Ordinanza cautelare 14 aprile 2017
Ordinanza presidenziale 25 maggio 2023
Sentenza 20 novembre 2023
Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02370/2026REG.PROV.COLL.
N. 01658/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2024, proposto dai signori IC MM, GI RE CU, TI AL, SI AR, ME IN, AB AS, ME Di MA, RG IL, SI RA, EP LF VI, BE AM, EP GE, NT RO, SI ON, RE SC, EP OL, NI OR, IM IC, RE SS, CO PU, RG AN, RC AI, ST ZI, AO SS IE, CO IN, RI NT, ST CI, EP AR, LF NO, NT UA, rappresentati e difesi dagli avvocati Marta Mangeli, Floriana De Donno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. 17290/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. CA SO e udito per gli appellanti l’avvocato EP Talò in sostituzione, per delega orale, dell’avvocato Floriana De Donno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado gli odierni appellanti- già in servizio presso il Corpo forestale dello Stato e transitati nell’Arma dei carabinieri in attuazione del d.lgs. 177/2016 - hanno reclamato il diritto al riconoscimento, al momento del transito, del grado militare acquisito nel corso del servizio militare di leva quali allievi ufficiali di complemento (A.U.C.).
2. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima stralcio, con sentenza 20 novembre 2023 n. 17290 respingeva il ricorso rilevando che << tale reclamato inquadramento non è stato previsto dal legislatore che, di contro, ha ritenuto di dover valorizzare solo la qualifica posseduta dai ricorrenti al momento del transito presso l’Arma dei carabinieri >> e che << il servizio di leva prestato dai ricorrenti come Ufficiale di complemento, caratterizzato dalla temporaneità, aveva natura di un rapporto d’impiego sui generis, che non può certamente costituire il presupposto su cui fondare la ricostruzione di carriera dell’interessato all’atto del transito nell’Arma dei Carabinieri >>.
3. I ricorrenti hanno interposto appello, articolando un unico e complesso motivo di gravame con cui deducono:
<< Error in judicando: il ragionamento logico - giuridico del TAR è viziato da carente/omessa motivazione rispetto ad una questione giuridica fondamentale che attiene all’applicazione dell’art. 861 D.L.vo n.66/2010 che disciplina le modalità della perdita del grado ed alla sussistenza delle condizioni di legge che legittimano e rendono possibile l’accoglimento della richiesta di trasferimento riconoscimento del grado al passaggio dalla forestale ai carabinieri .
Error in judicando: il ragionamento logico – giuridico seguito dal TAR è viziato da carente/insufficiente/omessa motivazione rispetto ad una questione giuridica del grado posseduto come AUC e del passaggio in SPE che solo avrebbe consentito l’applicazione del grado all’atto del passaggio all’Arma: assenza di normazione sul punto con violazione degli art. 7 del D. lgs. 177/2016; art. 2212 bis, art. 2212 nonies, art. 2214 bis e quater comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare .
Error in judicando: il ragionamento logico – giuridico seguito dal TAR è viziato da carente/insufficiente/omessa motivazione rispetto ad una questione giuridica fondamentale che attiene alla valutazione della vigenza, contemporaneamente, di due gradi militari quello di AUC e quello come appartenente all’Arma dei carabinieri; disparità di trattamento laddove sono considerate preminenti le esigenze dell’Amministrazione in assenza di bilanciamento delle stesse con i bisogni rappresentati dal dipendente >>.
Secondo gli esponenti, non avendo essi mai rinunciato al grado conseguito come A.U.C., avrebbero continuato l’avanzamento fino al grado di tenente anche dopo l’incorporazione nel Corpo forestale. Per tale ragione, al momento del passaggio nell’Arma, avevano diritto al grado superiore nelle more conseguito.
Per contro, il mancato riconoscimento di quest’ultimo avrebbe determinato la paradossale situazione della vigenza contemporanea di due gradi: quello di tenente già posseduto e quello nuovo (e deteriore) attribuito all’atto del passaggio all’Arma dei carabinieri.
Il T.a.r. nulla avrebbe motivato con riguardo all’illegittima contemporanea vigenza di due gradi, alla mancata rinuncia al grado pregresso ed alla dedotta violazione degli artt. 2214 quater e 2212 nonies del d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.).
Evidenziano, infine, che i decreti impugnati, nel disciplinare il transito dal Corpo forestale all’Arma dei carabinieri, non vietano di attribuire al personale transitato il grado militare corrispondente al quello già posseduto.
4. Con ordinanza 20 marzo 2024 n. 1008 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per difetto di fumus .
5. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
6. All’udienza di smaltimento del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. L’art. 2214 quater c.m. sancisce che << Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza (…) Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare >>.
9. La citata disposizione non consente di assegnare alcun rilievo al grado militare eventualmente conseguito dal personale transitato prima dell’ingresso nel Corpo forestale poiché richiama esclusivamente la qualifica posseduta e l’ordine di ruolo acquisito nell’amministrazione di provenienza.
10. Il tenore letterale dell’articolo è incompatibile con l’assunto difensivo volto a rivendicare un preteso diritto al grado acquisito quale A.U.C., il quale deve trovare fondamento in un’espressa previsione di legge.
11. Ѐ la legge, infatti, a stabilire in via tassativa i presupposti per il transito, sia sul piano giuridico che su quello economico, sicché non può residuare spazio alcuno per inammissibili integrazioni in via interpretativa.
12. Quanto appena osservato è sufficiente per escludere qualunque illegittimità dei decreti di transito che, in conformità alla disciplina primaria, non menzionano il grado di militare acquisito durante il servizio di leva perché comunque irrilevante ai fini del transito, indipendentemente dalla mancata rinuncia ad esso.
13. Per altro verso, non è configurabile alcun conflitto di status e di ruolo -come invece sostengono gli appellanti - poiché gli ufficiali di complemento sono militari in servizio temporaneo, privi di un rapporto di impiego con la Forza armata, a differenza degli ufficiali in servizio permanente effettivo.
14. Anche per tali ragioni, il servizio prestato come ufficiale di complemento non può assurgere a valido fondamento giuridico ai fini della ricostruzione di carriera all’atto del transito nell’Arma dei carabinieri: il personale transitato deve essere inquadrato solo in considerazione del ruolo ricoperto nel disciolto Corpo forestale, unico ente in cui ha servizio in modo permanente, a seguito del superamento del relativo concorso.
15. Come osservato dal T.a.r. l’aver prestato il servizio di leva in qualità di A.U.C. non costituisce condizione per l’accesso alla qualifica professionale presso il Corpo forestale dello Stato, che è stata conseguita indipendentemente dalle precedenti esperienze professionali, sicché è del tutto ragionevole che, nel passaggio dal Corpo forestale all’Arma dei carabinieri, il legislatore abbia valorizzato solo la posizione conseguita nell’amministrazione di provenienza.
16. Merita, quindi, conferma quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alla legittimità dell’omessa previsione, da parte del legislatore, del reclamato inquadramento: il rilievo è sufficiente per respingere tutte doglianze dei ricorrenti, oltre che le censure di difetto di motivazione della sentenza impugnata.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione al Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
IO BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
CA SO, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA SO | IO BE |
IL SEGRETARIO