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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6083/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento n. 6083/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
, con l'avv. LORENZON SILVIA, come da Parte_1
mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
; Controparte_1
- convenuto contumace-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: Domanda cumulativa separazione e divorzio.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 24.10.2025 per la decisione non definitiva sullo status di separazione.
Conclusioni parte ricorrente:
“Tutto ciò premesso, la Sig.ra , ut supra rappresentata e difesa Parte_1
chiede all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di prima
comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore designato affinché, preso atto 2
dell'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, siano rimessi gli atti al Collegio per sentir
dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi e a vivere separati Parte_1 Controparte_1
e nel reciproco rispetto;
2) per l'effetto dichiararsi lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
3) essendo i coniugi autosufficienti, nulla sul mantenimento reciproco;
4) ordinare al competente Ufficiale di stato di civile del Comune di Padova di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Con vittoria di spese e competenze.
* * *
e chiede inoltre che
decorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei
coniugi, previi incombenti di rito, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
1) sciogliere il matrimonio civile contratto il 20 febbraio 2020 tra coniugi Parte_1
e e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Padova dell'anno 2020 al n. 20, parte I, nulla disponendo in merito all'assegno divorzile
non avendo i coniugi reciproche pretese economiche in tal senso;
2) ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio e provvedere agli ulteriori incombenti di legge;
3) Con vittoria di spese e competenze.”
Conclusioni del P.M.: “Il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara si intervenire e conclude
per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 3
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 13.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1
, allegando che le parti avevano contratto matrimonio civile, in regime Controparte_1
di comunione dei beni, in data 20.02.2020 in Padova, trascritto nei registri dello Stato Civile
del suddetto Comune, atto n. 20, parte I, anno 2020.
- rappresentava che dall'unione coniugale non nascevano figli;
- riferiva che il sopraggiungere di contrasti e incomprensioni rendevano impossibile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, di comune accordo col coniuge, la ricorrente lasciava nell'agosto del 2023 la residenza coniugale;
- precisava che da quando aveva lasciato la residenza coniugale non aveva più avuto contatti con il spesso in viaggio per lavoro;
CP_1
- rappresentava che entrambe le parti svolgevano la professione di insegnanti di Yoga ed erano economicamente autosufficienti;
- rappresentava, altresì, che alla luce dei fatti sopraesposti e attesa l'irreversibilità della crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando, nel merito, le conclusioni riportate in epigrafe.
- All'udienza di comparizione delle parti del 24.10.2025, dinnanzi al Giudice delegato,
compariva soltanto parte ricorrente;
nessuno compariva per parte convenuta;
il Giudice
delegato, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto e si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia parziale sullo status di separazione.
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché
parte convenuta risulta essere nata a [...] e, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possieda la relativa cittadinanza.
3 4
Appare, quindi, necessario verificare per la domanda sullo status di separazione la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale in merito a tale domanda sulla base dell'art. 3, lett. A, punto v) Reg. (UE) n. 1111/2019, per il quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale
dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della
domanda”. Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare”
(cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A., giurisprudenza che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, è estendibile anche al Regolamento ivi applicato). Nel
caso di specie risulta documentato che parte ricorrente, dopo aver lasciato la residenza coniugale nell'agosto del 2023, ha continuato a risiedere a Padova, in via Jappelli n. 6 e la domanda è stata iscritta il 13.12.2024, integrando pertanto il punto v dell'articolo sopracitato
(cfr. doc. 3 ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda, l'art. 8, lett. A Reg. (UE)
n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi uno dei criteri alternativi di cui ai punti a),
b), c) e d). Nel caso di specie, appare applicabile il foro di cui alla lettera d), con conseguente applicazione della legge italiana.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte da parte ricorrente è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
4 5
La causa deve proseguire per la decisione sulle restanti domande avendo parte ricorrente formulato, oltre alla domanda di separazione personale, anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Va evidenziato in proposito che, al fine di esaminare la domanda divorzile, è necessario che le parti depositino l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio civile contratto in data 20.12.2020 a Padova Controparte_1
(PD);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 29.10.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento n. 6083/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
, con l'avv. LORENZON SILVIA, come da Parte_1
mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
; Controparte_1
- convenuto contumace-
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: Domanda cumulativa separazione e divorzio.
Causa rimessa al Collegio all'udienza del 24.10.2025 per la decisione non definitiva sullo status di separazione.
Conclusioni parte ricorrente:
“Tutto ciò premesso, la Sig.ra , ut supra rappresentata e difesa Parte_1
chiede all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di prima
comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore designato affinché, preso atto 2
dell'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, siano rimessi gli atti al Collegio per sentir
dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi e a vivere separati Parte_1 Controparte_1
e nel reciproco rispetto;
2) per l'effetto dichiararsi lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
3) essendo i coniugi autosufficienti, nulla sul mantenimento reciproco;
4) ordinare al competente Ufficiale di stato di civile del Comune di Padova di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Con vittoria di spese e competenze.
* * *
e chiede inoltre che
decorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei
coniugi, previi incombenti di rito, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
1) sciogliere il matrimonio civile contratto il 20 febbraio 2020 tra coniugi Parte_1
e e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
Padova dell'anno 2020 al n. 20, parte I, nulla disponendo in merito all'assegno divorzile
non avendo i coniugi reciproche pretese economiche in tal senso;
2) ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio e provvedere agli ulteriori incombenti di legge;
3) Con vittoria di spese e competenze.”
Conclusioni del P.M.: “Il Pubblico Ministero visti gli atti dichiara si intervenire e conclude
per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Premesso che:
- con ricorso depositato in data 13.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1
, allegando che le parti avevano contratto matrimonio civile, in regime Controparte_1
di comunione dei beni, in data 20.02.2020 in Padova, trascritto nei registri dello Stato Civile
del suddetto Comune, atto n. 20, parte I, anno 2020.
- rappresentava che dall'unione coniugale non nascevano figli;
- riferiva che il sopraggiungere di contrasti e incomprensioni rendevano impossibile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, di comune accordo col coniuge, la ricorrente lasciava nell'agosto del 2023 la residenza coniugale;
- precisava che da quando aveva lasciato la residenza coniugale non aveva più avuto contatti con il spesso in viaggio per lavoro;
CP_1
- rappresentava che entrambe le parti svolgevano la professione di insegnanti di Yoga ed erano economicamente autosufficienti;
- rappresentava, altresì, che alla luce dei fatti sopraesposti e attesa l'irreversibilità della crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando, nel merito, le conclusioni riportate in epigrafe.
- All'udienza di comparizione delle parti del 24.10.2025, dinnanzi al Giudice delegato,
compariva soltanto parte ricorrente;
nessuno compariva per parte convenuta;
il Giudice
delegato, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del convenuto e si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia parziale sullo status di separazione.
* * *
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, poiché
parte convenuta risulta essere nata a [...] e, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possieda la relativa cittadinanza.
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Appare, quindi, necessario verificare per la domanda sullo status di separazione la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale in merito a tale domanda sulla base dell'art. 3, lett. A, punto v) Reg. (UE) n. 1111/2019, per il quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale
dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della
domanda”. Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare”
(cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A., giurisprudenza che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, è estendibile anche al Regolamento ivi applicato). Nel
caso di specie risulta documentato che parte ricorrente, dopo aver lasciato la residenza coniugale nell'agosto del 2023, ha continuato a risiedere a Padova, in via Jappelli n. 6 e la domanda è stata iscritta il 13.12.2024, integrando pertanto il punto v dell'articolo sopracitato
(cfr. doc. 3 ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla suddetta domanda, l'art. 8, lett. A Reg. (UE)
n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi uno dei criteri alternativi di cui ai punti a),
b), c) e d). Nel caso di specie, appare applicabile il foro di cui alla lettera d), con conseguente applicazione della legge italiana.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte da parte ricorrente è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
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La causa deve proseguire per la decisione sulle restanti domande avendo parte ricorrente formulato, oltre alla domanda di separazione personale, anche contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. con conseguente necessità di attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia divorzile.
Va evidenziato in proposito che, al fine di esaminare la domanda divorzile, è necessario che le parti depositino l'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse verranno definite in sede di sentenza conclusiva del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio civile contratto in data 20.12.2020 a Padova Controparte_1
(PD);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 29.10.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
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