Art. 4.
Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell' art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , modificato dall'art. 1 della presente legge, si provvedera' nei modi previsti all'art. 15 della legge n. 562 sopra ricordata.
Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell' art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , modificato dall'art. 1 della presente legge, si provvedera' nei modi previsti all'art. 15 della legge n. 562 sopra ricordata.