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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1620/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ostieri Umberto Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pesenti Marco (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
24.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 24.12.2019, ha chiesto Controparte_1 di ingiungere a il pagamento di € 13.277,37. Parte_1
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha rappresentato che il credito in parola è scaturito dal contratto n. 58275, relativo a un'apertura di credito in conto corrente, stipulato dal citato debitore con ha evidenziato che tale istituto bancario ha Controparte_2
1 ceduto il credito in questione a Controparte_1
Conseguentemente, in data 07.01.2020, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 44/2020, notificato a in data 16.01.2020. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 24.02.2020, il debitore ha formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• insussistenza di un regolare rapporto contrattuale tra le parti, in virtù della falsità della sottoscrizione apposta sul contratto depositato in sede monitoria;
• carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta;
• omessa prova dell'erogazione di somme in favore dell'opponente;
• nullità del contratto allegato da controparte, in virtù della pattuizione di interessi usurari e anatocistici, nonché per l'applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 25.11.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
successivamente, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 24.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata in data 24.02.2020, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
16.01.2020.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 04.03.2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di
2 mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, in virtù dell'ingiustificata assenza dell'odierno opponente, come risulta dal verbale dell'incontro del
21.01.2021, depositato da parte opposta in data 20.05.2021.
2.2 – Atteso che la parte opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Del resto, di tale sanzione si è già dato atto all'interno dell'ordinanza datata 11.11.2021, per cui essa deve essere soltanto confermata in questa sede.
3 – Nel merito, con il primo motivo di opposizione ha contestato l'esistenza del Parte_1 credito vantato dalla controparte, sostenendo espressamente “l'apocrifia delle firme presuntivamente apposte in calce al contratto menzionato da controparte”. In altri termini,
l'opponente non ha contestato la conformità della copia versata in atti rispetto all'originale, ma ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di apertura di credito in contro corrente, prodotto dalla creditrice in sede monitoria.
3.1 – Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento (cfr. Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, n. 17313;
Cassazione civile sez. III, 19/07/2012, n. 12448; Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, n.
24456).
Nel caso di specie, oltre a negare in maniera generica di aver intrattenuto rapporti con la controparte, l'opponente ha specificamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto menzionato da controparte in sede monitoria;
tale disconoscimento è specifico e univoco, non essendo possibile alcun fraintendimento circa il suo oggetto, dal momento che l'odierna opposta ha allegato al ricorso monitorio un unico contratto di finanziamento.
A seguito di tale disconoscimento, la creditrice non ha formulato istanza di verificazione, ai sensi
3 dell'art. 216 c.p.c.; conseguentemente, il documento in questione non può essere utilizzato ai fini della prova del credito.
3.2 – Occorre verificare, dunque, se l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta sia idonea a dimostrare l'esistenza del credito vantato. In effetti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371). Ne consegue, dunque, che su parte opposta grava l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale da cui scaturisce la sua pretesa.
Tale onere non può ritenersi soddisfatto.
Invero, nel corso del presente giudizio, la creditrice ha depositato, da un lato, alcune comunicazioni trasmesse al debitore (cfr. allegati nn. 2, 3, 5 della comparsa di costituzione), che, pur riferendosi al rapporto contrattuale per cui è causa, non sono idonee a dimostrarne l'esistenza.
Dall'altro lato, ha prodotto la fideiussione rilasciata da a garanzia delle Controparte_3
obbligazioni assunte da nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Parte_1
sottoscritta anche dal garantito (cfr. allegati n. 4 della comparsa di costituzione). Neppure tale documento, tuttavia, è idoneo a provare l'esistenza del rapporto di apertura di credito per cui è causa, dal momento che esso non contiene alcun riferimento specifico a tale rapporto, atteso che la garanzia è genericamente prestata per l'adempimento delle obbligazioni “dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura”.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere accolta, non essendo stata provata l'esistenza del rapporto contrattuale invocato dalla creditrice.
4 – D'altronde, anche prescindendo dalle precedenti osservazioni, è necessario rilevare che, con il
4 terzo motivo di opposizione, ha contestato, altresì, l'effettiva erogazione in suo Parte_1
favore delle somme indicate all'interno del ricorso monitorio.
Anche tale motivo è fondato, poiché parte opposta non ha documentato i movimenti effettuati sul conto corrente su cui era regolata l'apertura di credito per cui è causa.
4.1 – In effetti, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, la banca ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I,
14/03/2022, n. 8131).
4.2 – Nel caso di specie, tale prova è stata fornita da parte opposta, che non ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
Invero, l'istituto di credito ha esclusivamente depositato, in fase monitoria, l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risulta l'ammontare del credito in questione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n. 14640; Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12818).
Atteso che l'opponente ha espressamente contestato di aver utilizzato l'apertura di credito in
5 parola, l'estratto di cui all'art. 50 TUB non è sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito per cui è causa, essendo necessaria la prova dell'andamento del rapporto, tramite la produzione della serie integrale degli estratti conto.
Siffatto onere non è stato soddisfatto: ciò conferma la necessità di accogliere l'opposizione in esame.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opposta, in favore di parte opponente;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella
II, fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, atteso che il difensore non vi ha partecipato, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 145,50 per spese di iscrizione al ruolo, rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.898,50 per compensi professionali ed € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
3. conferma la condanna di parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1620/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ostieri Umberto Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pesenti Marco (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
24.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 24.12.2019, ha chiesto Controparte_1 di ingiungere a il pagamento di € 13.277,37. Parte_1
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha rappresentato che il credito in parola è scaturito dal contratto n. 58275, relativo a un'apertura di credito in conto corrente, stipulato dal citato debitore con ha evidenziato che tale istituto bancario ha Controparte_2
1 ceduto il credito in questione a Controparte_1
Conseguentemente, in data 07.01.2020, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 44/2020, notificato a in data 16.01.2020. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 24.02.2020, il debitore ha formulato opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• insussistenza di un regolare rapporto contrattuale tra le parti, in virtù della falsità della sottoscrizione apposta sul contratto depositato in sede monitoria;
• carenza di legittimazione attiva in capo alla parte opposta;
• omessa prova dell'erogazione di somme in favore dell'opponente;
• nullità del contratto allegato da controparte, in virtù della pattuizione di interessi usurari e anatocistici, nonché per l'applicazione di una illegittima commissione di massimo scoperto.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 25.11.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
successivamente, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 24.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata in data 24.02.2020, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
16.01.2020.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 04.03.2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di
2 mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, in virtù dell'ingiustificata assenza dell'odierno opponente, come risulta dal verbale dell'incontro del
21.01.2021, depositato da parte opposta in data 20.05.2021.
2.2 – Atteso che la parte opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Del resto, di tale sanzione si è già dato atto all'interno dell'ordinanza datata 11.11.2021, per cui essa deve essere soltanto confermata in questa sede.
3 – Nel merito, con il primo motivo di opposizione ha contestato l'esistenza del Parte_1 credito vantato dalla controparte, sostenendo espressamente “l'apocrifia delle firme presuntivamente apposte in calce al contratto menzionato da controparte”. In altri termini,
l'opponente non ha contestato la conformità della copia versata in atti rispetto all'originale, ma ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di apertura di credito in contro corrente, prodotto dalla creditrice in sede monitoria.
3.1 – Sul punto, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento (cfr. Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, n. 17313;
Cassazione civile sez. III, 19/07/2012, n. 12448; Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, n.
24456).
Nel caso di specie, oltre a negare in maniera generica di aver intrattenuto rapporti con la controparte, l'opponente ha specificamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto menzionato da controparte in sede monitoria;
tale disconoscimento è specifico e univoco, non essendo possibile alcun fraintendimento circa il suo oggetto, dal momento che l'odierna opposta ha allegato al ricorso monitorio un unico contratto di finanziamento.
A seguito di tale disconoscimento, la creditrice non ha formulato istanza di verificazione, ai sensi
3 dell'art. 216 c.p.c.; conseguentemente, il documento in questione non può essere utilizzato ai fini della prova del credito.
3.2 – Occorre verificare, dunque, se l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta sia idonea a dimostrare l'esistenza del credito vantato. In effetti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III,
20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371). Ne consegue, dunque, che su parte opposta grava l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale da cui scaturisce la sua pretesa.
Tale onere non può ritenersi soddisfatto.
Invero, nel corso del presente giudizio, la creditrice ha depositato, da un lato, alcune comunicazioni trasmesse al debitore (cfr. allegati nn. 2, 3, 5 della comparsa di costituzione), che, pur riferendosi al rapporto contrattuale per cui è causa, non sono idonee a dimostrarne l'esistenza.
Dall'altro lato, ha prodotto la fideiussione rilasciata da a garanzia delle Controparte_3
obbligazioni assunte da nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Parte_1
sottoscritta anche dal garantito (cfr. allegati n. 4 della comparsa di costituzione). Neppure tale documento, tuttavia, è idoneo a provare l'esistenza del rapporto di apertura di credito per cui è causa, dal momento che esso non contiene alcun riferimento specifico a tale rapporto, atteso che la garanzia è genericamente prestata per l'adempimento delle obbligazioni “dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura”.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere accolta, non essendo stata provata l'esistenza del rapporto contrattuale invocato dalla creditrice.
4 – D'altronde, anche prescindendo dalle precedenti osservazioni, è necessario rilevare che, con il
4 terzo motivo di opposizione, ha contestato, altresì, l'effettiva erogazione in suo Parte_1
favore delle somme indicate all'interno del ricorso monitorio.
Anche tale motivo è fondato, poiché parte opposta non ha documentato i movimenti effettuati sul conto corrente su cui era regolata l'apertura di credito per cui è causa.
4.1 – In effetti, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, la banca ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I,
14/03/2022, n. 8131).
4.2 – Nel caso di specie, tale prova è stata fornita da parte opposta, che non ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
Invero, l'istituto di credito ha esclusivamente depositato, in fase monitoria, l'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, da cui risulta l'ammontare del credito in questione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n. 14640; Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12818).
Atteso che l'opponente ha espressamente contestato di aver utilizzato l'apertura di credito in
5 parola, l'estratto di cui all'art. 50 TUB non è sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito per cui è causa, essendo necessaria la prova dell'andamento del rapporto, tramite la produzione della serie integrale degli estratti conto.
Siffatto onere non è stato soddisfatto: ciò conferma la necessità di accogliere l'opposizione in esame.
5 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opposta, in favore di parte opponente;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella
II, fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, atteso che il difensore non vi ha partecipato, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 145,50 per spese di iscrizione al ruolo, rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.898,50 per compensi professionali ed € 145,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
3. conferma la condanna di parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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