CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/07/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N.118/2024 R.G.Lav.
Sentenza n° ______
* * * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo PUPILELLA - presidente dott. Margiolina MASTRONARDI - consigliere relatore dott. Rita Pasqualina CURCI - consigliere riunita in camera di consiglio in data 20/12/2024 ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE iscritta al N. 118 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: malattia professionale
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. Di Tillo ed CP_1
elettivamente domiciliato come in atti APPELLANTE nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. C. Gonnella ed elettivamente Controparte_2
domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
1 MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Isernia in data 12/5/2021, Controparte_2 premesso di aver svolto l'attività di imbianchino dal'1/2/1988 al 31/12/2015 e di avere contratto,
a seguito dello svolgimento di attività ripetitive e continuative consistenti nel sollevare pesi, impastare cemento, utilizzare demolitori, caricare e scaricare materiale edile, utilizzare la cazzuola e altri attrezzi propri dell'edilizia, una “condropatia al ginocchio”, conveniva in giudizio l' CP_1
lamentando il mancato riconoscimento di tale patologia come causalmente riconducibile alla propria attività lavorativa. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, come CP_1 evincentesi dall'allegata relazione della dott.ssa , S.S.R. INAIL, il rischio lavorativo cui Per_1
era stato esposto il ricorrente non sarebbe sato idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata.
Con sentenza in data 29/7/2024, il Tribunale di Isernia, espletata C.T.U., accoglieva il ricorso così statuendo:
“- accertato che dalla malattia professionale contratta sul lavoro alla parte ricorrente è derivata una inabilità permanente parziale pari al 13% valutata secondo i parametri e le tabelle previste dal D.
L.vo n. 38/2000 a decorrere dal 20.10.2018, condanna l' a costituire e liquidare in suo favore CP_1
le relative provvidenze previste dalla predetta normativa nonché, a corrispondergli i ratei arretrati con gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
- condanna l' a corrispondere a le spese di lite, che liquida in euro CP_1 Controparte_2
2.697,00, oltre iva, spese e cpa se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Carmine
Gonnella;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Con ricorso in appello depositato il giorno 8/8/2024 l' , denunciando l'erroneità CP_1 dell'impugnata sentenza in particolare in quanto basata su di un'erronea CTU, citava in giudizio il spiegando nei suoi confronti le conclusioni riportate in epigrafe. CP_2
Quest'ultimo si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello.
Entrambi motivavano diffusamente, come da rispettivi atti, che in tali limiti si richiamano e devono ritenersi per qui riportati e trascritti.
Acquisite le note scritte depositate in atti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, come in appresso precisato.
2 Invero il C.T.U. nominato nel corso del giudizio di primo grado, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici in relazione all'accertamento medico, cui ci si riporta pertanto in parte qua, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, è pervenuto, sulla base del sereno ed obiettivo esame clinico e della documentazione sanitaria agli atti, alla conclusione medico legale, peraltro non contrastata da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo - ivi comprese le critiche del CT di parte appellante, cui il CTU ha risposto brevemente ma in modo puntuale ed esaustivo in data 30/1/2024-
, che la patologia da cui è affetto l'odierno appellato, di professione imbianchino -la prova testimoniale espletata in primo grado tramite il teste ha pienamente riscontrato Testimone_1 le circostanze dedotte nel ricorso dall'odierno appellato : cfr. il verbale dell'udienza del 6/6/2023-
, consiste in “CONDROPATIAFEMORE ROTULEA TRATTATA CHIRURGICAMENTE” precisando : “… in considerazione di quanto suddetto, dei risultati emersi dagli accertamenti strumentali nonché dei criteri medico-legali (criterio topografico, cronologico, di efficienza lesiva, di possibilità scientifica, di esclusione di altre cause ec) usualmente utilizzati ai fini della ricostruzione del nesso di casualità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa, si riconosce la malattia professionale, con una quantificazione del danno pari al 13% dalla data della visita collegiale è da considerarsi malattia professionale, essendo in stretto rapporto causale con il lavoro di imbianchino. L'attività lavorativa svolta all'epoca del fatto dal periziando, infermità utile ai fini del riconoscimento della malattia professionale”.
Di qui l'infondatezza dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione.
5.Va, infine, dato atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 29/7/2024 e con ricorso qui depositato l'8/8/2024 da CP_1
nei confronti di Controparte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
3 -rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante altresì l' alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado che si CP_1 liquidano in complessivi €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge, con distrazione;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 20/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
4