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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274/2024 R.G. e promossa
DA
già (c.f. e P. VA , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Giovanni Maraviglia e Giacomo Masini ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Pesaro, Via Sabbatini n. 8;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Controparte_1 C.F._1
EL e IA NI ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in Macerata,
Galleria del Commercio n. 10
APPELLATO
pagina 1 di 9 NONCHE' CONTRO
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Comito Controparte_2 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Napoli, Vico Tutti i Santi n. 3
RZ MA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 117/2024 pubblicata il
02.02.2024 in materia di contratti atipici – pacchetto turistico.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata la allora Controparte_1 Parte_2
– oggi , nel prosieguo anche o – al fine di sentir
[...] Parte_1 CP_3 Controparte_4 dichiarare la risoluzione del contratto di viaggio concluso con la società predetta per impossibilità sopravvenuta ed ottenere la restituzione dell'importo versato per complessivi € 8.900,00.
A fondamento della propria domanda l'attore riferiva di aver sottoscritto con la un Parte_2 contratto avente ad oggetto un pacchetto di viaggio includente volo e permanenza in Messico, località
Gran Bahia Principe Tulum, per una durata di otto giorni dal 20 al 27 dicembre 2018.
Per la vacanza anzidetta il sig. corrispondeva integralmente la somma di € 8.900,00 CP_1 comprensiva delle quote di viaggio propria, della coniuge e delle figlie minori e CP_5 Per_1 nonché della polizza assicurativa “prenota sicuro UnipolSai”. Persona_2
Tuttavia, nella notte antecedente la partenza la figlia (che all'epoca dei fatti aveva 14 anni) Per_1 accusava problemi di natura gastrointestinale in relazione ai quali si rendeva necessario un primo accesso presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate cui faceva seguito il ricovero presso il Pronto
Soccorso Aeroporto di Milano – Malpensa dove la minore veniva sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici.
Stante il persistere della sintomatologia il medico di turno ne certificava l'inidoneità al volo e al viaggio;
l'intera famiglia si trovava dunque costretta a rinunciare alla partenza. pagina 2 di 9 annullava così il viaggio richiedendo alla il rimborso del prezzo versato per il Controparte_1 Pt_2 pacchetto non goduto;
stante il rifiuto opposto dal TO AT, procedeva con l'instaurazione dell'odierno contenzioso.
Si costituiva nel giudizio così incardinato la allora contestando integralmente Parte_2
l'avversa pretesa chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere manlevata in caso di condanna. CP_2
Autorizzava la predetta chiamata, seguiva rituale costituzione in giudizio dell'assicurazione, la quale eccepiva l'inammissibilità della vocatio promossa dalla il difetto di legittimazione attiva Parte_2 della stessa nei propri confronti nonché l'inoperatività della garanzia per annullamento e per decadenza dal diritto al rimborso della penale.
La causa veniva istruita tramite produzioni documentali e prove testimoniali.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui:
- dichiarava la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto turistico intercorso tra le parti conseguente condannando la convenuta al rimborso del costo pagato oltre interessi legali Parte_2 come dovuti;
- condannava la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite ed ulteriori occorrende;
- rigettava la domanda formulata dalla nei confronti della terza chiamata Parte_2 CP_6 compensando le spese di lite tra le parti.
La società – precedentemente - impugnava la predetta decisione innanzi Parte_1 Parte_2 la Corte di Appello di Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellato contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si costituiva altresì chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa CP_6 della in virtù della Polizza “Prenota Sicuro” n. 4176146, per carenza di legittimazione attiva CP_2 della , il rigetto nel merito della domanda spiegata da quest'ultima. Parte_1
§ 2 - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di gravame ex art. 342 cpc sollevata dalla terza chiamata per essere lo stesso carente di specificità. CP_7
L'eccezione è infondata.
pagina 3 di 9 Ritiene il presente Collegio che dalla lettura complessiva della doglianza censurata è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse al capo di sentenza oggetto di impugnazione;
il motivo risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
***
§ 3- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la malattia accusata dalla minore a poche ore dall'imbarco fosse idonea ad integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta giustificante l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1463 c.c.
Su tale scorta, il Tribunale statuiva l'obbligo del TO operator alla restituzione dell'intero prezzo anticipatamente versato dal cliente presso l'agenzia viaggi.
Il motivo è infondato.
La società argomenta come dalla documentazione medica in atti doveva desumersi che Pt_1
l'improvviso malessere gastro – intestinale manifestato da non presentava una gravità Persona_3 tale da impedire alla famiglia di raggiungere la destinazione di vacanza, atteso che l'esame obiettivo riportato nel verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallarate descriveva una “ragazza in buone condizioni” (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado).
Sostiene altresì l'appellante che la malattia in questione avesse carattere meramente transitorio, dato che né il suddetto verbale né il certificato stilato in occasione della (successiva) visita avvenuta presso il p.s. dell'aeroporto di Milano Malpensa (cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado) riportavano indicazione alcuna di un'eventuale prognosi di durata dello stato patologico, di guisa che la famiglia sarebbe potuta agevolmente partire con un volo alternativo nella stessa giornata o in quella CP_1 successiva.
L'asserzione può essere agevolmente smentita sulla base di quanto semplicemente riportato nella documentazione clinica da ultimo menzionata, in cui viene dichiarata l'inidoneità di ad CP_8 intraprendere il volo prenotato.
L'anzidetto rilievo appare già di per sé sufficiente ad escludere ogni possibilità per la famiglia di partire per la meta di vacanza, atteso che lo stato di salute della minore - per come certificato da apposito professionista - non lasciava evidentemente spazio per soluzioni di compromesso. pagina 4 di 9 Viene poi eccepito che i coniugi si sarebbero resi responsabili del mancato rispetto delle Pt_3 prescrizioni impartite dal personale sanitario che aveva per primo visitato la figlia, sul presupposto che
“la , nel secondo accesso ospedaliero, riferiva al medico di aver unicamente assunto il Persona_3 farmaco Plasil in occasione della somministrazione ospedaliera.
Nulla infatti riferiva al medico di turno presso l'aeroporto di Milano in merito all'assunzione di quanto prescrittole, ovverosia sali minerali, ulteriore plasil per vomito e imodium per diarrea” (cfr. pag. 11 atto di citazione in appello).
Su tale scia, la medesima ipotizzava addirittura il concorso della famiglia nell'aggravamento degli originari sintomi per non aver somministrato alla figlia i farmaci dovuti, con conseguente esclusione ed inoperatività dell'istituto dell'impossibilità sopravvenuta.
La suddetta ricostruzione appare priva di qualsivoglia supporto oggettivo e concreto, atteso che sul punto non vi sono risultanze agli atti;
non si capisce sulla base di quali elementi la abbia Pt_1 potuto dare conto di ciò; si tratterebbe, in ogni caso, di meri integratori (sali minerali) ovvero di farmaci sintomatici (plasil ed imodium, il primo comunque assunto) ; inoltre, se si fosse davvero trattato di un malessere temporaneo e facilmente risolvibile, non si comprende per quale motivo la paziente è stata accompagnata per ben due volte presso le locali strutture sanitarie.
In sostanziale continuità con quanto ritenuto dal primo Giudice, la Corte ritiene che l'evento morboso verificatosi nell'imminenza dell'imbarco sia idoneo a configurare quell'impossibilità sopravvenuta ad usufruire della prestazione convenuta, a nulla valendo ogni contraria tesi prospettata dalla . Parte_1
Deve pertanto affermarsi anche in questa sede l'obbligo della società di rimborsare Parte_1 all'appellante sig. il prezzo pagato per il pacchetto turistico non goduto a causa del CP_1 sopraggiunto stato di malattia della figlia, ricorrendo i presupposti legittimanti la restituzione di cui all'art. 1463 c.c.
§ 3 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha rigettato la richiesta conseguente alla chiamata in manleva della terza con cui la aveva stipulato il contratto di assicurazione del tipo “Prenota Sicuro”. CP_9 Pt_2
Il Giudice si determinava in tal senso sul presupposto che la vicenda controversa doveva farsi ricadere nella disciplina dettata dall'art. 1891 c.c.; tale rilievo implicava in concreto che solo – Controparte_1 in qualità di beneficiario – poteva azionare i diritti da essa derivanti, non potendo a questi sostituirsi la pagina 5 di 9 – quale parte contraente – occorrendo a tal fine che il primo presti il proprio espresso consenso Pt_2
(quale volontà diversa e distinta da quella manifestata con la sottoscrizione della polizza).
Su tale scorta, concludeva ritenendo inapplicabile nel caso di specie la garanzia assicurativa.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del presente Collegio l'indagine circa la riconducibilità della fattispecie descritta al disposto dell'art. 1891 c.c. pur apparendo meritevole di pregio, poiché ad un'attenta lettura delle complessive schede contrattuali circa l'assicurazione, riversate in atti, sebbene in esse l'art. 1891 c.c. non sia mai esplicitamente menzionato, pure le scansioni e le modalità in esso previste suggeriscono appunto, trattarsi di assicurazione per conto di terzi, le residue incertezze che nascono da un'obiettiva impropria e poco chiara formulazione contrattuale suggeriscono di esaminare anche le residue previsioni contrattuali, per verificare se, comunque, vi siano i presupposti affinchè l'impresa di viaggi possa essa pretendere dall'assicurazione la manleva.
Appare poi evidente che questo Giudice d'appello ha il potere/dovere di esaminare anche questo aspetto che attiene all'obbligazione evidenziata dall'attrice (chiamante in manleva) in primo grado, non rinvenendosi ipotesi di eccezioni in senso proprio ma di mere difese (peraltro, almeno in parte, coltivate negli atti difensivi redatti dalla difesa dell'assicurazione).
Pertanto, occorre procedere con la lettura e la disamina delle norme contenute nell'Appendice a Polizza
n. 4176146 Prenota Sicuro – Condizioni particolari stipulata dalla con la Controparte_10 [...]
(cfr. doc. 5 all. comparsa in primo grado che dettano i regimi di operatività e di Pt_4 CP_7 esclusione della garanzia ivi prevista e da individuarsi specificatamente nelle clausole contraddistinte alle voci b. e d. della polizza in questione nei termini che seguono.
La prima delle disposizioni in interesse, rubricata “Esclusioni e limitazioni”, stabilisce che
“l'assicurazione … è operante solo se sono stati rispettati i termini di comportamento in caso di sinistro;
comunque non copre gli annullamenti per “no show” che vengono identificati nel prosieguo come la “mancata presentazione all'inizio dei servizi senza preventiva notifica a …” Parte_2 tramite fax, e-mail o telegramma inoltrato agli appositi recapiti del TO AT ivi indicati;
Con riguardo al summenzionato comportamento che l'assicurato deve osservare in caso di sinistro
(affinché operi la relativa copertura contrattuale), il punto d., n) 2 delle ridette clausole stabilisce che qualora si avveri una delle cause di annullamento del viaggio meglio dettagliate al precedente punto a.,
n.1) l'assicurato ha l'obbligo di “Denunciare l'annullamento alla Compagnia “Entro 5 giorni dal
pagina 6 di 9 verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza…” avendo cura di precisare tutte le informazioni richieste nel seguito della norma.
Applicando il suddetto regime contrattuale al caso concreto vanno compiute le seguenti osservazioni:
- Se per “assicurato” si intende lo non vi è in atti alcun elemento concreto da cui risulta che il CP_1 sig. una volta acclarata l'inidoneità della figlia ad intraprendere il viaggio, abbia ritualmente CP_1 informato la della necessità di annullare il viaggio osservando le modalità dettate dalla clausola b. Pt_2 della polizza. Ne deriva il venir meno della garanzia assicurativa prevista per le ipotesi di no show – il mancato imbarco sul volo - attesa la mancata osservanza dell'obbligo di notifica regolante la casistica contemplata;
- Se, come più correttamente, l'assicurato era (il riferimento alla “Compagnia” non può Parte_2 che essere quello di non , il problema, ferma restando l'inoperatività della copertura CP_6 Pt_2 assicurativa, si sposterebbe nella mancata comunicazione dello ad che non ha permesso CP_1 Pt_2 ad – ovviamente in tesi assicurata in proprio – di effettuare a sua volta la comunicazione ad Pt_2
che rimane peraltro indifferente a tale res inter alios; CP_6
- parimenti, non è dato evincere che né il TO AT (la allora né l'odierno appellato Parte_2 abbiano notiziato la del sopraggiunto annullamento a mente della clausola d., n. 2 della polizza;
CP_6 comportamento, questo, cui la voce b. del contratto subordina l'operatività dell'assicurazione.
Sulla scorta di quanto sin qui dedotto deve affermarsi l'inapplicabilità della garanzia di cui alla polizza
“Prenota Sicuro” n. 4176146 intercorsa tra la e la atteso che né l'agenzia Parte_2 CP_7 [...] né il cliente si sono attenuti alle prescrizioni imposte dal contratto ai fini della Pt_2 Controparte_1 piena operatività dell'indennizzo assicurativo (o, quanto meno, la dimostrazione della loro osservanza non è stata raggiunta in atti, per cui tale circostanza impone di considerare il fatto come non avvenuto).
Ne consegue che la non può invocare la tutela accordata dalla copertura assicurativa Parte_5 anzidetta e dunque di essere legittimamente manlevata dalla compagnia CP_7
Per completezza, mentre può dirsi che le condizioni del contratto, che pongono tali limitazioni, ove in ipotesi vessatorie, non possono dare luogo alle varie tutele previste, ove entrambe le parti siano
“professionisti” ai sensi e per gli effetti della normativa di settore (e lo è Eden che firma insieme ad le condizioni generali, mentre alcuna firma appone lo , laddove, invece, al singolo CP_6 CP_1 utente in ogni caso, anche ove fosse, in qualche modo, vincolato all'accordo, non possono CP_1 opporsi le rigide limitazioni attinenti alla denuntiatio dell'occorso, al fine di ottenere il suo diritto alla restituzione del prezzo. pagina 7 di 9 § 4 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese legali per avere il Giudice condannato la convenuta/soccombente alla refusione delle stesse in favore dell'attrice vittoriosa nonché compensato le spese di lite con la terza chiamata.
La statuizione sulle spese segue le ragioni della pronuncia in questa sede adottata e, in ultima analisi, rispetta la regola della soccombenza.
La disamina dei motivi di gravame sin qui affrontati ha portata assorbente rispetto alle restanti censure la cui trattazione appare dunque superflua in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo tra le parti principali, e mentre i contrasti tra lo e appaiono conseguenti alla CP_6 Pt_1 CP_1 Pt_1 specifica domanda avanzata anche nei confronti dello stesso. CP_1
Vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. I quater, DPR.
115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(già ) avverso la sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Macerata così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato nonché alla le Parte_1 Controparte_1 CP_6 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna di esse: per la Fase di studio della controversia, € 2.518,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; per la Fase di trattazione, €
3.686,00; per la Fase decisionale,€ 4.287,00 il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
- condanna l'appellante al versamento di una somma pari al raddoppio del contributo Parte_1 unificato ex art. 13, c. I quater, DPR. 115/2002.
Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli pagina 8 di 9
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274/2024 R.G. e promossa
DA
già (c.f. e P. VA , rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Giovanni Maraviglia e Giacomo Masini ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Pesaro, Via Sabbatini n. 8;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Controparte_1 C.F._1
EL e IA NI ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in Macerata,
Galleria del Commercio n. 10
APPELLATO
pagina 1 di 9 NONCHE' CONTRO
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Comito Controparte_2 P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Napoli, Vico Tutti i Santi n. 3
RZ MA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 117/2024 pubblicata il
02.02.2024 in materia di contratti atipici – pacchetto turistico.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 - conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata la allora Controparte_1 Parte_2
– oggi , nel prosieguo anche o – al fine di sentir
[...] Parte_1 CP_3 Controparte_4 dichiarare la risoluzione del contratto di viaggio concluso con la società predetta per impossibilità sopravvenuta ed ottenere la restituzione dell'importo versato per complessivi € 8.900,00.
A fondamento della propria domanda l'attore riferiva di aver sottoscritto con la un Parte_2 contratto avente ad oggetto un pacchetto di viaggio includente volo e permanenza in Messico, località
Gran Bahia Principe Tulum, per una durata di otto giorni dal 20 al 27 dicembre 2018.
Per la vacanza anzidetta il sig. corrispondeva integralmente la somma di € 8.900,00 CP_1 comprensiva delle quote di viaggio propria, della coniuge e delle figlie minori e CP_5 Per_1 nonché della polizza assicurativa “prenota sicuro UnipolSai”. Persona_2
Tuttavia, nella notte antecedente la partenza la figlia (che all'epoca dei fatti aveva 14 anni) Per_1 accusava problemi di natura gastrointestinale in relazione ai quali si rendeva necessario un primo accesso presso il Presidio Ospedaliero di Gallarate cui faceva seguito il ricovero presso il Pronto
Soccorso Aeroporto di Milano – Malpensa dove la minore veniva sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici.
Stante il persistere della sintomatologia il medico di turno ne certificava l'inidoneità al volo e al viaggio;
l'intera famiglia si trovava dunque costretta a rinunciare alla partenza. pagina 2 di 9 annullava così il viaggio richiedendo alla il rimborso del prezzo versato per il Controparte_1 Pt_2 pacchetto non goduto;
stante il rifiuto opposto dal TO AT, procedeva con l'instaurazione dell'odierno contenzioso.
Si costituiva nel giudizio così incardinato la allora contestando integralmente Parte_2
l'avversa pretesa chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere manlevata in caso di condanna. CP_2
Autorizzava la predetta chiamata, seguiva rituale costituzione in giudizio dell'assicurazione, la quale eccepiva l'inammissibilità della vocatio promossa dalla il difetto di legittimazione attiva Parte_2 della stessa nei propri confronti nonché l'inoperatività della garanzia per annullamento e per decadenza dal diritto al rimborso della penale.
La causa veniva istruita tramite produzioni documentali e prove testimoniali.
Ad esito del giudizio il Tribunale di Macerata emetteva la sentenza gravata, con cui:
- dichiarava la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto turistico intercorso tra le parti conseguente condannando la convenuta al rimborso del costo pagato oltre interessi legali Parte_2 come dovuti;
- condannava la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite ed ulteriori occorrende;
- rigettava la domanda formulata dalla nei confronti della terza chiamata Parte_2 CP_6 compensando le spese di lite tra le parti.
La società – precedentemente - impugnava la predetta decisione innanzi Parte_1 Parte_2 la Corte di Appello di Ancona e prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellato contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si costituiva altresì chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dell'atto di chiamata in causa CP_6 della in virtù della Polizza “Prenota Sicuro” n. 4176146, per carenza di legittimazione attiva CP_2 della , il rigetto nel merito della domanda spiegata da quest'ultima. Parte_1
§ 2 - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di gravame ex art. 342 cpc sollevata dalla terza chiamata per essere lo stesso carente di specificità. CP_7
L'eccezione è infondata.
pagina 3 di 9 Ritiene il presente Collegio che dalla lettura complessiva della doglianza censurata è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse al capo di sentenza oggetto di impugnazione;
il motivo risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
***
§ 3- Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che la malattia accusata dalla minore a poche ore dall'imbarco fosse idonea ad integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta giustificante l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1463 c.c.
Su tale scorta, il Tribunale statuiva l'obbligo del TO operator alla restituzione dell'intero prezzo anticipatamente versato dal cliente presso l'agenzia viaggi.
Il motivo è infondato.
La società argomenta come dalla documentazione medica in atti doveva desumersi che Pt_1
l'improvviso malessere gastro – intestinale manifestato da non presentava una gravità Persona_3 tale da impedire alla famiglia di raggiungere la destinazione di vacanza, atteso che l'esame obiettivo riportato nel verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallarate descriveva una “ragazza in buone condizioni” (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado).
Sostiene altresì l'appellante che la malattia in questione avesse carattere meramente transitorio, dato che né il suddetto verbale né il certificato stilato in occasione della (successiva) visita avvenuta presso il p.s. dell'aeroporto di Milano Malpensa (cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado) riportavano indicazione alcuna di un'eventuale prognosi di durata dello stato patologico, di guisa che la famiglia sarebbe potuta agevolmente partire con un volo alternativo nella stessa giornata o in quella CP_1 successiva.
L'asserzione può essere agevolmente smentita sulla base di quanto semplicemente riportato nella documentazione clinica da ultimo menzionata, in cui viene dichiarata l'inidoneità di ad CP_8 intraprendere il volo prenotato.
L'anzidetto rilievo appare già di per sé sufficiente ad escludere ogni possibilità per la famiglia di partire per la meta di vacanza, atteso che lo stato di salute della minore - per come certificato da apposito professionista - non lasciava evidentemente spazio per soluzioni di compromesso. pagina 4 di 9 Viene poi eccepito che i coniugi si sarebbero resi responsabili del mancato rispetto delle Pt_3 prescrizioni impartite dal personale sanitario che aveva per primo visitato la figlia, sul presupposto che
“la , nel secondo accesso ospedaliero, riferiva al medico di aver unicamente assunto il Persona_3 farmaco Plasil in occasione della somministrazione ospedaliera.
Nulla infatti riferiva al medico di turno presso l'aeroporto di Milano in merito all'assunzione di quanto prescrittole, ovverosia sali minerali, ulteriore plasil per vomito e imodium per diarrea” (cfr. pag. 11 atto di citazione in appello).
Su tale scia, la medesima ipotizzava addirittura il concorso della famiglia nell'aggravamento degli originari sintomi per non aver somministrato alla figlia i farmaci dovuti, con conseguente esclusione ed inoperatività dell'istituto dell'impossibilità sopravvenuta.
La suddetta ricostruzione appare priva di qualsivoglia supporto oggettivo e concreto, atteso che sul punto non vi sono risultanze agli atti;
non si capisce sulla base di quali elementi la abbia Pt_1 potuto dare conto di ciò; si tratterebbe, in ogni caso, di meri integratori (sali minerali) ovvero di farmaci sintomatici (plasil ed imodium, il primo comunque assunto) ; inoltre, se si fosse davvero trattato di un malessere temporaneo e facilmente risolvibile, non si comprende per quale motivo la paziente è stata accompagnata per ben due volte presso le locali strutture sanitarie.
In sostanziale continuità con quanto ritenuto dal primo Giudice, la Corte ritiene che l'evento morboso verificatosi nell'imminenza dell'imbarco sia idoneo a configurare quell'impossibilità sopravvenuta ad usufruire della prestazione convenuta, a nulla valendo ogni contraria tesi prospettata dalla . Parte_1
Deve pertanto affermarsi anche in questa sede l'obbligo della società di rimborsare Parte_1 all'appellante sig. il prezzo pagato per il pacchetto turistico non goduto a causa del CP_1 sopraggiunto stato di malattia della figlia, ricorrendo i presupposti legittimanti la restituzione di cui all'art. 1463 c.c.
§ 3 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha rigettato la richiesta conseguente alla chiamata in manleva della terza con cui la aveva stipulato il contratto di assicurazione del tipo “Prenota Sicuro”. CP_9 Pt_2
Il Giudice si determinava in tal senso sul presupposto che la vicenda controversa doveva farsi ricadere nella disciplina dettata dall'art. 1891 c.c.; tale rilievo implicava in concreto che solo – Controparte_1 in qualità di beneficiario – poteva azionare i diritti da essa derivanti, non potendo a questi sostituirsi la pagina 5 di 9 – quale parte contraente – occorrendo a tal fine che il primo presti il proprio espresso consenso Pt_2
(quale volontà diversa e distinta da quella manifestata con la sottoscrizione della polizza).
Su tale scorta, concludeva ritenendo inapplicabile nel caso di specie la garanzia assicurativa.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del presente Collegio l'indagine circa la riconducibilità della fattispecie descritta al disposto dell'art. 1891 c.c. pur apparendo meritevole di pregio, poiché ad un'attenta lettura delle complessive schede contrattuali circa l'assicurazione, riversate in atti, sebbene in esse l'art. 1891 c.c. non sia mai esplicitamente menzionato, pure le scansioni e le modalità in esso previste suggeriscono appunto, trattarsi di assicurazione per conto di terzi, le residue incertezze che nascono da un'obiettiva impropria e poco chiara formulazione contrattuale suggeriscono di esaminare anche le residue previsioni contrattuali, per verificare se, comunque, vi siano i presupposti affinchè l'impresa di viaggi possa essa pretendere dall'assicurazione la manleva.
Appare poi evidente che questo Giudice d'appello ha il potere/dovere di esaminare anche questo aspetto che attiene all'obbligazione evidenziata dall'attrice (chiamante in manleva) in primo grado, non rinvenendosi ipotesi di eccezioni in senso proprio ma di mere difese (peraltro, almeno in parte, coltivate negli atti difensivi redatti dalla difesa dell'assicurazione).
Pertanto, occorre procedere con la lettura e la disamina delle norme contenute nell'Appendice a Polizza
n. 4176146 Prenota Sicuro – Condizioni particolari stipulata dalla con la Controparte_10 [...]
(cfr. doc. 5 all. comparsa in primo grado che dettano i regimi di operatività e di Pt_4 CP_7 esclusione della garanzia ivi prevista e da individuarsi specificatamente nelle clausole contraddistinte alle voci b. e d. della polizza in questione nei termini che seguono.
La prima delle disposizioni in interesse, rubricata “Esclusioni e limitazioni”, stabilisce che
“l'assicurazione … è operante solo se sono stati rispettati i termini di comportamento in caso di sinistro;
comunque non copre gli annullamenti per “no show” che vengono identificati nel prosieguo come la “mancata presentazione all'inizio dei servizi senza preventiva notifica a …” Parte_2 tramite fax, e-mail o telegramma inoltrato agli appositi recapiti del TO AT ivi indicati;
Con riguardo al summenzionato comportamento che l'assicurato deve osservare in caso di sinistro
(affinché operi la relativa copertura contrattuale), il punto d., n) 2 delle ridette clausole stabilisce che qualora si avveri una delle cause di annullamento del viaggio meglio dettagliate al precedente punto a.,
n.1) l'assicurato ha l'obbligo di “Denunciare l'annullamento alla Compagnia “Entro 5 giorni dal
pagina 6 di 9 verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza…” avendo cura di precisare tutte le informazioni richieste nel seguito della norma.
Applicando il suddetto regime contrattuale al caso concreto vanno compiute le seguenti osservazioni:
- Se per “assicurato” si intende lo non vi è in atti alcun elemento concreto da cui risulta che il CP_1 sig. una volta acclarata l'inidoneità della figlia ad intraprendere il viaggio, abbia ritualmente CP_1 informato la della necessità di annullare il viaggio osservando le modalità dettate dalla clausola b. Pt_2 della polizza. Ne deriva il venir meno della garanzia assicurativa prevista per le ipotesi di no show – il mancato imbarco sul volo - attesa la mancata osservanza dell'obbligo di notifica regolante la casistica contemplata;
- Se, come più correttamente, l'assicurato era (il riferimento alla “Compagnia” non può Parte_2 che essere quello di non , il problema, ferma restando l'inoperatività della copertura CP_6 Pt_2 assicurativa, si sposterebbe nella mancata comunicazione dello ad che non ha permesso CP_1 Pt_2 ad – ovviamente in tesi assicurata in proprio – di effettuare a sua volta la comunicazione ad Pt_2
che rimane peraltro indifferente a tale res inter alios; CP_6
- parimenti, non è dato evincere che né il TO AT (la allora né l'odierno appellato Parte_2 abbiano notiziato la del sopraggiunto annullamento a mente della clausola d., n. 2 della polizza;
CP_6 comportamento, questo, cui la voce b. del contratto subordina l'operatività dell'assicurazione.
Sulla scorta di quanto sin qui dedotto deve affermarsi l'inapplicabilità della garanzia di cui alla polizza
“Prenota Sicuro” n. 4176146 intercorsa tra la e la atteso che né l'agenzia Parte_2 CP_7 [...] né il cliente si sono attenuti alle prescrizioni imposte dal contratto ai fini della Pt_2 Controparte_1 piena operatività dell'indennizzo assicurativo (o, quanto meno, la dimostrazione della loro osservanza non è stata raggiunta in atti, per cui tale circostanza impone di considerare il fatto come non avvenuto).
Ne consegue che la non può invocare la tutela accordata dalla copertura assicurativa Parte_5 anzidetta e dunque di essere legittimamente manlevata dalla compagnia CP_7
Per completezza, mentre può dirsi che le condizioni del contratto, che pongono tali limitazioni, ove in ipotesi vessatorie, non possono dare luogo alle varie tutele previste, ove entrambe le parti siano
“professionisti” ai sensi e per gli effetti della normativa di settore (e lo è Eden che firma insieme ad le condizioni generali, mentre alcuna firma appone lo , laddove, invece, al singolo CP_6 CP_1 utente in ogni caso, anche ove fosse, in qualche modo, vincolato all'accordo, non possono CP_1 opporsi le rigide limitazioni attinenti alla denuntiatio dell'occorso, al fine di ottenere il suo diritto alla restituzione del prezzo. pagina 7 di 9 § 4 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte relativa alla regolamentazione delle spese legali per avere il Giudice condannato la convenuta/soccombente alla refusione delle stesse in favore dell'attrice vittoriosa nonché compensato le spese di lite con la terza chiamata.
La statuizione sulle spese segue le ragioni della pronuncia in questa sede adottata e, in ultima analisi, rispetta la regola della soccombenza.
La disamina dei motivi di gravame sin qui affrontati ha portata assorbente rispetto alle restanti censure la cui trattazione appare dunque superflua in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come in dispositivo tra le parti principali, e mentre i contrasti tra lo e appaiono conseguenti alla CP_6 Pt_1 CP_1 Pt_1 specifica domanda avanzata anche nei confronti dello stesso. CP_1
Vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. I quater, DPR.
115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
(già ) avverso la sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Macerata così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato nonché alla le Parte_1 Controparte_1 CP_6 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna di esse: per la Fase di studio della controversia, € 2.518,00; per la Fase introduttiva del giudizio, € 1.665,00; per la Fase di trattazione, €
3.686,00; per la Fase decisionale,€ 4.287,00 il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
- condanna l'appellante al versamento di una somma pari al raddoppio del contributo Parte_1 unificato ex art. 13, c. I quater, DPR. 115/2002.
Ancona c.c. 16.9.25
Il cons. est.
Dr. Cesare Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli pagina 8 di 9
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