TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7991/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7991/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv.
[...] P.IVA_3
GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE N. 20 40100
BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI MAESTRAMI FIORENZA, CP_4 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv.
BERTI MAESTRAMI FIORENZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI NToparte_5 C.F._2
MAESTRAMI FIORENZA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI MAESTRAMI FIORENZA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI NToparte_6 C.F._3
MAESTRAMI FIORENZA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI MAESTRAMI FIORENZA
CONVENUTO/I
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SOMMARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. L'atto di citazione
NT Il gruppo;
gli ex dipendenti e e la loro società MC²; la produzione di CP_5 CP_6
miscelatori in concorrenza mediante informazioni segrete illecitamente sottratte;
riproduzione non autorizzata di un manuale protetto dal diritto d'autore; concorrenza sleale;
risarcimento del danno
II. La comparsa di costituzione
Lecita detenzione delle informazioni aziendali altrui;
lecita riproduzione di parti del manuale;
insussistenza degli illeciti e dei danni
III. Le fasi di trattazione e di istruttoria;
la precisazione delle conclusioni
Consulenza informatica sul materiale acquisito in sede di descrizione;
consulenza tecnica sull'uso del know-how di interrogatori formali e prove testimoniali CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Violazione del diritto d'autore
II. Diritto alla tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.
III. Sottrazione di informazioni segrete tecniche e commerciali
IV. Uso di informazioni segrete tecniche e commerciali
V. Concorrenza sleale e contraffazione dei marchi
VI. Inibitoria, cancellazione, penale, ritiro dal commercio, pubblicazione della pagina 2 di 35 sentenza
VII. Risarcimento del danno e restituzione degli utili
Danno emergente;
lucro cessante;
prezzo del consenso;
retroversione degli utili;
prescrizione;
VIII. Lite temeraria ed espressioni sconvenienti
IX. Spese
pagina 3 di 35 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2019 e CP_1 Parte_1 NToparte_3
convenivano in giudizio e CP_4 NToparte_5 NToparte_6
Esponevano le attrici quanto segue.
1. IL PROCEDIMENTO DI DESCRIZIONE ANTE CAUSAM
Nel 2018 aveva instaurato un procedimento per descrizione informatica nei confronti dei CP_1
convenuti (R.G. 16111/18).
Tale procedimento, conclusosi con ordinanza di conferma delle operazioni di descrizione, aveva avvalorato la fondatezza del sospetto di che vi fosse utilizzazione di proprio know-how a CP_1
NT opera di grazie alla rivelazione degli ex-dipendenti e CP_6 CP_5
In particolare, erano emersi oltre 210.000 files ritenuti pertinenti dal CTU (43.252 disegni in formato
DWG nel solo disco di rete, 28.000 disegni in PDF, taluni con cartiglio oscurato in un'unica cartella e altro).
La ricorrente aveva chiesto che si desse immediato accesso, tramite CTU percipiente, ai file
effettivamente rilevanti, con stralcio di tutti gli altri ma, avendo trovato tale richiesta l'opposizione dei resistenti, il tribunale non vi aveva dato corso.
NTo
2. LE ATTRICI, IL GRUPPO E LE SUE ATTIVITÀ
1. era società capogruppo di innumerevoli aziende che da lungo tempo operavano CP_1
nell'ambito dello sviluppo e produzione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione e trattamento di materiali alla rinfusa.
Con più di venti siti produttivi, 2.100 dipendenti e 60 filiali in tutto il mondo, produceva e CP_1
commercializzava una vastissima gamma di coclee trasportatrici, valvole, estrattori, depolveratori,
filtri, miscelatori, presse separatrici e macchine per il trattamento delle acque reflue.
pagina 4 di 35 2. All'interno del patrimonio industriale del Gruppo vi era – tra l'altro - il know-how del ramo d'azienda denominato “MAP” (che era stato dapprima ceduto da MAP a e successivamente Parte_1
da questa all'odierna attrice . CP_1
Tale ramo d'azienda era dedicato primariamente ai mescolatori e miscelatori.
In particolare, nel presente processo rilevavano i manuali relativi ai c.d. WAH, WA, WBHT e Pt_2
Parte
, redatti con enorme sforzo e tantissime ore di lavoro.
3. La produzione dei mixer era affidata a un'altra società del Gruppo, l'attrice mentre la loro CP_3
commercializzazione ad altre società del Gruppo, tra cui CP_2
NT
3. LA CONVENUTA GLI EX DIPENDENTI DI CP_1
NT
1. La convenuta era costituita da due ex dipendenti distaccatisi da quest'ultima realtà CP_1
per dare vita ad altra nuova società nell'anno 2009.
NT
2. In particolare, i soci di rano:
- che in era rimasto dal 1992 al 31 marzo 2009 e aveva rivestito NToparte_5 CP_1
ruoli di specialista tecnico di prodotto;
- il dottor , che in era rimasto dal 18 aprile 2006 al 28 NToparte_6 CP_1
luglio 2010, e aveva ricoperto la mansione di responsabile di divisione e di responsabile commerciale
MAP.
La nuova azienda si occupava della produzione di miscelatori industriali per polveri a bassa e ad alta turbolenza, e quindi era concorrente con il Gruppo comprendente la ex-datrice di lavoro dei due soci.
NT Al momento della costituzione embrava occuparsi solo di manutenzione da svolgere sui mixer (e non solo sui mixer Wam), tanto che il Gruppo attoreo aveva deciso di collaborare con i medesimi
NT proprio stante il “non-rapporto” di concorrenza. Invece, si era poi scoperto che acquistava pezzi di ricambio (non in sostituzione di componenti usurate ma) per realizzare ex novo mescolatori che a
NT tutti gli effetti erano e sono in concorrenza con i mescolatori a marchio .
pagina 5 di 35 NT In aggiunta svolgeva attività di manutenzione in favore di clienti essendosi gli ex- CP_1
dipendenti, con ogni probabilità, impossessati dei files di registro ordini e del database clienti del
Gruppo attoreo.
4. I COMPORTAMENTI DI MC2 SUL MERCATO
1. Le attrici avevano reperito sul mercato un manuale della convenuta, che risultava copiato in diversi punti dai manuali Wamgroup.
Come si vedeva dal prospetto comparativo relativo alle sole immagini, molte delle stesse erano state
NT prese da tali e quali” quelle di (in alcune era stato “cancellato” il marchio MAP). CP_1
Inoltre, larghe parti della narrativa erano state prese sic e simpliciter dalla narrativa dei manuali
CP_1
2. Il disegno tecnico di MC2 relativo a un Mixer denominato “WBHX02000 E/OHK” presentava analogie con quello di che non potevano essere casuali. CP_1
Inoltre il disegno tecnico di MC2, con il cartiglio MC2, riproduceva il segno (WBHX02000 CP_1
E/OHK; il segno distintivo “WB” era utilizzato da decenni dal Gruppo attoreo per contraddistinguere
Mixer discontinui).
3. Il know-how di rispettava tutti i requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. ed era tutelato nei CP_1
confronti degli ex dipendenti anche ai sensi dell'art. 2105 c.c., oltre che ai sensi dell'art. 2598 c.c..
5. IN DIRITTO
NT
1. Il fatto che il manuale riproducesse immagini e comunque la narrativa dei manuali CP_1
costituiva violazione degli artt. 12 ss. l.d.a., 87 ss. l.d.a., 2598, n. 3 c.c. e 2043 c.c..
2. La copiatura (almeno) del disegno tecnico costituiva violazione degli artt. 98-99 c.p.i o comunque degli artt. 2598 c.c. e 2043 c.c..
3. La sottrazione e l'utilizzazione del know-how costituiva violazione degli artt. 98-99 c.p.i. CP_1
o comunque degli articoli 2598 c.c. e 2043 c.c..
pagina 6 di 35 4. L'utilizzo di disegni tecnici e delle immagini al fine di attrarre la clientela costituiva CP_1
concorrenza sleale confusoria, agganciamento alla notorietà di e appropriazione dei relativi CP_1
pregi, nonché in ogni caso violazione della clausola generale ex art. 2598, n. 3 c.c. e comunque 2043
c.c..
NTo Anche l'utilizzo del marchio , MAP e e relativi loghi costituiva, oltre che CP_1
contraffazione del medesimo, anche manovra di agganciamento punita ex artt. 2598, nn.
2-3 c.c..
5. I convenuti persone fisiche dovevano essere ritenuti responsabili di concorrenza sleale, in solido con
NT he si era giovata delle loro condotte, ai sensi dell'art. 2598 c.c. o dell'art. 2043 c.c..
6. IL RISARCIMENTO DEL DANNO E LA RETROVERSIONE DEGLI UTILI
1. In conseguenza degli illeciti commessi le attrici avevano subito danni patrimoniali sia a titolo di danno emergente (soprattutto in relazione alla svalutazione dei propri asset immateriali, al danno all'immagine e alle spese sostenute per rafforzare i propri prodotti e reagire alla contraffazione e alla concorrenza sleale) sia a titolo di lucro cessante in termini di mancato guadagno.
In particolare, a séguito della condotta dei convenuti, aveva prodotto meno mixer e CP_3
comunque aveva dovuto abbassare i propri margini, contraendo perciò sia i propri fatturati e margini,
sia quelli delle commercializzatrici, tra cui quando si trovavano di fronte alla concorrenza CP_2
sleale dei convenuti, sia, a cascata, quelli consolidati di CP_1
2. Ove non fosse stato possibile accertare in corso di causa la concreta entità del danno patrimoniale patito dall'attrice, la liquidazione del lucro cessante non avrebbe comunque potuto essere inferiore all'importo “dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto
una licenza dal titolare del diritto leso”.
3. In ogni caso, le società attrici avevano comunque diritto di ottenere la restituzione degli utili realizzati dai convenuti con lo sfruttamento del proprio know-how e con gli atti di concorrenza sleale
(art. 125, 3° comma, c.p.i.).
4. Veniva parimenti richiesto che, nella somma globalmente liquidata a titolo di risarcimento, fosse computato il danno non patrimoniale sofferto dalle attrici.
pagina 7 di 35 5. In considerazione dell'atteggiamento (se non altro) palesemente ostruzionistico tenuto dai convenuti nel corso del procedimento ante causam (la difesa delle attrici aveva chiesto insistentemente di poter procedere, anche per approfondire le difese di controparte, alla fase di c.d. cleaning room), si chiedeva la condanna di controparte ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c..
Ciò premesso, le attrici formulavano le seguenti conclusioni.
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1) accertare la sottrazione, la rivelazione e/o l'utilizzazione e/o comunque la violazione, da parte dei convenuti, del Know-
How CP_1
Cont 2) accertare il compimento, da parte dei convenuti, di atti di contraffazione del marchio , nonché di atti di
concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi, per agganciamento e per violazione della correttezza
professionale, nonché illecito aquiliano;
3) inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai punti precedenti;
4) ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti MC2 realizzati in violazione del Know-How Wamgroup;
5) fissare nella misura di euro 50.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza dei punti precedenti successivamente constatata e di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione della emananda sentenza;
6) disporre la distruzione del Know-How Wamgroup, e di quanto da esso derivato, presente presso i convenuti;
7) condannare i convenuti, in solido o -in subordine- pro quota, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle attrici per
effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove raggiunte
nell'espletanda istruttoria ed alle presunzioni che ne derivano ovvero secondo equità;
Cont 8) condannare altresì la convenuta alla restituzione degli utili conseguiti mediante le violazioni di cui in narrativa, in
alternativa - comunque cumulativamente al danno emergente - al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
eccedano tale risarcimento;
pagina 8 di 35 9) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ma a spese dei convenuti, per due volte in giorni consecutivi,
a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su tre quotidiani e su due riviste di settore, con riserva di
Cont indicarli, oltre che sulla homepage del sito di parte convenuta per almeno trenta giorni;
10) disporre comunque ogni altro opportuno provvedimento idoneo a eliminare le violazioni poste in essere ex art. 2599
c.c.;
11) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese tutti del presente giudizio e del procedimento cautelare ante causam,
nonché ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.;…”.
II
Si costituivano in giudizio e CP_4 NToparte_7 NToparte_6
Esponevano i convenuti quanto segue.
1. IL MERCATO DEI MISCELATORI CP_1
I miscelatori prodotti da utilizzavano nozioni di base di meccanica e principi di CP_1
tecnologia acquisita.
non deteneva alcun particolare know-how né tantomeno informazioni segrete. CP_1
2. NToparte_8
NT era una microimpresa composta per anni dai soli due soci e e, di recente, CP_6 CP_5
integrata con due dipendenti subordinati, uno dei quali assunto con contratto a termine di prossima scadenza.
Questo dato, già di per sé, dimostrava che la convenuta non poteva agire in concorrenza con una società di 2.100 dipendenti, venti siti produttivi e 60 filiali in tutto il mondo.
NT Nel corso della sua storia veva sempre operato nel rispetto delle regole della concorrenza.
NT non concorreva in alcun modo con le attrici poiché effettuava la sola manutenzione di impianti industriali produttivi nell'ambito della movimentazione e del trattamento di materiali alla rinfusa.
NT La stessa per molti anni aveva contattato la neocostituita per effettuare il servizio CP_1
di manutenzione dei componenti venduti ai propri clienti. pagina 9 di 35 NT Per eseguire tale attività manutentiva era divenuta anche cliente di visto che CP_1
acquistava i prodotti di quest'ultima, fra i quali i miscelatori, quando doveva sostituire i componenti deteriorati o doveva provvedere all'ampliamento della catena produttiva e, quindi, degli impianti presenti.
In particolare, dall'anno 2009 all'anno 2017 i convenuti avevano ricevuto da e dalle sue CP_1
filiali in tutto il mondo dati di clienti, disegni costruttivi, fogli illustrativi, immagini, file excel con distinte basi e pagine di manuali.
Solo negli anni 2014/2015, quando aveva interrotto unilateralmente l'accordo di CP_1
NT fornitura con e quando era oramai ampiamente scaduto il patto di non concorrenza dei due ex
NT dipendenti (in data 31.03.2012 per in data 28.07.2013 per ), veva iniziato CP_5 CP_6
anche a produrre miscelatori (continui e discontinui), operando così in un ambito concorrente a quello di CP_3
Del resto, dopo tanti anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro (rispettivamente nel 2010 e 2009) non
NT si può certo sostenere che fruttasse il vecchio know-how appreso molti anni prima.
Peraltro la tutela del know-how trovava il limite costituito dalle conoscenze del lavoratore e da quello che lo stesso apprendeva nello svolgimento delle proprie mansioni.
Inoltre per anni (fino al 2018 e cioè fino all'instaurazione da parte di del giudizio CP_1
NT cautelare) aveva sempre avuto libero accesso a tutta la documentazione tecnica CP_1
(cataloghi inclusi) presente nell'area riservata del sito web di parte attrice, grazie a specifica autorizzazione da quest'ultima rilasciata in data 25.10.2010.
NT
, infatti, aveva assegnato a specifiche username e password, disabilitate solo CP_1
alla fine dell'anno 2018.
Solo alla fine dell'anno 2013, ma soprattutto nell'anno 2014, l'atteggiamento dei vertici di
(ma non delle singole filiali che avevano continuato a collaborare con i convenuti fino CP_1
NT al 2017/2018) era diventato improvvisamente ostile nei confronti di dei suoi soci.
3. IL KNOW-HOW DI MC2
pagina 10 di 35 era stato la punta di diamante all'interno di e il know-how di NToparte_5 CP_1
quest'ultima nella divisione miscelatori era rappresentato proprio dalle competenze e dalle capacità di
CP_5
4. FATTURATO MISCELATORI
NT Negli ultimi cinque anni aveva realizzato e venduto solo 35/38 miscelatori (a vomere, continui e discontinui, a nastro e rotanti), con una media di 7 unità all'anno.
invece, solo in un anno ne produceva e vendeva 250/300 unità. CP_3
Peraltro, in occasione dell'ultima fiera di settore, i vertici divisone MAP) si erano vantati CP_3
per l'importante aumento di fatturato registrato negli ultimi anni.
5. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Il procedimento di descrizione svoltosi ante causam non aveva affatto avvalorato i sospetti delle attrici.
NT
6. I FILES DI
NT NTo Alcuni clienti di utilizzavano prodotti che si interfacciavano con diverse parti di impianti
(fra cui i miscelatori).
Nel conseguiva che i disegni realizzati anche di recente dai convenuti e i relativi files facevano spesso riferimento a flange 'WAM' (che indicavano forature specifiche), poiché i miscelatori prodotti dovevano interfacciarsi con questi particolari.
NT Solo per tale ragione, quindi, innumerevoli files e disegni di proprietà (poiché da questa
NTo realizzati) richiamavano le sigle (ad esempio WAH, WA, che a differenza di quanto ex adverso
NTo dedotto non erano segni distintivi ma semplici sigle) o presentavano la dicitura .
I vecchi files presenti nei computer dei convenuti e astrattamente riferibili a invece, CP_1
erano probabilmente l'esito dei diversi backup effettuati negli anni sui computer di proprietà, utilizzati in passato dai due dipendenti anche per lavorare nell'interesse di parti attrici.
pagina 11 di 35 Se nei computer erano presenti informazioni tecniche riferibili a queste erano state CP_1
reperite dal sito oveMC2 Srl aveva libero accesso;
eventuali disegni erano stati invece CP_1
realizzati personalmente dal signor CP_5
7. I SINGOLI ILLECITI IN CONTESTAZIONE
1. Il manuale
NT Il manuale oggetto di causa era stato fornito da con la massima trasparenza possibile, a una filiale francese di (WamFrance Environnement di Parigi) che aveva acquistato due CP_1
miscelatori dalla convenuta.
In ogni caso, non sussisteva violazione del diritto d'autore per le seguenti ragioni.
Il manuale non riproduceva pedissequamente quello di CP_1
NT Le fotografie ivi pubblicate erano state scattate da e riguardavano il miscelatore da questa prodotto.
Alcune parti erano comuni ma solo perché i miscelatori (da chiunque prodotti) utilizzavano una tecnologia base molto simile.
NT In particolare, le immagini utilizzate da nel suo manuale ritraevano componenti ed elementi che non incidevano sul prodotto finito ed erano realizzabili da chiunque, anche perché poco innovative e creative.
Alcune immagini del catalogo erano state reperite da parte attrice su internet;
altre invece CP_1
attenevano a semplici e banali schemi elettrici e pneumatici, non altrimenti e diversamente configurabili.
NT Le frasi riportate, poi, erano frutto dell'esperienza dei soci
L'impaginazione complessiva e l'aspetto estetico (per colore, per stile, per caratteri) del manuale MC2
erano completamente diversi dal manuale Wamgroup.
2. Il disegno tecnico del miscelatore WBHX02000E/OHK
I disegni confrontati dalle attrici erano completamente diversi per raffigurazione e cartiglio.
pagina 12 di 35 In ogni caso, nell'anno 2015 lo aveva realizzato personalmente il disegno del mixer CP_5
denominato WBHX02000E/OHK su richiesta della società di Bertinoro, che Parte_4
aveva comprato da tale miscelatore. CP_1
Detta cliente necessitava, infatti, di un disegno tecnico del miscelatore - acquistato anni prima da
- per poter riorganizzare le proprie unità produttive. CP_1
NT Dopo aver richiesto all'attrice - senza alcun successo - di provvedere, aveva deciso di rivolgersi a
Per realizzare il disegno il convenuto aveva dovuto effettuare sopralluoghi presso CP_5
l'azienda e rilievi della macchina, come si desumeva dalla mail prodotte nel procedimento cautelare.
La sigla sul disegno riporta solo perché identificativa della macchina C.F._4
effettivamente rilevata.
3. Atti di concorrenza sleale e sottrazione di know-how
Scaduto il patto di non concorrenza (nel 2012 per nel 2013 per ), i soci di CP_5 CP_6 Pt_5
erano pienamente liberi di costruire miscelatori.
Non vi era prova che i convenuti si fossero impossessati dei files di registro ordini e del database
clienti del Gruppo attore.
NT Non vi era prova che i files inviati da a per l'attività di manutenzione svolta dalla CP_1
convenuta per conto dell'attrice fosse stati usati per altri scopi.
4. Intento contraffattorio e di agganciamento
I convenuti, essendo stati dipendenti di ben potevano “spendere” sul mercato la loro CP_1
NT pregressa esperienza in .
8. IN DIRITTO: CONCORRENZA SLEALE
Le allegazioni delle attrici erano generiche e indimostrate.
9. IN DIRITTO: ART. 98 C.P.I.
pagina 13 di 35 Non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 98 c.p.i.; i dati di erano CP_1
liberamente conosciuti al di fuori dell'ambito aziendale;
i files contenenti informazioni aziendali erano di facile accesso per i dipendenti.
10. IN DIRITTO: ART. 2598 N. 3 C.C.: UTILIZZO DI KNOW-HOW E SVIAMENTO DI CLIENTELA
Non era contrario alla correttezza professionale fare uso di conoscenze, che erano state apprese ben dieci anni prima, che non erano dotate di rilevanza e di utilità attuali e che appartenevano al patrimonio personale del lavoratore.
Non vi era stata un'attività sistematica di distrazione di clientela.
I miscelatori di e di MC2 non erano identici: avevano solo funzionalità e caratteristiche CP_1
comuni (comuni peraltro a quelli di tante altre aziende).
NT L'attività di una piccolissima azienda come on poteva danneggiare, neanche potenzialmente, un
NTo gruppo come il gruppo .
11. IN DIRITTO: ART. 2598 N. 1 E N. 2 C.C.
NT NTo Non vi era prova che i fosse appropriata della notorietà e dei pregi dei prodotti .
12. IN DIRITTO: PRESCRIZIONE E MANCATA PROVA DEL NESSO CAUSALE
Il diritto al risarcimento dei danni era prescritto.
Non erano provati il danno subito, né il nesso di causalità, né il dolo o la colpa richiesti dall'art. 2043
c.c..
13. IN DIRITTO: IL DIRITTO D'AUTORE
Il vecchio manuale non era dotato dei requisiti della novità e della creatività, visto che CP_1
riportava informazioni contenute in altri manuali tecnici afferenti al medesimo prodotto.
L'impaginazione complessiva e l'aspetto estetico (per colore, per stile, per caratteri) del manuale MC2
erano completamente diversi dal manuale Wamgroup e non potevano creare confusione.
14. CP_9
pagina 14 di 35 L'assoluta infondatezza delle pretese delle attrici fondava una responsabilità aggravata per lite temeraria.
Ciò premesso, i convenuti formulavano le seguenti conclusioni.
“Voglia il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia d'impresa, contrariis rejectis e premessa ogni più
opportuna declaratoria di legge e del caso,
- rigettare tutte le domande svolte da (C.F. , (C.F. ) e CP_1 P.IVA_1 Parte_6 P.IVA_2
(C.F. ) nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. e P.IVA , del signor (C.F. NToparte_6 P.IVA_4 NToparte_5
e del DOTT. (C.F. ) poiché prescritte e, C.F._2 NToparte_6 C.F._3
comunque, infondate in fatto e in diritto, per i motivi ampiamente dedotti in premessa;
- condannare ex art. 96 comma 3 cpc , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 [...]
con sede in Modena, Strada degli Sciocchi, n. 12 (C.F. , , in persona del Parte_7 P.IVA_1 Parte_6
legale rappresentante pro tempore con sede in Modena, Strada degli Sciocchi, n. 12 Parte_7
(C.F. e , in persona del legale rappresentante pro tempore con P.IVA_2 CP_3 Parte_7
sede in Ravenna, Via del Campo Sportivo, n. 40 (C.F. ) al risarcimento dei danni subiti da , in P.IVA_3 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna, Via San Domenico, n. 7 NToparte_6
(C.F. e P.IVA ), e dai signori (C.F. e P.IVA_4 NToparte_5 C.F._2 CP_6
(C.F. ), da determinarsi in via equitativa.
[...] C.F._3
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
III
La causa era istruita con c.t.u. informatica, finalizzata a selezionare, nell'ambito del materiale acquisito in sede di descrizione, i file pertinenti e rilevanti;
successivamente si procedeva all'assunzione degli interrogatori formali e delle prove testimoniali;
era quindi effettuata c.t.u. sull'uso del know-how
tecnico delle attrici a opera dei convenuti;
infine, respinta la richiesta di esibizione di documentazione contabile formulata dalle attrici, la causa era posta in decisione all'udienza del 13.6.2024.
In tale sede le attrici formulavano, mediante foglio di precisazione, le seguenti finali conclusioni:
pagina 15 di 35 - nel merito, le stesse conclusioni di cui in citazione, salvo il punto 6 e il punto 9, che assumevano il seguente tenore:
“6) disporre la distruzione del know-how di parte attrice e di quanto da esso derivato e/o comunque di tutti i files o copie
(anche cartacee) di provenienza dalle attrici, presente presso i convenuti, con penale di euro 500,00 (o la diversa di
giustizia) per ogni file o documento non distrutto;
”;
“9) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura di parte attrice ma a spese dei convenuti, per due volte in giorni
consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani , NToparte_10 [...]
e sulle riviste di settore d'Italia, oltre che sulla homepage del sito di parte NToparte_11 Parte_8
Cont convenuta per almeno trenta giorni;”;
- in via istruttoria:
“A) desecretazione della documentazione rilevante per le successive istanze istruttorie, sia tecnica sia commerciale;
*
B) consulenza tecnica (anche previa ispezione ex art. 118 c.p.c.) volta a determinare l'utilizzo del know-how di parte
attrice da parte dei convenuti (mediante analisi dei reperti della descrizione da desecretare, dei disegni già agli atti,
nonché di quelli esibiti -o direttamente acquisiti dal CTU- ai sensi del successivo §D.1) nell'àmbito della ricambistica,
compresa l'incidenza del knowhow utilizzato sui prodotti commercializzati, nonché il tempo che sarebbe necessario per
elaborare autonomamente tale know-how;
*
C) discovery (anche nell'àmbito della CTU di cui infra), ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i, sui dati quantitativi dei
prodotti realizzati con il know-how di parte attrice, con interrogazione dei convenuti (in particolare del legale
Cont rappresentante di sui seguenti quesiti:
Cont Cont a) «da quale data e per quanto tempo ha commercializzato i prodotti sulla base del know-how di , in particolare
quello sub doc. 22»;
b) «quanti prodotti di cui al capitolo precedente sono stati venduti, a chi, a quale prezzo e con quale utile marginale»;
Cont c) «chi sono i clienti, gli agenti, i distributori o i rivenditori indipendenti di e i loro indirizzi»;
pagina 16 di 35 d) «chi sono i fornitori o comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione dei prodotti indicati in narrativa e
quali sono i loro indirizzi»;
*
D) ordine di esibizione nei confronti dei convenuti, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i, o, in subordine, ex artt. 2711, 2°
comma, c.c., 210 e 212 c.p.c, e unitamente alla desecretazione dei reperti della descrizione, di:
D1) tutti i disegni tecnici anche attuali relativi ai prodotti sub B di cui in atti (in particolare dei disegni a corredo della
distinta tecnica delle commesse effettuate);
D2) tutta la corrispondenza commerciale di ogni natura anche attuale, relativa ai predetti prodotti;
D3) tutte le scritture contabili anche attuali relative alla propria attività imprenditoriale di produzione e
commercializzazione dei prodotti di cui in atti, in particolare, del libro giornale, dei libri IVA, del libro carico e scarico di
magazzino, del libro inventari, di tutte le fatture o scontrini di vendita, delle bolle doganali di importazione/esportazione; il
tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione e commercializzazione e fino alla data di adozione del provvedimento
di esibizione;
dei contratti di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e vendita dei prodotti contrassegnati
perfezionati con la clientela nello stesso periodo;
delle proposte di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e
vendita formulate alla clientela anche se non perfezionate in contratto;
nonché, infine, del listino prezzi degli stessi prodotti
fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
- in subordine all'esibizione, ordine di comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte), dei documenti menzionati sopra;
- infine, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i., ordine di comunicazione ed indicazione degli elementi (fatture di lavorazione,
fatture di acquisto delle confezioni, bolle di consegna, prospetti, provvigioni) necessari per l'identificazione dei terzi
cooperanti con i convenuti negli illeciti di cui in narrativa;
*
E) consulenza contabile e di marketing, diretta a determinare:
- il valore del know-how (tecnico e commerciale) dell'attrice e del suo avviamento;
- l'utilizzo del know-how commerciale di parte attrice;
- i mancati profitti di parte attrice (anche su convoyed sales) a séguito delle violazioni di know-how dei convenuti;
pagina 17 di 35 Cont
- il fatturato e gli utili realizzati dalla convenuta (anche su convoyed sales) per effetto della vendita dei suddetti
prodotti realizzati in violazione del know-how dell'attrice;
- la royalty del settore;
- il danno patrimoniale (anche all'avviamento), d'immagine e morale;
- il pregiudizio agli investimenti pubblicitari realizzati.
*
F) ammissione dei capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (da intendersi qui
integralmente riprodotti) e non ammessi;
con rigetto delle avverse istanze istruttorie e ammettendosi prova contraria ove ammesse.”.
I convenuti precisavano le conclusioni come da memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. datata 6.5.2022, anche in merito all'inammissibilità delle domande svolte da controparte in memoria 183 comma 6 n. 1
datata 10.5.2022, e insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti, anche in merito ai capitoli non ammessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande delle attrici sono parzialmente fondate.
I. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE
Secondo le attrici, un manuale di MC2 (che significa M-C al quadrato, MC²), prodotto come documento 12, è in molti punti una copia manifesta di un manuale di CP_1
La riproduzione di parti del manuale delle attrici in quello dei convenuti è documentalmente evidente ed è solo in parte contestata.
La precisa individuazione delle parti identiche e della loro rilevanza non è tuttavia necessaria ai fini dell'accertamento in esame.
Ai sensi della legge sul diritto di autore sono invero protette le opere di carattere creativo, che presentino elementi di originalità e di novità.
pagina 18 di 35 È onere della parte che invoca la tutela della legge dare prova del carattere creativo dell'opera.
Nel caso in esame non vi è prova, e nemmeno adeguata allegazione, del carattere creativo del manuale,
sicché sotto il profilo in questione la domanda delle attrici deve essere respinta.
II. DIRITTO ALLA TUTELA AI SENSI DEGLI ARTT. 98 E 99 C.P.I.
Secondo le attrici, le informazioni tecniche e commerciale dell'azienda, per cui lavoravano lo CP_5
e il costituiscono segreti commerciali e godono della protezione prevista dagli artt. 98 e 99 CP_6
c.p.i..
A giudizio del collegio la pretesa è fondata.
1. Come risulta dalle deposizioni testimoniali (udienze del 21.3.2023 e 4.7.2023; testi e Tes_1
, le informazioni tecniche e commerciali erano custodite sui server aziendali, ai quali i Tes_2
dipendenti accedevano con password personali, che abilitavano l'ingresso nelle aree di specifica competenza.
È anche provato (documentalmente e per testi: all'udienza del 21.3.2023), che ai fornitori, ai Tes_3
quali era necessario rivelare parte del know-how aziendale, veniva fatto firmare un impegno di riservatezza.
Si è in presenza dunque di misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete.
Non assume particolare rilievo il fatto che il sistema di protezione adottato rientri nello standard dei
Domini Microsoft aziendali, come sostiene il c.t.p. dei convenuti, e che non sia un sistema sofisticato e specificamente dedicato alla protezione dei dati sensibili.
Ai fini della tutela prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i. non si richiede invero l'adozione delle migliori tecnologie di segretazione disponibili ma soltanto, come si è detto, l'adozione di misure
“ragionevolmente adeguate” a mantenere la segretezza.
A tale scopo l'uso di password personali è da considerare, in situazioni ordinarie, misura adeguata, dal momento che consente di escludere dalla conoscenza dei documenti tutti gli estranei e anche i dipendenti non assegnati al settore;
rende il dipendente perfettamente edotto della riservatezza dei dati;
consente di individuare nominativamente le persone che accedono ai dati e il momento degli accessi. pagina 19 di 35 È ciò sufficiente a garantire la sicurezza dell'azienda nei confronti dei concorrenti corretti, che non potranno trovare le informazioni mediante lecite indagini commerciali, e nei confronti dei dipendenti diligenti che, necessariamente consapevoli del divieto implicito di diffusione, opereranno in modo da non provocarla.
La misura è adeguata anche rispetto ai dipendenti meno diligenti, che abbiano per trascuratezza provocato la diffusione dei dati, consentendo di individuare con relativa facilità i responsabili della
“fuga” di informazioni e di adottare quindi le opportune misure (disciplinari verso i dipendenti;
inibitorie, recuperatorie e risarcitorie verso i terzi).
È poi vero che la misura non è sufficiente a tutelare l'azienda contro i comportamenti dolosi (dei dipendenti o dei terzi), ma ciò non può dirsi richiesto dalla legge, che pretende che le misure siano adeguate “ragionevolmente”, ed è ragionevole presumere che un sistema che traccia tutti gli accessi sia ordinariamente idoneo a scoraggiare gli accessi abusivi intenzionali, che trovano sanzione anche sul piano penale.
Non è dunque necessario che le aziende adottino misure di protezione più sofisticate delle password
personali, quando i dati non presentino un carattere di riservatezza eccezionale, come per esempio potrebbero avere gli studi su prodotti d'avanguardia o su operazioni commerciali o finanziarie straordinarie, solo per i quali si potrebbe prospettare l'esigenza di una vera “cassaforte” informatica.
2. Non vi è dubbio che, pur essendo la tecnologia dei miscelatori nel suo complesso nota e le macchine sul mercato contraddistinte da ampie similitudini (come evidenziato dai c.t.p. dei convenuti), i disegni tecnici raccolgono i dati relativi alle macchine in una precisa configurazione, che non è conosciuta e nemmeno facilmente accessibile agli operatori del settore, se i disegni non circolano liberamente sul mercato.
Analoghe considerazioni valgono per i documenti commerciali che raccolgono i dati relativi al rapporto coi singoli clienti.
3. Nemmeno è dubbio che sia i disegni tecnici sia i registri dei clienti abbiano un valore economico in quanto segreti, dal momento che consentono di produrre con minore attività di ricerca e di commercializzare con particolare attenzione alle esigenze della clientela. pagina 20 di 35 III. SOTTRAZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE TECNICHE E COMMERCIALI
1. È provato, alla luce delle relazioni del c.t.u. informatico professor (la prima del 4.1.2019; Per_1
la seconda del 8.1.2022) che, mediante la descrizione ante causam, sono stati rinvenuti migliaia di
NTo NT documenti (tecnici e commerciali) del gruppo presso
Nella relazione del 2019 si legge che:
- per l'acquisizione dei file si sono utilizzati il criterio di ricerca delle parole chiave e ulteriori criteri aggiuntivi, mediante focalizzazione sui formati PDF e DGW e attenzione solo ai documenti con almeno una delle date di “ultima modifica”, “ultimo accesso” e “creazione” anteriori al 2009, essendo il rapporto dello con cessato il 31.3.2009 e quello del successivamente, nel CP_5 CP_1 CP_6
2010;
- sul disco di rete “readydrop” risultano 43252 disegni tecnici;
- sul disco di rete “backup” sono stati rinvenuti 760 documenti di disegno tecnico e 1138 documenti pdf, in gran parte disegni tecnici;
- sul disco di rete sono stati trovati circa 600 disegni tecnici;
- sull'Asus portatile dello sono stati trovati circa 11.000 file di disegni tecnici e circa 26.600 CP_5
documenti pdf di varia natura;
- il Mac portatile del non è risultato accessibile all'analisi forense;
CP_6
- nel disco esterno WD collegato al computer sono stati trovati circa 400 file di disegno CP_12
tecnico;
- nel disco interno del computer HP desktop sono stati trovati circa 25.900 disegni tecnici e circa
30.500 documenti pdf.
Nel 2022 il professore ha effettuato un'ulteriore selezione dei documenti rilevanti ai fini di Per_1
causa, contandone 136.465 (relazione del 8.1.2022).
I convenuti, eliminando le duplicazioni, hanno ricalcolato il numero dei file rilevanti in 88.963.
pagina 21 di 35 Dunque, in conclusione, si può ritenere pacifico che si è in presenza di non meno di circa 88.000 file
che soddisfano i criteri di ricerca sopra indicati.
2. Secondo i convenuti, la presenza dei file di sui dispositivi di MC2 deriva dal fatto che, CP_1
NTo NTo per anni, il gruppo si è servito di MC2 per attività di manutenzione sulle macchine e a tale scopo forniva alla convenuta tutte le indicazioni e i disegni necessari.
La difesa, rispetto all'enorme massa documentale acquisita, è tuttavia rimasta generica e insufficiente,
NT non essendovi riscontro neppure in termini di ragionevolezza che ciò che è stato trovato presso
NTo corrisponda a ciò che ha inviato per effettuare manutenzione.
NTo 3. I convenuti hanno anche sostenuto che la presenza sui dispositivi di MC2 di documenti deriva dal fatto che il dottor era responsabile commerciale della divisione MAP e visitava le filiali e CP_6
alcuni clienti sparsi per il mondo, portandosi dietro in un disco esterno tutto il materiale necessario.
Inoltre anche lo quando era dipendente, talvolta lavorava da casa utilizzando un computer di CP_5
sua proprietà, su cui caricava documenti aziendali. Tali materiali sarebbero poi rimasti in MC2 per effetto dei “successivi backup” “dovuti solo al cambio dei computer di proprietà”.
Questa seconda spiegazione ha un parziale riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese nel parallelo processo penale da presidente di (dove il teste ha riferito che Parte_7 NToparte_1
veniva data la possibilità di fare dei backup per lavorare all'estero), che sono tuttavia troppo generiche per giustificare gli oltre 88.000 documenti rinvenuti in sede di descrizione.
In ogni caso essa comporta il riconoscimento del fatto che sottrazione vi è stata, perché trasferire le
NT informazioni di su personal computer o dischi esterni di una condotta di sottrazione. CP_1
Non può poi condividersi la difesa dei convenuti, secondo cui tale “sottrazione” sarebbe avvenuta involontariamente e senza colpa.
Come risulta dalla relazione del professor sopra richiamata, solo uno dei supporti su cui i Per_1
documenti segreti sono stati trovati era un disco di backup, mentre gli altri erano dischi di rete che parrebbero destinati al pronto utilizzo (“readydrop”) o dischi interni o esterni di computer ordinariamente in uso (Asus portatile;
HP Pavillon;
HP desktop).
pagina 22 di 35 Come sia avvenuto il trasferimento involontario su questi ultimi supporti è tuttavia circostanza del tutto oscura, sicché l'assenza di colpa resta indimostrata.
4. Se le considerazioni che precedono sono corrette, dovrà quindi ritenersi provato che i convenuti sono responsabili della sottrazione del materiale di che è stato trovato presso la loro azienda. CP_1
IV. USO DI INFORMAZIONI SEGRETE TECNICHE E COMMERCIALI
1. Ai sensi dell'art. 99 c.p.i., è vietato – tra l'altro - l'utilizzo dei segreti commerciali senza il consenso del legittimo detentore.
È quindi illecita la condotta di chi, pur avendo acquisito correttamente un'informazione segreta, ne faccia poi uso senza il permesso del titolare.
Nel caso di specie è evidente che, anche supponendo (in ipotesi astratta) che abbia messo a CP_1
disposizione dei convenuti tutto il materiale di cui essi sono stati trovati in possesso, certo non lo ha fatto per consentire loro di produrre autonomamente miscelatori.
Occorre dunque accertare se delle informazioni segrete di siano state impiegate per la CP_1
produzione e la commercializzazione dei miscelatori di MC2.
2. Quanto alle informazioni commerciali, non può dirsi che vi sia prova del loro uso.
NT Le informazioni sono rimaste per anni sui dispositivi di e ciò è un indice di utilità delle medesime, visto che lo spazio sui dispositivi in qualche modo costa, ma l'indizio non è
sufficientemente grave per ritenere provata la circostanza.
3. Quanto alle informazioni tecniche, bisogna esaminare i risultati della c.t.u. dell'ingegner CP_13
3.1. Al c.t.u. era stato chiesto di verificare l'utilizzo del know-how delle attrici;
di individuare i prodotti eventualmente realizzati tramite tale know-how; di determinare il tempo necessario a sviluppare in maniera autonoma il know-how copiato e utilizzato.
Il c.t.u. d'intesa con le parti ha così proceduto:
- ha selezionato un campione di cinque miscelatori MC2 (scelti dalle attrici), su cui condurre le analisi di dettaglio;
pagina 23 di 35 NT
- ha individuato (d'intesa coi convenuti) i disegni utilizzati da er realizzare i miscelatori oggetto del campione;
- ha ricevuto dalle attrici i disegni di sessanta componenti che le attrici utilizzano per realizzare i miscelatori propri corrispondenti a quelli del campione;
- i sessanta disegni forniti dalle attrici sono stati messi a confronto coi corrispondenti sessanta disegni
NT dei medesimi componenti utilizzati da er realizzare i propri miscelatori.
Il c.t.u. ha chiarito che ogni miscelatore consta di circa 100 disegni;
che il campione dei cinque miscelatori consta dunque di circa 500 disegni;
che i sessanta disegni forniti dalle attrici sono variamente distribuiti tra i cinque miscelatori.
Il c.t.u. ha inoltre precisato che la scelta di operare su un campione di disegni, rappresentativi di un campione di prodotti, è stata condivisa dal c.t.u. e dai c.t.p., sul presupposto che la selezione è stata considerata ragionevolmente sufficiente a raggiungere un risultato significativo in un tempo ragionevolmente contenuto.
All'esito delle indagini così ristrette, il c.t.u. ha accertato che:
NT a) per quattro miscelatori (quelli individuati coi numeri 7, 16, 20 e 27) ha utilizzato in modo
NT marginale e spesso non apprezzabile il know-how di , mentre per un altro miscelatore (quello
NT indicato col numero 19) il know-how di è stato utilizzato in maniera significativa;
b) per sviluppare in modo autonomo il know-how di Wam utilizzato per realizzare i miscelatori n. 7, 16,
20 e 27 sarebbero stati necessari alcuni giorni o, al più poche settimane;
per sviluppare in modo autonomo il know-how di Wam utilizzato per realizzare il miscelatore n. 19 sarebbero state necessarie alcune settimane o più probabilmente qualche mese.
Il campione analizzato rappresenta circa il 15% (il 15,6) dell'intera gamma di miscelatori prodotti da
MC2(32 miscelatori) sino al 2018 (epoca di attuazione del provvedimento di descrizione) e, a giudizio del c.t.u., i risultati d'indagine possono essere ragionevolmente estesi a tutti i miscelatori prodotti fino a tale epoca.
pagina 24 di 35 L'adeguatezza del campione trova conferma, sempre a parere del c.t.u., nella eterogeneità dei disegni analizzati, che hanno a oggetto componenti di vario tipo afferenti a diversi sottogruppi dei miscelatori.
3.2. A giudizio del collegio le valutazioni dell'ingegner devono essere condivise. CP_13
Le stesse attrici si sono invero limitate a una contestazione generica dell'opera del c.t.u. (che “ha
palesemente svalutato l'utilizzo del know-how in quattro su cinque miscelatori, stante, in particolare, la mancata considerazione dell'utilizzo del disegno d'assieme 47”), la quale non consente di individuare errori tecnici o metodologici.
I convenuti hanno dal canto loro sostenuto che per il miscelatore n. 19 (quello su cui è stato rilevato un uso “significativo” della tecnologia di non potrebbe parlarsi di uso illecito o scorretto del CP_1
NT know-how altrui, perché il miscelatore è stato realizzato da per la filiale francese di e CP_1
su richiesta di questa.
La difesa non può essere condivisa, perché per usare il know-how di occorreva il consenso CP_1
di e non quello di una sua filiale estera, che della tecnologia non è titolare. CP_1
Nemmeno può essere condivisa la tesi dei convenuti, secondo cui l'uso della tecnologia di CP_1
andrebbe escluso, perché in sede di descrizione i file sono stati trovati sparsi in maniera confusa e ridondante, e perché non vi è prova che siano stati copiati o modificati dopo il 2009, trattandosi in entrambi i casi di circostanze di incerto valore indiziario, superato dall'accertamento positivo della c.t.u..
Infine va osservato che deve essere accolta la pretesa delle attrici di estendere i risultati dell'indagine ai miscelatori di MC2 realizzati tra il 2018 e il 2023.
Se infatti è vero che, per i miscelatori prodotti dopo il 2018, i convenuti hanno potuto esibire nuovi disegni, diversi da quelli di è anche vero che non vi è prova dell'esistenza di tali disegni in CP_1
epoca anteriore al 2023, quando sono stati depositati in giudizio.
3.3. Ne segue che è necessario presumere che tutta la produzione di MC2 anteriore al 2023 sia avvenuta utilizzando (nella misura sopra vista) i disegni di che sono stati trovati in sede di CP_1
descrizione pagina 25 di 35 V. CONCORRENZA SLEALE E CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI
1. Le ipotesi di concorrenza sleale mediante appropriazione del know-how di sono assorbite CP_1
nell'illecito di uso non autorizzato di informazioni segrete (paragrafo IV).
2. Le ipotesi di concorrenza confusoria, per agganciamento e per appropriazione di pregi (mediante l'uso dei disegni tecnici, dei testi dei manuali e delle immagini di non trovano adeguato CP_1
NT riscontro nei risultati dell'istruttoria, da cui non risulta che abbia mai lasciato intendere di avere mantenuto in vita un rapporto di collaborazione con (al contrario, il dottor al cliente CP_1 CP_6
NT IX scriveva proprio che “… non lavoriamo più nel gruppo ”).
NTo Nemmeno può dirsi provata una contraffazione dei marchi , MAP e che la CP_1
convenuta non utilizzava per distinguere i propri prodotti.
3. Le attrici hanno anche dedotto come ipotesi di concorrenza sleale la riproduzione (parziale) non
NT autorizzata da parte di el manuale di (che si è visto essere effettivamente avvenuta). CP_1
In effetti la pedissequa riproduzione dell'opera altrui può costituire violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c.
(come già affermato da questo stesso tribunale nella sentenza richiamata dalle attrici n. 1639/2024, in
Giuraemilia: «Non vi è dubbio che la riproduzione integrale dell'opera altrui costituisca violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., essendo certo contrario ai principi della correttezza professionale copiare il
lavoro di altri»).
La configurazione dell'illecito, tuttavia, richiede che la scorrettezza professionale sia idonea a danneggiare l'altrui azienda e nel caso di specie tale idoneità non è ravvisabile, considerato che il
NTo manuale era destinato a una filiale francese dello stesso gruppo .
VI. INIBITORIA, CANCELLAZIONE, PENALE, RITIRO DAL COMMERCIO, PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
1. Considerati gli illeciti accertati, dovrà essere disposta ai sensi dell'art. 124 c.p.i. l'inibitoria di ogni uso delle informazioni segrete di contenute nei 136.465 documenti individuati come CP_1
pertinenti e rilevanti per la causa nella relazione del c.t.u. informatico professor in data Per_1
8.1.2022.
pagina 26 di 35 2. Dei file contenenti tali informazioni deve essere ordinata la cancellazione da tutti i dispostivi dei convenuti, così come deve essere ordinata la distruzione delle loro eventuali copie cartacee.
3. E' altresì opportuna la fissazione di una penale per ogni futura violazione dell'inibitoria, che è equo fissare in misura pari al 20% del prezzo di listino di ogni prodotto realizzato con informazioni contenute nei documenti sopra indicati.
4. Non è opportuno l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti, che ai sensi dell'art. 124 comma 6
c.p.i. appare sproporzionato alla gravità delle violazioni, dal momento che l'utilizzo del know-how di
è risultato nella maggior parte dei casi “marginale e spesso non apprezzabile” e solo in un CP_1
caso significativo, ma comunque mai prevalente.
5. Per la medesima ragione non si ritiene opportuna la pubblicazione della sentenza.
VII. RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEGLI UTILI
1. Danno emergente: il valore del know-how sottratto
Secondo le attrici il know-how sottratto dai convenuti ha un valore enorme (misurato in base al costo delle “ore/uomo”, oltre 954.000 euro per le informazioni tecniche e oltre 379.000 euro per quelle commerciali).
A giudizio del collegio la domanda di risarcimento, sotto il profilo in esame, è infondata, dal momento che non ha perduto il know-how in questione e il relativo valore non è uscito dal patrimonio CP_1
delle attrici.
2. Danno emergente: danno all'immagine
Secondo le attrici deve essere riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine, in misura almeno non inferiore al 10% delle spese promozionali.
A giudizio del collegio la domanda non può essere accolta, considerato che di un pregiudizio all'immagine delle attrici non vi è prova.
3. Danno emergente: costo di preparazione della causa pagina 27 di 35 Secondo le attrici deve essere riconosciuto il risarcimento dei costi derivanti dal tempo speso dai dipendenti di per la presente causa. CP_1
A giudizio del collegio la domanda non può essere accolta, mancando di prova adeguata, dal momento che la generica indicazione (seppur suffragata da prova testimoniale) del numero delle ore che determinati dipendenti delle attrici avrebbero lavorato “per quanto riguarda la vertenza giudiziale con
NT
non è sufficiente a provare il fatto specifico delle precise attività connesse alla controversia concretamente svolte dai dipendenti in questione (per esempio le 160 ore di o le 120 Persona_2
ore di . Persona_3
4. Lucro cessante
4.1. Secondo le attrici il lucro cessante perduto è pari, considerato complessivamente per tutte e tre le società, a € 303.721,60.
Secondo le attrici in particolare:
NT
- nel periodo sino al 2023 si può stimare che bbia prodotto circa 70 miscelatori (come si desume dalle allegazioni dei convenuti stessi;
alla pagina 27 della comparsa di costituzione e risposta si legge che: “La convenuta, infatti, negli ultimi cinque anni ha realizzato e venduto solo 35/38 miscelatori, -
comprendendo le varie tipologie possibili (a vomere, continui e discontinui, a nastro e rotanti) - con una media annuale di 7 unità.”; quindi dal 2019 al 2023 compreso sono stati verosimilmente prodotti altri 35 miscelatori, per un totale appunto di 70);
- (la società che produce i miscelatori) ha perso il proprio MOL su un numero di CP_3
NT miscelatori corrispondente a quelli venduti da per un valore complessivo di € 167.417,60
(secondo le attrici il know-how di è stato utilizzato nella misura del 20% - utilizzo CP_1
“marginale” - per la realizzazione dell'80% - 4 su 5 - dei miscelatori MC2, e nella misura del 80% - utilizzo “significativo” - per la realizzazione dell'20% - 1 su 5 - dei miscelatori MC2; il valore finale si ottiene moltiplicando il MOL per la percentuale di uso del know-how e per il numero di miscelatori corrispondenti alla percentuale di miscelatori prodotti con la specifica percentuale di uso del know-how,
e cioè 7474 (MOL) per 20% per 56 (80% dei 70 miscelatori) e 7474 per 80% per 14 (20% dei 70
miscelatori); in totale € 167.417,60); pagina 28 di 35 - (la società che acquista i mixer da e li vende ai clienti finali) ha pure perso il CP_2 CP_3
20% del proprio margine su 56 miscelatori e l'80% del proprio margine su 14 miscelatori;
essendo il
MOL di di 5.672 € su ogni miscelatore, il MOL perso da è pari a CP_2 CP_2
(56*5.672*20%) + (14*5.672*80%) = 127.052,80 €;
- riceve una fee dell'1% sul fatturato (non sul MOL) generato da e CP_1 CP_3 CP_2
essa ha quindi perso l'1% della fee generato dal 20% del fatturato su 56 miscelatori e dall'80% su 14
miscelatori; la fee persa da è pari a 1% * [(56*17.814*20%)17 + (14*17.814*80%)18 + CP_1
[(56*23.486*20%)19 + (14*23.486*80%)20] = 1% * 925.120 = 9.251,20 €.
4.2. A giudizio del collegio la pretesa risarcitoria, sotto il profilo in esame, è infondata, perché non vi è
NT prova che le vendite di bbiano sottratto clientela alle attrici.
5. Il prezzo del consenso
5.1. Secondo le attrici ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.i. l'ammontare del risarcimento non potrebbe in ogni caso essere inferiore alla royalty maggiorata per il c.d. prezzo del consenso.
Secondo le attrici:
NT
- si può assumere un fatturato per ciascun mixer venduto da di 20.000 euro (il dato è inferiore a
NT quello della diretta concorrente di che è di quasi 23.500 euro); CP_2
- il fatturato di 20.000 € va moltiplicato per i 7 mixer annui venduti e così si ottengono 140.000 € annui oppure 1.400.000 euro nel periodo di interesse;
- applicando una royalty del tutto ragionevole e notoria del 5%, si ottiene un limite minimo del risarcimento nella componente del lucro cessante pari a 70.000 euro.
5.2. A giudizio del collegio il risarcimento in questione non può essere riconosciuto, perché non vi è la
NT ragionevole presunzione che avrebbe chiesto per anni la licenza d'uso di un know-how, che poteva essere autonomamente sviluppato in massima parte in pochi giorni o poche settimane e in misura molto ridotta in poche settimane o pochi mesi.
6. La retroversione degli utili pagina 29 di 35 6.1. Secondo le attrici:
NT
- a prodotto 70 miscelatori e ha fatturato (come si è detto sopra) non meno di € 1.400.000,00;
- su 56 miscelatori deve essere preso in considerazione il 20% del fatturato (percentuale di uso del know-how di sull'80% della produzione), con ciò arrivando al valore di € 224.000,00 (56 CP_1
per 20.000 per 20%);
- su 14 miscelatori deve essere preso in considerazione l'80% del fatturato, con ciò arrivando al valore di € 56.000,00 (14 per 20.000 per 80%);
- il fatturato rilevante ammonta quindi a € 280.000,00;
- secondo massime di esperienza ricorrenti in giurisprudenza il MOL da retrocedere all'impresa danneggiata può essere individuato in una percentuale che oscilla tra il 30% e 10% del fatturato, con ciò giungendo a un valore che oscilla tra 84.000 e 28.000 euro.
Secondo le attrici il diritto alla retroversione degli utili, che non ha natura risarcitoria, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e, considerato che il procedimento per descrizione è stato instaurato il
31.10.2018, il diritto non è neppure in parte estinto.
6.2. A giudizio del collegio la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
6.1. Il diritto alla restituzione degli utili deve ritenersi soggetto alla prescrizione decennale, dal momento che la restituzione non ha tanto una funziona risarcitoria (di ristoro di una perdita di fatturato,
che potrebbe non esserci, e che se ci fosse sarebbe coperta dal lucro cessante), quanto una funzione inibitoria della contraffazione (che viene così a mancare di ogni utilità per il contraffattore, anche nel caso in cui la produzione del titolare della privativa non abbia subito contrazioni;
cfr. Cass.
20800/2023, in motivazione: “… uno strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a
una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla
tutela risarcitoria classica, …”).
6.2. Quanto alla misura degli utili da restituire, va condivisa la metodologia di calcolo esposta dalle attrici, pur dovendosi rettificare alcuni dei valori utilizzati.
pagina 30 di 35 La stima di una produzione di 70 miscelatori è condivisibile, perché i convenuti stessi indicano una produzione media annua di 7 miscelatori (come si è visto al paragrafo 4.1.).
La stima di un fatturato di circa 20.000 euro per miscelatore (con un fatturato totale di € 1.400.000,00)
è condivisibile, essendo corretto determinarlo in una misura ragionevolmente inferiore a quello di
(circa 23.500 euro per miscelatore, come si è visto al paragrafo 5.1.). CP_2
La determinazione dell'utile da restituire in una misura pari al 20% del fatturato è conforme alla giurisprudenza di questo ufficio (sentenza 1639/2024, sopra già citata).
Il calcolo dell'utile su una quota del fatturato globale corrispondente al contributo percentuale che il
know-how di ha fornito alla produzione dei miscelatori è corretto, dovendosi restituire solo CP_1
ciò che è frutto della contraffazione, senza provocare un ingiustificato arricchimento del titolare della privativa.
NT Occorre dunque determinare la misura del contributo che il know-how di ha dato alla produzione
NT del fatturato di
A tal fine, si devono richiamare le conclusioni (già viste) a cui è giunto il c.t.u. ingegner e CP_13
cioè che:
a) per quattro miscelatori su cinque MC2 ha utilizzato in modo marginale e spesso non apprezzabile il
NT NT know-how di , mentre per il quinto miscelatore il know-how di è stato utilizzato in maniera significativa;
NT b) per sviluppare in modo autonomo il know-how di utilizzato per realizzare i primi quattro miscelatori sarebbero stati necessari alcuni giorni o, al più poche settimane;
per sviluppare in modo
NT autonomo il know-how di utilizzato per realizzare il quinto miscelatore sarebbero state necessarie alcune settimane o più probabilmente qualche mese.
NT NT Dunque la misura del contributo del know-how di alla produzione del fatturato di deve essere duplice: sull'80% del fatturato (quattro miscelatori su cinque) sarà marginale e spesso non apprezzabile;
sul 20% del fatturato sarà significativa.
pagina 31 di 35 Volendo quantificare, senza ulteriori indagini tecniche, il valore del contributo “marginale e spesso non apprezzabile”, si può a giudizio del collegio individuare la percentuale del 5%; il valore del contributo
“significativo” può invece essere quantificato nella misura del 33%.
Nella relazione del c.t.u. ingegner si legge invero (pagine 44 e 45), che per almeno due terzi CP_13
dei componenti dei miscelatori “è opinione dello scrivente che non si riscontri utilizzo del know-how delle Attrici”.
Dunque, arrotondando “almeno due terzi” al 67%, vi è al più un 33% di componenti per i quali il know-
NT how di è invece utilizzato.
Il contributo “significativo” non può dunque essere superiore a tale misura.
La misura del contributo “marginale” può invece fissarsi, indicativamente, nel 5%.
L'utile netto da restituire può essere determinato pertanto nella somma di € 148.400,00, così calcolata:
1.400.000 per 80% per 5% = 56.000,00; 1.400.000 per 20% per 33% = 92.400,00.
6.3. Alla restituzione degli utili che, come si è visto, non è oggetto di un'obbligazione risarcitoria, è
NT tenuto il soggetto che li ha realizzati, e cioè la sola nonostante che lo e il siano CP_5 CP_6
personalmente concorsi nell'illecita sottrazione e nell'illecito uso delle informazioni segrete.
VIII. LITE TEMERARIA ED ESPRESSIONI SCONVENIENTI
Non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo nessuna delle parti agito o resistito con dolo o colpa grave.
I convenuti hanno anche lamentato la violazione dell'art. 89 c.p.c. per l'uso, in comparsa conclusionale, delle espressioni: “faccia tosta”; “atteggiamento ostruzionistico”; “trafugamento”; “in fretta e furia ad usum delphini”.
A giudizio del collegio è sconveniente e offensiva l'espressione “faccia tosta”, che contesta ai convenuti un comportamento menzognero con l'impiego di un gergo inutilmente dispregiativo.
Non si ravvisa invece alcuna scorrettezza nell'uso delle altre espressioni, che contestano alcuni comportamenti dei convenuti con termini strettamente aderenti al contenuto che intendono esprimere.
pagina 32 di 35 IX. SPESE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- per la fase cautelare, in complessivi € 8686,07, di cui per spese 627,07 e per compensi professionali
8059,00 (€ 2251,00 per la fase di studio, € 1202,00 per la fase introduttiva, € 2835,00 per la fase istruttoria, € 1771,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di merito, in complessivi € 39.696,40, di cui per spese non soggette € 1.063,00, per
Per_ spese di c.t.p. ingegner € 10.000,00, per spese di c.t.p. TriSolutions s.r.l. € 6.614,00 (come da nota depositata con fatture) e per compensi professionali € 22.019,40 (€ 2552,00 per la fase di studio, €
1628,00 per la fase introduttiva, € 8505,00 per la fase istruttoria, € 4253,00 per la fase decisoria, oltre €
5081,40 per la presenza di più parti), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
come per legge.
Le spese dei c.t.u. professor e ingegner già liquidate, devono essere Per_1 CP_13
definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
CP_1 Parte_9
contro
CP_14 NToparte_15
così provvede:
a) accerta la violazione da parte di in concorso con e CP_14 NToparte_5 NToparte_6
del divieto di cui all'art. 99 c.p.i. mediante uso non autorizzato di informazioni segrete di
[...]
NToparte_1
b) inibisce a e ogni uso dei disegni tecnici CP_14 NToparte_5 NToparte_6
acquisiti mediante la descrizione (procedimento n.r.g. 16111/2018 Tribunale di Bologna) che pagina 33 di 35 NTo contengano i segni , MAP e nonché ogni uso dei documenti commerciali CP_1
acquisiti con la medesima descrizione che provengano da NToparte_1
c) fissa per ogni futura violazione dell'inibitoria una penale pari al 20% del prezzo di listino di ogni prodotto realizzato con informazioni contenute nei documenti sopra indicati;
d) ordina la distruzione di tutti i documenti indicati sub b) sia in formato digitale che in formato cartaceo;
e) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore delle attrici della somma di € CP_14
148.400,00;
f) respinge le altre domande;
g) ordina la cancellazione dell'espressione “faccia tosta” alla pagina 54 della comparsa conclusionale delle attrici;
h) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti al pagamento in favore delle attrici delle spese di giudizio, che liquida:
- per la fase cautelare, in complessivi € 8686,07, di cui per spese 627,07 e per compensi professionali
8059,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di merito, in complessivi € 39.696,40, di cui per spese non soggette € 1.063,00, per
Per_ spese di c.t.p. ingegner € 10.000,00, per spese di c.t.p. TriSolutions s.r.l. € 6.614,00 e per compensi professionali € 22.019,40, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
i) pone le spese delle c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
pagina 34 di 35 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 26.3.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7991/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv.
[...] P.IVA_3
GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 C.F._1
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE N. 20 40100
BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI MAESTRAMI FIORENZA, CP_4 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv.
BERTI MAESTRAMI FIORENZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI NToparte_5 C.F._2
MAESTRAMI FIORENZA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI MAESTRAMI FIORENZA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI NToparte_6 C.F._3
MAESTRAMI FIORENZA, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, N. 123 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. BERTI MAESTRAMI FIORENZA
CONVENUTO/I
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SOMMARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. L'atto di citazione
NT Il gruppo;
gli ex dipendenti e e la loro società MC²; la produzione di CP_5 CP_6
miscelatori in concorrenza mediante informazioni segrete illecitamente sottratte;
riproduzione non autorizzata di un manuale protetto dal diritto d'autore; concorrenza sleale;
risarcimento del danno
II. La comparsa di costituzione
Lecita detenzione delle informazioni aziendali altrui;
lecita riproduzione di parti del manuale;
insussistenza degli illeciti e dei danni
III. Le fasi di trattazione e di istruttoria;
la precisazione delle conclusioni
Consulenza informatica sul materiale acquisito in sede di descrizione;
consulenza tecnica sull'uso del know-how di interrogatori formali e prove testimoniali CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Violazione del diritto d'autore
II. Diritto alla tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.
III. Sottrazione di informazioni segrete tecniche e commerciali
IV. Uso di informazioni segrete tecniche e commerciali
V. Concorrenza sleale e contraffazione dei marchi
VI. Inibitoria, cancellazione, penale, ritiro dal commercio, pubblicazione della pagina 2 di 35 sentenza
VII. Risarcimento del danno e restituzione degli utili
Danno emergente;
lucro cessante;
prezzo del consenso;
retroversione degli utili;
prescrizione;
VIII. Lite temeraria ed espressioni sconvenienti
IX. Spese
pagina 3 di 35 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 3.5.2019 e CP_1 Parte_1 NToparte_3
convenivano in giudizio e CP_4 NToparte_5 NToparte_6
Esponevano le attrici quanto segue.
1. IL PROCEDIMENTO DI DESCRIZIONE ANTE CAUSAM
Nel 2018 aveva instaurato un procedimento per descrizione informatica nei confronti dei CP_1
convenuti (R.G. 16111/18).
Tale procedimento, conclusosi con ordinanza di conferma delle operazioni di descrizione, aveva avvalorato la fondatezza del sospetto di che vi fosse utilizzazione di proprio know-how a CP_1
NT opera di grazie alla rivelazione degli ex-dipendenti e CP_6 CP_5
In particolare, erano emersi oltre 210.000 files ritenuti pertinenti dal CTU (43.252 disegni in formato
DWG nel solo disco di rete, 28.000 disegni in PDF, taluni con cartiglio oscurato in un'unica cartella e altro).
La ricorrente aveva chiesto che si desse immediato accesso, tramite CTU percipiente, ai file
effettivamente rilevanti, con stralcio di tutti gli altri ma, avendo trovato tale richiesta l'opposizione dei resistenti, il tribunale non vi aveva dato corso.
NTo
2. LE ATTRICI, IL GRUPPO E LE SUE ATTIVITÀ
1. era società capogruppo di innumerevoli aziende che da lungo tempo operavano CP_1
nell'ambito dello sviluppo e produzione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione e trattamento di materiali alla rinfusa.
Con più di venti siti produttivi, 2.100 dipendenti e 60 filiali in tutto il mondo, produceva e CP_1
commercializzava una vastissima gamma di coclee trasportatrici, valvole, estrattori, depolveratori,
filtri, miscelatori, presse separatrici e macchine per il trattamento delle acque reflue.
pagina 4 di 35 2. All'interno del patrimonio industriale del Gruppo vi era – tra l'altro - il know-how del ramo d'azienda denominato “MAP” (che era stato dapprima ceduto da MAP a e successivamente Parte_1
da questa all'odierna attrice . CP_1
Tale ramo d'azienda era dedicato primariamente ai mescolatori e miscelatori.
In particolare, nel presente processo rilevavano i manuali relativi ai c.d. WAH, WA, WBHT e Pt_2
Parte
, redatti con enorme sforzo e tantissime ore di lavoro.
3. La produzione dei mixer era affidata a un'altra società del Gruppo, l'attrice mentre la loro CP_3
commercializzazione ad altre società del Gruppo, tra cui CP_2
NT
3. LA CONVENUTA GLI EX DIPENDENTI DI CP_1
NT
1. La convenuta era costituita da due ex dipendenti distaccatisi da quest'ultima realtà CP_1
per dare vita ad altra nuova società nell'anno 2009.
NT
2. In particolare, i soci di rano:
- che in era rimasto dal 1992 al 31 marzo 2009 e aveva rivestito NToparte_5 CP_1
ruoli di specialista tecnico di prodotto;
- il dottor , che in era rimasto dal 18 aprile 2006 al 28 NToparte_6 CP_1
luglio 2010, e aveva ricoperto la mansione di responsabile di divisione e di responsabile commerciale
MAP.
La nuova azienda si occupava della produzione di miscelatori industriali per polveri a bassa e ad alta turbolenza, e quindi era concorrente con il Gruppo comprendente la ex-datrice di lavoro dei due soci.
NT Al momento della costituzione embrava occuparsi solo di manutenzione da svolgere sui mixer (e non solo sui mixer Wam), tanto che il Gruppo attoreo aveva deciso di collaborare con i medesimi
NT proprio stante il “non-rapporto” di concorrenza. Invece, si era poi scoperto che acquistava pezzi di ricambio (non in sostituzione di componenti usurate ma) per realizzare ex novo mescolatori che a
NT tutti gli effetti erano e sono in concorrenza con i mescolatori a marchio .
pagina 5 di 35 NT In aggiunta svolgeva attività di manutenzione in favore di clienti essendosi gli ex- CP_1
dipendenti, con ogni probabilità, impossessati dei files di registro ordini e del database clienti del
Gruppo attoreo.
4. I COMPORTAMENTI DI MC2 SUL MERCATO
1. Le attrici avevano reperito sul mercato un manuale della convenuta, che risultava copiato in diversi punti dai manuali Wamgroup.
Come si vedeva dal prospetto comparativo relativo alle sole immagini, molte delle stesse erano state
NT prese da tali e quali” quelle di (in alcune era stato “cancellato” il marchio MAP). CP_1
Inoltre, larghe parti della narrativa erano state prese sic e simpliciter dalla narrativa dei manuali
CP_1
2. Il disegno tecnico di MC2 relativo a un Mixer denominato “WBHX02000 E/OHK” presentava analogie con quello di che non potevano essere casuali. CP_1
Inoltre il disegno tecnico di MC2, con il cartiglio MC2, riproduceva il segno (WBHX02000 CP_1
E/OHK; il segno distintivo “WB” era utilizzato da decenni dal Gruppo attoreo per contraddistinguere
Mixer discontinui).
3. Il know-how di rispettava tutti i requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. ed era tutelato nei CP_1
confronti degli ex dipendenti anche ai sensi dell'art. 2105 c.c., oltre che ai sensi dell'art. 2598 c.c..
5. IN DIRITTO
NT
1. Il fatto che il manuale riproducesse immagini e comunque la narrativa dei manuali CP_1
costituiva violazione degli artt. 12 ss. l.d.a., 87 ss. l.d.a., 2598, n. 3 c.c. e 2043 c.c..
2. La copiatura (almeno) del disegno tecnico costituiva violazione degli artt. 98-99 c.p.i o comunque degli artt. 2598 c.c. e 2043 c.c..
3. La sottrazione e l'utilizzazione del know-how costituiva violazione degli artt. 98-99 c.p.i. CP_1
o comunque degli articoli 2598 c.c. e 2043 c.c..
pagina 6 di 35 4. L'utilizzo di disegni tecnici e delle immagini al fine di attrarre la clientela costituiva CP_1
concorrenza sleale confusoria, agganciamento alla notorietà di e appropriazione dei relativi CP_1
pregi, nonché in ogni caso violazione della clausola generale ex art. 2598, n. 3 c.c. e comunque 2043
c.c..
NTo Anche l'utilizzo del marchio , MAP e e relativi loghi costituiva, oltre che CP_1
contraffazione del medesimo, anche manovra di agganciamento punita ex artt. 2598, nn.
2-3 c.c..
5. I convenuti persone fisiche dovevano essere ritenuti responsabili di concorrenza sleale, in solido con
NT he si era giovata delle loro condotte, ai sensi dell'art. 2598 c.c. o dell'art. 2043 c.c..
6. IL RISARCIMENTO DEL DANNO E LA RETROVERSIONE DEGLI UTILI
1. In conseguenza degli illeciti commessi le attrici avevano subito danni patrimoniali sia a titolo di danno emergente (soprattutto in relazione alla svalutazione dei propri asset immateriali, al danno all'immagine e alle spese sostenute per rafforzare i propri prodotti e reagire alla contraffazione e alla concorrenza sleale) sia a titolo di lucro cessante in termini di mancato guadagno.
In particolare, a séguito della condotta dei convenuti, aveva prodotto meno mixer e CP_3
comunque aveva dovuto abbassare i propri margini, contraendo perciò sia i propri fatturati e margini,
sia quelli delle commercializzatrici, tra cui quando si trovavano di fronte alla concorrenza CP_2
sleale dei convenuti, sia, a cascata, quelli consolidati di CP_1
2. Ove non fosse stato possibile accertare in corso di causa la concreta entità del danno patrimoniale patito dall'attrice, la liquidazione del lucro cessante non avrebbe comunque potuto essere inferiore all'importo “dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto
una licenza dal titolare del diritto leso”.
3. In ogni caso, le società attrici avevano comunque diritto di ottenere la restituzione degli utili realizzati dai convenuti con lo sfruttamento del proprio know-how e con gli atti di concorrenza sleale
(art. 125, 3° comma, c.p.i.).
4. Veniva parimenti richiesto che, nella somma globalmente liquidata a titolo di risarcimento, fosse computato il danno non patrimoniale sofferto dalle attrici.
pagina 7 di 35 5. In considerazione dell'atteggiamento (se non altro) palesemente ostruzionistico tenuto dai convenuti nel corso del procedimento ante causam (la difesa delle attrici aveva chiesto insistentemente di poter procedere, anche per approfondire le difese di controparte, alla fase di c.d. cleaning room), si chiedeva la condanna di controparte ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c..
Ciò premesso, le attrici formulavano le seguenti conclusioni.
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1) accertare la sottrazione, la rivelazione e/o l'utilizzazione e/o comunque la violazione, da parte dei convenuti, del Know-
How CP_1
Cont 2) accertare il compimento, da parte dei convenuti, di atti di contraffazione del marchio , nonché di atti di
concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi, per agganciamento e per violazione della correttezza
professionale, nonché illecito aquiliano;
3) inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai punti precedenti;
4) ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti MC2 realizzati in violazione del Know-How Wamgroup;
5) fissare nella misura di euro 50.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza dei punti precedenti successivamente constatata e di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione della emananda sentenza;
6) disporre la distruzione del Know-How Wamgroup, e di quanto da esso derivato, presente presso i convenuti;
7) condannare i convenuti, in solido o -in subordine- pro quota, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalle attrici per
effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove raggiunte
nell'espletanda istruttoria ed alle presunzioni che ne derivano ovvero secondo equità;
Cont 8) condannare altresì la convenuta alla restituzione degli utili conseguiti mediante le violazioni di cui in narrativa, in
alternativa - comunque cumulativamente al danno emergente - al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
eccedano tale risarcimento;
pagina 8 di 35 9) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ma a spese dei convenuti, per due volte in giorni consecutivi,
a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su tre quotidiani e su due riviste di settore, con riserva di
Cont indicarli, oltre che sulla homepage del sito di parte convenuta per almeno trenta giorni;
10) disporre comunque ogni altro opportuno provvedimento idoneo a eliminare le violazioni poste in essere ex art. 2599
c.c.;
11) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese tutti del presente giudizio e del procedimento cautelare ante causam,
nonché ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.;…”.
II
Si costituivano in giudizio e CP_4 NToparte_7 NToparte_6
Esponevano i convenuti quanto segue.
1. IL MERCATO DEI MISCELATORI CP_1
I miscelatori prodotti da utilizzavano nozioni di base di meccanica e principi di CP_1
tecnologia acquisita.
non deteneva alcun particolare know-how né tantomeno informazioni segrete. CP_1
2. NToparte_8
NT era una microimpresa composta per anni dai soli due soci e e, di recente, CP_6 CP_5
integrata con due dipendenti subordinati, uno dei quali assunto con contratto a termine di prossima scadenza.
Questo dato, già di per sé, dimostrava che la convenuta non poteva agire in concorrenza con una società di 2.100 dipendenti, venti siti produttivi e 60 filiali in tutto il mondo.
NT Nel corso della sua storia veva sempre operato nel rispetto delle regole della concorrenza.
NT non concorreva in alcun modo con le attrici poiché effettuava la sola manutenzione di impianti industriali produttivi nell'ambito della movimentazione e del trattamento di materiali alla rinfusa.
NT La stessa per molti anni aveva contattato la neocostituita per effettuare il servizio CP_1
di manutenzione dei componenti venduti ai propri clienti. pagina 9 di 35 NT Per eseguire tale attività manutentiva era divenuta anche cliente di visto che CP_1
acquistava i prodotti di quest'ultima, fra i quali i miscelatori, quando doveva sostituire i componenti deteriorati o doveva provvedere all'ampliamento della catena produttiva e, quindi, degli impianti presenti.
In particolare, dall'anno 2009 all'anno 2017 i convenuti avevano ricevuto da e dalle sue CP_1
filiali in tutto il mondo dati di clienti, disegni costruttivi, fogli illustrativi, immagini, file excel con distinte basi e pagine di manuali.
Solo negli anni 2014/2015, quando aveva interrotto unilateralmente l'accordo di CP_1
NT fornitura con e quando era oramai ampiamente scaduto il patto di non concorrenza dei due ex
NT dipendenti (in data 31.03.2012 per in data 28.07.2013 per ), veva iniziato CP_5 CP_6
anche a produrre miscelatori (continui e discontinui), operando così in un ambito concorrente a quello di CP_3
Del resto, dopo tanti anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro (rispettivamente nel 2010 e 2009) non
NT si può certo sostenere che fruttasse il vecchio know-how appreso molti anni prima.
Peraltro la tutela del know-how trovava il limite costituito dalle conoscenze del lavoratore e da quello che lo stesso apprendeva nello svolgimento delle proprie mansioni.
Inoltre per anni (fino al 2018 e cioè fino all'instaurazione da parte di del giudizio CP_1
NT cautelare) aveva sempre avuto libero accesso a tutta la documentazione tecnica CP_1
(cataloghi inclusi) presente nell'area riservata del sito web di parte attrice, grazie a specifica autorizzazione da quest'ultima rilasciata in data 25.10.2010.
NT
, infatti, aveva assegnato a specifiche username e password, disabilitate solo CP_1
alla fine dell'anno 2018.
Solo alla fine dell'anno 2013, ma soprattutto nell'anno 2014, l'atteggiamento dei vertici di
(ma non delle singole filiali che avevano continuato a collaborare con i convenuti fino CP_1
NT al 2017/2018) era diventato improvvisamente ostile nei confronti di dei suoi soci.
3. IL KNOW-HOW DI MC2
pagina 10 di 35 era stato la punta di diamante all'interno di e il know-how di NToparte_5 CP_1
quest'ultima nella divisione miscelatori era rappresentato proprio dalle competenze e dalle capacità di
CP_5
4. FATTURATO MISCELATORI
NT Negli ultimi cinque anni aveva realizzato e venduto solo 35/38 miscelatori (a vomere, continui e discontinui, a nastro e rotanti), con una media di 7 unità all'anno.
invece, solo in un anno ne produceva e vendeva 250/300 unità. CP_3
Peraltro, in occasione dell'ultima fiera di settore, i vertici divisone MAP) si erano vantati CP_3
per l'importante aumento di fatturato registrato negli ultimi anni.
5. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Il procedimento di descrizione svoltosi ante causam non aveva affatto avvalorato i sospetti delle attrici.
NT
6. I FILES DI
NT NTo Alcuni clienti di utilizzavano prodotti che si interfacciavano con diverse parti di impianti
(fra cui i miscelatori).
Nel conseguiva che i disegni realizzati anche di recente dai convenuti e i relativi files facevano spesso riferimento a flange 'WAM' (che indicavano forature specifiche), poiché i miscelatori prodotti dovevano interfacciarsi con questi particolari.
NT Solo per tale ragione, quindi, innumerevoli files e disegni di proprietà (poiché da questa
NTo realizzati) richiamavano le sigle (ad esempio WAH, WA, che a differenza di quanto ex adverso
NTo dedotto non erano segni distintivi ma semplici sigle) o presentavano la dicitura .
I vecchi files presenti nei computer dei convenuti e astrattamente riferibili a invece, CP_1
erano probabilmente l'esito dei diversi backup effettuati negli anni sui computer di proprietà, utilizzati in passato dai due dipendenti anche per lavorare nell'interesse di parti attrici.
pagina 11 di 35 Se nei computer erano presenti informazioni tecniche riferibili a queste erano state CP_1
reperite dal sito oveMC2 Srl aveva libero accesso;
eventuali disegni erano stati invece CP_1
realizzati personalmente dal signor CP_5
7. I SINGOLI ILLECITI IN CONTESTAZIONE
1. Il manuale
NT Il manuale oggetto di causa era stato fornito da con la massima trasparenza possibile, a una filiale francese di (WamFrance Environnement di Parigi) che aveva acquistato due CP_1
miscelatori dalla convenuta.
In ogni caso, non sussisteva violazione del diritto d'autore per le seguenti ragioni.
Il manuale non riproduceva pedissequamente quello di CP_1
NT Le fotografie ivi pubblicate erano state scattate da e riguardavano il miscelatore da questa prodotto.
Alcune parti erano comuni ma solo perché i miscelatori (da chiunque prodotti) utilizzavano una tecnologia base molto simile.
NT In particolare, le immagini utilizzate da nel suo manuale ritraevano componenti ed elementi che non incidevano sul prodotto finito ed erano realizzabili da chiunque, anche perché poco innovative e creative.
Alcune immagini del catalogo erano state reperite da parte attrice su internet;
altre invece CP_1
attenevano a semplici e banali schemi elettrici e pneumatici, non altrimenti e diversamente configurabili.
NT Le frasi riportate, poi, erano frutto dell'esperienza dei soci
L'impaginazione complessiva e l'aspetto estetico (per colore, per stile, per caratteri) del manuale MC2
erano completamente diversi dal manuale Wamgroup.
2. Il disegno tecnico del miscelatore WBHX02000E/OHK
I disegni confrontati dalle attrici erano completamente diversi per raffigurazione e cartiglio.
pagina 12 di 35 In ogni caso, nell'anno 2015 lo aveva realizzato personalmente il disegno del mixer CP_5
denominato WBHX02000E/OHK su richiesta della società di Bertinoro, che Parte_4
aveva comprato da tale miscelatore. CP_1
Detta cliente necessitava, infatti, di un disegno tecnico del miscelatore - acquistato anni prima da
- per poter riorganizzare le proprie unità produttive. CP_1
NT Dopo aver richiesto all'attrice - senza alcun successo - di provvedere, aveva deciso di rivolgersi a
Per realizzare il disegno il convenuto aveva dovuto effettuare sopralluoghi presso CP_5
l'azienda e rilievi della macchina, come si desumeva dalla mail prodotte nel procedimento cautelare.
La sigla sul disegno riporta solo perché identificativa della macchina C.F._4
effettivamente rilevata.
3. Atti di concorrenza sleale e sottrazione di know-how
Scaduto il patto di non concorrenza (nel 2012 per nel 2013 per ), i soci di CP_5 CP_6 Pt_5
erano pienamente liberi di costruire miscelatori.
Non vi era prova che i convenuti si fossero impossessati dei files di registro ordini e del database
clienti del Gruppo attore.
NT Non vi era prova che i files inviati da a per l'attività di manutenzione svolta dalla CP_1
convenuta per conto dell'attrice fosse stati usati per altri scopi.
4. Intento contraffattorio e di agganciamento
I convenuti, essendo stati dipendenti di ben potevano “spendere” sul mercato la loro CP_1
NT pregressa esperienza in .
8. IN DIRITTO: CONCORRENZA SLEALE
Le allegazioni delle attrici erano generiche e indimostrate.
9. IN DIRITTO: ART. 98 C.P.I.
pagina 13 di 35 Non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 98 c.p.i.; i dati di erano CP_1
liberamente conosciuti al di fuori dell'ambito aziendale;
i files contenenti informazioni aziendali erano di facile accesso per i dipendenti.
10. IN DIRITTO: ART. 2598 N. 3 C.C.: UTILIZZO DI KNOW-HOW E SVIAMENTO DI CLIENTELA
Non era contrario alla correttezza professionale fare uso di conoscenze, che erano state apprese ben dieci anni prima, che non erano dotate di rilevanza e di utilità attuali e che appartenevano al patrimonio personale del lavoratore.
Non vi era stata un'attività sistematica di distrazione di clientela.
I miscelatori di e di MC2 non erano identici: avevano solo funzionalità e caratteristiche CP_1
comuni (comuni peraltro a quelli di tante altre aziende).
NT L'attività di una piccolissima azienda come on poteva danneggiare, neanche potenzialmente, un
NTo gruppo come il gruppo .
11. IN DIRITTO: ART. 2598 N. 1 E N. 2 C.C.
NT NTo Non vi era prova che i fosse appropriata della notorietà e dei pregi dei prodotti .
12. IN DIRITTO: PRESCRIZIONE E MANCATA PROVA DEL NESSO CAUSALE
Il diritto al risarcimento dei danni era prescritto.
Non erano provati il danno subito, né il nesso di causalità, né il dolo o la colpa richiesti dall'art. 2043
c.c..
13. IN DIRITTO: IL DIRITTO D'AUTORE
Il vecchio manuale non era dotato dei requisiti della novità e della creatività, visto che CP_1
riportava informazioni contenute in altri manuali tecnici afferenti al medesimo prodotto.
L'impaginazione complessiva e l'aspetto estetico (per colore, per stile, per caratteri) del manuale MC2
erano completamente diversi dal manuale Wamgroup e non potevano creare confusione.
14. CP_9
pagina 14 di 35 L'assoluta infondatezza delle pretese delle attrici fondava una responsabilità aggravata per lite temeraria.
Ciò premesso, i convenuti formulavano le seguenti conclusioni.
“Voglia il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia d'impresa, contrariis rejectis e premessa ogni più
opportuna declaratoria di legge e del caso,
- rigettare tutte le domande svolte da (C.F. , (C.F. ) e CP_1 P.IVA_1 Parte_6 P.IVA_2
(C.F. ) nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. e P.IVA , del signor (C.F. NToparte_6 P.IVA_4 NToparte_5
e del DOTT. (C.F. ) poiché prescritte e, C.F._2 NToparte_6 C.F._3
comunque, infondate in fatto e in diritto, per i motivi ampiamente dedotti in premessa;
- condannare ex art. 96 comma 3 cpc , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 [...]
con sede in Modena, Strada degli Sciocchi, n. 12 (C.F. , , in persona del Parte_7 P.IVA_1 Parte_6
legale rappresentante pro tempore con sede in Modena, Strada degli Sciocchi, n. 12 Parte_7
(C.F. e , in persona del legale rappresentante pro tempore con P.IVA_2 CP_3 Parte_7
sede in Ravenna, Via del Campo Sportivo, n. 40 (C.F. ) al risarcimento dei danni subiti da , in P.IVA_3 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna, Via San Domenico, n. 7 NToparte_6
(C.F. e P.IVA ), e dai signori (C.F. e P.IVA_4 NToparte_5 C.F._2 CP_6
(C.F. ), da determinarsi in via equitativa.
[...] C.F._3
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
III
La causa era istruita con c.t.u. informatica, finalizzata a selezionare, nell'ambito del materiale acquisito in sede di descrizione, i file pertinenti e rilevanti;
successivamente si procedeva all'assunzione degli interrogatori formali e delle prove testimoniali;
era quindi effettuata c.t.u. sull'uso del know-how
tecnico delle attrici a opera dei convenuti;
infine, respinta la richiesta di esibizione di documentazione contabile formulata dalle attrici, la causa era posta in decisione all'udienza del 13.6.2024.
In tale sede le attrici formulavano, mediante foglio di precisazione, le seguenti finali conclusioni:
pagina 15 di 35 - nel merito, le stesse conclusioni di cui in citazione, salvo il punto 6 e il punto 9, che assumevano il seguente tenore:
“6) disporre la distruzione del know-how di parte attrice e di quanto da esso derivato e/o comunque di tutti i files o copie
(anche cartacee) di provenienza dalle attrici, presente presso i convenuti, con penale di euro 500,00 (o la diversa di
giustizia) per ogni file o documento non distrutto;
”;
“9) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura di parte attrice ma a spese dei convenuti, per due volte in giorni
consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani , NToparte_10 [...]
e sulle riviste di settore d'Italia, oltre che sulla homepage del sito di parte NToparte_11 Parte_8
Cont convenuta per almeno trenta giorni;”;
- in via istruttoria:
“A) desecretazione della documentazione rilevante per le successive istanze istruttorie, sia tecnica sia commerciale;
*
B) consulenza tecnica (anche previa ispezione ex art. 118 c.p.c.) volta a determinare l'utilizzo del know-how di parte
attrice da parte dei convenuti (mediante analisi dei reperti della descrizione da desecretare, dei disegni già agli atti,
nonché di quelli esibiti -o direttamente acquisiti dal CTU- ai sensi del successivo §D.1) nell'àmbito della ricambistica,
compresa l'incidenza del knowhow utilizzato sui prodotti commercializzati, nonché il tempo che sarebbe necessario per
elaborare autonomamente tale know-how;
*
C) discovery (anche nell'àmbito della CTU di cui infra), ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i, sui dati quantitativi dei
prodotti realizzati con il know-how di parte attrice, con interrogazione dei convenuti (in particolare del legale
Cont rappresentante di sui seguenti quesiti:
Cont Cont a) «da quale data e per quanto tempo ha commercializzato i prodotti sulla base del know-how di , in particolare
quello sub doc. 22»;
b) «quanti prodotti di cui al capitolo precedente sono stati venduti, a chi, a quale prezzo e con quale utile marginale»;
Cont c) «chi sono i clienti, gli agenti, i distributori o i rivenditori indipendenti di e i loro indirizzi»;
pagina 16 di 35 d) «chi sono i fornitori o comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione dei prodotti indicati in narrativa e
quali sono i loro indirizzi»;
*
D) ordine di esibizione nei confronti dei convenuti, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i, o, in subordine, ex artt. 2711, 2°
comma, c.c., 210 e 212 c.p.c, e unitamente alla desecretazione dei reperti della descrizione, di:
D1) tutti i disegni tecnici anche attuali relativi ai prodotti sub B di cui in atti (in particolare dei disegni a corredo della
distinta tecnica delle commesse effettuate);
D2) tutta la corrispondenza commerciale di ogni natura anche attuale, relativa ai predetti prodotti;
D3) tutte le scritture contabili anche attuali relative alla propria attività imprenditoriale di produzione e
commercializzazione dei prodotti di cui in atti, in particolare, del libro giornale, dei libri IVA, del libro carico e scarico di
magazzino, del libro inventari, di tutte le fatture o scontrini di vendita, delle bolle doganali di importazione/esportazione; il
tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione e commercializzazione e fino alla data di adozione del provvedimento
di esibizione;
dei contratti di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e vendita dei prodotti contrassegnati
perfezionati con la clientela nello stesso periodo;
delle proposte di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e
vendita formulate alla clientela anche se non perfezionate in contratto;
nonché, infine, del listino prezzi degli stessi prodotti
fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
- in subordine all'esibizione, ordine di comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte), dei documenti menzionati sopra;
- infine, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i., ordine di comunicazione ed indicazione degli elementi (fatture di lavorazione,
fatture di acquisto delle confezioni, bolle di consegna, prospetti, provvigioni) necessari per l'identificazione dei terzi
cooperanti con i convenuti negli illeciti di cui in narrativa;
*
E) consulenza contabile e di marketing, diretta a determinare:
- il valore del know-how (tecnico e commerciale) dell'attrice e del suo avviamento;
- l'utilizzo del know-how commerciale di parte attrice;
- i mancati profitti di parte attrice (anche su convoyed sales) a séguito delle violazioni di know-how dei convenuti;
pagina 17 di 35 Cont
- il fatturato e gli utili realizzati dalla convenuta (anche su convoyed sales) per effetto della vendita dei suddetti
prodotti realizzati in violazione del know-how dell'attrice;
- la royalty del settore;
- il danno patrimoniale (anche all'avviamento), d'immagine e morale;
- il pregiudizio agli investimenti pubblicitari realizzati.
*
F) ammissione dei capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (da intendersi qui
integralmente riprodotti) e non ammessi;
con rigetto delle avverse istanze istruttorie e ammettendosi prova contraria ove ammesse.”.
I convenuti precisavano le conclusioni come da memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. datata 6.5.2022, anche in merito all'inammissibilità delle domande svolte da controparte in memoria 183 comma 6 n. 1
datata 10.5.2022, e insistevano per le istanze istruttorie articolate in atti, anche in merito ai capitoli non ammessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande delle attrici sono parzialmente fondate.
I. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE
Secondo le attrici, un manuale di MC2 (che significa M-C al quadrato, MC²), prodotto come documento 12, è in molti punti una copia manifesta di un manuale di CP_1
La riproduzione di parti del manuale delle attrici in quello dei convenuti è documentalmente evidente ed è solo in parte contestata.
La precisa individuazione delle parti identiche e della loro rilevanza non è tuttavia necessaria ai fini dell'accertamento in esame.
Ai sensi della legge sul diritto di autore sono invero protette le opere di carattere creativo, che presentino elementi di originalità e di novità.
pagina 18 di 35 È onere della parte che invoca la tutela della legge dare prova del carattere creativo dell'opera.
Nel caso in esame non vi è prova, e nemmeno adeguata allegazione, del carattere creativo del manuale,
sicché sotto il profilo in questione la domanda delle attrici deve essere respinta.
II. DIRITTO ALLA TUTELA AI SENSI DEGLI ARTT. 98 E 99 C.P.I.
Secondo le attrici, le informazioni tecniche e commerciale dell'azienda, per cui lavoravano lo CP_5
e il costituiscono segreti commerciali e godono della protezione prevista dagli artt. 98 e 99 CP_6
c.p.i..
A giudizio del collegio la pretesa è fondata.
1. Come risulta dalle deposizioni testimoniali (udienze del 21.3.2023 e 4.7.2023; testi e Tes_1
, le informazioni tecniche e commerciali erano custodite sui server aziendali, ai quali i Tes_2
dipendenti accedevano con password personali, che abilitavano l'ingresso nelle aree di specifica competenza.
È anche provato (documentalmente e per testi: all'udienza del 21.3.2023), che ai fornitori, ai Tes_3
quali era necessario rivelare parte del know-how aziendale, veniva fatto firmare un impegno di riservatezza.
Si è in presenza dunque di misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete.
Non assume particolare rilievo il fatto che il sistema di protezione adottato rientri nello standard dei
Domini Microsoft aziendali, come sostiene il c.t.p. dei convenuti, e che non sia un sistema sofisticato e specificamente dedicato alla protezione dei dati sensibili.
Ai fini della tutela prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i. non si richiede invero l'adozione delle migliori tecnologie di segretazione disponibili ma soltanto, come si è detto, l'adozione di misure
“ragionevolmente adeguate” a mantenere la segretezza.
A tale scopo l'uso di password personali è da considerare, in situazioni ordinarie, misura adeguata, dal momento che consente di escludere dalla conoscenza dei documenti tutti gli estranei e anche i dipendenti non assegnati al settore;
rende il dipendente perfettamente edotto della riservatezza dei dati;
consente di individuare nominativamente le persone che accedono ai dati e il momento degli accessi. pagina 19 di 35 È ciò sufficiente a garantire la sicurezza dell'azienda nei confronti dei concorrenti corretti, che non potranno trovare le informazioni mediante lecite indagini commerciali, e nei confronti dei dipendenti diligenti che, necessariamente consapevoli del divieto implicito di diffusione, opereranno in modo da non provocarla.
La misura è adeguata anche rispetto ai dipendenti meno diligenti, che abbiano per trascuratezza provocato la diffusione dei dati, consentendo di individuare con relativa facilità i responsabili della
“fuga” di informazioni e di adottare quindi le opportune misure (disciplinari verso i dipendenti;
inibitorie, recuperatorie e risarcitorie verso i terzi).
È poi vero che la misura non è sufficiente a tutelare l'azienda contro i comportamenti dolosi (dei dipendenti o dei terzi), ma ciò non può dirsi richiesto dalla legge, che pretende che le misure siano adeguate “ragionevolmente”, ed è ragionevole presumere che un sistema che traccia tutti gli accessi sia ordinariamente idoneo a scoraggiare gli accessi abusivi intenzionali, che trovano sanzione anche sul piano penale.
Non è dunque necessario che le aziende adottino misure di protezione più sofisticate delle password
personali, quando i dati non presentino un carattere di riservatezza eccezionale, come per esempio potrebbero avere gli studi su prodotti d'avanguardia o su operazioni commerciali o finanziarie straordinarie, solo per i quali si potrebbe prospettare l'esigenza di una vera “cassaforte” informatica.
2. Non vi è dubbio che, pur essendo la tecnologia dei miscelatori nel suo complesso nota e le macchine sul mercato contraddistinte da ampie similitudini (come evidenziato dai c.t.p. dei convenuti), i disegni tecnici raccolgono i dati relativi alle macchine in una precisa configurazione, che non è conosciuta e nemmeno facilmente accessibile agli operatori del settore, se i disegni non circolano liberamente sul mercato.
Analoghe considerazioni valgono per i documenti commerciali che raccolgono i dati relativi al rapporto coi singoli clienti.
3. Nemmeno è dubbio che sia i disegni tecnici sia i registri dei clienti abbiano un valore economico in quanto segreti, dal momento che consentono di produrre con minore attività di ricerca e di commercializzare con particolare attenzione alle esigenze della clientela. pagina 20 di 35 III. SOTTRAZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE TECNICHE E COMMERCIALI
1. È provato, alla luce delle relazioni del c.t.u. informatico professor (la prima del 4.1.2019; Per_1
la seconda del 8.1.2022) che, mediante la descrizione ante causam, sono stati rinvenuti migliaia di
NTo NT documenti (tecnici e commerciali) del gruppo presso
Nella relazione del 2019 si legge che:
- per l'acquisizione dei file si sono utilizzati il criterio di ricerca delle parole chiave e ulteriori criteri aggiuntivi, mediante focalizzazione sui formati PDF e DGW e attenzione solo ai documenti con almeno una delle date di “ultima modifica”, “ultimo accesso” e “creazione” anteriori al 2009, essendo il rapporto dello con cessato il 31.3.2009 e quello del successivamente, nel CP_5 CP_1 CP_6
2010;
- sul disco di rete “readydrop” risultano 43252 disegni tecnici;
- sul disco di rete “backup” sono stati rinvenuti 760 documenti di disegno tecnico e 1138 documenti pdf, in gran parte disegni tecnici;
- sul disco di rete sono stati trovati circa 600 disegni tecnici;
- sull'Asus portatile dello sono stati trovati circa 11.000 file di disegni tecnici e circa 26.600 CP_5
documenti pdf di varia natura;
- il Mac portatile del non è risultato accessibile all'analisi forense;
CP_6
- nel disco esterno WD collegato al computer sono stati trovati circa 400 file di disegno CP_12
tecnico;
- nel disco interno del computer HP desktop sono stati trovati circa 25.900 disegni tecnici e circa
30.500 documenti pdf.
Nel 2022 il professore ha effettuato un'ulteriore selezione dei documenti rilevanti ai fini di Per_1
causa, contandone 136.465 (relazione del 8.1.2022).
I convenuti, eliminando le duplicazioni, hanno ricalcolato il numero dei file rilevanti in 88.963.
pagina 21 di 35 Dunque, in conclusione, si può ritenere pacifico che si è in presenza di non meno di circa 88.000 file
che soddisfano i criteri di ricerca sopra indicati.
2. Secondo i convenuti, la presenza dei file di sui dispositivi di MC2 deriva dal fatto che, CP_1
NTo NTo per anni, il gruppo si è servito di MC2 per attività di manutenzione sulle macchine e a tale scopo forniva alla convenuta tutte le indicazioni e i disegni necessari.
La difesa, rispetto all'enorme massa documentale acquisita, è tuttavia rimasta generica e insufficiente,
NT non essendovi riscontro neppure in termini di ragionevolezza che ciò che è stato trovato presso
NTo corrisponda a ciò che ha inviato per effettuare manutenzione.
NTo 3. I convenuti hanno anche sostenuto che la presenza sui dispositivi di MC2 di documenti deriva dal fatto che il dottor era responsabile commerciale della divisione MAP e visitava le filiali e CP_6
alcuni clienti sparsi per il mondo, portandosi dietro in un disco esterno tutto il materiale necessario.
Inoltre anche lo quando era dipendente, talvolta lavorava da casa utilizzando un computer di CP_5
sua proprietà, su cui caricava documenti aziendali. Tali materiali sarebbero poi rimasti in MC2 per effetto dei “successivi backup” “dovuti solo al cambio dei computer di proprietà”.
Questa seconda spiegazione ha un parziale riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese nel parallelo processo penale da presidente di (dove il teste ha riferito che Parte_7 NToparte_1
veniva data la possibilità di fare dei backup per lavorare all'estero), che sono tuttavia troppo generiche per giustificare gli oltre 88.000 documenti rinvenuti in sede di descrizione.
In ogni caso essa comporta il riconoscimento del fatto che sottrazione vi è stata, perché trasferire le
NT informazioni di su personal computer o dischi esterni di una condotta di sottrazione. CP_1
Non può poi condividersi la difesa dei convenuti, secondo cui tale “sottrazione” sarebbe avvenuta involontariamente e senza colpa.
Come risulta dalla relazione del professor sopra richiamata, solo uno dei supporti su cui i Per_1
documenti segreti sono stati trovati era un disco di backup, mentre gli altri erano dischi di rete che parrebbero destinati al pronto utilizzo (“readydrop”) o dischi interni o esterni di computer ordinariamente in uso (Asus portatile;
HP Pavillon;
HP desktop).
pagina 22 di 35 Come sia avvenuto il trasferimento involontario su questi ultimi supporti è tuttavia circostanza del tutto oscura, sicché l'assenza di colpa resta indimostrata.
4. Se le considerazioni che precedono sono corrette, dovrà quindi ritenersi provato che i convenuti sono responsabili della sottrazione del materiale di che è stato trovato presso la loro azienda. CP_1
IV. USO DI INFORMAZIONI SEGRETE TECNICHE E COMMERCIALI
1. Ai sensi dell'art. 99 c.p.i., è vietato – tra l'altro - l'utilizzo dei segreti commerciali senza il consenso del legittimo detentore.
È quindi illecita la condotta di chi, pur avendo acquisito correttamente un'informazione segreta, ne faccia poi uso senza il permesso del titolare.
Nel caso di specie è evidente che, anche supponendo (in ipotesi astratta) che abbia messo a CP_1
disposizione dei convenuti tutto il materiale di cui essi sono stati trovati in possesso, certo non lo ha fatto per consentire loro di produrre autonomamente miscelatori.
Occorre dunque accertare se delle informazioni segrete di siano state impiegate per la CP_1
produzione e la commercializzazione dei miscelatori di MC2.
2. Quanto alle informazioni commerciali, non può dirsi che vi sia prova del loro uso.
NT Le informazioni sono rimaste per anni sui dispositivi di e ciò è un indice di utilità delle medesime, visto che lo spazio sui dispositivi in qualche modo costa, ma l'indizio non è
sufficientemente grave per ritenere provata la circostanza.
3. Quanto alle informazioni tecniche, bisogna esaminare i risultati della c.t.u. dell'ingegner CP_13
3.1. Al c.t.u. era stato chiesto di verificare l'utilizzo del know-how delle attrici;
di individuare i prodotti eventualmente realizzati tramite tale know-how; di determinare il tempo necessario a sviluppare in maniera autonoma il know-how copiato e utilizzato.
Il c.t.u. d'intesa con le parti ha così proceduto:
- ha selezionato un campione di cinque miscelatori MC2 (scelti dalle attrici), su cui condurre le analisi di dettaglio;
pagina 23 di 35 NT
- ha individuato (d'intesa coi convenuti) i disegni utilizzati da er realizzare i miscelatori oggetto del campione;
- ha ricevuto dalle attrici i disegni di sessanta componenti che le attrici utilizzano per realizzare i miscelatori propri corrispondenti a quelli del campione;
- i sessanta disegni forniti dalle attrici sono stati messi a confronto coi corrispondenti sessanta disegni
NT dei medesimi componenti utilizzati da er realizzare i propri miscelatori.
Il c.t.u. ha chiarito che ogni miscelatore consta di circa 100 disegni;
che il campione dei cinque miscelatori consta dunque di circa 500 disegni;
che i sessanta disegni forniti dalle attrici sono variamente distribuiti tra i cinque miscelatori.
Il c.t.u. ha inoltre precisato che la scelta di operare su un campione di disegni, rappresentativi di un campione di prodotti, è stata condivisa dal c.t.u. e dai c.t.p., sul presupposto che la selezione è stata considerata ragionevolmente sufficiente a raggiungere un risultato significativo in un tempo ragionevolmente contenuto.
All'esito delle indagini così ristrette, il c.t.u. ha accertato che:
NT a) per quattro miscelatori (quelli individuati coi numeri 7, 16, 20 e 27) ha utilizzato in modo
NT marginale e spesso non apprezzabile il know-how di , mentre per un altro miscelatore (quello
NT indicato col numero 19) il know-how di è stato utilizzato in maniera significativa;
b) per sviluppare in modo autonomo il know-how di Wam utilizzato per realizzare i miscelatori n. 7, 16,
20 e 27 sarebbero stati necessari alcuni giorni o, al più poche settimane;
per sviluppare in modo autonomo il know-how di Wam utilizzato per realizzare il miscelatore n. 19 sarebbero state necessarie alcune settimane o più probabilmente qualche mese.
Il campione analizzato rappresenta circa il 15% (il 15,6) dell'intera gamma di miscelatori prodotti da
MC2(32 miscelatori) sino al 2018 (epoca di attuazione del provvedimento di descrizione) e, a giudizio del c.t.u., i risultati d'indagine possono essere ragionevolmente estesi a tutti i miscelatori prodotti fino a tale epoca.
pagina 24 di 35 L'adeguatezza del campione trova conferma, sempre a parere del c.t.u., nella eterogeneità dei disegni analizzati, che hanno a oggetto componenti di vario tipo afferenti a diversi sottogruppi dei miscelatori.
3.2. A giudizio del collegio le valutazioni dell'ingegner devono essere condivise. CP_13
Le stesse attrici si sono invero limitate a una contestazione generica dell'opera del c.t.u. (che “ha
palesemente svalutato l'utilizzo del know-how in quattro su cinque miscelatori, stante, in particolare, la mancata considerazione dell'utilizzo del disegno d'assieme 47”), la quale non consente di individuare errori tecnici o metodologici.
I convenuti hanno dal canto loro sostenuto che per il miscelatore n. 19 (quello su cui è stato rilevato un uso “significativo” della tecnologia di non potrebbe parlarsi di uso illecito o scorretto del CP_1
NT know-how altrui, perché il miscelatore è stato realizzato da per la filiale francese di e CP_1
su richiesta di questa.
La difesa non può essere condivisa, perché per usare il know-how di occorreva il consenso CP_1
di e non quello di una sua filiale estera, che della tecnologia non è titolare. CP_1
Nemmeno può essere condivisa la tesi dei convenuti, secondo cui l'uso della tecnologia di CP_1
andrebbe escluso, perché in sede di descrizione i file sono stati trovati sparsi in maniera confusa e ridondante, e perché non vi è prova che siano stati copiati o modificati dopo il 2009, trattandosi in entrambi i casi di circostanze di incerto valore indiziario, superato dall'accertamento positivo della c.t.u..
Infine va osservato che deve essere accolta la pretesa delle attrici di estendere i risultati dell'indagine ai miscelatori di MC2 realizzati tra il 2018 e il 2023.
Se infatti è vero che, per i miscelatori prodotti dopo il 2018, i convenuti hanno potuto esibire nuovi disegni, diversi da quelli di è anche vero che non vi è prova dell'esistenza di tali disegni in CP_1
epoca anteriore al 2023, quando sono stati depositati in giudizio.
3.3. Ne segue che è necessario presumere che tutta la produzione di MC2 anteriore al 2023 sia avvenuta utilizzando (nella misura sopra vista) i disegni di che sono stati trovati in sede di CP_1
descrizione pagina 25 di 35 V. CONCORRENZA SLEALE E CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI
1. Le ipotesi di concorrenza sleale mediante appropriazione del know-how di sono assorbite CP_1
nell'illecito di uso non autorizzato di informazioni segrete (paragrafo IV).
2. Le ipotesi di concorrenza confusoria, per agganciamento e per appropriazione di pregi (mediante l'uso dei disegni tecnici, dei testi dei manuali e delle immagini di non trovano adeguato CP_1
NT riscontro nei risultati dell'istruttoria, da cui non risulta che abbia mai lasciato intendere di avere mantenuto in vita un rapporto di collaborazione con (al contrario, il dottor al cliente CP_1 CP_6
NT IX scriveva proprio che “… non lavoriamo più nel gruppo ”).
NTo Nemmeno può dirsi provata una contraffazione dei marchi , MAP e che la CP_1
convenuta non utilizzava per distinguere i propri prodotti.
3. Le attrici hanno anche dedotto come ipotesi di concorrenza sleale la riproduzione (parziale) non
NT autorizzata da parte di el manuale di (che si è visto essere effettivamente avvenuta). CP_1
In effetti la pedissequa riproduzione dell'opera altrui può costituire violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c.
(come già affermato da questo stesso tribunale nella sentenza richiamata dalle attrici n. 1639/2024, in
Giuraemilia: «Non vi è dubbio che la riproduzione integrale dell'opera altrui costituisca violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., essendo certo contrario ai principi della correttezza professionale copiare il
lavoro di altri»).
La configurazione dell'illecito, tuttavia, richiede che la scorrettezza professionale sia idonea a danneggiare l'altrui azienda e nel caso di specie tale idoneità non è ravvisabile, considerato che il
NTo manuale era destinato a una filiale francese dello stesso gruppo .
VI. INIBITORIA, CANCELLAZIONE, PENALE, RITIRO DAL COMMERCIO, PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
1. Considerati gli illeciti accertati, dovrà essere disposta ai sensi dell'art. 124 c.p.i. l'inibitoria di ogni uso delle informazioni segrete di contenute nei 136.465 documenti individuati come CP_1
pertinenti e rilevanti per la causa nella relazione del c.t.u. informatico professor in data Per_1
8.1.2022.
pagina 26 di 35 2. Dei file contenenti tali informazioni deve essere ordinata la cancellazione da tutti i dispostivi dei convenuti, così come deve essere ordinata la distruzione delle loro eventuali copie cartacee.
3. E' altresì opportuna la fissazione di una penale per ogni futura violazione dell'inibitoria, che è equo fissare in misura pari al 20% del prezzo di listino di ogni prodotto realizzato con informazioni contenute nei documenti sopra indicati.
4. Non è opportuno l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti, che ai sensi dell'art. 124 comma 6
c.p.i. appare sproporzionato alla gravità delle violazioni, dal momento che l'utilizzo del know-how di
è risultato nella maggior parte dei casi “marginale e spesso non apprezzabile” e solo in un CP_1
caso significativo, ma comunque mai prevalente.
5. Per la medesima ragione non si ritiene opportuna la pubblicazione della sentenza.
VII. RISARCIMENTO DEL DANNO E RESTITUZIONE DEGLI UTILI
1. Danno emergente: il valore del know-how sottratto
Secondo le attrici il know-how sottratto dai convenuti ha un valore enorme (misurato in base al costo delle “ore/uomo”, oltre 954.000 euro per le informazioni tecniche e oltre 379.000 euro per quelle commerciali).
A giudizio del collegio la domanda di risarcimento, sotto il profilo in esame, è infondata, dal momento che non ha perduto il know-how in questione e il relativo valore non è uscito dal patrimonio CP_1
delle attrici.
2. Danno emergente: danno all'immagine
Secondo le attrici deve essere riconosciuto il risarcimento del danno all'immagine, in misura almeno non inferiore al 10% delle spese promozionali.
A giudizio del collegio la domanda non può essere accolta, considerato che di un pregiudizio all'immagine delle attrici non vi è prova.
3. Danno emergente: costo di preparazione della causa pagina 27 di 35 Secondo le attrici deve essere riconosciuto il risarcimento dei costi derivanti dal tempo speso dai dipendenti di per la presente causa. CP_1
A giudizio del collegio la domanda non può essere accolta, mancando di prova adeguata, dal momento che la generica indicazione (seppur suffragata da prova testimoniale) del numero delle ore che determinati dipendenti delle attrici avrebbero lavorato “per quanto riguarda la vertenza giudiziale con
NT
non è sufficiente a provare il fatto specifico delle precise attività connesse alla controversia concretamente svolte dai dipendenti in questione (per esempio le 160 ore di o le 120 Persona_2
ore di . Persona_3
4. Lucro cessante
4.1. Secondo le attrici il lucro cessante perduto è pari, considerato complessivamente per tutte e tre le società, a € 303.721,60.
Secondo le attrici in particolare:
NT
- nel periodo sino al 2023 si può stimare che bbia prodotto circa 70 miscelatori (come si desume dalle allegazioni dei convenuti stessi;
alla pagina 27 della comparsa di costituzione e risposta si legge che: “La convenuta, infatti, negli ultimi cinque anni ha realizzato e venduto solo 35/38 miscelatori, -
comprendendo le varie tipologie possibili (a vomere, continui e discontinui, a nastro e rotanti) - con una media annuale di 7 unità.”; quindi dal 2019 al 2023 compreso sono stati verosimilmente prodotti altri 35 miscelatori, per un totale appunto di 70);
- (la società che produce i miscelatori) ha perso il proprio MOL su un numero di CP_3
NT miscelatori corrispondente a quelli venduti da per un valore complessivo di € 167.417,60
(secondo le attrici il know-how di è stato utilizzato nella misura del 20% - utilizzo CP_1
“marginale” - per la realizzazione dell'80% - 4 su 5 - dei miscelatori MC2, e nella misura del 80% - utilizzo “significativo” - per la realizzazione dell'20% - 1 su 5 - dei miscelatori MC2; il valore finale si ottiene moltiplicando il MOL per la percentuale di uso del know-how e per il numero di miscelatori corrispondenti alla percentuale di miscelatori prodotti con la specifica percentuale di uso del know-how,
e cioè 7474 (MOL) per 20% per 56 (80% dei 70 miscelatori) e 7474 per 80% per 14 (20% dei 70
miscelatori); in totale € 167.417,60); pagina 28 di 35 - (la società che acquista i mixer da e li vende ai clienti finali) ha pure perso il CP_2 CP_3
20% del proprio margine su 56 miscelatori e l'80% del proprio margine su 14 miscelatori;
essendo il
MOL di di 5.672 € su ogni miscelatore, il MOL perso da è pari a CP_2 CP_2
(56*5.672*20%) + (14*5.672*80%) = 127.052,80 €;
- riceve una fee dell'1% sul fatturato (non sul MOL) generato da e CP_1 CP_3 CP_2
essa ha quindi perso l'1% della fee generato dal 20% del fatturato su 56 miscelatori e dall'80% su 14
miscelatori; la fee persa da è pari a 1% * [(56*17.814*20%)17 + (14*17.814*80%)18 + CP_1
[(56*23.486*20%)19 + (14*23.486*80%)20] = 1% * 925.120 = 9.251,20 €.
4.2. A giudizio del collegio la pretesa risarcitoria, sotto il profilo in esame, è infondata, perché non vi è
NT prova che le vendite di bbiano sottratto clientela alle attrici.
5. Il prezzo del consenso
5.1. Secondo le attrici ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.i. l'ammontare del risarcimento non potrebbe in ogni caso essere inferiore alla royalty maggiorata per il c.d. prezzo del consenso.
Secondo le attrici:
NT
- si può assumere un fatturato per ciascun mixer venduto da di 20.000 euro (il dato è inferiore a
NT quello della diretta concorrente di che è di quasi 23.500 euro); CP_2
- il fatturato di 20.000 € va moltiplicato per i 7 mixer annui venduti e così si ottengono 140.000 € annui oppure 1.400.000 euro nel periodo di interesse;
- applicando una royalty del tutto ragionevole e notoria del 5%, si ottiene un limite minimo del risarcimento nella componente del lucro cessante pari a 70.000 euro.
5.2. A giudizio del collegio il risarcimento in questione non può essere riconosciuto, perché non vi è la
NT ragionevole presunzione che avrebbe chiesto per anni la licenza d'uso di un know-how, che poteva essere autonomamente sviluppato in massima parte in pochi giorni o poche settimane e in misura molto ridotta in poche settimane o pochi mesi.
6. La retroversione degli utili pagina 29 di 35 6.1. Secondo le attrici:
NT
- a prodotto 70 miscelatori e ha fatturato (come si è detto sopra) non meno di € 1.400.000,00;
- su 56 miscelatori deve essere preso in considerazione il 20% del fatturato (percentuale di uso del know-how di sull'80% della produzione), con ciò arrivando al valore di € 224.000,00 (56 CP_1
per 20.000 per 20%);
- su 14 miscelatori deve essere preso in considerazione l'80% del fatturato, con ciò arrivando al valore di € 56.000,00 (14 per 20.000 per 80%);
- il fatturato rilevante ammonta quindi a € 280.000,00;
- secondo massime di esperienza ricorrenti in giurisprudenza il MOL da retrocedere all'impresa danneggiata può essere individuato in una percentuale che oscilla tra il 30% e 10% del fatturato, con ciò giungendo a un valore che oscilla tra 84.000 e 28.000 euro.
Secondo le attrici il diritto alla retroversione degli utili, che non ha natura risarcitoria, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e, considerato che il procedimento per descrizione è stato instaurato il
31.10.2018, il diritto non è neppure in parte estinto.
6.2. A giudizio del collegio la domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
6.1. Il diritto alla restituzione degli utili deve ritenersi soggetto alla prescrizione decennale, dal momento che la restituzione non ha tanto una funziona risarcitoria (di ristoro di una perdita di fatturato,
che potrebbe non esserci, e che se ci fosse sarebbe coperta dal lucro cessante), quanto una funzione inibitoria della contraffazione (che viene così a mancare di ogni utilità per il contraffattore, anche nel caso in cui la produzione del titolare della privativa non abbia subito contrazioni;
cfr. Cass.
20800/2023, in motivazione: “… uno strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a
una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla
tutela risarcitoria classica, …”).
6.2. Quanto alla misura degli utili da restituire, va condivisa la metodologia di calcolo esposta dalle attrici, pur dovendosi rettificare alcuni dei valori utilizzati.
pagina 30 di 35 La stima di una produzione di 70 miscelatori è condivisibile, perché i convenuti stessi indicano una produzione media annua di 7 miscelatori (come si è visto al paragrafo 4.1.).
La stima di un fatturato di circa 20.000 euro per miscelatore (con un fatturato totale di € 1.400.000,00)
è condivisibile, essendo corretto determinarlo in una misura ragionevolmente inferiore a quello di
(circa 23.500 euro per miscelatore, come si è visto al paragrafo 5.1.). CP_2
La determinazione dell'utile da restituire in una misura pari al 20% del fatturato è conforme alla giurisprudenza di questo ufficio (sentenza 1639/2024, sopra già citata).
Il calcolo dell'utile su una quota del fatturato globale corrispondente al contributo percentuale che il
know-how di ha fornito alla produzione dei miscelatori è corretto, dovendosi restituire solo CP_1
ciò che è frutto della contraffazione, senza provocare un ingiustificato arricchimento del titolare della privativa.
NT Occorre dunque determinare la misura del contributo che il know-how di ha dato alla produzione
NT del fatturato di
A tal fine, si devono richiamare le conclusioni (già viste) a cui è giunto il c.t.u. ingegner e CP_13
cioè che:
a) per quattro miscelatori su cinque MC2 ha utilizzato in modo marginale e spesso non apprezzabile il
NT NT know-how di , mentre per il quinto miscelatore il know-how di è stato utilizzato in maniera significativa;
NT b) per sviluppare in modo autonomo il know-how di utilizzato per realizzare i primi quattro miscelatori sarebbero stati necessari alcuni giorni o, al più poche settimane;
per sviluppare in modo
NT autonomo il know-how di utilizzato per realizzare il quinto miscelatore sarebbero state necessarie alcune settimane o più probabilmente qualche mese.
NT NT Dunque la misura del contributo del know-how di alla produzione del fatturato di deve essere duplice: sull'80% del fatturato (quattro miscelatori su cinque) sarà marginale e spesso non apprezzabile;
sul 20% del fatturato sarà significativa.
pagina 31 di 35 Volendo quantificare, senza ulteriori indagini tecniche, il valore del contributo “marginale e spesso non apprezzabile”, si può a giudizio del collegio individuare la percentuale del 5%; il valore del contributo
“significativo” può invece essere quantificato nella misura del 33%.
Nella relazione del c.t.u. ingegner si legge invero (pagine 44 e 45), che per almeno due terzi CP_13
dei componenti dei miscelatori “è opinione dello scrivente che non si riscontri utilizzo del know-how delle Attrici”.
Dunque, arrotondando “almeno due terzi” al 67%, vi è al più un 33% di componenti per i quali il know-
NT how di è invece utilizzato.
Il contributo “significativo” non può dunque essere superiore a tale misura.
La misura del contributo “marginale” può invece fissarsi, indicativamente, nel 5%.
L'utile netto da restituire può essere determinato pertanto nella somma di € 148.400,00, così calcolata:
1.400.000 per 80% per 5% = 56.000,00; 1.400.000 per 20% per 33% = 92.400,00.
6.3. Alla restituzione degli utili che, come si è visto, non è oggetto di un'obbligazione risarcitoria, è
NT tenuto il soggetto che li ha realizzati, e cioè la sola nonostante che lo e il siano CP_5 CP_6
personalmente concorsi nell'illecita sottrazione e nell'illecito uso delle informazioni segrete.
VIII. LITE TEMERARIA ED ESPRESSIONI SCONVENIENTI
Non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo nessuna delle parti agito o resistito con dolo o colpa grave.
I convenuti hanno anche lamentato la violazione dell'art. 89 c.p.c. per l'uso, in comparsa conclusionale, delle espressioni: “faccia tosta”; “atteggiamento ostruzionistico”; “trafugamento”; “in fretta e furia ad usum delphini”.
A giudizio del collegio è sconveniente e offensiva l'espressione “faccia tosta”, che contesta ai convenuti un comportamento menzognero con l'impiego di un gergo inutilmente dispregiativo.
Non si ravvisa invece alcuna scorrettezza nell'uso delle altre espressioni, che contestano alcuni comportamenti dei convenuti con termini strettamente aderenti al contenuto che intendono esprimere.
pagina 32 di 35 IX. SPESE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- per la fase cautelare, in complessivi € 8686,07, di cui per spese 627,07 e per compensi professionali
8059,00 (€ 2251,00 per la fase di studio, € 1202,00 per la fase introduttiva, € 2835,00 per la fase istruttoria, € 1771,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di merito, in complessivi € 39.696,40, di cui per spese non soggette € 1.063,00, per
Per_ spese di c.t.p. ingegner € 10.000,00, per spese di c.t.p. TriSolutions s.r.l. € 6.614,00 (come da nota depositata con fatture) e per compensi professionali € 22.019,40 (€ 2552,00 per la fase di studio, €
1628,00 per la fase introduttiva, € 8505,00 per la fase istruttoria, € 4253,00 per la fase decisoria, oltre €
5081,40 per la presenza di più parti), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
come per legge.
Le spese dei c.t.u. professor e ingegner già liquidate, devono essere Per_1 CP_13
definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
CP_1 Parte_9
contro
CP_14 NToparte_15
così provvede:
a) accerta la violazione da parte di in concorso con e CP_14 NToparte_5 NToparte_6
del divieto di cui all'art. 99 c.p.i. mediante uso non autorizzato di informazioni segrete di
[...]
NToparte_1
b) inibisce a e ogni uso dei disegni tecnici CP_14 NToparte_5 NToparte_6
acquisiti mediante la descrizione (procedimento n.r.g. 16111/2018 Tribunale di Bologna) che pagina 33 di 35 NTo contengano i segni , MAP e nonché ogni uso dei documenti commerciali CP_1
acquisiti con la medesima descrizione che provengano da NToparte_1
c) fissa per ogni futura violazione dell'inibitoria una penale pari al 20% del prezzo di listino di ogni prodotto realizzato con informazioni contenute nei documenti sopra indicati;
d) ordina la distruzione di tutti i documenti indicati sub b) sia in formato digitale che in formato cartaceo;
e) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore delle attrici della somma di € CP_14
148.400,00;
f) respinge le altre domande;
g) ordina la cancellazione dell'espressione “faccia tosta” alla pagina 54 della comparsa conclusionale delle attrici;
h) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti al pagamento in favore delle attrici delle spese di giudizio, che liquida:
- per la fase cautelare, in complessivi € 8686,07, di cui per spese 627,07 e per compensi professionali
8059,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- per il giudizio di merito, in complessivi € 39.696,40, di cui per spese non soggette € 1.063,00, per
Per_ spese di c.t.p. ingegner € 10.000,00, per spese di c.t.p. TriSolutions s.r.l. € 6.614,00 e per compensi professionali € 22.019,40, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
i) pone le spese delle c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
pagina 34 di 35 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 26.3.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 35 di 35