Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1117/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Trecastagni (CT), Via P. Toselli, 38, presso lo studio dell'Avv. Pietro Maddio (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
APPELLANTE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Milano, via Ignazio Gardella, 2, (C. F. , ed elettivamente domiciliata in Catania, Via P.IVA_1
Conte Ruggero 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Milana (C.F. ), che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
e di
, (C.F. ), residente in [...]; CP_2 CodiceFiscale_4
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: in esito all'udienza di discussione orale del 6 maggio 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
e (rimasto contumace) chiedendo al Tribunale adito di accertare Controparte_1 CP_2
l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale occorso in data 11 agosto
2016, quale conducente nonché proprietario dell'autovettura Renault Clio tg. BF 231WH, assicurato con la predetta società e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Costituendosi, la chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda proposta. Controparte_1
Istruita la causa con l'interrogatorio formale del convenuto , la prova testimoniale CP_2 richiesta dall'attore (con il testimone ) e la CTU medico - legale redatta dal dott. Testimone_1
, la causa veniva posta in decisione. Persona_1
Indi, con sentenza n. 2293/2023, pubblicata il 26 maggio 2023, il Tribunale di Catania - Quinta Sezione
Civile (nel giudizio iscritto al n.16337/2017 R.G.) rigettava le domande attoree, per difetto di prova in ordine al sinistro per cui è causa, e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali nonché alle spese di CTU.
Con atto ritualmente notificato, proponeva appello per i motivi che saranno di seguito Parte_1
esposti. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto.
, ritualmente citato, non si costituiva. CP_2
All'udienza dell'8.10.2024, la Corte rinviava la causa per la discussione orale, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Infine, all'udienza del 6 maggio 2025, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente citato, non si è CP_2
costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'istanza formulata (dal difensore dell'appellante, per la prima volta, all'udienza di discussione e decisione del 6 maggio 2025) avente ad oggetto la concessione di un nuovo termine per il deposito di note conclusionali in quanto tardiva e non adeguatamente motivata.
In tal senso, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “l'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come
2 “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa" (cfr. Cass. ord. n. 2473 del 26/01/2023).
Infine, va pure disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, dedotta dalla compagnia di assicurazioni appellata sul rilievo della carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Va, difatti, osservato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., n.
27199/2017) “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge 22/06/2012 n. 83 art. 54
(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.
Nel caso di specie, i detti requisiti di ammissibilità dell'impugnazione devono ritenersi soddisfatti, data l'indicazione nell'atto di appello sia delle questioni in fatto e in diritto controverse tra le parti che dei contestati punti di decisione contenuti nell'impugnata sentenza.
Passando all'esame del merito della controversia, con il primo motivo d'appello viene eccepita la nullità della sentenza, per mancanza e/o insufficienza di motivazione e per mancata indicazione delle norme di legge e dei principi applicabili.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni (di fatto e di diritto) poste a sostegno della sua decisione.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale, seppure con una motivazione sintetica, ha adeguatamente ed esaustivamente motivato la propria decisione (di rigetto della domanda risarcitoria), basandola su quanto emerso dall'istruttoria espletata in corso di causa e mettendo, altresì, in evidenza il proprio condivisibile giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone escusso e dallo stesso (odierno appellato). CP_2
Secondo condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione civile sez. III - 09/02/2021, n. 3126) “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonché evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (cfr. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145).
3 Discende da quanto precede che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nella fattispecie, è facilmente individuabile il percorso logico giuridico che ha portato il primo decidente a rigettare la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in occasione del sinistro per cui è causa.
Con il secondo e terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'errata, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove.
In particolare, lamenta l'erroneità della sentenza deducendo in sintesi che:
- il Tribunale non ha spiegato i motivi per cui non ha ritenuto attendibile la testimonianza resa dal teste che ha assistito al sinistro e ne ha riferito la dinamica;
Tes_1
- il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile la dichiarazione resa, in sede di interrogatorio formale, dal convenuto che ha confermato la dinamica così come CP_2
rappresentata dallo stesso attore.
I motivi sopra esposti che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati e vanno, pertanto, rigettati per le medesime condivisibili ragioni addotte dal primo giudice.
Ed invero, la deposizione testimoniale resa in primo grado da , valutata nel suo Testimone_1
complesso, unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti agli atti, deve considerarsi inattendibile, contraddittoria e, comunque, inidonea a dimostrare la dinamica del sinistro nei termini prospettati dall'attore odierno appellante.
In primo luogo, la Corte osserva che vi è una rilevante divergenza tra le dichiarazioni rese in sede giudiziale e quelle precedentemente raccolte in sede extragiudiziale, come emerge dalle dichiarazioni scritte allegate alla relazione investigativa prodotta dalla compagnia di assicurazioni convenuta (vedi all.to 1 del fascicolo di primo grado).
Infatti, nella dichiarazione stragiudiziale resa all'assicurazione, il testimone ha dichiarato di conoscere solo di vista sia l'attore che il convenuto e di avere accompagnato l'attore a casa col suo motorino;
in udienza, invece, ha fornito una diversa narrazione dei fatti ovvero che “tutti e tre siamo saliti in macchina ed abbiamo riaccompagnato il a casa”, oltre che, a specifica contestazione e messo Pt_1 davanti all'evidenza delle fotografie sui social che ritraevano lo stesso testimone e l'attore (mentre praticavano insieme sport da contatto e combattimento), ha, invece, confermato che l'attore frequentava la sua stessa palestra.
In secondo luogo, la testimonianza del teste si pone in netta contraddizione anche con le Tes_1
dichiarazioni rese dal convenuto (odierno appellato) in sede di interrogatorio formale, laddove CP_2
quest'ultimo ha fornito un'altra, ancora, diversa ricostruzione delle modalità con le quali il danneggiato
è stato accompagnato a casa. Il teste ha, difatti, dichiarato di aver accompagnato, dopo il Pt_1
4 presunto sinistro, il a casa con il proprio motociclo, il , al contrario, ha dichiarato di Pt_1 CP_2
aver accompagnato il a casa insieme al con la propria autovettura. Pt_1 Tes_1
Il contrasto tra le due dichiarazioni, quindi, su un elemento essenziale del fatto, è estremamente evidente e correttamente valorizzato dal Tribunale nella sentenza di primo grado.
Infine, la dichiarazione del testimone è addirittura in contrasto con quella resa (in sede extragiudiziale) dallo stesso danneggiato che ha riferito di essere stato accompagnato a casa in auto dal Pt_1 CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente evidenziato l'inattendibilità del testimone escusso e la conseguenziale inutilizzabilità della sua deposizione
(mancando - nella specie - i requisiti di coerenza e verosimiglianza richiesti dall'art.116 c.p.c.) ai fini della decisione, atteso l'evidente contrasto - si ribadisce - tra le sue dichiarazioni rispetto a quelle rese dalle parti in causa (peraltro anch'esse, a loro volta, divergenti tra di loro).
A parere di questo Collegio va, altresì, condivisa la valutazione del primo Giudice di inattendibilità della dichiarazione resa dallo stesso convenuto nel corso dell'interrogatorio formale (vedi CP_2
verbale del 16/9/2019) la quale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ha piena efficacia probatoria, tipica della confessione giudiziale, in una fattispecie - come quella in esame - di litisconsorzio necessario (art. 2733 comma 3 c.c.); ciò comporta che la sua dichiarazione è liberamente apprezzabile dal giudice (v. Cass Civ n.25770/2019; Cass. Civ. n.12345/2010) e come tale è stata, difatti, valutata come contraddittoria e inverosimile su determinati elementi rilevanti dei fatti di causa.
In particolare, ha ammesso solo in udienza di essere cugino dell'attore, circostanza CP_2
questa taciuta, invece, in sede extragiudiziale, in cui ha espressamente riferito “di non conoscere il
”. Il convenuto ha dichiarato, poi, di aver accompagnato a casa insieme a Pt_1 Parte_1
con la propria autovettura, circostanza questa in contrasto con quella resa dal Testimone_1
testimone oltre che dallo stesso Infine, ha dichiarato di avere urtato con la parte anteriore Pt_1
destra della sua vettura la parte destra del motociclo, mentre in udienza ha sostenuto altra versione.
Da quanto sopra consegue che il primo giudice ha correttamente esercitato il proprio potere di libera valutazione della prova, ritenendo la dichiarazione del inattendibile e non utilizzabile ai fini CP_2 dell'accoglimento della domanda.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante si duole della parte della sentenza in cui il Tribunale di
Catania utilizza, ad ulteriore conferma della propria decisione, il seguente assunto: “infine lo stesso attore quando si è recato al P.O. di Taormina, ben dodici ore dopo il presunto sinistro, ha dichiarato che il sinistro è stato autonomo”. Sostiene, al contrario, l'appellante di essere stato portato “quasi privo di sensi” al Pronto soccorso e che quindi non avrebbe potuto rendere alcuna dichiarazione al sanitario di turno che, a suo dire, avrebbe negligentemente definito il sinistro come “autonomo”. Per
5 tale dichiarazione parte appellante ha dedotto di avere presentato querela di falso innanzi al Tribunale di Messina.
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure avrebbe smentito le risultanze della CTU medico -legale che, invece, confermerebbero la narrazione dei fatti così come prospettata dallo stesso Pt_1
I due motivi in esame sono entrambi infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Invero, da un'attenta analisi della documentazione prodotta in primo grado, non risulta che il Pt_1
fosse privo di sensi o in stato di incoscienza al momento del suo arrivo in ospedale ed anzi la parte è risultata “vigile e cosciente” quando, dopo ben dodici ore dopo il presunto sinistro, ha dichiarato di aver subito un “Incidente autonomo in moto” (vedi certificato - all.to n.2, prodotto dalla società convenuta in primo grado); così come non risulta agli atti del processo che avesse in atto una Parte_1
emorragia. Doglianze, quindi, prive di alcun riscontro probatorio.
Alla luce di ciò, la richiesta formulata dal difensore dell'appellante, all'udienza del 6 maggio 2025, di sospensione del presente giudizio di appello in attesa dell'esito del giudizio di querela di falso, non può trovare accoglimento essendo comunque irrilevante l'esito del predetto giudizio ai fini della odierna decisione, in considerazione altresì di tutte le altre risultanze processuali che non hanno fornito precise e univoche indicazioni probatorie in merito alla verificazione del sinistro de quo.
Per quel che riguarda, infine, la doglianza dell'appellante in ordine all'errata valutazione delle risultanze della CTU medico - legale, la Corte rileva che sul punto si condividono le motivazioni rese dal Tribunale.
Infatti, osserva la Corte che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova in senso proprio, ma rappresenta uno strumento di valutazione tecnica a disposizione del giudice, il quale può farne uso per acquisire cognizioni di natura specialistica ai fini della decisione. Essa non ha efficacia vincolante per il giudice (Cass. Civ. n.
15521/2019; Cass. Civ. n. 1728/2018). Il giudice di merito può, quindi, disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché la propria decisone sia sorretta da motivazione adeguata, logica e congruente e si fondi - come nella fattispecie - su altri elementi di prova acquisiti in atti (Cass. Civ. n.
28043/2021; Cass. Civ. n. 1627/2020).
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione della consulenza tecnica medico - legale, evidenziando, da un lato, le incertezze manifestate dallo stesso CTU circa la totale compatibilità tra la dinamica del sinistro riferita e il tipo di lesioni riscontrate: “Le lesioni refertate al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Taormina(ME) in data 11.08.2016 “Emoperitoneo da rottura splenica” e
6 quelle successivamente certificate sono compatibili con la dinamica riferita dell'incidente ma non si può escludere che non sia rispettato il criterio di esclusione da altre cause alla luce sia del primo verbale di PS in cui veniva riferito trattarsi di “incidente autonomo”, sia dalle dichiarazioni rese agli accertatori della compagnia assicurativa” (vedi pag. 7 della CTU medico-legale) e, dall'altro valorizzando elementi di fatto emergenti dal complessivo materiale istruttorio, tali da far ritenere non adeguatamente provato il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni lamentate.
In definitiva, non avendo l'appellante dedotto, ancor prima che provato, una ricostruzione univoca e coerente in punto di fatto della dinamica del sinistro per cui è causa, l'appello va, dunque, rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in favore di , come in dispositivo, secondo i parametri medi Controparte_1
previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, avuto riguardo al valore della controversia - come dichiarato dalle stesse parti - e all'effettiva attività difensiva svolta (con applicazione dei minimi tariffari per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio).
Nulla va disposto sulle spese processuali inerenti all'appellato , rimasto contumace. CP_2
In conformità alla recente pronuncia della Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020,
n.4315), nonostante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera Parte_1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 20.06.2023) occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato
(c.d. doppio contributo), anche quando, come nel caso in esame, esso non sia stato inizialmente versato, per una causa suscettibile di venire meno.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n.1117/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2293/2023 del Tribunale di Catania, Parte_1
pubblicata il 26 maggio 2023 nel giudizio iscritto al n.16337/2017 R.G.; condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata delle spese Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per compensi di avvocato (di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase della trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali inerenti a;
CP_2
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il
7 versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalla stessa dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 15 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott. Massimo Lo Truglio dott. Giovanni Dipietro
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