Improcedibile
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03344/2025REG.PROV.COLL.
N. 03476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3476 del 2024, proposto da
Allstar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LO IM RD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 24;
contro
Comune di Tezze sul Brenta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato FA BE RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AG, Londei, Quarneti e Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi, in Roma, via Alberico II n. 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1539/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tezze Sul Brenta, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex Monopoli, e della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e si dà atto che gli avvocati Chiara AG, FA BE RO e LO IM RD hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Allstar s.r.l., titolare di una attività di distribuzione del gioco pubblico attraverso apparecchi ex art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. nel Comune di Tezze sul Brenta, ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per il Veneto, chiedendo l’annullamento:
- dell’ordinanza n. 38 del 14.5.2020 emanata dal Comune di Tezze sul Brenta avente ad oggetto “ Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 TULPS e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, in attuazione della L.R. n. 38 del 10.9.2021 <Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico >”;
- di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile, ivi inclusa la Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n.2006 del 30.12.2019 avente ad oggetto “ Adozione provvedimento di cui all’art. 8 <Limitazioni all’esercizio del Gioco> della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 ” contenente l’indicazione degli orari di interruzione del gioco.
2. A fondamento dell’impugnazione parte ricorrente ha sollevato le seguenti censure:
a) L’ordinanza comunale contrasterebbe con quanto sancito nell’intesa raggiunta all’esito della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, ove sarebbe stata riconosciuta ‘ la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco ’ ed è stato stabilito che ‘ la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche al fine del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti ’; l’ordinanza, in particolare, consentendo solamente 8 ore di funzionamento degli apparecchi (distribuite in quattro fasce orarie diversificate), imporrebbe un divieto giornaliero di 16 ore (considerando le 24 ore della giornata), senza che l’Amministrazione abbia avviato alcuna attività di coordinamento e/o intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella determinazione delle misure restrittive adottate con riferimento alla distribuzione oraria;
b) Le previsioni dell’ordinanza supererebbero i limiti dell’autorizzazione a disciplinare il fenomeno stabiliti dalla L.R. Veneto n. 38 del 2019;
c) Il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da una adeguata e approfondita indagine istruttoria idonea a dimostrare non solo l’esigenza e la congruità della misura imposta, ma anche e soprattutto la sua efficacia rispetto alle finalità perseguite;
d) L’ordinanza risulterebbe altresì illegittima contrastando con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza dell’azione amministrativa derivanti dall’art. 97 Cost.; in particolare, sussisterebbero profili di illegittimità costituzionale del suddetto provvedimento in relazione agli artt. 3, 41, 97, 117, comma 2, lett. e), h) e m) e 118 Cost.;
e) Quanto stabilito con l’ordinanza impugnata sarebbe inadeguato rispetto allo scopo perseguito di contenimento del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale.
2. Il Tribunale amministrativo per il Veneto, con sentenza n. 1539 del 2023, ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite.
3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società Allstar s.r.l. ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, lamentando il mancato accoglimento dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento impugnato, formulando, altresì, istante istruttorie (esibizione di atti e CTU) volte a verificare i presupposti e l’efficacia delle misure disposte dall’ordinanza comunale.
4. Si è costituita la Regione del Veneto, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Si è costituita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ex Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 55, comma 7, d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Tezze del Brenta, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. Con memoria del 18 dicembre 2024, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto nelle more del giudizio, ha appreso che il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 8714 e n. 8715 del 2024, ha respinto due appelli promossi dalla società Allstar s.r.l. su questioni analoghe a quelle per cui si procede. Tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale espresso da questo Consiglio di Stato con le suddette pronunce, la società ricorrente ha riferito di avere ritenuto, per ragioni di leale collaborazione e di economica processuale, di rinunciare espressamente al ricorso, con compensazione delle spese di lite.
7. Il Comune di Tezze sul Brenta ha preso atto della rinuncia, insistendo per una pronuncia giudiziale in ordine alle spese di giudizio, domandando la condanna dell’appellante.
8. La Regione del Veneto, con memoria, ha preso atto della rinuncia, di cui riferisce di avere preso visione solo in data 31.12.2024, in quanto non notificata.
9. All’udienza del 30 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
10. Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla società Allstar s.r.l. con memoria depositata in data 18 dicembre 2024, con la quale è stata espressa la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto nelle more del giudizio, questo Consiglio di Stato, con le sentenze n. 8714 e n. 8715 del 2024, ha respinto due appelli promossi dalla società appellante con riferimento a questione analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio.
10.1. Va premesso che l’art. 84 c.p.a. regola la decisione di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente in termini differenti dall’art. 306 c.p.c., poiché, a differenza di quanto previsto da quest’ultima disposizione che richiede l’accordo delle parti, la rinuncia al ricorso e agli atti del processo amministrativo non necessita di accettazione delle parti costituite, essendo sufficiente, per l’estinzione del giudizio, che le parti “che hanno interesse alla prosecuzione” non si oppongano (art. 84, comma 3, c.p.a.).
L’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone, altresì, che, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonchè dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Invero, la Regione del Veneto ha dichiarato, con memoria del 31 dicembre 2024, di prendere atto della rinuncia, precisando che la stessa non gli è stata notificata.
Come noto, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.c., la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Tuttavia, nell’ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l’intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all’amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
10.2. Il Collegio rileva che nessuna delle parti costituite si è opposta alla rinuncia.
Tenuto conto di quanto sopra, il presente giudizio di appello va dichiarato improcedibile per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) e dell’art. 84 c.p.a., avendo la parte appellante manifestato di non avere più interesse al ricorso.
Nella specie, va precisato che non è cessata la materia del contendere non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia assunto una determinazione a favore della ricorrente con riferimento alla vicenda processuale in esame ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
E’, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
La dichiarazione di improcedibilità dell’appello per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
10.3. Orbene, ciò premesso, secondo la giurisprudenza prevalente, la presentazione della rinuncia determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a., oppure la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di intesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Si tratta di una scelta libera e personale del ricorrente, non sindacabile dal giudice.
Il Collegio osserva che la società ricorrente ha manifestato, in sostanza, la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione del consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sulle medesime questioni trattate nel presente giudizio, a mezzo delle pronunce di questo Consiglio di Stato n. 8714 e n. 8715 del 2024.
Da siffatti rilievi si desume che, nel caso all’esame, la causa deve essere definita in rito, tenuto conto della dichiarazione resa dalla parte appellante.
11. Quanto alle spese di lite, ai sensi del comma 2 dell’art. 84 c.p.a., il rinunciante è tenuto a pagare le spese degli atti di giudizio compiuti fino a quel momento. La norma tuttavia precisa che il collegio può ritenere opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo ad ogni circostanza.
Orbene, questo Collegio ritiene, diversamente da quanto dedotto dal Comune di Tezze sul Brenta, di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, considerato il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, e il comportamento processuale tenuto dalla parte appellante.
12. In definitiva, da siffatti rilievi, consegue l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) e dell’art. 84 c.p.a., e la compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO