
affermando che gli stessi erano bisognosi di denaro visto che loro padre non vi provvedeva più”.
Si trattava dunque di somme elargite a fini di mantenimento, cui il padre dei convenuti più non ottemperava, come tali non computabili (cfr. art. 742 c.c.)
Vanno quindi esaminate le donazioni che, a detta dei convenuti, avrebbe ricevuto a sua volta
Parte_1 pagina 9 di 13 In primo luogo, si considerino i bonifici a favore di quest'ultimo per € 20.900, come da movimentazioni sul c/c BNL già del de cuius.
Sul punto, è documentata la cointestazione a e del c/c n.000000081131 Per_1 Parte_1
presso Banca PM (doc. 27) fino alla data della sua chiusura avvenuta a fine 2018, seguita dall'apertura del diverso conto n.000000004464 al solo intestato (doc. 26 att), poi Persona_1
confluito nell'asse ereditario. Idem, sono documentati alcuni versamenti eseguiti negli anni dall'attore sul conto comune (il 14.5.2010 per € 59.796,42, l'11.3.2016 € 4.300). Per converso,
che il conto fosse stato sempre alimentato esclusivamente dal de cuius è stato sostenuto dai convenuti ma non provato, sicché non può dirsi superata la presunzione di contitolarità al 50%
delle somme giacenti sul conto in argomento (cfr. art. 1854 c.c. e Cass. 4838/21).
Va dunque imputata all'attore la somma di € 10.450, pari alla metà dei bonifici in questione.
Viene poi in rilievo l'emissione nel 2012 di 5 assegni circolari 25/7 – 30/7/2012, per un importo pari ad € 51.903,44.
Secondo l'attore trattasi della quota ereditaria pervenutagli a seguito del decesso della madre in avvenuto il 14/08/09, come da denuncia di successione depositata, CP_5 CP_2
riportante cespiti attivi per € 135.699,66 di cui € 86.000 ed € 12.464,55 relativi a denaro contante e titoli;
importi asseritamente già incassati dal di lei marito il quale poi Persona_1
avrebbe consentito al figlio di prelevare a sua volta la quota di pertinenza. Tale assunto non convince e la prova fornita appare debole e tutt'altro che univoca, essendo del resto poco credibile che la successione in morte della madre, deceduta nel 2009, sia stata regolata appena nel 2012.
Pertanto, considerando la cointestazione del conto, va computata come già ricevuta dall'attore la metà della suddetta somma, ossia € 25.950.
pagina 10 di 13 A diverse conclusioni deve giungersi invece per le ulteriori poste invocate dai convenuti (i quali hanno peraltro dichiarato di aderire alla proposta conciliativa che teneva conto dei due soli importi sopra indicati).
In particolare, appare plausibile, anche alla luce della documentazione prodotta, che l'importo di € 3.251,00 di cui al bonifico di data 29/08/19 a favore di risalente ad appena Parte_1
un giorno dopo la morte del de cuius, fosse stato utilizzato per il pagamento del relativo funerale e per il versamento dell'assicurazione dell'auto al medesimo intestata (v. doc. 24 att.,
fattura agenzia funebre 2/09/19, pagata da . Parte_1
Sono poi generiche e sfornite di supporto probatorio le allegazioni dei convenuti relative ai pagamenti asseritamente compiuti da per obbligazioni contratte dal figlio Persona_1
con riferimento a parcelle degli avv.ti , Petracci, per un totale di € Pt_1 CP_6 CP_7
8.469,00.
Parimenti, non vi è prova che l'attore avesse effettivamente beneficiato delle somme versate in favore della e dell'ex compagna . I relativi versamenti invero, oltre CP_8 Persona_3
che provenienti in parte da conto cointestato all'attore, furono eseguiti da in favore Persona_1
di una s.r.l., dotata di autonoma personalità giuridica e di cui era amministratore Persona_3
unico e legale rappresentante, come da atto costitutivo dimesso. Non risulta invece che avesse alcun ruolo in detta società o ne percepisse utili, non avendo peraltro i Parte_1
convenuti nemmeno prodotto la (pur promessa) visura o altra documentazione a conforto del loro assunto;
assunto che dunque, pur se non privo di un qualche fumus, non può dirsi sufficientemente dimostrato.
Tutto quanto sopra detto ed evidenziato, ne derivano: un relictum di € 246,887,19, di cui €
69.000 per quota immobile ed 177.887,19 per giacenze bancarie;
un donatum di € 128.500, di cui € 30.000 ricevuti da € 20.000, 17.100 e 25.000 da € 10.450 e CP_1 CP_2
25.950 da (quanto alla somma di € 25.000 indicata per si precisa Parte_1 CP_2
pagina 11 di 13 che - alla stregua di quanto in precedenza chiarito - la stessa viene imputata alla sua quota, non risultando che l'abbia restituita alla massa). L'asse ereditario ammonta dunque in complessivi €
375.387,19.
L'erede ha diritto ex art. 537 c.c. alla metà del suindicato importo, pari ad € Parte_1
187.693,595, ma ha già ricevuto € 246,887,19 ed € 36.400 (10.450 + 25.950), per un totale di €
283.287,19.
Orbene, gli importi dei legati disposti dal defunto in favore dei nipoti Persona_1 CP_1
e erano di € 40.000 e 50.000, per totali € 90.000. Ne consegue che
[...] CP_2
non può utilmente invocare l'esonero o riduzione di cui all'art. 483 c.c., Parte_1
secondo cui “l'erede non è tenuto a soddisfare i legati … con pregiudizio della porzione
legittima che gli è dovuta”: infatti, ove anche l'attore avesse pagato € 90.000 ai convenuti, gli sarebbe comunque rimasta la somma di € 193.197,19 già ricevuta, superiore alla quota di riserva di € 187.693,595.
L'opposizione ai due decreti ingiuntivi era dunque infondata.
Va peraltro dato atto del pacifico avvenuto pagamento, in esecuzione dell'ordinanza dd. 30/06/21,
della somma complessiva di € 41.529,99 (€ 41.393,50 per sorte capitale ed € 136,49 per interessi,
con ripartizione tra e in proporzione dei crediti rispettivamente azionati: CP_1 CP_2
€ 22.996,39 + 75,83 di interessi = totale € 23.072,22 a € 18.397,11 + € 60,66 di CP_2
interessi = totale € 18.457,77 a . CP_1
Infine, le spese di lite vanno confermate quanto alla fase dell'ingiunzione, mentre per il presente giudizio di opposizione seguono la prevalente soccombenza dell'attore, pur se non totale (stante l'infondatezza di alcune delle deduzioni dei convenuti, ma non senza rilevarne l'adesione alla proposta conciliativa), il che giustifica un'almeno parziale compensazione.
La liquidazione viene operata ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 247/22, considerando le sole fasi di studio e introduttiva per la causa n. RG 3984/20 prima della riunione (valore € 50.000 e importi medi) ed applicato poi aumento ex art. 4 comma 2 per le cause riunite.
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P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara: che l'asse ereditario di ammonta in complessivi € 375.387,19; che l'attore Persona_1
ne è erede legittimario, che la quota di legittima a lui spettante ai sensi dell'art. 537 Parte_1
comma 1 c.c. è pari ad € 187.693,595 e che ha già ricevuto € 283.287,19; che ai nipoti del de
cuius e spettano legati per € 40.000 e 50.000, per totali € 90.000; CP_1 CP_2
che non si è quindi verificata lesione di legittima e, perciò, vi è obbligo dell'erede di soddisfare i predetti legati per l'intero;
rigetta le opposizioni proposte e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi nn. 567/20 e 656/20, o comunque condanna l'attore a pagare ai convenuti opposti quanto ancora dovuto, per capitale ed interessi, dato atto del già avvenuto versamento, in esecuzione dell'ordinanza dd. 30/06/21 ex art. 648 c.p.c., della somma complessiva di € 41.529,99 (di cui € 41.393,50 per sorte capitale ed €
136,49 per interessi);
condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese già liquidate nella fase monitoria ed inoltre 2/3
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate per l'intero in € 13.000 per compensi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensato il residuo terzo.
Così deciso a Trieste, il 23/05/25
Il Presidente relatore
dott.ssa Anna L. Fanelli
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