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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5208/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5208 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, promossa da:
(c.f. , in persona del l.r.p.t. , nato a [...] il [...], Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
c.f. ), con sede legale in Torralba, Zona Industriale località 'Cabu Abbas', rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Roberto Teseo ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, via Eleonora
Duse 5/G, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato;
Attore - opponente contro
(C.F. , con sede legale in Cagliari, al Viale Bonaria n. 33, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente in carica Avv. Prof. , nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Efisio Marini n. 4, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Loredana Boi (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti C.F._3
autenticata in data 13.07.2000 dal dott. notaio in Sassari, Rep. n. 32.957; Persona_1
Convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“'Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, per i motivi dedotti in ordine al fondamento dell'opposizione e stante l'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione ad origine del decreto ingiuntivo in forma immediatamente
1 esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
nel merito, accertati e rilevati i fatti dedotti in premessa,
-revocare l'opposto decreto ingiuntivo e respingere le domande tutte formulate dal Controparte_1
verso la previa declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione del 30 e 31 agosto 2010 per Parte_1
violazione degli artt. 2 e 14 della L. 287/1990;
-dichiarare l'inefficacia degli stessi contratti di fideiussione per inosservanza delle disposizioni di cui all'art.
1957 c.c., con conseguente liberazione della Dalle obbligazioni assunte;
Parte_1
- dichiarare la liberazione della dalle obbligazioni di garanzia assunte con i suddetti contratti di Parte_1 fideiussione per inosservanza di norme e principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e comunque ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la Banca opposta fatto credito alla Società fideiuvata nonostante le con-dizioni patrimoniali della stessa erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, come in fatto verificatosi;
- in ogni caso, espungere dal saldo passivo del conto corrente n. 772 la somma di € 38.500,00 di cui il fideiussore ha espressamente denegato l'addebito sul conto garantito;
Parte_1
-in subordine, Voglia il Tribunale accertare e rilevare l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca convenuta al rapporto di conto corrente n. 772 relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di commissioni di massimo scoperto o di messa a disposizione fondi, di date di decorrenza dei giorni di valuta, e per l'effetto rideterminare l'andamento del rapporto di conto corrente espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via sostitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione alcuna degli interessi debitori e applicando agli interessi creditori la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale ed in via concorrente, previa determinazione del Tasso
Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia tempo per tempo vigente, accertare e rilevare che la convenuta è incorsa nel reato di usura CP_3 oggettiva e soggettiva di cui all'art. 644 c.p. avendo applicato al rapporto oggetto di causa tassi d'interesse usurari, e per l'effetto, escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari.
Conseguentemente, Voglia il Tribunale rideterminare il saldo del conto corrente n. 772 alla data di chiusura del rapporto, dichiarando che la Società opponente è creditrice verso la convenuta della complessiva somma CP_3
risultante da tali operazioni di ricalcolo, compensando tale complessiva somma con quanto risultasse dovuto alla all'esito di tali accertamenti. CP_3
Ai sensi dell'art. 9 Legge 488/99 si attesta che il valore della controversia è di € 172.045,94.
2 Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nell'interesse dell'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
In via preliminare:
1. rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. in quanto carente dei gravi motivi, e comunque infondata.
Nel merito:
2. in via principale: confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 625/2019 e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande, compresa quella restitutoria, poiché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
3. nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare come in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione e nella superiore espositiva, il sia creditore nei Controparte_1
confronti della della somma portata dal decreto ingiuntivo, o della minore somma che risultasse Parte_1
dovuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante signor Parte_1
(nato a [...], il [...], C.F. , ivi residente a[...] CodiceFiscale_4
Rosselli n. 2), iscritta nel registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale e partita IVA n. con sede P.IVA_1
in Torralba (SS), CAP 07012, alla Zona Industriale – Località “Cabu Abbas”, in qualità di garante della società
- già -, nei limiti Controparte_4 Controparte_5
della garanzia prestata, in virtù del contratto di fideiussione specifica dedotto in monitorio e di cui alla superiore espositiva, in via solidale con la società debitrice e ciascuno per l'intero, al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 172.045,94, o nella diversa misura accertanda, quale saldo passivo di Controparte_1
chiusura alla data valuta del 13.07.2012 del c/c n. 772, oltre interessi successivi maturati e maturandi sino al saldo al tasso convenzionale del 8,911%, e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ex lege
108/96.
In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 15.11.2017 nella cancelleria di questo Tribunale, il Controparte_6
chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, di e
[...] CP_5
3 quali garanti, ed infine della società nella medesima qualità da ultimo Controparte_4 Parte_1
menzionata.
Il ricorrente, nel ricorso monitorio, deduceva che:
a) il è creditore nei confronti della società Controparte_1 Controparte_4
- già -, in persona del legale rappresentante signor
[...] Controparte_5 CP_4
delle seguenti somme:
[...]
- euro 321.233,75, quale saldo passivo di chiusura alla data valuta del 13.07.2012 del conto corrente n. 223/764/4, acceso presso la filiale di Quartucciu del con contratto in data 18.06.2003, modificato Controparte_1
in data 17.02.2010;
- euro 172.045,94, quale saldo passivo di chiusura alla data valuta del 13.07.2012 del conto corrente n. 223/772/5, acceso presso la dipendenza di Quartucciu del con contratto in data 8.07.2003, oltre Controparte_1
interessi successivi maturati e maturandi sino al saldo al tasso convenzionale del 8,911%, e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ex lege 108/96.
b) l'azienda di credito è creditrice, altresì, nei confronti del signor e della signora Controparte_4 CP_5
delle somme predette (totale pari ad euro 493.279,69, oltre interessi), per essersi gli stessi costituiti garanti
[...]
della società ora Controparte_5 Controparte_4
con contratto di fideiussione omnibus in data 31.08.2010, sino a concorrenza dell'importo di euro 705.000,00;
c) l'azienda di credito è creditrice anche nei confronti della società della somma pari ad euro Parte_1
172.045,94, oltre interessi, per essersi la stessa costituita garante della società debitrice con contratto di fideiussione specifica in data 30.08.2010 sino a concorrenza dell'importo di euro 225.000,00, in relazione all'apertura di credito in c/c a valere sul rapporto contrassegnato con il numero 772;
1.2. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 625/19 (R.G. 10715/17) il Tribunale di Cagliari, su istanza del ingiungeva al , quale debitrice Controparte_1 Controparte_4
principale, nonché alla ad e a quali fideiussori, di pagare Parte_1 CP_5 Controparte_4
immediatamente alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, in solido tra loro (i garanti nei limiti delle fideiussioni prestate) la somma di € 493.279,69, con la precisazione che doveva ritenersi obbligata Parte_1 limitatamente al credito di € 172.045,94, derivante dal saldo passivo del c/c n.772 da essa garantito.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo venivano regolarmente notificati a in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, e CP_5 Controparte_4
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 625 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
9.04.2019 (n. 10715/2017 R.G.), la società nella sua qualità di garante della società il Mulino Parte_1
4 Sardo di LI AU e C. S.n.c., ha convenuto in giudizio il nanti il Tribunale di Controparte_1
Cagliari per l'udienza del 21.10.2019 (udienza effettiva il 22.10.2019).
Per quanto concerne i motivi di opposizione, la società in questione ha dedotto che:
A) l'atto di fideiussione omnibus, stipulato in data 30.08.2010 sino a concorrenza dell'importo di euro 225.000,00 in relazione all'apertura di credito in c/c a valere sul rapporto contrassegnato con il n. 772, è da ritenersi nullo per la presenza delle clausole contrattuali reperite dal modello standard di fideiussione elaborato nell'ottobre del 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dichiarate dalla Banca d'Italia in violazione della normativa antitrust, ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a, della L. 287/1990. Nello specifico, sono presenti nel contratto: la clausola c.d. di reviviscenza della garanzia fideiussoria anche a seguito dell'estinzione del debito principale (art. 2 della fideiussione); la deroga all'art. 1957 cod. civ. (art. 6 della fideiussione); la sopravvivenza della garanzia fideiussoria alla dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 8). A tal proposito, l'opponente ha prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, contenente la prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza (doc. 1 opponente);
B) la deroga all'art. 1957 cod. civ., contenuta all'art. 6 dell'atto di fideiussione, è da intendersi invalida per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, atteso che la Banca non ha promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro entro sei mesi dalla scadenza Controparte_4 dell'obbligazione principale, con la conseguenza che è intervenuta la decadenza dettata dall'art. 1957 c.c.;
C) la fideiussione è estinta anche in ragione dell'art. 1956 c.c., in quanto, sebbene alla data di sottoscrizione delle fideiussioni (30 e 31 agosto 2010) il saldo del conto corrente garantito fosse in attivo, a partire dal 31 agosto 2010 si erano evidenziate innumerevoli operazioni che avevano sortito l'effetto di indebitare enormemente la correntista in brevissimo periodo. Le stesse operazioni avevano trovato ragione nelle ordinarie esigenze aziendali della società concretando tuttavia un drenaggio di liquidità in Controparte_4
favore di terzi, in spregio di espressi dinieghi da parte della che creava e implementava un saldo Parte_1 passivo del rapporto (€ 130.000,00 al 30 settembre del medesimo anno). La liquidità ricreata contabilmente sul conto corrente 772 veniva dirottata verso altri conti bancari intrattenuti dalla garantita o dai propri soci col
[...]
; a ciò si aggiungevano anche prelievi in contanti allo sportello. Inoltre, ad agosto 2010 la era CP_1 CP_3
venuta a conoscenza del fatto che socio della , nonché la società Controparte_4 CP_4
medesima, risultavano protestati. Ciò nondimeno, l'istituto di credito aveva concesso un ulteriore e rilevantissimo finanziamento a detta società, con evidente aggravio della posizione della opponente;
D) la controparte ha sempre applicato al rapporto n. 772 tassi di interesse passivi superiori al saggio legale, addossando alla correntista commissioni di massimo scoperto (o altrimenti denominate) in difetto di valida convenzione e, comunque, senza che constino il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la relativa periodicità. In mancanza di convenzione scritta, l'istituto ha addebitato oneri, spese, remunerazioni e competenze e ha annotato la valuta delle operazioni a credito della correntista a distanza di tempo apprezzabile dalla data
5 contabile dell'operazione, mentre ha iscritto la valuta delle operazioni a debito della correntista retrodatandola rispetto alla data contabile dell'operazione in conto corrente, per cui il saldo dello stesso va rideterminato espungendo spese, commissioni, oneri e remunerazioni nonché rettificando la valuta annotandola alla data contabile di ciascuna operazione, con applicazione del saggio d'interesse legale (qualora la non dia prova CP_3
di aver convenuto un diverso tasso ultra-legale) ovvero al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Da ultimo, il saldo portato dal decreto ingiuntivo opposto dovrebbe essere epurato della somma di € 15.367,33, afferente all'illegittimo addebito di interessi ultra-legali, anatocistici, usurari, commissioni, nonché alla scorretta appostazione delle valute.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 01.10.2019, il , nel chiedere Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Nel dettaglio, ha dedotto quanto segue:
A) con riguardo all'eccezione di nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, la parte opposta ha contestato l'applicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 in quanto concernente unicamente le fideiussioni omnibus, stipulate nel periodo 2002 – 2005 e relative a rapporti negoziali di natura differente rispetto a quello azionato. In altri termini, il contratto oggetto della pretesa creditoria afferisce alla diversa tipologia negoziale del contratto autonomo di garanzia o, secondo altra tesi, della fideiussione specifica, peraltro stipulata in data ampiamente successiva all'adozione del provvedimento della Banca d'Italia ex adverso prodotto.
In entrambi i casi l'atto amministrativo in questione non potrebbe comunque comportare la nullità del contratto di garanzia, nemmeno in via parziale (sul punto viene citato l'orientamento prevalente della Suprema Corte, che esclude l'applicazione della sanzione di nullità alle fideiussioni specifiche);
B) la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 5, ultimo periodo non comporta alcuna invalidità perché la disposizione in questione può essere disapplicata in virtù di un diverso accordo delle parti e tale volontà si evince dal contenuto complessivo del negozio;
C) in relazione alla liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, la norma in esame si riferisce alle sole fideiussioni per “obbligazioni future” (art. 1938 c.c.), ovvero alle fideiussioni omnibus, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;
D) nel merito, le condizioni applicate dalla banca (in specie a titolo di interessi ultra-legali, capitalizzazione trimestrale, spese e valute) risultano tutte espressamente e validamente pattuite - come si evince dalla documentazione contrattuale in atti (doc. b.7 e b.14) -, legittimamente mutate nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 118 TUB ed applicate in conformità, come riscontrabile dalla serie completa degli estratti conto versati in causa fin dalla fase monitoria (doc. b.8 comp. cost.; doc. 8 fasc. monitorio). Altrettanto può sostenersi per quanto riguarda l'ingiunzione nei confronti della nella sua qualità di garante della società Parte_1 correntista, fino alla concorrenza di € 225.000,00, come da contratto di garanzia specifica stipulato in data
6 30.08.2010 (doc. b.13 comp. cost.). A tal proposito, aggiunge l'istituto di credito di aver prudenzialmente provveduto, già in sede monitoria, ad espungere dal saldo finale del c/c le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e a titolo di capitalizzazione di interessi (doc. b.10 comp. cost.).
Da ultimo, in relazione alla domanda di ripetizione d'indebito e di compensazione con le somme ancora dovute, rileva il difetto di legittimazione attiva della nella sua qualità di garante, trattandosi di importi che, Parte_1
al più, sarebbero dovuti in favore del debitore principale.
****
2.3. Con ordinanza del 16.03.2020 il Giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
625/2019, disponendo l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 ed ha rinviato la causa all'udienza del 16 gennaio 2021 per la verifica della condizione di procedibilità.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16.11.2020, la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, instaurata in data 26.10.2020 nanti l'Organismo di Mediazione della Camera Co Commercio di Cagliari.
Con udienza del 12.01.2021 il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 10.05.2022 tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n. 77 del 17 luglio
2020, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie avanzate nell'interesse di parte opponente ed ha rinviato all'udienza del 4 aprile 2023, per lo smistamento della causa ad un'udienza di precisazione delle conclusioni.
A séguito di alcuni rinvii, all'udienza del 09.12.2024 il giudice ha trattenuto la causa a decisione ed ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che l'opposizione risulta infondata e dev'essere rigettata per le ragioni che seguono.
3.1. Sulla natura del contratto di garanzia
In via preliminare è opportuno statuire circa la natura del contratto di garanzia stipulato in 30.08.2010, in ragione della centralità della questione ai fini della decisione sulle domande formulate dall'opponente.
Orbene, la società sin dall'atto introduttivo, ha rubricato il suddetto contratto come “fideiussione Parte_1 omnibus”, mentre il ha optato per la natura di contratto di garanzia autonoma o, in via Controparte_1
subordinata, per la natura della fideiussione specifica.
Sul punto, occorre premettere che la fideiussione cd. “omnibus” è una garanzia personale che impone al garante il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione. Essa, quindi, si differenzia rispetto alla fideiussione ordinaria
(specifica) per il fatto che la garanzia non è limitata a una sola operazione (ad es. un singolo finanziamento od una specifica apertura di credito), bensì garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con
7 la banca, per qualsiasi operazione bancaria. La fideiussione omnibus è caratterizzata da un grado di aleatorietà tale da essere considerata sulla falsariga della fideiussione per obbligazioni future, di cui agli artt. 1938 e 1956
c.c. e non figura espressamente tra le garanzie personali tipiche dell'ordinamento.
Viceversa, il contratto autonomo di garanzia, diretta espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e possiede quale caratteristica principale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Inoltre, ulteriore differenza con la fideiussione consiste nel fatto che l'obbligazione accessoria può anche assumere natura diversa dall'obbligazione principale. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, contrariamente a quanto accade mediante la stipula della fideiussione, con cui viene tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
I due istituti sopra illustrati, data la profonda differenza in termini di ratio e di causa concreta del rapporto, sono sottoposti ad un regime giuridico assai differente.
Sui criteri distintivi tra le due tipologie contrattuali si è acceso un vivace dibattito giurisprudenziale, nell'ambito del quale un primo punto di svolta è stato fissato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010), con cui sono stati individuati i primi elementi decisivi per il riconoscimento del contratto autonomo di garanzia.
Infatti, in base a tale approdo, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, salvo allorquando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Dunque, la presenza di detta clausola od altra equivalente costituisce un forte indice che qualifica il contratto come di garanzia autonoma.
L'orientamento in questione si è consolidato nelle pronunce di merito e legittimità successive, superando la tesi della sufficienza della sola clausola “a prima richiesta”, non essendo tale clausola di pagamento incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e spettando al giudice di merito l'onere di accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022). Di recente, talune pronunce della hanno precisato, in maniera del tutto convincente, che la clausola “a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", “potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio,
8 limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”(cfr. Cassazione civile sez. I - 04/12/2024, n.
31105).
Sulla base di tale assunto, pertanto, è necessario operare un distinguo tra il caso in cui è presente la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” e quello in cui è ravvisabile unicamente la dicitura “a prima richiesta”, in ragione del fatto che solo nel primo caso si può presupporre con ragionevole certezza di essere in presenza di un contratto autonomo di garanzia (salvo che non emerga chiaramente una volontà contrattuale in senso opposto).
Viceversa, nel secondo caso – come quello che ci occupa −, per una qualificazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia è necessaria un'interpretazione della pattuizione avvalendosi di ogni criterio ermeneutico a disposizione, al fine di rintracciare la concreta volontà delle parti, ben potendo l'espressione “a prima richiesta”
o “a semplice richiesta” essere astrattamente intesa quale indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione.
In sostanza, la volontà delle parti dev'essere indagata al fine ricostruire il reale contenuto della pattuizione, giacché solo la ricognizione di quale sia stato l'intendimento da esse perseguito nel farne materia di regolamentazione negoziale rappresenta l'elemento decisivo per la corretta individuazione della natura giuridica del contratto.
Calando questo principi nel caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che il contratto in questione non contiene al suo interno le caratteristiche tipiche della fideiussione omnibus.
Ed infatti, come detto la in data 30.08.2010, ha prestato garanzia, fino alla concorrenza di euro Parte_1
225.000,00, per le obbligazioni assunte dalla società derivanti Controparte_5
specificamente dall'apertura di credito dell'importo di euro 150.000,00, deliberata in data 24.08.2010, a valere sul c/c n. 772, come indicato nel contratto di garanzia. Questo dato, oltre al nomen juris di “fideiussione specifica” inserito nel testo negoziale, collide inevitabilmente con la ricostruzione offerta da parte opponente. Più precisamente, all'art. 1, comma 2 vi è un espresso richiamo ad uno specifico rapporto di conto corrente ed alla sua evoluzione, con l'indubbio scopo di evidenziare il rapporto di accessorietà con il medesimo, in contrasto con la natura della fideiussione omnibus. Inoltre, ancora più pregnanti in tale senso appaiono l'art. 7, con cu è esplicitato che “il fideiussore/i fideiussori è tenuto/ sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta…”, e l'art. 9, secondo cui “il fideiussore/i fideiussori non può/ non possono opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la Banca esercita la propria facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Ulteriore aspetto da tenere in considerazione, inoltre, consiste nel fatto che e Controparte_4 CP_5
si sono costituiti garanti della società (ora
[...] Controparte_5 [...]
, con contratto di fideiussione omnibus in data 31.08.2010 sino a concorrenza Controparte_4 dell'importo di euro 705.000,00 a garanzia sia del contratto di c.c. n. 772, sia del contratto di c.c. n. 223/772/5.
9 Nel contratto da ultimo menzionato assume rilievo sia la terminologia utilizzata – fideiussione omnibus – sia la presenza della clausola omnibus, con la quale viene statuita la garanzia per tutte le obbligazioni verso la banca.
I due negozi esaminati, pur essendo stati stipulati a brevissima distanza, appaiono evidentemente assoggettati a due regimi contrattuali diversi per espressa volontà delle parti. In particolare, e , Controparte_4 CP_5
in qualità di soci ed amministratori della società, risultano gravati da una garanzia onnicomprensiva, espressa in modo espliciti nel contratto;
viceversa, nel caso della emerge la volontà di garantire un singolo Parte_1
rapporto (quello di c/c. n. 772), nei modi e nei termini della fideiussione ordinaria.
Allo stesso tempo, tuttavia, è necessario rilevare che non è fondata, sul punto, nemmeno la tesi offerta da parte opposta, che ha inteso rubricare il suddetto negozio come contratto autonomo di garanzia.
A ben vedere, sebbene il contratto in questione contenga pacificamente una clausola di pagamento della tipologia
“a prima richiesta”, non è possibile interpretare l'art. 9 come riportante una clausola della tipologia “senza eccezioni”, poiché la limitazione alla possibilità del fideiussore di opporre eccezioni è circoscritta, essendo espressamente legata al solo momento in cui la Banca avrebbe deciso di recedere dal rapporto principale.
Inoltre, il tenore complessivo del testo contrattuale, il nomen jurius attributo al negozio quale “fideiussione specifica”, risultano costituire la conferma dell'accessorietà del negozio di garanzia al singolo affare rappresentato dal contratto dall'apertura di credito dell'importo di euro 150.000,00 a valere sul solo c/c n. 772. In definitiva, non vi sono elementi sufficienti per poter giungere ad una totale assenza di accessorietà della garanzia nei confronti dell'obbligazione principale, in quanto permane in capo al fideiussore la possibilità di opporre all'istituto di credito eccezioni inerenti al rapporto principale, con la sola e specifica limitazione sopra illustrata e contenuta nell'art. 9.
In definitiva, rispetto a tale profilo deve concludersi che il contratto n. 3472993 del 30.08.2010 dev'esser qualificato quale fideiussione specifica.
3.2. La nullità della fideiussione per violazione dall'art. 2 della L. 287/1990
Assunta la natura del contratto n. 3472993 quale fideiussione specifica, occorre esaminare nel merito le domande e deduzioni dell'opponente.
Tale parte, in via principale, ha invocato la nullità integrale del contratto di fideiussione in ragione del fatto che il ha predisposto il negozio oggetto del giudizio in conformità del modello predisposto Controparte_1 dall'ABI, censurato dalla Banca d'Italia in quanto contenente clausole lesive della libera concorrenza, in contrasto con la disciplina antitrust. La Banca opposta, di contro, ha argomentato sull'inammissibilità della domanda in ragione della natura del contratto di garanzia, nonché sulla relativa infondatezza, poiché non pertinente con la fattispecie dedotta in giudizio, relativa ad un contratto stipulato a sensibile distanza temporale rispetto all'adozione del provvedimento della Banca d'Italia.
10 Orbene, occorre rilevare che il modello standard oggetto di disamina è stato predisposto in data 4 luglio 2003 dall'associazione Bancaria – il c.d. Schema ABI – con l'intento di mettere a disposizione degli istituti di credito tredici articoli disciplinanti i vari aspetti relativi al costituendo rapporto tra le parti contrattuali. In particolare, la
Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, ha statuito che “gli articoli 2,6,8 della schema contrattuale predisposto dalla ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nelle misura in cui vengono applicate, in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma
2 lett. a), della legge 287/90”. Successivamente, in merito alle conseguenze del contratto a valle del provvedimento della Banca d'Italia si è formato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito del quale è prevalsa la tesi della nullità parziale del contratto di fideiussione, nelle sole parti ricomprendenti gli artt.
2, 6, 8 dello schema ABI. Nello specifico, la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n.
41994, ha stabilito che, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali.
L'orientamento poi consolidatosi in giurisprudenza ha basato l'analisi del caso concreto attorno al principio espresso dall'art. 1419 c.c., in base al quale la regola è rappresentata dalla sopravvivenza dell'intero contratto se la clausola invalida è scindibile dal resto del negozio. Invece la relativa eccezione, ossia la nullità totale, si concretizza nel caso in cui la parte (ossia il garante) dimostri che quella clausola non gode di “un'esistenza autonoma” ma si trova in correlazione inscindibile con il resto (Cass. n. 2314/2016). In altre parole, occorre valutare se i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola colpita da nullità.
Inoltre, deve ritenersi escluso il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione dimostrare tale interdipendenza (v. Sez. 3, Ordinanza n.
6685 del 13/03/2024).
Ciò nondimeno, tali principi di diritto sono stati applicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n.
41994/2021) solo con riferimento alla fideiussione omnibus; per tale ragione, l'orientamento maggioritario affermatosi con le successive pronunce (ribadito anche con le sentenze recenti nn. 19401/2024 e n. 10689/2024) si è attestato nel senso di escludere una interpretazione estensiva della nullità parziale alle fideiussioni specifiche.
Pur in presenza di orientamenti contrastanti, si ritiene di accedere ad un diverso orientamento di recente sostenuto dalla Cassazione (v. III sezione civile sentenza n. 27243/2024), con cui si è avuto modo di rilevare come non vi siano indicazioni che impediscano di estendere i suddetti principi ai contratti di fideiussioni specifiche. Il punto
“dirimente” per la questione sollevata è che la sentenza della Sezioni Unite non distingue tra diversi tipi di fideiussione ma fa riferimento genericamente ai contratti “a valle”, cioè ai singoli contratti di fideiussione che contengono clausole che riproducono il contenuto di quelle dichiarate nulle per contrasto alla normativa anticoncorrenziale.
Una simile apertura appare maggiormente coerente e condivisibile, in ragione del fatto che l'unica differenza tra le fideiussioni omnibus e quelle specifiche consiste, come detto, nell'oggetto della garanzia. Tuttavia, lo schema
11 ABI applicato può assumere, in concreto, analoghe caratteristiche in entrambi i casi, con la conseguenza che far discendere, pertanto, l'illiceità (sia pur parziale) della pattuizione unicamente nel caso di fideiussione omnibus, consentirebbe alla banca di eludere il precetto antitrust, con la conseguente disparità di trattamento rispetto alla tutela dei garanti che hanno sottoscritto una fideiussione specifica.
Ne consegue che, laddove il garante dimostri che tali clausole sono state apposte in violazione della Legge n.
287/1990 (c.d. Legge Antitrust), le stesse devono considerarsi nulle, in quanto si tratta di negozi a valle di intese anticoncorrenziali. Pertanto, a giudizio di questo Giudice, non appare più ragionevole effettuare, sul punto, alcuna distinzione tra fideiussioni omnibus e specifiche.
Calando questi principi al caso di specie e volendo estendere i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2021 in tema di nullità delle clausole ABI, può ritenersi che la produzione in giudizio del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia e la correlativa presenza delle medesime clausole censurate all'interno del contratto di fideiussione in esame legittima la sanzione della nullità delle sole clausole rappresentanti gli artt. 2, 6, 8 (artt. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione), stante la natura privilegiata di siffatto atto amministrativo (che può assumere rilevo probatorio in giudizio quale presunzione iuris tantum allorquando sia riscontrabile nel negozio la medesima riproduzione delle clausole sanzionate) e l'assenza di specifiche allegazioni da parte dell'istituto di credito in merito alla concreta legittimità di tali pattuizioni (sulla banca, infatti, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle citate clausole non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza).
Ciò nondimeno, risulta dirimente il fatto che l'opponente si è limitato ad eccepire la nullità del contratto, senza tuttavia avanzare alcuna azione risarcitoria e senza allegare una specifica situazione pregiudiziale determinata da tali clausole contrattuale. Tale parte non ha rappresentato quel nesso funzionale tra atto a monte e contratto a valle. L'opponente non ha dimostrato, quindi, che non avrebbero concluso il contratto senza le clausole sancite dallo schema ABI. Pertanto, la società al fine di invocare la sussistenza di un concreto danno Parte_1
ingiusto, avrebbe dovuto provare che l'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione avrebbe impedito di concludere un contratto con altro concorrente e, conseguentemente, allegare la situazione pregiudizievole che sarebbe loro derivata dalle clausole contenute nel contratto sottoscritto.
Per tali ragioni, la nullità parziale del contratto (con riferimento alle clausole suindicate) non comporta in tal caso alcun vantaggio all'opponente – anche per le ragioni meglio esplicitate nei paragrafi che seguono −, in virtù del principio di conservazione del contratto (a cui consegue l'impossibilità di dichiarare la nullità del medesimo) e dell'assenza di prova circa la sussistenza di concreti pregiudizi economici in capo alla parte opponente.
3.3. La decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ.
L'opponente, in via subordinata, ha sostenuto che la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 6, ultimo periodo, sarebbe autonomamente lesiva della normativa anticoncorrenziale e,
12 quindi, la clausola sarebbe invalida, indipendentemente dalla nullità o meno del contratto. Da tale sanzione discenderebbe la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria, non avendo quest'ultima promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Secondo la ricostruzione di parte opponente, inoltre, la semplice azione stragiudiziale non sarebbe sufficiente per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.
Anche tale eccezione è infondata e destituita di fondamento.
Sul punto si rammenta che l'art. 1957, primo comma, c.c. prevede espressamente che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. ì
Nel caso di specie, all'interno del contratto di fideiussione oggetto dell'opposizione sono contenute due disposizioni che incidono sul dettato dell'art. 1957, ossia l'art. 6, che introduce una deroga espressa alla norma,
e l'art. 7, integrante la deroga parziale.
Partendo dal primo, emerge che l'art. 6, la c.d. “clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, afferma che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato”.
Tale clausola è fedelmente riproduttiva del contenuto dell'art. 6 dello schema ABI dichiarato contrario alla normativa Antitrust e che appare illegittimamente applicata dalla banca e, di conseguenza, affetta da nullità.
Nondimeno, rileva in concreto anche la presenza del suddetto art. 7, il quale rappresenta una ipotesi di deroga parziale al contenuto della norma civilistica. Tale pattuizione prevede la clausola c.d. a prima richiesta, in forza della quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni atro accessorio (...)”. Questa previsione contrattuale, a differenza degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, è stata ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, in ragione del fatto che essa “è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario , poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere
i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole”.
In riferimento alla clausola a prima richiesta la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ritiene valida tale pattuizione, poiché rappresenta da un lato uno dei criteri per individuare il contratto autonomo di garanzia e, dall'altro, una concreta manifestazione della volontà delle parti. In sostanza, la stessa è idonea a rappresentare, secondo la comune intenzione dei contraenti, una deroga parziale della disciplina dettata dall' art. 1957 c.c.
13 Ciò posto, è necessario verificare se, in forza di tale clausola, sia necessaria o meno, da parte del creditore,
l'esperimento una azione giudiziale entro il termine di sei mesi, come previsto dall'art. 1957 c.c.
A tal proposito, è opportuno richiamare una condivisibile pronuncia della Cassazione – sia pur relativa ad un contratto autonoma di garanzia, ma che appare applicabile anche al caso di specie, essendo in entrambe le ipotesi la presenza di una clausola a prima richiesta −, secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma”. Ed infatti, “se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 c.p.c., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale” (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346). Tale impostazione è stata di recente seguita anche da un'altra pronuncia della Suprema Corte, la quale ha confermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta" non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e la sua applicazione in contratto esonera il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., n. 34678/2024).
Siffatta interpretazione si ritiene convincente in ragione del fatto che, se si ritenesse necessario che il termine semestrale (come detto, in tal caso non derogabile) sia osservato unicamente mediante la proposizione di una domanda giudiziale, vi sarebbe una insanabile contraddizione tra le due citate clausole, non potendosi considerare
“a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (che presuppone una vera e propria “istanza”).
In ultima istanza, si ritiene che in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima la deroga parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346).
Sulla base di tali principi, si ritiene sufficiente la missiva (azione stragiudiziale) inviata in data 15/03/2012 (doc.
15 fasc. mon) sia alla debitrice principale sia ai garanti, con la quale la banca ha comunicato la revoca dagli affidamenti concessi e diffidato al pagamento delle ragioni di credito scaturenti dal rapporto di c/c n. 722.
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3.4. L'estinzione della fideiussione ex art. 1956 cod. civ.
Parte opponente ha dedotto altresì l'estinzione della fideiussione anche in ragione dell'art. 1956 c.c., in quanto alla data di sottoscrizione della fideiussione (30.08.2010) il saldo del conto corrente garantito era in attivo ma a partire dal giorno successivo sarebbero intervenute innumerevoli operazioni aventi l'effetto di indebitare enormemente la correntista in brevissimo periodo. Dette operazioni sarebbero avvenute nonostante l'asserito
“espresso diniego” da parte della Parte_1
Tale eccezione è infondata.
L'art. 1956 c.c. si applica nella situazione fattuale in cui le condizioni patrimoniali del debitore siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. In tale contesto diventa più difficoltosa la surrogazione o il regresso del fideiussore e sarebbe contrario a buona fede consentire al creditore di continuare a fare credito facendosi forza della garanzia, allorquando sia evidente che il debitore principale non è più in grado di adempiere.
Il garante che intende avvalersi della liberazione offerta dall'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 8883/2020; Cass.
n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).
Calando questi principi al caso in esame, si ritiene che il ricorrente non abbia soddisfatto i requisiti suddetti, giacché tutte le operazioni contabili indicate nell'atto introduttivo di parte opponente ed annotate negli estratti conto risultano legittime e non suscettibili di puntuali e singole autorizzazioni da parte del garante. Si condivide l'affermazione di parte opposta secondo la quale la banca, una volta concessa l'apertura di credito, non possa sindacare l'utilizzo che il cliente faccia delle somme messe a disposizione dall'azienda di credito, soprattutto se ciò avvenga nei limiti del fido concesso e garantito dal fideiussore, come nel caso di specie. Inoltre, l'esposizione debitoria della società garantita è derivata dall'utilizzo dell'apertura di credito fino a euro 150.000,00 che la aveva specificamente garantito e ab origine autorizzato al momento della stipula della fideiussione, Parte_1
ciò che esimeva la banca da qualsivoglia ulteriore comunicazione, non essendo sopravvenute situazioni di novità in relazione alla condizione del debitore principale che potessero aggravare la posizione del garante.
Oltre a ciò, si aggiunge che la liberazione di cui all'art. 1956 c.c., come esplicitamente previsto dalla norma, opera in relazione alle fideiussioni per “obbligazioni future” (art. 1938 c.c.), ovvero alle fideiussioni omnibus, ipotesi non ricorrente nella fattispecie che ci occupa.
In definitiva, l'art. 1956 c.c. non è conferente rispetto al contratto di fideiussione specifica dedotto e, in ogni caso,
è indimostrato che si siano concretizzati i requisiti ordinati dal medesimo articolo.
15
3.5. Gli ulteriori motivi di opposizione
L'opponente ha asserito che la abbia applicato al rapporto n. 772 tassi di interesse passivi superiori al CP_3
saggio legale, addossando alla correntista commissioni di massimo scoperto (o altrimenti denominate) in difetto di valida convenzione e, comunque, senza che constino il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità. In mancanza di convenzione scritta avrebbe addebitato oneri, spese, remunerazioni e competenze ed annotato la valuta delle operazioni a credito della correntista a distanza di giorni dalla data contabile dell'operazione, operando retrodatazioni rispetto alla data contabile dell'operazione in conto corrente. In virtù di dette violazioni ha richiesto che il saldo dello stesso venga rideterminato espungendo spese, commissioni, oneri e remunerazioni nonché rettificando la valuta annotandola alla data contabile di ciascuna operazione, con applicazione del saggio d'interesse legale (qualora la non dia prova di aver convenuto un diverso tasso CP_3
ultra-legale) ovvero al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Le domande sul punto sono infondate, in quanto sfornite di opportuna copertura probatoria e poiché sconfessate per tabulas dalla documentazione depositata dall'opposta.
In primo luogo, si sottolinea come le condizioni applicate dalla banca (in specie a titolo di interessi ultra-legali, capitalizzazione trimestrale, spese e valute) risultano tutte espressamente e validamente pattuite dalla correntista
(la quale, peraltro, non ha sollevato alcuna contestazione in merito a tale rapporto negoziale), circostanza che emerge dalla documentazione contrattuale in atti (doc. 7 e 14 fasc. monitorio). Inoltre, rileva che le condizioni sono state legittimamente variate nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 118 TUB (doc. c) e d) di parte opposta ed allegati alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.) e applicate in conformità, come riscontrabile dalla serie completa degli estratti conto versati in causa sin dalla fase monitoria.
In secondo luogo, in relazione alla commissione di massimo scoperto si evidenzia come sia insussistente l'interesse ad agire, in ragione del fatto l'opposta, già in sede monitoria, aveva già epurato il saldo di chiusura dalle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, per l'ammontare di euro 203,89, oltre agli interessi calcolati e capitalizzati sulle medesime, per l'ammontare di euro 147,56, tra l'altro in misura sostanzialmente coincidente con quella calcolata dal perito della (euro 204,23). Parte_1
In merito alla capitalizzazione degli interessi emerge che essa sia stata contemplata nel contratto di accensione del c/c n. 223/772/5, in specie all'art. 7, con pattuizione conforme ai criteri stabiliti dal legislatore (art. 120 TUB)
e dalla Delibera CICR del 9.02.2000, oltre che esser stata specificamente approvata dal correntista.
In riferimento, poi, all'applicazione di interessi usurari, occorre dare atto dell'erroneità della metodologia di calcolo applicata dal perito di parte opponente per la determinazione dei TEG, la quale risulta essere difforme da quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia. Nello specifico, il perito calcola il TEG afferente al rapporto di conto corrente dedotto in causa, ricomprendendo nel medesimo la commissione di massimo scoperto ed ipotizzando, poi, di raffrontare detto tasso con i TEGM riportati trimestralmente nei decreti ministeriali, per la
16 determinazione dei quali, viceversa, non viene in considerazione la c.m.s., la quale era invece oggetto di rilevazione separata, sino al gennaio 2010.
Sul punto, le S.U. Cassazione, Sentenza n. 16303/2018 hanno stabilito che per il periodo anteriore al 2010, la commissione di massimo scoperto, seppur da considerarsi ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, in quanto “corrispettivo della prestazione creditizia”, non debba esser ricompresa nella formula di determinazione del TEG, rilevando tuttavia, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, soltanto nella misura in cui eccede un'apposita soglia usuraria determinata per la sola c.m.s. (cosiddetta “c.m.s. soglia”), determinata sulla base dei criteri e dei parametri contenuti nelle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti. In definitiva, risultanze della perizia (in cui il TEG rilevato dal CTP per il IV trimestre 2004, era pari al 3.137,94%, per il III trimestre 2007, pari al 4.318,785%, per il I trimestre 2008, pari addirittura al 14.538,072%), risultano essere in alcun modo condivisibili, essendo formulate in base di un errato metodo di calcolo.
Per tali ragioni le istanze istruttorie formulate nell'interesse dell'opponente si sono rivelate del tutto esplorative, non potendo la CTU contabile sopperire alle carenze di allegazione gravanti sulla parte che avanza la censura sulle clausole del rapporto contrattuale.
Da ultimo, è parimenti infondata la richiesta dell'opponente di espungere dal saldo passivo del conto corrente la somma di € 38.500,00, trattandosi di domanda in alcun modo sviluppata, del tutto sprovvista di supporto probatorio e priva di riscontro.
Alla luce di quanto sopra, anche le domande relative al merito del rapporto di c.c. n. 772 devono essere respinte.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 625/2019 emesso da questo Tribunale.
4. Le spese processuali devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente (non essendo i presupposti che giustifichino la compensazione delle spese, neppure in via parziale) e liquidate come in dispositivo in favore della parte opposta in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino euro 260.0000,00 (stante l'importo del decreto ingiuntivo, pari ad euro 172.045,94), con il riconoscimento di un valore lievemente superiore ai minimi edittali per le fasi del giudizio di studio e introduttiva – stante il livello di non ridotta complessità della vicenda e l'attività in concreto svolta dal difensore
– e dei valori minimi per l'istruttoria e decisionale, trattandosi di causa istruita esclusivamente a livello documentale, nel corso della quale le parti hanno ribadito le medesime argomentazioni svolte con gli atti introduttivi, senza tuttavia aggiungere allegazioni e documenti a sostegno delle rispettive tesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione avanzata dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 625/2019 emesso Parte_1
dal Tribunale di Cagliari.
17 Condanna l'opponente a rimborsare alla controparte le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi per l'importo complessivo di euro 7.850,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 28.03.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5208 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, promossa da:
(c.f. , in persona del l.r.p.t. , nato a [...] il [...], Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
c.f. ), con sede legale in Torralba, Zona Industriale località 'Cabu Abbas', rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Roberto Teseo ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, via Eleonora
Duse 5/G, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato;
Attore - opponente contro
(C.F. , con sede legale in Cagliari, al Viale Bonaria n. 33, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente in carica Avv. Prof. , nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Efisio Marini n. 4, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Loredana Boi (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti C.F._3
autenticata in data 13.07.2000 dal dott. notaio in Sassari, Rep. n. 32.957; Persona_1
Convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
“'Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, per i motivi dedotti in ordine al fondamento dell'opposizione e stante l'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione ad origine del decreto ingiuntivo in forma immediatamente
1 esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
nel merito, accertati e rilevati i fatti dedotti in premessa,
-revocare l'opposto decreto ingiuntivo e respingere le domande tutte formulate dal Controparte_1
verso la previa declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione del 30 e 31 agosto 2010 per Parte_1
violazione degli artt. 2 e 14 della L. 287/1990;
-dichiarare l'inefficacia degli stessi contratti di fideiussione per inosservanza delle disposizioni di cui all'art.
1957 c.c., con conseguente liberazione della Dalle obbligazioni assunte;
Parte_1
- dichiarare la liberazione della dalle obbligazioni di garanzia assunte con i suddetti contratti di Parte_1 fideiussione per inosservanza di norme e principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e comunque ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la Banca opposta fatto credito alla Società fideiuvata nonostante le con-dizioni patrimoniali della stessa erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, come in fatto verificatosi;
- in ogni caso, espungere dal saldo passivo del conto corrente n. 772 la somma di € 38.500,00 di cui il fideiussore ha espressamente denegato l'addebito sul conto garantito;
Parte_1
-in subordine, Voglia il Tribunale accertare e rilevare l'illegittimità delle condizioni applicate dalla banca convenuta al rapporto di conto corrente n. 772 relativamente alla determinazione e applicazione di interessi passivi a tassi ultra-legali, ivi compresi quelli moratori ed extra-fido, di commissioni di massimo scoperto o di messa a disposizione fondi, di date di decorrenza dei giorni di valuta, e per l'effetto rideterminare l'andamento del rapporto di conto corrente espungendo tutte le annotazioni passive eseguite per le suddette causali, disponendo l'applicazione in via sostitutiva di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente ex art. 1284, terzo comma c.c., senza capitalizzazione alcuna degli interessi debitori e applicando agli interessi creditori la capitalizzazione annuale sino alla presente domanda giudiziale, se disposta in contratto, nonché quella trimestrale a far data dalla presente domanda giudiziale ed in via concorrente, previa determinazione del Tasso
Effettivo Globale con le modalità indicate nell'elaborato peritale depositato col presente atto e suo raffronto col tasso di soglia tempo per tempo vigente, accertare e rilevare che la convenuta è incorsa nel reato di usura CP_3 oggettiva e soggettiva di cui all'art. 644 c.p. avendo applicato al rapporto oggetto di causa tassi d'interesse usurari, e per l'effetto, escludere ai sensi dell'art. 1815 c.c. qualsiasi remunerazione del capitale in tutti i trimestri in cui è rilevata la sussistenza di tassi usurari.
Conseguentemente, Voglia il Tribunale rideterminare il saldo del conto corrente n. 772 alla data di chiusura del rapporto, dichiarando che la Società opponente è creditrice verso la convenuta della complessiva somma CP_3
risultante da tali operazioni di ricalcolo, compensando tale complessiva somma con quanto risultasse dovuto alla all'esito di tali accertamenti. CP_3
Ai sensi dell'art. 9 Legge 488/99 si attesta che il valore della controversia è di € 172.045,94.
2 Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nell'interesse dell'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria:
In via preliminare:
1. rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. in quanto carente dei gravi motivi, e comunque infondata.
Nel merito:
2. in via principale: confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 625/2019 e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande, compresa quella restitutoria, poiché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA:
3. nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare come in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione e nella superiore espositiva, il sia creditore nei Controparte_1
confronti della della somma portata dal decreto ingiuntivo, o della minore somma che risultasse Parte_1
dovuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante signor Parte_1
(nato a [...], il [...], C.F. , ivi residente a[...] CodiceFiscale_4
Rosselli n. 2), iscritta nel registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale e partita IVA n. con sede P.IVA_1
in Torralba (SS), CAP 07012, alla Zona Industriale – Località “Cabu Abbas”, in qualità di garante della società
- già -, nei limiti Controparte_4 Controparte_5
della garanzia prestata, in virtù del contratto di fideiussione specifica dedotto in monitorio e di cui alla superiore espositiva, in via solidale con la società debitrice e ciascuno per l'intero, al pagamento in favore del
[...]
della somma di euro 172.045,94, o nella diversa misura accertanda, quale saldo passivo di Controparte_1
chiusura alla data valuta del 13.07.2012 del c/c n. 772, oltre interessi successivi maturati e maturandi sino al saldo al tasso convenzionale del 8,911%, e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ex lege
108/96.
In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 15.11.2017 nella cancelleria di questo Tribunale, il Controparte_6
chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, di e
[...] CP_5
3 quali garanti, ed infine della società nella medesima qualità da ultimo Controparte_4 Parte_1
menzionata.
Il ricorrente, nel ricorso monitorio, deduceva che:
a) il è creditore nei confronti della società Controparte_1 Controparte_4
- già -, in persona del legale rappresentante signor
[...] Controparte_5 CP_4
delle seguenti somme:
[...]
- euro 321.233,75, quale saldo passivo di chiusura alla data valuta del 13.07.2012 del conto corrente n. 223/764/4, acceso presso la filiale di Quartucciu del con contratto in data 18.06.2003, modificato Controparte_1
in data 17.02.2010;
- euro 172.045,94, quale saldo passivo di chiusura alla data valuta del 13.07.2012 del conto corrente n. 223/772/5, acceso presso la dipendenza di Quartucciu del con contratto in data 8.07.2003, oltre Controparte_1
interessi successivi maturati e maturandi sino al saldo al tasso convenzionale del 8,911%, e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ex lege 108/96.
b) l'azienda di credito è creditrice, altresì, nei confronti del signor e della signora Controparte_4 CP_5
delle somme predette (totale pari ad euro 493.279,69, oltre interessi), per essersi gli stessi costituiti garanti
[...]
della società ora Controparte_5 Controparte_4
con contratto di fideiussione omnibus in data 31.08.2010, sino a concorrenza dell'importo di euro 705.000,00;
c) l'azienda di credito è creditrice anche nei confronti della società della somma pari ad euro Parte_1
172.045,94, oltre interessi, per essersi la stessa costituita garante della società debitrice con contratto di fideiussione specifica in data 30.08.2010 sino a concorrenza dell'importo di euro 225.000,00, in relazione all'apertura di credito in c/c a valere sul rapporto contrassegnato con il numero 772;
1.2. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 625/19 (R.G. 10715/17) il Tribunale di Cagliari, su istanza del ingiungeva al , quale debitrice Controparte_1 Controparte_4
principale, nonché alla ad e a quali fideiussori, di pagare Parte_1 CP_5 Controparte_4
immediatamente alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, in solido tra loro (i garanti nei limiti delle fideiussioni prestate) la somma di € 493.279,69, con la precisazione che doveva ritenersi obbligata Parte_1 limitatamente al credito di € 172.045,94, derivante dal saldo passivo del c/c n.772 da essa garantito.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo venivano regolarmente notificati a in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, e CP_5 Controparte_4
2. Il giudizio d'opposizione
2.1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 625 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
9.04.2019 (n. 10715/2017 R.G.), la società nella sua qualità di garante della società il Mulino Parte_1
4 Sardo di LI AU e C. S.n.c., ha convenuto in giudizio il nanti il Tribunale di Controparte_1
Cagliari per l'udienza del 21.10.2019 (udienza effettiva il 22.10.2019).
Per quanto concerne i motivi di opposizione, la società in questione ha dedotto che:
A) l'atto di fideiussione omnibus, stipulato in data 30.08.2010 sino a concorrenza dell'importo di euro 225.000,00 in relazione all'apertura di credito in c/c a valere sul rapporto contrassegnato con il n. 772, è da ritenersi nullo per la presenza delle clausole contrattuali reperite dal modello standard di fideiussione elaborato nell'ottobre del 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dichiarate dalla Banca d'Italia in violazione della normativa antitrust, ed in particolare dell'art. 2, comma 2, lett. a, della L. 287/1990. Nello specifico, sono presenti nel contratto: la clausola c.d. di reviviscenza della garanzia fideiussoria anche a seguito dell'estinzione del debito principale (art. 2 della fideiussione); la deroga all'art. 1957 cod. civ. (art. 6 della fideiussione); la sopravvivenza della garanzia fideiussoria alla dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 8). A tal proposito, l'opponente ha prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, contenente la prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza (doc. 1 opponente);
B) la deroga all'art. 1957 cod. civ., contenuta all'art. 6 dell'atto di fideiussione, è da intendersi invalida per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, atteso che la Banca non ha promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro entro sei mesi dalla scadenza Controparte_4 dell'obbligazione principale, con la conseguenza che è intervenuta la decadenza dettata dall'art. 1957 c.c.;
C) la fideiussione è estinta anche in ragione dell'art. 1956 c.c., in quanto, sebbene alla data di sottoscrizione delle fideiussioni (30 e 31 agosto 2010) il saldo del conto corrente garantito fosse in attivo, a partire dal 31 agosto 2010 si erano evidenziate innumerevoli operazioni che avevano sortito l'effetto di indebitare enormemente la correntista in brevissimo periodo. Le stesse operazioni avevano trovato ragione nelle ordinarie esigenze aziendali della società concretando tuttavia un drenaggio di liquidità in Controparte_4
favore di terzi, in spregio di espressi dinieghi da parte della che creava e implementava un saldo Parte_1 passivo del rapporto (€ 130.000,00 al 30 settembre del medesimo anno). La liquidità ricreata contabilmente sul conto corrente 772 veniva dirottata verso altri conti bancari intrattenuti dalla garantita o dai propri soci col
[...]
; a ciò si aggiungevano anche prelievi in contanti allo sportello. Inoltre, ad agosto 2010 la era CP_1 CP_3
venuta a conoscenza del fatto che socio della , nonché la società Controparte_4 CP_4
medesima, risultavano protestati. Ciò nondimeno, l'istituto di credito aveva concesso un ulteriore e rilevantissimo finanziamento a detta società, con evidente aggravio della posizione della opponente;
D) la controparte ha sempre applicato al rapporto n. 772 tassi di interesse passivi superiori al saggio legale, addossando alla correntista commissioni di massimo scoperto (o altrimenti denominate) in difetto di valida convenzione e, comunque, senza che constino il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la relativa periodicità. In mancanza di convenzione scritta, l'istituto ha addebitato oneri, spese, remunerazioni e competenze e ha annotato la valuta delle operazioni a credito della correntista a distanza di tempo apprezzabile dalla data
5 contabile dell'operazione, mentre ha iscritto la valuta delle operazioni a debito della correntista retrodatandola rispetto alla data contabile dell'operazione in conto corrente, per cui il saldo dello stesso va rideterminato espungendo spese, commissioni, oneri e remunerazioni nonché rettificando la valuta annotandola alla data contabile di ciascuna operazione, con applicazione del saggio d'interesse legale (qualora la non dia prova CP_3
di aver convenuto un diverso tasso ultra-legale) ovvero al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Da ultimo, il saldo portato dal decreto ingiuntivo opposto dovrebbe essere epurato della somma di € 15.367,33, afferente all'illegittimo addebito di interessi ultra-legali, anatocistici, usurari, commissioni, nonché alla scorretta appostazione delle valute.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 01.10.2019, il , nel chiedere Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ha contestato in fatto e diritto la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
Nel dettaglio, ha dedotto quanto segue:
A) con riguardo all'eccezione di nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust, la parte opposta ha contestato l'applicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 in quanto concernente unicamente le fideiussioni omnibus, stipulate nel periodo 2002 – 2005 e relative a rapporti negoziali di natura differente rispetto a quello azionato. In altri termini, il contratto oggetto della pretesa creditoria afferisce alla diversa tipologia negoziale del contratto autonomo di garanzia o, secondo altra tesi, della fideiussione specifica, peraltro stipulata in data ampiamente successiva all'adozione del provvedimento della Banca d'Italia ex adverso prodotto.
In entrambi i casi l'atto amministrativo in questione non potrebbe comunque comportare la nullità del contratto di garanzia, nemmeno in via parziale (sul punto viene citato l'orientamento prevalente della Suprema Corte, che esclude l'applicazione della sanzione di nullità alle fideiussioni specifiche);
B) la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 5, ultimo periodo non comporta alcuna invalidità perché la disposizione in questione può essere disapplicata in virtù di un diverso accordo delle parti e tale volontà si evince dal contenuto complessivo del negozio;
C) in relazione alla liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, la norma in esame si riferisce alle sole fideiussioni per “obbligazioni future” (art. 1938 c.c.), ovvero alle fideiussioni omnibus, ipotesi non ricorrente nella fattispecie in esame;
D) nel merito, le condizioni applicate dalla banca (in specie a titolo di interessi ultra-legali, capitalizzazione trimestrale, spese e valute) risultano tutte espressamente e validamente pattuite - come si evince dalla documentazione contrattuale in atti (doc. b.7 e b.14) -, legittimamente mutate nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 118 TUB ed applicate in conformità, come riscontrabile dalla serie completa degli estratti conto versati in causa fin dalla fase monitoria (doc. b.8 comp. cost.; doc. 8 fasc. monitorio). Altrettanto può sostenersi per quanto riguarda l'ingiunzione nei confronti della nella sua qualità di garante della società Parte_1 correntista, fino alla concorrenza di € 225.000,00, come da contratto di garanzia specifica stipulato in data
6 30.08.2010 (doc. b.13 comp. cost.). A tal proposito, aggiunge l'istituto di credito di aver prudenzialmente provveduto, già in sede monitoria, ad espungere dal saldo finale del c/c le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e a titolo di capitalizzazione di interessi (doc. b.10 comp. cost.).
Da ultimo, in relazione alla domanda di ripetizione d'indebito e di compensazione con le somme ancora dovute, rileva il difetto di legittimazione attiva della nella sua qualità di garante, trattandosi di importi che, Parte_1
al più, sarebbero dovuti in favore del debitore principale.
****
2.3. Con ordinanza del 16.03.2020 il Giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
625/2019, disponendo l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 ed ha rinviato la causa all'udienza del 16 gennaio 2021 per la verifica della condizione di procedibilità.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16.11.2020, la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria, instaurata in data 26.10.2020 nanti l'Organismo di Mediazione della Camera Co Commercio di Cagliari.
Con udienza del 12.01.2021 il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza del 10.05.2022 tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n. 77 del 17 luglio
2020, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie avanzate nell'interesse di parte opponente ed ha rinviato all'udienza del 4 aprile 2023, per lo smistamento della causa ad un'udienza di precisazione delle conclusioni.
A séguito di alcuni rinvii, all'udienza del 09.12.2024 il giudice ha trattenuto la causa a decisione ed ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che l'opposizione risulta infondata e dev'essere rigettata per le ragioni che seguono.
3.1. Sulla natura del contratto di garanzia
In via preliminare è opportuno statuire circa la natura del contratto di garanzia stipulato in 30.08.2010, in ragione della centralità della questione ai fini della decisione sulle domande formulate dall'opponente.
Orbene, la società sin dall'atto introduttivo, ha rubricato il suddetto contratto come “fideiussione Parte_1 omnibus”, mentre il ha optato per la natura di contratto di garanzia autonoma o, in via Controparte_1
subordinata, per la natura della fideiussione specifica.
Sul punto, occorre premettere che la fideiussione cd. “omnibus” è una garanzia personale che impone al garante il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione. Essa, quindi, si differenzia rispetto alla fideiussione ordinaria
(specifica) per il fatto che la garanzia non è limitata a una sola operazione (ad es. un singolo finanziamento od una specifica apertura di credito), bensì garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con
7 la banca, per qualsiasi operazione bancaria. La fideiussione omnibus è caratterizzata da un grado di aleatorietà tale da essere considerata sulla falsariga della fideiussione per obbligazioni future, di cui agli artt. 1938 e 1956
c.c. e non figura espressamente tra le garanzie personali tipiche dell'ordinamento.
Viceversa, il contratto autonomo di garanzia, diretta espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e possiede quale caratteristica principale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Inoltre, ulteriore differenza con la fideiussione consiste nel fatto che l'obbligazione accessoria può anche assumere natura diversa dall'obbligazione principale. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, contrariamente a quanto accade mediante la stipula della fideiussione, con cui viene tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
I due istituti sopra illustrati, data la profonda differenza in termini di ratio e di causa concreta del rapporto, sono sottoposti ad un regime giuridico assai differente.
Sui criteri distintivi tra le due tipologie contrattuali si è acceso un vivace dibattito giurisprudenziale, nell'ambito del quale un primo punto di svolta è stato fissato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010), con cui sono stati individuati i primi elementi decisivi per il riconoscimento del contratto autonomo di garanzia.
Infatti, in base a tale approdo, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, salvo allorquando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Dunque, la presenza di detta clausola od altra equivalente costituisce un forte indice che qualifica il contratto come di garanzia autonoma.
L'orientamento in questione si è consolidato nelle pronunce di merito e legittimità successive, superando la tesi della sufficienza della sola clausola “a prima richiesta”, non essendo tale clausola di pagamento incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e spettando al giudice di merito l'onere di accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022). Di recente, talune pronunce della hanno precisato, in maniera del tutto convincente, che la clausola “a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", “potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio,
8 limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria”(cfr. Cassazione civile sez. I - 04/12/2024, n.
31105).
Sulla base di tale assunto, pertanto, è necessario operare un distinguo tra il caso in cui è presente la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” e quello in cui è ravvisabile unicamente la dicitura “a prima richiesta”, in ragione del fatto che solo nel primo caso si può presupporre con ragionevole certezza di essere in presenza di un contratto autonomo di garanzia (salvo che non emerga chiaramente una volontà contrattuale in senso opposto).
Viceversa, nel secondo caso – come quello che ci occupa −, per una qualificazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia è necessaria un'interpretazione della pattuizione avvalendosi di ogni criterio ermeneutico a disposizione, al fine di rintracciare la concreta volontà delle parti, ben potendo l'espressione “a prima richiesta”
o “a semplice richiesta” essere astrattamente intesa quale indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione.
In sostanza, la volontà delle parti dev'essere indagata al fine ricostruire il reale contenuto della pattuizione, giacché solo la ricognizione di quale sia stato l'intendimento da esse perseguito nel farne materia di regolamentazione negoziale rappresenta l'elemento decisivo per la corretta individuazione della natura giuridica del contratto.
Calando questo principi nel caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che il contratto in questione non contiene al suo interno le caratteristiche tipiche della fideiussione omnibus.
Ed infatti, come detto la in data 30.08.2010, ha prestato garanzia, fino alla concorrenza di euro Parte_1
225.000,00, per le obbligazioni assunte dalla società derivanti Controparte_5
specificamente dall'apertura di credito dell'importo di euro 150.000,00, deliberata in data 24.08.2010, a valere sul c/c n. 772, come indicato nel contratto di garanzia. Questo dato, oltre al nomen juris di “fideiussione specifica” inserito nel testo negoziale, collide inevitabilmente con la ricostruzione offerta da parte opponente. Più precisamente, all'art. 1, comma 2 vi è un espresso richiamo ad uno specifico rapporto di conto corrente ed alla sua evoluzione, con l'indubbio scopo di evidenziare il rapporto di accessorietà con il medesimo, in contrasto con la natura della fideiussione omnibus. Inoltre, ancora più pregnanti in tale senso appaiono l'art. 7, con cu è esplicitato che “il fideiussore/i fideiussori è tenuto/ sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta…”, e l'art. 9, secondo cui “il fideiussore/i fideiussori non può/ non possono opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la Banca esercita la propria facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Ulteriore aspetto da tenere in considerazione, inoltre, consiste nel fatto che e Controparte_4 CP_5
si sono costituiti garanti della società (ora
[...] Controparte_5 [...]
, con contratto di fideiussione omnibus in data 31.08.2010 sino a concorrenza Controparte_4 dell'importo di euro 705.000,00 a garanzia sia del contratto di c.c. n. 772, sia del contratto di c.c. n. 223/772/5.
9 Nel contratto da ultimo menzionato assume rilievo sia la terminologia utilizzata – fideiussione omnibus – sia la presenza della clausola omnibus, con la quale viene statuita la garanzia per tutte le obbligazioni verso la banca.
I due negozi esaminati, pur essendo stati stipulati a brevissima distanza, appaiono evidentemente assoggettati a due regimi contrattuali diversi per espressa volontà delle parti. In particolare, e , Controparte_4 CP_5
in qualità di soci ed amministratori della società, risultano gravati da una garanzia onnicomprensiva, espressa in modo espliciti nel contratto;
viceversa, nel caso della emerge la volontà di garantire un singolo Parte_1
rapporto (quello di c/c. n. 772), nei modi e nei termini della fideiussione ordinaria.
Allo stesso tempo, tuttavia, è necessario rilevare che non è fondata, sul punto, nemmeno la tesi offerta da parte opposta, che ha inteso rubricare il suddetto negozio come contratto autonomo di garanzia.
A ben vedere, sebbene il contratto in questione contenga pacificamente una clausola di pagamento della tipologia
“a prima richiesta”, non è possibile interpretare l'art. 9 come riportante una clausola della tipologia “senza eccezioni”, poiché la limitazione alla possibilità del fideiussore di opporre eccezioni è circoscritta, essendo espressamente legata al solo momento in cui la Banca avrebbe deciso di recedere dal rapporto principale.
Inoltre, il tenore complessivo del testo contrattuale, il nomen jurius attributo al negozio quale “fideiussione specifica”, risultano costituire la conferma dell'accessorietà del negozio di garanzia al singolo affare rappresentato dal contratto dall'apertura di credito dell'importo di euro 150.000,00 a valere sul solo c/c n. 772. In definitiva, non vi sono elementi sufficienti per poter giungere ad una totale assenza di accessorietà della garanzia nei confronti dell'obbligazione principale, in quanto permane in capo al fideiussore la possibilità di opporre all'istituto di credito eccezioni inerenti al rapporto principale, con la sola e specifica limitazione sopra illustrata e contenuta nell'art. 9.
In definitiva, rispetto a tale profilo deve concludersi che il contratto n. 3472993 del 30.08.2010 dev'esser qualificato quale fideiussione specifica.
3.2. La nullità della fideiussione per violazione dall'art. 2 della L. 287/1990
Assunta la natura del contratto n. 3472993 quale fideiussione specifica, occorre esaminare nel merito le domande e deduzioni dell'opponente.
Tale parte, in via principale, ha invocato la nullità integrale del contratto di fideiussione in ragione del fatto che il ha predisposto il negozio oggetto del giudizio in conformità del modello predisposto Controparte_1 dall'ABI, censurato dalla Banca d'Italia in quanto contenente clausole lesive della libera concorrenza, in contrasto con la disciplina antitrust. La Banca opposta, di contro, ha argomentato sull'inammissibilità della domanda in ragione della natura del contratto di garanzia, nonché sulla relativa infondatezza, poiché non pertinente con la fattispecie dedotta in giudizio, relativa ad un contratto stipulato a sensibile distanza temporale rispetto all'adozione del provvedimento della Banca d'Italia.
10 Orbene, occorre rilevare che il modello standard oggetto di disamina è stato predisposto in data 4 luglio 2003 dall'associazione Bancaria – il c.d. Schema ABI – con l'intento di mettere a disposizione degli istituti di credito tredici articoli disciplinanti i vari aspetti relativi al costituendo rapporto tra le parti contrattuali. In particolare, la
Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, ha statuito che “gli articoli 2,6,8 della schema contrattuale predisposto dalla ABI per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) contengono disposizioni che, nelle misura in cui vengono applicate, in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma
2 lett. a), della legge 287/90”. Successivamente, in merito alle conseguenze del contratto a valle del provvedimento della Banca d'Italia si è formato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nell'ambito del quale è prevalsa la tesi della nullità parziale del contratto di fideiussione, nelle sole parti ricomprendenti gli artt.
2, 6, 8 dello schema ABI. Nello specifico, la Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30 dicembre 2021, n.
41994, ha stabilito che, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali.
L'orientamento poi consolidatosi in giurisprudenza ha basato l'analisi del caso concreto attorno al principio espresso dall'art. 1419 c.c., in base al quale la regola è rappresentata dalla sopravvivenza dell'intero contratto se la clausola invalida è scindibile dal resto del negozio. Invece la relativa eccezione, ossia la nullità totale, si concretizza nel caso in cui la parte (ossia il garante) dimostri che quella clausola non gode di “un'esistenza autonoma” ma si trova in correlazione inscindibile con il resto (Cass. n. 2314/2016). In altre parole, occorre valutare se i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola colpita da nullità.
Inoltre, deve ritenersi escluso il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione dimostrare tale interdipendenza (v. Sez. 3, Ordinanza n.
6685 del 13/03/2024).
Ciò nondimeno, tali principi di diritto sono stati applicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n.
41994/2021) solo con riferimento alla fideiussione omnibus; per tale ragione, l'orientamento maggioritario affermatosi con le successive pronunce (ribadito anche con le sentenze recenti nn. 19401/2024 e n. 10689/2024) si è attestato nel senso di escludere una interpretazione estensiva della nullità parziale alle fideiussioni specifiche.
Pur in presenza di orientamenti contrastanti, si ritiene di accedere ad un diverso orientamento di recente sostenuto dalla Cassazione (v. III sezione civile sentenza n. 27243/2024), con cui si è avuto modo di rilevare come non vi siano indicazioni che impediscano di estendere i suddetti principi ai contratti di fideiussioni specifiche. Il punto
“dirimente” per la questione sollevata è che la sentenza della Sezioni Unite non distingue tra diversi tipi di fideiussione ma fa riferimento genericamente ai contratti “a valle”, cioè ai singoli contratti di fideiussione che contengono clausole che riproducono il contenuto di quelle dichiarate nulle per contrasto alla normativa anticoncorrenziale.
Una simile apertura appare maggiormente coerente e condivisibile, in ragione del fatto che l'unica differenza tra le fideiussioni omnibus e quelle specifiche consiste, come detto, nell'oggetto della garanzia. Tuttavia, lo schema
11 ABI applicato può assumere, in concreto, analoghe caratteristiche in entrambi i casi, con la conseguenza che far discendere, pertanto, l'illiceità (sia pur parziale) della pattuizione unicamente nel caso di fideiussione omnibus, consentirebbe alla banca di eludere il precetto antitrust, con la conseguente disparità di trattamento rispetto alla tutela dei garanti che hanno sottoscritto una fideiussione specifica.
Ne consegue che, laddove il garante dimostri che tali clausole sono state apposte in violazione della Legge n.
287/1990 (c.d. Legge Antitrust), le stesse devono considerarsi nulle, in quanto si tratta di negozi a valle di intese anticoncorrenziali. Pertanto, a giudizio di questo Giudice, non appare più ragionevole effettuare, sul punto, alcuna distinzione tra fideiussioni omnibus e specifiche.
Calando questi principi al caso di specie e volendo estendere i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2021 in tema di nullità delle clausole ABI, può ritenersi che la produzione in giudizio del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia e la correlativa presenza delle medesime clausole censurate all'interno del contratto di fideiussione in esame legittima la sanzione della nullità delle sole clausole rappresentanti gli artt. 2, 6, 8 (artt. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione), stante la natura privilegiata di siffatto atto amministrativo (che può assumere rilevo probatorio in giudizio quale presunzione iuris tantum allorquando sia riscontrabile nel negozio la medesima riproduzione delle clausole sanzionate) e l'assenza di specifiche allegazioni da parte dell'istituto di credito in merito alla concreta legittimità di tali pattuizioni (sulla banca, infatti, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle citate clausole non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza).
Ciò nondimeno, risulta dirimente il fatto che l'opponente si è limitato ad eccepire la nullità del contratto, senza tuttavia avanzare alcuna azione risarcitoria e senza allegare una specifica situazione pregiudiziale determinata da tali clausole contrattuale. Tale parte non ha rappresentato quel nesso funzionale tra atto a monte e contratto a valle. L'opponente non ha dimostrato, quindi, che non avrebbero concluso il contratto senza le clausole sancite dallo schema ABI. Pertanto, la società al fine di invocare la sussistenza di un concreto danno Parte_1
ingiusto, avrebbe dovuto provare che l'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione avrebbe impedito di concludere un contratto con altro concorrente e, conseguentemente, allegare la situazione pregiudizievole che sarebbe loro derivata dalle clausole contenute nel contratto sottoscritto.
Per tali ragioni, la nullità parziale del contratto (con riferimento alle clausole suindicate) non comporta in tal caso alcun vantaggio all'opponente – anche per le ragioni meglio esplicitate nei paragrafi che seguono −, in virtù del principio di conservazione del contratto (a cui consegue l'impossibilità di dichiarare la nullità del medesimo) e dell'assenza di prova circa la sussistenza di concreti pregiudizi economici in capo alla parte opponente.
3.3. La decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ.
L'opponente, in via subordinata, ha sostenuto che la deroga all'art. 1957 c.c., prevista nel contratto in questione e contenuta nell'art. 6, ultimo periodo, sarebbe autonomamente lesiva della normativa anticoncorrenziale e,
12 quindi, la clausola sarebbe invalida, indipendentemente dalla nullità o meno del contratto. Da tale sanzione discenderebbe la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria, non avendo quest'ultima promosso e coltivato con diligenza le azioni giudiziarie contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Secondo la ricostruzione di parte opponente, inoltre, la semplice azione stragiudiziale non sarebbe sufficiente per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.
Anche tale eccezione è infondata e destituita di fondamento.
Sul punto si rammenta che l'art. 1957, primo comma, c.c. prevede espressamente che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. ì
Nel caso di specie, all'interno del contratto di fideiussione oggetto dell'opposizione sono contenute due disposizioni che incidono sul dettato dell'art. 1957, ossia l'art. 6, che introduce una deroga espressa alla norma,
e l'art. 7, integrante la deroga parziale.
Partendo dal primo, emerge che l'art. 6, la c.d. “clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, afferma che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato”.
Tale clausola è fedelmente riproduttiva del contenuto dell'art. 6 dello schema ABI dichiarato contrario alla normativa Antitrust e che appare illegittimamente applicata dalla banca e, di conseguenza, affetta da nullità.
Nondimeno, rileva in concreto anche la presenza del suddetto art. 7, il quale rappresenta una ipotesi di deroga parziale al contenuto della norma civilistica. Tale pattuizione prevede la clausola c.d. a prima richiesta, in forza della quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni atro accessorio (...)”. Questa previsione contrattuale, a differenza degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, è stata ritenuta legittima dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, in ragione del fatto che essa “è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario , poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere
i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole”.
In riferimento alla clausola a prima richiesta la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ritiene valida tale pattuizione, poiché rappresenta da un lato uno dei criteri per individuare il contratto autonomo di garanzia e, dall'altro, una concreta manifestazione della volontà delle parti. In sostanza, la stessa è idonea a rappresentare, secondo la comune intenzione dei contraenti, una deroga parziale della disciplina dettata dall' art. 1957 c.c.
13 Ciò posto, è necessario verificare se, in forza di tale clausola, sia necessaria o meno, da parte del creditore,
l'esperimento una azione giudiziale entro il termine di sei mesi, come previsto dall'art. 1957 c.c.
A tal proposito, è opportuno richiamare una condivisibile pronuncia della Cassazione – sia pur relativa ad un contratto autonoma di garanzia, ma che appare applicabile anche al caso di specie, essendo in entrambe le ipotesi la presenza di una clausola a prima richiesta −, secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma”. Ed infatti, “se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 c.p.c., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale” (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346). Tale impostazione è stata di recente seguita anche da un'altra pronuncia della Suprema Corte, la quale ha confermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta" non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e la sua applicazione in contratto esonera il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., n. 34678/2024).
Siffatta interpretazione si ritiene convincente in ragione del fatto che, se si ritenesse necessario che il termine semestrale (come detto, in tal caso non derogabile) sia osservato unicamente mediante la proposizione di una domanda giudiziale, vi sarebbe una insanabile contraddizione tra le due citate clausole, non potendosi considerare
“a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (che presuppone una vera e propria “istanza”).
In ultima istanza, si ritiene che in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima la deroga parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346).
Sulla base di tali principi, si ritiene sufficiente la missiva (azione stragiudiziale) inviata in data 15/03/2012 (doc.
15 fasc. mon) sia alla debitrice principale sia ai garanti, con la quale la banca ha comunicato la revoca dagli affidamenti concessi e diffidato al pagamento delle ragioni di credito scaturenti dal rapporto di c/c n. 722.
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3.4. L'estinzione della fideiussione ex art. 1956 cod. civ.
Parte opponente ha dedotto altresì l'estinzione della fideiussione anche in ragione dell'art. 1956 c.c., in quanto alla data di sottoscrizione della fideiussione (30.08.2010) il saldo del conto corrente garantito era in attivo ma a partire dal giorno successivo sarebbero intervenute innumerevoli operazioni aventi l'effetto di indebitare enormemente la correntista in brevissimo periodo. Dette operazioni sarebbero avvenute nonostante l'asserito
“espresso diniego” da parte della Parte_1
Tale eccezione è infondata.
L'art. 1956 c.c. si applica nella situazione fattuale in cui le condizioni patrimoniali del debitore siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. In tale contesto diventa più difficoltosa la surrogazione o il regresso del fideiussore e sarebbe contrario a buona fede consentire al creditore di continuare a fare credito facendosi forza della garanzia, allorquando sia evidente che il debitore principale non è più in grado di adempiere.
Il garante che intende avvalersi della liberazione offerta dall'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 8883/2020; Cass.
n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).
Calando questi principi al caso in esame, si ritiene che il ricorrente non abbia soddisfatto i requisiti suddetti, giacché tutte le operazioni contabili indicate nell'atto introduttivo di parte opponente ed annotate negli estratti conto risultano legittime e non suscettibili di puntuali e singole autorizzazioni da parte del garante. Si condivide l'affermazione di parte opposta secondo la quale la banca, una volta concessa l'apertura di credito, non possa sindacare l'utilizzo che il cliente faccia delle somme messe a disposizione dall'azienda di credito, soprattutto se ciò avvenga nei limiti del fido concesso e garantito dal fideiussore, come nel caso di specie. Inoltre, l'esposizione debitoria della società garantita è derivata dall'utilizzo dell'apertura di credito fino a euro 150.000,00 che la aveva specificamente garantito e ab origine autorizzato al momento della stipula della fideiussione, Parte_1
ciò che esimeva la banca da qualsivoglia ulteriore comunicazione, non essendo sopravvenute situazioni di novità in relazione alla condizione del debitore principale che potessero aggravare la posizione del garante.
Oltre a ciò, si aggiunge che la liberazione di cui all'art. 1956 c.c., come esplicitamente previsto dalla norma, opera in relazione alle fideiussioni per “obbligazioni future” (art. 1938 c.c.), ovvero alle fideiussioni omnibus, ipotesi non ricorrente nella fattispecie che ci occupa.
In definitiva, l'art. 1956 c.c. non è conferente rispetto al contratto di fideiussione specifica dedotto e, in ogni caso,
è indimostrato che si siano concretizzati i requisiti ordinati dal medesimo articolo.
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3.5. Gli ulteriori motivi di opposizione
L'opponente ha asserito che la abbia applicato al rapporto n. 772 tassi di interesse passivi superiori al CP_3
saggio legale, addossando alla correntista commissioni di massimo scoperto (o altrimenti denominate) in difetto di valida convenzione e, comunque, senza che constino il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità. In mancanza di convenzione scritta avrebbe addebitato oneri, spese, remunerazioni e competenze ed annotato la valuta delle operazioni a credito della correntista a distanza di giorni dalla data contabile dell'operazione, operando retrodatazioni rispetto alla data contabile dell'operazione in conto corrente. In virtù di dette violazioni ha richiesto che il saldo dello stesso venga rideterminato espungendo spese, commissioni, oneri e remunerazioni nonché rettificando la valuta annotandola alla data contabile di ciascuna operazione, con applicazione del saggio d'interesse legale (qualora la non dia prova di aver convenuto un diverso tasso CP_3
ultra-legale) ovvero al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Le domande sul punto sono infondate, in quanto sfornite di opportuna copertura probatoria e poiché sconfessate per tabulas dalla documentazione depositata dall'opposta.
In primo luogo, si sottolinea come le condizioni applicate dalla banca (in specie a titolo di interessi ultra-legali, capitalizzazione trimestrale, spese e valute) risultano tutte espressamente e validamente pattuite dalla correntista
(la quale, peraltro, non ha sollevato alcuna contestazione in merito a tale rapporto negoziale), circostanza che emerge dalla documentazione contrattuale in atti (doc. 7 e 14 fasc. monitorio). Inoltre, rileva che le condizioni sono state legittimamente variate nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 118 TUB (doc. c) e d) di parte opposta ed allegati alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.) e applicate in conformità, come riscontrabile dalla serie completa degli estratti conto versati in causa sin dalla fase monitoria.
In secondo luogo, in relazione alla commissione di massimo scoperto si evidenzia come sia insussistente l'interesse ad agire, in ragione del fatto l'opposta, già in sede monitoria, aveva già epurato il saldo di chiusura dalle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, per l'ammontare di euro 203,89, oltre agli interessi calcolati e capitalizzati sulle medesime, per l'ammontare di euro 147,56, tra l'altro in misura sostanzialmente coincidente con quella calcolata dal perito della (euro 204,23). Parte_1
In merito alla capitalizzazione degli interessi emerge che essa sia stata contemplata nel contratto di accensione del c/c n. 223/772/5, in specie all'art. 7, con pattuizione conforme ai criteri stabiliti dal legislatore (art. 120 TUB)
e dalla Delibera CICR del 9.02.2000, oltre che esser stata specificamente approvata dal correntista.
In riferimento, poi, all'applicazione di interessi usurari, occorre dare atto dell'erroneità della metodologia di calcolo applicata dal perito di parte opponente per la determinazione dei TEG, la quale risulta essere difforme da quella indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia. Nello specifico, il perito calcola il TEG afferente al rapporto di conto corrente dedotto in causa, ricomprendendo nel medesimo la commissione di massimo scoperto ed ipotizzando, poi, di raffrontare detto tasso con i TEGM riportati trimestralmente nei decreti ministeriali, per la
16 determinazione dei quali, viceversa, non viene in considerazione la c.m.s., la quale era invece oggetto di rilevazione separata, sino al gennaio 2010.
Sul punto, le S.U. Cassazione, Sentenza n. 16303/2018 hanno stabilito che per il periodo anteriore al 2010, la commissione di massimo scoperto, seppur da considerarsi ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, in quanto “corrispettivo della prestazione creditizia”, non debba esser ricompresa nella formula di determinazione del TEG, rilevando tuttavia, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, soltanto nella misura in cui eccede un'apposita soglia usuraria determinata per la sola c.m.s. (cosiddetta “c.m.s. soglia”), determinata sulla base dei criteri e dei parametri contenuti nelle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti. In definitiva, risultanze della perizia (in cui il TEG rilevato dal CTP per il IV trimestre 2004, era pari al 3.137,94%, per il III trimestre 2007, pari al 4.318,785%, per il I trimestre 2008, pari addirittura al 14.538,072%), risultano essere in alcun modo condivisibili, essendo formulate in base di un errato metodo di calcolo.
Per tali ragioni le istanze istruttorie formulate nell'interesse dell'opponente si sono rivelate del tutto esplorative, non potendo la CTU contabile sopperire alle carenze di allegazione gravanti sulla parte che avanza la censura sulle clausole del rapporto contrattuale.
Da ultimo, è parimenti infondata la richiesta dell'opponente di espungere dal saldo passivo del conto corrente la somma di € 38.500,00, trattandosi di domanda in alcun modo sviluppata, del tutto sprovvista di supporto probatorio e priva di riscontro.
Alla luce di quanto sopra, anche le domande relative al merito del rapporto di c.c. n. 772 devono essere respinte.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 625/2019 emesso da questo Tribunale.
4. Le spese processuali devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente (non essendo i presupposti che giustifichino la compensazione delle spese, neppure in via parziale) e liquidate come in dispositivo in favore della parte opposta in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino euro 260.0000,00 (stante l'importo del decreto ingiuntivo, pari ad euro 172.045,94), con il riconoscimento di un valore lievemente superiore ai minimi edittali per le fasi del giudizio di studio e introduttiva – stante il livello di non ridotta complessità della vicenda e l'attività in concreto svolta dal difensore
– e dei valori minimi per l'istruttoria e decisionale, trattandosi di causa istruita esclusivamente a livello documentale, nel corso della quale le parti hanno ribadito le medesime argomentazioni svolte con gli atti introduttivi, senza tuttavia aggiungere allegazioni e documenti a sostegno delle rispettive tesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione avanzata dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 625/2019 emesso Parte_1
dal Tribunale di Cagliari.
17 Condanna l'opponente a rimborsare alla controparte le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi per l'importo complessivo di euro 7.850,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari il 28.03.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
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