Articolo 2212 octies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2212 septiesArticolo 2207
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Art. 2212-octies. (Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri) 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) vice revisore: vice brigadiere;
b) revisore: brigadiere;
c) revisore capo: brigadiere capo;
d) vice perito: maresciallo;
e) perito: maresciallo ordinario;
f) perito capo: maresciallo capo;
g) perito superiore: ((maresciallo maggiore)) .
((g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.)) 2. La denominazione di ((primo perito superiore)) corrisponde ((al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.)) 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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