Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/05/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Anna Ghedini Presidente relatore, dott. Marianna Cocca Giudice, dott. Costanza Perri Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 25
2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di P.M. Pt_1
- ricorrente contro con sede legale in VIA AMENDOLA 9 POGGIO CP_1
RENATICO rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia.
-resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 29.4.25, il P.M. di Ferrara, letti gli atti della procedura di concordato semplificato avanzata da e esitata CP_1
in un decreto di inammissibilita', chiedeva che fosse aperta la procedura di liquidazione giudiziale della debitrice;
che successivamente nel medesimo procedimento unitario depositava ricorso per apertura di liquidazione giudiziale Credit Agricole;
osservato che la parte debitrice si è costituita, nulla opponendo alla richiesta;
1
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il giudice relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che a la propria sede nel circondario del Tribunale di Ferrara;
CP_1
ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte debitrice;
rilevato infatti che la parte resistente è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta e risultando provato, sulla base dei bilanci depositati nel procedimento per concordato semplificato, il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del
2019; osservato inoltre che la parte debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dagli atti del procedimento per concordato semplificato;
rilevato che l'esposizione debitoria della parte resistente è superiore ad euro
30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dagli stessi crediti azionati da Credit Agricole;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, co. 5, del d.l.vo n. 14 del 2019 per l'apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 4 tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019,
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, co. 2 e 3,
49, 121 e 125 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
con sede VIA AMENDOLA 9 POGGIO RENATICO;
[...]
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Ghedini;
c) nomina curatore la dott.ssa , con studio in;
Persona_1 Pt_1
d) ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 del d.l.vo n. 14 del 2019;
e) fissa l'udienza del giorno 9.10.25 h. 10 davanti al Giudice delegato dott.ssa Anna Ghedini per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito pag. 3 di 4 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di CP_1
( ) non vi è denaro necessario per far fronte alle spese
[...] P.IVA_1
relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 27 maggio 2025.
Il Presidente estensore
( dott. Anna Ghedini)
pag. 4 di 4