Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7114/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Giovanni Maddaleni Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Manuel Macrì;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 16.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 29.9.1981 e Per_1 Per_2
il 23.1.1989, ormai entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti) hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 2.8.1980, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 20.9.2004, omologata dal Tribunale di Catania il 23.11.2004;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 2.8.1980;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “1) Attesa la raggiunta indipendenza economica e autonomia della figlia ultra-maggiorenne
, i coniugi concordano la revoca dell'assegno di mantenimento accordato in fase di Per_2
separazione.
2) Conseguentemente, i coniugi concordano altresì la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la quale resterà libera dal vincolo assunto in sede di separazione.
3) Stante l'attuale indipendenza e autosufficienza economica dei coniugi, i medesimi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e ad ogni altro diritto patrimoniale derivante dallo scioglimento del vincolo coniugale, ivi compresi i diritti derivanti dall'articolo 12 bis della Legge
n. 898/1970.
4) A fronte di quanto previsto nei punti che precedono, i sig.ri e dichiarano Pt_1 Pt_2
pertanto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa, domanda e/o azione relativa ai diritti disponibili”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 700, parte II, serie A, anno 1980) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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