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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– UD LL VE Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– OL IO DE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PO NC ( ) e dell'avv. D'ARGENIO MATTEO C.F._1
MA ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
UO DR ( , C.F._4 appellato
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 15.05/16.05.05.2023 nel procedimento avente n. R.G. 499/2023,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n.
910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n.82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In ulteriore subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
- Conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento dell'ordinanza Parte_1 impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 3.589,04, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi cinque motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o
– in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” tanto con il credito maturato da
per € 5.514,18 di cui alla lettera 10.04.2020 di decadenza Parte_1 dal beneficio del termine, quanto con il diritto di ad essere Parte_1 risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del pag. 2/12 contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In via riconvenzionale ed in ogni caso, condannare il signor
[...]
a pagare in favore di l'importo di € CP_1 Parte_1
5.514,18 oltre interessi di mora da giugno 2020 al saldo effettivo;
- In ogni caso, condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio»;
per : «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, Controparte_1 istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto Parte_1 Parte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. repert. n. 3056/2023 depositata il 16 maggio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di , con cui è stata accolta la domanda volta alla Controparte_1 dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con essa stipulato ed è stato accertato il diritto del a restituire solo CP_1 le somme ricevute, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
In particolare, il Tribunale ha respinto le eccezioni di difetto di mandato alle liti, di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di pag. 3/12 mediazione obbligatoria e di prescrizione, per poi dichiarare nullo il contratto, con conseguente accertamento dell'obbligo del alla sola CP_1 restituzione del capitale oggetto del finanziamento, oltre interessi al tasso legale.
L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Parte_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis»;
2. «Secondo motivo subordinato: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010»;
3. «Terzo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3
D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
4. «Quarto motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo»;
5. «Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
pag. 4/12 6. «Sesto motivo subordinato: Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.»;
7. «Settimo motivo: Omessa pronuncia sull'ulteriore domanda riconvenzionale svolta in primo grado dall'odierna appellante per il pagamento del debito residuo».
Si è costituito in giudizio il , protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Occorre preliminarmente rilevare come, a seguito della notificazione della citazione in appello in data 15 giugno 2025 (si rammenta che
«[l]'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario»: Cass. n. 6318 del 2020, in massima), risulti essersi costituita solo il 5 luglio 2025, ossia oltre il Parte_1 termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 347 e 166
c.p.c.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., atteso che in data 23 giugno 2025 – quindi, tempestivamente – risulta l'effettuazione del tentativo di deposito dell'atto, a cui è conseguita l'emissione delle pec di ricevuta accettazione e di ricevuta di avvenuta consegna e nulla più. pag. 5/12 A fronte di ciò, il ha reiterato la procedura di deposito (il CP_1 successivo 5 luglio) e formulato istanza di rimessione in termini (depositata il giorno successivo).
Tanto premesso, giova evidenziare che, secondo la Corte di cassazione,
«ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: - la generazione della
“ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. SU n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n.
19796 del 2021); - tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”); - “lo scopo del deposito – infatti – non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”; - “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del
2023, in motiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le prime due pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due pec successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale;
- in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggior pag. 6/12 ragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. n. 6743 del
2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.)» (Cass. n. 69 del 2025, in motivazione).
Pertanto, a fronte del mancato ricevimento delle pec successive alla seconda il «aveva, dunque, due possibilità: - reiterare la procedura CP_1 di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della
“RdAC” del primo deposito (sempre Cass. n. 6743 del 2021)); - oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.)» (Cass. n.
69 del 2025, cit., sempre in motivazione).
Entrambe tali vie sono state concretamente percorse dall'appellante, per cui, tenendo presente l'affidamento che ha verosimilmente ingenerato la ricevuta di avvenuta consegna e i fisiologici accertamenti da svolgere presso la Cancelleria a seguito della mancata ricezione delle due pec successive, deve ritenersi, alla stregua dei principi giurisprudenziali passati in rassegna, che la reiterazione della procedura di deposito telematico perfezionatasi il 5 pag. 7/12 luglio si ponga in continuità con quella tentata il 23 giugno, conducendo a ritenere utile – e in continuità con il tentativo precedente – la costituzione, senza necessità di pronunciare sull'istanza di rimessione in termini.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata dal , è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
3. Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del , a seguito del successivo deposito di altra procura CP_1 firmata, atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale vada corretta come segue.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente dal mediante il software Yousign e CP_1 autenticato, sempre digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata il 20 aprile 2023, il successivo 26 aprile il difensore del ha depositato un'altra procura conferita con modalità CP_1 analogiche.
Tanto premesso, sebbene il Tribunale, in correlazione al secondo conferimento e al deposito del nuovo mandato, abbia ravvisato una sanatoria sul presupposto che «la mancanza di sottoscrizione della parte e/o del procuratore sono sempre sanabili», occorre precisare come «[l]'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo pag. 8/12 come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»
(Cass. n. 28251 del 2023, in massima, conforme a Cass., sez. un., n. 37434 del 2022, in massima).
Ciò rimarcato, può ribadirsi quanto di recente affermato da questa
Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yuosign, non
è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato.
Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente.
In termini generali, infatti, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti pag. 9/12 giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
Contr Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nel senso illustrato, il primo motivo d'impugnazione è infondato.
4. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non Parte_1 abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010,
l'improcedibilità delle domande proposte dal per il mancato CP_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività pag. 10/12 finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a
«contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs.
n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c,
e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che Parte_1
«la causa non rientra[sse] fra quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non pag. 11/12 doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. repert. n. 3056/2023 depositata il 16 maggio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello;
2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 30 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL IO DE UD LL VE
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– UD LL VE Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– OL IO DE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PO NC ( ) e dell'avv. D'ARGENIO MATTEO C.F._1
MA ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
UO DR ( , C.F._4 appellato
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 15.05/16.05.05.2023 nel procedimento avente n. R.G. 499/2023,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n.
910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n.82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In ulteriore subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;
- Conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimento dell'ordinanza Parte_1 impugnata a titolo di spese di lite, pari ad € 3.589,04, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi cinque motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o
– in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” tanto con il credito maturato da
per € 5.514,18 di cui alla lettera 10.04.2020 di decadenza Parte_1 dal beneficio del termine, quanto con il diritto di ad essere Parte_1 risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del pag. 2/12 contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In via riconvenzionale ed in ogni caso, condannare il signor
[...]
a pagare in favore di l'importo di € CP_1 Parte_1
5.514,18 oltre interessi di mora da giugno 2020 al saldo effettivo;
- In ogni caso, condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio»;
per : «la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, Controparte_1 istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto Parte_1 Parte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. repert. n. 3056/2023 depositata il 16 maggio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di , con cui è stata accolta la domanda volta alla Controparte_1 dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con essa stipulato ed è stato accertato il diritto del a restituire solo CP_1 le somme ricevute, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.
In particolare, il Tribunale ha respinto le eccezioni di difetto di mandato alle liti, di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di pag. 3/12 mediazione obbligatoria e di prescrizione, per poi dichiarare nullo il contratto, con conseguente accertamento dell'obbligo del alla sola CP_1 restituzione del capitale oggetto del finanziamento, oltre interessi al tasso legale.
L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la Parte_1 sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ.,
Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis»;
2. «Secondo motivo subordinato: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010»;
3. «Terzo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3
D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
4. «Quarto motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo»;
5. «Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
pag. 4/12 6. «Sesto motivo subordinato: Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.»;
7. «Settimo motivo: Omessa pronuncia sull'ulteriore domanda riconvenzionale svolta in primo grado dall'odierna appellante per il pagamento del debito residuo».
Si è costituito in giudizio il , protestando l'inammissibilità o, CP_1 comunque, l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 settembre.
Considerato
1. Occorre preliminarmente rilevare come, a seguito della notificazione della citazione in appello in data 15 giugno 2025 (si rammenta che
«[l]'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario»: Cass. n. 6318 del 2020, in massima), risulti essersi costituita solo il 5 luglio 2025, ossia oltre il Parte_1 termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 347 e 166
c.p.c.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., atteso che in data 23 giugno 2025 – quindi, tempestivamente – risulta l'effettuazione del tentativo di deposito dell'atto, a cui è conseguita l'emissione delle pec di ricevuta accettazione e di ricevuta di avvenuta consegna e nulla più. pag. 5/12 A fronte di ciò, il ha reiterato la procedura di deposito (il CP_1 successivo 5 luglio) e formulato istanza di rimessione in termini (depositata il giorno successivo).
Tanto premesso, giova evidenziare che, secondo la Corte di cassazione,
«ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: - la generazione della
“ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. SU n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n.
19796 del 2021); - tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”); - “lo scopo del deposito – infatti – non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”; - “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del
2023, in motiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le prime due pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due pec successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale;
- in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggior pag. 6/12 ragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. n. 6743 del
2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.)» (Cass. n. 69 del 2025, in motivazione).
Pertanto, a fronte del mancato ricevimento delle pec successive alla seconda il «aveva, dunque, due possibilità: - reiterare la procedura CP_1 di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della
“RdAC” del primo deposito (sempre Cass. n. 6743 del 2021)); - oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.)» (Cass. n.
69 del 2025, cit., sempre in motivazione).
Entrambe tali vie sono state concretamente percorse dall'appellante, per cui, tenendo presente l'affidamento che ha verosimilmente ingenerato la ricevuta di avvenuta consegna e i fisiologici accertamenti da svolgere presso la Cancelleria a seguito della mancata ricezione delle due pec successive, deve ritenersi, alla stregua dei principi giurisprudenziali passati in rassegna, che la reiterazione della procedura di deposito telematico perfezionatasi il 5 pag. 7/12 luglio si ponga in continuità con quella tentata il 23 giugno, conducendo a ritenere utile – e in continuità con il tentativo precedente – la costituzione, senza necessità di pronunciare sull'istanza di rimessione in termini.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis
c.p.c., sollevata dal , è assorbita dall'assunzione della causa in CP_1 decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
3. Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del , a seguito del successivo deposito di altra procura CP_1 firmata, atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale vada corretta come segue.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente dal mediante il software Yousign e CP_1 autenticato, sempre digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta depositata il 20 aprile 2023, il successivo 26 aprile il difensore del ha depositato un'altra procura conferita con modalità CP_1 analogiche.
Tanto premesso, sebbene il Tribunale, in correlazione al secondo conferimento e al deposito del nuovo mandato, abbia ravvisato una sanatoria sul presupposto che «la mancanza di sottoscrizione della parte e/o del procuratore sono sempre sanabili», occorre precisare come «[l]'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo pag. 8/12 come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza»
(Cass. n. 28251 del 2023, in massima, conforme a Cass., sez. un., n. 37434 del 2022, in massima).
Ciò rimarcato, può ribadirsi quanto di recente affermato da questa
Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yuosign, non
è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato.
Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente.
In termini generali, infatti, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti pag. 9/12 giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
Contr Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nel senso illustrato, il primo motivo d'impugnazione è infondato.
4. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non Parte_1 abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010,
l'improcedibilità delle domande proposte dal per il mancato CP_1 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività pag. 10/12 finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a
«contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs.
n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c,
e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che Parte_1
«la causa non rientra[sse] fra quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non pag. 11/12 doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702-ter c.p.c. repert. n. 3056/2023 depositata il 16 maggio 2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello;
2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 30 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
OL IO DE UD LL VE
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