Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/07/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Oristano Sezione Lavoro
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 281/2023 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE per Pt_1 procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. RUGGERI PAOLO per procura CP_1 in atti, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a omologa (ATP art. 445 bis 6° comma C.P.C.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis VI° comma c.p.c., depositato in data 05.04.2023, notificato entro i termini di legge, l evocava Parte_2 in giudizio , esponendo di proporre contestazione per i motivi indicati in CP_1 ricorso ed in particolare per l'improponibilità della domanda.
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IL GIUDICE Dott.ssa Elisabetta Sanna
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa. CP_1
Sosteneva la fondatezza del ricorso in fase di ATP e la sussistenza del requisito sanitario in capo al Puliga utile al percepimento della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 L. 118/71,
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali
All'udienza del 01 luglio 2025 all'esito della discussione il Tribunale pronunciava la presente sentenza, contestualmente motivata.
Motivi della decisione
Il ricorso in contestazione deve essere accolto in quanto fondato.
Con il ricorso in opposizione ex art. 445 bis, 6° comma C.P.C, l ha chiesto Pt_1 in via preliminare il rigetto del ricorso presentato in fase di ATP da , volto CP_1 ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12
L.118/71, in quanto ritenuto improponibile per carenza di domanda amministrativa ovvero di istanza di aggravamento;
Ed invero, in sede di revisione, volta alla eventuale riconferma dell'assegno mensile di assistenza, già riconosciuto al beneficiario in quanto invalido nella misura dell'80%, l'Istituto ha ridotto la percentuale di invalidità nella misura del 75%, con permanenza della provvidenza.
Pertanto, la richiesta del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L.118/71, richiede la presentazione di una nuova domanda amministrativa in quanto è funzionale alla necessità di un accertamento dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del nuovo beneficio la cui mancanza rende l'azione improponibile.
La stessa Cassazione S.U. n. 14561 del 9/05/2022 ha mutato la precedente giurisprudenza dichiarando la non necessità di una nuova domanda amministrativa per la proposizione del ricorso giudiziario in seguito a revisione nei casi in cui non si domandi una diversa e aggiunta prestazione.
Nel caso di cui ci di occupa ha domandato invece il diritto ad CP_1 ottenere la pensione di inabilità civile di cui in precedenza non beneficiava e per la quale non è stata mai presentata la domanda amministrativa, né la stessa è stata oggetto di revoca da parte dell . Pt_1
Quanto alle spese del giudizio, l'art. 152 disp. att. CPC, come modificato dall'art. 42, comma 11°, D. L. 30.09.2003 n° 269, convertito in Legge 24 novembre
2003, n. 326, prevede l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite nel caso parte ricorrente depositi la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il reddito del proprio nucleo familiare è inferiore al doppio dell'importo previsto dalla legge (artt. 76 e 77 DPR 30.05.2002 n. 115) per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto la dichiarazione richiesta dalla legge.
Ne consegue che le spese di C.T.U. devono essere poste a carico dell , Pt_1 mentre appare rispondente a giustizia disporre l'integrale compensazione delle spese processuali, a norma dell'art. 92, 2° comma, CPC. non ravvisandosi temerarietà nell'azione esperita.
P.Q.M.
Accoglie il presente ricorso in opposizione;
Dichiara l'improponibilità del ricorso per ATP poiché non preceduto dalla prescritta domanda amministrativa e l'inammissibilità della domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile;
dichiara interamente compensate le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. della fase di ATP, Pt_1 liquidate con separato decreto
Così deciso in Oristano, addì 1 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Elisabetta Sanna
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