TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14228 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17.1.2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Piazza Parte_1 C.F._1
Camillo Finocchiaro Aprile, 3, Roma, presso lo studio dell'Avv. Tonino Presta (C.F.:
- PEC: - FAX 06 94533047) che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Parte opponente
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma in Via CP_1 C.F._3
Luigi Vittorio Bertarelli n. 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lettera (C.F.:
– PEC - FAX 0664260054, che la C.F._4 Email_2
1 rappresenta e difende in virtù di procura depositata in atti e che chiede di ricevere tutte le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 27.2.2023, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 16.2.2023 ad istanza della signora con il quale si intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 6.149,52, comprensiva di spese ed onorari di precetto ed oneri di legge, oltre successive spese occorrende, in forza dell' ordinanza del Tribunale di Roma, settima sezione civile, del 29.10.2022, integralmente confermata, in sede di reclamo, dalla stessa sezione di
Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 9.1.2023.
Con il primo provvedimento (ordinanza del 29.10.2022) il Tribunale di Roma condannava “la resistente al pagamento per metà delle spese processuali della ricorrente, che per l'intero liquida in euro 145,50 per costi di iscrizione ed in euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e C.A, per oneri di difesa, compensata la restante metà”, mentre con il secondo provvedimento (ordinanza del
9.1.2023), lo stesso Tribunale, in sede di reclamo, condannava “ al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1600,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge”.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto per eccessività della somma ivi richiesta in quanto, sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 29.10.2022, parte creditrice, odierna opposta, aveva intimato il pagamento di un importo calcolato sull'intero anziché sulla metà. Contestava, altresì la debenza delle somme richieste nel precetto opposto a titolo rimborso spese di registrazione e di onorario di precetto.
Concludeva chiedendo: “Piaccia al tribunale adito, previa sospensione in via istruttoria della esecuzione fino all'esito del giudizio di opposizione al precetto: a) rideterminare l'importo precettato secondo i criteri ritenuti applicabili alla fattispecie;
b) pronunciare condanna per lite temeraria nella misura ritenuta congrua e compatibile con le pressanti necessità delle popolazioni
2 variamente colpite dalle turbolenze degli uomini e della natura. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Il procedimento veniva rubricato al R.G. n. 14228/2023 ed assegnato alla Sezione IV dell'intestato
Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese che, con decreto depositato il 24.3.2023, differiva l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione al giorno 14.7.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.6.2023, si costituiva in giudizio la signora contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Voglia l'Illustre Giudice adito: In via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere per mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e conseguente inefficacia del precetto contestato;
Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione ex art. 615
c.p.c. n. 1 avanzata da parte opponente, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio e con condanna della Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento per lite temeraria nella Pt_1
misura ritenuta di giustizia. In via subordinata, in caso di denegato e non creduto accoglimento anche parziale dell'opposizione a precetto, voglia condannare parte opponente al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio o in via ulteriormente subordinata con compensazione di spese in virtù del mancato pagamento delle somme non contestate.”.
All'udienza di prima comparizione, le parti concordemente chiedevano un breve rinvio al fine di tentare una definizione bonaria della controversia.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 6.10.2023, per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
A detta udienza nessuna delle parti compariva e il Giudice disponeva ai sensi e per gli effetti degli artt. 309 e 181 c.p.c. rinviando all'udienza del 13.10.2023.
Con atto di costituzione di nuovo difensore, depositato in data 13.10.2023, si costituiva in giudizio per parte opponente, l'avv. Massimo Panzarani per rinuncia al mandato del precedente difensore, avv. Lillo Salvatore Bruccoleri.
3 All'udienza del 13.10.2023, il procuratore di parte opponente deduceva di aver ricevuto il mandato lo stesso giorno dell'udienza e chiedeva un breve rinvio per un compiuto esame degli atti e documenti di causa, nonché per tentare il bonario componimento della controversia. Non compariva il procuratore di parte opposta. Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 15.12.2023 per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
A detta udienza, su istanza del procuratore di parte opponente, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 14.6.2024 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Anche a tale udienza non compariva il procuratore di parte opposta.
All'udienza del 14.6.2024, presenti entrambi procuratori delle parti, il giudice, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del
17.1.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per note fino a 10 giorni.
Nelle more, si costituiva in giudizio, depositando in data 3.1.2025 comparsa di costituzione, il nuovo difensore dell'opponente Avv. Tonino Presta, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Massimo Panzarani.
All'udienza del 17.1.2025, all'esito della discussione orale, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per parte dell'importo precettato.
Sempre in via preliminare e, per quanto di rilevanza, dev'essere accolta l'eccezione di parte opposta in ordine alla tardività dell'attività assertiva svolta da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c. depositata che pertanto dovrà ritenersi inammissibile.
In merito si osserva che l'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi – per quanto concerne il rito ordinario avanti il
4 Tribunale – nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ratione temporis vigente, deputata alla precisazione ed integrazione delle domande.
Ne consegue che ogni deduzione di natura assertiva (lo si ribadisce, volta a dedurre in giudizio i fatti) posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. è da considerarsi tardiva.
Passando all'esame del merito, va innanzitutto rilevato che è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente dimostrato, che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il pagamento spontaneo delle somme non contestate per il complessivo importo di euro 3.556,49, comprensivi di oneri accessori, di cui euro 1.600,00 per onorari liquidati nella fase del reclamo, euro 1.250,00
(ossia la metà dell'importo liquidato per l'intero dal giudice in euro 2.500,00) per onorari liquidati per la prima fase cautelare.
Dai documenti in atti risulta, infatti, che, in data 8.9.2023, il legale dell'opposta emetteva la fattura elettronica n. 39/2023 per tale importo intestata alla compagnia di assicurazione DAS S.p.A, la quale con bonifico eseguito del 4.10.2023 provvedeva al pagamento della fattura (allegato 7 memoria 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Tuttavia, l'intervenuto pagamento delle somme non oggetto di contestazione non conduce a dichiarare cessata nella fattispecie la materia del contendere nel presente giudizio di opposizione, posto che da nessun documento in atti si evince che, con il pagamento parziale, le parti abbiano inteso transigere la controversia in esame e che, pertanto, il pagamento stesso fosse da intendersi satisfattorio.
Diversamente, infatti, da quanto dedotto dall'opposto, dall'esame della PEC del 6.12.2023 inviata dall'odierna opponente all'Avv. Lettera, legale dell'opposta, emerge che il pagamento della somma di euro 500,00 era da intendersi unicamente a definizione dei procedimenti iscritti al n. R.G. n.
75679/2021, al n. R.G. n. 68680/2022, nonché a definizione del procedimento di esecuzione immobiliare, pendente dinanzi all'intestato Tribunale, G.E. dott.ssa Bianca Ferramosca, ed iscritto al R.G.E. n. 792/2022 (Cfr. all. n. 10, memoria 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente) e non del presente procedimento di opposizione a precetto che, nell'intercorsa corrispondenza, non viene, infatti, mai espressamente menzionato.
5 Né a diversa conclusione si perviene asserendo – come fa parte opposta nei propri scritti difensivi - che la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento abbia determinato la perenzione del precetto opposto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La tesi difensiva dell'opposto, infatti, non può essere condivisa giusto il disposto dell'art. 481 c.p.c.
a mente del quale “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627”.
Ne discende, pertanto, che, in presenza di un precetto valido ed efficace e mai oggetto di formale rinuncia qual è quello oggetto di opposizione, permane, anche nell'attualità, l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia del giudice in merito.
Ciò posto, la domanda è fondata e in quanto tale dev'essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Con l'ordinanza del 29.10.2022 il Tribunale di Roma condannava “la resistente al pagamento per metà delle spese processuali della ricorrente, che per l'intero liquida in euro 145,50 per costi di iscrizione ed in euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e C.A, per oneri di difesa, compensata la restante metà”.
In forza di detta ordinanza, con il precetto opposto, si è intimato il pagamento di un importo eccessivo, calcolato sull'intero anziché sulla metà.
E, infatti, il precetto reca, la somma di euro 2.500,00 per onorari relativi al giudizio iscritto al numero di R.G. 75679/2021, in base alla quale sono stati calcolati gli oneri di legge per un totale pari ad euro 3.137,50, anziché correttamente la somma di euro 1.250,00 per onorari per il medesimo giudizio, per un totale comprensivo di oneri accessori pari ad euro 1.642,58.
Non è altresì dovuto l'importo di euro 400,00 richiesto nel precetto opposto per la registrazione dei due provvedimenti, in quanto, non essendo state dimostrate, non possono essere riconosciute e vanno dedotte dall'importo complessivo richiesto nel precetto opposto.
Al contrario, invece, costituisce circostanza non contestata, oltre che documentalmente dimostrata
(allegato n. 8 alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente), che la registrazione dei due atti è stata eseguita a spese e cura di parte opponente.
Relativamente all'importo di euro 360,88 richiesto per onorario di precetto, va rilevato che dalla documentazione in atti (cfr. corrispondenza intercorsa tra le parti - allegato n. 4 dell'atto di
6 citazione in opposizione) risulta che la parte debitrice ha sempre manifestato, anche prima della notifica del precetto opposto, la propria volontà di pagare quanto dovuto in forza della corretta applicazione delle statuizioni giudiziarie, richiedendo al creditore, odierno opposta, il relativo giustificativo fiscale.
Di contro, parte opposta si è indotta a emettere la fattura per l'importo non oggetto di contestazione, che poi è stata pagata dalla compagnia assicuratrice, solo in corso di causa.
Pertanto, l'importo richiesto a titolo di onorario di precetto costituisce aggravio di spese che non può essere legittimamente posto a carico di parte debitrice in quanto, come sopra rilevato, il mancato e tempestivo pagamento non è alla stessa imputabile.
Per quanto sopra esposto la domanda proposta da parte opponente dev'essere accolta, risultando fondati tutti i motivi di opposizione proposti.
Tuttavia, nonostante il taglio alle somme precettate come prima individuato, come stabilito da costante giurisprudenza, il precetto non è nullo, ma solo parzialmente inefficace, per le somme eccedenti.
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle spese non dovute, come sopra riportate, l'atto di precetto per cui è opposizione resta valido per la complessiva somma di euro 3.556,26, già corrisposta in corso di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando, in ragione della semplicità delle questioni trattate, il valore minimo dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
La soccombenza dell'opponente non si può, tuttavia, ritenere sufficiente ai fini della declaratoria della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7 Manca infatti la prova dell'asserito pregiudizio, essendo onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017,
n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass.
Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n.
21798).
La domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va, pertanto, rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: CP_1
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in motivazione con la conseguenza che il precetto opposto rimane valido ed efficace per la complessiva somma di euro 3.556,26, già
corrisposta;
CONDANNA l'opposta, , al pagamento, in favore dell'opponente, CP_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi 2.540,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge che liquida in favore dell'Avv. Tonino Presta per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Roma, 17 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
8
IV SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona della dr.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14228 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 17.1.2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Piazza Parte_1 C.F._1
Camillo Finocchiaro Aprile, 3, Roma, presso lo studio dell'Avv. Tonino Presta (C.F.:
- PEC: - FAX 06 94533047) che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Parte opponente
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma in Via CP_1 C.F._3
Luigi Vittorio Bertarelli n. 67, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lettera (C.F.:
– PEC - FAX 0664260054, che la C.F._4 Email_2
1 rappresenta e difende in virtù di procura depositata in atti e che chiede di ricevere tutte le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 27.2.2023, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 16.2.2023 ad istanza della signora con il quale si intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 6.149,52, comprensiva di spese ed onorari di precetto ed oneri di legge, oltre successive spese occorrende, in forza dell' ordinanza del Tribunale di Roma, settima sezione civile, del 29.10.2022, integralmente confermata, in sede di reclamo, dalla stessa sezione di
Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 9.1.2023.
Con il primo provvedimento (ordinanza del 29.10.2022) il Tribunale di Roma condannava “la resistente al pagamento per metà delle spese processuali della ricorrente, che per l'intero liquida in euro 145,50 per costi di iscrizione ed in euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e C.A, per oneri di difesa, compensata la restante metà”, mentre con il secondo provvedimento (ordinanza del
9.1.2023), lo stesso Tribunale, in sede di reclamo, condannava “ al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 1600,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge”.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto per eccessività della somma ivi richiesta in quanto, sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 29.10.2022, parte creditrice, odierna opposta, aveva intimato il pagamento di un importo calcolato sull'intero anziché sulla metà. Contestava, altresì la debenza delle somme richieste nel precetto opposto a titolo rimborso spese di registrazione e di onorario di precetto.
Concludeva chiedendo: “Piaccia al tribunale adito, previa sospensione in via istruttoria della esecuzione fino all'esito del giudizio di opposizione al precetto: a) rideterminare l'importo precettato secondo i criteri ritenuti applicabili alla fattispecie;
b) pronunciare condanna per lite temeraria nella misura ritenuta congrua e compatibile con le pressanti necessità delle popolazioni
2 variamente colpite dalle turbolenze degli uomini e della natura. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Il procedimento veniva rubricato al R.G. n. 14228/2023 ed assegnato alla Sezione IV dell'intestato
Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese che, con decreto depositato il 24.3.2023, differiva l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione al giorno 14.7.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.6.2023, si costituiva in giudizio la signora contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Voglia l'Illustre Giudice adito: In via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere per mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e conseguente inefficacia del precetto contestato;
Nel merito, rigettare integralmente l'opposizione ex art. 615
c.p.c. n. 1 avanzata da parte opponente, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio e con condanna della Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento per lite temeraria nella Pt_1
misura ritenuta di giustizia. In via subordinata, in caso di denegato e non creduto accoglimento anche parziale dell'opposizione a precetto, voglia condannare parte opponente al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio o in via ulteriormente subordinata con compensazione di spese in virtù del mancato pagamento delle somme non contestate.”.
All'udienza di prima comparizione, le parti concordemente chiedevano un breve rinvio al fine di tentare una definizione bonaria della controversia.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 6.10.2023, per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
A detta udienza nessuna delle parti compariva e il Giudice disponeva ai sensi e per gli effetti degli artt. 309 e 181 c.p.c. rinviando all'udienza del 13.10.2023.
Con atto di costituzione di nuovo difensore, depositato in data 13.10.2023, si costituiva in giudizio per parte opponente, l'avv. Massimo Panzarani per rinuncia al mandato del precedente difensore, avv. Lillo Salvatore Bruccoleri.
3 All'udienza del 13.10.2023, il procuratore di parte opponente deduceva di aver ricevuto il mandato lo stesso giorno dell'udienza e chiedeva un breve rinvio per un compiuto esame degli atti e documenti di causa, nonché per tentare il bonario componimento della controversia. Non compariva il procuratore di parte opposta. Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza del 15.12.2023 per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
A detta udienza, su istanza del procuratore di parte opponente, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza del 14.6.2024 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Anche a tale udienza non compariva il procuratore di parte opposta.
All'udienza del 14.6.2024, presenti entrambi procuratori delle parti, il giudice, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del
17.1.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termine per note fino a 10 giorni.
Nelle more, si costituiva in giudizio, depositando in data 3.1.2025 comparsa di costituzione, il nuovo difensore dell'opponente Avv. Tonino Presta, in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Massimo Panzarani.
All'udienza del 17.1.2025, all'esito della discussione orale, il Giudice provvedeva ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per parte dell'importo precettato.
Sempre in via preliminare e, per quanto di rilevanza, dev'essere accolta l'eccezione di parte opposta in ordine alla tardività dell'attività assertiva svolta da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c. depositata che pertanto dovrà ritenersi inammissibile.
In merito si osserva che l'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi – per quanto concerne il rito ordinario avanti il
4 Tribunale – nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ratione temporis vigente, deputata alla precisazione ed integrazione delle domande.
Ne consegue che ogni deduzione di natura assertiva (lo si ribadisce, volta a dedurre in giudizio i fatti) posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. è da considerarsi tardiva.
Passando all'esame del merito, va innanzitutto rilevato che è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente dimostrato, che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il pagamento spontaneo delle somme non contestate per il complessivo importo di euro 3.556,49, comprensivi di oneri accessori, di cui euro 1.600,00 per onorari liquidati nella fase del reclamo, euro 1.250,00
(ossia la metà dell'importo liquidato per l'intero dal giudice in euro 2.500,00) per onorari liquidati per la prima fase cautelare.
Dai documenti in atti risulta, infatti, che, in data 8.9.2023, il legale dell'opposta emetteva la fattura elettronica n. 39/2023 per tale importo intestata alla compagnia di assicurazione DAS S.p.A, la quale con bonifico eseguito del 4.10.2023 provvedeva al pagamento della fattura (allegato 7 memoria 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente).
Tuttavia, l'intervenuto pagamento delle somme non oggetto di contestazione non conduce a dichiarare cessata nella fattispecie la materia del contendere nel presente giudizio di opposizione, posto che da nessun documento in atti si evince che, con il pagamento parziale, le parti abbiano inteso transigere la controversia in esame e che, pertanto, il pagamento stesso fosse da intendersi satisfattorio.
Diversamente, infatti, da quanto dedotto dall'opposto, dall'esame della PEC del 6.12.2023 inviata dall'odierna opponente all'Avv. Lettera, legale dell'opposta, emerge che il pagamento della somma di euro 500,00 era da intendersi unicamente a definizione dei procedimenti iscritti al n. R.G. n.
75679/2021, al n. R.G. n. 68680/2022, nonché a definizione del procedimento di esecuzione immobiliare, pendente dinanzi all'intestato Tribunale, G.E. dott.ssa Bianca Ferramosca, ed iscritto al R.G.E. n. 792/2022 (Cfr. all. n. 10, memoria 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente) e non del presente procedimento di opposizione a precetto che, nell'intercorsa corrispondenza, non viene, infatti, mai espressamente menzionato.
5 Né a diversa conclusione si perviene asserendo – come fa parte opposta nei propri scritti difensivi - che la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento abbia determinato la perenzione del precetto opposto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La tesi difensiva dell'opposto, infatti, non può essere condivisa giusto il disposto dell'art. 481 c.p.c.
a mente del quale “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627”.
Ne discende, pertanto, che, in presenza di un precetto valido ed efficace e mai oggetto di formale rinuncia qual è quello oggetto di opposizione, permane, anche nell'attualità, l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia del giudice in merito.
Ciò posto, la domanda è fondata e in quanto tale dev'essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Con l'ordinanza del 29.10.2022 il Tribunale di Roma condannava “la resistente al pagamento per metà delle spese processuali della ricorrente, che per l'intero liquida in euro 145,50 per costi di iscrizione ed in euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva e C.A, per oneri di difesa, compensata la restante metà”.
In forza di detta ordinanza, con il precetto opposto, si è intimato il pagamento di un importo eccessivo, calcolato sull'intero anziché sulla metà.
E, infatti, il precetto reca, la somma di euro 2.500,00 per onorari relativi al giudizio iscritto al numero di R.G. 75679/2021, in base alla quale sono stati calcolati gli oneri di legge per un totale pari ad euro 3.137,50, anziché correttamente la somma di euro 1.250,00 per onorari per il medesimo giudizio, per un totale comprensivo di oneri accessori pari ad euro 1.642,58.
Non è altresì dovuto l'importo di euro 400,00 richiesto nel precetto opposto per la registrazione dei due provvedimenti, in quanto, non essendo state dimostrate, non possono essere riconosciute e vanno dedotte dall'importo complessivo richiesto nel precetto opposto.
Al contrario, invece, costituisce circostanza non contestata, oltre che documentalmente dimostrata
(allegato n. 8 alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte opponente), che la registrazione dei due atti è stata eseguita a spese e cura di parte opponente.
Relativamente all'importo di euro 360,88 richiesto per onorario di precetto, va rilevato che dalla documentazione in atti (cfr. corrispondenza intercorsa tra le parti - allegato n. 4 dell'atto di
6 citazione in opposizione) risulta che la parte debitrice ha sempre manifestato, anche prima della notifica del precetto opposto, la propria volontà di pagare quanto dovuto in forza della corretta applicazione delle statuizioni giudiziarie, richiedendo al creditore, odierno opposta, il relativo giustificativo fiscale.
Di contro, parte opposta si è indotta a emettere la fattura per l'importo non oggetto di contestazione, che poi è stata pagata dalla compagnia assicuratrice, solo in corso di causa.
Pertanto, l'importo richiesto a titolo di onorario di precetto costituisce aggravio di spese che non può essere legittimamente posto a carico di parte debitrice in quanto, come sopra rilevato, il mancato e tempestivo pagamento non è alla stessa imputabile.
Per quanto sopra esposto la domanda proposta da parte opponente dev'essere accolta, risultando fondati tutti i motivi di opposizione proposti.
Tuttavia, nonostante il taglio alle somme precettate come prima individuato, come stabilito da costante giurisprudenza, il precetto non è nullo, ma solo parzialmente inefficace, per le somme eccedenti.
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle spese non dovute, come sopra riportate, l'atto di precetto per cui è opposizione resta valido per la complessiva somma di euro 3.556,26, già corrisposta in corso di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando, in ragione della semplicità delle questioni trattate, il valore minimo dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
La soccombenza dell'opponente non si può, tuttavia, ritenere sufficiente ai fini della declaratoria della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7 Manca infatti la prova dell'asserito pregiudizio, essendo onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017,
n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass.
Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n.
21798).
La domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va, pertanto, rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: CP_1
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in motivazione con la conseguenza che il precetto opposto rimane valido ed efficace per la complessiva somma di euro 3.556,26, già
corrisposta;
CONDANNA l'opposta, , al pagamento, in favore dell'opponente, CP_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi 2.540,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge che liquida in favore dell'Avv. Tonino Presta per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Roma, 17 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
8