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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3011/23 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Muiccolis, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Lombardi, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 14.1.25 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti nei loro atti introduttivi.
1
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla per il CP_1
pagamento della somma di euro 24.095,00 oltre accessori che assume dovuta dalla Controparte_2
quale corrispettivo pattuito (e fatturato) per i servizi subappaltati nell'ambito dei lavori
[...]
manutentivi di reti idrico-fognarie commessi da e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la CP_3
n.677/23 del 27.4.2023) proposta dalla società intimata, la quale chiede la revoca del decreto per infondatezza della pretesa, non assistita da titolo idoneo, non essendo tale l'allegata fattura, e priva della puntuale dimostrazione dei lavori asseritamente eseguiti dalla subappaltatrice.
* * * * * * * *
La domanda della va accolta per quanto di ragione. CP_1
I) In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore sollevi l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. (Cass. S/U 01/13533; Cass.16/18705; Cass.18/25584; Cass.21/3587; Cass.
24/17915).
II) La pretesa creditoria ingiunta dalla ha fonte nel contratto di subappalto stipulato il 20.12.2022 CP_1
con la - perciò stesso legittimata passiva nel rapporto negoziale sub iudice - in virtù del Parte_1
quale la prima era tenuta, nell'anno di vigenza del rapporto, a svolgere i servizi dettagliati sub art.1 dietro pagamento del corrispettivo determinato secondo una tariffa oraria di euro 135,54 oltre iva, che non poteva in ogni caso sforare il tetto massimo di euro 50.000,00 (art.2).
2 Il successivo art.3 subordinava la fatturazione del corrispettivo orario alla presentazione da parte della subaffidataria di un “prospetto riepilogativo” delle ore impiegate nei vari servizi, da sottoporre all'approvazione del responsabile del servizio.
III) Si evince ex actis che la fattura n.67/2023 emessa dalla ed annotata nel registro iva riguarda il CP_1
compenso per i servizi di autospurgo rendicontati con i sei rapporti d'intervento del 12.1.23 e 11.2.23
indirizzati alla committenza (che ne ha avuto contezza, come si evince dagli screenshot relativi alle conversazioni tra le parti a mezzo WhatsApp), documenti che riportano anche le ore impiegate nelle singole attività giornaliere svolte nell'arco temporale 21.12.22 - 9.2.23 (v. allegati).
Ferma la rispondenza dei rapporti d'intervento a quanto richiesto in contratto, in assenza del visto approvativo della (che ha comunque contestato l'altrui adempimento), l'effettivo svolgimento di Pt_1
quelle prestazioni è comprovato dalle deposizioni dei testi ex latere actoris, i quali, in ragione delle loro specifiche mansioni, hanno avuto occasione di presenziare e/o constatare i servizi di pulizia giornaliera svolti, anche in piena notte, dalla nel periodo di riferimento. CP_1
Il corrispettivo maturato per quelle prestazioni ammonta a complessivi euro 19.772,05 iva inclusa (v. il dettaglio dei rapporti d'intervento), importo inferiore a quello fatturato dalla , che non ha CP_1
giustificato il “supero”.
Il ridimensionamento della creditoria comporta la revoca dell'ingiunzione.
* * * * * * *
L'esito della lite rivela l'accoglimento quasi integrale della domanda attrice e, di riflesso, la soccombenza della (non vi è spazio per una soccombenza reciproca: v. il principio di diritto espresso da Cass. S/U Pt_1
22/32061), tenuta a rifondere alla controparte le spese giudiziali (anche quelle della fase monitoria),
secondo i criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/2022.
* * * * * * *
3 P.T.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n.677/23 del 27.4.2023;
- per la causale in oggetto, condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 CP_1
dell'importo di euro 19.772,05 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
[...]
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese e competenze di lite, che liquida in euro
4.389,50 (euro 145,50 per esborsi;
euro 4.244,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 5.2.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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