Articolo 157 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 156Articolo 158
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9 ottobre 2010
Art. 157. Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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