Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1122/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Erice Casa Santa, P.I.: Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Viviano,
-appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...]
13/A, c.f.: ; C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mantia,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
al decreto ingiuntivo n. 443/15 col quale, su ricorso della ditta
[...]
Areconvetri di Nocera Pier Paolo, il medesimo Tribunale le aveva intimato il pagamento della somma di euro 5.189,86 a titolo di corrispettivo per la fornitura n. 1122/2019 r.g.
di materiali e prestazione d'opera (saldo fattura n. 79/13), oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, con sentenza n. 163 del 12.2.2019 revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente al pagamento della minore somma di euro 1.094,93 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, poneva a suo carico le spese di lite nella misura del 20%, compensando la restante parte, e a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u. in eguale misura.
La ha proposto appello, di cui costituendosi, ha Parte_1 Controparte_1
invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 5.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante critica la sentenza per non aver rilevato che l'asserita mancanza di qualità del materiale acquistato non era stata denunciata nel termine di legge.
Il rilievo è fondato.
Il Tribunale, ritenuta l'applicabilità dell'art. 1495 c.c., ha fatto decorrere i termini di decadenza e prescrizione ivi previsti dalla conoscenza degli esiti dell'accertamento peritale d'ufficio, sull'assunto che la data di deposito dell'elaborato del c.t.u. fosse quella in cui l'acquirente aveva acquistato certezza della difformità del vetro fornitole da quello pattuito.
Osserva la Corte che l'acquirente, come peraltro ammesso nell'atto di opposizione, già con la comunicazione del 9.1.2015 aveva contestato l'insoddisfacente qualità del vetro ricevuto oltre un anno addietro, mostrando così di aver colto ictu oculi tale carenza senza bisogno di ricorrere a un accurato esame tecnico-specialistico, come del resto era ragionevole attendersi per una (assenza di) qualità – la speciale trasparenza luminosa – pretesa perché per sua natura destinata a essere colta e apprezzata da qualunque osservatore, tanto più da un'acquirente che, per avere indirizzato la sua scelta verso un materiale più pregiato e costoso di quello ordinariamente impiegato per lo stesso uso, non n. 1122/2019 r.g. 3
poteva certo essere disinteressato e indifferente alla verifica delle sue caratteristiche.
Il teste fornitore del vetro alla ha riferito che la differenza Tes_1 Parte_1
tra le due qualità di vetro è facilmente constatabile per essere quello extrachiaro privo dei riflessi tendenti al verde dell'altro. E la medesima considerazione è stata fatta dalla consulente dell'ufficio, che, pur nella rassegnata impossibilità di procedere ad accertamenti tecnicamente più approfonditi (in verità non strettamente essenziali ai fini del giudizio), ha riferito che già sulla base di un mero esame visivo il vetro inserito nei pannelli posti a completamento della scala interna non poteva considerarsi extrachiaro, stante il colore del bordo del parapetto (di colore verde e non bianco) e lo spessore non costante delle stratificazioni.
Se tanto si considera, e si rammenta che, allo scopo di conservare il diritto alla garanzia ex art. 1495 cc., l'acquirente non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, ma può (e quindi deve, per conservare la garanzia di legge) limitarsi a una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo con maggiore precisione e accuratezza tecnica le caratteristiche del vizio riscontrato o della qualità promessa e mancante (Cass. 6595/2022, 27488/2019), deve convenirsi che già al 9 gennaio 2015, data della prima contestazione fatta dall'acquirente, i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. erano abbondantemente scaduti e che il contrario avviso espresso dal primo Giudice non
è condivisibile.
L'accoglimento del primo, assorbente motivo del gravame rende superfluo l'esame del secondo motivo, concernente l'asserita incompletezza degli accertamenti della c.t.u..
Segue per la soccombenza, la condanna di alle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano, per il primo grado del giudizio, nella complessiva somma di euro n. 1122/2019 r.g. 4
2.552,00, e per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 2.064,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Le spese della c.t.u. restano definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. 163 del 12.2.2019, appellata da
, accoglie l'opposizione proposta al decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 443/15, che per l'effetto, revoca;
condanna l'appellata alle spese di lite, che liquida, per il primo grado del giudizio, nella complessiva somma di euro 2.552,00, e per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 2.064,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Così deciso in Palermo il giorno 13.3.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1122/2019 r.g.