Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1957, n. 1205
Articolo 3
Versione
8 gennaio 1958
Art. 4.
Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell' art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , modificato dall'art. 1 della presente legge, si provvedera' nei modi previsti all'art. 15 della legge n. 562 sopra ricordata.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1958