TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO e GUARISO ALBERTO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e artt. 28 d.lgs. 150/2011 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dallo , consistita nella negazione dell'Assegno Unico Universale, con conseguente condanna CP_1 dell'Istituto previdenziale all'erogazione del beneficio.
Ha dedotto, in particolare, di essere regolarmente residente in Italia dal 2009 e di essere stato titolare di permessi di soggiorno “per lavoro subordinato” periodicamente rinnovati. Ha precisato altresì che la
Questura in data 20 gennaio 2022 ha rilasciato un permesso per “attesa occupazione” ex art. 22 d.lgs.
286/1998 con scadenza in data 23 ottobre 2023.
Ha esposto poi di avere presentato in data 14 aprile 2023 domanda di Assegno Unico Universale
(AUU), inizialmente accolta dall'istituto, che tuttavia da settembre 2024 ha interrotto i pagamenti,
pagina 1 di 4 essendo i titolari di permesso per attesa occupazione espressamente esclusi dal novero dei destinatari del beneficio ai sensi dal messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022. CP_1
Ciò premesso in fatto ha chiarito come i beneficiari dell'Assegno Unico universale vadano individuati tenendo conto del disposto della direttiva 2011/98 e del Testo Unico Immigrazione, per come novellato dalla legge europea n. 238/2021, che all'art. 41 co. 1 ter prevede che le prestazioni familiari vadano attribuite “agli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”.
Ha richiamato altresì la disciplina del permesso per “attesa occupazione”, chiarendo come ai sensi dell'art. 5 co.
8.1 e 8.2 TUI esso costituisce permesso unico di lavoro.
Ha concluso, pertanto chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria del diniego di , con CP_1 conseguente accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'AUU e condanna dell'
[...]
all'erogazione del beneficio. CP_2
, ritualmente costituito in giudizio con memoria del 31 dicembre 2024, ha esposto che in data 16 CP_1
dicembre 2024 il ricorrente ha prodotto nuovo permesso unico di lavoro con scadenza a novembre
2025 e che, pertanto, sono state integralmente corrisposte le somme dovute al ricorrente a titolo di
Assegno Unico Universale. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
All'udienza del 17 marzo 2024 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme, chiedendo comunque l'accertamento della natura discriminatoria della condotta e, in subordine, la condanna del convenuto alla refusione integrale delle spese di lite.
Alla medesima udienza la causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.
*
Preso atto dell'intervenuta corresponsione del beneficio, attestata dalla documentazione prodotta da
(Cfr. doc. 2 fasc. conv.) e confermata dallo stesso ricorrente in udienza (Cfr. 17 marzo 2024), va CP_1
dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere.
Va rilevato come, pur essendo cessata la materia del contendere, il beneficio è stato riconosciuto dall'istituto previdenziale in virtù di diverso titolo, ovvero del permesso unico lavoro rilasciato dalla
Questura di Brescia in data 29 agosto 2023 (Cfr. doc. 1 fasc. ). CP_1
Non essendo il carattere discriminatorio della condotta eliminato dalla successiva erogazione basata su diverso titolo, l'accertamento rileva in punto di spese.
Quanto alla validità del permesso per attesa occupazione ex art. 22 d.lgs. 286/1998 quale titolo per in conseguimento dell'Assegno Unico universale di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021, va preliminarmente chiarito come ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 230/2021 l'AUU possa essere riconosciuto anche al cittadino di pagina 2 di 4 uno Stato non appartenente all'Unione Europea “titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”.
Ai sensi dell'art. 22 co. 11 d.lgs. 286/2003 la perdita del rapporto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, potendo il lavoratore extracomunitario rendere dichiarazione immediata di disponibilità ex art. 19 d.lgs. 150/2015 e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno “ per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.
Il tenore letterale delle disposizioni non consente, pertanto, di escludere il citato permesso dalla categoria “permesso unico lavoro”, rilevante ai fini del riconoscimento dell'AUU.
Detta conclusione è confortata dalla novella operata dal D.lgs. 40/2014, che ha introdotto i commi 8.1 e
8.2 dell'art. 5 TUI, che prevedono l'apposizione della dicitura “perm. unico lavoro” su tutti i permessi che meramente autorizzino l'esercizio di attività lavorativa, salvo poi annoverare tassativamente i permessi sottoposti a tale dicitura.
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, pertanto, come rientrino nella definizione di permesso unico di lavoro tutti i titoli che consentono allo straniero di soggiornare e di esercitare un'attività lavorativa, ad eccezione di alcune particolari categorie specificamente indicate, tra le quali non è annoverato il permesso di cui all'art. 22 TUI.
Il diniego dell' risulta pertanto contrario al divieto di discriminazione contenuto sia nelle fonti CP_1
comunitarie (art. 12 Dir. 2011/98) che nelle fonti interne (art. 44 TUI).
La necessità di adire l'autorità giurisdizione, dunque, è correlata ad un diniego contrario al diritto interno e comunitario e detta circostanza impone di porre le spese di lite a carico della parte convenuta, la cui condotta discriminatoria ha portato all'instaurazione del giudizio.
Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, come specificato in dispositivo.
Si concede la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro CP_1
1000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari
Brescia il 05/06/2025
pagina 3 di 4 La Giudice
Mariarosa Pipponzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2471/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. NERI LIVIO, RIZZI FRANCESCO e GUARISO ALBERTO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
RESISTENTE
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e artt. 28 d.lgs. 150/2011 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dallo , consistita nella negazione dell'Assegno Unico Universale, con conseguente condanna CP_1 dell'Istituto previdenziale all'erogazione del beneficio.
Ha dedotto, in particolare, di essere regolarmente residente in Italia dal 2009 e di essere stato titolare di permessi di soggiorno “per lavoro subordinato” periodicamente rinnovati. Ha precisato altresì che la
Questura in data 20 gennaio 2022 ha rilasciato un permesso per “attesa occupazione” ex art. 22 d.lgs.
286/1998 con scadenza in data 23 ottobre 2023.
Ha esposto poi di avere presentato in data 14 aprile 2023 domanda di Assegno Unico Universale
(AUU), inizialmente accolta dall'istituto, che tuttavia da settembre 2024 ha interrotto i pagamenti,
pagina 1 di 4 essendo i titolari di permesso per attesa occupazione espressamente esclusi dal novero dei destinatari del beneficio ai sensi dal messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022. CP_1
Ciò premesso in fatto ha chiarito come i beneficiari dell'Assegno Unico universale vadano individuati tenendo conto del disposto della direttiva 2011/98 e del Testo Unico Immigrazione, per come novellato dalla legge europea n. 238/2021, che all'art. 41 co. 1 ter prevede che le prestazioni familiari vadano attribuite “agli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”.
Ha richiamato altresì la disciplina del permesso per “attesa occupazione”, chiarendo come ai sensi dell'art. 5 co.
8.1 e 8.2 TUI esso costituisce permesso unico di lavoro.
Ha concluso, pertanto chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria del diniego di , con CP_1 conseguente accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'AUU e condanna dell'
[...]
all'erogazione del beneficio. CP_2
, ritualmente costituito in giudizio con memoria del 31 dicembre 2024, ha esposto che in data 16 CP_1
dicembre 2024 il ricorrente ha prodotto nuovo permesso unico di lavoro con scadenza a novembre
2025 e che, pertanto, sono state integralmente corrisposte le somme dovute al ricorrente a titolo di
Assegno Unico Universale. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
All'udienza del 17 marzo 2024 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme, chiedendo comunque l'accertamento della natura discriminatoria della condotta e, in subordine, la condanna del convenuto alla refusione integrale delle spese di lite.
Alla medesima udienza la causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.
*
Preso atto dell'intervenuta corresponsione del beneficio, attestata dalla documentazione prodotta da
(Cfr. doc. 2 fasc. conv.) e confermata dallo stesso ricorrente in udienza (Cfr. 17 marzo 2024), va CP_1
dichiarata sul punto la cessazione della materia del contendere.
Va rilevato come, pur essendo cessata la materia del contendere, il beneficio è stato riconosciuto dall'istituto previdenziale in virtù di diverso titolo, ovvero del permesso unico lavoro rilasciato dalla
Questura di Brescia in data 29 agosto 2023 (Cfr. doc. 1 fasc. ). CP_1
Non essendo il carattere discriminatorio della condotta eliminato dalla successiva erogazione basata su diverso titolo, l'accertamento rileva in punto di spese.
Quanto alla validità del permesso per attesa occupazione ex art. 22 d.lgs. 286/1998 quale titolo per in conseguimento dell'Assegno Unico universale di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021, va preliminarmente chiarito come ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 230/2021 l'AUU possa essere riconosciuto anche al cittadino di pagina 2 di 4 uno Stato non appartenente all'Unione Europea “titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”.
Ai sensi dell'art. 22 co. 11 d.lgs. 286/2003 la perdita del rapporto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno, potendo il lavoratore extracomunitario rendere dichiarazione immediata di disponibilità ex art. 19 d.lgs. 150/2015 e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno “ per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.
Il tenore letterale delle disposizioni non consente, pertanto, di escludere il citato permesso dalla categoria “permesso unico lavoro”, rilevante ai fini del riconoscimento dell'AUU.
Detta conclusione è confortata dalla novella operata dal D.lgs. 40/2014, che ha introdotto i commi 8.1 e
8.2 dell'art. 5 TUI, che prevedono l'apposizione della dicitura “perm. unico lavoro” su tutti i permessi che meramente autorizzino l'esercizio di attività lavorativa, salvo poi annoverare tassativamente i permessi sottoposti a tale dicitura.
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, pertanto, come rientrino nella definizione di permesso unico di lavoro tutti i titoli che consentono allo straniero di soggiornare e di esercitare un'attività lavorativa, ad eccezione di alcune particolari categorie specificamente indicate, tra le quali non è annoverato il permesso di cui all'art. 22 TUI.
Il diniego dell' risulta pertanto contrario al divieto di discriminazione contenuto sia nelle fonti CP_1
comunitarie (art. 12 Dir. 2011/98) che nelle fonti interne (art. 44 TUI).
La necessità di adire l'autorità giurisdizione, dunque, è correlata ad un diniego contrario al diritto interno e comunitario e detta circostanza impone di porre le spese di lite a carico della parte convenuta, la cui condotta discriminatoria ha portato all'instaurazione del giudizio.
Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, come specificato in dispositivo.
Si concede la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari .
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro CP_1
1000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e CPA con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari
Brescia il 05/06/2025
pagina 3 di 4 La Giudice
Mariarosa Pipponzi
pagina 4 di 4